Gazzetta n. 266 del 13 novembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 20 agosto 2019, n. 130
Regolamento recante disciplina degli obiettivi, delle funzioni e della struttura del Sistema informativo trapianti (SIT) e del Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
Vista la direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti;
Vista la direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti;
Vista la legge 1° aprile 1999, n 91, recante disposizioni in materia di trapianti di organi e di tessuti e, in particolare, l'articolo 7, commi 2 e 3, e l'articolo 8, comma 6, il quale prevede, tra l'altro, che il Centro nazionale trapianti, istituito ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 8, svolge in particolare le seguenti funzioni:
lettera f): procede all'assegnazione degli organi per i casi relativi alle urgenze, per i programmi definiti a livello nazionale e per i tipi di trapianto per i quali il bacino di utenza minimo corrisponde al territorio nazionale, secondo i criteri stabiliti ai sensi della lettera c);
lettera i): definisce i parametri per la verifica di qualita' e di risultato delle strutture per i trapianti;
lettera l): svolge le funzioni attribuite ai centri regionali e interregionali per i tipi di trapianto il cui bacino di utenza minimo corrisponde al territorio nazionale;
lettera m-ter): controlla lo scambio di organi con gli altri Stati membri e con i Paesi terzi. Qualora siano scambiati organi tra Stati membri, il Centro nazionale trapianti trasmette le necessarie informazioni per garantire la tracciabilita' degli organi;
lettera m-quater): ai fini della protezione dei donatori viventi nonche' della qualita' e della sicurezza degli organi destinati al trapianto, cura la tenuta del registro dei donatori viventi in conformita' delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e, in particolare, l'articolo 3, comma 3;
Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, recante disciplina del trapianto di rene tra persone viventi;
Vista la legge 12 agosto 1993, n. 301, recante norme in materia di prelievo ed innesti di cornea;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 578, recante norme per l'accertamento e la certificazione di morte;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle diposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Vista la legge 16 dicembre 1999, n. 483, recante norme per consentire il trapianto parziale di fegato;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 52, recante riconoscimento del registro italiano dei donatori di midollo osseo;
Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante attuazione della direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualita' e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonche' per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
Vista la legge 19 settembre 2012, n. 167, recante norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e, in particolare, l'articolo 12;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, in particolare, l'articolo 1, comma 340;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015), che, al fine di garantire, in relazione alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, la tracciabilita' del percorso delle cellule riproduttive dal donatore al nato e viceversa, nonche' il conteggio dei nati generati dalle cellule riproduttive di un medesimo donatore, ha istituito presso l'Istituto superiore di sanita', il Centro nazionale trapianti e, nell'ambito del Sistema informativo trapianti (SIT), di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91, il Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e, in particolare l'articolo 1, comma 298;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 256, recante attuazione della direttiva 2015/565/UE della Commissione che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, recante approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1997, n. 42;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2015, n. 178 recante disciplina di attuazione del Fascicolo sanitario elettronico, ai sensi del comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2015, n. 263;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 8 aprile 2000, recante disposizione in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volonta' dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2000, n. 89;
Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2002, recante criteri e modalita' per la certificazione dell'idoneita' degli organi prelevati al trapianto, adottato in attuazione dell'articolo 14, comma 5, della legge 1° aprile 1999, n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2002, n. 258;
Visto il decreto del Ministro della salute 11 marzo 2008, recante integrazione del decreto 8 aprile 2000 sulla ricezione delle dichiarazioni di volonta' dei cittadini circa la donazione di organi a scopo di trapianto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2008, n. 136;
Visto il decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008, recante disposizioni in materia di trapianti di organi effettuati all'estero, ai sensi dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1999, n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2008, n. 97;
Visto il decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008, recante aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al regolamento recante le modalita' per l'accertamento e la certificazione di morte, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2008, n. 136;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 aprile 2010, n.116, recante regolamento per lo svolgimento delle attivita' di trapianto di organi da donatore vivente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2010, n. 172;
Visto il decreto del Ministro della salute 1° luglio 2015, recante linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2015, n. 161;
Visto il decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015, recante attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonche' attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2015, n. 280 e, in particolare, l'articolo 4, comma 6, che prevede, tra l'altro, che il Centro nazionale trapianti:
lettera d): al fine di garantire elevati livelli di qualita' e sicurezza, definisce e gestisce i protocolli operativi per l'assegnazione ad altre regioni degli organi non utilizzati nell'ambito della regione di provenienza;
lettera e): redige e rende pubblicamente accessibile una relazione annuale sulle attivita' degli organismi di reperimento e dei centri per i trapianti;
lettera f): elabora, tramite il SIT, i dati delle attivita' degli organismi per il reperimento e dei centri trapianto, in forma aggregata, per le finalita' di cui alla lettera e), nonche' per le finalita' statistiche ed epidemiologiche;
Visto l'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'individuazione del bacino di utenza minimo, riferito alla popolazione, con il quale sono stati istituiti i centri interregionali per i trapianti, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n 91, sancito in sede di Conferenza Stato-regioni il 7 marzo 2002 (rep. atti n. 1407/CSR);
Visto l'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente «Linee guida per le attivita' di coordinamento per il reperimento di organi e di tessuti in ambito nazionale ai fini di trapianto con l'unito Allegato A Linee Guida per uniformare le attivita' di coordinamento in ordine al reperimento di organi e tessuti in ambito nazionale», sancito in sede di Conferenza Stato-regioni il 21 marzo 2002 (rep. atti n. 1414/CSR);
Visto l'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: «Linee guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE)», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2003 (rep. atti n. 1770/CSR);
Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attivita' di trapianto di organi solidi da donatore cadavere. Criteri e procedure per l'autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, singole o afferenti ad un programma regionale di trapianto, comprese le attivita' di trapianto pediatrico. Volumi minimi di attivita' e degli standard di qualita' delle strutture autorizzate» sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 24 gennaio 2018 (rep. atti n. 16/CSR);
Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Protocollo per la valutazione dell'idoneita' del donatore di organi solidi» sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 24 gennaio 2018 (rep. atti n. 17/CSR);
Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 15 marzo 2012 sui «Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture sanitarie autorizzate di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 per la qualita' e la sicurezza nella donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule umane», ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 (rep. atti n. 59/CSR);
Ritenuto, anche alla luce delle disposizioni delle citate direttive 2010/53/UE e 2012/25/UE, nonche' del decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2015, n. 280, in materia di flussi informativi dei dati, definire compiutamente la struttura, le caratteristiche e le funzioni del Sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 1° aprile 1999, n. 91;
Ritenuto, altresi', di dover definire, nell'ambito del Sistema informativo dei trapianti, il sottosistema relativo al Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, disciplinandone la struttura, le caratteristiche e il funzionamento, nonche' le modalita' con cui le strutture autorizzate al prelievo e al trattamento delle cellule riproduttive devono comunicare al Registro medesimo i dati anagrafici dei donatori, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 298, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Vista la nota prot. n. 4297-P del 28 aprile 2017, con cui il Ministero della salute ha chiesto l'avviso dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della citata legge n. 91 del 1999;
Preso atto che e' decorso il termine di trenta giorni, previsto dall'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza che sia stato fornito da AGID il previsto avviso e che, pertanto, quest'ultimo si intende acquisito, ai sensi del comma 2, primo periodo, del citato articolo 17-bis;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 30 marzo 2017;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 14 dicembre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 2018;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 30 luglio 2019;
Vista la nota prot. n. 4277 del 5 agosto 2019 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' la nota prot. n. 8000 del 7 agosto 2019 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi - ha comunicato la presa d'atto ai sensi del medesimo articolo 17, comma 3;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi, le funzioni e la struttura del Sistema informativo trapianti, di seguito denominato SIT, istituito dall'articolo 7, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91, al fine di assicurare il collegamento telematico tra i soggetti che compongono l'organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti nell'ambito delle risorse informatiche e telematiche disponibili per il Servizio sanitario nazionale.
2. L'allegato I definisce, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, le caratteristiche tecniche e le modalita' di collegamento telematico tra il SIT e i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 91 del 1999, tra il SIT e i comuni, al fine di dare attuazione a quanto disposto all'articolo 3, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' tra il SIT e i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191. In particolare definisce le caratteristiche infrastrutturali, le procedure di abilitazione all'accesso degli utenti, le modalita' di trasmissione dei dati, le informazioni contenute nel sistema e le modalita' di alimentazione dello stesso.
3. L'allegato II definisce, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11, le caratteristiche tecniche e le modalita' di collegamento telematico tra il Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, di seguito «RND PMA», che opera quale sottosistema del SIT, ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e le strutture sanitarie autorizzate al prelievo e al trattamento delle cellule riproduttive. In particolare definisce le caratteristiche infrastrutturali, le procedure di abilitazione all'accesso degli utenti, le modalita' di trasmissione dei dati, le informazioni contenute nel sistema e le modalita' di alimentazione dello stesso.

