| Gazzetta n. 266 del 13 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SALUTE |  
| DECRETO 20 agosto 2019, n. 130 |  
| Regolamento recante disciplina  degli  obiettivi,  delle  funzioni  e della  struttura  del  Sistema  informativo  trapianti  (SIT)  e  del Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive  a  scopi  di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.  |  
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                       IL MINISTRO DELLA SALUTE 
   Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e,  in  particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;   Vista  la  direttiva  2010/53/UE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 7 luglio 2010,  relativa  alle  norme  di  qualita'  e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti;   Vista la direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione,  del 9 ottobre 2012,  che  stabilisce  le  procedure  informative  per  lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti;   Vista la legge 1°  aprile  1999,  n  91,  recante  disposizioni  in materia di trapianti di  organi  e  di  tessuti  e,  in  particolare, l'articolo 7, commi 2 e 3, e l'articolo 8, comma 6, il quale prevede, tra l'altro, che il Centro nazionale trapianti,  istituito  ai  sensi del comma 1  del  medesimo  articolo  8,  svolge  in  particolare  le seguenti funzioni:     lettera f): procede all'assegnazione  degli  organi  per  i  casi relativi alle urgenze, per i programmi definiti a livello nazionale e per i tipi di trapianto per  i  quali  il  bacino  di  utenza  minimo corrisponde al territorio nazionale, secondo i criteri  stabiliti  ai sensi della lettera c);     lettera i): definisce i parametri per la verifica di  qualita'  e di risultato delle strutture per i trapianti;     lettera l): svolge le funzioni attribuite ai centri  regionali  e interregionali per i tipi di trapianto il cui bacino di utenza minimo corrisponde al territorio nazionale;     lettera m-ter): controlla lo scambio  di  organi  con  gli  altri Stati membri e con i Paesi terzi. Qualora siano scambiati organi  tra Stati membri, il Centro nazionale trapianti trasmette  le  necessarie informazioni per garantire la tracciabilita' degli organi;     lettera m-quater): ai fini della protezione dei donatori  viventi nonche' della qualita' e della sicurezza degli  organi  destinati  al trapianto, cura la  tenuta  del  registro  dei  donatori  viventi  in conformita' delle disposizioni  di  cui  al  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n.196;   Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza e, in  particolare,  l'articolo  3, comma 3;   Vista la legge 26 giugno  1967,  n.  458,  recante  disciplina  del trapianto di rene tra persone viventi;   Vista la legge 12 agosto 1993, n. 301, recante norme in materia  di prelievo ed innesti di cornea;   Vista la  legge  29  dicembre  1993,  n.  578,  recante  norme  per l'accertamento e la certificazione di morte;   Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003,  n.  196,  recante Codice  in  materia  di  protezione  dei   dati   personali   recante disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle diposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali, nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la direttiva 95/46/CE;   Vista la  legge  16  dicembre  1999,  n.  483,  recante  norme  per consentire il trapianto parziale di fegato;   Vista la legge 6 marzo 2001,  n.  52,  recante  riconoscimento  del registro italiano dei donatori di midollo osseo;   Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita;   Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  Codice dell'amministrazione digitale;   Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  191,  recante attuazione della direttiva 2004/23/CE del Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualita' e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e  la  distribuzione  di tessuti e cellule umani;   Visto il decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  16,  recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE,  che  attuano  la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione,  l'approvvigionamento  e  il  controllo  di  tessuti  e cellule umani, nonche' per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi  e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e  cellule umani;   Visto il decreto  legislativo  28  giugno  2012,  n.  106,  recante riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero  della  salute,  a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;   Vista la legge  19  settembre  2012,  n.  167,  recante  norme  per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi;   Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  recante  ulteriori misure urgenti per la crescita, convertito, con modificazioni,  dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e, in particolare, l'articolo 12;   Vista la legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e,  in  particolare, l'articolo 1, comma 340;   Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante  disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge di stabilita' 2015), che, al fine di  garantire,  in  relazione  alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, la tracciabilita' del percorso delle cellule riproduttive  dal  donatore al nato e viceversa, nonche' il conteggio  dei  nati  generati  dalle cellule riproduttive di un medesimo  donatore,  ha  istituito  presso l'Istituto superiore di sanita', il  Centro  nazionale  trapianti  e, nell'ambito del Sistema informativo  trapianti  (SIT),  di  cui  alla legge 1° aprile 1999, n. 91, il Registro nazionale  dei  donatori  di cellule riproduttive a scopi di procreazione  medicalmente  assistita di tipo eterologo e, in particolare l'articolo 1, comma 298;   Visto il decreto legislativo 16  dicembre  2016,  n.  256,  recante attuazione della direttiva 2015/565/UE della Commissione che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate  prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  gennaio  1997, recante approvazione dell'atto  di  indirizzo  e  coordinamento  alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano,  in  materia di requisiti strutturali, tecnologici  ed  organizzativi  minimi  per l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  da  parte  delle  strutture pubbliche e private,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  20 febbraio 1997, n. 42;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29 settembre 2015, n. 178 recante disciplina di attuazione del Fascicolo sanitario elettronico, ai sensi del  comma  7  dell'articolo  12  del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2015, n. 263;   Visto il decreto del Ministro della sanita' 8 aprile 2000,  recante disposizione in materia di prelievi e di trapianti  di  organi  e  di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione  di volonta'  dei  cittadini  sulla  donazione  di  organi  a  scopo   di trapianto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2000, n. 89;   Visto il decreto del Ministro  della  salute  del  2  agosto  2002, recante criteri e  modalita'  per  la  certificazione  dell'idoneita' degli  organi  prelevati  al  trapianto,   adottato   in   attuazione dell'articolo 14, comma  5,  della  legge  1°  aprile  1999,  n.  91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2002, n. 258;   Visto il decreto del Ministro della salute 11 marzo  2008,  recante integrazione  del  decreto  8  aprile  2000  sulla  ricezione   delle dichiarazioni di volonta' dei cittadini circa la donazione di  organi a scopo di trapianto, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  12 giugno 2008, n. 136;   Visto il decreto del Ministro della salute 31 marzo  2008,  