Estratto determina AAM/PPA n. 871 del 28 ottobre 2019 
     E'  autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale DESTROMETORFANO  UNITHER  PHARMACEUTICALS,  anche   nella   forma   e confezione di seguito indicata:       confezione: «15 mg soluzione orale in bustina»  20  bustine  in PET/AL/COC da 5 ml - A.I.C. n. 045108038 (in base 10) 1C0LU6 (in base 32).     Forma farmaceutica: soluzione orale.     Principio attivo: destrometorfano bromidrato.     Sono inoltre autorizzate, per adeguamento agli standard terms, le modifiche delle descrizioni delle confezioni di seguito indicate:  da:     A.I.C. n. 045108014 - «15  mg  soluzione  orale»  12  bustine  in PET/AL/COC da 5 ml,  a:     A.I.C. n. 045108014 - «15  mg  soluzione  orale  in  bustina»  12 bustine in PET/AL/COC da 5 ml,  da:     A.I.C. n. 045108026 - «15  mg  soluzione  orale»  15  bustine  in PET/AL/COC da 5 ml,  a:     A.I.C. n. 045108026 - «15  mg  soluzione  orale  in  bustina»  15 bustine in PET/AL/COC da 5 ml.     Numero di procedura: n. ES/H/0388/001/IB/003.     Titolare  A.I.C.:  Unither  Pharmaceuticals  con  sede  legale  e domicilio in 151 Rue Andre' Durouchez Espace Industriel Nord CS 28028 - 80084 Amiens Cedex 2 - Francia. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Per la confezione di cui  all'art.  1  e'  adottata  la  seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': classe: C - bis. 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Per la confezione di cui  all'art.  1  e'  adottata  la  seguente classificazione  ai  fini  della  fornitura:  OTC  -  medicinale  non soggetto a prescrizione medica da banco o di automedicazione. 
                          Smaltimento scorte 
     I lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina  possono essere  mantenuti  in  commercio  fino  alla  data  di  scadenza  del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24  maggio  2018  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2018. 
                               Stampati 
     La confezione del medicinale deve essere posta in  commercio  con gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.     In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |