| Gazzetta n. 268 del 15 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 8 novembre 2019 |  
| Operazione  di  riacquisto  di  titoli   di   Stato   mediante   asta competitiva.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE                              DEL TESORO 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003, n.  398,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in  materia  di  debito  pubblico»  (di  seguito  testo unico), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede  che  il  Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato,   in   ogni   anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di procedere, ai  fini  della  ristrutturazione  del  debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli;   Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art.  3  del  citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica  n.  398  del  2003,  con  il  quale  sono  stabiliti  gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie  di  cui  al medesimo  articolo,  prevedendo  che  le  operazioni  stesse  vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento  di  quest'ultimo,  le  operazioni  predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro  dirigente  generale delegato a firmare gli atti in sostituzione  del  direttore  generale del Tesoro;   Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e  gli atti relativi alle operazioni suddette;   Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato alla Monte Titoli S.p.a.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei titoli di Stato;   Visto  il  decreto  ministeriale  del  5  maggio  2004,  n.  43044, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111 del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di titoli di Stato;   Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22  dicembre  2009  ed  in particolare gli articoli 23 e 28 relativi agli operatori  specialisti in titoli di Stato;   Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, e  in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito  il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;   Considerato che e' stata accertata la necessaria disponibilita', in termini di competenza e di cassa, nei capitoli  su  cui  gravera'  la relativa spesa;   Considerata la necessita' di modificare il profilo delle scadenze e dei pagamenti cedolari in scadenza in mesi particolarmente critici;   Considerata la necessita' di procedere alle operazioni di  acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Ai  sensi  dell'art.  3  del  testo  unico,  nonche'  del   decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019,  citati  nelle  premesse,  e' disposta  l'operazione  di  acquisto   mediante   asta   competitiva, disciplinata secondo le modalita' di cui al successivo  art.  6,  dei seguenti titoli:      IT0005350514           CTZ         27/11/2020
  IT0005175598           BTP         01/06/2021         cedola 0,45%
  IT0005104473          CCTeu        15/06/2022
  IT0005185456          CCTeu        15/07/2023                             |  
|   |                                 Art. 2 
   L'esecuzione delle operazioni relative  all'acquisto  dei  suddetti titoli e'  affidata  alla  Banca  d'Italia  e  ha  luogo  secondo  le modalita' previste dalla convenzione tra  la  Banca  d'Italia  e  gli operatori ammessi a  partecipare  alle  operazioni  di  collocamento, acquisto e concambio di titoli di Stato.   Sono ammessi  a  partecipare  all'asta  competitiva  gli  operatori Specialisti in titoli di Stato, di cui agli  articoli  23  e  28  del decreto ministeriale  n.  216  del  22  dicembre  2009  citato  nelle premesse, che intervengono per conto proprio e della clientela.     |  
|   |                                 Art. 3 
   Le offerte di cessione degli operatori, fino a un massimo di cinque per ciascuno dei  titoli  in  cessione  di  cui  all'art.  1,  devono contenere l'indicazione del capitale nominale  dei  titoli  che  essi intendono cedere e il relativo prezzo richiesto.   I prezzi indicati dagli operatori  devono  variare  di  un  importo minimo di un  millesimo.  Eventuali  variazioni  di  importo  diverso vengono arrotondate per difetto.   Ciascuna offerta non deve essere inferiore a un milione di euro  di capitale  nominale;  eventuali  offerte  di  importo  inferiore   non verranno prese in considerazione. Eventuali offerte  di  importo  non multiplo di un milione sono arrotondate per difetto.     |  
|   |                                 Art. 4 
   Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire entro le  ore 11 del giorno 8 novembre 2019, esclusivamente  mediante  trasmissione telematica indirizzata alla Banca  d'Italia  tramite  Rete  nazionale interbancaria (di seguito Rete), con le modalita' tecniche  stabilite dalla Banca d'Italia medesima per l'acquisto dei titoli di Stato.   Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno prese in considerazione.   In caso di interruzione duratura nel  collegamento  della  predetta Rete, si applicano le specifiche procedure di recovery previste nella convenzione  stipulata  tra  la  Banca  d'Italia  e   gli   operatori richiamata all'art. 2, primo comma, del presente decreto.   Le offerte risultate accolte  sono  vincolanti  ed  irrevocabili  e danno  conseguentemente  luogo  all'esecuzione  delle  operazioni  di cessione.     |  
