Estratto determina AAM/AIC n. 203/2019 del 29 ottobre 2019 
     Procedura europea: NL/H/4312/001-004/DC.     Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.     E' autorizzata l'immissione in commercio del  medicinale:  ANNOVA nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni  di seguito indicate.     Titolare A.I.C.: Societa' I.B.N. Savio S.r.l. con sede  legale  e domicilio fiscale in via del Mare, 36 - 00071  Pomezia  (RM),  codice fiscale 13118231003.     Confezioni:       «800 U.I. compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046282012 (in base 10) 1D4F8W (in base 32);       «1000 U.I.  compresse  rivestite  con  film»  30  compresse  in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046282024 (in  base  10)  1D4F98  (in base 32);       «7000 U.I. compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046282036 (in base 10) 1D4F9N (in base 32);       «7000 U.I. compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046282048 (in base 10) 1D4FB0 (in base 32);       «7000 U.I.  compresse  rivestite  con  film»  12  compresse  in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046282051 (in  base  10)  1D4FB3  (in base 32);       «30000 U.I.  compresse  rivestite  con  film»  2  compresse  in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046282063 (in  base  10)  1D4FBH  (in base 32);       «30000 U.I.  compresse  rivestite  con  film»  3  compresse  in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046282075 (in  base  10)  1D4FBV  (in base 32);       «30000 U.I.  compresse  rivestite  con  film»  4  compresse  in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046282087 (in  base  10)  1D4FC7  (in base 32).     Validita' prodotto integro:       800 UI: due anni;       1000 UI, 7000 UI e 30000 UI: diciotto mesi.     Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.     Condizioni particolari di conservazione:       non conservare al di sopra di 25°C;       conservare nella  confezione  originale  per  proteggere  dalla luce.     Composizione:       principio attivo       «Annova» 800 UI compresse rivestite con film       Ogni  compressa  rivestita  con   film   contiene   8   mg   di colecalciferolo concentrato (in forma di polvere) (equivalenti  a  20 µg di colecalciferolo = 800 UI di vitamina D3 ).       «Annova» 1000 UI compresse rivestite con film       Ogni  compressa  rivestita  con  film   contiene   10   mg   di colecalciferolo concentrato (in forma di polvere) (equivalenti  a  25 µg di colecalciferolo = 1000 UI di vitamina D3 ).       «Annova» 7000 UI compresse rivestite con film       Ogni  compressa  rivestita  con  film   contiene   70   mg   di colecalciferolo concentrato (in forma di polvere) (equivalenti a  175 µg di colecalciferolo = 7000 UI di vitamina D3 ).       «Annova» 30000 UI compresse rivestite con film       Ogni  compressa  rivestita  con  film  contiene   300   mg   di colecalciferolo concentrato (in forma di polvere) (equivalenti a  750 µg di colecalciferolo = 30000 UI di vitamina D3 ).     Eccipienti:     nucleo della compressa:       cellactose 80 (lattosio monoidrato e cellulosa in polvere (E460 (ii));       amido alimentare modificato;       amido di mais;       croscarmellosa sodica (E468);       saccarosio;       silice colloidale anidra (E551);       magnesio stearato (E572);       sodio ascorbato (E301);       trigliceridi a catena media;       DL-alfa-tocoferolo (E307).     Filmatura:     Opadry II Giallo 85F 32659, consistente in:       alcool polivinilico (E1203);       titanio diossido (E171);       macrogol;       talco (E553b);       giallo chinolina lacca di alluminio (E104);       ossido di ferro giallo (E172).     Responsabile del rilascio lotti:       Pharma Patent Ltd. - Nepfürdő utca 22. - Duna Torony B  epület, 10. Emelet - Budapest - H-1138, Ungheria.     Indicazioni terapeutiche:       trattamento della carenza di  vitamina  D  (valori  sierici  di 25(OH)D < 25 nmol/l);       prevenzione della  carenza  di  vitamina  D  pazienti  ad  alto rischio     «Annova»  e'  indicato  negli  adulti,  negli  anziani  e   negli adolescenti. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente classificazione   ai   fini   della   rimborsabilita':   classe    di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui  all'art.  8, comma 10,  lettera  c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati  ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C(nn). 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente classificazione ai fini della fornitura: RR:  medicinale  soggetto  a prescrizione medica. 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla determina, di cui al presente estratto.     E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.     In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.     Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto legislativo. 
                          Tutela brevettuale 
     Il  titolare  dell'A.I.C.  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno rispetto di quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2,  del  decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in commercio del medicinale. 
      Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
     Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |