Estratto determina n. 1610/2019 del 25 ottobre 2019 
     Medicinale: CLARITROMICINA ALTAN (claritromicina)     Titolare di A.I.C.:       Altan Pharma Limited       2 Harbour Square, Crofton Road - Dun Laoghaire,       Co Dublin       Irlanda.     Confezione:       «500 mg polvere per soluzione per infusione»  1  flaconcino  in betro;       A.I.C. n. 045203015 (in base 10).     Forma farmaceutica:       polvere per soluzione per infusione;       polvere di colore da bianco a biancastro.     Validita' prodotto integro: trenta mesi.     Composizione:       principio attivo:         claritromicina.       Eccipienti:         acido lattobionico         sodio idrossido         acqua per preparazioni iniettabili.     Produttore principio attivo:       Ercros, S.A.       Paseo del Deleite s/n       28300 Aranjuez, Spagna.     Produttore   prodotto   finito,   confezionamento   primario    e secondario:       Genfarma Laboratorio, S.L.       Avda. de la Constitucion, 198-199,       Poligono Industrial Monte Boyal, Casarrubios del Monte       45950 Toledo, Spagna.     Rilascio lotti:       Genfarma Laboratorio, S.L.       Avda. de la Constitucion, 198-199,       Poligono Industrial Monte Boyal, Casarrubios del Monte       45950 Toledo, Spagna.     Controllo lotti:       Genfarma Laboratorio, S.L.       Avda. de la Constitucion, 198-199,       Poligono Industrial Monte Boyal, Casarrubios del Monte       45950 Toledo, Spagna.     Indicazioni terapeutiche:       «Claritromicina  Altan»  500  mg  polvere  per  soluzione   per infusione e' indicato negli adulti e  nei  bambini  di  eta'  pari  o superiore ai 12 anni.       «Claritromicina  Altan»  500  mg  polvere  per  soluzione   per infusione e' indicato qualora sia richiesta  la  terapia  parenterale per il trattamento di infezioni causate da organismi sensibili, nelle seguenti condizioni:         infezioni  del  tratto  respiratorio  inferiore  per  esempio bronchiti acute e croniche e polmoniti;         infezioni  del  tratto  respiratorio  superiore  per  esempio sinusiti e faringiti;         infezioni della  pelle  e  dei  tessuti  molli  (per  esempio follicolite, cellulite, erisipela).     Si  deve  tenere  in  considerazione  la  linea  guida  ufficiale sull'uso appropriato di agenti antibatterici. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Le confezioni  di  cui  all'art.  1  sono  collocate,  in  virtu' dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' della classe  di  cui  all'art.  8,  comma  10, lettera c), della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive modificazioni, denominata classe C(nn). 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale «Claritromicina Altan» (claritromicina) e'  la  seguente:  medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa,  da  rinnovare  volta  per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri  o di specialisti -  internista  e  specialista  in  malattie  infettive (RNRL). 
                          Tutela brevettuale 
     Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi' responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  successive modificazioni e integrazioni,  che  impone  di  non  includere  negli stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
                               Stampati 
     Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo allegato alla presente determina.     E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto allegato alla presente determina. 
      Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
     Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia europea  dei  medicinali  preveda  la  presentazione   dei   rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.     Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.     |