IL MINISTRO                       DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
   Visto il decreto-legge 1° aprile  1989,  n.  120,  convertito,  con modificazioni, dalla legge  15  maggio  1989,  n.  181  e  successive modificazioni e  integrazioni,  recante  «Misure  di  sostegno  e  di reindustrializzazione  in   attuazione   del   piano   nazionale   di risanamento della siderurgia»;   Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73  della  legge  27 dicembre 2002,  n.  289,  hanno  previsto  l'estensione  del  sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181 del 1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica;   Visto  l'art.  27  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che reca il riordino della  disciplina  in  materia  di  riconversione  e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e, in particolare, i commi 8 e 8-bis concernenti,  rispettivamente,  gli interventi nelle aree di crisi  industriale  complessa,  attuati  con progetti di riconversione  e  riqualificazione  industriale  adottati mediante  accordi  di  programma,  e  gli  interventi  nei  casi   di situazioni di crisi  industriali  diverse  da  quelle  complesse  che presentano,  comunque,  impatto  significativo  sullo  sviluppo   dei territori  interessati  e  sull'occupazione,  e  i  commi  9   e   10 concernenti l'individuazione delle risorse  finanziarie  a  copertura degli interventi;   Visto l'art. 23, comma 2 del citato decreto-legge n. 83  del  2012, che stabilisce che il Fondo speciale  rotativo  di  cui  all'art.  14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito  presso  il  Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di  «Fondo  per  la crescita sostenibile»;   Visto che il  predetto  «Fondo  per  la  crescita  sostenibile»  e' destinato,  sulla  base  di  obiettivi  e  priorita'   periodicamente stabiliti e nel  rispetto  dei  vincoli  derivanti  dall'appartenenza all'ordinamento  comunitario,  al  finanziamento   di   programmi   e interventi con un impatto significativo  in  ambito  nazionale  sulla competitivita' dell'apparato produttivo, tra i quali quelli  riferiti alla finalita' di cui allo stesso  art.  23,  comma  2,  lettera  b), inerente al «rafforzamento della struttura produttiva, il  riutilizzo di  impianti  produttivi  e  il  rilancio  di  aree  che  versano  in situazioni di crisi  complessa  di  rilevanza  nazionale  tramite  la sottoscrizione di accordi di programma»;   Visto il comma 6 del sopra menzionato art. 27 del decreto-legge  n. 83 del 2012, che dispone che il Ministero dello sviluppo economico si avvale,  mediante  la   sottoscrizione   di   apposite   convenzioni, dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo sviluppo d'impresa S.p.a., di seguito Invitalia, per la definizione e l'attuazione  degli  interventi  nelle  aree  di  crisi   industriale complessa e che gli oneri derivanti dalle predette  convenzioni  sono posti a carico delle risorse assegnate all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui allo stesso art. 27, nel limite massimo del  3  per  cento  di tali risorse;   Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  31  gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale sono  state  disciplinate  le modalita' di individuazione delle  situazioni  di  crisi  industriale complessa e determinati i criteri per la definizione  e  l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione  industriale  e,  in particolare, l'art. 3, comma 4, che prevede che la parte di attivita' dei citati progetti di riconversione e  riqualificazione  industriale svolta da Invitalia in applicazione degli interventi  agevolativi  da essa gestiti e' remunerata con le modalita'  e  le  risorse  previste dagli interventi stessi, mentre con apposita  convenzione  quadro  e' disciplinata la remunerazione della diversa attivita' indicata  nello stesso decreto ministeriale 31 gennaio 2013;   Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  9  giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana n. 178 del 3 agosto 2015, adottato ai sensi del citato art. 27, commi 8 e  8-bis  del  decreto-legge  n.  83  del  2012,  recante  termini, modalita'  e  procedure  per  la  concessione  ed  erogazione   delle agevolazioni di cui alla predetta legge n. 181 del 1989 nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa;   Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto  ministeriale 9 giugno 2015, che prevede che per l'attuazione degli  interventi  di cui al decreto medesimo si provvede a valere sulle risorse cosi' come individuate dall'art. 27, commi 9 e 10 del decreto-legge  n.  83  del 2012,  a   cui   potranno   aggiungersi   risorse   derivanti   dalla programmazione nazionale, regionale ovvero comunitaria;   Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  30  agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana n. 244 del 17 ottobre 2019, adottato ai sensi dell'art. 29, commi 3 e 4  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,  recante  revisione delle condizioni e delle modalita' per l'attuazione degli  interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi  della  legge  15 maggio 1989,  n.  181  che,  all'art.  18  conferma  le  disposizioni relative alle risorse disponibili;   Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare,  l'art.  1, comma 204, che incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020, la dotazione  del  Fondo  per  la crescita  sostenibile,  di  cui  all'art.  23,  comma  2  del  citato decreto-legge n. 83 del 2012, per il finanziamento  degli  interventi ai sensi della legge n. 181 del 1989, destinati alla riconversione  e alla riqualificazione produttiva delle aree di crisi  industriale  di cui all'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;   Visto il successivo comma 205 dello  stesso  art.  1  della  citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le  predette  risorse  di  cui  al comma 204 del medesimo art. 1, sono ripartite tra gli  interventi  da attuare per le situazioni  di  crisi  industriale  complessa  di  cui all'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare per le altre situazioni di crisi industriale previste dal comma 8-bis del medesimo art. 27;   Considerato che gli interventi inseriti  in  accordi  di  programma relativi ad aree di crisi industriale complessa  necessitano  di  uno stanziamento  di  risorse  adeguato  alle  finalita'  previste  dagli stessi, quantificabile in 120 milioni  di  euro,  e  che  le  residue risorse di cui al citato art. 1, comma 204 della  legge  30  dicembre 2018, n. 145, pari a 30 milioni di  euro,  possono  essere  destinate agli interventi nelle aree di crisi industriale non complessa tramite procedura valutativa a sportello; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 204 della  legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  per  l'attuazione  degli  interventi  di riconversione e riqualificazione produttiva di  aree  interessate  da situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989,  n. 181, sono ripartite come segue:     a)  agli  interventi  relativi  ad  aree  di  crisi   industriale complessa sono riservati euro 120.000.000,00, a valere sulle  risorse del Fondo per la crescita sostenibile;     b) ai programmi di investimento da agevolare nelle aree di  crisi industriale  non  complessa,   tramite   procedura   valutativa   con procedimento a sportello, sono riservati euro 30.000.000,00 a  valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 30 ottobre 2019 
                                               Il Ministro: Patuanelli     |