Estratto determina AAM/PPA n. 885/2019 del 30 ottobre 2019 
     Autorizzazione delle variazioni:       C.I.2.b) - Modifica dei paragrafi 4.2, 4.6 e 4.8 del  riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Modifiche in linea con  il  QRD  template  nelle etichette (paragrafi 17 e 18)  relativamente alla specialita' medicinale BLEOMICINA  ACCORD  (A.I.C. n. 044219) nelle forme e  confezioni  autorizzate  all'immissione  in commercio.     Gli stampati corretti e autorizzati sono allegati alla  determina di cui al presente estratto.     Titolare A.I.C.: Accord Healthcare, S.L.U.     Procedure europee: UK/H/6023/001/II/002 - UK/H/6023/001/IB/001     Codici pratiche: VC2/2018/184 - C1B/2017/1279. 
                               Stampati 
     1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in vigore della presente determina al  riassunto  delle  caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi  dalla  medesima  data  al foglio illustrativo e alle etichette.     2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, il foglio illustrativo e  le  etichette  devono  essere redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente  ai  medicinali   in commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare  di lingue  estere,  deve  darne  preventiva  comunicazione   all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione  la  traduzione  giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.  In  caso  di inosservanza  delle  disposizioni  sull'etichettatura  e  sul  foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
                          Smaltimento scorte 
     Sia i lotti prodotti alla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina,  che  i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla  data  di  scadenza  del  medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana  della  presente  determina,  i  farmacisti  sono  tenuti  a consegnare  il  foglio  illustrativo  aggiornato  agli  utenti,   che scelgono la modalita' di ritiro in formato  cartaceo  o  analogico  o mediante l'utilizzo  di  metodi  digitali  alternativi.  Il  titolare A.I.C.  rende  accessibile  al  farmacista  il  foglio   illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 
                          Disposizioni finali 
     La presente determina ha effetto dal giorno successivo  a  quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e  sara'  notificata  alla  societa'   titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.     |