| Gazzetta n. 268 del 15 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  
| COMUNICATO  |  
| Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di  produzione  della denominazione di origine controllata dei vini «Teroldego  Rotaliano».  |  
  |  
 |  
     Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la  procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei  disciplinari,  tuttora  vigente  ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle  more  dell'adozione  del  nuovo  decreto  sulla  procedura  in questione, in applicazione della citata legge  n.  238/2016,  nonche' del regolamento delegato  UE  n.  33/2019  della  Commissione  e  del regolamento  di  esecuzione  UE   n.   34/2019   della   Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  139 del  3  giugno  1971,  con  il  quale  e'   stata   riconosciuta   la denominazione di origine controllata dei vini  «Teroldego  Rotaliano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;     Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini  DOP  e  IGP  e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  295  del  20 dicembre 2011, con  il  quale  e'  stato  approvato  il  disciplinare consolidato della DOP «Teroldego Rotaliano»;     Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale e' stato  da  ultimo  aggiornato  il disciplinare di produzione della predetta DOP;     Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite  della Provincia autonoma di Trento su istanza del Consorzio di tutela  vini del Trentino con sede in via del Suffragio n. 3,  Trento,  intesa  ad ottenere una  modifica  ordinaria  all'art.  7  del  disciplinare  di produzione della DOC dei vini «Teroldego Rotaliano», che non comporta variazioni al documento  unico  riepilogativo  di  cui  all'art.  94, paragrafo 1, lettera d),  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013,  nel rispetto della procedura di cui  al  citato  decreto  ministeriale  7 novembre 2012;     Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata esperita la procedura di cui agli articoli 6,  7  e  10  del  decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle  modifiche  «non  minori» dei disciplinari, che comportano modifiche  al  documento  unico,  ai sensi  della   preesistente   normativa   dell'Unione   europea,   in particolare:       e'  stato  acquisito  il  parere  favorevole  della   Provincia autonoma di Trento;       e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale vini  DOP  e  IGP  espresso  nella  riunione  del  24  ottobre  2019, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato  la  proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC  «Teroldego Rotaliano»;     Considerato altresi' che ai sensi del  citato regolamento  UE  n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette  modifiche «non  minori»  del  disciplinare  in   questione   sono   considerate «ordinarie» e come tali sono approvate  dallo  Stato  membro  e  rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione  ed  invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale,  analogamente a  quanto  previsto  dall'art.  10,  comma  8,  del  citato   decreto ministeriale 7 novembre 2012, per  le  modifiche  «minori»,  che  non comportano variazioni al documento unico;     Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle  more  dell'adozione del  richiamato  decreto  concernente  la  procedura   nazionale   di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande  in  questione, preliminarmente  all'adozione  del  decreto  di  approvazione   della modifica  "ordinaria"  del  disciplinare  di   cui   trattasi,   alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per  un  periodo di trenta giorni, al fine di dar  modo  ai  soggetti  interessati  di presentare le eventuali osservazioni;     Provvede alla pubblicazione dell'allegata  proposta  di  modifica «ordinaria» del disciplinare di  produzione  della  denominazione  di origine controllata dei vini «Teroldego Rotaliano»;     Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica  del disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642 «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Ufficio PQAI IV, Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di  posta elettronica certificata:  saq4@pec.politicheagricole.gov.it  -  entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della predetta proposta.     |  
|   |                                                               Allegato   PROPOSTA  DI  MODIFICA   DEL   DISCIPLINARE   DI   PRODUZIONE   DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «TEROLDEGO ROTALIANO» 
     L'art. 7,  terzo  paragrafo,  relativo  alle  disposizioni  sulle capacita' nominali e  la  tappatura  per  le  tipologie  Superiore  e Riserva:     «Il vino "Teroldego Rotaliano" nelle  qualificazioni  di  cui  al primo  comma,  deve  essere  immesso  al  consumo  esclusivamente  in bottiglie di capacita' nominale non superiore a 750 cc con  tappo  di sughero.».     e' modificato come segue:     «Il vino "Teroldego Rotaliano" nelle  qualificazioni  di  cui  al primo  comma,  deve  essere  immesso  al  consumo  esclusivamente  in bottiglie di capacita' nominale da 0,375, 0,75, 1,5 e 3,0  litri  con chiusura costituita da tappo raso bocca in sughero.».     |  
|   |  
 
 | 
 |