| Gazzetta n. 267 del 14 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 2019, n. 131 |  
| Regolamento  di   attuazione   della   direttiva   2012/39/UE   della commissione,  del  26  novembre  2012,  che  modifica  la   direttiva 2006/17/CE per  quanto  riguarda  determinate  prescrizioni  tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani.  |  
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;   Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;   Vista la direttiva 2012/39/UE della Commissione,  del  26  novembre 2012, che  modifica  la  direttiva  2006/17/CE  per  quanto  riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami  effettuati  su tessuti e cellule umani, con la quale sono state apportate  modifiche agli allegati II e III della direttiva 2006/17/CE;   Visto il regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE e, in particolare, l'articolo 9, paragrafo 2, lettere g), i) e j);   Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,  recante «Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle diposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e del Consiglio del 27 aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali, nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la direttiva 95/46/CE»;   Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita;   Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  191,  recante attuazione della direttiva del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio 2004/23/CE, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualita' e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il  controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, con particolare  riguardo  all'articolo  28, comma 1, lettera e);   Visto  il  decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.16,  recante attuazione delle direttive 2006/17/CE  e  2006/86/CE  riguardanti  le prescrizioni tecniche per la  donazione,  l'approvvigionamento  e  il controllo di tessuti e cellule umani, nonche' le prescrizioni in tema di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la  lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio  e  la  distribuzione  di  tessuti  e cellule umani, e, in particolare, gli allegati II e III;   Visto il  decreto  legislativo  30  maggio  2012,  n.  85,  recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 gennaio 2010,  n. 16, recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e  2006/86/CE,  che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda  le  prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento  e  il  controllo  di tessuti e cellule umani, nonche' per quanto riguarda le  prescrizioni in tema di rintracciabilita',  la  notifica  di  reazioni  ed  eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e  la  distribuzione  di tessuti e cellule umani e, in particolare, l'articolo 6, che  apporta modifiche ed integrazioni all'allegato III del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16;   Visto, in particolare, l'articolo 9 del citato decreto  legislativo 30 maggio 2012, n. 85, che stabilisce che gli  allegati  del  decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, sono modificati  con  regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;   Considerato che la direttiva 2012/39/UE apporta modifiche al  punto 3.3 dell'allegato III della direttiva n. 2006/17/CE,  riguardante  le «donazioni da persone diverse dal partner», nonche' al punto 4.2. del medesimo allegato, il cui primo capoverso concerne  le  modalita'  di prelievo dei campioni di sangue per le donazioni di  persone  diverse dal partner, e che tali previsioni non sono  state  recepite  con  il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, in quanto attinenti  alle tecniche di procreazione medicalmente assistita  di  tipo  eterologo, per le quali vigeva, al momento dell'entrata in vigore  del  predetto decreto legislativo, il divieto sancito dagli articoli 4, comma 3, 9, commi 1 e 3, e 12, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40;   Considerato, inoltre, che le modifiche  apportate  dalla  direttiva 2012/39/UE  al  punto  4.2   dell'allegato   III,   della   direttiva 2006/17/CE, concernente le prescrizioni generali da osservare per  la determinazione dei marcatori biologici, per quanto attiene al secondo capoverso, risultano gia' recepite al punto 3.2 dell'allegato III del decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  16,   come   modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2012,  n. 85;   Vista la sentenza della Corte costituzionale del 9 aprile 2014,  n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2014,  n.  26, che ha dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40,  «nella  parte  in  cui stabilisce per la coppia  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  della medesima legge, il divieto del ricorso  a  tecniche  di  procreazione medicalmente  assistita  di  tipo  eterologo,   qualora   sia   stata diagnosticata  una  patologia  che  sia   causa   di   sterilita'   o infertilita' assolute ed  irreversibili»,  nonche'  dell'articolo  