recante disposizioni in materia di trapianti di organi effettuati all'estero, ai sensi  dell'articolo  20  della  legge  1°  aprile  1999,  n.  91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2008, n. 97;   Visto il decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008,  recante aggiornamento  del  decreto  22  agosto  1994,  n.  582  relativo  al regolamento  recante   le   modalita'   per   l'accertamento   e   la certificazione di morte, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  12 giugno 2008, n. 136;   Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  del  16  aprile  2010, n.116, recante regolamento per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di trapianto di organi da donatore vivente,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2010, n. 172;   Visto il decreto del Ministro della salute 1° luglio 2015,  recante linee  guida  contenenti  le  indicazioni  delle  procedure  e  delle tecniche di procreazione  medicalmente  assistita,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2015, n. 161;   Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  19  novembre  2015, recante attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento  europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e sicurezza  degli  organi  umani  destinati  ai  trapianti,  ai  sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n.  228,  nonche' attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure  informative  per  lo scambio tra Stati membri di  organi  umani  destinati  ai  trapianti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2015, n.  280  e, in particolare, l'articolo 4, comma 6, che prevede, tra l'altro,  che il Centro nazionale trapianti:     lettera d): al fine di garantire elevati livelli  di  qualita'  e sicurezza,  definisce  e  gestisce   i   protocolli   operativi   per l'assegnazione  ad  altre  regioni  degli   organi   non   utilizzati nell'ambito della regione di provenienza;     lettera  e):  redige  e  rende  pubblicamente   accessibile   una relazione annuale sulle attivita' degli organismi  di  reperimento  e dei centri per i trapianti;     lettera f): elabora, tramite il SIT, i dati delle attivita' degli organismi per  il  reperimento  e  dei  centri  trapianto,  in  forma aggregata, per le finalita' di cui alla lettera e),  nonche'  per  le finalita' statistiche ed epidemiologiche;   Visto l'Accordo tra il Ministro  della  salute,  le  regioni  e  le Province autonome di Trento e di  Bolzano  per  l'individuazione  del bacino di utenza minimo, riferito alla popolazione, con il quale sono stati istituiti i centri interregionali per  i  trapianti,  ai  sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n 91,  sancito in sede di Conferenza Stato-regioni il 7 marzo  2002  (rep.  atti  n. 1407/CSR);   Visto l'Accordo tra il Ministro  della  salute,  le  regioni  e  le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente «Linee guida per le attivita' di coordinamento per  il  reperimento  di  organi  e  di tessuti in ambito nazionale ai fini di trapianto con l'unito Allegato A Linee Guida per uniformare le attivita' di coordinamento in  ordine al reperimento di organi e tessuti in ambito nazionale»,  sancito  in sede di Conferenza Stato-regioni il  21  marzo  2002  (rep.  atti  n. 1414/CSR);   Visto l'Accordo tra il Ministro  della  salute,  le  regioni  e  le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  sul  documento  recante: «Linee guida in tema di raccolta,  manipolazione  e  impiego  clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE)», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province autonome di Trento e di Bolzano il  10  luglio  2003  (rep.  atti  n. 1770/CSR);   Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome di Trento e  di  Bolzano  sul  documento  recante  «Requisiti  minimi strutturali, tecnologici e organizzativi  delle  strutture  sanitarie per lo svolgimento delle attivita' di trapianto di organi  solidi  da donatore  cadavere.  Criteri  e  procedure  per  l'autorizzazione   e accreditamento delle strutture sanitarie, singole o afferenti  ad  un programma regionale di trapianto, comprese le attivita' di  trapianto pediatrico. Volumi minimi di attivita' e degli standard  di  qualita' delle strutture autorizzate» sancito dalla Conferenza permanente  per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento e di Bolzano il 24 gennaio 2018 (rep. atti n. 16/CSR);   Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome di Trento e di Bolzano  sul  documento  recante  «Protocollo  per  la valutazione dell'idoneita' del donatore  di  organi  solidi»  sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 24 gennaio 2018  (rep. atti n. 17/CSR);   Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i  rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano  nella  seduta  del  15  marzo  2012  sui  «Requisiti  minimi organizzativi, strutturali e tecnologici  delle  strutture  sanitarie autorizzate di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 per la qualita' e la sicurezza nella donazione, l'approvvigionamento,  il  controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule umane», ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  1,  del  decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 (rep. atti n. 59/CSR);   Ritenuto, anche alla luce delle disposizioni delle citate direttive 2010/53/UE e 2012/25/UE,  nonche'  del  decreto  del  Ministro  della salute 19 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  1° dicembre 2015, n. 280, in materia di  flussi  informativi  dei  dati, definire compiutamente la struttura, le caratteristiche e le funzioni del Sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 1° aprile 1999, n. 91;   Ritenuto, altresi', di  dover  definire,  nell'ambito  del  Sistema informativo dei  trapianti,  il  sottosistema  relativo  al  Registro nazionale  dei  donatori  di  cellule   riproduttive   a   scopi   di procreazione    medicalmente    assistita    di    tipo    eterologo, disciplinandone la struttura, le caratteristiche e il  funzionamento, nonche' le modalita' con cui le strutture autorizzate al  prelievo  e al  trattamento  delle  cellule  riproduttive  devono  comunicare  al Registro medesimo i  dati  anagrafici  dei  donatori,  ai  sensi  del richiamato articolo 1, comma 298, della legge 23  dicembre  2014,  n. 190;   Vista la nota prot. n. 4297-P  del  28  aprile  2017,  con  cui  il Ministero della salute ha chiesto l'avviso dell'Agenzia per  l'Italia digitale (AGID), ai sensi dell'articolo  7,  comma  3,  della  citata legge n. 91 del 1999;   Preso atto che e' decorso il termine  di  trenta  giorni,  previsto dall'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7  agosto  1990,  n.  241, senza che sia stato  fornito  da  AGID  il  previsto  avviso  e  che, pertanto, quest'ultimo si intende acquisito, ai sensi  del  comma  2, primo periodo, del citato articolo 17-bis;   Udito il parere del Garante per la protezione dei  dati  personali, espresso nella riunione del 30 marzo 2017;   Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano, espressa nella seduta del 14 dicembre 2017;   Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nella  sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 2018;   Udito il parere del Garante per la protezione dei  dati  personali, espresso nella riunione del 30 luglio 2019;   Vista la nota prot. n. 4277 del 5 agosto  2019  con  la  quale,  ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del  1988, lo schema di regolamento e'  stato  comunicato  alla  Presidenza  del Consiglio dei ministri, nonche' la nota prot. n. 8000  del  7  agosto 2019 con  la  quale  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi -  ha  comunicato la presa d'atto ai sensi del medesimo articolo 17, comma 3; 
