| Gazzetta n. 272 del 20 novembre 2019 (vai al sommario) |  
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| TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 104 |  
| Testo del decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104  (in  Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 222 del 21 novembre 2019), coordinato con la legge di conversione 18  novembre  2019,  n.  132  (in  questa stessa  Gazzetta  Ufficiale  alla  pag.  1),  recante:  «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e  per  la  riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita'  culturali,  delle  politiche agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo,   dello   sviluppo economico, degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti ((, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca )), nonche' per la rimodulazione degli  stanziamenti  per  la revisione dei ruoli e delle carriere e  per  i  compensi  per  lavoro straordinario delle Forze di polizia e  delle  Forze  armate  ((,  in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella  delle  retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ))  e  per  la continuita' delle  funzioni  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni.».  |  
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  Avvertenza: 
     Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con decreto   del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al  solo  fine di facilitare la lettura sia delle  disposizioni  del  decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. 
     Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti  legislativi qui riportati. 
     Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate con caratteri corsivi. 
     Tali modifiche a video sono riportate tra i segni (( ...)). 
     Nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2019 si  procedera'  alla ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle relative note. 
                                Art. 1   Trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali  delle  funzioni  esercitate  dal  Ministero   delle   politiche   agricole  alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo. 
   1. Al Ministero per i beni e le attivita' culturali sono trasferite le funzioni esercitate in materia  di  turismo  dal  Ministero  delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.  Al  medesimo Ministero sono altresi' trasferite, secondo le modalita'  di  cui  al comma 6 e seguenti, le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle  funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle  relative  alla Direzione generale  per  la  valorizzazione  dei  territori  e  delle foreste  non  riferite  ad  attivita'  di  sviluppo,   promozione   e valorizzazione del turismo.   2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del  turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del turismo e' soppresso e i posti funzione di un  dirigente  di  livello generale e di due dirigenti di livello non generale  sono  trasferiti al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali sono altresi' istituiti  i  posti funzione di un dirigente di livello generale e di  due  dirigenti  di livello non generale (( nonche' ulteriori venticinque posti  funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze,  biblioteche e archivi )). (( Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 3.592.500 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. )) Conseguentemente la dotazione organica  dirigenziale  del  Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali e' rideterminata nel numero massimo di ventisette posizioni di livello generale e di (( centonovantadue posizioni )) di livello non generale.   3. La soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  determina  il ripristino presso la medesima Amministrazione di due  posti  funzione dirigenziale  di  livello  non   generale   equivalenti   sul   piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale  del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  del turismo e' rideterminata nel numero massimo di  undici  posizioni  di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.   (( 3-bis. A seguito del trasferimento al Ministero per i beni e  le attivita' culturali delle funzioni inerenti al turismo,  al  fine  di procedere a un potenziamento delle relative attivita',  la  dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 4,  comma  5, lettera g), del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei  ministri  19  giugno  2019,  n.  76,  e'  incrementata complessivamente di 500.000 euro, al netto  degli  oneri  riflessi  a carico dell'amministrazione, annui a decorrere dall'anno 2020.   3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis,  pari  a  692.000  euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021, nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le occorrenti variazioni di bilancio. ))   4.  Al   fine   di   semplificare   ed   accelerare   il   riordino dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, fino al  15  dicembre  2019,  i  rispettivi  regolamenti  di organizzazione,  ivi  inclusi  quelli   degli   uffici   di   diretta collaborazione, sono adottati con le modalita'  di  cui  all'articolo 4-bis del decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2018,  n.  97.  Nelle   more dell'adozione del regolamento di organizzazione del  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali e del  turismo  di  cui  al primo periodo,  la  Direzione  generale  per  la  valorizzazione  dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.   5. Fino alla data del 31 dicembre 2019 il Ministero per i beni e le attivita' culturali si avvale, per lo svolgimento delle  funzioni  in materia di turismo, delle competenti strutture e dotazioni  organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  e  del turismo.   6. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono ritrasferite dal  Ministero delle politiche agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo  al Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali  le  risorse  umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2018. Con riferimento  alle  risorse umane, il trasferimento opera per il personale  del  Ministero  delle politiche agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo  a  tempo indeterminato, ivi compreso il personale in  assegnazione  temporanea presso  altre  amministrazioni,  nonche'   il   personale   a   tempo determinato con incarico  dirigenziale  ai  sensi  dell'articolo  19, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  entro  i limiti del contratto in  essere,  individuato  con  il  provvedimento adottato in attuazione del decreto-legge n. 86 del 2018,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12  novembre  2018.  