| Gazzetta n. 269 del 16 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 31 ottobre 2019 |  
| Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5,  della  legge  8 novembre 2012, n. 189, dei medicinali per  uso  umano  «Ontruzant»  e «Renvela»,  approvati  con  procedura  centralizzata.  (Determina  n. 121891/2019).  |  
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                             IL DIRIGENTE                 dell'ufficio procedure centralizzate 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);   Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze del 29 marzo 2012;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con modificazioni  dalla  legge  8  novembre   2012   n.   189,   recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare, l'art. 12, comma 5;   Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;   Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92,  della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2001, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/83/CE  e successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;   Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio  2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto  legislativo n. 165/2001, e' stato conferito l'incarico di direzione  dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;   Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre  2018,  con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio  procedure centralizzate, e' stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi  all'adozione  dei   provvedimenti   di   classificazione   dei medicinali per uso umano, approvati con procedura  centralizzata,  ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  158  del  13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;   Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 4 ottobre  2019 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione  europea  relative all'autorizzazione all'immissione  in  commercio  di  medicinali  dal medicinali dal 1° luglio al 31 agosto 2019 e riporta l'insieme  delle nuove confezioni autorizzate;   Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della fornitura espresso, su proposta dell'ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 14  -  16 ottobre 2019; 
                              Determina: 
   Le nuove confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C.  e  classificazione  ai fini della fornitura:     ONTRUZANT     RENVELA   descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte  integrante  del presente provvedimento, sono  collocate  in  apposita  sezione  della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8  novembre  2012,  n. 189, denominata  classe  C  (nn),  dedicata  ai  farmaci  non  ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.   Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA  ed  economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e  la  data di inizio della commercializzazione del medicinale.   Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12  del  decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla  legge  n.  189/2012,  la  collocazione nella classe C  (nn)  di  cui  alla  presente  determina  viene  meno automaticamente in caso di mancata  presentazione  della  domanda  di classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro  il  termine  di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12, comma 5-ter, del decreto-legge 158/2012, convertito  dalla  legge  n. 189/2012, con la conseguenza che  il  medicinale  non  potra'  essere ulteriormente commercializzato.   La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.     Roma, 31 ottobre 2019 
                                               Il dirigente: Pistritto     |  
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     Inserimento, in accordo all'art.  12,  comma  5  della  legge  n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata  ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle  more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda  di  diversa  classificazione.  Le   informazioni   riportate costituiscono  un  estratto  degli  allegati  alle  decisioni   della Commissione europea  relative  all'autorizzazione  all'immissione  in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione  integrale  di tali documenti.  Nuove confezioni     ONTRUZANT     Codice ATC - principio attivo: L01XC03 - Trastuzumab     Titolare: Samsung Bioepis NL B.V.     Cod. procedura EMEA/H/C/4323/II/0016     GUUE 04/10/2019     Medicinale   sottoposto   a   monitoraggio   addizionale.    Cio' permettera' la rapida identificazione  di  nuove  informazioni  sulla sicurezza.  Agli  operatori  sanitari  e'  richiesto   di   segnalare qualsiasi  reazione  avversa  sospetta.  Vedere  paragrafo  4.8   per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse.  Indicazioni terapeutiche     Carcinoma mammario     Carcinoma mammario metastatico     «Ontruzant» e' indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma mammario metastatico (MBC) HER2 positivo:       in  monoterapia  per  il  trattamento  di  pazienti  che  hanno ricevuto  almeno  due   regimi   chemioterapici   per   la   malattia metastatica. La chemioterapia precedentemente somministrata deve aver contenuto almeno un'antraciclina e un taxano, tranne nel caso in  cui il paziente non sia idoneo a tali trattamenti. I pazienti positivi al recettore ormonale devono inoltre  non  aver  risposto  alla  terapia ormonale, tranne nel caso in cui il paziente non sia  idoneo  a  tali trattamenti;       in associazione a paclitaxel per il  trattamento  dei  pazienti che non  sono  stati  sottoposti  a  chemioterapia  per  la  malattia metastatica e  per  i  quali  non  e'  indicato  il  trattamento  con antracicline;       in associazione a docetaxel per il trattamento dei pazienti che non  sono  stati  sottoposti  a   chemioterapia   per   la   malattia metastatica;       in associazione a un inibitore dell'aromatasi  nel  trattamento di pazienti in postmenopausa affette da MBC positivo per i  recettori ormonali, non precedentemente trattate con trastuzumab.     Carcinoma mammario in fase iniziale     «Ontruzant» e' indicato nel trattamento di  pazienti  adulti  con carcinoma mammario in fase iniziale (EBC) HER2 positivo:       dopo chirurgia,  chemioterapia  (neoadiuvante  o  adiuvante)  e radioterapia (se applicabile) (vedere paragrafo 5.1);       dopo chemioterapia adiuvante con doxorubicina e ciclofosfamide, in associazione a paclitaxel o docetaxel;       in associazione  a  chemioterapia  adiuvante  con  docetaxel  e carboplatino;       in  associazione  a  chemioterapia  neoadiuvante,  seguita   da terapia con Ontruzant adiuvante, nella malattia  localmente  avanzata (inclusa la forma infiammatoria) o in  tumori  di  diametro  >  2  cm (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).     «Ontruzant» deve  essere  utilizzato  soltanto  in  pazienti  con carcinoma mammario metastatico  o  in  fase  iniziale  i  cui  tumori presentano iperespressione di HER2 o amplificazione  del  gene  HER2, come determinato mediante un  test  accurato  e  convalidato  (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).     Carcinoma gastrico metastatico     «Ontruzant» in associazione a capecitabina  o  5-fluorouracile  e cisplatino  e'  indicato  nel  trattamento  di  pazienti  adulti  con adenocarcinoma  metastatico   dello   stomaco   o   della   giunzione gastroesofagea HER2 positivo, che  non  siano  stati  precedentemente sottoposti a trattamento antitumorale per la malattia metastatica.     Ontruzant deve  essere  somministrato  soltanto  a  pazienti  con carcinoma  gastrico  metastatico  (MGC)  i  cui   tumori   presentano iperespressione  di  HER2,  definita  come  un  risultato   IHC2+   e confermata da un risultato SISH o FISH, o definita come un  risultato IHC3+. Devono essere utilizzati metodi di determinazione  accurati  e convalidati (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).  Modo di somministrazione     La misurazione dell'espressione di HER2 e' obbligatoria prima  di iniziare la terapia (vedere paragrafi 4.4 e 5.1). Il trattamento  con Ontruzant deve essere iniziato esclusivamente da  un  medico  esperto nella somministrazione di chemioterapia citotossica (vedere paragrafo 4.4) e deve  essere  somministrato  esclusivamente  da  un  operatore sanitario.     «Ontruzant»  formulazione  endovenosa  non  e'   destinato   alla somministrazione sottocutanea e deve essere somministrato  unicamente mediante infusione endovenosa.     Al fine di evitare errori terapeutici e' importante verificare le etichette dei flaconcini per assicurarsi che il medicinale che si sta preparando e  somministrando  sia  «Ontruzant»  (trastuzumab)  e  non trastuzumab emtansine.     «Ontruzant» e' per uso endovenoso. La dose di carico deve  essere somministrata mediante infusione endovenosa della durata  di  novanta minuti. E' vietata  la  somministrazione  come  iniezione  endovenosa rapida o in bolo. L'infusione endovenosa di «Ontruzant»  deve  essere somministrata da operatori sanitari preparati a gestire  l'anafilassi e in presenza di  strumentazione  di  emergenza.  I  pazienti  devono essere tenuti sotto osservazione per almeno  sei  ore  dopo  l'inizio della prima infusione e per due ore dopo  l'inizio  delle  successive infusioni per rilevare  sintomi,  quali  febbre  e  brividi  o  altri sintomi correlati all'infusione (vedere paragrafi 4.4  e  4.8).  Tali sintomi  possono  essere  controllati  interrompendo  l'infusione   o rallentandone la velocita'. L'infusione puo' essere ripresa una volta che i sintomi si sono alleviati.     Se  la  dose  iniziale  di  carico  e'  ben  tollerata,  le  dosi successive  possono  essere  somministrate  in  infusione  da  trenta minuti.     