| Gazzetta n. 271 del 19 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |  
| ORDINANZA 12 novembre 2019 |  
| Ulteriori interventi urgenti di protezione  civile  conseguenti  agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle  Regioni  Lazio, Marche, Umbria e  Abruzzo  a  partire  dal  giorno  24  agosto  2016. (Ordinanza n. 614).  |  
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                       IL CAPO DEL DIPARTIMENTO                        della protezione civile 
   Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;   Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio 2018, n. 1;   Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data 24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi  di  quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,  n. 286,  lo  stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione   degli interessi primari;   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e' stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;   Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26  agosto  2016,  n.  388  recante  «Primi  interventi  urgenti   di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico  che  ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo il 24 agosto 2016»;   Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13  settembre  2016,  n.  393,  del  19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016,  n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408,  del 19 novembre 2016, n. 414, del  21  novembre  2016,  n.  415,  del  29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio  2017,  n.  436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio  2017,  n.  454,  del  27 maggio 2017, n. 455, del 15 giugno 2017 n. 460, del 18  agosto  2017, n. 475, del 1° settembre 2017, n. 479, del 29 settembre 2017, n. 484, del 20 novembre 2017, n. 489, del 4 gennaio  2018,  n.  495,  del  26 gennaio 2018, n. 502, n. 510, del 27  febbraio  2018,  del  4  maggio 2018, n. 518, del 26 luglio 2018, n. 535, del 10 agosto 2018, n. 538, del 31 ottobre 2018, n. 553, del 15 marzo 2019, n. 581, del 24 aprile 2019, n. 591, del 26 agosto 2019, n. 603, nonche'  del  27  settembre 2019, n. 607, recanti  ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;   Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il  subentro,  senza  soluzioni  di  continuita', delle Regioni  Lazio,  Abruzzo,  Marche  ed  Umbria  nelle  attivita' avviate durante la fase  di  prima  emergenza,  disciplinate  con  le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;   Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  9 settembre 2016,  con  il  quale  e'  stato  nominato  il  commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal  sisma,  ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;   Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.   229   recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  30  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18  gennaio  2017  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i  territori  delle  medesime  regioni  a  partire  dalla seconda decade dello stesso mese;   Visto il decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  recante  «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni  dalla  legge  7 aprile 2017, n. 45;   Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 che all'art. 16-sexies,  comma  2,  ha  prorogato fino  al  28  febbraio  2018  la  durata  dello  stato  di  emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio  2018, che ai sensi dell'art.  16-sexies,  comma  2,  del  decreto-legge  20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto  2017,  n.  123,  ha prorogato di ulteriori centottanta giorni la durata  dello  stato  di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione  ai  successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del  31  ottobre  2016  e  del  20 gennaio 2017;   Visto il decreto-legge  29  maggio  2018,  n.  55,  convertito  con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che  all'art.  1  ha stabilito che lo stato d'emergenza e' prorogato fino al  31  dicembre 2018 e che ai relativi oneri si provvede, nel limite  complessivo  di euro 300 milioni;   Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che all'art. 1, comma  988, ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino  al  31  dicembre 2019, incrementando