La  revoca dell'assegnazione  temporanea  presso   altre   amministrazioni   del personale trasferito, gia' in posizione  di  comando,  rientra  nella competenza del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali.  Con riferimento alle risorse  finanziarie,  il  trasferimento  opera  con riferimento alle risorse finanziarie (( non impegnate  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto ))  afferenti  alle  spese  di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto capitale,  trasferite  al  Ministero  delle  politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  12  novembre  2018,  come  da tabella 4 allegata al medesimo  decreto,  le  quali  sono  nuovamente iscritte sui pertinenti capitoli  dello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali.   7. Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle  risorse  finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa  la  gestione dei residui passivi e perenti,  e'  esercitata  dal  Ministero  delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la  legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario  2020  e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ovvero con  successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze  si  provvede  ad effettuare le  occorrenti  variazioni  di  bilancio,  in  termini  di residui, di competenza e  di  cassa,  tra  gli  stati  di  previsione interessati.   8. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici  attivi  e passivi,  facenti  capo  al  Ministero   delle   politiche   agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo  transitano in capo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.   9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.   10. La dotazione organica del Ministero per i beni e  le  attivita' culturali e' incrementata in misura corrispondente al  personale  non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del  turismo  del  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  e  del  turismo,  ai sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del turismo.   11. Al personale delle qualifiche non  dirigenziali  trasferito  ai sensi del presente articolo  si  applica  il  trattamento  economico, compreso  quello   accessorio,   previsto   nell'amministrazione   di destinazione e continua  ad  essere  corrisposto,  ove  riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le  modalita' gia' previsti dalla normativa vigente.   12. Sino al 31 dicembre 2019, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede alla corresponsione  del trattamento economico, spettante al personale trasferito.  A  partire dal 1° gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al  trattamento economico  del  personale,  compresa  la  quota  del  Fondo   risorse decentrate, sono allocate  sui  pertinenti  capitoli  iscritti  nello stato di previsione della  spesa  del  Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali. Tale importo considera i costi  del  trattamento economico corrisposto al personale trasferito  e  tiene  conto  delle voci retributive fisse e continuative, del  costo  dei  buoni  pasto, della  remunerazione  del  lavoro  straordinario  e  del  trattamento economico avente carattere di premialita' di  cui  al  Fondo  risorse decentrate.   13. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  sono  apportate le seguenti modificazioni:     a) all'articolo 2, comma  1,  il  numero  7)  e'  sostituito  dal seguente:  «7)  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e forestali;»  e  il  numero  12)  e'  sostituito  dal  seguente:  «12) Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo;»;     b) all'articolo 33, comma 3, la lettera b-bis) e' abrogata;     c) all'articolo 34, comma 1, la parola: «quattro»  e'  sostituita dalla seguente: «tre»;     d) all'articolo 52, comma 1, le parole: «e ambientali, spettacolo e sport» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  beni  paesaggistici, spettacolo, cinema, audiovisivo e turismo»;     e) all'articolo 53, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente periodo:  «Il  Ministero  cura   altresi'   la   programmazione,   il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le Regioni (( e i progetti )) di  sviluppo  del  settore turistico, le relazioni con  l'Unione  europea  e  internazionali  in materia di turismo, fatte salve le  competenze  del  Ministero  degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e i  rapporti  con le associazioni di categoria e le imprese turistiche.»;     f)  all'articolo  54,  comma  1,  la  parola:  «venticinque»   e' sostituita dalla seguente: «ventisette».   14. All'articolo 16  del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) le parole:  «Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano,  sono  sostituite  dalle seguenti: «Ministro per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il turismo»;     b) le parole: «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano,  sono  sostituite  dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attivita'  culturali  e  per  il turismo».   15. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91 e 2 gennaio 1989, n. 6:     a) le parole:  «Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano,  sono  sostituite  dalle seguenti: «Ministro per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il turismo»;     b) le parole: «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano,  sono  sostituite  dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attivita'  culturali  e  per  il turismo».   16.  La  denominazione:  «Ministero  per  i  beni  e  le  attivita' culturali e per il turismo» sostituisce, ad ogni  effetto  e  ovunque presente   in   provvedimenti   legislativi   e   regolamentari,   la denominazione: «Ministero per i beni e le  attivita'  culturali».  La denominazione:  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali»  sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque  presente  in provvedimenti  legislativi   e   regolamentari,   la   denominazione: «Ministero delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del turismo».   17. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della legge   di   conversione   del   presente   decreto,    lo    statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo  e'  modificato  al  fine  di prevedere la vigilanza da  parte  del  Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali e per il turismo.   18. Fatto salvo quanto previsto al comma 2,  dall'attuazione  delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.     |  
|   |                              (( Art. 1 bis   Misure urgenti per assicurare i servizi essenziali di  accoglienza  e  assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e  conservazione  dei  beni culturali. 