NOTE

Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri.»:
«Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
- La direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di
qualita' e sicurezza degli organi umani destinati ai
trapianti e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 6 agosto 2010, n. L 207.
- La direttiva di esecuzione 2012/25/UE della
Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le
procedure informative per lo scambio tra Stati membri di
organi umani destinati ai trapianti e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 10 ottobre 2012, n.
L 275.
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 7, commi 2 e
3 e dell'art. 8, comma 6, della legge 1° aprile 1999, n 91,
recante «Disposizioni in materia di trapianti di organi e
di tessuti.»:
«Art. 7. (Principi organizzativi). - (Omissis).
2. E' istituito il sistema informativo dei trapianti
nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale.
3. Il Ministro della sanita', entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, sentita l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione, stabilisce
gli obiettivi, le funzioni e la struttura del sistema
informativo dei trapianti, comprese le modalita' del
collegamento telematico tra i soggetti di cui al comma 1,
nell'ambito delle risorse informatiche e telematiche
disponibili per il Servizio sanitario nazionale ed in
coerenza con le specifiche tecniche della rete unitaria
della pubblica amministrazione.»
«Art. 8. (Centro nazionale per i trapianti). -
(Omissis).
6. Il Centro nazionale svolge le seguenti funzioni:
a) cura, attraverso il sistema informativo dei
trapianti di cui all'articolo 7, la tenuta delle liste
delle persone in attesa di trapianto, differenziate per
tipologia di trapianto, risultanti dai dati trasmessi dai
centri regionali o interregionali per i trapianti, ovvero
dalle strutture per i trapianti e dalle aziende unita'
sanitarie locali, secondo modalita' tali da assicurare la
disponibilita' di tali dati 24 ore su 24;
b) definisce i parametri tecnici ed i criteri per
l'inserimento dei dati relativi alle persone in attesa di
trapianto allo scopo di assicurare l'omogeneita' dei dati
stessi, con particolare riferimento alla tipologia ed
all'urgenza del trapianto richiesto, e di consentire
l'individuazione dei riceventi;
c) individua i criteri per la definizione di
protocolli operativi per l'assegnazione degli organi e dei
tessuti secondo parametri stabiliti esclusivamente in base
alle urgenze ed alle compatibilita' risultanti dai dati
contenuti nelle liste di cui alla lettera a);
d) definisce linee guida rivolte ai centri regionali
o interregionali per i trapianti allo scopo di uniformare
l'attivita' di prelievo e di trapianto sul territorio
nazionale;
e) verifica l'applicazione dei criteri e dei
parametri di cui alla lettera c) e delle linee guida di cui
alla lettera d);
f) procede all'assegnazione degli organi per i casi
relativi alle urgenze, per i programmi definiti a livello
nazionale e per i tipi di trapianto per i quali il bacino
di utenza minimo corrisponde al territorio nazionale,
secondo i criteri stabiliti ai sensi della lettera c);
g) definisce criteri omogenei per lo svolgimento dei
controlli di qualita' sui laboratori di immunologia
coinvolti nelle attivita' di trapianto;
h) individua il fabbisogno nazionale di trapianti e
stabilisce la soglia minima annuale di attivita' per ogni
struttura per i trapianti e i criteri per una equilibrata
distribuzione territoriale delle medesime;
i) definisce i parametri per la verifica di qualita'
e di risultato delle strutture per i trapianti;
l) svolge le funzioni attribuite ai centri regionali
e interregionali per i tipi di trapianto il cui bacino di
utenza minimo corrisponde al territorio nazionale;
m) promuove e coordina i rapporti con le istituzioni
estere di settore al fine di facilitare lo scambio di
organi;
m-bis) mantiene e cura il sistema di segnalazione e
gestione degli eventi e delle reazioni avverse gravi, nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7;
m-ter) controlla lo scambio di organi con gli altri
Stati membri e con i Paesi terzi. Qualora siano scambiati
organi tra Stati membri, il Centro nazionale trapianti
trasmette le necessarie informazioni per garantire la
tracciabilita' degli organi;
m-quater) ai fini della protezione dei donatori
viventi nonche' della qualita' e della sicurezza degli
organi destinati al trapianto, cura la tenuta del registro
dei donatori viventi in conformita' delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 3, comma 3,
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante
«Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza.»:
«Art. 3. (art. 159 T.U. 1926). - (Omissis).
3. La carta d'identita' puo' altresi' contenere
l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona
cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte.
I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al
diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo
trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1°
aprile 1999, n. 91.».
- La legge 26 giugno 1967, n. 458, recante «Trapianto
del rene tra persone viventi» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 giugno 1967, n. 160.
- La legge 12 agosto 1993, n. 301, recante «Norme in
materia di prelievi ed innesti di cornea» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 1993, n. 192.
- La legge 29 dicembre 1993, n. 578, recante «Norme per
l'accertamento e la certificazione di morte» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1994, n. 5.
- Il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196,
recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2003, n. 174, S.O.
- La legge 16 dicembre 1999, n. 483, recante «Norme per
consentire il trapianto parziale di fegato» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1999, n. 297.
- La legge 6 marzo 2001, n. 52, recante «Riconoscimento
del registro italiano dei donatori di midollo osseo» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2001, n. 62.
- La legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in
materia di procreazione medicalmente assistita» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
«Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191,
recante «Attuazione della direttiva 2004/23/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, sulla
definizione di norme di qualita' e di sicurezza per la
donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la
lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la
distribuzione di tessuti e cellule umani» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O.
- Il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16,
recante «Attuazione delle direttive 2006/17/CE e
2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto
riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione,
l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule
umani, nonche' per quanto riguarda le prescrizioni in tema
di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2010, n. 40.
- Il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106,
recante «Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero
della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4
novembre 2010, n. 183» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 luglio 2012, n. 170.
- La legge 19 settembre 2012, n. 167, recante «Norme
per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e
intestino tra persone viventi» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 settembre 2012, n. 227.
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per
la crescita», convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221:
«Art. 12. (Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di
sorveglianza nel settore sanitario). - 1. Il fascicolo
sanitario elettronico (FSE) e' l'insieme dei dati e
documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario
generati da eventi clinici presenti e trascorsi,
riguardanti l'assistito.
2. Il FSE e' istituito dalle regioni e province
autonome, conformemente a quanto disposto dai decreti di
cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015, nel rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali, a fini di:
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
b) studio e ricerca scientifica in campo medico,
biomedico ed epidemiologico;
c) programmazione sanitaria, verifica delle qualita'
delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.
Il FSE deve consentire anche l'accesso da parte del
cittadino ai servizi sanitari on line secondo modalita'
determinate nel decreto di cui al comma 7.
2-bis. Per favorire la qualita', il monitoraggio,
l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e
l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del
paziente, e' istituito il dossier farmaceutico quale parte
specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che
effettua la dispensazione.
3. Il FSE e' alimentato in maniera continuativa, senza
ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti che
prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali,
nonche', su richiesta del cittadino, con i dati medici in
possesso dello stesso.
3-bis. Il FSE puo' essere alimentato esclusivamente
sulla base del consenso libero e informato da parte
dell'assistito, il quale puo' decidere se e quali dati
relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel
fascicolo medesimo.
4. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 sono
perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e
dei servizi socio-sanitari regionali che prendono in cura
l'assistito.
5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel
FSE di cui al comma 1, per le finalita' di cui alla lettera
a) del comma 2, puo' essere realizzata soltanto con il
consenso dell'assistito e sempre nel rispetto del segreto
professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo
modalita' individuate a riguardo. Il mancato consenso non
pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione
sanitaria.
6. Le finalita' di cui alle lettere b) e c) del comma 2
sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome,
nonche' dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e dal Ministero della salute nei limiti delle rispettive
competenze attribuite dalla legge, senza l'utilizzo dei
dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE,
secondo livelli di accesso, modalita' e logiche di
organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con il
decreto di cui al comma 7, in conformita' ai principi di
proporzionalita', necessita' e indispensabilita' nel
trattamento dei dati personali.
6-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti
nel FSE, di cui all'ultimo periodo del comma 2, puo' essere
realizzata soltanto in forma protetta e riservata secondo
modalita' determinate dal decreto di cui al comma 7. Le
interfacce, i sistemi e le applicazioni software adottati
devono assicurare piena interoperabilita' tra le soluzioni
secondo modalita' determinate dal decreto di cui al comma
7.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15,
comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con uno o
piu' decreti del Ministro della salute e del Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la
protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154,
comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono stabiliti: i contenuti del FSE e del dossier
farmaceutico nonche' i limiti di responsabilita' e i
compiti dei soggetti che concorrono alla sua
implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le
garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel
trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti
dell'assistito, le modalita' e i livelli diversificati di
accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e
6, la definizione e le relative modalita' di attribuzione
di un codice identificativo univoco dell'assistito che non
consenta l'identificazione diretta dell'interessato, i
criteri per l'interoperabilita' del FSE a livello
regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole
tecniche del sistema pubblico di connettivita'.
8. Le disposizioni recate dal presente articolo non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle
attivita' di competenza nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
9. La cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda
digitale italiana, di cui all'articolo 47, comma 2, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e
successive modificazioni, e' integrata per gli aspetti
relativi al settore sanitario con un componente designato
dal Ministro della salute, il cui incarico e' svolto a
titolo gratuito.
10. I sistemi di sorveglianza e i registri di
mortalita', di tumori e di altre patologie, di trattamenti
costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti
a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di
ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti
ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione,
programmazione sanitaria, verifica della qualita' delle
cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca
scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico
allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta
sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici
per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per
la salute, di una particolare malattia o di una condizione
di salute rilevante in una popolazione definita.
11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al
comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante
per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei
sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalita', di
tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da
trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di
medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria
tessutale, e di impianti protesici nonche' di dispositivi
medici impiantabili sono aggiornati periodicamente con
decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali. L'attivita' obbligatoria di tenuta e
aggiornamento dei registri di cui al presente comma e'
svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e
rientra tra le attivita' istituzionali delle aziende e
degli enti del Servizio sanitario nazionale. Nell'ambito
del Patto per la salute 2019-2021 sono individuate le
modalita' per garantire e verificare la corretta tenuta e
aggiornamento dei registri di cui al presente comma.
11-bis. E' fatto obbligo agli esercenti le professioni
sanitarie, in ragione delle rispettive competenze, di
alimentare in maniera continuativa, senza ulteriori oneri
per la finanza pubblica, i sistemi di sorveglianza e i
registri di cui al comma 10.
12. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano possono istituire con propria legge registri di
tumori e di altre patologie, di mortalita' e di impianti
protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da
quelli di cui al comma 10.
13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15,
comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro della
salute, acquisito il parere del Garante per la protezione
dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati, in conformita' alle disposizioni di cui
agli articoli 20, 22 e 154 del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, i soggetti che possono avere accesso ai
registri di cui al presente articolo, e i dati che possono
conoscere, nonche' le misure per la custodia e la sicurezza
dei dati.
14. I contenuti del regolamento di cui al comma 13
devono in ogni caso informarsi ai principi di pertinenza,
non eccedenza, indispensabilita' e necessita' di cui agli
articoli 3, 11 e 22 del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
15. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, le regioni e province autonome, possono,
nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della
spesa informatica, anche mediante la definizione di
appositi accordi di collaborazione, realizzare
infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello
sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai
sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle
infrastrutture tecnologiche per il FSE a tale fine gia'
realizzate da altre regioni o dei servizi da queste
erogate, ovvero utilizzare l'infrastruttura nazionale di
cui al comma 15-ter, da rendere conforme ai criteri
stabiliti dai decreti di cui al comma 7.
15-bis. Entro il 30 giugno 2014, le regioni e le
province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia
digitale e al Ministero della salute il piano di progetto
per la realizzazione del FSE, redatto sulla base delle
linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal
Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici
di ricerca, entro il 31 marzo 2014.
15-ter. Ferme restando le funzioni del Commissario
straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui
all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n.
179, l'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base delle
esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome,
nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il
Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle
finanze e con le regioni e le province autonome, la
progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a
garantire l'interoperabilita' dei FSE, la cui realizzazione
e' curata dal Ministero dell'economia e delle finanze
attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema
Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2
novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264
del 12 novembre 2011, garantendo:
1) l'interoperabilita' dei FSE e dei dossier
farmaceutici regionali;
2) l'identificazione dell'assistito, attraverso
l'allineamento con l'Anagrafe nazionale degli assistiti
(ANA), di cui all'articolo 62-ter del codice di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituita
nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria. Nelle more della
realizzazione dell'ANA, l'identificazione dell'assistito e'
assicurata attraverso l'allineamento con l'elenco degli
assistiti gestito dal Sistema Tessera sanitaria, ai sensi
dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326;
3) per le regioni e province autonome che, entro il
31 marzo 2017, comunicano al Ministero dell'economia e
delle finanze e al Ministero della salute di volersi
avvalere dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma
15, l'interconnessione dei soggetti di cui al presente
articolo per la trasmissione telematica dei dati di cui ai
decreti attuativi del comma 7, ad esclusione dei dati di
cui al comma 15-septies, per la successiva alimentazione e
consultazione del FSE da parte delle medesime regioni e
province autonome, secondo le modalita' da stabilire con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute;
4) a partire dal 30 aprile 2017, la gestione delle
codifiche nazionali e regionali stabilite dai decreti di
cui al comma 7, rese disponibili dalle amministrazioni ed
enti che le detengono, secondo le modalita' da stabilire
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute.
15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale, il
Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle
finanze operano congiuntamente, per le parti di rispettiva
competenza, al fine di: a) valutare e approvare, entro
sessanta giorni, i piani di progetto presentati dalle
regioni e dalle province autonome per la realizzazione del
FSE, verificandone la conformita' a quanto stabilito dai
decreti di cui al comma 7 ed in particolare condizionandone
l'approvazione alla piena fruibilita' dei dati regionali a
livello nazionale, per indagini epidemiologiche,
valutazioni statistiche, registri nazionali e raccolta di
dati a fini di programmazione sanitaria nazionale; b)
monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni
e delle province autonome, conformemente ai piani di
progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformita'
a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 e' compresa
tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le
province autonome per l'accesso al finanziamento
integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da
verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9
dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005, congiuntamente con il Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
predetta intesa del 23 marzo 2005.
15-quinquies. Per il progetto FSE di cui al comma
15-ter, da realizzare entro il 31 dicembre 2015, e'
autorizzata una spesa non superiore a 10 milioni di euro
per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015, da definire su base annua con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per
l'Italia digitale.
15-sexies. Qualora la regione, sulla base della
valutazione del Comitato e del Tavolo tecnico di cui al
comma 15-quater, non abbia adempiuto nei termini previsti
dal medesimo comma 15-quater, il Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della salute di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, diffida la regione
ad adempiere entro i successivi trenta giorni. Qualora,
sulla base delle valutazioni operate dai medesimi Comitato
e Tavolo tecnico, la regione non abbia adempiuto, il
Presidente della regione, nei successivi trenta giorni in
qualita' di commissario ad acta, adotta gli atti necessari
all'adempimento e ne da' comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri e ai citati Comitato e Tavolo
tecnico.
15-septies. Il Sistema Tessera sanitaria realizzato in
attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, entro il 30 aprile 2017, rende
disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici regionali,
attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma
15-ter, i dati risultanti negli archivi del medesimo
Sistema Tessera sanitaria relativi alle esenzioni
dell'assistito, alle prescrizioni e prestazioni erogate di
farmaceutica e specialistica a carico del Servizio
sanitario nazionale, ai certificati di malattia telematici
e alle prestazioni di assistenza protesica, termale e
integrativa.».
- Si riporta il testo del comma 340 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilita' 2013)»:
«340. Alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di
prelievi e di trapianti di organi e di tessuti sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte in fine le
seguenti parole: «, anche da soggetto vivente, per quanto
compatibili»;
b) all'articolo 8, comma 6, dopo la lettera m), sono
aggiunte le seguenti:
«m-bis) mantiene e cura il sistema di segnalazione
e gestione degli eventi e delle reazioni avverse gravi, nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7;
m-ter) controlla lo scambio di organi con gli altri
Stati membri e con i Paesi terzi. Qualora siano scambiati
organi tra Stati membri, il Centro nazionale trapianti
trasmette le necessarie informazioni per garantire la
tracciabilita' degli organi;
m-quater) ai fini della protezione dei donatori
viventi nonche' della qualita' e della sicurezza degli
organi destinati al trapianto, cura la tenuta del registro
dei donatori viventi in conformita' delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;
c) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis. (Qualita' e sicurezza degli organi). - 1.
Le donazioni di organi di donatori viventi e deceduti sono
volontarie e non remunerate. Il reperimento di organi non
e' effettuato a fini di lucro. E' vietata ogni mediazione
riguardante la necessita' o la disponibilita' di organi che
abbia come fine l'offerta o la ricerca di un profitto
finanziario o di un vantaggio analogo. E' altresi' vietata
ogni pubblicita' riguardante la necessita' o la
disponibilita' di organi che abbia come fine l'offerta o la
ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio
analogo.
2. Il diritto alla protezione dei dati personali e'
tutelato in tutte le fasi delle attivita' di donazione e
trapianto di organi, in conformita' alle disposizioni di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. E'
vietato qualsiasi accesso non autorizzato a dati o sistemi
che renda possibile l'identificazione dei donatori o dei
riceventi.
3. Il Ministro della salute, con decreto di natura non
regolamentare da adottarsi entro 6 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente articolo su proposta del
Centro nazionale trapianti e previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel
rispetto dell'allegato di cui alla direttiva 2010/53/UE,
determina i criteri di qualita' e sicurezza che devono
essere osservati in tutte le fasi del processo che va dalla
donazione al trapianto o all'eliminazione.
4. Il decreto di cui al comma 3, in particolare,
dispone l'adozione e l'attuazione di procedure operative
per:
a) la verifica dell'identita' del donatore;
b) la verifica delle informazioni relative al
consenso, conformemente alle norme vigenti;
c) la verifica della caratterizzazione dell'organo e
del donatore;
d) il reperimento, la conservazione, l'etichettatura
e il trasporto degli organi;
e) la garanzia della tracciabilita' nel rispetto
delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196;
f) la segnalazione, l'esame, la registrazione e la
trasmissione delle informazioni pertinenti e necessarie,
concernenti gli eventi avversi e reazioni avverse gravi,
che possono influire sulla qualita' e sulla sicurezza degli
organi;
g) ogni misura idonea ad assicurare la qualita' e la
sicurezza degli organi»;
d) all'articolo 22, comma 1, le parole: «da euro
1.032 a euro 10.329» sono sostituite dalle seguenti: «da
euro 2.064 a euro 20.658»;
e) dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente:
«Art. 22-bis. (Sanzioni in materia di traffico di
organi destinati ai trapianti). - 1. Chiunque a scopo di
lucro svolge opera di mediazione nella donazione di organi
da vivente e' punito con la reclusione da tre a sei anni e
con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se il fatto e'
commesso da persona che esercita una professione sanitaria
alla condanna consegue l'interdizione perpetua
dall'esercizio della professione.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
pubblicizzi la richiesta d'offerta di organi al fine di
conseguire un profitto finanziario o un vantaggio analogo
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000 a euro 50.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque senza
autorizzazione acceda a sistemi che rendano possibile
l'identificazione dei donatori o dei riceventi, o ne
utilizzi i dati e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.».
Si riporta il testo del comma 298 dell'art. 1 della
citata legge 23 dicembre 2014, n. 190:
«298. Al fine di garantire, in relazione alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo
eterologo, la tracciabilita' del percorso delle cellule
riproduttive dal donatore al nato e viceversa, nonche' il
conteggio dei nati generati dalle cellule riproduttive di
un medesimo donatore, e' istituito, presso l'Istituto
superiore di sanita', Centro nazionale trapianti e
nell'ambito del Sistema informativo trapianti (SIT) di cui
alla legge 10 aprile 1999, n. 91, il Registro nazionale dei
donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo, ove sono
registrati tutti i soggetti ammessi alla donazione,
mediante l'attribuzione ad ogni donatore di un codice. A
tal fine, le strutture sanitarie autorizzate al prelievo e
al trattamento delle cellule riproduttive comunicano al
Registro i dati anagrafici dei donatori, con modalita'
informatiche specificamente predefinite, idonee ad
assicurare l'anonimato dei donatori medesimi. Fino alla
completa operativita' del Registro, i predetti dati sono
comunicati al Centro nazionale trapianti in modalita'
cartacea, salvaguardando comunque l'anonimato dei donatori.
Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in
euro 700.810 per l'anno 2015 e in euro 150.060 a decorrere
dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell' autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2004, n. 138.».
- Il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 256,
recante «Attuazione della direttiva 2015/565/UE della
Commissione che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto
riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla
codifica di tessuti e cellule umani» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2017, n. 10.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1997, recante «Approvazione dell'atto di indirizzo e
coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle
attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e
private» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20
febbraio 1997, n. 42, S.O.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 settembre 2015, n. 178, recante «Disciplina di
attuazione del Fascicolo sanitario elettronico, ai sensi
del comma 7 dell'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre
2012, n. 179», convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 novembre 2015, n. 263.
- Il decreto del Ministro della sanita' 8 aprile 2000,
recante «Disposizione in materia di prelievi e di trapianti
di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni
relative alla dichiarazione di volonta' dei cittadini sulla
donazione di organi a scopo di trapianto» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2000, n. 89.
- Il decreto del Ministro della salute del 2 agosto
2002, recante «Criteri e modalita' per la certificazione
dell'idoneita' degli organi prelevati al trapianto,
adottato in attuazione dell'articolo 14, comma 5, della
legge 1° aprile 1999, n. 91» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 4 novembre 2002, n. 258.
- Il decreto del Ministro della salute 11 marzo 2008,
recante «Integrazione del decreto 8 aprile 2000 sulla
ricezione delle dichiarazioni di volonta' dei cittadini
circa la donazione di organi a scopo di trapianto» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2008, n.
136.
- Il decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008,
recante «Disposizioni in materia di trapianti di organi
effettuati all'estero, ai sensi dell'articolo 20 della
legge 1° aprile 1999, n. 91», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 24 aprile 2008, n. 97.
- Il decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008,
recante «Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582
relativo al Regolamento recante le modalita' per
l'accertamento e la certificazione di morte» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2008, n. 136.
- Il decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16
aprile 2010, n.116, recante «Regolamento per lo svolgimento
delle attivita' di trapianto di organi da donatore vivente»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2010,
n. 172.
- Il decreto del Ministro della salute 1° luglio 2015,
recante «Linee guida contenenti le indicazioni delle
procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente
assistita» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio
2015, n. 161.
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 6, del decreto
del Ministro della salute 19 novembre 2015, recante
«Attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle
norme di qualita' e sicurezza degli organi umani destinati
ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24
dicembre 2012, n. 228, nonche' attuazione della direttiva
di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre
2012, che stabilisce le procedure informative per lo
scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai
trapianti.»:
«Art. 4. (Designazione e compiti delle autorita'
competenti). - (Omissis).
6. Il CNT, di cui si avvalgono il Ministero della
salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, e' preposto al coordinamento della Rete nazionale
trapianti. Nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 8,
comma 6, della legge 1° aprile 1999, n. 91, il CNT:
a) garantisce l'aggiornamento e la revisione dei
criteri in materia di qualita' e sicurezza attraverso linee
guida e protocolli operativi;
b) fornisce indicazioni o linee guida alle strutture
sanitarie, ai professionisti e agli operatori che
intervengono in tutte le fasi del processo che va dalla
donazione al trapianto o all'eliminazione, per quanto
riguarda la raccolta delle informazioni per valutare la
qualita' e la sicurezza degli organi trapiantati sia da
donatore cadavere che da donatore vivente;
c) partecipa, su delega del Ministero della salute,
alla rete di autorita' competenti istituita dalla
Commissione europea, coordinando a livello nazionale i
contributi alle attivita' della rete nazionale trapianti;
d) al fine di garantire elevati livelli di qualita' e
sicurezza, definisce e gestisce i protocolli operativi per
l'assegnazione ad altre Regioni degli organi non utilizzati
nell'ambito della Regione di provenienza;
e) redige e rende pubblicamente accessibile una
relazione annuale sulle attivita' degli organismi di
reperimento e dei centri per i trapianti;
f) elabora, tramite il SIT, i dati delle attivita'
degli organismi per il reperimento e dei centri trapianto,
in forma aggregata, per le finalita' di cui alla lettera
e), nonche' per le finalita' statistiche ed
epidemiologiche;
g) tiene un elenco aggiornato degli organismi di
reperimento e dei centri trapianto.».
L'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano per
l'individuazione del bacino di utenza minimo, riferito alla
popolazione, con il quale sono stati istituiti i centri
interregionali per i trapianti, ai sensi dell'articolo 10,
comma 2, della legge 1° aprile 1999, n 91, sancito in sede
di Conferenza Stato-Regioni il 7 marzo 2002 (rep. atti n.
1407/CSR).
L'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano concernente «Linee
guida per le attivita' di coordinamento per il reperimento
di organi e di tessuti in ambito nazionale ai fini di
trapianto con l'unito Allegato A Linee Guida per uniformare
le attivita' di coordinamento in ordine al reperimento di
organi e tessuti in ambito nazionale», sancito in sede di
Conferenza Stato-Regioni il 21 marzo 2002 (rep. atti n.
1414/CSR).
L'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento
recante: «Linee guida in tema di raccolta, manipolazione e
impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche
(CSE)», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano il 10 luglio 2003 (rep. atti n. 1770/CSR), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2003, n.
227.
L'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante
«Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi
delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle
attivita' di trapianto di organi solidi da donatore
cadavere. Criteri e procedure per l'autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, singole o
afferenti ad un programma regionale di trapianto, comprese
le attivita' di trapianto pediatrico. Volumi minimi di
attivita' e degli standard di qualita' delle strutture
autorizzate» sancito dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano il 24 gennaio 2018 (rep. atti n.
16/CSR).
L'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante
«Protocollo per la valutazione dell'idoneita' del donatore
di organi solidi» sancito dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano il 24 gennaio 2018 (rep. atti n.
17/CSR).
L'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano nella seduta del 15 marzo 2012 sui
«Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici
delle strutture sanitarie autorizzate di cui alla legge 19
febbraio 2004, n. 40 per la qualita' e la sicurezza nella
donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la
lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la
distribuzione di cellule umane», ai sensi dell'art. 6,
comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191
(Rep. Atti n. 59/CSR).

