| Gazzetta n. 270 del 18 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 18 ottobre 2019 |  
| Modalita' per l'erogazione dei contributi in favore  dei  consumatori finali per l'acquisto di apparati televisivi  idonei  alla  ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2.  |  
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                              IL MINISTRO                       DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
                            di concerto con 
                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
   Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;   Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;   Visto, in particolare, l'art. 1,  comma  1039,  lettera  c),  della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato  dall'art.  1,  comma 1110, lettera b), della  legge  n.  145  del  2018,  che  prevede  un «contributo ai costi a carico degli utenti finali per  l'acquisto  di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'art.  3-quinquies, comma 5, terzo periodo,  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,  ed i connessi costi di erogazione. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 25 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 76 milioni di  euro per l'esercizio finanziario 2020 e 25 milioni di  euro  per  ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022»;   Visto, in particolare, l'art. 1, comma  1040,  prima  parte,  della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che  prevede  che  «Con  uno  o  piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui  al comma 1039»;   Visto l'art. 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26 aprile 2012, n. 44, che  stabilisce  che  «(...)  a  partire  dal  1º gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere  servizi  radiotelevisivi venduti  ai  consumatori  nel  territorio  nazionale   integrano   un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi  in  tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU.»;   Viste le osservazioni pervenute dai soggetti interessati,  relative alle Linee guida sull'erogazione di contributi a favore degli  utenti finali per  l'acquisto  di  apparecchiature  televisive  idonee  alla trasmissione di programmi in tecnologia DVB-T2 (art. 1,  comma  1039, lettera  c),  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205),  poste  in consultazione pubblica sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico dal 6 giugno 2019 al 6 luglio 2019;   Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento dell'Unione europea;   Considerata la decisione della Commissione europea n. C(2019)  6334 final del 10 settembre 2019, nella quale la misura in esame e'  stata valutata conforme alla disciplina in materia di aiuti  di  Stato,  ai sensi dell'art. 107 (2)(a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;   Visto il decreto  ministeriale  del  19  giugno  2019,  recante  il calendario nazionale che  individua  le  scadenze  della  tabella  di marcia per la liberazione delle frequenze della banda 700MHz prevista dalla decisione UE 2017/899 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio del 17 maggio 2017 e dall'art. 1, comma 1032, della legge n. 205  del 2017 (c.d. Road Map);   Vista la disponibilita' delle risorse  nello  stato  di  previsione 2019-2021 sul capitolo 7595 del CDR della Direzione  generale  per  i servizi di comunicazione elettronica, di  radiodiffusione  e  postali del Ministero dello sviluppo  economico,  per  il  finanziamento  del predetto contributo;   Vista altresi' la disponibilita' di risorse sul capitolo  3150  del CDR  della  Direzione  generale  per  i  servizi   di   comunicazione elettronica,  di  radiodiffusione  e  postali  del  Ministero   dello sviluppo economico, per porre in essere azioni di comunicazione sulle attivita' disciplinate dall'art. 1, commi da 1026 a 1042, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;   Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' quelli   di   modernizzazione   del   sistema   di   gestione   delle dichiarazioni»  ed,  in  particolare,  l'art.  17  che   prevede   la disciplina del sistema dei versamenti unitari con compensazione;   Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d'imposta;   Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  recante  disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria  anche  in  adeguamento  alla  normativa comunitaria, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio 2010, n. 73, ed in particolare l'art.  1,  comma  6,  in  materia  di procedure di recupero nei casi di utilizzo  illegittimo  dei  crediti d'imposta;   Considerata la necessita'  di  individuare  modalita'  operative  e procedure semplificate per il riconoscimento del contributo in favore degli  utenti   finali   anche   attraverso   apposito   accordo   di collaborazione, stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7  agosto 1990, n. 241, tra il Ministero dello sviluppo economico  e  l'Agenzia delle entrate; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