   1.  Nelle  more  dell'espletamento  delle   procedure   concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  202 del 29 agosto 2019, al fine di assicurare  i  servizi  essenziali  di accoglienza e  di  assistenza  al  pubblico,  nonche'  di  vigilanza, protezione  e  conservazione  dei  beni  culturali  in  gestione,  il Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo  e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 150 unita' di personale non  dirigenziale  appartenente  all'area  II,  di  cui  100   unita' appartenenti alla posizione economica F2  e  50  unita'  appartenenti alla posizione economica F1, individuate mediante apposita  procedura selettiva.   2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'  culturali  e per  il  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica amministrazione, da  adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' disciplinata la procedura selettiva di cui al comma 1. Il decreto  di cui al presente  comma  individua  l'inquadramento  delle  unita'  di personale nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, e la loro  ripartizione tra  i  diversi  istituti  o  luoghi   di   cultura   e   disciplina, conseguentemente, le modalita' per la presentazione delle domande  di partecipazione e per lo svolgimento della procedura  con  riferimento alle sedi di assegnazione del personale.   3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di euro 2.623.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a  decorrere dall'anno 2021. Per le medesime finalita' e' altresi' autorizzata  la spesa di euro 145.000 per  l'anno  2020,  per  lo  svolgimento  delle procedure concorsuali. Ai relativi oneri, pari a euro  2.768.798  per l'anno 2020 e a euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno  2021,  si provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.   4. Il Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il turismo  comunica  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero  dell'economia  e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 e i relativi oneri. ))     |  
|   |                              (( Art. 1 ter   Misure per il servizio pubblico essenziale di tutela,  valorizzazione  e fruizione degli istituti e luoghi della cultura. 
   1. Il Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il turismo,  verificata  l'impossibilita'  di  utilizzare   il   proprio personale dipendente, e' autorizzato ad avvalersi della societa' Ales Spa per lo svolgimento delle attivita' di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali nonche' negli altri istituti e luoghi della cultura, nelle more  dell'espletamento  delle  procedure concorsuali autorizzate ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 20  giugno  2019,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto  2019,  e  delle  ulteriori  procedure necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del  Ministero  da impiegare in tali  attivita'.  Per  le  finalita'  di  cui  al  primo periodo, alla societa' Ales Spa e' assegnato un contributo pari  a  5 milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro  nell'anno  2020  e  a 245.000 euro nell'anno 2021.   2. Agli oneri di cui al comma 1, pari  a  5  milioni  di  euro  per l'anno 2019, a 330.000 euro per l'anno 2020  e  a  245.000  euro  per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2019, a valere sulle risorse  di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n.  81,  e, per gli anni 2020 e 2021,  mediante  corrispondente  riduzione  delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito  del programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per  i  beni  e  le  attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di bilancio.   3. All'articolo  110,  comma  3,  del  codice  di  cui  al  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «e al funzionamento  e alla  valorizzazione»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «,   al funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione».   4. Al fine di migliorare la fruibilita' e la  valorizzazione  degli istituti e dei musei  dotati  di  autonomia  speciale,  gli  introiti derivanti  da  quanto  previsto  dal  comma   3,   al   netto   della corrispondente quota destinata al  funzionamento,  sono  versati  dai medesimi istituti e musei all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, all'incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per i  beni e le attivita' culturali e per il turismo, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75,  per  essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni  di  lavoro del  personale  coinvolto  in  specifici  progetti  locali  presso  i predetti istituti e musei nel limite massimo complessivo del  15  per cento  del  trattamento  tabellare  annuo  lordo,   secondo   criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa. ))     |  
|   |                            (( Art. 1 quater   Commissario per le finali di coppa del mondo e i campionati  mondiali                            di sci alpino 
   1. All'articolo  61  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al comma 1, lettera d), le parole: «Al Commissario non  spettano compensi, gettoni di presenza e indennita' comunque  denominate.  Gli eventuali  rimborsi  spese  sono  posti   a   carico   dei   relativi interventi.» sono soppresse;   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:   «1-bis. La  carica  di  commissario  di  cui  al  comma  1  non  e' compatibile con rapporti di  lavoro  dipendente.  Al  commissario  e' riconosciuto un compenso, determinato con decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri, in misura non  superiore  ai  limiti  di  cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.  I relativi oneri  gravano  sulla  contabilita'  speciale  intestata  al commissario medesimo.   1-ter. Il commissario riferisce,  con  cadenza  almeno  bimestrale, alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25  settembre  2019,  circa  lo  stato  di avanzamento degli interventi programmati». ))     |  
|   |                                 Art. 2   Attribuzione al Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale   delle   competenze   in   materia   di   commercio  internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese. 
