| Gazzetta n. 268 del 15 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 31 ottobre 2019 |  
| Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5,  della  legge  8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Lacosamide UCB», approvati con procedura centralizzata.  (Determina  n.  121849/2019).  |  
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                             IL DIRIGENTE                 dell'ufficio procedure centralizzate 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);   Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze del 29 marzo 2012;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo  30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare, l'art. 12, comma 5;   Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;   Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92,  della direttiva n. 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE e successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche'  della  direttiva  n. 2003/94/CE;   Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate, recante modifica della direttiva n. 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio  2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto  legislativo n. 165/2001, e' stato conferito l'incarico di direzione  dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;   Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre  2018,  con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'ufficio  procedure centralizzate, e' stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi  all'adozione  dei   provvedimenti   di   classificazione   dei medicinali per uso umano, approvati con procedura  centralizzata,  ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;   Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 4 ottobre  2019 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione  europea  relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di  medicinali dal  1° luglio al 31 agosto 2019 e riporta l'insieme delle  nuove  confezioni autorizzate;   Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di  AIFA  in  data  14-16 ottobre 2019; 
                              Determina: 
   Le confezioni dei seguenti  medicinali  per  uso  umano,  di  nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C.  e  classificazione  ai fini della fornitura:     LACOSAMIDE UCB,  descritte in dettaglio nell'allegato, che  fa  parte  integrante  del presente provvedimento, sono  collocate  in  apposita  sezione  della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8  novembre  2012,  n. 189, denominata  classe  C  (nn),  dedicata  ai  farmaci  non  ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.   Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA  ed  economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e  la  data di inizio della commercializzazione del medicinale.   Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12  del  decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla  legge  n.  189/2012,  la  collocazione nella  classe  C(nn)  di  cui  alla  presente  determina  viene  meno automaticamente in caso di mancata  presentazione  della  domanda  di classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro  il  termine  di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12, comma 5-ter del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge  n. 189/2012, con la conseguenza che  il  medicinale  non  potra'  essere ulteriormente commercializzato.   La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
     Roma, 31 ottobre 2019 
                                               Il dirigente: Pistritto     |  
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     Inserimento, in accordo all'art.  12,  comma  5  della  legge  n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata  ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle  more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda  di  diversa  classificazione.  Le   informazioni   riportate costituiscono  un  estratto  degli  allegati  alle  decisioni   della Commissione europea  relative  all'autorizzazione  all'immissione  in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione  integrale  di tali documenti.   Farmaco di nuova autorizzazione. 
     LACOSAMIDE UCB.     Codice ATC - principio attivo: N03AX18 - Lacosamide.     Titolare: UCB Pharma S.A.     Cod. procedura: EMEA/H/C/5243.     GUUE 4 ottobre 2019.   Indicazioni terapeutiche. 
     Confezioni da 001 a 002:       «Lacosamide UCB» e' indicato come monoterapia  e  come  terapia aggiuntiva nel trattamento delle crisi  ad  esordio  parziale  con  o senza generalizzazione secondaria in adulti, adolescenti e bambini  a partire dai quattro anni di eta' con epilessia.     Confezioni da 003:       «Lacosamide UCB» e' indicato come monoterapia  e  come  terapia aggiuntiva nel trattamento delle crisi  ad  esordio  parziale  con  o senza generalizzazione secondaria in adulti, adolescenti e bambini  a partire dai quattro anni di eta' con epilessia.     Dalla confezione 004 alla 027:       «Lacosamide UCB» e' indicato come monoterapia  e  come  terapia aggiuntiva nel trattamento delle crisi  ad  esordio  parziale  con  o senza generalizzazione secondaria in adulti, adolescenti e bambini  a partire dai quattro anni di eta' con epilessia.     Confezione 028:       «Lacosamide UCB» e' indicato come monoterapia  e  come  terapia aggiuntiva nel trattamento delle crisi  ad  esordio  parziale  con  o senza generalizzazione secondaria in adolescenti e bambini a  partire dai quattro anni di eta' di peso pari o  superiore  ai  50  kg  e  in adulti con epilessia.   Modo di somministrazione. 