                                Adotta                       il seguente regolamento: 
                                Art. 1 
                                Oggetto 
   1. Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi, le funzioni  e la struttura del Sistema informativo trapianti, di seguito denominato SIT, istituito dall'articolo 7, comma 2, della legge 1° aprile  1999, n. 91, al  fine  di  assicurare  il  collegamento  telematico  tra  i soggetti che compongono l'organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti  nell'ambito  delle  risorse  informatiche  e   telematiche disponibili per il Servizio sanitario nazionale.   2.  L'allegato  I  definisce,  nel  rispetto  di  quanto   previsto dall'articolo 10, le  caratteristiche  tecniche  e  le  modalita'  di collegamento telematico tra il SIT e i soggetti di  cui  all'articolo 7, comma 1, della legge n. 91 del 1999, tra il SIT  e  i  comuni,  al fine di dare attuazione  a  quanto  disposto  all'articolo  3,  terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' tra il SIT e i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  q),  del  decreto legislativo 6 novembre 2007, n.  191.  In  particolare  definisce  le caratteristiche  infrastrutturali,  le  procedure   di   abilitazione all'accesso degli utenti, le modalita' di trasmissione dei  dati,  le informazioni contenute nel sistema e le  modalita'  di  alimentazione dello stesso.   3.  L'allegato  II  definisce,  nel  rispetto  di  quanto  previsto dall'articolo 11, le  caratteristiche  tecniche  e  le  modalita'  di collegamento telematico tra il Registro  nazionale  dei  donatori  di cellule riproduttive a scopi di procreazione  medicalmente  assistita di tipo eterologo, di seguito «RND PMA», che opera quale sottosistema del SIT, ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e le strutture sanitarie autorizzate al prelievo  e  al trattamento delle cellule riproduttive. In particolare  definisce  le caratteristiche  infrastrutturali,  le  procedure   di   abilitazione all'accesso degli utenti, le modalita' di trasmissione dei  dati,  le informazioni contenute nel sistema e le  modalita'  di  alimentazione dello stesso.  
                                      NOTE 
           Avvertenza: 
               - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli          atti legislativi qui trascritti.               - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'          europee (GUUE). 
           Note alle premesse: 
               - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza          del Consiglio dei ministri.»:               «Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis).               3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.               4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella          Gazzetta Ufficiale.».               - La direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e  del          Consiglio, del  7  luglio  2010,  relativa  alle  norme  di          qualita'  e  sicurezza  degli  organi  umani  destinati  ai          trapianti   e'   pubblicata   nella   Gazzetta    Ufficiale          dell'Unione europea 6 agosto 2010, n. L 207.               -  La  direttiva   di   esecuzione   2012/25/UE   della          Commissione,  del  9  ottobre  2012,  che   stabilisce   le          procedure informative per lo scambio tra  Stati  membri  di          organi umani destinati ai  trapianti  e'  pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 10 ottobre 2012,  n.          L 275.               - Si riporta di seguito il testo dell'art. 7, commi 2 e          3 e dell'art. 8, comma 6, della legge 1° aprile 1999, n 91,          recante «Disposizioni in materia di trapianti di  organi  e          di tessuti.»:               «Art. 7. (Principi organizzativi). - (Omissis).               2. E' istituito il sistema  informativo  dei  trapianti          nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale.               3. Il Ministro  della  sanita',  entro  novanta  giorni          dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  con          proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente  per          i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province  autonome          di  Trento  e   di   Bolzano,   sentita   l'Autorita'   per          l'informatica nella  pubblica  amministrazione,  stabilisce          gli obiettivi, le  funzioni  e  la  struttura  del  sistema          informativo  dei  trapianti,  comprese  le  modalita'   del          collegamento telematico tra i soggetti di cui al  comma  1,          nell'ambito  delle  risorse  informatiche   e   telematiche          disponibili per  il  Servizio  sanitario  nazionale  ed  in          coerenza con le specifiche  tecniche  della  rete  unitaria          della pubblica amministrazione.»               «Art.  8.  (Centro  nazionale  per  i   trapianti).   -          (Omissis).               6. Il Centro nazionale svolge le seguenti funzioni:                 a)  cura,  attraverso  il  sistema  informativo   dei          trapianti di cui all'articolo  7,  la  tenuta  delle  liste          delle persone in attesa  di  trapianto,  differenziate  per          tipologia di trapianto, risultanti dai dati  trasmessi  dai          centri regionali o interregionali per i  trapianti,  ovvero          dalle strutture per i  trapianti  e  dalle  aziende  unita'          sanitarie locali, secondo modalita' tali da  assicurare  la          disponibilita' di tali dati 24 ore su 24;                 b) definisce i parametri tecnici  ed  i  criteri  per          l'inserimento dei dati relativi alle persone in  attesa  di          trapianto allo scopo di assicurare l'omogeneita'  dei  dati          stessi,  con  particolare  riferimento  alla  tipologia  ed          all'urgenza  del  trapianto  richiesto,  e  di   consentire          l'individuazione dei riceventi;                 c)  individua  i  criteri  per  la   definizione   di          protocolli operativi per l'assegnazione degli organi e  dei          tessuti secondo parametri stabiliti esclusivamente in  base          alle urgenze ed alle  compatibilita'  risultanti  dai  dati          contenuti nelle liste di cui alla lettera a);                 d) definisce linee guida rivolte ai centri  regionali          o interregionali per i trapianti allo scopo  di  uniformare          l'attivita' di  prelievo  e  di  trapianto  sul  territorio          nazionale;                 e)  verifica  l'applicazione  dei   criteri   e   dei          parametri di cui alla lettera c) e delle linee guida di cui          alla lettera d);                 f) procede all'assegnazione degli organi per  i  casi          relativi alle urgenze, per i programmi definiti  a  livello          nazionale e per i tipi di trapianto per i quali  il  bacino          di  utenza  minimo  corrisponde  al  territorio  nazionale,          secondo i criteri stabiliti ai sensi della lettera c);                 g) definisce criteri omogenei per lo svolgimento  dei          controlli  di  qualita'  sui  laboratori   di   immunologia          coinvolti nelle attivita' di trapianto;                 h) individua il fabbisogno nazionale di  trapianti  e          stabilisce la soglia minima annuale di attivita'  per  ogni          struttura per i trapianti e i criteri per  una  equilibrata          distribuzione territoriale delle medesime;                 i) definisce i parametri per la verifica di  qualita'          e di risultato delle strutture per i trapianti;                 l) svolge le funzioni attribuite ai centri  regionali          e interregionali per i tipi di trapianto il cui  bacino  di          utenza minimo corrisponde al territorio nazionale;                 m) promuove e coordina i rapporti con le  istituzioni          estere di settore al  fine  di  facilitare  lo  scambio  di          organi;                 m-bis) mantiene e cura il sistema di  segnalazione  e          gestione degli eventi e delle reazioni avverse  gravi,  nel          rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7;                 m-ter) controlla lo scambio di organi con  gli  altri          Stati membri e con i Paesi terzi. Qualora  siano  scambiati          organi tra Stati  membri,  il  Centro  nazionale  trapianti          trasmette  le  necessarie  informazioni  per  garantire  la          tracciabilita' degli organi;                 m-quater)  ai  fini  della  protezione  dei  donatori          viventi nonche' della  qualita'  e  della  sicurezza  degli          organi destinati al trapianto, cura la tenuta del  registro          dei donatori viventi in conformita' delle  disposizioni  di          cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».               - Si riporta di seguito il testo dell'art. 3, comma  3,          del  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.   773,   recante          «Approvazione del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica          sicurezza.»:               «Art. 3. (art. 159 T.U. 1926). - (Omissis).               3.  La  carta  d'identita'  puo'   altresi'   contenere          l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona          cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte.          I comuni trasmettono i  dati  relativi  al  consenso  o  al          diniego alla donazione degli organi al Sistema  informativo          trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della  legge  1°          aprile 1999, n. 91.».               - La legge 26 giugno 1967, n. 458,  recante  «Trapianto          del rene tra persone viventi» e' pubblicata nella  Gazzetta          Ufficiale 27 giugno 1967, n. 160.               - La legge 12 agosto 1993, n. 301,  recante  «Norme  in          materia di prelievi ed innesti  di  cornea»  e'  pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 1993, n. 192.               - La legge 29 dicembre 1993, n. 578, recante «Norme per          l'accertamento e la certificazione di morte» e'  pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1994, n. 5.               - Il decreto legislativo del 30 giugno  2003,  n.  196,          recante  «Codice  in  materia  di   protezione   dei   dati          personali,   recante   disposizioni    per    l'adeguamento          dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva          95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  luglio          2003, n. 174, S.O.               - La legge 16 dicembre 1999, n. 483, recante «Norme per          consentire il trapianto parziale di fegato»  e'  pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1999, n. 297.               - La legge 6 marzo 2001, n. 52, recante «Riconoscimento          del registro italiano dei donatori  di  midollo  osseo»  e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2001, n. 62.               - La legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante  «Norme  in          materia  di   procreazione   medicalmente   assistita»   e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2004,  n.          45.               - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante          «Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.               - Il decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n.  191,          recante  «Attuazione   della   direttiva   2004/23/CE   del          Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, sulla          definizione di norme di qualita'  e  di  sicurezza  per  la          donazione,   l'approvvigionamento,   il    controllo,    la          lavorazione,  la  conservazione,   lo   stoccaggio   e   la          distribuzione di tessuti e  cellule  umani»  e'  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O.               - Il  decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  16,          recante   «Attuazione   delle   direttive   2006/17/CE    e          2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per  quanto          riguarda  le  prescrizioni  tecniche  per   la   donazione,          l'approvvigionamento e il controllo di  tessuti  e  cellule          umani, nonche' per quanto riguarda le prescrizioni in  tema          di rintracciabilita', la notifica  di  reazioni  ed  eventi          avversi gravi e determinate prescrizioni  tecniche  per  la          codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e          la distribuzione di tessuti e cellule umani» e'  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2010, n. 40.               - Il  decreto  legislativo  28  giugno  2012,  n.  106,          recante «Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero          della  salute,  a  norma  dell'articolo  2  della  legge  4          novembre  2010,  n.  183»  e'  pubblicato  nella   Gazzetta          Ufficiale 23 luglio 2012, n. 170.               - La legge 19 settembre 2012, n.  167,  recante  «Norme          per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e          intestino tra persone viventi» e' pubblicata nella Gazzetta          Ufficiale 28 settembre 2012, n. 227.               - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 18          ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per          la crescita», convertito, con modificazioni, dalla legge 17          dicembre 2012, n. 221:               «Art. 12. (Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di          sorveglianza nel settore  sanitario).  -  1.  Il  fascicolo          sanitario  elettronico  (FSE)  e'  l'insieme  dei  dati   e          documenti digitali  di  tipo  sanitario  e  socio-sanitario          generati  da   eventi   clinici   presenti   e   trascorsi,          riguardanti l'assistito.               2.  Il  FSE  e'  istituito  dalle  regioni  e  province          autonome, conformemente a quanto disposto  dai  decreti  di          cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015, nel rispetto della          normativa  vigente  in  materia  di  protezione  dei   dati          personali, a fini di:                 a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;                 b) studio e  ricerca  scientifica  in  campo  medico,          biomedico ed epidemiologico;                 c) programmazione sanitaria, verifica delle  qualita'          delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.               Il FSE deve consentire anche  l'accesso  da  parte  del          cittadino ai servizi sanitari  on  line  secondo  modalita'          determinate nel decreto di cui al comma 7.               2-bis.  Per  favorire  la  qualita',  il  monitoraggio,          l'appropriatezza  nella  dispensazione  dei  medicinali   e          l'aderenza  alla  terapia  ai  fini  della  sicurezza   del          paziente, e' istituito il dossier farmaceutico quale  parte          specifica del FSE, aggiornato a  cura  della  farmacia  che          effettua la dispensazione.               3. Il FSE e' alimentato in maniera continuativa,  senza          ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai  soggetti  che          prendono  in  cura  l'assistito  nell'ambito  del  Servizio          sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali,          nonche', su richiesta del cittadino, con i dati  medici  in          possesso dello stesso.               3-bis. Il FSE  puo'  essere  alimentato  esclusivamente          sulla  base  del  consenso  libero  e  informato  da  parte          dell'assistito, il quale puo'  decidere  se  e  quali  dati          relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel          fascicolo medesimo.               4. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 sono          perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale  e          dei servizi socio-sanitari regionali che prendono  in  cura          l'assistito.               5. La consultazione dei dati e documenti  presenti  nel          FSE di cui al comma 1, per le finalita' di cui alla lettera          a) del comma 2, puo'  essere  realizzata  soltanto  con  il          consenso dell'assistito e sempre nel rispetto  del  segreto          professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria  secondo          modalita' individuate a riguardo. Il mancato  consenso  non          pregiudica  il  diritto  all'erogazione  della  prestazione          sanitaria.               6. Le finalita' di cui alle lettere b) e c) del comma 2          sono perseguite dalle regioni e  dalle  province  autonome,          nonche' dal Ministero del lavoro e delle politiche  sociali          e dal Ministero della salute nei  limiti  delle  rispettive          competenze attribuite dalla  legge,  senza  l'utilizzo  dei          dati  identificativi  degli  assistiti  presenti  nel  FSE,          secondo  livelli  di  accesso,  modalita'  e   logiche   di          organizzazione ed elaborazione dei dati  definiti,  con  il          decreto di cui al comma 7, in conformita'  ai  principi  di          proporzionalita',  necessita'   e   indispensabilita'   nel          trattamento dei dati personali.               6-bis. La consultazione dei dati e  documenti  presenti          nel FSE, di cui all'ultimo periodo del comma 2, puo' essere          realizzata soltanto in forma protetta e  riservata  secondo          modalita' determinate dal decreto di cui  al  comma  7.  Le          interfacce, i sistemi e le applicazioni  software  adottati          devono assicurare piena interoperabilita' tra le  soluzioni          secondo modalita' determinate dal decreto di cui  al  comma          7.               7. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  15,          comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,          n. 135, entro 90 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore          della legge di conversione del presente decreto, con uno  o          piu' decreti del  Ministro  della  salute  e  del  Ministro          delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con  il          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la          semplificazione  e  il  Ministro  dell'economia   e   delle          finanze, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti          tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e          di  Bolzano,  acquisito  il  parere  del  Garante  per   la          protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo  154,          comma 4, del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,          sono  stabiliti:  i  contenuti  del  FSE  e   del   dossier          farmaceutico  nonche'  i  limiti  di  responsabilita'  e  i          compiti   dei   soggetti   che    concorrono    alla    sua          implementazione,  i  sistemi  di  codifica  dei  dati,   le          garanzie  e  le  misure  di  sicurezza  da   adottare   nel          trattamento dei dati personali  nel  rispetto  dei  diritti          dell'assistito, le modalita' e i livelli  diversificati  di          accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e          6, la definizione e le relative modalita'  di  attribuzione          di un codice identificativo univoco dell'assistito che  non          consenta  l'identificazione  diretta  dell'interessato,   i          criteri  per  l'interoperabilita'   del   FSE   a   livello          regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle  regole          tecniche del sistema pubblico di connettivita'.               8. Le disposizioni recate  dal  presente  articolo  non          comportano nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza          pubblica e le amministrazioni interessate  provvedono  alle          attivita' di competenza nell'ambito  delle  risorse  umane,          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione          vigente.               9. La cabina  di  regia  per  l'attuazione  dell'Agenda          digitale italiana, di cui all'articolo  47,  comma  2,  del          decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,   e          successive modificazioni,  e'  integrata  per  gli  aspetti          relativi al settore sanitario con un  componente  designato          dal Ministro della salute, il  cui  incarico  e'  svolto  a          titolo gratuito.               10.  I  sistemi  di  sorveglianza  e  i   registri   di          mortalita', di tumori e di altre patologie, di  trattamenti          costituiti da trapianti di cellule e tessuti e  trattamenti          a base di medicinali per terapie  avanzate  o  prodotti  di          ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti          ai fini di prevenzione, diagnosi,  cura  e  riabilitazione,          programmazione sanitaria,  verifica  della  qualita'  delle          cure, valutazione dell'assistenza sanitaria  e  di  ricerca          scientifica in ambito medico, biomedico  ed  epidemiologico          allo scopo di  garantire  un  sistema  attivo  di  raccolta          sistematica di dati anagrafici, sanitari ed  epidemiologici          per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per          la salute, di una particolare malattia o di una  condizione          di salute rilevante in una popolazione definita.               11. I sistemi di sorveglianza e i registri  di  cui  al          comma 10 sono istituiti  con  decreto  del  Presidente  del          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  della          salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per          i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province  autonome          di Trento e di Bolzano e acquisito il  parere  del  Garante          per la protezione  dei  dati  personali.  Gli  elenchi  dei          sistemi di sorveglianza e dei registri  di  mortalita',  di          tumori e di altre patologie, di trattamenti  costituiti  da          trapianti di cellule e tessuti  e  trattamenti  a  base  di          medicinali per terapie avanzate o  prodotti  di  ingegneria          tessutale, e di impianti protesici nonche'  di  dispositivi          medici  impiantabili  sono  aggiornati  periodicamente  con          decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le          Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e          acquisito il parere del Garante per la protezione dei  dati          personali.   L'attivita'   obbligatoria   di    tenuta    e          aggiornamento dei registri di  cui  al  presente  comma  e'          svolta con  le  risorse  disponibili  in  via  ordinaria  e          rientra tra le  attivita'  istituzionali  delle  aziende  e          degli enti del Servizio  sanitario  nazionale.  Nell'ambito          del Patto per  la  salute  2019-2021  sono  individuate  le          modalita' per garantire e verificare la corretta  tenuta  e          aggiornamento dei registri di cui al presente comma.               11-bis. E' fatto obbligo agli esercenti le  professioni          sanitarie,  in  ragione  delle  rispettive  competenze,  di          alimentare in maniera continuativa, senza  ulteriori  oneri          per la finanza pubblica, i  sistemi  di  sorveglianza  e  i          registri di cui al comma 10.               12. Le Regioni e le Province autonome di  Trento  e  di          Bolzano possono istituire con  propria  legge  registri  di          tumori e di altre patologie, di mortalita'  e  di  impianti          protesici di rilevanza regionale e provinciale  diversi  da          quelli di cui al comma 10.               13. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  15,          comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,          n. 135, con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo          17, comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e          successive modificazioni, su proposta  del  Ministro  della          salute, acquisito il parere del Garante per  la  protezione          dei dati personali e previa intesa in  sede  di  Conferenza          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le          Province autonome di Trento e di  Bolzano,  entro  diciotto          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,          sono individuati, in conformita' alle disposizioni  di  cui          agli articoli 20,  22  e  154  del  codice  in  materia  di          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto          legislativo  30  giugno  2003,   n.   196,   e   successive          modificazioni, i soggetti  che  possono  avere  accesso  ai          registri di cui al presente articolo, e i dati che  possono          conoscere, nonche' le misure per la custodia e la sicurezza          dei dati.               14. I contenuti del regolamento  di  cui  al  comma  13          devono in ogni caso informarsi ai principi  di  pertinenza,          non eccedenza, indispensabilita' e necessita' di  cui  agli          articoli 3, 11 e 22 del codice in materia di protezione dei          dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30  giugno          2003, n. 196.               15. Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al          presente articolo, le regioni e province autonome, possono,          nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della          spesa  informatica,  anche  mediante  la   definizione   di          appositi    accordi    di    collaborazione,     realizzare          infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a  livello          sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai          sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  delle          infrastrutture tecnologiche per il FSE  a  tale  fine  gia'          realizzate  da  altre  regioni  o  dei  servizi  da  queste          erogate, ovvero utilizzare  l'infrastruttura  nazionale  di          cui  al  comma  15-ter,  da  rendere  conforme  ai  criteri          stabiliti dai decreti di cui al comma 7.               15-bis. Entro il  30  giugno  2014,  le  regioni  e  le          province  autonome  presentano  all'Agenzia  per   l'Italia          digitale e al Ministero della salute il piano  di  progetto          per la realizzazione del  FSE,  redatto  sulla  base  delle          linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia  e  dal          Ministero della salute, anche avvalendosi di enti  pubblici          di ricerca, entro il 31 marzo 2014.               15-ter. Ferme  restando  le  funzioni  del  Commissario          straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di  cui          all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016,  n.          179, l'Agenzia per  l'Italia  digitale,  sulla  base  delle          esigenze avanzate dalle regioni e dalle province  autonome,          nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo  con  il          Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle          finanze e  con  le  regioni  e  le  province  autonome,  la          progettazione dell'infrastruttura  nazionale  necessaria  a          garantire l'interoperabilita' dei FSE, la cui realizzazione          e' curata  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze          attraverso  l'utilizzo  dell'infrastruttura   del   Sistema          Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  e          del decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  2          novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  264          del 12 novembre 2011, garantendo:                 1)  l'interoperabilita'  dei  FSE   e   dei   dossier          farmaceutici regionali;                 2)   l'identificazione   dell'assistito,   attraverso          l'allineamento con  l'Anagrafe  nazionale  degli  assistiti          (ANA), di cui all'articolo 62-ter  del  codice  di  cui  al          decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82,   istituita          nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria. Nelle more della          realizzazione dell'ANA, l'identificazione dell'assistito e'          assicurata attraverso  l'allineamento  con  l'elenco  degli          assistiti gestito dal Sistema Tessera sanitaria,  ai  sensi          dell'articolo 50 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre          2003, n. 326;                 3) per le regioni e province autonome che,  entro  il          31 marzo 2017,  comunicano  al  Ministero  dell'economia  e          delle finanze  e  al  Ministero  della  salute  di  volersi          avvalere dell'infrastruttura nazionale ai sensi  del  comma          15, l'interconnessione dei  soggetti  di  cui  al  presente          articolo per la trasmissione telematica dei dati di cui  ai          decreti attuativi del comma 7, ad esclusione  dei  dati  di          cui al comma 15-septies, per la successiva alimentazione  e          consultazione del FSE da parte  delle  medesime  regioni  e          province autonome, secondo le modalita'  da  stabilire  con          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di          concerto con il Ministero della salute;                 4) a partire dal 30 aprile 2017,  la  gestione  delle          codifiche nazionali e regionali stabilite  dai  decreti  di          cui al comma 7, rese disponibili dalle  amministrazioni  ed          enti che le detengono, secondo le  modalita'  da  stabilire          con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di          concerto con il Ministero della salute.               15-quater.  L'Agenzia   per   l'Italia   digitale,   il          Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle          finanze operano congiuntamente, per le parti di  rispettiva          competenza, al fine di:  a)  valutare  e  approvare,  entro          sessanta giorni,  i  piani  di  progetto  presentati  dalle          regioni e dalle province autonome per la realizzazione  del          FSE, verificandone la conformita' a  quanto  stabilito  dai          decreti di cui al comma 7 ed in particolare condizionandone          l'approvazione alla piena fruibilita' dei dati regionali  a          livello   nazionale,    per    indagini    epidemiologiche,          valutazioni statistiche, registri nazionali e  raccolta  di          dati a  fini  di  programmazione  sanitaria  nazionale;  b)          monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni          e  delle  province  autonome,  conformemente  ai  piani  di          progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformita'          a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 e' compresa          tra gli  adempimenti  cui  sono  tenute  le  regioni  e  le          province   autonome   per   l'accesso   al    finanziamento          integrativo a carico del Servizio  sanitario  nazionale  da          verificare da parte del  Comitato  di  cui  all'articolo  9          dell'intesa sancita  il  23  marzo  2005  dalla  Conferenza          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le          Province autonome di Trento e di  Bolzano,  pubblicata  nel          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del  7          maggio 2005, congiuntamente con il Tavolo  tecnico  per  la          verifica degli adempimenti di  cui  all'articolo  12  della          predetta intesa del 23 marzo 2005.               