               Ambito oggettivo, soggettivo e temporale                    di applicazione del contributo 
   1. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1039, lettera  c),  della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' concesso agli  utenti  finali  per l'acquisto, a far data dal trentesimo giorno successivo alla data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e fino al 31 dicembre 2022, di apparecchi atti a ricevere programmi  e  servizi radiotelevisivi - dotati in caso di  decoder  anche  di  presa  o  di convertitore idonei ai collegamenti alla presa SCART dei televisori - con  interfacce  di  programmi  (API)  aperte,  laddove  presenti,  a prescindere dalla piattaforma tecnologica scelta dal consumatore, sia essa  terrestre,  satellitare  e,  ove  disponibile,  via  cavo.  Gli apparecchi  da  utilizzare  per   il   digitale   terrestre,   devono incorporare  la  tecnologia  DVB-T2  HEVC,  main  10,  di  cui   alla raccomandazione ITU-T H.265, almeno nella versione  approvata  il  22 dicembre 2016.   2. Il contributo e' riconosciuto ai residenti nel territorio  dello Stato  appartenenti  a  nuclei  familiari  per  i  quali  il   valore dell'Indicatore  della  situazione  economica   equivalente   (ISEE), risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in  corso  di validita',  non  e'  superiore  a  20.000  euro.  Il  contributo   e' riconosciuto per ciascun nucleo familiare, per l'acquisto di un  solo apparecchio nell'arco temporale indicato al comma 1.   3. I produttori degli apparecchi di cui al comma 1, operanti sia in Italia sia al di fuori del territorio italiano, dichiarano, sotto  la propria  responsabilita',  secondo  le  modalita'  e  le  tempistiche successivamente definite  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico, l'elenco di prodotti, corredato dai relativi  codici  identificativi, che soddisfano le caratteristiche di cui  al  medesimo  comma  1.  Il Ministero dello sviluppo economico, verificata la conformita' di tali prodotti alle sopra indicate caratteristiche,  pubblica  il  relativo elenco sul proprio sito internet.   4. I  venditori,  ivi  inclusi  quelli  del  commercio  elettronico operanti in Italia, che intendano vendere  gli  apparecchi  idonei  a consentire  l'accesso  al  contributo  di  cui  al  comma  1,  devono registrarsi, a partire da quindici giorni prima della data di cui  al medesimo comma 1, tramite il servizio telematico di cui al successivo art. 2, comma 3, accessibile dall'area autenticata del sito  internet dell'Agenzia delle entrate, secondo le modalita' indicate  anche  nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.   5. Il contributo e' riconosciuto  nel  rispetto  del  principio  di neutralita' tecnologica, conformemente alla  disciplina  eurounitaria sugli aiuti  di  Stato,  al  fine  di  evitare  ogni  discriminazione ingiustificata   tra   le   piattaforme   televisive   potenzialmente coinvolte.     |  
|   |                                 Art. 2 
              Modalita' di riconoscimento del contributo 
   1. Il contributo e' riconosciuto all'utente finale sotto  forma  di sconto praticato dal venditore dell'apparecchio sul  relativo  prezzo di vendita, per un importo pari a cinquanta euro o pari al prezzo  di vendita se inferiore. Lo sconto e' applicato  sul  prezzo  finale  di vendita comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto e non riduce  la base imponibile dell'imposta.   2. L'utente finale presenta  al  venditore  apposita  richiesta  di riconoscimento del  contributo,  contenente  anche  la  dichiarazione sostitutiva,  resa  ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con  la  quale  afferma  che  il valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte non  e' superiore a 20.000 euro e che i componenti dello  stesso  nucleo  non hanno gia' fruito del contributo. Alla richiesta di  cui  al  periodo precedente e' allegata copia del documento di  identita'  dell'utente finale, in corso di validita'.   