il  Fondo  per  le  emergenze  nazionali  di  360 milioni di euro per l'anno 2019;   Considerata la necessita' di  armonizzare  le  prassi  e  procedure delle stesse amministrazioni locali, relative al riconoscimento delle misure assistenziali, al fine di evitare  disparita'  di  trattamento tra nuclei familiari con situazioni analoghe ma dimoranti  in  comuni diversi;   Considerata l'esigenza di salvaguardare il  tessuto  sociale  delle comunita' colpite dal terremoto e la necessita'  di  restituire  alla naturale vocazione turistica le strutture recettive;   Considerato il notevole lasso  di  tempo  trascorso  rispetto  alla verificazione degli eventi, ed alla conseguente necessita' di ridurre progressivamente  i  costi  per  il  superamento   della   situazione emergenziale;   Ritenuto pertanto opportuno razionalizzare le misure finalizzate al superamento della crisi alloggiativa conseguente agli eventi  sismici in rassegna;   Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;   Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
                               Dispone: 
                                Art. 1   Ulteriori  disposizioni  in  materia  di  contributo  per  l'autonoma                            sistemazione 
   1. Entro  centoventi  giorni  dalla  pubblicazione  della  presente ordinanza,  i  nuclei  familiari  beneficiari  del   contributo   per l'autonoma sistemazione (CAS) ai sensi dell'ordinanza n.  388/2016  e dell'ordinanza n. 408/2016,  presentano  ai  comuni  interessati  una dichiarazione, sulla base del fac-simile allegato, riguardante  tutti i componenti del nucleo e sottoscritta dai medesimi o da chi ne fa le veci, in cui attestano, ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di:     a) aver provveduto o essere nei termini per  provvedere,  qualora proprietari o titolari  di  diritti  reali  di  godimento  di  unita' immobiliari che necessitano di interventi di  immediata  riparazione, agli adempimenti di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del  2016,  come  modificato  dal  decreto-legge  n.  148  del  2017, convertito dalla legge n. 172 del 2017, dalla legge 24  luglio  2018, n. 89 di conversione con modificazioni, del decreto-legge  29  maggio 2018, n. 55 e successive proroghe, anche disposte con  ordinanza  del commissario straordinario per la ricostruzione;     b) trovarsi nei termini previsti dal  decreto-legge  n.  189  del 2016 e  dalle  ordinanze  commissariali  ai  fini  della  domanda  di contributo per il ripristino  dell'immobile,  qualora  proprietari  o titolari di diritti reali di godimento, e al di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera a);     c)  fatta  salva  l'ipotesi  di  cui  all'art.  2,   non   essere proprietari in data anteriore agli  eventi  sismici  di  un  immobile idoneo all'uso per il nucleo familiare  e  che  non  sia  stato  gia' locato  in  forza  di  contratto  o  concesso   in   comodato   d'uso regolarmente registrati ad una data anteriore agli eventi sismici  di cui alla presente ordinanza, ubicato nel medesimo comune,  oppure  in un comune  confinante.  L'idoneita'  all'uso  di  cui  alla  presente lettera e' valutata secondo i parametri di assegnazione delle SAE  in relazione ai componenti;     d) di non aver fatto rientro nell'abitazione principale, abituale e continuativa, danneggiata dal sisma;     d-bis) di essere proprietari  o  titolari  di  diritti  reali  su immobili con danno B o C, ivi rientrati  dopo  la  realizzazione  dei lavori di temporanea messa in sicurezza  e  di  non  poter  risiedere nell'abitazione principale, abituale e continuativa  nel  periodo  di esecuzione dei lavori di riparazione definitiva;     e) di non aver trasferito la residenza o il domicilio al di fuori dal territorio regionale e, nel caso di nuove istanze,  di  possedere il requisito della  dimora  nell'abitazione  principale,  abituale  e continuativa di cui al successivo comma 5;     f) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 3,  comma  2, dell'ordinanza n.  388/2016,  o  di  non  essere  assegnatari  di  un alloggio di servizio messo  a  disposizione  dall'amministrazione  di appartenenza;     g) di non aver provveduto ad altra sistemazione avente  carattere di stabilita'  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2  dell'ordinanza  n. 388/2016.   