   1.  Al  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione internazionale sono trasferite le funzioni esercitate  dal  Ministero dello sviluppo economico in materia di  definizione  delle  strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di  sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema  Paese.  Al  Ministero  degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite,  a decorrere  dal  1°  gennaio  2020,  le  risorse  umane,  strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui,  della Direzione generale per  il  commercio  internazionale  del  Ministero dello sviluppo economico, nei limiti e con le  modalita'  di  cui  ai commi 2 e 3.   2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente  articolo,  la Direzione generale per  il  commercio  internazionale  del  Ministero dello sviluppo economico e' soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello  non  generale  sono trasferiti al Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale,  con  conseguente  istituzione  di  sette  uffici  di livello dirigenziale non generale presso la  stessa  amministrazione. Presso  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione internazionale sono altresi' istituiti un  posto  di  vice  direttore generale e  tre  uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale  da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio. Con le modalita'  di  cui  all'articolo  17,  comma  4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  si  provvede  alla ridefinizione, in coerenza con  il  presente  articolo,  dei  compiti delle  unita'  dirigenziali  nell'ambito  degli  uffici  dirigenziali generali del Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale. La  dotazione  organica  dirigenziale  del  Ministero dello sviluppo economico  resta  confermata  nel  numero  massimo  di diciannove posizioni di  livello  generale  ed  e'  rideterminata  in centoventitre' posizioni di livello non generale.   3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione  e  il  Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla  puntuale individuazione di un contingente di cento  unita'  di  personale  non dirigenziale e di sette unita' di personale dirigenziale non generale assegnato alle direzioni generali di cui agli  articoli  7  e  8  del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 alla data del 4 settembre 2019, nonche' delle risorse strumentali e finanziarie ai sensi del presente articolo e alla definizione della disciplina   per   il   trasferimento   delle    medesime    risorse. Conseguentemente la dotazione organica  del  Ministero  degli  affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale  e'  incrementata  con corrispondente riduzione della dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalita'  di  cui  al  primo  periodo  e' redatta una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale  e  non, secondo   il    criterio    prioritario    dell'accoglimento    delle manifestazioni  di  interesse  espresse  sulla   base   di   apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso  o  per difetto, secondo il criterio  del  trasferimento  del  personale  con maggiore anzianita' di servizio  e,  a  parita'  di  anzianita',  del personale  con  minore  eta'  anagrafica,  entro  venticinque  giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Il  personale  non dirigenziale   trasferito   mantiene   il    trattamento    economico fondamentale  e  accessorio,   ove   piu'   favorevole,   corrisposto dall'amministrazione di provenienza  al  momento  dell'inquadramento, mediante  assegno  ad  personam  riassorbibile   con   i   successivi miglioramenti economici a  qualsiasi  titolo  conseguiti.  La  revoca dell'assegnazione  temporanea  presso   altre   amministrazioni   del personale trasferito, gia' in posizione  di  comando,  rientra  nella competenza del Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale. Il personale transitato nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che, alla  data  di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto, svolge le funzioni di esperto ai sensi dell'articolo 168 del  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  e'  mantenuto nelle medesime funzioni fino alla scadenza dell'incarico biennale  in corso alla medesima data, che puo' essere rinnovato per un  ulteriore biennio, fermi restando il limite complessivo di otto anni di cui  al quinto comma del suddetto articolo 168 e il numero massimo  di  posti funzione istituiti ai sensi  del  medesimo  articolo.  All'esito  del trasferimento del personale interessato, il  Ministero  degli  affari esteri e della  cooperazione  internazionale  provvede  all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo nell'ambito delle  risorse umane disponibili a legislazione vigente.   4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole «trattati sull'Unione europea» sono inserite le seguenti: «; di definizione delle strategie e degli interventi della  politica  commerciale  e  promozionale  con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni»;     b) all'articolo 27, comma 2-bis, la lettera e) e' abrogata;     c) all'articolo 28:       1) al comma 1, la lettera b) e' abrogata;       2) al comma 2, sono soppresse le parole «promozione di ricerche e raccolta di documentazione  statistica  per  la  definizione  delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo  italiano; analisi di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e  delle connesse esigenze di politica commerciale;».   (( 5. Sono abrogati:   a) il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;   b) gli articoli 33, primo comma, 34, secondo comma, e  57,  secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. ))   6.  