     Confezioni da 001 a 002:       «Lacosamide» sciroppo deve essere assunto per via orale.     Il flacone  contenente  «Lacosamide  UCB»  sciroppo  deve  essere agitato bene prima dell'uso. «Lacosamide» puo' essere assunta  con  o senza cibo. «Lacosamide» sciroppo e' dotato di un bicchiere  dosatore con tacche graduate (per pazienti di peso pari o superiore ai 50  kg) e di una siringa  per  somministrazione  orale  con  adattatore  (per pazienti di peso inferiore ai 50 kg).     Bicchiere graduato (per adolescenti e  bambini  di  peso  pari  o superiore ai 50 kg e adulti).     Ciascuna tacca graduata (5 ml) del bicchiere dosatore corrisponde a 50 mg di «Lacosamide».     Siringa dosatrice per somministrazione orale (10 ml graduati ogni 0,25 ml) con adattatore (per bambini  e  adolescenti  a  partire  dai quattro anni di eta' e di peso inferiore ai 50 kg).     Una siringa per somministrazione orale piena (10 ml)  corrisponde a 100 mg di «Lacosamide». Il volume minimo estraibile e' 1 ml,  ossia 10 mg di «Lacosamide». A partire dalla tacca graduata a  1  ml,  ogni tacca corrisponde a 0,25 ml, ossia 2,5 mg di «Lacosamide».     Le istruzioni per l'uso sono fornite nel foglio illustrativo.     Dalla confezione 004 alla 027:       le compresse rivestite con film di «Lacosamide»  sono  per  uso orale. «Lacosamide» puo' essere assunta con o senza cibo.     Confezione 028:       le compresse rivestite con film di «Lacosamide»  sono  per  uso orale. «Lacosamide» puo' essere assunta con o senza cibo.     Confezioni autorizzate:       EU/1/19/1383/001 A.I.C.: 048201014/E in base 32:  1FYZ9Q  -  10 mg/ml soluzione per infusione - uso endovenoso -  flaconcino  (vetro) 20 ml - 1 flaconcino;       EU/1/19/1338/002 A.I.C.: 048201026/E in base 32:  1FYZB2  -  10 mg/ml soluzione per infusione - uso endovenoso -  flaconcino  (vetro) 20 ml - 5 flaconcini;       EU/1/19/1338/003 A.I.C.: 048201038/E in base 32:  1FYZBG  -  10 mg/ml sciroppo - uso orale - flacone (vetro) 200 ml - 1 flacone  +  1 bicchiere dosatore  +  1  siringa  per  somministrazione  orale  +  1 adattatore;       EU/1/19/1338/004 A.I.C.: 048201040/E in base 32: 1FYZBJ - 50 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister  (PVC/PVDC/ALU)  - 14 compresse siringa per somministrazione orale + 1 adattatore;       EU/1/19/1338/005 A.I.C.: 048201053/E in base 32: 1FYZBX - 50 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister  (PVC/PVDC/ALU)  - 14 compresse (dose unitaria);       EU/1/19/1338/006 A.I.C.: 048201065/E in base 32: 1FYZC9 - 50 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister  (PVC/PVDC/ALU)  - 28 compresse;       EU/1/19/1338/007 A.I.C.: 048201077/E in base 32: 1FYZCP - 50 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister  (PVC/PVDC/ALU)  - 56 compresse;       EU/1/19/1338/008 A.I.C.: 048201089/E in base 32: 1FYZD1 - 50 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister  (PVC/PVDC/ALU)  - 56x1 compresse (dose unitaria);       EU/1/19/1338/009 A.I.C.: 048201091/E in base 32: 1FYZD3 - 50 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister  (PVC/PVDC/ALU)  - 168 compresse;       EU/1/19/1338/010 A.I.C.: 048201103/E in base 32: 1FYZDH  -  100 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister  (PVC/PVDC/ALU) - 14 compresse;       EU/1/19/1338/011 A.I.C.: 048201115/E in base 32: 1FYZDV  -  100 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister  (PVC/PVDC/ALU) - 14x1 compresse (dose unitaria);       EU/1/19/1338/012 A.I.C.: 048201127/E in base 32: 1FYZF7  -  100 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister  (PVC/PVDC/ALU) - 28 compresse;       EU/1/19/1338/013 A.I.C.: 048201139/E in base 32: 1FYZFM  -  100 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister  (PVC/PVDC/ALU) - 