2. Decadono dal diritto al contributo, dal giorno  successivo  alla scadenza di presentazione della dichiarazione di cui  al  comma  1  i soggetti che:     a) non rendono la dichiarazione di cui al comma 1;     b) non possiedono i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), d-bis) e), f) e g) del comma 1.   3. Nel caso di cui al comma 1, lettere a) e b), i comuni continuano ad erogare il contributo per l'autonoma sistemazione, per  30  giorni dalla notifica del provvedimento di  revoca  dell'inagibilita'  della loro abitazione e comunque non oltre dieci mesi dal provvedimento  di concessione del contributo per l'esecuzione dei lavori  medesimi  per le abitazioni con esito di agibilita' di tipo «B» e «C», e non  oltre venti mesi per le abitazioni con esito di agibilita' di tipo «E».   4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' prodotta anche  da  coloro che   presentano   istanza   di   riconoscimento    del    contributo successivamente alla data di adozione della presente ordinanza.   5. Ai fini della valutazione dei presupposti per il  riconoscimento dei nuovi contributi per l'autonomia  sistemazione,  nonche'  per  le nuove assegnazioni delle SAE, per abitazione principale,  abituale  e continuativa  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1,  dell'ordinanza  n. 388/2016 deve intendersi l'unita'  immobiliare  in  cui  un  soggetto appartenente al nucleo familiare dimorava per un lasso temporale  non inferiore a dodici mesi, senza computare nel calcolo di tale  periodo eventuali assenze per ferie nonche' comprovate e temporanee  esigenze di natura socio sanitarie o lavorative, non ricorrenti.   6. Ciascun comune entro il 30 aprile di ogni anno attesta  di  aver effettuato i controlli a campione in riferimento al  precedente  anno solare sugli aventi diritto, nella misura minima del 5%.   7. Eventuali comunicazioni inerenti alla perdita dei requisiti  per la concessione del contributo o  l'assegnazione  delle  SAE  o  degli alloggi messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni, pena la decadenza del diritto al beneficio,  sono  comunicate,  entro  e  non oltre  30  giorni  dal  verificarsi  dell'evento  cui   consegue   la decadenza, al comune presso il quale e' stata depositata la richiesta di contributo o  che  ha  provveduto  all'assegnazione  della  SAE  o dell'alloggio.   8. I comuni possono assegnare SAE e unita' immobiliari acquisite ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 o realizzate  ai sensi delle ordinanze  di  protezione  civile  resesi  disponibili  a nuclei familiari assegnatari del CAS in luogo  del  CAS  o  di  altre forme di assistenza alloggiativa di cui all'art. 4 dell'ordinanza  n. 394/2016.   9. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere presentata  entro il 15 gennaio di  ciascun  anno,  in  caso  di  proroga  dello  stato d'emergenza oltre il 31 dicembre 2019.     |  
|   |                                                               Allegato 
                           Dichiarazione requisiti mantenimento C.A.S. 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2   Disposizioni in materia di  contributo  forfettario  nell'ipotesi  di              acquisto di una nuova unita' immobiliare 
   1. Al fine di incentivare l'individuazione di autonome sistemazioni caratterizzate da stabilita', ai soggetti che alla data degli  eventi sismici in rassegna dimoravano in modo  abituale  e  continuativo  in un'unita' immobiliare di proprieta' o  condotta  in  locazione  o  in comodato gratuito, qualora  entro  dodici  mesi  dalla  pubblicazione della  presente  ordinanza,  stipulino  un  contratto  preliminare  o definitivo di compravendita di una unita' immobiliare idonea  all'uso ovvero provvedano a far realizzare una unita' immobiliare sulla  base di titolo abilitativo a costruire all'interno del Comune di residenza o nei comuni confinanti e comunque ricadenti all'interno del  cratere sismico di cui agli  allegati  1,  2  e  2-bis  al  decreto-legge  n. 189/2016, i comuni riconoscono un contributo forfettario  mensile  in sostituzione  del  contributo  per  l'autonoma  sistemazione  di  cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 388/2016 e dell'ordinanza  n.  408/2016, per un periodo di dodici mesi per i conduttori e comodatari o 3  anni per i proprietari nella misura pari:     a)  alla  meta'  dell'importo  del  contributo   per   l'autonoma sistemazione qualora il fabbricato abbia avuto un esito di agibilita' «B» o «C»;     b) al 100% dell'importo  del  contributo  qualora  il  fabbricato danneggiato dal sisma abbia conseguito un  esito  «E»  o  «F»  o  sia ubicato in zona rossa o in area oggetto di perimetrazione oggetto  di ordinanza di sgombero e con esito di agibilita' di tipo «E» o  «F»  o ubicata in zona rossa o in area oggetto di perimetrazione.   