All'articolo  14  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) ai commi 18, 18-bis, 20, 21 e 23, le  parole  «dello  sviluppo economico»  e  «degli  affari  esteri»,   ovunque   ricorrono,   sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:  «degli  affari  esteri  e della cooperazione internazionale» e «dello sviluppo economico»;     b) al comma 19 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «A decorrere dall'esercizio finanziario 2020,  il  fondo  e'  trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari  esteri  e  della cooperazione internazionale.»;     c) al comma 25, le parole da  «apposita  convenzione»  a  «previo nulla osta del Ministero degli affari esteri» sono  sostituite  dalle seguenti:  «decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri   e   della cooperazione internazionale. Con il medesimo decreto e'  individuato, su proposta  del  direttore  generale  dell'Agenzia,  il  contingente massimo di personale all'estero nell'ambito della dotazione  organica di cui al comma 24. Il personale all'estero puo' essere notificato»;     d) al comma 25, quinto periodo, le parole  «dal  Ministero  dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari  esteri» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Cabina  di  regia  di  cui  al comma 18-bis».   7. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,  lo  statuto  dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE e' modificato, al solo fine di prevedere la  vigilanza da parte del Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale, d'intesa,  per  le  materie  di  competenza,  con  il Ministero dello sviluppo economico.   8. All'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n.  350, e'  aggiunto,  in   fine,   il   seguente   periodo:   «A   decorrere dall'esercizio finanziario 2020 il fondo di cui al presente comma  e' trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».   9. All'articolo 30 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Le modifiche al piano di cui al presente comma sono adottate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con  il  Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento  alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d),  e)  ed  f),  rivolte  alle imprese  agricole  e  agroalimentari,  nonche'  alle  iniziative   da adottare per la realizzazione delle suddette azioni»;   (( a-bis) al comma 2, dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente:   «l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali» ));     (( b) al comma 5, le  parole:  «dello  sviluppo  economico»  sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della  cooperazione internazionale» ));     c) al comma 8, le parole «dello sviluppo economico d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della  cooperazione internazionale d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e».   10. L'esercizio delle funzioni di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, spettanti al Ministero dello sviluppo economico e' trasferito al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.   (( 10-bis. Alla legge 24 aprile 1990, n.  100,  sono  apportate  le seguenti modificazioni:   a) le parole: «delle attivita' produttive», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della  cooperazione internazionale»;   b) agli articoli 2 e 3, le parole: «del  commercio  con  l'estero», ovunque ricorrono, sono  sostituite  dalle  seguenti:  «degli  affari esteri e della cooperazione internazionale».   10-ter. All'articolo 18-quater, commi 3 e 5, del  decreto-legge  30 aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28 giugno 2019, n. 58, le parole: «Ministro  dello  sviluppo  economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale».   10-quater. All'articolo 46, comma 1, della legge 12 dicembre  2002, n. 273,  le  parole:  «Ministero  delle  attivita'  produttive»  sono sostituite dalle seguenti: «Ministero degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale».   10-quinquies. All'articolo 5 della legge 21 marzo 2001, n.  84,  le parole: «Ministero  del  commercio  con  l'estero»  e  «Ministro  del commercio  con  l'estero»,   ovunque   ricorrono,   sono   sostituite rispettivamente dalle seguenti:  «Ministero  degli  affari  esteri  e della cooperazione internazionale» e «Ministro degli affari esteri  e della cooperazione internazionale».   10-sexies. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 14  marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  maggio 2005, n. 80, le parole:  «Ministro  dello  sviluppo  economico»  sono sostituite dalle seguenti: «Ministro  degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale».   10-septies. Le gestioni fuori bilancio, aventi  le  caratteristiche dei fondi  di  rotazione,  del  Ministero  dello  sviluppo  economico relative al fondo rotativo per operazioni di venture capital  di  cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasferite al Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale. ))   11. All'articolo 1, comma 270, della legge  27  dicembre  2017,  n. 205, le parole «dello sviluppo economico» e «degli  affari  esteri  e della cooperazione internazionale» sono  rispettivamente  sostituite, ovunque ricorrono, dalle  seguenti:  «degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale» e «dello sviluppo economico».   (( 11-bis. Al decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  143,  sono apportate le seguenti modificazioni:   a) le parole: «Ministro del commercio con  l'estero»  e  «Ministero del commercio  con  l'estero»,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;   b) le parole: «dello sviluppo economico», ovunque  ricorrono,  sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della  cooperazione internazionale». ))   12. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n. 133,  le  parole  «dello  sviluppo  economico,  di   concerto»   sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della  cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico e».   (( 13. Restano in ogni caso salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico attribuite dalla legge 1° luglio 1970, n. 518.   13-bis. All'articolo 6 della legge 20  ottobre  1990,  n.  304,  le parole:  «del  commercio  con  l'estero»,  ovunque  ricorrono,   sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della  cooperazione internazionale». ))   14. Alla legge 18 novembre 1995, n. 496 sono apportate le  seguenti modificazioni:     a) all'articolo  3,  comma  2,  le  parole  «dell'industria,  del commercio e  dell'artigianato  e  del  Ministero  del  commercio  con l'estero» sono sostituite dalle seguenti «dello sviluppo economico  e del   Ministero   degli   affari   esteri   e   della    cooperazione internazionale»;     b) all'articolo  3,  comma  3,  le  parole  «dell'industria,  del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle  seguenti  «dello sviluppo economico»;     c) all'articolo 3, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.  