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, della
citata legge 1° aprile 1999, n. 91:
«Art. 7. (Principi organizzativi). - 1.
L'organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti e'
costituita dal Centro nazionale per i trapianti, dalla
Consulta tecnica permanente per i trapianti, dai centri
regionali o interregionali per i trapianti, dalle strutture
per i prelievi, dalle strutture per la conservazione dei
tessuti prelevati, dalle strutture per i trapianti e dalle
aziende unita' sanitarie locali.
2. E' istituito il sistema informativo dei trapianti
nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale.
(Omissis).».
- Il testo dell'articolo 3, comma 3, del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza» (cfr. Note alle
premesse).
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera
q), del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191,
recante «Attuazione della direttiva 2004/23/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, sulla
definizione di norme di qualita' e di sicurezza per la
donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la
lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la
distribuzione di tessuti e cellule umani»:
«Art. 3. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
(omissis).
q) «istituto dei tessuti»: una banca dei tessuti,
come prevista dalla legge 1° aprile 1999, n. 91, o una
unita' di un ospedale pubblico, o un settore di un servizio
trasfusionale come previsto dal decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 191, o una struttura sanitaria senza fini
di lucro, in cui si effettuano attivita' di lavorazione,
conservazione, stoccaggio o distribuzione di tessuti e
cellule umani, o una struttura sanitaria autorizzata ai
sensi della legge 19 febbraio 2004, n. 40, per le attivita'
compatibili con la legge medesima. Fatte salve le
competenze delle regioni e province autonome in materia di
autorizzazione al funzionamento degli istituti, il
Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, di seguito denominate: «province
autonome», mediante accordo in Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, emanano le linee guida per
l'accreditamento delle attivita' di tali istituti,
conformemente alla normativa vigente in materia, sulla base
delle indicazioni fornite dal Centro nazionale trapianti,
dal Centro nazionale sangue e dall'Istituto superiore di
sanita' secondo i rispettivi ambiti di competenza.
L'Istituto dei tessuti puo' inoltre essere incaricato
dell'approvvigionamento o del controllo, comprendente anche
l'esecuzione degli esami analitici, dei tessuti e delle
cellule;
(omissis).».
L'art. 1, comma 298, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita'
2015)» (cfr. Note alle premesse).
 
