| Gazzetta n. 270 del 18 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONFERENZA UNIFICATA |  
| ACCORDO 25 luglio 2019 |  
| Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera  c)  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e  gli enti  locali   concernente   l'adozione   di   moduli   unificati   e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. (Repertorio atti n. 73/CU).  |  
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                        LA CONFERENZA UNIFICATA 
   Nella odierna seduta del 25 luglio 2019;   Visto l'art. 9, comma 2, lettera  c)  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281  recante  «Definizione  ed  ampliamento  delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  ed unificazione, per le materie e i compiti di  interesse  comune  delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato  citta' ed autonomie locali», il quale dispone che questa Conferenza promuove e  sancisce  accordi,  tra  Governo,  regioni,  province,  comuni   e comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze  e  svolgere  in  collaborazione  attivita'  di  interesse comune;   Visti gli Accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali  del 4 maggio 2017 (atto rep. n. 46/CU), del 6 luglio 2017 (atto  rep.  n. 76/CU), del 22 febbraio 2018 (atto rep. n. 18/CU)  e  del  17  aprile 2019 (atto rep. n. 28/CU) concernenti l'adozione di moduli  unificati e   standardizzati   per   la   presentazione   delle   segnalazioni, comunicazioni  e  istanze  in  materia  di  attivita'  commerciali  e assimilate e di edilizia;   Visto l'art. 50, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n. 82 recante il codice dell'amministrazione digitale,  secondo  cui  «I dati  delle  pubbliche  amministrazioni   sono   formati,   raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione  e  della  comunicazione  che  ne   consentano   la fruizione    e    riutilizzazione,    alle     condizioni     fissate dall'ordinamento, da parte delle altre  pubbliche  amministrazioni  e dai privati»;   Vista la legge 7 agosto 2015 n.124 recante: «Deleghe al Governo  in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;   Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016,  n. 126  sulla  «Attuazione  della  delega  in  materia  di  segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), a  norma  dell'art.  5  della legge 7 agosto 2015, n. 124», secondo cui le amministrazioni statali: «adottano  moduli  unificati   e   standardizzati   che   definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti  tipici  e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle  comunicazioni  di  cui  ai  decreti  da  adottare  ai  sensi dell'art. 5 della legge n. 124 del 2015, nonche' della documentazione da  allegare.  I  suddetti  moduli   prevedono,   tra   l'altro,   la possibilita' del privato di indicare l'eventuale  domicilio  digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la  presentazione  di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni  regionali o locali, con  riferimento  all'edilizia  e  all'avvio  di  attivita' produttive, i  suddetti  moduli  sono  adottati,  in  attuazione  del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,  con  accordi ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della  legge  5  giugno  2003,  n.  131,  tenendo  conto  delle specifiche normative regionali» e il comma 4 secondo cui: «E' vietata ogni richiesta di  informazioni  o  documenti  ulteriori  rispetto  a quelli indicati dalla modulistica e pubblicati sul sito istituzionale delle  amministrazioni  nonche'  di  documenti  in  possesso  di  una pubblica amministrazione»;   Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n.  222  recante  la «Individuazione   di   procedimenti   oggetto   di    autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), silenzio assenso e  comunicazione  e  di   definizione   dei   regimi   amministrativi applicabili  a  determinate  attivita'  e  procedimenti,   ai   sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124» e  l'allegata  tabella A;   Visto l'art. 