Il Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale rilascia le prescritte autorizzazioni, previo parere del comitato  di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.  221, e successive modificazioni,  con  le  modalita'  e  nelle  forme  ivi stabilite. A tali fini il comitato, quando e' chiamato  ad  esprimere il proprio parere su domande di autorizzazione  presentate  ai  sensi della presente legge, puo' avvalersi di esperti in materia di difesa, sanita' e ricerca.»;     d) all'articolo 4, le parole «del commercio  con  l'estero»  sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della  cooperazione internazionale».   15. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) all'articolo 4, comma 1, le parole «dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica commerciale internazionale -» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della  cooperazione internazionale»;     b) all'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.  Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro degli affari  esteri  e della  cooperazione  internazionale  ed  e'  composto  dal  direttore dell'unita' di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio  1990,  n. 185, che svolge le funzioni di presidente, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale, dell'interno, della  difesa,  dell'economia  e  delle finanze, dello sviluppo economico, della salute,  dei  beni  e  delle attivita' culturali e  del  turismo,  nonche'  da  un  rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le funzioni  di  segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»;     c) all'articolo 5,  commi  4  e  7,  le  parole  «dello  sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti:  «degli  affari  esteri  e della cooperazione internazionale».   16. Entro il 15 dicembre 2019, sono  apportate  al  regolamento  di organizzazione del Ministero dello sviluppo  economico  le  modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo con le  modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio  2018,  n.  86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Fino alla data del 31 dicembre 2019, il Ministro  degli  affari  esteri  e della  cooperazione  internazionale  si   avvale   delle   competenti strutture  e  dotazioni  organiche  del  Ministero   dello   sviluppo economico.   17. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.   18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza pubblica.     |  
|   |                                 Art. 3   Rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle  carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle  forze  di  polizia e delle forze armate. 
   1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge  4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1° dicembre 2018, n. 132, sono determinate in  euro  68,70  milioni  per l'anno 2019, di cui euro 49,70 milioni in conto residui, euro  119,08 milioni per l'anno 2020, euro 118,97 milioni per  l'anno  2021,  euro 119,21 milioni per l'anno 2022, euro 119,30 milioni per l'anno  2023, euro 119,28 milioni per l'anno 2024, euro 118,99 milioni  per  l'anno 2025, euro 119,19 milioni per l'anno 2026, euro  118,90  milioni  per l'anno 2027, euro 119,27 milioni annui a decorrere dall'anno 2028.   2. Ai sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  31  dicembre 2009,  n.  196,  al   fine   di   garantire   copertura   finanziaria all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma  2,  lettere a) e b), della legge 1° dicembre 2018, n. 132,  le  risorse  iscritte sul fondo di cui al comma 1,  sono  ridotte  di  euro  8.000.000  per l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di euro 6.000.000 per l'anno 2021, di euro 7.000.000 per l'anno 2022 e sono incrementate di euro 17.000.000 per l'anno 2023 e di euro 11.000.000 per l'anno 2024.   3. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n. 307, e' incrementato di euro  6.500.000  per  l'anno  2019,  di  euro 4.500.000 per l'anno 2020, (( di euro 3.300.000 )) per l'anno 2021  e di euro 3.800.000 per l'anno 2022.   4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 pari a euro  6.500.000  per l'anno 2019, di euro 4.500.000 per l'anno 2020, (( di euro  3.300.000 )) per l'anno 2021 e di  euro  3.800.000  per  l'anno  2022,  a  euro 17.000.000 per l'anno 2023, a euro 11.000.000  per  l'anno  2024,  si provvede:     a) quanto a euro 8.000.000 per l'anno 2019, a euro 7.000.000  per l'anno 2020, a euro 6.000.000 per l'anno 2021, a euro  7.000.000  per l'anno 2022, mediante riduzione delle risorse del  fondo  di  cui  al comma 1;     b) quanto a euro 17.000.000 per l'anno 2023 e a  euro  11.000.000 per l'anno 2024  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.   5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.   6. Al fine di soddisfare le esigenze di pagamento dei compensi  per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle  Forze armate di cui all'articolo 1, comma  688,  della  legge  27  dicembre 2017, n. 205, cosi' come incrementato dall'articolo 27, comma 1,  del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni, dalla  legge  14  giugno  2019,  n.  55,  e  dall'articolo   10   del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, e' autorizzata la spesa  aggiuntiva per un importo complessivo di euro 4.645.204 per il  periodo  dal  1° luglio al 31 dicembre 2019.   7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari  ad  euro  4.645.204,  si provvede con le  risorse  iscritte  sullo  stato  di  previsione  del Ministero della difesa per l'anno 2019, mediante  riduzione  di  euro 3.737.108 sul fondo di cui all'articolo 613 del  decreto  legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e di euro 908.096 sul fondo  di  parte  corrente alimentato dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento  dei  residui passivi, istituito ai sensi  dell'articolo  34-ter,  comma  5,  della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.     |  
|   |                              (( Art. 3 bis   Incremento del fondo di  cui  all'articolo  35  del  decreto-legge  4  ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  dicembre 2018, n. 132. 