ALLEGATO I

SISTEMA INFORMATIVO TRAPIANTI

Disciplinare tecnico

Parte di provvedimento in formato grafico

 
ALLEGATO II

Sistema SIT -
RND PMA

Disciplinare tecnico

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Sistema informativo trapianti (SIT)»: sistema informativo di supporto per l'informatizzazione delle attivita' della Rete nazionale trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n 91;
b) «Rete nazionale trapianti»: rete costituita dalle strutture di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e dalle strutture di cui articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, nonche' dalle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16;
c) «organismo di reperimento»: struttura sanitaria di cui all'articolo 13 della legge 1° aprile 1999, n. 91, che effettua il reperimento degli organi e dei tessuti, o un centro regionale per i trapianti (CRT) o interregionale per i trapianti (CIRT) o un coordinatore locale di cui agli articoli 10, 11 e 12 della legge 1° aprile 1999, n 91, che coordina il reperimento di organi e tessuti nonche' le organizzazioni per l'approvvigionamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16;
d) «centro per i trapianti»: struttura sanitaria di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1999, n. 91, nella quale sia presente una equipe autorizzata dalla regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ad effettuare trapianti di organi nonche' le unita' cliniche afferenti a un programma trapianti ove si effettuano trapianti di Cellule staminali emopoietiche (CSE) di cui all'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Linee guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle Cellule staminali emopoietiche (CSE)» del 10 luglio 2003;
e) «strutture sanitarie autorizzate al prelievo e al trattamento di cellule riproduttive»: istituti dei tessuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, deputate alle attivita' di cui all'articolo 1, comma 298, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
f) «soggetti deputati alla raccolta e registrazione delle dichiarazioni di volonta' in ordine alla donazione di organi, tessuti del proprio corpo successivamente alla morte»: i comuni, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, le aziende sanitarie locali (ASL), ai sensi della legge 1° aprile 1999, n. 91, e del decreto del Ministro della sanita' 8 aprile 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2000, i CRT, ai sensi del decreto del Ministro della salute 11 marzo 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008, e le Associazioni dei donatori, che, in base ai propri statuti e regolamenti, provvedono alla raccolta della dichiarazioni di volonta' dei loro associati;
g) «Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (RND PMA)»: registro istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
h) «evento avverso grave» e «reazione avversa grave»: evento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n) del decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2015 e di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, e reazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), del decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015 e di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191;
i) «numero identificativo nazionale della donazione, del donatore e del ricevente»: numero identificativo attribuito ad una donazione, a un donatore e a un ricevente, secondo il sistema di identificazione nazionale;
l) «numero identificativo della donna»: codice univoco identificativo assegnato dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano alla donna della coppia che effettua la fecondazione assistita di tipo eterologo;
m) «codice unico europeo» o Single european code (SEC)»: il codice unico d'identificazione applicato ai tessuti e alle cellule distribuiti nell'Unione europea di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16;
n) «sequenza d'identificazione della donazione (SID)»: la prima parte del codice unico europeo di cui alla lettera m), costituita dal codice dell'istituto dei tessuti dell'Unione europea (UE) e dal numero identificativo nazionale della donazione;
o) «codice dell'istituto dei tessuti dell'UE»: il codice unico d'identificazione degli istituti dei tessuti autorizzati e accreditati; il codice d'identificazione degli istituti dei tessuti e' costituito dal codice ISO del Paese e dal numero dell'istituto dei tessuti figurante nel compendio degli istituti dei tessuti dell'UE, secondo quanto specificato nell'allegato XI di cui all'allegato I al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 256;
p) «sequenza d'identificazione del prodotto (SIP)»: la seconda parte del codice unico europeo di cui alla lettera m), costituita dal codice del prodotto, dal numero specifico della sottopartita e dalla data di scadenza;
q) «codice del prodotto»: il codice d'identificazione per il tipo specifico di tessuti e di cellule, costituito dal codice d'identificazione del sistema di codifica del prodotto indicante il sistema di codifica utilizzato dall'istituto dei tessuti e il codice della tipologia di prodotto di tessuti e cellule previsto nel rispettivo sistema di codifica per il tipo di prodotto, secondo quanto specificato nell'allegato XI di cui all'allegato I al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 256;
r) «numero specifico della sottopartita»: il numero che distingue le aliquote di tessuti e cellule e che identifica in maniera univoca i tessuti e le cellule aventi lo stesso numero identificativo nazionale della donazione e lo stesso codice del prodotto e provenienti dallo stesso istituto dei tessuti, secondo quanto specificato nell'allegato XI di cui all'allegato I al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 256;
s) «data di scadenza»: la data entro la quale i tessuti e le cellule possono essere applicati, secondo quanto specificato nell'allegato XI di cui all'allegato I al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 256;
t) «compendio degli istituti dei tessuti dell'UE»: il registro di tutti gli istituti dei tessuti titolari di licenza, autorizzati, designati o accreditati dall'autorita' competente o dalle autorita' competenti degli Stati membri, inclusi gli istituti autorizzati ed accreditati dalle regioni e province autonome, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, e che contiene le informazioni su tali istituti dei tessuti di cui all'allegato XI-bis di cui all'allegato II al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 256;
u) «Centro nazionale trapianti (CNT)»: Centro nazionale per i trapianti di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1999, n. 91.

Note all'art. 2:

