| Gazzetta n. 271 del 19 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI |  
| PROVVEDIMENTO 7 novembre 2019 |  
| Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri  di  gestione  da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2020 ai  fini della determinazione del contributo di  vigilanza  sull'attivita'  di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (Provvedimento n.  91).  |  
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            L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI 
   Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della vigilanza  sulle  assicurazioni,   e   le   successive   disposizioni modificative ed integrative;   Visto il decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  173,  recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti  annuali  e consolidati delle imprese di assicurazione;   Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  concernente il Codice delle assicurazioni private, e le  successive  disposizioni modificative ed integrative;   Visto in particolare  l'art.  335,  comma  2,  del  citato  decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  il  quale  prevede  che  il contributo   di   vigilanza   sull'attivita'   di   assicurazione   e riassicurazione e' commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri  di  gestione  calcolata dall'IVASS mediante apposita elaborazione  dei  dati  risultanti  dai bilanci dell'esercizio precedente;   Visto il  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei servizi ai cittadini e, in  particolare,  l'art.  13  che  istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;   Visto lo statuto dell'IVASS, approvato con decreto  del  Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012;   Visto il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008  concernente  le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di  esercizio e della relazione semestrale delle  imprese  di  assicurazione  e  di riassicurazione;   Rilevato che dalle elaborazioni relative ai bilanci  dell'esercizio 2018 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro  diretto  e' stata mediamente pari al 4,12%; 
                               Dispone: 
   Ai  fini  della  determinazione   del   contributo   di   vigilanza sull'attivita' di assicurazione e  riassicurazione  di  cui  all'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  per l'esercizio 2020 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre  dai premi incassati e' fissata nella misura del 4,12% dei predetti premi.   Il presente provvedimento e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica  italiana,  nel  Bollettino   dell'IVASS   e   reso disponibile sul sito internet dell'IVASS. 
     Roma, 7 novembre 2019 
                                                   p. delegazione                                                   del Direttorio integrato                                                       Cesari              |  
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