2. Per determinare l'entita' del contributo riconosciuto  ai  sensi del presente articolo si fa riferimento alla somma percepita a titolo di CAS  e  potra'  essere  liquidato  o  mensilmente  o  in  un'unica soluzione per la parte restante, qualora sia  dimostrato  l'effettivo passaggio  di  proprieta'  o  sia   stata   ultimata   e   dichiarata l'agibilita' del fabbricato eventualmente costruito in autonomia.     |  
|   |                                 Art. 3   Disposizioni in materia di contributo per il canone di  locazione  di                         unita' immobiliari 
   1. I nuclei familiari stabilmente dimoranti, in forza di  contratto di locazione o comodato alla data degli eventi sismici  in  rassegna, in un'unita' immobiliare oggetto di  ordinanza  di  sgombero,  e  che abbiano trovato sistemazione abitativa  temporanea  in  forza  di  un contratto  di  locazione   o   comodato,   contestualmente   allegano l'autocertificazione del proprietario di  aver  depositato  l'impegno assunto in sede di presentazione della domanda di contributo  per  la ricostruzione di cui all'art. 6 del decreto-legge n.  189/2016,  alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o  di comodato in essere alla data degli  eventi  sismici,  successivamente all'esecuzione  dell'intervento.  Alla  dichiarazione   e'   altresi' allegato l'impegno del medesimo locatario o comodatario,  richiedente il CAS, alla prosecuzione alle medesime condizioni  del  rapporto  di locazione o di comodato.   2. In assenza delle dichiarazioni di cui al comma  1,  ai  medesimi nuclei  familiari  in  sostituzione  del  contributo  per  l'autonoma sistemazione  di  cui  all'art.  3  dell'ordinanza  n.   388/2016   e dell'ordinanza n. 408/2016, i comuni riconoscono un  contributo  pari alla differenza tra il canone di locazione pagato per la sistemazione abitativa temporanea  come  risultante  dal  contratto  registrato  e quello che era corrisposto, al momento dell'evento  sismico,  per  il godimento dell'abitazione inagibile, comunque nella misura massima di euro 600,00 mensili.   3. Ai soggetti di cui al comma 2, qualora la sistemazione abitativa temporanea sia a titolo gratuito, i comuni riconoscono un  contributo pari  alla  meta'  dell'importo   del   contributo   per   l'autonoma sistemazione riconosciuto alla data  di  pubblicazione  del  presente provvedimento.   4. Il contributo per il canone di locazione di  unita'  immobiliari non e' riconosciuto a coloro che non possiedono i  requisiti  di  cui all'art. 1, comma 1, lettere d) ed e).   5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  ai nuclei familiari che dichiarano ai sensi degli articoli 46 e  47  del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 la  documentabile perdita, per effetto del sisma in rassegna, della  propria  fonte  di reddito, verificata sulla base del  confronto  tra  la  dichiarazione ISEE dell'anno corrente  e  quella  dell'anno  precedente  all'evento sismico o, in mancanza sulla base del confronto  delle  dichiarazioni dei redditi. A tali nuclei si continua a erogare il CAS.   6. I nuclei familiari stabilmente dimoranti, in forza di  contratto di locazione, o comodato alla data degli eventi sismici in  rassegna, in un'unita' immobiliare oggetto di ordinanza di sgombero  a  cui  e' stata assegnata una SAE o un'unita' immobiliare  acquisita  ai  sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 8 del 2017 o  realizzata  ai  sensi delle ordinanze di protezione civile, che non producono  gli  impegni di cui  al  comma  1,  sono  tenuti  a  corrispondere  un  contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi  per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.     |  
|   |                                 Art. 4   Ulteriori  disposizioni  in  materia  di  determinazione  del  nucleo  familiare ai fini della quantificazione del contributo 
