| Gazzetta n. 270 del 18 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INTERNO |  
| DECRETO 12 novembre 2019 |  
| Approvazione del modello di certificazione, relativo al 2019, per  la richiesta da parte dei comuni del contributo erariale  per  le  spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento, esecutive dal 1° aprile 2018 al  20  dicembre  2019,  conseguenti  a  calamita' naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi  transattivi  ad  esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016.  |  
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                         IL DIRETTORE CENTRALE                         della finanza locale 
   Visto il comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge n. 113 del 24 giugno 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n. 160,  che  stabilisce:  «Al  fine  di  garantire  la   sostenibilita' economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto  finanziario dei comuni, e' istituito presso il Ministero  dell'interno  un  fondo denominato "Fondo per i contenziosi  connessi  a  sentenze  esecutive relative a calamita' o cedimenti" con una dotazione di 20 milioni  di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Le risorse sono attribuite ai comuni  che,  a  seguito  di  sentenze  esecutive   di   risarcimento conseguenti a  calamita'  naturali  o  cedimenti  strutturali,  o  ad accordi transattivi ad esse collegate,  sono  obbligati  a  sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della  spesa corrente sostenuta come  risultante  dalla  media  degli  ultimi  tre rendiconti  approvati.  Le  calamita'   naturali,   o   i   cedimenti strutturali di cui al precedente periodo, devono  essersi  verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione»;   Visto il successivo comma 2 del richiamato art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, modificato dal decreto-legge 24 aprile  2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n. 96, e dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato  con  la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, che recita:  «I  comuni di cui al comma 1 comunicano  al  Ministero  dell'interno,  entro  il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per  l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018,  ed entro il 20 dicembre 2019  per  l'anno  2019,  la  sussistenza  della fattispecie  di  cui  al  comma  1,  ivi  incluse  le  richieste  non soddisfatte  negli  anni  precedenti,   con   modalita'   telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del fondo avviene  con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  da adottare entro novanta giorni dal termine di invio  delle  richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare  annuo complessivamente    assegnato,    le    risorse    sono    attribuite proporzionalmente»;   Visto che per l'anno 2016 i comuni, sulla base  delle  disposizioni normative richiamate, hanno richiesto, attraverso  la  certificazione approvata con decreto del Ministero dell'interno del 30 giugno  2016, il contributo in esame a fronte  delle  spese  non  ancora  sostenute derivanti da sentenze di risarcimento esecutive antecedentemente il 5 settembre  2016,  conseguenti  a  calamita'  naturali   o   cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate  verificatesi entro il 25 giugno  2016,  data  di  entrata  in  vigore  del  citato decreto-legge n. 113 del 2016;   Visto che per l'anno 2017 i comuni, sulla base  delle  disposizioni normative richiamate, hanno richiesto, attraverso  la  certificazione approvata con decreto del  Ministero  dell'interno  del  14  febbraio 2017, il  contributo  in  esame  a  fronte  delle  spese  non  ancora sostenute derivanti da  sentenze  di  risarcimento  esecutive  dal  6 settembre  2016  (giorno   successivo   alla   scadenza   del   primo certificato) al 31 marzo 2017 (data  ultima  di  presentazione  della richiesta  per  l'anno  2017)  conseguenti  a  calamita'  naturali  o cedimenti strutturali, o ad accordi  transattivi  ad  esse  collegate verificati entro il 25 giugno 2016, data di  entrata  in  vigore  del citato decreto-legge n. 113 del 2016, spese di ammontare  complessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati;   Visto che per l'anno 2018 i comuni, sulla base  delle  disposizioni normative richiamate, hanno richiesto, attraverso  la  certificazione approvata con decreto del Ministero dell'interno del 5 marzo 2018, il contributo in  esame  a  fronte  delle  spese  non  ancora  sostenute derivanti da sentenze di risarcimento esecutive dal  1°  aprile  2017 (giorno successivo alla scadenza del precedente  certificato)  al  31 marzo 2018 (data ultima di presentazione della richiesta  per  l'anno 2018) conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali, o  ad accordi transattivi ad esse collegate verificati entro il  25  giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.  