Per   le   istruzioni   sulla   ricostituzione   di   «Ontruzant» formulazione  endovenosa   prima   della   somministrazione,   vedere paragrafo 6.6.  Confezioni autorizzate:       EU/1/17/1241/002 A.I.C.: 045778026 /E in base 32: 1CP13B       420 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione  - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino  Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio     - Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)     I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle  date  di  riferimento  per  l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7,  della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito  web dell'Agenzia europea dei medicinali.  Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale     - Piano di gestione del rischio (RMP)     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza  richieste  e dettagliate  nel  RMP  approvato  e  presentato  nel   modulo   1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni  successivo aggiornamento approvato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       - su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;       - ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del  rischio  e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio)     Regime di fornitura : medicinale soggetto a  prescrizione  medica limitativa,  vendibile  al  pubblico  su   prescrizione   di   centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL)  Nuove confezioni     RENVELA     Codice ATC - principio attivo: V03AE02 - Sevelamer     Titolare: GENZYME EUROPE B.V.     Cod. procedura EMEA/H/C/993/WS/1560     GUUE 04/10/2019  Indicazioni terapeutiche     «Renvela» e' indicato per  il  controllo  dell'iperfosfatemia  in pazienti adulti sottoposti ad emodialisi o a dialisi peritoneale.     «Renvela» e' inoltre indicato nel  controllo  dell'iperfosfatemia in pazienti adulti con malattia renale cronica (CDK), non  sottoposti a dialisi, con fosforo sierico ≥ 1,78 mmol/L.     «Renvela» e' indicato per  il  controllo  dell'iperfosfatemia  in pazienti pediatrici (> 6 anni di eta' e superficie corporea  (BSA)  > 0,75 m2 ) con malattia renale cronica.     «Renvela»  deve  essere  usato  nel  contesto  di  un   approccio politerapeutico,  che  potrebbe  includere  integratori  di   calcio, 1,25-diidrossi Vitamina D3 o uno dei suoi analoghi,  per  controllare lo sviluppo della malattia ossea renale.  Modo di somministrazione     Uso orale.     Ogni bustina di 0,8 g di polvere deve essere dispersa in 30 ml di acqua  prima  della  somministrazione  (vedere  paragrafo  6.6).   La sospensione  deve  essere  ingerita   entro   trenta   minuti   dalla preparazione. «Renvela» deve essere assunto  con  il  cibo  e  non  a stomaco vuoto.     In alternativa all'acqua, la polvere puo'  essere  miscelata  con una piccola quantita' di cibo o con una bevanda (es. 100 g/120 ml)  e consumata entro trenta minuti. Non riscaldare la polvere di «Renvela» (es., nel microonde) e non aggiungerla a cibi o liquidi riscaldati.     (Istruzioni per la confezione CON cucchiaio dosatore)     Per ottenere la dose  corretta,  il  cucchiaio  dosatore  fornito nella confezione deve essere usato per misurare 0,4  g  di  «Renvela» polvere.   Ulteriori   istruzioni   sono   dettagliate   nel   foglio illustrativo per i pazienti.     (Istruzioni per la confezione SENZA cucchiaio dosatore)     Per ottenere la dose corretta quando  le  bustine  devono  essere suddivise, utilizzare l'apposita confezione  di  0,8  g  polvere  con cucchiaio dosatore.  Confezioni autorizzate:       EU/1/09/521/009 A.I.C.: 039480090 /E in base 32: 15NUSU       0,8 g - polvere per sospensione orale -  uso  orale  -  bustina (eaa/pet/ldpe/alu) - 90 bustine (con cucchiaio dosatore)  Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio     - Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)     I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle  date  di  riferimento  per  l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7,  della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito  web dell'Agenzia europea dei medicinali.  Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale     - Piano di gestione del rischio (RMP)     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza  richieste  e dettagliate  nel  RMP  approvato  e  presentato  nel   modulo   1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni  successivo aggiornamento approvato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       - su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;       - ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del  rischio  e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio)     Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica (RR).     |  
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