56 compresse;       EU/1/19/1338/014 A.I.C.: 048201141/E in base 32: 1FYZFP  -  100 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister  (PVC/PVDC/ALU) - 56x1 compresse (dose unitaria);       EU/1/19/1338/015 A.I.C.: 048201154/E in base 32: 1FYZG2  -  100 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister  (PVC/PVDC/ALU) - 168 compresse;       EU/1/19/1338/016 A.I.C.: 048201166/E in base 32: 1FYZGG  -  150 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister  (PVC/PVDC/ALU) - 14 compresse;       EU/1/19/1338/017 A.I.C.: 048201178/E in base 32: 1FYZGU  -  150 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister  (PVC/PVDC/ALU) - 14x1 compresse (dose unitaria);       EU/1/19/1338/018 A.I.C.: 048201180/E in base 32: 1FYZGW  -  150 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister  (PVC/PVDC/ALU) - 28 compresse;       EU/1/19/1338/019 A.I.C.: 048201192/E in base 32: 1FYZH8  -  150 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister  (PVC/PVDC/ALU) - 56 compresse;       EU/1/19/1338/020 A.I.C.: 048201204/E in base 32: 1FYZHN  -  150 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister  (PVC/PVDC/ALU) - 56x1 compresse (dose unitaria);       EU/1/19/1338/021 A.I.C.: 048201216/E in base 32: 1FYZJ0  -  150 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister  (PVC/PVDC/ALU) - 168 (3x56) compresse (confezione multipla);       EU/1/19/1338/022 A.I.C.: 048201228/E in base 32: 1FYZJD  -  200 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister  (PVC/PVDC/ALU) - 14 compresse;       EU/1/19/1338/023 A.I.C.: 048201230/E in base 32: 1FYZJG  -  200 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister  (PVC/PVDC/ALU) - 14x1 compresse (dose unitaria);       EU/1/19/1338/024 A.I.C.: 048201242/E in base 32: 1FYZJU  -  200 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister  (PVC/PVDC/ALU) - 28 compresse;       EU/1/19/1338/025 A.I.C.: 048201255/E in base 32: 1FYZK7  -  200 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister  (PVC/PVDC/ALU) - 56 compresse;       EU/1/19/1338/026 A.I.C.: 048201267/E in base 32: 1FYZKM  -  200 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister  (PVC/PVDC/ALU) - 56x1 compresse (dose unitaria);       EU/1/19/1338/027 A.I.C.: 048201279/E in base 32: 1FYZKZ  -  200 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister  (PVC/PVDC/ALU) - 168 (3x56) compresse (confezione multipla);       EU/1/19/1338/028 A.I.C.:  048201281/E  in  base  32:  1FYZL1  - 50/100/150/200 mg compressa rivestita con film - uso orale -  blister (PVC/PVDC/ALU) - confezione di inizio trattamento: 14 compresse +  14 compresse + 14 compresse + 14 compresse.   Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio. 
     Rapporti   periodici    di    aggiornamento    sulla    sicurezza (PSUR): i requisiti  per  la  presentazione  degli  PSUR  per  questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date  di  riferimento  per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater,  paragrafo 7, della direttiva n. 2001/83/CE e successive  modifiche,  pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.   Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale. 
     Piano   di   gestione   del   rischio    (RMP):    il    titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve  effettuare  le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato  e  presentato  nel  modulo  1.8.2  dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e  in  ogni  successivo  aggiornamento approvato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;       ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio).     Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica (RR).     |  
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