9, commi 1 e 3, limitatamente alle parole «in violazione del divieto  di cui all'articolo 4, comma 3», e  dell'articolo  12,  comma  1,  della medesima legge;   Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', Sezione II, espresso nella seduta del 9 giugno 2015;   Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati personali,  espresso  nella  seduta  del  21  luglio  2015  e  vista, altresi', la nota del Garante per la protezione  dei  dati  personali del 14 settembre 2018, prot. n. 129339;   Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano, espresso nella seduta del 26 novembre 2015;   Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella seduta del 4 aprile 2019;   Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 giugno 2019;   Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari  competenti  per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 6 agosto 2019;   Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del Ministro per gli affari europei  e  del  Ministro  della  salute,  di concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale,  per   gli   affari   regionali   e   le   autonomie, dell'economia e delle finanze e della giustizia; 
                                 Emana                       il seguente regolamento: 
                                Art. 1 
                   Modifiche agli allegati II e III            del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 
   1. Al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:     a)  all'allegato  II,  punto  1.2.,  la  parola  «incidenza»   e' sostituita con la seguente: «prevalenza»;     b) all'allegato III, punto 2.:       1) la rubrica e' modificata come segue: «Donazione del  partner (casi diversi dall'impiego diretto) e donazione  da  persone  diverse dal  partner»;       2) dopo la rubrica, sono inserite le seguenti parole:         «A.  Donazione  del  partner   (casi   diversi   dall'impiego diretto)»;       3) al primo capoverso, la parola «crioconservati» e' soppressa;       4) al punto 2.4., la parola «incidenza» e'  sostituita  con  la seguente: «prevalenza»;       5) dopo il punto 2.6., e' inserita la seguente sezione:         «B. Donazione da persone diverse dal partner.   La donazione di cellule riproduttive da parte  di  persone  diverse dal partner deve soddisfare i seguenti criteri e modalita'.         2.1. La donazione di cellule riproduttive  e'  consentita  ai soggetti di sesso maschile di eta' non inferiore ai diciotto  anni  e non superiore ai quaranta anni e ai soggetti di  sesso  femminile  di eta' non inferiore ai venti anni  e  non  superiore  ai  trentacinque anni. Le cellule riproduttive donate  da  un  medesimo  donatore  non possono determinare piu' di dieci nascite. Tale  limite  puo'  essere derogato esclusivamente nei casi in cui una coppia,  che  abbia  gia' avuto un figlio tramite procreazione medicalmente assistita  di  tipo eterologo, intenda sottoporsi nuovamente a tale  pratica  utilizzando le cellule riproduttive del medesimo donatore.   La  selezione  dei  donatori  avviene  sulla   base   dell'anamnesi sanitaria e medica compiuta anche sulla base di un  questionario  cui gli stessi sono sottoposti e  di  un  colloquio  individuale  con  il medico  responsabile  della  selezione  o  con  personale   sanitario appositamente formato,  anche  in  materia  di  protezione  dei  dati personali, operante sotto  la  responsabilita'  del  predetto  medico responsabile. Tale valutazione deve comprendere fattori rilevanti che possono contribuire a individuare e ad escludere le  persone  la  cui donazione puo' costituire un rischio sanitario per gli altri, come la possibilita' di trasmettere malattie, rischi sanitari per i  donatori stessi, quali ad esempio  superovulazione,  possibili  reazioni  alla somministrazione di sedativi o rischi associati all'intervento per il prelievo di ovociti, oppure conseguenze psicologiche per il donatore.   La donatrice di ovociti non puo' essere sottoposta ad un numero  di cicli di stimolazioni ovariche superiore  a  sei.  In  ogni  caso,  a tutela della salute della donatrice devono essere previsti  specifici monitoraggi periodici.   I limiti relativi all'eta' dei donatori, al numero delle  donazioni degli ovociti e dei gameti maschili e al  numero  delle  stimolazioni ormonali cui puo' essere sottoposta la donatrice, nonche'  al  numero delle nascite scaturenti  dal  medesimo  donatore,  sono  oggetto  di verifica almeno triennale sulla base dei  risultati  dell'esperienza, della ricerca e delle migliori pratiche della scienza medica  seguite anche in sede internazionale, avvalendosi, per la verifica dei limiti al numero delle nascite scaturenti dal medesimo donatore, anche delle competenze dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai fini dei successivi aggiornamenti del presente regolamento.   