IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO              del ministero dell'economia e delle finanze 
                            di concerto con 
                         IL DIRETTORE GENERALE             delle politiche previdenziali e assicurative          del ministero del lavoro e delle politiche sociali 
   Visto l'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente  l'adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al   sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;   Visto l'art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di  accesso  al  sistema pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale  del  Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima  della data di decorrenza di ogni aggiornamento;   Visto l'art. 12,  comma  12-quater,  del  citato  decreto-legge  30 luglio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30 luglio 2010,  n.  122,  che  prevede  che  con  il  medesimo  decreto direttoriale  siano  adeguati  i   requisiti   vigenti   nei   regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'art. 2,  commi 22 e 23, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  nonche'  negli  altri regimi  e  alle  gestioni  pensionistiche  per  cui  siano   previsti requisiti  diversi  da  quelli  vigenti  nell'assicurazione  generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  e  il  personale  di  cui  al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui  alla  legge  27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' i rispettivi dirigenti;   Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214, che prevede che  gli  adeguamenti  dei  requisiti,  con  cadenza triennale fino al 1°  gennaio  2019,  siano  effettuati  con  cadenza biennale a partire dall'adeguamento successivo  a  quello  decorrente dalla predetta data;   Visto l'art. 12, comma 12-ter, del citato decreto-legge  30  luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera b),  del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  che  prevede  che,  a  decorrere dall'anno 2011, l'Istat renda annualmente  disponibile  entro  il  31 dicembre, il dato relativo alla variazione  nel  triennio  precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a sessantacinque  anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia;   Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera a) del citato  decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30 luglio 2010, n. 122, che prevede che in caso  di  frazione  di  mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale  piu' prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la  parte decimale dell'incremento della  speranza  di  vita  per  dodici,  con arrotondamento all'unita';   Visto l'art. 1, comma 146, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205, che ha aggiornato, con  riferimento  agli  adeguamenti  biennali,  il criterio di computo della variazione della speranza di vita  ai  fini dell'adeguamento  dei  requisiti   di   accesso   al   pensionamento, integrando il citato art. 24, comma 13 del decreto-legge n.  201  del 2011 e prevedendo che:     a) la variazione della speranza di vita relativa  al  biennio  di riferimento sia computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti  di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni  del  biennio  medesimo  e  la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente;     b) in via transitoria con riferimento all'adeguamento  decorrente dal 1° gennaio 2021, la variazione della speranza di vita relativa al biennio  2017-2018  sia  computata,  ai  fini  dell'adeguamento   dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016;     c) gli adeguamenti biennali non possono in ogni caso  superare  i tre mesi, salvo recupero in sede  di  adeguamento  o  di  adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore  a tre mesi; gli stessi adeguamenti non  sono  effettuati  nel  caso  di diminuzione  della  speranza  di  vita   relativa   al   biennio   di riferimento, salvo recupero in sede di adeguamento o  di  adeguamenti successivi;   Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello  Stato, di concerto con il Direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana - Serie generale - n. 289 del  13  dicembre  2011,  relativo all'adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al  pensionamento  agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013;   Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello  Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  del 16  dicembre  2014,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie generale - n. 301 del 30  dicembre  2014, relativo all'adeguamento dei requisiti di  accesso  al  pensionamento agli incrementi della speranza di vita a  decorrere  dal  1°  gennaio 2016;   Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello  Stato, di concerto con il Direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana - Serie generale - n. 289 del  12  dicembre  2017,  relativo all'adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al  pensionamento  agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2019;   Vista la nota del Presidente dell'Istituto nazionale di  statistica (ISTAT) n. 2768968/19 del 16 ottobre 2019, con cui si comunica che la variazione della speranza di vita all'eta' di sessantacinque  anni  e relativa alla media della popolazione residente  in  Italia  ai  fini dell'adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al  pensionamento  con decorrenza 1° gennaio 2021  corrispondente  alla  differenza  tra  la media dei valori registrati negli  anni  2017  e  2018  e  il  valore registrato nell'anno 2016 e' pari a 0,021 decimi di anno; il predetto dato, trasformato in dodicesimi di anno, equivale ad  una  variazione di 0,025 che, a sua volta arrotondato in  mesi,  corrisponde  ad  una variazione pari a 0;   Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera b) del citato  decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30 luglio 2010, n. 122, che prevede  che  i  valori  di  somma  di  eta' anagrafica e  di  anzianita'  contributiva  di  cui  alla  tabella  B allegata  alla  legge  23  agosto  2004,   n.   243,   e   successive modificazioni,  siano  incrementati  in   misura   pari   al   valore dell'aggiornamento rapportato ad anno  dei  requisiti  di  eta',  con arrotondamento, in caso di frazione di unita', al primo decimale; 
                               Decreta: 
   1. A decorrere dal 1° gennaio  2021,  i  requisiti  di  accesso  ai trattamenti  pensionistici  di  cui  all'art.  12,  commi  12-bis   e 12-quater, fermo restando quanto  previsto  dall'ultimo  periodo  del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio  2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e successive  modificazioni  e  integrazioni,  non  sono  ulteriormente incrementati.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 5 novembre 2019 
                                                Il Ragioniere generale                                                      dello Stato                                                            Mazzotta        
     Il direttore generale      delle politiche previdenziali         e assicurative                   Ferrari                |