   1. Per le finalita' di cui  all'articolo  35  del  decreto-legge  4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1° dicembre 2018, n. 132, il  fondo  ivi  previsto  e'  incrementato  di 60.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.   2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si   provvede   mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2020, delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni  e  ai  programmi  di spesa  degli  stati  di  previsione  dei  Ministeri,  come   indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto. ))     |  
|   |                              (( Art. 3 ter   Sostituzione delle tabelle B e C allegate al decreto  legislativo  13                        ottobre 2005, n. 217 
   1. La tabella B allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1  annesso  al presente decreto.   2. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato 2  annesso  al presente decreto. ))     |  
|   |                                 Art. 4   Istituzione della Struttura tecnica  per  il  controllo  interno  del           Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
   1. Al fine di potenziare il sistema dei controlli interni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 in materia di  regolarita' amministrativa e contabile e di controllo di gestione, e'  istituita, fino al 31 dicembre 2020, presso il Ministero delle infrastrutture  e dei  trasporti,  una  struttura  tecnica,   operante   alle   dirette dipendenze  del  Ministro  e  denominata  Struttura  tecnica  per  il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, retta   da   un   dirigente    appartenente    esclusivamente    all' amministrazione dello Stato.   2. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  5  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  dagli  articoli  14  e  30  del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e  dall'articolo  12  del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, la Struttura di cui al comma  1 svolge le seguenti attivita':     a) stabilisce i criteri per assicurare la  migliore  e  razionale utilizzazione  delle  risorse  pubbliche  mediante  il  controllo  di gestione,  nonche'  i  parametri  del  controllo  interno  secondo  i principi di efficienza, efficacia ed economicita' anche  al  fine  di misurare i risultati dell'attivita' amministrativa sotto  il  profilo della funzionalita' organizzativa;     b)  sulla  base  di  parametri  definiti  in  raccordo   con   il Responsabile della prevenzione della corruzione e  della  trasparenza di cui all'articolo 1 della legge 6  novembre  2012,  n.  190  e  con l'Organismo  indipendente  di   valutazione   del   Ministero   delle infrastrutture e dei trasporti di cui  all'articolo  14  del  decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vigila  e  svolge  verifiche  di audit  interno,  anche  a  campione,  sulla  conformita'  dell'azione amministrativa  dei  Provveditorati  interregionali  per   le   opere pubbliche e degli uffici centrali e periferici  del  Ministero  delle infrastrutture e dei  trasporti  alle  vigenti  disposizioni  e  alle specifiche direttive  del  Ministro  in  materia  di  organizzazione, funzionamento,   prevenzione   della   corruzione,   trasparenza    e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' ai principi di imparzialita', efficacia, efficienza  ed  economicita',  anche  ai fini dell'esercizio dei poteri ministeriali di cui  all'articolo  14, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.   3.  In  deroga  alla  dotazione  organica   del   Ministero   delle infrastrutture e dei trasporti, alla  Struttura  tecnica  di  cui  al comma 1 sono assegnate quindici unita'  di  personale,  dotate  delle necessarie  competenze  ed  esperienze,  di  cui  una  con  qualifica dirigenziale di livello generale, due con qualifica  dirigenziale  di livello non generale e dodici funzionari di  Area  III  del  comparto funzioni centrali.  Il  personale  di  livello  non  dirigenziale  e' individuato  tra  il  personale  dei  ruoli   del   Ministero   delle infrastrutture e dei  trasporti  ovvero,  con  trattamento  economico complessivo a carico dell'amministrazione  di  destinazione,  tra  il personale dei ruoli delle  altre  amministrazioni  pubbliche  di  cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165  del 2001, che viene collocato in posizione di comando  o  fuori  ruolo  o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n. 127,  e  l'articolo  56,  settimo  comma,  del  testo   unico   delle disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  10  gennaio 1957, n. 3. Al conferimento degli incarichi dirigenziali  di  cui  al primo  periodo  non  si  applicano  i  limiti  percentuali   previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo  30  marzo 2001, n. 165 e i limiti riferiti alla durata  previsti  dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.   4. In aggiunta al contingente di  cui  al  comma  3,  la  Struttura tecnica di cui al comma 1, nel limite di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020, puo' avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti nominati  ai  sensi  dell'articolo  7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.   ((  5.