|   |                                 Art. 5 
   Successivamente alla scadenza del termine  di  presentazione  delle offerte di cui al precedente  articolo,  le  operazioni  d'asta  sono eseguite con procedura automatica nei locali della Banca d'Italia, in presenza di un funzionario della Banca medesima, il  quale,  ai  fini dell'aggiudicazione,   provvede   all'elencazione    delle    offerte pervenute,  con  l'indicazione  dei  relativi  importi,   in   ordine crescente di prezzo richiesto.   Le operazioni di cui al primo comma hanno luogo  con  l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un  funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risultano  i  prezzi di acquisto e le relative quantita'.   L'esito delle operazioni  di  acquisto  viene  reso  noto  mediante comunicato stampa.     |  
|   |                                 Art. 6 
   L'acquisto dei titoli viene effettuato seguendo l'ordine  crescente dei prezzi richiesti da ciascun operatore.   Il Dipartimento del Tesoro si riserva la facolta' di  escludere  le offerte di cessione formulate a prezzi ritenuti non convenienti. Tale esclusione  si  esercita  sulla  base  dell'elaborato  fornito  dalla procedura automatica d'asta contenente le sole indicazioni di  prezzi e quantita'.   Il Dipartimento del Tesoro si riserva, altresi', la facolta' di non acquistare per intero l'importo offerto  dagli  operatori  al  prezzo accolto piu' elevato; in tal caso, si procede  al  riparto  pro-quota dell'importo medesimo con i necessari arrotondamenti.     |  
|   |                                 Art. 7 
   Il  regolamento  dei  titoli  acquistati  sara'  effettuato  il  12 novembre  2019,  per  il  tramite  della  Banca  d'Italia,   cui   il Dipartimento del Tesoro mette a disposizione  il  controvalore  degli importi per il capitale e gli interessi.   A tal  fine  la  Banca  d'Italia  provvedera'  a  riconoscere  agli operatori, con valuta pari al  giorno  di  regolamento,  gli  importi relativi ai titoli acquistati, ai prezzi richiesti dagli operatori  e con corresponsione di dietimi d'interesse per:     164 giorni per il BTP 1° giugno 2021, cedola 0,45%;     150 giorni per il CCTeu 15 giugno 2022;     120 giorni per il CCTeu 15 luglio 2023.   I conseguenti oneri  per  rimborso  capitale  e  interessi  passivi faranno carico, rispettivamente per i BTP ai capitoli 9502 (unita' di voto parlamentare 21.2) e 2214 (unita' di voto parlamentare  21.1)  e per i CCTeu e CTZ ai capitoli 9537 (unita' di voto parlamentare 21.2) e 2216 (unita' di voto parlamentare 21.1) dello stato  di  previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.   A tal fine la  Banca  d'Italia  provvedera'  ad  inserire,  in  via automatica, le relative  partite  nel  servizio  di  compensazione  e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.   L'operatore   partecipante   all'asta,   al   fine   di    regolare l'operazione,  puo'  avvalersi  di  un  altro  intermediario  il  cui nominativo dovra' essere comunicato alla Banca d'Italia,  secondo  la normativa attenendosi alle modalita' dalla stessa stabilite.   In caso di ritardo nella consegna dei titoli  di  cui  al  presente decreto  da   parte   dell'operatore   troveranno   applicazione   le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004 citato  nelle premesse.     |  
|   |                                 Art. 8 
   Alla Banca d'Italia e' affidata l'esecuzione  delle  operazioni  di comunicazione alla Monte Titoli S.p.a. per  l'estinzione  dei  titoli acquistati dal Tesoro, mediante  apposita  scritturazione  nei  conti accentrati nonche' ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di acquisto in questione. Dette  operazioni  vengono  effettuate  per conto del Dipartimento del Tesoro.     |  
|   |                                 Art. 9 
   Entro un  mese  dalla  data  di  regolamento  delle  operazioni  di acquisto la Monte Titoli  S.p.a.  comunichera'  al  Dipartimento  del Tesoro l'avvenuta estinzione dei titoli mediante  scritturazione  nei conti accentrati e  comunichera'  altresi'  l'ammontare  residuo  dei prestiti oggetto delle operazioni medesime.     |  
|   |                                 Art. 10 
   Tutti gli atti comunque riguardanti l'acquisto dei titoli di cui al presente decreto, compresi i conti e la  corrispondenza  della  Banca d'Italia,  incaricata  delle  operazioni  relative  all'acquisto  dei titoli stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di  bollo,  sulle concessioni governative e postali.   Il  presente  decreto  viene  trasmesso  all'Ufficio  centrale  del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle  finanze  e  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 8 novembre 2019 
                         p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni     |  
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