3.  Ai  fini  dell'applicazione   dello   sconto,   il   venditore, avvalendosi del servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate in base a  quanto  previsto  dall'art.  4  (di  seguito «servizio telematico»),  trasmette  alla  Direzione  generale  per  i servizi di comunicazione elettronica, di  radiodiffusione  e  postali del  Ministero  dello  sviluppo  economico  (di  seguito   «Direzione generale»)  una  comunicazione  telematica  contenente  a   pena   di inammissibilita':     a) il codice fiscale del venditore;     b) il  codice  fiscale  dell'utente  finale  e  gli  estremi  del documento d'identita' allegato alla richiesta di cui al comma 2;     c) i dati identificativi  dell'apparecchio,  per  consentirne  la verifica di idoneita';     d) il prezzo finale  di  vendita,  comprensivo  dell'imposta  sul valore aggiunto;     e) l'ammontare dello sconto da applicare, pari a cinquanta  euro, ovvero pari al  prezzo  di  cui  al  punto  d),  se  quest'ultimo  e' inferiore a cinquanta euro.   4.  Per  ogni  comunicazione  ricevuta,  il   servizio   telematico verifica:     a)  l'idoneita'  dell'apparecchio,  in  base  a  quanto  previsto dall'art. 1, comma  1.  A  tal  fine,  il  Ministero  dello  sviluppo economico comunica all'Agenzia delle entrate  i  dati  identificativi degli apparecchi idonei, di cui all'art. 1, comma 3;     b) che l'utente finale, identificato dal relativo codice fiscale, non abbia gia' fruito del contributo;     c) la disponibilita' delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  al netto dei costi da  rimborsare  all'Agenzia  delle  entrate,  di  cui all'art. 4. Tale verifica e'  effettuata  in  ordine  cronologico  di ricezione delle istanze.   5. In  esito  alle  verifiche  di  cui  al  comma  4,  il  servizio telematico comunica  al  venditore,  mediante  rilascio  di  apposita attestazione, la disponibilita' dello sconto richiesto.   6.   Nel   caso   in   cui,    successivamente    alla    ricezione dell'attestazione,  la  vendita  dell'apparecchio  non  si  concluda, ovvero  l'apparecchio  venga  restituito   dall'utente   finale,   il venditore comunica l'annullamento dell'operazione tramite il servizio telematico.   7. Nei casi in cui l'apparecchio sia  acquistato  presso  venditori operanti  in  Paesi  dell'Unione  europea  diversi  dall'Italia,   il recupero dello sconto  avverra'  direttamente  tramite  la  Direzione generale,  mediante  un'apposita  procedura,  secondo  le   modalita' indicate  anche  nel  sito  internet  del  Ministero  dello  sviluppo economico entro trenta giorni dall'adozione del presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 3 
                  Modalita' di recupero dello sconto                        praticato dal venditore 
   1. Il venditore di cui all'art. 1,  comma  4,  recupera  lo  sconto praticato  all'utente  finale  mediante  un  credito  d'imposta,   da indicare nella dichiarazione dei redditi, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art.  17  del  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n.  241,  a  decorrere  dal  secondo  giorno  lavorativo successivo alla ricezione dell'attestazione di cui all'art. 2,  comma 5. A tal fine, il modello F24 e' presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.   2. Al credito d'imposta di cui al comma 1 non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244  e all'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.   3. Il credito d'imposta e' utilizzabile in compensazione in  misura non superiore all'ammontare complessivo degli sconti  indicati  nelle attestazioni di cui all'art. 2, comma 5, pena lo scarto  del  modello F24.   4. Con risoluzione  dell'Agenzia  delle  entrate  e'  istituito  il codice tributo per la fruizione del credito d'imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per  la  compilazione  del modello stesso.   5.  Nei  casi  di  cui  all'art.   2,   comma   6,   il   venditore dell'apparecchio e' tenuto alla  restituzione,  tramite  modello  F24 telematico, del credito  d'imposta  utilizzato  indicando  il  codice tributo di cui al comma 5.     |  
|   |                                 Art. 4 
                Definizione dei rapporti istituzionali 