15-quinquies. Per il  progetto  FSE  di  cui  al  comma          15-ter,  da  realizzare  entro  il  31  dicembre  2015,  e'          autorizzata una spesa non superiore a 10  milioni  di  euro          per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno          2015, da definire su base annua con decreto  del  Ministero          dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia  per          l'Italia digitale.               15-sexies.  Qualora  la  regione,  sulla   base   della          valutazione del Comitato e del Tavolo  tecnico  di  cui  al          comma 15-quater, non abbia adempiuto nei  termini  previsti          dal medesimo comma 15-quater, il Presidente  del  Consiglio          dei ministri, su proposta  del  Ministro  della  salute  di          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,          sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, diffida la regione          ad adempiere entro i  successivi  trenta  giorni.  Qualora,          sulla base delle valutazioni operate dai medesimi  Comitato          e Tavolo  tecnico,  la  regione  non  abbia  adempiuto,  il          Presidente della regione, nei successivi trenta  giorni  in          qualita' di commissario ad acta, adotta gli atti  necessari          all'adempimento e ne da' comunicazione alla Presidenza  del          Consiglio dei  ministri  e  ai  citati  Comitato  e  Tavolo          tecnico.               15-septies. Il Sistema Tessera sanitaria realizzato  in          attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30  settembre          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24          novembre 2003, n. 326,  entro  il  30  aprile  2017,  rende          disponibile ai FSE e  ai  dossier  farmaceutici  regionali,          attraverso  l'infrastruttura  nazionale  di  cui  al  comma          15-ter,  i  dati  risultanti  negli  archivi  del  medesimo          Sistema   Tessera   sanitaria   relativi   alle   esenzioni          dell'assistito, alle prescrizioni e prestazioni erogate  di          farmaceutica  e  specialistica  a   carico   del   Servizio          sanitario nazionale, ai certificati di malattia  telematici          e alle  prestazioni  di  assistenza  protesica,  termale  e          integrativa.».               - Si riporta il testo del comma 340 dell'art.  1  della          legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante  «Disposizioni  per          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello          Stato (Legge di stabilita' 2013)»:               «340. Alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in  materia  di          prelievi e  di  trapianti  di  organi  e  di  tessuti  sono          apportate le seguenti modificazioni:                 a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte in fine  le          seguenti parole: «, anche da soggetto vivente,  per  quanto          compatibili»;                 b) all'articolo 8, comma 6, dopo la lettera m),  sono          aggiunte le seguenti:                   «m-bis) mantiene e cura il sistema di  segnalazione          e gestione degli eventi e delle reazioni avverse gravi, nel          rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7;                   m-ter) controlla lo scambio di organi con gli altri          Stati membri e con i Paesi terzi. Qualora  siano  scambiati          organi tra Stati  membri,  il  Centro  nazionale  trapianti          trasmette  le  necessarie  informazioni  per  garantire  la          tracciabilita' degli organi;                   m-quater) ai fini  della  protezione  dei  donatori          viventi nonche' della  qualita'  e  della  sicurezza  degli          organi destinati al trapianto, cura la tenuta del  registro          dei donatori viventi in conformita' delle  disposizioni  di          cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;                 c) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:               «Art. 6-bis. (Qualita' e sicurezza degli organi). -  1.          Le donazioni di organi di donatori viventi e deceduti  sono          volontarie e non remunerate. Il reperimento di  organi  non          e' effettuato a fini di lucro. E' vietata  ogni  mediazione          riguardante la necessita' o la disponibilita' di organi che          abbia come fine l'offerta  o  la  ricerca  di  un  profitto          finanziario o di un vantaggio analogo. E' altresi'  vietata          ogni   pubblicita'   riguardante   la   necessita'   o   la          disponibilita' di organi che abbia come fine l'offerta o la          ricerca di  un  profitto  finanziario  o  di  un  vantaggio          analogo.               2. Il diritto alla protezione  dei  dati  personali  e'          tutelato in tutte le fasi delle attivita'  di  donazione  e          trapianto di organi, in conformita'  alle  disposizioni  di          cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196.  E'          vietato qualsiasi accesso non autorizzato a dati o  sistemi          che renda possibile l'identificazione dei  donatori  o  dei          riceventi.               3. Il Ministro della salute, con decreto di natura  non          regolamentare da adottarsi  entro  6  mesi  dalla  data  di          entrata in vigore del presente  articolo  su  proposta  del          Centro nazionale trapianti  e  previa  intesa  in  sede  di          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le          Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  nel          rispetto dell'allegato di cui  alla  direttiva  2010/53/UE,          determina i criteri di  qualita'  e  sicurezza  che  devono          essere osservati in tutte le fasi del processo che va dalla          donazione al trapianto o all'eliminazione.               4. Il decreto  di  cui  al  comma  3,  in  particolare,          dispone l'adozione e l'attuazione  di  procedure  operative          per:                 a) la verifica dell'identita' del donatore;                 b)  la  verifica  delle  informazioni   relative   al          consenso, conformemente alle norme vigenti;                 c) la verifica della caratterizzazione dell'organo  e          del donatore;                 d) il reperimento, la conservazione,  l'etichettatura          e il trasporto degli organi;                 e) la  garanzia  della  tracciabilita'  nel  rispetto          delle norme di cui al decreto legislativo 30  giugno  2003,          n. 196;                 f) la segnalazione, l'esame, la  registrazione  e  la          trasmissione delle informazioni  pertinenti  e  necessarie,          concernenti gli eventi avversi e  reazioni  avverse  gravi,          che possono influire sulla qualita' e sulla sicurezza degli          organi;                 g) ogni misura idonea ad assicurare la qualita' e  la          sicurezza degli organi»;                 d) all'articolo 22, comma  1,  le  parole:  «da  euro          1.032 a euro 10.329» sono sostituite  dalle  seguenti:  «da          euro 2.064 a euro 20.658»;                 e) dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente:               «Art. 22-bis.  (Sanzioni  in  materia  di  traffico  di          organi destinati ai trapianti). - 1. Chiunque  a  scopo  di          lucro svolge opera di mediazione nella donazione di  organi          da vivente e' punito con la reclusione da tre a sei anni  e          con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se il fatto  e'          commesso da persona che esercita una professione  sanitaria          alla    condanna    consegue    l'interdizione     perpetua          dall'esercizio della professione.               2. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque          pubblicizzi la richiesta d'offerta di  organi  al  fine  di          conseguire un profitto finanziario o un  vantaggio  analogo          e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro          10.000 a euro 50.000.               