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e' autorizzato,  fino  al  31  luglio  2020,  a  procedere,  anche   con riferimento ai compiti e alle funzioni previsti dai commi 1 e 2, alla riorganizzazione dei propri uffici, ivi compresi  quelli  di  diretta collaborazione, mediante uno  o  piu'  regolamenti  adottati,  previo parere del  Consiglio  di  Stato,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I regolamenti di  cui  al primo periodo sono adottati senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico della finanza pubblica e sono soggetti  al  controllo  preventivo  di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. A decorrere dalla data  di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione  vigente. ))   6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4, pari  a complessivamente a 400.000 euro per il 2019 e a 1,5 milioni  di  euro per il 2020, si provvede, quanto ad euro  400.000  per  l'anno  2019, mediante corrispondente riduzione ((  dello  stanziamento  del  fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali» della missione «Fondi da ripartire» )) dello stato di previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto ad euro 1,5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante parziale utilizzo della quota  di  entrate previste dall'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'articolo  1,  comma  238,  terzo  periodo,  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311 le  parole:  «di  7.309.900  euro  a  decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti:  «di  5.809.900  euro per l'anno 2020 e all'importo di 7.309.900  euro  annui  a  decorrere dall'anno 2021».   (( 6-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre  2018,  n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,  n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al comma 1, il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente: «Fermi i compiti,  gli  obblighi  e  le  responsabilita'  degli  enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza, nelle forme e secondo le  modalita' indicate nei commi da 3  a  5,  sulle  condizioni  di  sicurezza  del sistema ferroviario  nazionale  e  delle  infrastrutture  stradali  e autostradali»;   b) al comma 17 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per  le medesime finalita' di cui al primo periodo, gli enti proprietari e  i gestori delle infrastrutture stradali e autostradali  sono  tenuti  a garantire   al   personale   autorizzato    dell'Agenzia    l'accesso incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi  legali  e operative, nonche' a tutta la documentazione pertinente». ))     |  
|   |                                 Art. 5   Organizzazione  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del                        territorio e del mare 
   1. All'articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero  si  articola in dipartimenti disciplinati ai  sensi  degli  articoli  4  e  5  del presente  decreto.  Il  numero  dei  dipartimenti  non  puo'   essere superiore  a  due,  in  riferimento  alle  aree  funzionali  definite all'articolo  35  del  presente  decreto.».  Al  fine  di  assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti  dalla  presente disposizione sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di  livello  non  generale  equivalente  sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale  del  Ministero e' rideterminata nel numero massimo di  dieci  posizioni  di  livello generale e quarantotto posizioni di livello non generale senza  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   2.  Al   fine   di   semplificare   ed   accelerare   il   riordino dell'organizzazione del Ministero, con riferimento  agli  adeguamenti conseguenti alle disposizioni di  cui  al  presente  articolo,  entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente decreto il regolamento di organizzazione, ivi  incluso  quello  degli uffici  di  diretta  collaborazione,  puo'  essere  adottato  con  le modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2018,  n. 97.     |  
|   |                                 Art. 6   Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione,                  dell'universita' e della ricerca 
   1. All'articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n.  145 sono apportate le seguenti modifiche:     a) al  primo  periodo  le  parole  «di  consentire  una  maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a  livello  centrale  dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche'» sono soppresse, e le parole «due posti dirigenziali» sono  sostituite dalle seguenti «un posto dirigenziale»;     b) il secondo periodo e'  soppresso  e  sostituito  dai  seguenti «Conseguentemente il  Ministero  medesimo  provvede  ad  adeguare  la propria organizzazione mediante nuovi regolamenti, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, che possono  essere  adottati con le modalita' di cui  all'articolo  4-bis  del  decreto  legge  12 luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9 agosto 2018, n. 97, se emanati entro il 31  ottobre  2019,  anche  al fine di semplificare ed accelerare  il  riordino  dell'organizzazione del  Ministero.  Nelle  more  dell'entrata  in   vigore   dei   nuovi regolamenti di organizzazione, gli incarichi dirigenziali di  livello generale continuano ad  avere  efficacia  sino  all'attribuzione  dei nuovi.».     |  
|   |                                 Art. 7   Misure  urgenti  per  assicurare  la   continuita'   delle   funzioni         dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 
   1. Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo  1  della  legge  31 luglio 1997, n. 249, in carica  alla  data  del  19  settembre  2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli  atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non  oltre  il 31 dicembre 2019.     |  
|   |                                 Art. 8 
                           Entrata in vigore 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Avvertenza: 
     Per la consultazione dell'elenco 1 e degli allegati 1 e 2 si veda la pag. 5.     |  
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