- Per il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 1°
aprile 1999, n. 91, si veda nelle Note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 3, comma 1, lettera q), del
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, si veda nelle
Note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
l), del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, recante
«Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che
attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le
prescrizioni tecniche per la donazione,
l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule
umani, nonche' per quanto riguarda le prescrizioni in tema
di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani»:
«Art. 2. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intendono per:
(omissis);
l) organizzazione per l'approvvigionamento: una
struttura sanitaria o un'unita' ospedaliera in cui si
effettuano prelievi di tessuti e cellule umani, che puo'
non essere autorizzata e accreditata come Istituto dei
tessuti, fatto salvo quanto previsto dalla legge 12 agosto
1993, n. 301, recante norme in materia di prelievo ed
innesti di cornea;
(omissis).».
- Si riporta il testo degli artt. 10,11,12 e 13 della
citata legge 1° aprile 1999, n. 91:
«Art.10. (Centri regionali e interregionali). - 1. Le
regioni, qualora non abbiano gia' provveduto ai sensi della
legge 2 dicembre 1975, n. 644, istituiscono un centro
regionale per i trapianti ovvero, in associazione tra esse,
un centro interregionale per i trapianti, di seguito
denominati, rispettivamente, «centro regionale» e «centro
interregionale».
2. Il Ministro della sanita' stabilisce con proprio
decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il
bacino di utenza minimo, riferito alla popolazione, in
corrispondenza del quale le regioni provvedono
all'istituzione di centri interregionali.
3. La costituzione ed il funzionamento dei centri
interregionali sono disciplinati con convenzioni tra le
regioni interessate.
4. Il centro regionale o interregionale ha sede presso
una struttura pubblica e si avvale di uno o piu' laboratori
di immunologia per i trapianti per l'espletamento delle
attivita' di tipizzazione tissutale.
5. Qualora entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge le regioni non abbiano promosso
la costituzione dei centri regionali o interregionali il
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
sanita', previo invito alle regioni inadempienti a
provvedere entro un termine congruo, attiva i poteri
sostitutivi.
6. Il centro regionale o interregionale svolge le
seguenti funzioni:
a) coordina le attivita' di raccolta e di
trasmissione dei dati relativi alle persone in attesa di
trapianto nel rispetto dei criteri stabiliti dal Centro
nazionale;
b) coordina le attivita' di prelievo e i rapporti tra
i reparti di rianimazione presenti sul territorio e le
strutture per i trapianti, in collaborazione con i
coordinatori locali di cui all'articolo 12;
c) assicura il controllo sull'esecuzione dei test
immunologici necessari per il trapianto avvalendosi di uno
o piu' laboratori di immunologia per i trapianti allo scopo
di assicurare l'idoneita' del donatore;
d) procede all'assegnazione degli organi in
applicazione dei criteri stabiliti dal Centro nazionale, in
base alle priorita' risultanti dalle liste delle persone in
attesa di trapianto di cui all'articolo 8, comma 6, lettera
a);
e) assicura il controllo sull'esecuzione dei test di
compatibilita' immunologica nei programmi di trapianto nel
territorio di competenza;
f) coordina il trasporto dei campioni biologici,
delle equipes sanitarie e degli organi e dei tessuti nel
territorio di competenza;
g) cura i rapporti di collaborazione con le autorita'
sanitarie del territorio di competenza e con le
associazioni di volontariato.
7. Le regioni esercitano il controllo sulle attivita'
dei centri regionali e interregionali sulla base di
apposite linee guida emanate dal Ministro della sanita'.
8. Per l'istituzione e il funzionamento dei centri
regionali e interregionali e' autorizzata la spesa di lire
4.200 milioni annue a decorrere dal 1999.»
«Art.11. (Coordinatori dei centri regionali e
interregionali). - 1. Le attivita' dei centri regionali e
dei centri interregionali sono coordinate da un
coordinatore nominato dalla regione, o d'intesa tra le
regioni interessate, per la durata di cinque anni,
rinnovabili alla scadenza, tra i medici che abbiano
acquisito esperienza nel settore dei trapianti.
2. Nello svolgimento dei propri compiti, il
coordinatore regionale o interregionale e' coadiuvato da un
comitato regionale o interregionale composto dai
responsabili, o loro delegati, delle strutture per i
prelievi e per i trapianti presenti nell'area di competenza
e da un funzionario amministrativo delle rispettive
regioni.»
«Art. 12. (Coordinatori locali). - 1. Le funzioni di
coordinamento delle strutture per i prelievi sono svolte da
un medico dell'azienda sanitaria competente per territorio
che abbia maturato esperienza nel settore dei trapianti
designato dal direttore generale dell'azienda per un
periodo di cinque anni, rinnovabile alla scadenza.
2. I coordinatori locali provvedono, secondo le
modalita' stabilite dalle regioni:
a) ad assicurare l'immediata comunicazione dei dati
relativi al donatore, tramite il sistema informativo dei
trapianti di cui all'articolo 7, al centro regionale o
interregionale competente ed al Centro nazionale, al fine
dell'assegnazione degli organi;
b) a coordinare gli atti amministrativi relativi agli
interventi di prelievo;
c) a curare i rapporti con le famiglie dei donatori;
d) ad organizzare attivita' di informazione, di
educazione e di crescita culturale della popolazione in
materia di trapianti nel territorio di competenza.
3. Nell'esercizio dei compiti di cui al comma 2 i
coordinatori locali possono avvalersi di collaboratori
scelti tra il personale sanitario ed amministrativo.
4. Per l'attuazione dell'articolo 11 e del presente
articolo e' autorizzata la spesa di lire 50 milioni annue
decorrere dal 1999.»
«Art. 13. (Strutture per i prelievi). - 1. Il prelievo
di organi e' effettuato presso le strutture sanitarie
accreditate dotate di reparti di rianimazione. L'attivita'
di prelievo di tessuti da soggetto di cui sia stata
accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993,
n. 578, e del decreto 22 agosto 1994, n. 582, del Ministro
della sanita', puo' essere svolta anche nelle strutture
sanitarie accreditate non dotate di reparti di
rianimazione.
2. Le regioni, nell'esercizio dei propri poteri di
programmazione sanitaria e nell'ambito della
riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all'articolo
2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato
dall'articolo 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996,
n. 382, provvedono, ove necessario, all'attivazione o al
potenziamento dei dipartimenti di urgenza e di emergenza
sul territorio ed al potenziamento dei centri di
rianimazione e di neurorianimazione, con particolare
riguardo a quelli presso strutture pubbliche accreditate
ove, accanto alla rianimazione, sia presente anche un
reparto neurochirurgico.
3. I prelievi possono altresi' essere eseguiti, su
richiesta, presso strutture diverse da quelle di
appartenenza del sanitario chiamato ad effettuarli, nel
rispetto delle vigenti disposizioni sulla incompatibilita'
dell'esercizio dell'attivita' libero-professionale, a
condizione che tali strutture siano idonee ad effettuare
l'accertamento della morte, ai sensi della legge 29
dicembre 1993, n. 578, e del decreto 22 agosto 1994, n.
582, del Ministro della sanita'.».
- Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettera l), del
decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, si veda nelle
Note precedenti.
- Si riporta il testo dell'art.16 della citata legge 1°
aprile 1999, n. 91:
«Art. 16. (Strutture per i trapianti). - 1. Le regioni
individuano, nell'ambito della programmazione sanitaria,
tra le strutture accreditate quelle idonee ad effettuare i
trapianti di organi e di tessuti. Con decreto del Ministro
della sanita', sentiti il Consiglio superiore di sanita' ed
il Centro nazionale, sono definiti i criteri e le modalita'
per l'individuazione delle strutture di cui al presente
articolo, in base ai requisiti previsti dal decreto 29
gennaio 1992 , del Ministro della sanita', pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 1992, nonche' gli
standard minimi di attivita' per le finalita' indicate dal
comma 2.
2. Le regioni provvedono ogni due anni alla verifica
della qualita' e dei risultati delle attivita' di trapianto
di organi e di tessuti svolte dalle strutture di cui al
presente articolo revocando l'idoneita' a quelle che
abbiano svolto nell'arco di un biennio meno del 50 per
cento dell'attivita' minima prevista dagli standard di cui
al comma 1.
3. Per l'attuazione degli articoli 13 e 15, nonche' del
presente articolo, e' autorizzata la spesa di lire 2.450
milioni annue a decorrere dal 1999.».
L'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento
recante: «Linee guida in tema di raccolta, manipolazione e
impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche
(CSE)», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano il 10 luglio 2003 (rep. atti n. 1770/CSR).
- Per il testo dell'art. 3, comma 1, lettera q), del
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, si veda nelle
Note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 1, comma 298, della citata
legge 23 dicembre 2014, n. 190, si veda nelle Note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 3, comma 3, del citato regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, si veda nelle Note alle
premesse.
- Per i riferimenti al Decreto del Ministro della
sanita' 8 aprile 2000, si veda nelle Note alle premesse.
Decreto del Ministro della salute 11 marzo 2008,
recante «Integrazione del decreto 8 aprile 2000 sulla
ricezione delle dichiarazioni di volonta' dei cittadini
circa la donazione di organi a scopo di trapianto» (cfr.
Note alle premesse).
- Per il testo del comma 298 dell'art. 1 della citata
legge 23 dicembre 2014, n. 190, si veda nelle Note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lett. n) e
lett. o), del decreto del Ministro della salute 19 novembre
2015, recante «Attuazione della direttiva 2010/53/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010,
relativa alle norme di qualita' e sicurezza degli organi
umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1,
comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonche'
attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della
Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure
informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani
destinati ai trapianti»:
«Art. 3. (Definizioni). - Ai fini del presente decreto
si intende per:
(omissis);
n) «evento avverso grave», qualsiasi evento
indesiderato e imprevisto connesso a qualunque fase del
processo che va dalla donazione al trapianto che possa
provocare la trasmissione di una malattia trasmissibile, la
morte o condizioni di pericolo di vita, invalidita' o
incapacita' del paziente, o che determini o prolunghi il
ricovero o la patologia;
o) «reazione avversa grave», una reazione non voluta,
compresa una malattia trasmissibile, del donatore vivente o
del ricevente, eventualmente connessa con qualunque fase
del processo che va dalla donazione al trapianto, che
provochi la morte, condizioni di pericolo di vita,
l'invalidita' o l'incapacita' dell'interessato o che
determini o prolunghi il ricovero o la patologia;
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera o)
e p), del citato decreto legislativo 6 novembre 2007, n.
191:
«Art. 3. (Definizioni). - «1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
(omissis);
o) «evento avverso grave»: qualunque evento negativo
collegato con l'approvvigionamento, il controllo, la
lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e
cellule, che possa provocare la trasmissione di malattie
trasmissibili, la morte o condizioni di pericolo di vita,
di invalidita' o incapacita' dei pazienti, o ne produca o
prolunghi l'ospedalizzazione o lo stato di malattia;
p) «reazione avversa grave»: una risposta non voluta
nel donatore o nel ricevente, compresa una malattia
trasmissibile, connessa con l'approvvigionamento o
l'applicazione sull'uomo di tessuti o cellule, che provochi
la morte, metta in pericolo la vita o produca invalidita' o
incapacita' dell'interessato, o ne produca o prolunghi
l'ospedalizzazione o lo stato di malattia;
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'art 15 del citato decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 16:
«Art. 15. (Sistema di codifica europeo). - 1. Fatto
salvo il comma 2 del presente articolo, si applica un
codice unico europeo a tutti i tessuti e a tutte le
cellule, comprese le cellule staminali emopoietiche,
distribuiti a fini di applicazioni sull'uomo. Negli altri
casi in cui i tessuti e le cellule sono rilasciati per la
circolazione, e' applicata come minimo la SID almeno nei
documenti di accompagnamento.
2. Il comma 1 non si applica:
a) alla donazione di cellule riproduttive dal
partner;
b) ai tessuti e alle cellule distribuiti direttamente
per il trapianto immediato al ricevente, ai sensi
dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 191;
c) ai tessuti e alle cellule importati in Italia in
caso di emergenza allorche' l'importazione e' autorizzata
direttamente dall'autorita' competente, ai sensi
dell'articolo 9, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 191.».
- Si riporta il testo degli artt. 6 e 7 del citato
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191:
«Art 6. (Autorizzazione e accreditamento degli istituti
dei tessuti e dei procedimenti di preparazione dei tessuti
e delle cellule). - 1. Con accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti i requisiti minimi organizzativi, strutturali e
tecnologici degli istituti dei tessuti e le linee-guida per
l'accreditamento, sulla base delle indicazioni all'uopo
fornite dal CNT, dal CNS e dalla Conferenza dei Presidenti
delle regioni e delle province autonome, per le rispettive
competenze.
2. Ai sensi della normativa vigente e del presente
decreto, gli istituti dei tessuti in cui si svolgono
attivita' di controllo, lavorazione, conservazione,
stoccaggio o distribuzione di tessuti e cellule umani
destinati ad applicazioni sull'uomo sono autorizzati e
accreditati dalle regioni e dalle province autonome, ai
fini dello svolgimento di tali attivita'.
3. La regione o la provincia autonoma, previo
accertamento della conformita' dell'istituto dei tessuti ai
requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente
decreto, con particolare riferimento all'articolo 28, comma
1, lettera a), lo autorizza e lo accredita, ed indica le
attivita' di cui e' consentito l'esercizio, prevedendone le
condizioni. La regione o la provincia autonoma autorizza ed
accredita le attivita' relative ai procedimenti di
preparazione dei tessuti e delle cellule, che l'istituto
dei tessuti puo' svolgere nel rispetto della normativa
vigente nel settore e dei requisiti di cui all'articolo 28,
comma 1, lettera g). Gli accordi previsti all'articolo 24,
conclusi fra un istituto dei tessuti e terzi sono esaminati
nell'ambito di tale procedura.
4. L'istituto dei tessuti non apporta modifiche
sostanziali alle proprie attivita' senza il rilascio della
preventiva autorizzazione da parte della regione o della
provincia autonoma interessata.
5. La regione o la provincia autonoma competente puo'
sospendere o revocare l'autorizzazione e l'accreditamento
di un istituto dei tessuti o di un procedimento di
preparazione dei tessuti e delle cellule qualora
l'ispezione o le misure di controllo attuate dimostrino che
tale istituto o procedimento non soddisfano i requisiti
previsti.
6. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo
28, comma 1, lettera i), i tessuti e le cellule specifici
che possono essere distribuiti direttamente per il
trapianto immediato al ricevente, a condizione che il
fornitore abbia ottenuto per tale attivita'
l'autorizzazione e l'accreditamento da parte delle regioni
o delle province autonome competenti.»
«Art. 7. (Ispezioni e misure di controllo). - 1. La
regione o la provincia autonoma organizza ispezioni e
adeguate misure di controllo presso gli istituti dei
tessuti, avvalendosi per gli specifici ambiti di competenza
del supporto del CNT o del CNS, per verificarne la
rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa vigente e
dal presente decreto.
2. La regione o la provincia autonoma assicura,
inoltre, l'adozione di appropriate misure di controllo per
quanto riguarda l'approvvigionamento di tessuti e cellule
umani.
3. Le ispezioni e le misure di controllo, di cui ai
commi 1 e 2, sono attuate a intervalli di tempo regolari e
comunque non superiori a due anni.
4. Tali ispezioni e misure di controllo sono effettuate
da personale incaricato che ha il potere di:
a) ispezionare gli istituti dei tessuti e le
strutture dei terzi indicati all'articolo 24;
b) valutare e verificare le procedure e le attivita'
svolte negli istituti dei tessuti, nonche' nelle strutture
dei terzi sopraindicati;
c) esaminare qualsiasi documento o altre
registrazioni connessi a quanto richiesto dalla normativa
vigente e dal presente decreto.
5. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano sono stabiliti, anche in conformita'
alle indicazioni fornite dagli organismi europei, i criteri
relativi allo svolgimento delle ispezioni e delle misure di
controllo, e quelli inerenti alla formazione ed alla
qualificazione del personale interessato, al fine di
raggiungere livelli omogenei di competenza e rendimento.
6. La regione o la provincia autonoma organizza
ispezioni ed attua misure di controllo adeguate in caso di
reazioni o eventi avversi gravi, avvalendosi per gli
specifici ambiti di competenza del supporto del CNT o del
CNS. In tale caso sono inoltre organizzate ispezioni e
attuate misure di controllo su richiesta debitamente
motivata da parte delle autorita' competenti di un altro
Stato membro.
7. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano sono stabiliti modalita' e tempi per
corrispondere alla richiesta della Commissione europea o di
un altro Stato dell'Unione europea in ordine ai risultati
delle ispezioni e delle misure di controllo attuate in
relazione ai disposti del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della citata
legge 1° aprile 1999, n 91:
«Art. 8. (Centro nazionale per i trapianti). - 1. E'
istituito presso l'Istituto superiore di sanita' il Centro
nazionale per i trapianti, di seguito denominato «Centro
nazionale».
2. Il Centro nazionale e' composto:
a) dal direttore dell'Istituto superiore di sanita',
con funzioni di presidente;
b) da un rappresentante per ciascuno dei centri
regionali o interregionali per i trapianti, designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
c) dal direttore generale.
3. I componenti del Centro nazionale sono nominati con
decreto del Ministro della sanita'.
4. Il direttore generale e' scelto tra i dirigenti di
ricerca dell'Istituto superiore di sanita' ovvero tra i
medici non dipendenti dall'Istituto in possesso di
comprovata esperienza in materia di trapianti ed e' assunto
con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Al
rapporto contrattuale si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive
modificazioni.
5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Centro
nazionale si avvale del personale dell'Istituto superiore
di sanita'.
6. Il Centro nazionale svolge le seguenti funzioni:
a) cura, attraverso il sistema informativo dei
trapianti di cui all'articolo 7, la tenuta delle liste
delle persone in attesa di trapianto, differenziate per
tipologia di trapianto, risultanti dai dati trasmessi dai
centri regionali o interregionali per i trapianti, ovvero
dalle strutture per i trapianti e dalle aziende unita'
sanitarie locali, secondo modalita' tali da assicurare la
disponibilita' di tali dati 24 ore su 24;
b) definisce i parametri tecnici ed i criteri per
l'inserimento dei dati relativi alle persone in attesa di
trapianto allo scopo di assicurare l'omogeneita' dei dati
stessi, con particolare riferimento alla tipologia ed
all'urgenza del trapianto richiesto, e di consentire
l'individuazione dei riceventi;
c) individua i criteri per la definizione di
protocolli operativi per l'assegnazione degli organi e dei
tessuti secondo parametri stabiliti esclusivamente in base
alle urgenze ed alle compatibilita' risultanti dai dati
contenuti nelle liste di cui alla lettera a);
d) definisce linee guida rivolte ai centri regionali
o interregionali per i trapianti allo scopo di uniformare
l'attivita' di prelievo e di trapianto sul territorio
nazionale;
e) verifica l'applicazione dei criteri e dei
parametri di cui alla lettera c) e delle linee guida di cui
alla lettera d);
f) procede all'assegnazione degli organi per i casi
relativi alle urgenze, per i programmi definiti a livello
nazionale e per i tipi di trapianto per i quali il bacino
di utenza minimo corrisponde al territorio nazionale,
secondo i criteri stabiliti ai sensi della lettera c);
g) definisce criteri omogenei per lo svolgimento dei
controlli di qualita' sui laboratori di immunologia
coinvolti nelle attivita' di trapianto;
h) individua il fabbisogno nazionale di trapianti e
stabilisce la soglia minima annuale di attivita' per ogni
struttura per i trapianti e i criteri per una equilibrata
distribuzione territoriale delle medesime;
i) definisce i parametri per la verifica di qualita'
e di risultato delle strutture per i trapianti;
l) svolge le funzioni attribuite ai centri regionali
e interregionali per i tipi di trapianto il cui bacino di
utenza minimo corrisponde al territorio nazionale;
m) promuove e coordina i rapporti con le istituzioni
estere di settore al fine di facilitare lo scambio di
organi;
m-bis) mantiene e cura il sistema di segnalazione e
gestione degli eventi e delle reazioni avverse gravi, nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7;
m-ter) controlla lo scambio di organi con gli altri
Stati membri e con i Paesi terzi. Qualora siano scambiati
organi tra Stati membri, il Centro nazionale trapianti
trasmette le necessarie informazioni per garantire la
tracciabilita' degli organi;
m-quater) ai fini della protezione dei donatori
viventi nonche' della qualita' e della sicurezza degli
organi destinati al trapianto, cura la tenuta del registro
dei donatori viventi in conformita' delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
7. Per l'istituzione del Centro nazionale e'
autorizzata la spesa complessiva di lire 740 milioni annue
a decorrere dal 1999.».
 