Il trattamento dei dati personali e' effettuato in  conformita'  ai principi  di  finalita'  del  trattamento,  di  indispensabilita'   e necessita', di proporzionalita', pertinenza e non eccedenza dei  dati personali trattati e nel rispetto  di  quanto  previsto  dal  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  anche  sotto  il  profilo  della sicurezza del trattamento del dato.         2.2. I donatori  di  cellule  riproduttive  devono  risultare negativi ai test per l'HIV  1  e  2,  l'HCV,  l'HBV  e  la  sifilide, effettuati  su  un  campione  di  siero  o  di  plasma  conformemente all'allegato II, punto 1.1.  I  donatori  di  sperma  devono  inoltre risultare negativi al test per la clamidia, effettuato su un campione di  urina  mediante  la  tecnica  per  l'amplificazione  degli  acidi nucleici (NAT).         2.3.  L'esame  degli  anticorpi  HTLV-I  va  effettuato   sui donatori che vivono in aree ad alta prevalenza o ne sono originari  o i cui partner sessuali provengono da  tali  aree,  ovvero  qualora  i genitori dei medesimi siano originari di tali aree.         2.4. In determinate circostanze, sulla base delle valutazioni del medico, possono risultare necessari ulteriori esami in base  agli antecedenti del donatore e alle caratteristiche dei tessuti  o  delle cellule donati.         2.5. In caso di donatori autologhi, si applicano le norme  di cui all'allegato I, punto 2.1.1.         2.6. Ai fini dello  screening  genetico  di  geni  autosomici recessivi risultati prevalenti nel contesto etnico  del  donatore  in base  a  evidenze  scientifiche  internazionali,   nonche'   di   una valutazione del rischio di trasmissione di patologie  ereditarie  che risultano presenti nella famiglia del donatore, sono  effettuati  una visita di genetica medica con  relazione  scritta,  il  test  per  la fibrosi cistica ed eventuali ulteriori esami,  compreso  l'esame  del cariotipo, ritenuti  necessari  sulla  base  della  predetta  visita, previa  acquisizione  dell'autorizzazione  da  parte   del   medesimo donatore, nel rispetto della normativa vigente sul consenso informato e delle disposizioni europee e nazionali in  materia  di  trattamento dei dati personali, che consentono il trattamento dei  dati  relativi alla salute e di quelli genetici, in presenza di una delle condizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 9 del regolamento  (UE)  2016/679 nonche' in conformita' alle misure  di  garanzia  adottate  ai  sensi dell'articolo 2-septies del decreto legislativo 30  giugno  2003,  n. 196. Nel caso in cui, dopo aver effettuato la donazione, il  donatore venga  a  conoscenza  di  essere  affetto  o  portatore  di  malattie trasmissibili mediante fecondazione eterologa, di cui e'  ragionevole ipotizzare la presenza  antecedente  alla  donazione,  e'  tenuto  ad informarne tempestivamente la struttura presso la quale ha effettuato la donazione stessa.         2.7. Alla coppia che accede  alle  tecniche  di  procreazione assistita di tipo eterologo vanno fornite informazioni dettagliate  e illustrati con chiarezza i  rischi  associati  ad  essa,  nonche'  le misure adottate per attenuarli. In particolare, la coppia deve essere informata in merito agli esami clinici cui  e'  stato  sottoposto  il donatore, dei relativi test effettuati e del fatto che tali esami non possono garantire, in modo incontrovertibile, l'assenza di  patologie per il nascituro. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in  materia di trattamento dei dati personali, e' salvaguardata  la  riservatezza del  donatore,  specie  mediante  l'adozione   di   un   sistema   di identificazione indiretta del medesimo.»;     c) all'allegato III, punto 3.:       1) al punto 3.1.,  dopo  la  parola  «test»  sono  aggiunte  le seguenti: «di cui al punto 2»;       2) il punto 3.2. e' sostituito con il seguente:         «3.2. Nel caso delle  donazioni  del  partner  (casi  diversi dall'impiego diretto), i campioni di sangue vanno prelevati non oltre novanta giorni prima del prelievo ovvero della raccolta dei gameti  e ripetuti  ogni  sei  mesi  durante  il  trattamento.  Nel   caso   di crioconservazione dei gameti e degli embrioni non  e'  necessaria  la ripetizione dei test.»;       3) dopo il punto 3.2., sono aggiunti i seguenti:         «3.3.  Nel  caso  delle  donazioni  di  persone  diverse  dal partner, i campioni  di  sangue  vanno  prelevati  al  momento  della donazione.   Nel caso della donazione di  gameti  femminili,  il  momento  della donazione puo' essere considerato il primo giorno  dell'inizio  della stimolazione e i campioni di sangue possono essere raccolti in questo momento.         3.4. I gameti donati da  persone  diverse  dal  partner  sono messi in quarantena per almeno centottanta giorni  e  successivamente occorre ripetere gli esami. Non si  ricorre  alla  quarantena  se  il campione  di  sangue  prelevato  al  momento  della  donazione  viene sottoposto anche a test con tecnica di amplificazione nucleica  (NAT) per  HIV,  HBV,  e  HCV,  ferma  restando  l'effettuazione  dei  test seriologici al momento della donazione. La  ripetizione  degli  esami non e' richiesta neppure se il  trattamento  comprende  una  fase  di inattivazione convalidata per i virus interessati.   In ogni caso, i risultati  dei  test  sui  donatori  devono  essere disponibili prima dell'utilizzo dei gameti.».  
