Gazzetta n. 270 del 18 novembre 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONFERENZA UNIFICATA
ACCORDO 25 luglio 2019
Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. (Repertorio atti n. 73/CU).


LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 25 luglio 2019;
Visto l'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali», il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi, tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune;
Visti gli Accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali del 4 maggio 2017 (atto rep. n. 46/CU), del 6 luglio 2017 (atto rep. n. 76/CU), del 22 febbraio 2018 (atto rep. n. 18/CU) e del 17 aprile 2019 (atto rep. n. 28/CU) concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attivita' commerciali e assimilate e di edilizia;
Visto l'art. 50, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il codice dell'amministrazione digitale, secondo cui «I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati»;
Vista la legge 7 agosto 2015 n.124 recante: «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 sulla «Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124», secondo cui le amministrazioni statali: «adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'art. 5 della legge n. 124 del 2015, nonche' della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilita' del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attivita' produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali» e il comma 4 secondo cui: «E' vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati dalla modulistica e pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni nonche' di documenti in possesso di una pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante la «Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124» e l'allegata tabella A;
Visto l'art. 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», secondo cui: «Il Governo, le regioni e gli enti locali in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attivita' produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini» e il comma 4, secondo cui: «Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e), m) e r) della Costituzione, gli accordi sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attivita' produttive conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero»;
Visto l'art. 2 del citato Accordo 4 maggio 2017 in cui e' previsto che con successivi accordi si proceda al completamento dell'adozione dei moduli unificati e standardizzati per le attivita' di cui alla tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222;
Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», che all'art. 66, comma 8 prevede che: «Al fine di garantire l'interoperabilita' e lo scambio di dati tra le amministrazioni, i moduli unificati e standardizzati, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, e l'art. 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recano in allegato le specifiche tecniche per la gestione informatica delle informazioni in essi contenute»;
Preso atto che il comma 1 dell'art. 13-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» sopprime, al comma 2 dell'art. 29 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative», le parole «, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,», reintroducendo la denuncia fiscale per la vendita di alcolici;
Considerata l'Agenda per la semplificazione, aggiornata per il triennio 2018-2020 con l'Accordo tra il Governo, le regioni, le province autonome e gli enti locali, adottato, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, dalla Conferenza unificata il 21 dicembre 2017;
Considerate le attivita' degli appositi gruppi di lavoro del Tavolo istituito nell'ambito della Conferenza unificata dall'Accordo tra Governo, regioni ed enti locali, sancito nella seduta del 13 novembre 2014 (art. 2), concernente l'attuazione dell'Agenda per la semplificazione e in particolare del gruppo di lavoro tecnico coordinato da Agid;
Sentite le associazioni imprenditoriali che sono state consultate attraverso le loro rappresentanze;
Vista la nota del 19 luglio 2019 con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione ha trasmesso la bozza di accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, che, con nota n. 0011668 del 19 luglio 2019, e' stata inviata alle regioni ed agli enti locali ai fini della sua formalizzazione in sede di questa Conferenza;
Considerato che per l'esame del provvedimento e' stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 24 luglio 2019, nel corso della quale i rappresentanti delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI hanno espresso avviso favorevole sul contenuto dell'accordo;
Considerato che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'accordo;
Acquisito, nel corso della seduta odierna di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle regioni e degli enti locali;

Sancisce
il seguente accordo

tra il Governo, le regioni e le province autonome, l'ANCI e l'UPI nei termini sotto indicati:
Art. 1

Modulistica unificata e standardizzata
e relative specifiche tecniche

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, sono adottati i moduli unificati e standardizzati in materia di attivita' commerciali e assimilate di cui all'allegato 1.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e dell'art. 24 commi 2-bis, 3 e 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le regioni adeguano entro il 15 ottobre 2019, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro il 31 dicembre 2019. Restano fermi gli ulteriori livelli di semplificazione di cui all'art. 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
3. Le regioni e i comuni garantiscono la massima diffusione dei moduli.
4. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle istruzioni allegate all'accordo del 4 maggio 2017, a eccezione dei termini di adeguamento.
5. Ai sensi dell'art. 66, comma 8 del decreto legislativo del 13 dicembre 2017, n. 217, i moduli recano in allegato le specifiche tecniche per la gestione informatica delle informazioni in essi contenute, di cui all'allegato 2.
6. Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente Accordo.
7. Le regioni possono, ove necessario, adeguare le specifiche tecniche alle peculiarita' della modulistica adottata a livello regionale ai sensi del comma 2.
 
Allegato 1

MODULISTICA IN MATERIA DI ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILATE

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'UTILIZZO DELLA MODULISTICA

I moduli unificati e semplificati oggetto del presente accordo riguardano:
autoscuole;
somministrazione di alimenti e bevande all'interno di associazioni e circoli aderenti e non aderenti che hanno natura commerciale (in zone non tutelate);
somministrazione di alimenti e bevande all'interno di associazioni e circoli aderenti e non aderenti che hanno natura commerciale (in zone tutelate).
La scheda anagrafica, approvata nell'Accordo del 4 maggio 2017 e' comune a tutte le attivita' e costituisce parte integrante di ciascun modulo.
Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l'obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro il 31 dicembre 2019 i moduli unificati e standardizzati, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 15 ottobre 2019 (con le modalita' previste dall'art. 1).
L'obbligo di pubblicazione della modulistica e' assolto anche attraverso il
rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento;
rinvio (link) alla modulistica adottata dalla regione, successivamente all'accordo e pubblicata sul sito istituzionale della regione stessa.
La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate sopra entro il 31 dicembre 2019 costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2, comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).
Per le ulteriori istruzioni operative si rinvia a quelle relative alle attivita' commerciali e assimilate allegate all'accordo del 4 maggio 2017.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2 XSD relativi ai moduli approvati in Conferenza Unificata

Parte di provvedimento in formato grafico
Avvertenza:
Per la consultazione dell'allegato 2 e' possibile visionare il sito www.unificata.it
 
Art. 2

Modifiche all'attivita' di vendita
e somministrazione di alcolici

1. In attuazione del comma 1 dell'art. 13-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nei moduli per gli esercizi di vendita, per la somministrazione di alimenti e bevande, per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta, di cui agli Accordi 4 maggio 2017 (atto rep. n. 46/CU), 6 luglio 2017 (atto rep. n. 76/CU) e 17 aprile 2019 (atto rep. n. 28/CU), il quadro riepilogativo della documentazione allegata e' integrato dalla seguente riga, ove non gia' presente:


Parte di provvedimento in formato grafico

Roma, 25 luglio 2019

Il Presidente: Stefani Il segretario: Gallozzi