Art. 3

Funzioni del Sistema informativo trapianti

1. Il SIT realizza le attivita' informatizzate della Rete nazionale dei trapianti volte a garantire la tracciabilita' e la trasparenza dei processi di donazione, prelievo, trapianto, segnalazione di reazioni ed eventi avversi gravi secondo le caratteristiche tecniche e le modalita' definite nel disciplinare tecnico di cui all'allegato I.
2. Il SIT assolve alle seguenti funzioni:
a) registrazione delle dichiarazioni di volonta' in ordine alla donazione di organi e tessuti successivamente alla morte;
b) registrazione del flusso dei dati sull'attivita' di donazione, prelievo, trapianto e post trapianto di organi;
c) registrazione del flusso dei dati sull'attivita' di donazione, approvvigionamento, distribuzione, trapianto di tessuti e cellule;
d) registrazione del flusso dei dati sull'attivita' di donazione, prelievo, trapianto e post trapianto di cellule staminali emopoietiche;
e) gestione del registro dei donatori viventi di organi ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lettera m-quater), della legge 1° aprile 1999, n. 91;
f) tenuta delle liste delle persone in attesa di trapianto di organi, differenziate per tipologia di trapianto come risultanti dai dati trasmessi dai centri regionali e centri interregionali per i trapianti, ovvero dalle strutture per i trapianti;
g) gestione delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 6, lettere f), l) e m-ter), della legge 1° aprile 1999, n. 91, nonche' di cui all'articolo 4, comma 6, lettera d), del decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015;
h) raccolta dei dati ai fini della verifica di qualita' e di risultato, di cui all'articolo 8, comma 6, lettera i), della legge 1° aprile 1999, n. 91, delle strutture di trapianto di organi e cellule staminali emopoietiche;
i) tenuta del sistema di segnalazione e gestione degli eventi e reazioni avversi gravi riguardanti organi, tessuti e cellule;
l) gestione del Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (RND PMA);
m) assegnazione del numero identificativo nazionale della donazione, del donatore e del ricevente di organi, tessuti e cellule previsti dall'articolo 11 del decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015, dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 e dall'Accordo tra Ministro della salute, le regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: «Linee guida in tema di raccolta, manipolazione, e impiego clinico delle Cellule staminali emopoietiche (CSE)» del 10 luglio 2003 (rep. atti n. 1770/CSR), nonche' del codice identificativo della donazione e del donatore ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
n) assegnazione della sequenza d'identificazione della donazione ai fini dell'attribuzione del codice unico europeo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16;
o) registrazione dei decessi con potenzialita' di donazione di organi avvenuti nelle strutture sanitarie.

Note all'art. 3:

- Per il testo dell'art. 8, comma 6, lettera m-quater),
della legge 1° aprile 1999, n. 91, si veda nelle Note
all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 8, comma 6, lettere f), l) e
m-ter), della legge 1° aprile 1999, n. 91, si veda nelle
Note all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 8, comma 6, lettera i), della
legge 1° aprile 1999, n. 91, si veda nelle Note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto del
Ministro della salute 19 novembre 2015:
«Art. 11. (Tracciabilita'). - 1. Al fine di garantire
la tracciabilita' e assicurare l'osservanza delle norme di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relative
alla protezione dei dati personali e alla riservatezza, si
osservano i seguenti principi e criteri:
a) tutti gli organismi che intervengono nel processo
che va dalla donazione al trapianto o all'eliminazione
conservano i dati necessari per garantire la tracciabilita'
in tutte le fasi di tale processo e le informazioni sulla
caratterizzazione degli organi e dei donatori di cui
all'allegato I;
b) i dati richiesti ai fini della completa
tracciabilita' sono conservati almeno per i trenta anni
successivi alla donazione, anche in forma elettronica, in
conformita' alle misure di sicurezza di cui all'art. 15 del
presente decreto;
c) qualora siano scambiati organi tra Stati membri,
il CNT trasmette le necessarie informazioni per garantire
la tracciabilita' degli organi secondo le disposizioni di
cui al Capo VI del presente decreto.
2. Tramite apposite procedure implementate nel SIT,
viene assegnato il numero identificativo nazionale del
donatore e del ricevente, al fine di identificare ciascuna
donazione e ciascun organo ed il ricevente ad essa
associati. Il numero identificativo nazionale consente di
risalire in modo indiretto al donatore e al ricevente,
salvaguardando al contempo la riservatezza della loro
identita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 191:
«Art. 8. (Tracciabilita'). - (Omissis).
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 e'
istituito un sistema di individuazione dei donatori, che
assegna un codice unico a ciascuna donazione e a ciascuno
dei prodotti da essa derivati.
3. Tutti i tessuti e le cellule sono resi
identificabili tramite un'etichetta contenente le
informazioni o i riferimenti che ne consentono il
collegamento con le fasi di cui all'articolo 28, comma 1,
lettere f) e h).
4. Gli istituti dei tessuti conservano i dati necessari
ad assicurare la tracciabilita' in tutte le fasi. I dati
richiesti ai fini della completa tracciabilita' sono
conservati per un periodo minimo di trenta anni dopo l'uso
clinico. L'archiviazione dei dati puo' avvenire anche in
forma elettronica.
5. Con il decreto di cui al comma 1 sono anche fissati,
nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni
formulate in sede europea, i requisiti di tracciabilita'
per tessuti e cellule, cosi' come per prodotti e materiali
che entrano in contatto con i predetti tessuti e cellule e
che possono influenzarne qualita' e sicurezza.
6. Con apposito decreto di recepimento di direttive
tecniche europee adottato dal Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
data attuazione alle procedure volte a garantire la
tracciabilita' a livello comunitario, formulate in sede
europea.».
- Per i riferimenti all'Accordo 10 luglio 2003 tra il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano sul documento recante: «Linee guida in
tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle
cellule staminali emopoietiche (CSE)», sancito dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 10
luglio 2003, si veda nelle Note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 1, comma 298, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, si veda nelle Note alla premesse.
- Per il testo dell'art.15 del decreto legislativo 25
gennaio 2010, n. 16, si veda nelle Note all'art. 2.
 
Art. 4

Funzioni del RND PMA

1. Il SIT, al fine di rendere operativo il RND PMA, realizza le attivita' informatizzate necessarie a garantire la registrazione dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, la tracciabilita' del percorso delle cellule riproduttive dal donatore al nato e viceversa, il conteggio dei nati generati da un medesimo donatore, nonche' la segnalazione di reazioni ed eventi avversi gravi, secondo le caratteristiche tecniche e le modalita' definite nel disciplinare tecnico di cui all'allegato II.
2. Il RND PMA assolve alle seguenti funzioni:
a) attribuisce il numero identificativo nazionale del donatore mediante registrazione centralizzata dei dati anagrafici dei soggetti ammessi alla donazione e la sequenza d'identificazione della donazione;
b) assicura, ai fini della qualita' e della sicurezza, la tracciabilita' dei percorsi di donazioni eterologhe di gameti fino all'utilizzo e viceversa e cura il sistema di segnalazione e gestione degli eventi e reazioni avversi gravi;
c) esegue il conteggio dei nati generati dalle cellule riproduttive di un medesimo donatore per garantire il blocco delle donazioni al realizzarsi di limiti massimi, ove previsti dalla disciplina vigente.
 
Art. 5

Flussi informativi

1. I dati contenuti nel SIT sono costituiti da informazioni analitiche relative alle attivita' di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule raccolte a livello regionale e locale dalle strutture della Rete nazionale trapianti per gli ambiti di rispettiva competenza.
2. I flussi informativi presenti nel SIT contengono informazioni relative ai seguenti ambiti:
a) processo di donazione di organi, tessuti, cellule e cellule staminali emopoietiche;
b) iscrizione in lista di attesa per trapianto di organi;
c) allocazione organi sui protocolli nazionali;
d) trapianto di organi da donatore cadavere;
e) distribuzione e trapianto di tessuti, cellule e cellule staminali emopoietiche;
f) qualita' dei trapianti e post trapianto di organi, tessuti, cellule e cellule staminali emopoietiche;
g) dichiarazioni di volonta' in ordine alla donazione di organi e tessuti successivamente alla morte;
h) donazione e trapianto di organi da donatore vivente;
i) scambio di organi con i paesi dell'Unione europea e Paesi terzi;
l) eventi e reazioni avversi gravi inerenti alle fasi del processo che va dalla donazione al trapianto di organi, tessuti e cellule staminali emopoietiche;
m) decessi con potenzialita' di donazione di organi avvenuti nelle strutture sanitarie;
n) processo di donazione per tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.
3. Le strutture che compongono la Rete nazionale trapianti, le strutture sanitarie autorizzate al prelievo e al trattamento di cellule riproduttive e i comuni e le associazioni di donatori, limitatamente alle dichiarazioni di volonta', trasmettono al SIT, per i rispettivi ambiti di competenza e secondo le modalita' descritte nei disciplinari tecnici I e II, allegati al presente regolamento, le informazioni di cui al comma 2 del presente articolo.
4. La trasmissione telematica dei dati, secondo le procedure descritte nei disciplinari tecnici I e II, allegati al presente regolamento, avviene in conformita' alle regole tecniche del Sistema pubblico di connettivita' (SPC) di cui agli articoli 73 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5. Ai fini della cooperazione applicativa, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero della salute garantiscono la conformita' delle infrastrutture tecnologiche alle regole dettate dal SPC.
6. All'adeguamento dei sistemi informativi per l'attuazione di quanto previsto all'allegato II si provvede entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Note all'art. 5:

- Si riporta il testo dell'art. 73 del decreto
legislativo recante: «Codice dell'amministrazione
digitale»:
«Art. 73. (Sistema pubblico di connettivita' SPC). - 1.
Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r),
della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia
dell'organizzazione interna delle funzioni informative
delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo
definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettivita'
e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture
tecnologiche e di regole tecniche che assicura
l'interoperabilita' tra i sistemi informativi delle
pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento
informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni
centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi
dell'Unione europea ed e' aperto all'adesione da parte dei
gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati.
2. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza
delle informazioni, nonche' la salvaguardia e l'autonomia
del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente.
3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei
seguenti principi:
a) sviluppo architetturale e organizzativo atto a
garantire la federabilita' dei sistemi;
b) economicita' nell'utilizzo dei servizi di rete, di
interoperabilita' e di supporto alla cooperazione
applicativa;
b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza
alle migliori pratiche internazionali;
c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel
settore delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
[3-bis. Le regole tecniche del Sistema pubblico di
connettivita' sono dettate ai sensi dell'articolo 71.]
3-ter. Il SPC e' costituito da un insieme di elementi
che comprendono:
a) infrastrutture, architetture e interfacce
tecnologiche;
b) linee guida e regole per la cooperazione e
l'interoperabilita';
c) catalogo di servizi e applicazioni.
3-quater. Ai sensi dell'articolo 71 sono dettate le
regole tecniche del Sistema pubblico di connettivita' e
cooperazione, al fine di assicurarne: l'aggiornamento
rispetto alla evoluzione della tecnologia; l'aderenza alle
linee guida europee in materia di interoperabilita';
l'adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche
amministrazioni e dei suoi utenti; la piu' efficace e
semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e
privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza.».
 