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90, convertito con modificazioni dalla legge  11  agosto  2014,  n.  114, recante «Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  la  trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici  giudiziari»,  secondo cui: «Il Governo, le regioni e gli  enti  locali  in  attuazione  del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di  Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281 o intese ai  sensi  dell'art.  8  della  legge  5 giugno 2003, n. 131, per adottare,  tenendo  conto  delle  specifiche normative regionali, una modulistica unificata  e  standardizzata  su tutto il territorio nazionale per  la  presentazione  alle  pubbliche amministrazioni  regionali   e   agli   enti   locali   di   istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attivita' produttive. Le  pubbliche  amministrazioni  regionali  e locali utilizzano i moduli unificati  e  standardizzati  nei  termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese  li possono  comunque  utilizzare  decorsi  trenta  giorni  dai  medesimi termini» e il comma 4, secondo cui: «Ai sensi dell'art. 117,  secondo comma, lettere e), m) e r)  della  Costituzione,  gli  accordi  sulla modulistica per l'edilizia e  per  l'avvio  di  attivita'  produttive conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti  ad  assicurare la  libera  concorrenza,  costituiscono  livelli   essenziali   delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono  essere garantiti  su  tutto   il   territorio   nazionale,   assicurano   il coordinamento  informativo  statistico   e   informatico   dei   dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero»;   Visto l'art. 2 del citato Accordo 4 maggio 2017 in cui e'  previsto che con successivi accordi si proceda al completamento  dell'adozione dei moduli unificati e standardizzati per le attivita'  di  cui  alla tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222;   Visto il decreto legislativo 13  dicembre  2017,  n.  217,  recante «Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al  Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n.  124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,  che all'art.  66,  comma  8  prevede   che:   «Al   fine   di   garantire l'interoperabilita' e lo scambio di dati tra  le  amministrazioni,  i moduli unificati e standardizzati, di cui all'art. 2,  comma  1,  del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, e l'art. 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito  con  modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recano in allegato le  specifiche tecniche per la  gestione  informatica  delle  informazioni  in  essi contenute»;   Preso atto che il comma 1 dell'art.  13-bis  del  decreto-legge  30 aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28 giugno 2019, n. 58, recante: «Misure urgenti di crescita economica  e per la risoluzione di specifiche situazioni di  crisi»  sopprime,  al comma 2 dell'art. 29 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, «Testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le  imposte sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali   e amministrative», le parole «, ad esclusione degli esercizi  pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi  ricettivi e dei rifugi alpini,», reintroducendo  la  denuncia  fiscale  per  la vendita di alcolici;   Considerata l'Agenda per  la  semplificazione,  aggiornata  per  il triennio 2018-2020 con l'Accordo  tra  il  Governo,  le  regioni,  le province autonome e gli enti locali, adottato, ai sensi dell'art.  9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 27 agosto 1997,  n.  281, dalla Conferenza unificata il 21 dicembre 2017;   Considerate le attivita' degli appositi gruppi di lavoro del Tavolo istituito nell'ambito della  Conferenza  unificata  dall'Accordo  tra Governo, regioni ed enti locali, sancito nella seduta del 13 novembre 2014  (art.  2),  concernente   l'attuazione   dell'Agenda   per   la semplificazione  e  in  particolare  del  gruppo  di  lavoro  tecnico coordinato da Agid;   Sentite le associazioni imprenditoriali che sono  state  consultate attraverso le loro rappresentanze;   Vista la nota  del  19  luglio  2019  con  la  quale  l'Ufficio  di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione  ha  trasmesso la bozza di accordo tra il Governo, le  regioni  e  gli  enti  locali concernente l'adozione di moduli unificati e  standardizzati  per  la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze,  che,  con nota n. 0011668 del 19 luglio 2019, e' stata inviata alle regioni  ed agli enti locali ai fini della sua formalizzazione in sede di  questa Conferenza;   Considerato che per l'esame del provvedimento  e'  stata  convocata una riunione, a livello tecnico, il 24 luglio 2019, nel  corso  della quale i rappresentanti delle  regioni,  dell'ANCI  e  dell'UPI  hanno espresso avviso favorevole sul contenuto dell'accordo;   Considerato  che,  nel  corso  della  odierna  seduta   di   questa Conferenza,  le  regioni,  l'ANCI  e  l'UPI  hanno  espresso   avviso favorevole all'accordo;   Acquisito, nel corso della seduta  odierna  di  questa  Conferenza, l'assenso del Governo, delle regioni e degli enti locali; 
                               Sancisce                          il seguente accordo 
   tra il Governo, le regioni e le province autonome, l'ANCI  e  l'UPI nei termini sotto indicati:                                Art. 1 