                                      NOTE 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli          atti legislativi qui trascritti.               Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'          europee (GUUE).           Note alle premesse:               - Si riporta il testo dell'art. 87, quinto comma, della          Costituzione:                 l'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i          regolamenti.               - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  2,  della          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza          del Consiglio dei ministri.»:                 «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).                 2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».               La direttiva n. 2012/39/UE della  Commissione,  del  26          novembre 2012, che modifica la direttiva n. 2006/17/CE  per          quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche  relative          agli esami effettuati su tessuti e cellule  umani,  con  la          quale sono state apportate modifiche agli allegati II e III          della direttiva n. 2006/17/CE, e' pubblicata nella G.U.U.E.          27 novembre 2012, n. L327.               - Si riporta il testo dell'art. 9, paragrafo 2, lettere          g),  i)  e  j)  del  regolamento  (UE)  n.  2016/679,   del          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  aprile  2016,          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera          circolazione di tali dati e  che  abroga  la  direttiva  n.          95/46/CE e, in particolare, l'art. 9, paragrafo 2,  lettere          g), i) e j):                 «Art. 9 (Trattamento di categorie particolari di dati          personali). - (Omissis).                 2. Il paragrafo 1 non si applica se si  verifica  uno          dei seguenti casi:                   (Omissis).                   g) il  trattamento  e'  necessario  per  motivi  di          interesse  pubblico  rilevante  sulla  base   del   diritto          dell'Unione  o  degli  Stati  membri,   che   deve   essere          proporzionato   alla   finalita'   perseguita,   rispettare          l'essenza del diritto alla protezione dei dati e  prevedere          misure appropriate e  specifiche  per  tutelare  i  diritti          fondamentali e gli interessi dell'interessato;                   (Omissis).                   i) il  trattamento  e'  necessario  per  motivi  di          interesse pubblico  nel  settore  della  sanita'  pubblica,          quali la protezione  da  gravi  minacce  per  la  salute  a          carattere  transfrontaliero  o  la  garanzia  di  parametri          elevati di qualita' e sicurezza dell'assistenza sanitaria e          dei medicinali e dei dispositivi  medici,  sulla  base  del          diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure          appropriate e  specifiche  per  tutelare  i  diritti  e  le          liberta'  dell'interessato,  in  particolare   il   segreto          professionale;                   j)  il  trattamento  e'  necessario   a   fini   di          archiviazione   nel   pubblico   interesse,   di    ricerca          scientifica o storica o a fini  statistici  in  conformita'          dell'art.  89,  paragrafo  1,  sulla   base   del   diritto          dell'Unione  o  nazionale,  che   e'   proporzionato   alla          finalita' perseguita, rispetta l'essenza del  diritto  alla          protezione  dei  dati  e  prevede  misure   appropriate   e          specifiche  per  tutelare  i  diritti  fondamentali  e  gli          interessi dell'interessato.                   (Omissis).».               Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  recante          «Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,          recante  disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento          nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679  del  Parlamento          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo  alla          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera          circolazione di tali dati e  che  abroga  la  direttiva  n.          95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  luglio          2003, n. 174, Supplemento ordinario.               La legge 19 febbraio 2004, n.  40,  recante  «Norme  in          materia  di  procreazione   medicalmente   assistita»,   e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2004,  n.          45.               - Si riporta il testo all'art. 28, comma 1, lettera  e)          del decreto legislativo 6 novembre 2007,  n.  191,  recante          attuazione della direttiva del  Parlamento  europeo  e  del          Consiglio  n.  2004/23/CE,  del  31   marzo   2004,   sulla          definizione di norme di qualita'  e  di  sicurezza  per  la          donazione,   l'approvvigionamento,   il    controllo,    la          lavorazione,  la  conservazione,   lo   stoccaggio   e   la          distribuzione di tessuti e cellule umani»:                 «Art. 28 (Requisiti tecnici  e  loro  adeguamento  al          progresso scientifico e tecnico). - 1. Con appositi decreti          del Ministero della salute sono recepite  le  disposizioni,          emanate a livello europeo, per l'adeguamento  al  progresso          tecnico e scientifico dei requisiti tecnici  nelle  materie          di seguito elencate:                   (Omissis).                   e) esami di laboratorio richiesti per i donatori;                   (Omissis).».               Il  decreto   legislativo   25   gennaio   2010,   n.16          (Attuazione delle direttive n. 2006/17/CE e  n.  2006/86/CE          riguardanti le  prescrizioni  tecniche  per  la  donazione,          l'approvvigionamento e il controllo di  tessuti  e  cellule          umani,    nonche'    le    prescrizioni    in    tema    di          rintracciabilita',  la  notifica  di  reazioni  ed   eventi          avversi gravi e determinate prescrizioni  tecniche  per  la          codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e          la distribuzione di tessuti e cellule umani) e'  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2010, n. 40.               - Si riporta il testo dell'art. 6  e  dell'art.  9  del          decreto  legislativo  30  maggio  2012,  n.   85,   recante          modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 gennaio          2010,  n.  16,  recante  attuazione  delle   direttive   n.          2006/17/CE e n. 2006/86/CE, che  attuano  la  direttiva  n.          2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per          la  donazione,  l'approvvigionamento  e  il  controllo   di          tessuti e cellule umani, nonche'  per  quanto  riguarda  le          prescrizioni in tema di rintracciabilita', la  notifica  di          reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni          tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione,          lo stoccaggio e  la  distribuzione  di  tessuti  e  cellule          umani»:                 «Art. 6 (Modifiche e  integrazioni  all'allegato  III          del decreto legislativo 25  gennaio  2010,  n.  16).  -  1.          All'allegato III, paragrafo 2,  rubricato:  «Donazione  del          partner (casi diversi dall'impiego  diretto)»,  le  parole:          «Le cellule riproduttive lavorate o conservate e le cellule          riproduttive crioconservate che daranno origine ad embrioni          devono essere conformi ai seguenti criteri» sono sostituite          dalle  seguenti:  «Le  cellule  riproduttive  lavorate  e/o          conservate e le cellule riproduttive che daranno origine ad          embrioni   crioconservati   sono   conformi   ai   seguenti          criteri.».                 2.  All'allegato   III,   paragrafo   3,   rubricato:          «Prescrizioni generali da osservare per  la  determinazione          dei marcatori biologici», il punto 3.2  e'  sostituito  dal          seguente:                   «3.2. I campioni  di  sangue  vanno  prelevati  non          oltre novanta giorni prima del prelievo/raccolta dei gameti          e ripetuti ogni sei mesi durante il trattamento.  Nel  caso          di crioconservazione dei gameti e degli  embrioni,  non  e'          necessaria la ripetizione dei test ogni sei mesi.»                 «Art. 9 (Modifica degli allegati). - 1.  A  decorrere          dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  gli          allegati del decreto legislativo 25 gennaio  2010,  n.  16,          sono modificati con regolamento di cui all'art.  17,  comma          2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito  il  Garante          per la protezione dei dati personali.               Il presente decreto, munito del  sigillo  dello  Stato,          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.». 