Art. 6

Accesso ai dati

1. Al fine di consentire alla Rete nazionale trapianti di assolvere alle proprie funzioni istituzionali connesse alle finalita' di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera t), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riguardanti le attivita' di trapianto di organi, tessuti e cellule nonche' il coordinamento delle stesse nel rispetto delle norme di qualita' e sicurezza vigenti nel settore, il SIT consente la consultazione delle informazioni in esso contenute, di cui agli allegati I e II, limitatamente ai dati indispensabili allo svolgimento dei compiti di rispettiva competenza, ai seguenti soggetti:
a) CNT, per lo svolgimento delle funzioni di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91, al decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015, al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, all'articolo 1, comma 298, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonche' all'articolo 8, comma 6, lettera m-quater), della legge 1° aprile 1999, n. 91;
b) CRT e CIRT, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 10 della legge 1° aprile 1999, n. 91, agli articoli 11 e 12 del decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015, nonche' al decreto del Ministro della salute 11 marzo 2008;
c) centri per i trapianti, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1999, n. 91, al decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015, all'articolo 8, comma 6, lettera m-quater), della legge 1° aprile 1999, n. 91, nonche' all'articolo 9 del presente regolamento;
d) aziende sanitarie locali, per lo svolgimento delle funzioni relative alla dichiarazione di volonta' di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91 e al decreto del Ministro della sanita' 8 aprile 2000;
e) strutture sanitarie ospedaliere, di cui l'articolo 2, comma 1, lettera c), del presente regolamento per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 13 della legge 1° aprile 1999, n. 91, nonche' al decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015;
f) coordinatori locali, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 12 della legge 1° aprile 1999, n. 91;
g) istituti dei tessuti, per lo svolgimento delle funzioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, nonche' al decreto del Ministro della salute 10 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2013;
h) organizzazioni per l'approvvigionamento delle cellule staminali emopoietiche, per lo svolgimento delle funzioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 e al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16;
i) strutture sanitarie autorizzate al prelievo e al trattamento di cellule riproduttive, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 298, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
l) regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di programmazione, valutazione e controllo sull'attuazione dei requisiti di qualita' e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule, mediante consultazione di dati aggregati e anonimi contenuti nel RND PMA.
2. Il CNT e' titolare del trattamento dei dati contenuti nel SIT e del RND PMA. Tenuto conto delle competenze del Ministero della salute nell'ambito del Nuovo Sistema informativo del Servizio sanitario nazionale (NSIS), la Direzione generale competente in materia di digitalizzazione del sistema informativo sanitario e statistica del Ministero della salute e' responsabile del trattamento dei dati connessi alla gestione tecnica e informatica e agli altri compiti necessari a garantire il corretto funzionamento del SIT, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, secondo le modalita' che verranno definite con l'accordo di cui al medesimo articolo 28. Ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 garantisce la conformita' del trattamento dei dati contenuti nel SIT alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. I dati del SIT sono utilizzati dal CNT in forma pseudonomizzata per effettuare periodiche elaborazioni finalizzate al controllo e alla gestione della Rete nazionale trapianti e identificare specifici indicatori di processo necessari al corretto monitoraggio dell'attivita'.
4. Per le funzioni di cui all'articolo 4, comma 6, lettere e) e f), del decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015, il CNT effettua, sulla base dei parametri di cui all'articolo 8, comma 6, lettera i), della legge 1° aprile 1999, n. 91, la valutazione degli esiti dei trapianti eseguiti per singolo centro mediante dati pseudonimizzati.

Note all'art. 6:

- Si riporta il testo dell'art. 2-sexies, comma 2,
lettera t), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE»:
«Art. 2-sexies. (Trattamento di categorie particolari
di dati personali necessario per motivi di interesse
pubblico rilevante). - 1. I trattamenti delle categorie
particolari di dati personali di cui all'articolo 9,
paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di
interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2,
lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora
siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero,
nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei
casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino
i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni
eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante,
nonche' le misure appropriate e specifiche per tutelare i
diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera
rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti
effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse
pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle
seguenti materie:
a) accesso a documenti amministrativi e accesso
civico;
b) tenuta degli atti e dei registri dello stato
civile, delle anagrafi della popolazione residente in
Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e
delle liste elettorali, nonche' rilascio di documenti di
riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle
generalita';
c) tenuta di registri pubblici relativi a beni
immobili o mobili;
d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli;
e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione
dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;
f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri
diritti politici, protezione diplomatica e consolare,
nonche' documentazione delle attivita' istituzionali di
organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di
verbali e resoconti dell'attivita' di assemblee
rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
assembleari;
g) esercizio del mandato degli organi
rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro
scioglimento, nonche' l'accertamento delle cause di
ineleggibilita', incompatibilita' o di decadenza, ovvero di
rimozione o sospensione da cariche pubbliche;
h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo
politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e
l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai
regolamenti degli organi interessati per esclusive
finalita' direttamente connesse all'espletamento di un
mandato elettivo;
i) attivita' dei soggetti pubblici dirette
all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle
disposizioni in materia tributaria e doganale;
l) attivita' di controllo e ispettive;
m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di
benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri
emolumenti e abilitazioni;
n) conferimento di onorificenze e ricompense,
riconoscimento della personalita' giuridica di
associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto,
accertamento dei requisiti di onorabilita' e di
professionalita' per le nomine, per i profili di competenza
del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche
direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni
scolastiche non statali, nonche' rilascio e revoca di
autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini,
patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati
d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;
o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del
terzo settore;
p) obiezione di coscienza;
q) attivita' sanzionatorie e di tutela in sede
amministrativa o giudiziaria;
r) rapporti istituzionali con enti di culto,
confessioni religiose e comunita' religiose;
s) attivita' socio-assistenziali a tutela dei minori
e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci;
t) attivita' amministrative e certificatorie
correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia
sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai
trapianti d'organo e di tessuti nonche' alle trasfusioni di
sangue umano;».
Per i riferimenti alla legge 1° aprile 1999, n. 91, si
veda nelle Note alle premesse.
Per i riferimenti al decreto del Ministro della salute
19 novembre 2015 si veda Note alle premesse.
Per i riferimenti al decreto legislativo 6 novembre
2007, n. 191 si veda nelle Note alle premesse.
Per i riferimenti al Decreto legislativo 25 gennaio
2010, n. 16 si veda nelle Note alle premesse.
Per i riferimenti all'articolo 1, comma 298, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 si veda nelle Note alle
premesse.
- Per il testo dell'articolo 8, comma 6, lettera
m-quater), della legge 1° aprile 1999, n. 91 si veda nelle
Note all'art. 4.
- Per il testo dell'art. 10 della legge 1° aprile 1999,
n. 91 si veda nelle Note all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 11 del decreto del decreto del
Ministro della salute 19 novembre 2015 si veda nelle Note
all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del
Ministro della salute 19 novembre 2015:
«Art. 12. (Sistema di segnalazione e gestione di eventi
e reazioni avversi gravi). - 1. Il sistema di segnalazione
degli eventi e delle reazioni avversi gravi, operante nel
SIT, rende disponibili funzionalita' atte a consentire la
segnalazione, l'esame, la registrazione e la trasmissione
delle informazioni di cui all'allegato II relative agli
eventi avversi gravi che possono influire sulla qualita' e
sulla sicurezza degli organi e che possono essere
attribuiti all'analisi, alla caratterizzazione, al
reperimento, alla conservazione e al trasporto degli
organi, nonche' qualsiasi reazione avversa grave osservata
durante o dopo il trapianto che possa essere in rapporto
con tali attivita'.
2. Il CNT, mediante linee guida, definisce le procedure
operative per la gestione di eventi e reazioni avversi
gravi, nonche' quelle relative alla notifica, nei tempi
dovuti, di:
a) qualsiasi evento e reazione avversi gravi al CNT e
all'organizzazione che si occupa del reperimento o del
trapianto;
b) misure di gestione di eventi e reazioni avversi
gravi al CNT.
3. Nel caso in cui siano scambiati o allocati organi
umani tra Stati membri, il CNT provvede alla segnalazione
di eventi e reazioni avversi gravi in conformita' alle
procedure di cui al Capo VI del presente decreto.
4. Il CNT garantisce la connessione tra il sistema di
notifica, istituito in conformita' all'art. 11, comma 1,
del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 e il
sistema di cui al presente articolo, al fine della
tracciabilita' e garanzia della salute del donatore e del
ricevente.».
- Per i riferimenti al decreto del Ministro della
salute 11 marzo 2008 si veda nelle Note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 16 della legge 1° aprile 1999,
n. 91 si veda nelle Note all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 8, comma 6, lettera m-quater),
della legge 1° aprile 1999, n. 91 si veda nelle Note
all'art. 4.
- Il decreto del Ministro della salute 10 ottobre 2012,
recante: «Modalita' per l'esportazione o l'importazione di
tessuti, cellule e cellule riproduttive umani destinati ad
applicazioni sull'uomo» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2013.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 6 novembre
2007, n. 191 si veda nelle Note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 25 gennaio
2010 , n.16 si veda Note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 1, comma 298, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 si veda nelle Note alle premesse.
 
Art. 7

Modalita' di identificazione

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, per le esigenze connesse alla tracciabilita' dei processi di donazione, nei casi stabiliti dalla legislazione vigente e, in particolare, dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, dagli articoli 10, 11 e 14 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 e dagli articoli 11 e 12 del decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015, il SIT assegna, nei casi e con le modalita' previste dagli allegati I e II, il numero identificativo nazionale della donazione, del donatore e del ricevente.
2. Con riferimento all'identificazione del processo di donazione di cellule e tessuti, il SIT assegna la Sequenza d'identificazione della donazione (SID) che consente agli istituti dei tessuti di attribuire il codice unico europeo.
3. Con riferimento all'identificazione del prodotto distribuito, il SIT riceve dagli istituti dei tessuti il codice unico europeo comprensivo di SID e di SIP.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano rendono disponibili alle strutture sanitarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), un servizio per assegnare il numero identificativo della donna che effettua la fecondazione assistita di tipo eterologo, secondo le modalita' di cui all'allegato II, flusso 14.

Note all'art. 7:

