| Gazzetta n. 270 del 18 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  
| PROVVEDIMENTO 25 ottobre 2019 |  
| Modifica minore del disciplinare di  produzione  della  denominazione «Salamini  italiani  alla  cacciatora»  registrata  in  qualita'   di Denominazione di origine protetta in forza  al  regolamento  (CE)  n. 1778 del 7 settembre 2001.  |  
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                      IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV              della direzione generale per la promozione              della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme  generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche  amministrazioni»  ed,  in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;   Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti agricoli e alimentari;   Visto il regolamento (CE) n.  1778/2001  della  Commissione  del  7 settembre 2001 con il quale e'  stata  iscritta  nel  registro  delle denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche protette, la denominazione di  origine  protetta  «Salamini  italiani alla cacciatora»;   Considerato  che,  e'  stata  richiesta  ai  sensi  dell'art.   53, paragrafo 2, secondo comma del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  una modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;   Considerato che, la Commissione europea ha  approvato  la  presente modifica minore ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, terzo  comma,  del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;   Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione attualmente  vigente,  a  seguito  dell'approvazione  della  modifica richiesta della D.O.P. «Salamini italiani alla cacciatora», affinche' le disposizioni contenute nel predetto  documento  siano  accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale: 
                               Provvede   alla pubblicazione dell'allegato  disciplinare  di  produzione  della denominazione   di   origine   protetta   «Salamini   italiani   alla cacciatora», nella stesura  risultante  a  seguito  dell'approvazione della domanda di modifica minore pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale dell'Unione europea - Serie C 359 del 23 ottobre 2019.   I produttori che intendono porre in commercio la  denominazione  di origine protetta «Salamini Italiani alla cacciatora», sono tenuti  al rispetto dell'allegato disciplinare  di  produzione  e  di  tutte  le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 
     Roma, 25 ottobre 2019 
                                                 Il dirigente: Polizzi     |  
|   |                                                               Allegato 
  Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta                  «Salamini italiani alla cacciatora» 
                                Art. 1. 
                             Denominazione 
     La denominazione d'origine protetta e' riservata,  ai  sensi  del regolamento (UE) n. 1151 del  2012,  al  prodotto  di  salumeria  che risponde alle  condizioni  e  ai  requisiti  stabiliti  nel  presente disciplinare di produzione.      |  
|   |                                 Art. 2. 
                          Zona di produzione 
     Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione dei  salamini italiani alla cacciatora debbono essere situati nel territorio  delle seguenti Regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise.     I suini nati, allevati e macellati nelle suddette regioni debbono rispondere alle caratteristiche produttive gia' stabilite dai decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 dicembre 1993 per i prosciutti di Parma e S. Daniele. I suini  devono essere di peso non inferiore ai 160 kg, piu' o meno 10%, di eta'  non inferiore ai nove mesi, aventi le caratteristiche proprie  del  suino pesante italiano definite ai sensi del  regolamento  CEE  n.  3220/84 concernente la classificazione commerciale delle carcasse  suine.  Da tali suini si ottengono carni aventi  le  caratteristiche  necessarie per la produzione dei salamini italiani alla cacciatora.     Il macellatore e' responsabile della corrispondenza qualitativa e di origine dei tagli. Il  certificato  del  macello,  che  accompagna ciascuna partita di materia prima e ne attesta la  provenienza  e  la tipologia,  deve  essere  conservato  dal  produttore.   I   relativi controlli vengono effettuati direttamente dall'Autorita' di controllo indicata nel successivo art. 7.     I salamini italiani alla  cacciatora  sono  ottenuti  nella  zona tradizionale di produzione che comprende  l'intero  territorio  delle seguenti regioni, esattamente corrispondenti a quelle di  provenienza dei  suini:  Friuli-Venezia  Giulia,  Veneto,  Lombardia,   Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise.      |  
|   |                                 Art. 3. 
                             Materie prime 
     I salamini italiani alla cacciatora sono prodotti con carni magre ottenute da muscolatura striata appartenente alla carcassa di  suino, grasso suino duro, sale, pepe a pezzi e/o macinato, aglio.     Non possono essere impiegate carni separate meccanicamente.     Possono essere  addizionati  vino,  zucchero  e/o  destrosio  e/o fruttosio, colture di avviamento alla fermentazione, nitrato di sodio e/o potassio alla dose massima di 195 parti per milione,  nitrito  di sodio e/o potassio alla dose massima di 95 parti per  milione,  acido ascorbico e suo sale sodico.      |  
|   |                                 Art. 4. 
                        Metodo di elaborazione 
     La produzione dei salamini italiani alla cacciatora, compreso  il confezionamento, l'affettamento ed  il  porzionamento  deve  avvenire nella zona delimitata nell'art. 2, con  la  seguente  metodologia  di elaborazione: le frazioni muscolari  e  adipose,  ottenute  da  carni macellate secondo le vigenti disposizioni, sono mondate accuratamente asportando le parti connettivali di maggior dimensioni ed il  tessuto adiposo molle  e  devono  essere  fatte  sostare  in  apposite  celle frigorifere a temperatura di congelazione o refrigerazione e comunque non superiore ai 7°C.     La macinatura deve essere effettuata in tritacarne con stampi con fori compresi tra i 3 e gli 8 mm o con altri sistemi che garantiscano analoghi risultati.     L'eventuale impastatura di  tutti  gli  ingredienti  deve  essere effettuata in macchine sottovuoto o a pressione atmosferica.     L'insaccatura  avviene  in  budelli  naturali  o  artificiali  di diametro non superiore a 75 mm, eventualmente legati in filza.     L'asciugamento dei salamini e' effettuato  a  caldo  (temperatura compresa tra 18° e 25°C) e deve consentire una rapida  disidratazione delle frazioni superficiali nei  primi  giorni  di  trattamento,  non possono  comunque  essere  adottate  tecniche   che   prevedano   una fermentazione accelerata.      |  
|   |                                 Art. 5. 
                             Stagionatura 
     I salamini italiani alla cacciatora devono essere stagionati  per almeno dieci giorni in locali  dove  sia  assicurato  un  sufficiente ricambio  di  aria  a  temperatura  compresa  fra  10°  e  15°C.   La stagionatura,  periodo  comprendente   anche   l'asciugamento,   deve garantire la conservazione e la salubrita' in condizioni  normali  di temperatura ambiente.      |  
|   |                                 Art. 6. 
                            Caratteristiche 
     I salamini italiani alla cacciatora all'atto  dell'immissione  al consumo devono  avere  le  seguenti  caratteristiche  organolettiche, chimiche e chimico-fisiche e microbiologiche:       Caratteristiche organolettiche:         aspetto esterno: forma cilindrica;         consistenza: il prodotto deve essere compatto di  consistenza non elastica;         aspetto al taglio: la fetta si presenta compatta ed omogenea, con assenza di frazioni aponeurotiche evidenti;         colore: rosso rubino uniforme  con  granelli  di  grasso  ben distribuiti;         odore: profumo delicato e caratteristico;         sapore: gusto dolce e delicato mai acido.         caratteristiche chimiche e chimico-fisiche:         proteine totali, min. 20%;         rapporto collageno/proteine: max. 0,15;         rapporto acqua/proteine: max. 2,30;         rapporto grasso/proteine: max. 2,00;         pH: maggiore o uguale 5,3.     Caratteristiche microblologiche: carica microbica mesofila  >1  x 10 alla settimana unita' formanti colonia/grammo  con  prevalenza  di lattobacillacee e coccacee.     Il prodotto finito presenta  diametro  non  superiore  a  60  mm, lunghezza non superiore a 200 mm e peso non superiore a 350 grammi.      |  
|   |                                 Art. 7. 
                               Controlli 
     L'attivita' di controllo dei «Salamini italiani alla  cacciatora» viene esercitata, ai sensi dell'art. 37 del regolamento (UE) n.  1151 del 2012, da  un'autorita'  pubblica  designata  o  da  un  organismo privato autorizzato.     Restano valide le competenze  attribuite  al  medico  veterinario ufficiale della USL dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  537 (di recepimento della direttiva 92/5/CE) in materia  di  ispezioni  e controlli dei prodotti a base di carne.      |  
|   |                                 Art. 8. 
                     Designazione e presentazione 
     La designazione della denominazione di origine protetta «Salamini italiani alla cacciatora» deve essere fatta  in  caratteri  chiari  e indelebili,  nettamente  distinguibili  da  ogni  altra  scritta  che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla  menzione «Denominazione di origine protetta». Per  il  prodotto  destinato  ai mercati  internazionali,   puo'   essere   utilizzata   la   menzione «Denominazione  di  origine  protetta»  nella  lingua  del  Paese  di destinazione.     E'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   non espressamente prevista.     E' tuttavia consentito l'utilizzo  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o  marchi  privati  purche'  non abbiano  significato  laudativo  o  tali   da   trarre   in   inganno l'acquirente, nonche' l'eventuale nome di aziende suinicole  dai  cui allevamenti il prodotto deriva, purche'  la  materia  prima  provenga interamente dai suddetti allevamenti.     I   «Salamini   italiani   alla   cacciatora»   possono    essere commercializzati sfusi ovvero confezionati sottovuoto o in  atmosfera modificata,  interi,  in  tranci  o  affettati.  Le   operazioni   di confezionamento, affettamento e porzionamento devono avvenire,  sotto la  vigilanza  dell'autorita'  di  controllo  indicata  all'art.   7, esclusivamente nella zona di elaborazione del prodotto.     |  
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