113  del 2016, spese di ammontare complessivo superiore  al  50%  della  spesa corrente sostenuta come  risultante  dalla  media  degli  ultimi  tre rendiconti approvati;   Ritenuto che per l'anno  2019  i  comuni  che  hanno  trasmesso  le certificazioni richiamate hanno la facolta' di richiedere la quota di contributo erariale non assegnata  nell'anno  2016,  2017  e  2018  a seguito del riparto  proporzionale  del  medesimo  trasferimento  per insufficienza dei fondi assegnati nello stesso  anno,  corrispondente alla differenza tra il 100 per cento della  spesa  certificata  e  il contributo erogato a tale titolo;   Ritenuto, altresi', che per l'anno 2019 i comuni possono richiedere il contributo in esame per le spese non ancora sostenute a seguito di sentenze  di  risarcimento  esecutive  dal  1°  aprile  2018  (giorno successivo alla scadenza del precedente certificato) al  20  dicembre 2019 (data ultima di presentazione della richiesta per  l'anno  2019) conseguenti a  calamita'  naturali  o  cedimenti  strutturali,  o  ad accordi transattivi ad esse collegate verificati entro il  25  giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.  113  del 2016, spese di ammontare complessivo superiore  al  50%  della  spesa corrente sostenuta come  risultante  dalla  media  degli  ultimi  tre rendiconti approvati;   Considerate  le  esigenze  di  celerita'  e   semplificazione   del procedimento;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;   Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del  decreto in esame consiste nella definizione delle modalita' informatizzate di acquisizione delle richieste i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;   Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle procedure   amministrative   della   pubblica   amministrazione   che prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti, l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
               Enti destinatari della misura finanziaria 
   Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, sono legittimati alla richiesta per  l'ottenimento  per  l'anno  2019  del contributo previsto dal citato art. 4 i soli comuni che, a seguito di sentenze di risarcimento esecutive dal 1° aprile 2018 al 20  dicembre 2019 conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali,  o  ad accordi transattivi ad esse collegate,  sono  obbligati  a  sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della  spesa corrente sostenuta come  risultante  dalla  media  degli  ultimi  tre rendiconti  approvati.  Le  calamita'   naturali,   o   i   cedimenti strutturali, devono essersi verificati entro il 25 giugno 2016,  data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016.  Sono, altresi', legittimati, alla trasmissione del  modello  i  comuni  che hanno trasmesso  le  certificazioni  approvate  con  il  decreto  del Ministero dell'interno del 30 giungo 2016 e del 14  febbraio  2017  e del 5 marzo 2018, per la quota di contributo erariale  non  assegnata negli anni 2016, 2017 e 2018 a seguito del riparto proporzionale  del medesimo trasferimento per insufficienza dei  fondi  assegnati  nello stesso anno, corrispondente alla differenza  tra  il  100  per  cento delle spesa certificata e il contributo erogato a tale titolo.     |  
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               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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                       Modello di certificazione 
   I comuni devono compilare la richiesta facoltativa - esclusivamente con metodologia informatica - avvalendosi  dell'apposito  modello  di cui all'allegato A, che costituisce la solo rappresentazione  grafica del modello vero e proprio, messo a disposizione degli enti sul  sito web istituzionale della  Direzione  centrale  della  finanza  locale, munito della sottoscrizione, mediante apposizione di  firma  digitale del responsabile del servizio finanziario e del segretario comunale.     |  
|   |                                 Art. 3 
                    Modalita', termini e specifiche 
   1. La richiesta, secondo il modello  di  all'art.  2,  deve  essere inviata dai comuni al Ministero  dell'interno  -  Direzione  centrale della  finanza  locale,  esclusivamente  con  modalita'   telematica, tramite il Sistema certificazioni enti locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri  certificati),  accessibile  dal  sito  internet  della  stessa direzione,                        alla                         pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/area-certificati entro  le ore 24,00 del 20 dicembre 2019, a pena di decadenza.   2.  L'accesso  all'area  e'  consentito  con  le  modalita'  e   le credenziali  gia'  in  uso  a  ciascun  ente  locale.   Inserite   le credenziali, con l'accesso all'area certificazioni  vengono  mostrate automaticamente le «Richieste dati  dalla  Direzione  centrale  della finanza locale».   3. Il riparto del  fondo  disponibile  avverra'  sulla  base  delle richieste pervenute al Ministero dell'interno telematicamente,  entro il termine di cui al comma 1.   4. Le richieste ed altra documentazione eventualmente trasmesse con modalita' e termini diversi da quelli previsti dal  presente  decreto non saranno ritenute valide ai fini dell'attribuzione del  contributo in esame.   5.  E'  data  facolta'  ai  comuni  che  avessero   necessita'   di rettificare   il   dato   gia'   trasmesso   di   formulare,   sempre telematicamente ed entro il termine fissato dal precedente  comma  1, una nuova richiesta che annulla e sostituisce la precedente. In  tale circostanza  l'ente  dovra'   accedere   sempre   alla   pagina   web https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/area-certificati nel menu' di sinistra, alla sezione «Richiesta di dati agli  Enti»  -  funzione «Richieste aperte». 
     Roma, 12 novembre 2019 
                                      Il direttore centrale: Colaianni     |  
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