IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia»; Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, hanno previsto l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181 del 1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica; Visto l'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e, in particolare, i commi 8 e 8-bis concernenti, rispettivamente, gli interventi nelle aree di crisi industriale complessa, attuati con progetti di riconversione e riqualificazione industriale adottati mediante accordi di programma, e gli interventi nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione, e i commi 9 e 10 concernenti l'individuazione delle risorse finanziarie a copertura degli interventi; Visto l'art. 23, comma 2 del citato decreto-legge n. 83 del 2012, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile»; Visto che il predetto «Fondo per la crescita sostenibile» e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, tra i quali quelli riferiti alla finalita' di cui allo stesso art. 23, comma 2, lettera b), inerente al «rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma»; Visto il comma 6 del sopra menzionato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, che dispone che il Ministero dello sviluppo economico si avvale, mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., di seguito Invitalia, per la definizione e l'attuazione degli interventi nelle aree di crisi industriale complessa e che gli oneri derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico delle risorse assegnate all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui allo stesso art. 27, nel limite massimo del 3 per cento di tali risorse; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale sono state disciplinate le modalita' di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determinati i criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale e, in particolare, l'art. 3, comma 4, che prevede che la parte di attivita' dei citati progetti di riconversione e riqualificazione industriale svolta da Invitalia in applicazione degli interventi agevolativi da essa gestiti e' remunerata con le modalita' e le risorse previste dagli interventi stessi, mentre con apposita convenzione quadro e' disciplinata la remunerazione della diversa attivita' indicata nello stesso decreto ministeriale 31 gennaio 2013; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 3 agosto 2015, adottato ai sensi del citato art. 27, commi 8 e 8-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, recante termini, modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla predetta legge n. 181 del 1989 nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa; Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale 9 giugno 2015, che prevede che per l'attuazione degli interventi di cui al decreto medesimo si provvede a valere sulle risorse cosi' come individuate dall'art. 27, commi 9 e 10 del decreto-legge n. 83 del 2012, a cui potranno aggiungersi risorse derivanti dalla programmazione nazionale, regionale ovvero comunitaria; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2019, adottato ai sensi dell'art. 29, commi 3 e 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante revisione delle condizioni e delle modalita' per l'attuazione degli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181 che, all'art. 18 conferma le disposizioni relative alle risorse disponibili; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'art. 1, comma 204, che incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23, comma 2 del citato decreto-legge n. 83 del 2012, per il finanziamento degli interventi ai sensi della legge n. 181 del 1989, destinati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83; Visto il successivo comma 205 dello stesso art. 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le predette risorse di cui al comma 204 del medesimo art. 1, sono ripartite tra gli interventi da attuare per le situazioni di crisi industriale complessa di cui all'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare per le altre situazioni di crisi industriale previste dal comma 8-bis del medesimo art. 27; Considerato che gli interventi inseriti in accordi di programma relativi ad aree di crisi industriale complessa necessitano di uno stanziamento di risorse adeguato alle finalita' previste dagli stessi, quantificabile in 120 milioni di euro, e che le residue risorse di cui al citato art. 1, comma 204 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pari a 30 milioni di euro, possono essere destinate agli interventi nelle aree di crisi industriale non complessa tramite procedura valutativa a sportello;
Decreta:
Art. 1
1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 204 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono ripartite come segue: a) agli interventi relativi ad aree di crisi industriale complessa sono riservati euro 120.000.000,00, a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile; b) ai programmi di investimento da agevolare nelle aree di crisi industriale non complessa, tramite procedura valutativa con procedimento a sportello, sono riservati euro 30.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2019
Il Ministro: Patuanelli |