   1. Con apposito  accordo  di  collaborazione,  stipulato  ai  sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  tra  la  Direzione generale e l'Agenzia delle  entrate,  sono  definiti  gli  ambiti  di collaborazione e i costi sostenuti  dalla  medesima  Agenzia  per  lo svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  presente  decreto  e   in particolare per la realizzazione e  la  conduzione  delle  necessarie applicazioni informatiche. Detti costi sono rimborsati dal  Ministero dello sviluppo economico all'Agenzia delle entrate,  a  valere  sulle risorse stanziate dall'art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.     |  
|   |                                 Art. 5 
                        Azioni di comunicazione                    e di informazione ai cittadini 
   1. La Direzione generale, avvalendosi delle risorse di cui all'art. 1, comma 1039, lettera d), della legge 27 dicembre  2017,  n.  205  e comunque entro il limite complessivo di 15.000.000 di  euro,  con  il limite di 2 milioni di euro nel 2019, di 4 milioni di euro nel  2020, di 5 milioni di euro nel 2021 e  di  4  milioni  di  euro  nel  2022, realizza apposite azioni di comunicazione da svolgere dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2022,  con l'obiettivo di fornire informazioni ai cittadini, anche tramite  call center, sugli adempimenti necessari a  far  fronte  al  cambio  delle tecnologie di trasmissione dei programmi, a  beneficio  degli  utenti finali.   2. La  Direzione  generale  individua,  nel  rispetto  delle  norme nazionali ed europee sulle procedure di  selezione  pubblica,  uno  o piu' soggetti cui affidare le attivita' di cui al comma 1.     |  
|   |                                 Art. 6 
                      Controlli e cause di revoca 
   1.   Ai   fini   dell'attivita'   di   controllo,   il    venditore dell'apparecchio conserva la richiesta di cui all'art.  2,  comma  2, sottoscritta dall'utente finale,  la  copia  del  relativo  documento d'identita', nonche' la copia della certificazione del  corrispettivo versato dall'utente stesso.   2. La  Direzione  generale  effettua  verifiche  sul  possesso  dei requisiti e sul  rispetto  delle  condizioni  previste  dal  presente decreto per beneficiare del contributo e del  credito  d'imposta.  In particolare,  richiedendo  anche  la   collaborazione   dell'Istituto nazionale della previdenza  Sociale  (INPS),  la  Direzione  generale verifica,  anche  a  campione,  la  veridicita'  della  dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 2, comma 2. Il contributo  e'  recuperato nei confronti dell'utente finale nel  caso  in  cui  venga  accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti, ovvero  risulti  falsa la dichiarazione sostitutiva resa. Il credito d'imposta e' recuperato anche nei confronti del venditore nel caso in cui risulti carente  la documentazione di cui al comma 1.   3.  Qualora  l'Agenzia  delle  entrate  o  la  Guardia  di  finanza accertino,  nell'ambito  dell'ordinaria   attivita'   di   controllo, l'eventuale indebita  fruizione  del  credito  d'imposta,  le  stesse provvedono a darne comunicazione alla Direzione generale.     |  
|   |                                 Art. 7 
                          Disposizioni finali 
   1. Le risorse finanziarie stanziate ai  sensi  dell'art.  1,  comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al netto  dei costi da rimborsare all'Agenzia delle entrate,  di  cui  all'art.  4, sono preventivamente trasferite sulla contabilita' speciale  n.  1778 «Agenzia delle entrate  -  fondi  di  bilancio»,  per  consentire  la regolazione contabile delle compensazioni dei  crediti  d'imposta  di cui all'art. 3.   2. Con decreti direttoriali, e' reso  noto  il  termine  finale  di erogazione del  contributo  in  caso  di  esaurimento  delle  risorse stanziate e sono approvate eventuali ulteriori disposizioni operative in merito alla presentazione delle richieste e delle comunicazioni di cui all'art. 2, nonche' alle modalita'  di  recupero  del  contributo indebitamente fruito dall'utente finale.   Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo.   Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. 
     Roma, 18 ottobre 2019 
                                                    IL Ministro                                                     dello sviluppo economico                                                    Patuanelli          Il Ministro dell'economia      e delle finanze        Gualtieri 
  Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2019  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1009     |  
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