                Modulistica unificata e standardizzata                    e relative specifiche tecniche 
   1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30  giugno 2016, n. 126, sono adottati i moduli unificati  e  standardizzati  in materia di attivita' commerciali e assimilate di cui all'allegato 1.   2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e dell'art. 24 commi 2-bis, 3 e 4 del  decreto-legge  24 giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11 agosto 2014, n. 114, le regioni adeguano entro il 15 ottobre 2019, in relazione  alle   specifiche   normative   regionali,   i   contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro il 31  dicembre  2019.  Restano fermi gli ulteriori livelli di semplificazione di cui all'art. 5  del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.   3. Le regioni e i comuni garantiscono  la  massima  diffusione  dei moduli.   4. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle istruzioni allegate all'accordo del 4 maggio 2017, a eccezione  dei  termini  di adeguamento.   5. Ai sensi dell'art. 66, comma 8 del decreto  legislativo  del  13 dicembre 2017, n. 217, i moduli  recano  in  allegato  le  specifiche tecniche per la  gestione  informatica  delle  informazioni  in  essi contenute, di cui all'allegato 2.   6. Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante  del  presente Accordo.   7. Le regioni  possono,  ove  necessario,  adeguare  le  specifiche tecniche alle  peculiarita'  della  modulistica  adottata  a  livello regionale ai sensi del comma 2.     |  
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     MODULISTICA IN MATERIA DI ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILATE 
         ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'UTILIZZO DELLA MODULISTICA 
     I moduli unificati e semplificati oggetto  del  presente  accordo riguardano:       autoscuole;       somministrazione  di  alimenti   e   bevande   all'interno   di associazioni e circoli aderenti  e  non  aderenti  che  hanno  natura commerciale (in zone non tutelate);       somministrazione  di  alimenti   e   bevande   all'interno   di associazioni e circoli aderenti  e  non  aderenti  che  hanno  natura commerciale (in zone tutelate).     La scheda anagrafica, approvata nell'Accordo del 4 maggio 2017 e' comune a tutte le attivita' e costituisce parte integrante di ciascun modulo.     Le amministrazioni comunali, alle  quali  sono  rivolte  domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l'obbligo di pubblicare sul  loro sito istituzionale entro il 31 dicembre 2019  i  moduli  unificati  e standardizzati, adottati con il  presente  accordo  e  adattati,  ove necessario, dalle regioni  in  relazione  alle  specifiche  normative regionali entro  il  15  ottobre  2019  (con  le  modalita'  previste dall'art. 1).     L'obbligo di pubblicazione della  modulistica  e'  assolto  anche attraverso il       rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento;       rinvio  (link)  alla  modulistica   adottata   dalla   regione, successivamente all'accordo e pubblicata sul sito istituzionale della regione stessa.     La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate sopra entro il 31 dicembre  2019  costituisce  illecito  disciplinare punibile  con  la  sospensione  dal  servizio  con  privazione  della retribuzione da tre giorni a sei  mesi  (art.  2,  comma  5,  decreto legislativo n. 126 del 2016).     Per le ulteriori istruzioni operative si rinvia a quelle relative alle attivita' commerciali e assimilate allegate  all'accordo  del  4 maggio 2017. 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |  Allegato 2  XSD relativi ai moduli approvati in Conferenza Unificata 
               Parte di provvedimento in formato grafico  Avvertenza:     Per la consultazione dell'allegato 2 e'  possibile  visionare  il sito www.unificata.it     |  
|   |                                 Art. 2 
                  Modifiche all'attivita' di vendita                    e somministrazione di alcolici 
   1. In attuazione del comma 1 dell'art. 13-bis del decreto-legge  30 aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28 giugno 2019, n. 58, nei moduli per gli esercizi di  vendita,  per  la somministrazione di alimenti e bevande, per  le  strutture  ricettive alberghiere  e  all'aria  aperta,  di  cui  agli  Accordi  4   maggio 2017 (atto rep. n. 46/CU), 6 luglio 2017 (atto rep. n.  76/CU)  e  17 aprile 2019 (atto rep.  n.  28/CU),  il  quadro  riepilogativo  della documentazione allegata e' integrato dalla  seguente  riga,  ove  non gia' presente:   
               Parte di provvedimento in formato grafico
      Roma, 25 luglio 2019 
                                                Il Presidente: Stefani  Il segretario: Gallozzi     |  
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