           Note all'art. 1:               Per i riferimenti agli allegati II e  III  del  decreto          legislativo 25 gennaio 2010, n.16, modificati dal  presente          regolamento, si veda nelle note alle premesse.               Per il testo  dell'art.  9,  paragrafo  2,  del  citato          regolamento (UE) n.  2016/679,  si  veda  nelle  note  alle          premesse.               - Si riporta il testo dell'art.  2-septies  del  citato          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:                 «Art.  2-septies   (Misure   di   garanzia   per   il          trattamento dei dati genetici, biometrici e  relativi  alla          salute). - 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 9,          paragrafo 4, del regolamento, i dati genetici, biometrici e          relativi alla salute, possono essere oggetto di trattamento          in presenza di una delle condizioni di cui al  paragrafo  2          del medesimo articolo ed  in  conformita'  alle  misure  di          garanzia disposte  dal  Garante,  nel  rispetto  di  quanto          previsto dal presente articolo.                 2. Il  provvedimento  che  stabilisce  le  misure  di          garanzia di cui al comma 1 e' adottato con  cadenza  almeno          biennale e tenendo conto:                   a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle          migliori prassi pubblicate  dal  Comitato  europeo  per  la          protezione dei dati e delle migliori prassi in  materia  di          trattamento dei dati personali;                   b) dell'evoluzione scientifica  e  tecnologica  nel          settore oggetto delle misure;                   c) dell'interesse alla libera circolazione dei dati          personali nel territorio dell'Unione europea.                 3.  Lo  schema  di  provvedimento  e'  sottoposto   a          consultazione pubblica  per  un  periodo  non  inferiore  a          sessanta giorni.                 4. Le misure di garanzia sono adottate  nel  rispetto          di  quanto  previsto  dall'art.   9,   paragrafo   2,   del          regolamento, e riguardano  anche  le  cautele  da  adottare          relativamente a:                   a) contrassegni sui veicoli  e  accessi  a  zone  a          traffico limitato;                   b) profili organizzativi  e  gestionali  in  ambito          sanitario;                   c)   modalita'   per   la   comunicazione   diretta          all'interessato delle diagnosi e  dei  dati  relativi  alla          propria salute;                   d) prescrizioni di medicinali.                 5. Le misure di garanzia sono adottate in relazione a          ciascuna categoria dei dati personali di cui  al  comma  1,          avendo riguardo alle specifiche finalita' del trattamento e          possono individuare, in conformita' a  quanto  previsto  al          comma 2, ulteriori condizioni sulla  base  delle  quali  il          trattamento di tali dati e' consentito. In particolare,  le          misure di garanzia individuano le misure di sicurezza,  ivi          comprese   quelle    tecniche    di    cifratura    e    di          pseudonomizzazione,  le  misure   di   minimizzazione,   le          specifiche modalita' per l'accesso selettivo ai dati e  per          rendere  le  informazioni  agli  interessati,  nonche'   le          eventuali altre misure necessarie  a  garantire  i  diritti          degli interessati.                 6. Le  misure  di  garanzia  che  riguardano  i  dati          genetici e il trattamento dei dati relativi alla salute per          finalita' di prevenzione, diagnosi e cura nonche' quelle di          cui al comma 4, lettere b), c) e d), sono adottate  sentito          il Ministro della salute che, a  tal  fine,  acquisisce  il          parere del Consiglio superiore di sanita'. Limitatamente ai          dati genetici, le misure di garanzia  possono  individuare,          in caso di particolare ed elevato livello  di  rischio,  il          consenso come ulteriore misura di  protezione  dei  diritti          dell'interessato, a norma dell'art.  9,  paragrafo  4,  del          regolamento, o altre cautele specifiche.                 7. Nel rispetto dei principi in materia di protezione          dei dati personali, con riferimento agli  obblighi  di  cui          all'art. 32 del regolamento, e' ammesso l'utilizzo dei dati          biometrici con riguardo alle procedure di accesso fisico  e          logico ai dati  da  parte  dei  soggetti  autorizzati,  nel          rispetto delle  misure  di  garanzia  di  cui  al  presente          articolo.                 8. I dati personali di cui al  comma  1  non  possono          essere diffusi.».   |  
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                  Clausola di invarianza finanziaria 
   1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e finanziarie disponibili a legislazione vigente.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo osservare. 
     Dato a Roma, addi' 23 agosto 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
                                   Fontana, Ministro  per  gli  affari                                  europei 
                                   Grillo, Ministro della salute 
                                   Moavero  Milanesi,  Ministro  degli                                  affari esteri e della  cooperazione                                  internazionale 
                                   Stefani, Ministro  per  gli  affari                                  regionali e le autonomie 
                                   Tria,  Ministro   dell'economia   e                                  delle finanze 
                                   Bonafede, Ministro della giustizia   Visto, il Guardasigilli: Bonafede  Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2019  Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n. 2148     |  
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