- Si riporta il testo degli articoli 8 e 11 del citato
decreto legislative 6 novembre 20017, n. 191:
«Art. 8. (Tracciabilita'). - 1. Con apposito decreto di
recepimento di direttive tecniche europee adottato dal
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono fissate le disposizioni
necessarie a garantire per tutti i tessuti e le cellule
prelevati, lavorati, stoccati o distribuiti sul territorio
nazionale la tracciabilita' del percorso dal donatore al
ricevente e viceversa. Tale tracciabilita' riguarda anche
le informazioni concernenti prodotti e materiali che
entrano in contatto con i medesimi tessuti e cellule.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 e'
istituito un sistema di individuazione dei donatori, che
assegna un codice unico a ciascuna donazione e a ciascuno
dei prodotti da essa derivati.
3. Tutti i tessuti e le cellule sono resi
identificabili tramite un'etichetta contenente le
informazioni o i riferimenti che ne consentono il
collegamento con le fasi di cui all'articolo 28, comma 1,
lettere f) e h).
4. Gli istituti dei tessuti conservano i dati necessari
ad assicurare la tracciabilita' in tutte le fasi. I dati
richiesti ai fini della completa tracciabilita' sono
conservati per un periodo minimo di trenta anni dopo l'uso
clinico. L'archiviazione dei dati puo' avvenire anche in
forma elettronica.
5. Con il decreto di cui al comma 1 sono anche fissati,
nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni
formulate in sede europea, i requisiti di tracciabilita'
per tessuti e cellule, cosi' come per prodotti e materiali
che entrano in contatto con i predetti tessuti e cellule e
che possono influenzarne qualita' e sicurezza.
6. Con apposito decreto di recepimento di direttive
tecniche europee adottato dal Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
data attuazione alle procedure volte a garantire la
tracciabilita' a livello comunitario, formulate in sede
europea.»
«Art. 11. (Notifica di eventi e reazioni avversi
gravi). - 1. Con apposito decreto di recepimento di
direttive tecniche europee adottato dal Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, viene definito un sistema atto a notificare,
controllare, registrare e trasmettere le informazioni
riguardanti eventi e reazioni avversi gravi che possono
influire sulla qualita' e la sicurezza di tessuti e cellule
e che possono essere connessi all'approvvigionamento, al
controllo, alla lavorazione, allo stoccaggio e alla
distribuzione dei tessuti e delle cellule, nonche'
qualsiasi altra reazione avversa grave, inclusa la
cessazione della funzione desiderata del tessuto valutata
mediante follow up, osservata nel corso o a seguito
dell'applicazione clinica, che possa essere in rapporto con
la qualita' e la sicurezza dei tessuti e delle cellule.
2. Il medico o la struttura sanitaria che utilizza
tessuti e cellule umani, disciplinati dalla normativa
vigente e dal presente decreto, comunica ogni informazione
pertinente a tale utilizzo agli istituti coinvolti nella
donazione, approvvigionamento, controllo, lavorazione,
stoccaggio e distribuzione dei medesimi tessuti e cellule
umani, per facilitare la tracciabilita' e garantire il
controllo della qualita' e della sicurezza.
3. La persona responsabile dell'istituto dei tessuti,
cosi' come definita dall'articolo 17, garantisce che la
regione o la provincia autonoma e il CNT o il CNS, per gli
specifici ambiti di competenza, siano informati degli
eventi o reazioni avversi gravi di cui al comma 1, e che
ricevano una relazione analitica delle relative cause e
conseguenze.
4. La procedura di notifica di eventi e reazioni
avversi gravi e' stabilita, in base alle indicazioni
formulate in sede europea, con apposito decreto di
recepimento di direttive tecniche europee adottato dal
Ministro della salute.
5. Ciascun istituto dei tessuti stabilisce una
procedura accurata, rapida e verificabile per ritirare
dalla distribuzione qualsiasi prodotto che possa essere
connesso a eventi o reazioni avverse.».
- Si riporta il testo degli articoli 10, 11 e 14 del
citato decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16:
«Art. 10. (Notifica di reazioni avverse gravi). - 1. In
conformita' ai disposti di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 191:
a) l'organizzazione per l'approvvigionamento
predispone procedure per conservare le registrazioni dei
dati relativi a tessuti e cellule prelevati e per
notificare tempestivamente all'Istituto dei tessuti di
riferimento ogni reazione avversa grave nel donatore
vivente che possa influire sulla qualita' e sicurezza di
tessuti e cellule;
b) l'organizzazione responsabile dell'applicazione
sull'uomo di tessuti e cellule predispone procedure per
conservare le registrazioni dei dati di tessuti e cellule
applicati sull'uomo e per notificare tempestivamente
all'Istituto dei tessuti di riferimento ogni reazione
avversa grave osservata nel corso o a seguito
dell'applicazione clinica, che possa essere in rapporto con
la qualita' e la sicurezza dei tessuti e delle cellule
utilizzate;
c) l'Istituto dei tessuti che distribuisce tessuti e
cellule per applicazioni sull'uomo fornisce
all'organizzazione responsabile dell'applicazione sull'uomo
di tessuti e cellule, coerentemente a quanto previsto alla
lettera b), informazioni sulle modalita' per la notifica
delle reazioni avverse gravi.
2. In conformita' ai disposti di cui all'articolo 11
del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, l'Istituto
dei tessuti:
a) predispone procedure per comunicare
tempestivamente alla rispettiva autorita' regionale e al
CNT o al Centro nazionale sangue, in seguito indicato come
«CNS», secondo i rispettivi ambiti di competenza, tutte le
informazioni disponibili attinenti alle presunte reazioni
avverse gravi di cui al comma 1, lettere a) e b);
b) predispone procedure per comunicare
tempestivamente alla rispettiva autorita' regionale e al
CNT o al CNS, secondo i rispettivi ambiti di competenza, le
conclusioni dell'indagine per analizzare le cause e il
conseguente esito.
2-bis. Nel caso di cellule riproduttive o embrioni il
CNT deve trasmettere tempestivamente e comunque non oltre
48 ore le informazioni ricevute di cui al comma 2, lettere
a) e b), al Registro dell'ISS di cui all'articolo 11 della
legge 19 febbraio 2004, n. 40.
3. Conformemente ai disposti di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191:
a) la persona responsabile di cui all'articolo 17
dello stesso decreto legislativo, comunica alla rispettiva
autorita' regionale e al CNT o al CNS, secondo i rispettivi
ambiti di competenza, le informazioni incluse nel modello
di notifica di cui alla parte A dell'allegato VII;
b) l'Istituto dei tessuti notifica alla rispettiva
Autorita' regionale e al CNT o al CNS, secondo l'ambito di
competenza, i provvedimenti adottati per quanto riguarda
altri tessuti e cellule interessati, distribuiti a fini di
applicazioni sull'uomo;
c) l'Istituto dei tessuti notifica alla rispettiva
Autorita' regionale e al CNT o al CNS, secondo l'ambito di
competenza, le conclusioni dell'indagine, fornendo almeno
le informazioni di cui alla parte B dell'allegato VII.»
«Art. 11. (Notifica di eventi avversi gravi). - 1. In
conformita' ai disposti di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 191:
a) l'organizzazione per l'approvvigionamento e
l'Istituto dei tessuti predispongono procedure per
conservare le registrazioni dei dati e per notificare
tempestivamente ogni evento avverso grave che si verifichi
durante l'approvvigionamento e possa influire sulla
qualita' e sicurezza dei tessuti e cellule;
b) l'organizzazione responsabile dell'applicazione
sull'uomo di tessuti e cellule predispone procedure per
notificare tempestivamente all'Istituto dei tessuti di
riferimento ogni evento avverso grave che possa influire
sulla qualita' e sicurezza dei tessuti e cellule;
c) l'Istituto dei tessuti fornisce all'organizzazione
responsabile dell'applicazione sull'uomo informazioni sulle
modalita' per notificargli eventi avversi gravi che possano
influire sulla qualita' e sicurezza dei tessuti e cellule.
2. In materia di riproduzione assistita si considera
evento avverso grave ogni tipo di errore d'identificazione
o di scambio di gameti o embrioni. La persona interessata o
l'organizzazione per l'approvvigionamento o
l'organizzazione responsabile dell'applicazione sull'uomo
riferiscono tali eventi all'Istituto dei tessuti fornitore
ai fini dell'indagine e notifica all'autorita' competente.
3. In conformita' ai disposti di cui all'articolo 11
del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191:
a) l'Istituto dei tessuti predispone procedure per
comunicare tempestivamente alla rispettiva autorita'
regionale e al CNT o al CNS, secondo l'ambito di
competenza, tutte le informazioni disponibili attinenti ai
presunti eventi avversi gravi di cui al comma 1, lettere a)
e b);
b) l'Istituto dei tessuti o le autorita' regionali
valutano e comunicano al CNT o CNS, secondo l'ambito di
competenza, l'eventuale implicazione di altre cellule e
tessuti, e gli eventuali provvedimenti intrapresi;
c) l'Istituto dei tessuti predispone procedure per
comunicare tempestivamente alla rispettiva autorita'
regionale e al CNT o al CNS, secondo l'ambito di
competenza, le conclusioni dell'indagine per analizzare le
cause e il conseguente esito.
3-bis. Nel caso di cellule riproduttive o embrioni il
CNT deve trasmettere tempestivamente e comunque non oltre
48 ore le informazioni ricevute di cui al comma 3, lettere
a), b) e c), al Registro dell'ISS, di cui all'articolo 11
della legge 19 febbraio 2004, n. 40.
4. In conformita' ai disposti di cui all'articolo 11
del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191:
a) il responsabile dell'Istituto dei tessuti notifica
alla rispettiva autorita' regionale e al CNT o al CNS,
secondo l'ambito di competenza, le informazioni incluse nel
modello di notifica di cui alla parte A dell'allegato VIII;
b) l'Istituto dei tessuti valuta gli eventi avversi
gravi per individuarne le cause evitabili nell'ambito del
procedimento;
c) l'Istituto dei tessuti notifica alla rispettiva
autorita' regionale e al CNT o al CNS, secondo l'ambito di
competenza, le conclusioni dell'indagine, fornendo almeno
le informazioni di cui alla parte B dell'allegato VIII.»
«Art. 14. (Rintracciabilita'). - 1. L'Istituto dei
tessuti garantisce che i tessuti e le cellule siano
rintracciabili, in particolare mediante la documentazione e
l'uso del codice unico europeo, dall'approvvigionamento
all'applicazione sull'uomo o allo smaltimento e viceversa.
I tessuti e le cellule utilizzati per i medicinali per
terapie avanzate sono rintracciabili ai sensi del presente
decreto almeno fino al loro trasferimento a produttori di
tali medicinali.
2. L'Istituto dei tessuti e l'organizzazione
responsabile delle applicazioni sull'uomo conservano per
almeno 30 anni i dati di cui all'allegato X, avvalendosi di
un sistema di archiviazione appropriato e leggibile.
3. Nel caso di tessuti e di cellule prelevati da un
donatore deceduto da parte di equipe di prelievo operanti
per due o piu' istituti dei tessuti, viene garantito,
attraverso il SIT, un appropriato sistema di
rintracciabilita' per tutti i tessuti e le cellule
prelevati, tramite l'assegnazione della SID.».
 
Art. 8
Sistema di segnalazione e gestione di eventi e reazioni avversi gravi

1. Il sistema di segnalazione degli eventi e delle reazioni avversi gravi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera i), consente la segnalazione, l'esame, la registrazione e la trasmissione delle informazioni previste agli allegati I e II concernenti gli eventi e le reazioni avversi gravi che possono influire sulla qualita' e sulla sicurezza degli organi, dei tessuti e delle cellule e che possono essere attribuiti a qualunque fase dei processi connessi alla donazione e al trapianto e quelle inerenti alle fasi del processo di PMA.
 
Art. 9

Registro dei donatori viventi di organi

1. Il registro dei donatori viventi di organi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), e' istituito nell'ambito del SIT ai fini della protezione dei donatori viventi nonche' della qualita' e della sicurezza degli organi destinati al trapianto.
2. Il registro raccoglie i dati personali e sanitari concernenti la donazione, il trapianto e il post trapianto del donatore e del ricevente per le finalita' di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera t), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo le modalita' di cui all'allegato I. A tal fine, sono eseguibili le operazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), del regolamento (UE) n. 2016/679, fatta eccezione per il raffronto, l'interconnessione e la diffusione dei dati secondo le modalita' descritte nel medesimo allegato.

Note all'art. 9:

- Si riporta il testo dell'articolo 2-sexies, comma 2,
lettera t) del citato decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196:
«Art. 2-sexies. (Trattamento di categorie particolari
di dati personali necessario per motivi di interesse
pubblico rilevante). - (Omissis)
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera
rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti
effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse
pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle
seguenti materie:
(omissis);
t) attivita' amministrative e certificatorie
correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia
sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai
trapianti d'organo e di tessuti nonche' alle trasfusioni di
sangue umano;
(omissis).».
 
Art. 10
Trattamento dei dati e misure di riservatezza e sicurezza dei dati
personali in materia di donazione e trapianto di organi, tessuti e
cellule

1. I dati raccolti nel SIT o comunque destinati a confluirvi, ai sensi dell'articolo 6, sono trattati unicamente per il perseguimento delle finalita' in materia di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule.
2. La riservatezza dei dati trattati e dei documenti informatici scambiati nell'ambito del SIT e' garantita da apposite procedure di sicurezza e da software e servizi telematici conformi alla vigente normativa.
3. Il trattamento dei dati personali e' effettuato in conformita' ai principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 2016/679.
4. I dati anagrafici relativi ai donatori di organi, tessuti e cellule staminali ematopoietiche presenti sul sistema informativo sono cancellati o resi anonimi trascorsi sessanta anni dalla morte del ricevente piu' longevo e, comunque, trascorsi sessanta anni dalla data della donazione, nel caso in cui non sia avvenuto il trapianto.
5. I dati anagrafici relativi ai riceventi di organi e cellule staminali ematopoietiche presenti nel sistema informativo sono cancellati o resi anonimi dopo sessanta anni dalla morte del ricevente.
6. I dati anagrafici riguardanti le dichiarazioni di volonta' presenti sul sistema informativo sono cancellati o resi anonimi dopo sessanta anni dalla morte del dichiarante.
7. I dati anagrafici riguardanti i pazienti affetti da lesione cerebrale acuta deceduti in rianimazione presenti sul sistema informativo sono cancellati o resi anonimi trascorsi sessanta anni dalla morte.
 
Art. 11
Trattamento dei dati sanitari e misure di riservatezza e sicurezza
nell'ambito della donazione di cellule riproduttive

1. Le strutture sanitarie autorizzate al prelievo e al trattamento delle cellule riproduttive e il CNT trattano i dati sanitari dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, dei riceventi e dei nati per le finalita' di cui al medesimo articolo 1, comma 298, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera t), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 6 e 9 del regolamento (UE) n. 2016/679. A tal fine, sono eseguibili le operazioni di cui all'articolo 4, punto 2), del medesimo regolamento (UE) n. 2016/679, fatta eccezione per il raffronto, l'interconnessione e la diffusione dei dati.
2. Il trattamento dei dati personali e' effettuato in conformita' ai principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 2016/679. Nel trattamento dei dati di cui al comma 1, sono adottate cautele e misure tecniche e organizzative idonee a garantire la tracciabilita' del percorso delle cellule riproduttive dal donatore al nato e viceversa e il conteggio dei nati generati dalle cellule riproduttive di un medesimo donatore, salvaguardando la riservatezza degli interessati, in particolare mediante l'utilizzo di un sistema di identificazione indiretta dei medesimi.
3. I dati anagrafici relativi al donatore e al ricevente, sono cancellati o resi anonimi, trascorsi novantanove anni dalla data di conclusione dell'ultimo trattamento relativo allo stesso donatore.

Note all'art. 11:

- Per il testo dell'articolo 1, comma 298, della legge
23 dicembre 2014, n. 190 si veda nelle Note alle premesse.
- Per il testo art. 2-sexies, comma 2, lettera t), del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si veda nelle
Note all'art. 9.
 
Art. 12
Trasferimento dei dati in caso di cessazione dell'attivita' delle
strutture sanitarie autorizzate al prelievo e al trattamento di
cellule riproduttive

1. Nel caso di cessazione dell'attivita', per qualsivoglia ragione, le strutture sanitarie autorizzate al prelievo e al trattamento di cellule riproduttive trasferiscono i dati trattati in ragione delle attivita' svolte alla struttura autorizzata e accreditata cui sono trasferite le cellule stoccate.
 
Art. 13

Clausola invarianza degli oneri

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento viene trasmesso agli Organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 agosto 2019

Il Ministro: Grillo
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3118