   1. Fatto salvo quanto disposto  dagli  articoli  1,  2  e  3  della presente ordinanza, in luogo del contributo di autonoma  sistemazione di  cui  all'art.  3  dell'ordinanza  n.  388/2016  ed  all'  art.  5 dell'ordinanza  n.  408/2016  spettante  a  ciascun  studente  avente diritto, occupante un'abitazione o porzione di abitazione in forza di un contratto di locazione  registrato  ovvero  sulla  base  di  altro idoneo e comprovato titolo, e' riconosciuto un contributo determinato in euro 300,00.   2.  La  presenza  di  un  lavoratore  impegnato  in  attivita'   di assistenza  domiciliare  a  persona  non  autosufficiente  la   quale dimorava in unita' immobiliare dichiarata inagibile a  seguito  degli eventi  sismici  ed  occupato  in  forza  di  contratto   di   lavoro regolarmente registrato che  prevede  la  convivenza  ed  un  impegno lavorativo non inferiore alle 25 ore settimanali, e'  considerata  ai fini della quantificazione del  contributo  da  assegnare  al  nucleo familiare.     |  
|   |                                 Art. 5   Ulteriori disposizioni in materia di  sistemazione  presso  strutture                              ricettive 
   1.  Ai  soggetti  alloggiati  presso  strutture  ricettive  e   nei container abitativi collettivi si applicano le  disposizioni  di  cui all'art. 1.   2.  Entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione   della   presente ordinanza  decadono  dal  diritto  di  usufruire  della  sistemazione alberghiera e dei container abitativi collettivi coloro che:     a) non rendono la dichiarazione di cui all'art. 1;     b) non possiedono i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), d-bis), e), f) e g) dell'art. 1.   3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2,  fatta  salva  la possibilita' di richiedere  il  CAS,  l'assistenza  presso  strutture ricettive e presso i container  abitativi  collettivi  e'  assicurata esclusivamente in favore dei soggetti in attesa  di  assegnazione  di una  SAE  o  di  un'unita'  immobiliare  di  cui  all'art.   14   del decreto-legge n. 8/2017 o di unita'  abitative  realizzate  ai  sensi delle ordinanze di protezione civile  e  per  il  tempo  strettamente necessario.   4.  Gli  enti  proprietari  delle  strutture  recettive   pubbliche stipulano convenzioni al fine di consentire ai nuclei  familiari  che dimoravano continuativamente ed abitualmente in abitazioni oggetto di ordinanza di sgombero la possibilita' di  permanere  nelle  strutture recettive pubbliche, anche ove non siano  in  attesa  di  una  SAE  e sempre che non ricorrano le condizioni di decadenza di  cui  all'art. 1.   5.  I  termini  di  cui  al  presente   articolo   possono   essere eccezionalmente prorogati:     a) per il periodo necessario ad ultimare l'anno scolastico;     b)  nell'ipotesi  in  cui   non   siano   disponibili   soluzioni alloggiative  in  locazione  nel  comune   di   provenienza,   previa esibizione  da  parte  del  soggetto  ospitato  della  corrispondenza intercorsa, o documentazione equipollente,  con  almeno  due  agenzie immobiliari presenti sul territorio comunale. I comuni verificano  la documentazione con controlli a campione;     c) con atto del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile, sentita  la  regione  territorialmente  interessata,  nel  caso   del verificarsi di ulteriori  eventi  sismici  di  forte  intensita'  che possano determinare un pericolo per l'incolumita' della popolazione.   6. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza i comuni di provenienza interessati dispongono, anche  in  deroga  al comma 5, la revisione delle forme  di  assistenza  relative  ai  casi sociali e alle persone fragili.     |  
|   |                                 Art. 6 
                   Disposizioni finali e transitorie 
   1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 460/2017, dopo  le  parole  «di  un evento imprevisto ed imprevedibile  sopravvenuto»  sono  aggiunte  le seguenti: «ovvero di comprovate esigenze».   2. Le dichiarazioni di cui all'art.  1  sono  rese  anche  ai  fini dell'assegnazione delle strutture abitative  di  emergenza  o,  fatte salve le assegnazioni gia' effettuate,  degli  alloggi  acquisiti  ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 8/2017 la  cui  realizzazione e' stata eseguita in attuazione delle OCDPC.   3. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza  si  applicano  a decorrere dalla data della sua adozione.   La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 12 novembre 2019 
                                    Il Capo del Dipartimento: Borrelli     |  
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