3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque senza          autorizzazione  acceda  a  sistemi  che  rendano  possibile          l'identificazione  dei  donatori  o  dei  riceventi,  o  ne          utilizzi i dati e' punito con  la  sanzione  amministrativa          pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.».               Si riporta il testo del comma  298  dell'art.  1  della          citata legge 23 dicembre 2014, n. 190:                 «298.  Al  fine  di  garantire,  in  relazione   alle          tecniche di procreazione  medicalmente  assistita  di  tipo          eterologo, la tracciabilita'  del  percorso  delle  cellule          riproduttive dal donatore al nato e viceversa,  nonche'  il          conteggio dei nati generati dalle cellule  riproduttive  di          un  medesimo  donatore,  e'  istituito,  presso  l'Istituto          superiore  di  sanita',  Centro   nazionale   trapianti   e          nell'ambito del Sistema informativo trapianti (SIT) di  cui          alla legge 10 aprile 1999, n. 91, il Registro nazionale dei          donatori di cellule riproduttive a  scopi  di  procreazione          medicalmente  assistita  di  tipo   eterologo,   ove   sono          registrati  tutti  i  soggetti  ammessi   alla   donazione,          mediante l'attribuzione ad ogni donatore di  un  codice.  A          tal fine, le strutture sanitarie autorizzate al prelievo  e          al trattamento delle  cellule  riproduttive  comunicano  al          Registro i dati  anagrafici  dei  donatori,  con  modalita'          informatiche   specificamente   predefinite,   idonee    ad          assicurare l'anonimato dei  donatori  medesimi.  Fino  alla          completa operativita' del Registro, i  predetti  dati  sono          comunicati  al  Centro  nazionale  trapianti  in  modalita'          cartacea, salvaguardando comunque l'anonimato dei donatori.          Agli oneri derivanti dal presente  comma,  quantificati  in          euro 700.810 per l'anno 2015 e in euro 150.060 a  decorrere          dall'anno  2016,  si   provvede   mediante   corrispondente          riduzione   dell'   autorizzazione    di    spesa    recata          dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29          marzo 2004, n. 81,  convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 26 maggio 2004, n. 138.».               - Il decreto legislativo  16  dicembre  2016,  n.  256,          recante  «Attuazione  della  direttiva  2015/565/UE   della          Commissione che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto          riguarda determinate prescrizioni  tecniche  relative  alla          codifica di tessuti e cellule umani»  e'  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2017, n. 10.               - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio          1997,  recante  «Approvazione  dell'atto  di  indirizzo   e          coordinamento alle Regioni  e  alle  Province  autonome  di          Trento e di Bolzano, in materia di  requisiti  strutturali,          tecnologici ed organizzativi minimi per  l'esercizio  delle          attivita' sanitarie da parte delle  strutture  pubbliche  e          private» e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  20          febbraio 1997, n. 42, S.O.               - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri          29  settembre  2015,  n.  178,   recante   «Disciplina   di          attuazione del Fascicolo sanitario  elettronico,  ai  sensi          del comma 7 dell'articolo 12 del decreto legge  18  ottobre          2012, n. 179», convertito, con modificazioni,  dalla  legge          17 dicembre 2012, n.  221,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 11 novembre 2015, n. 263.               - Il decreto del Ministro della sanita' 8 aprile  2000,          recante «Disposizione in materia di prelievi e di trapianti          di  organi  e  di  tessuti,  attuativo  delle  prescrizioni          relative alla dichiarazione di volonta' dei cittadini sulla          donazione di organi a scopo  di  trapianto»  e'  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2000, n. 89.               - Il decreto del Ministro della  salute  del  2  agosto          2002, recante «Criteri e modalita'  per  la  certificazione          dell'idoneita'  degli  organi   prelevati   al   trapianto,          adottato in attuazione dell'articolo  14,  comma  5,  della          legge 1° aprile 1999, n. 91» e' pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale del 4 novembre 2002, n. 258.               - Il decreto del Ministro della salute 11  marzo  2008,          recante «Integrazione  del  decreto  8  aprile  2000  sulla          ricezione delle dichiarazioni  di  volonta'  dei  cittadini          circa la donazione di  organi  a  scopo  di  trapianto»  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2008,  n.          136.               - Il decreto del Ministro della salute 31  marzo  2008,          recante «Disposizioni in materia  di  trapianti  di  organi          effettuati all'estero,  ai  sensi  dell'articolo  20  della          legge 1° aprile 1999, n.  91»,  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale del 24 aprile 2008, n. 97.               - Il decreto del Ministro della salute 11 aprile  2008,          recante «Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994,  n.  582          relativo  al   Regolamento   recante   le   modalita'   per          l'accertamento e la certificazione di morte» e'  pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2008, n. 136.               - Il decreto del Ministro della salute, di concerto con          il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  del  16          aprile 2010, n.116, recante «Regolamento per lo svolgimento          delle attivita' di trapianto di organi da donatore vivente»          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio  2010,          n. 172.               - Il decreto del Ministro della salute 1° luglio  2015,          recante  «Linee  guida  contenenti  le  indicazioni   delle          procedure e delle  tecniche  di  procreazione  medicalmente          assistita» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio          2015, n. 161.               - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 6, del decreto          del  Ministro  della  salute  19  novembre  2015,   recante          «Attuazione  della  direttiva  2010/53/UE  del   Parlamento          europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010,  relativa  alle          norme di qualita' e sicurezza degli organi umani  destinati          ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24          dicembre 2012, n. 228, nonche' attuazione  della  direttiva          di esecuzione 2012/25/UE della Commissione  del  9  ottobre          2012,  che  stabilisce  le  procedure  informative  per  lo          scambio tra Stati  membri  di  organi  umani  destinati  ai          trapianti.»:               «Art.  4.  (Designazione  e  compiti  delle   autorita'          competenti). - (Omissis).               6. Il CNT, di  cui  si  avvalgono  il  Ministero  della          salute, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e          Bolzano, e' preposto al coordinamento della Rete  nazionale          trapianti. Nell'ambito delle funzioni di  cui  all'art.  8,          comma 6, della legge 1° aprile 1999, n. 91, il CNT:                 a) garantisce  l'aggiornamento  e  la  revisione  dei          criteri in materia di qualita' e sicurezza attraverso linee          guida e protocolli operativi;                 b) fornisce indicazioni o linee guida alle  strutture          sanitarie,  ai  professionisti   e   agli   operatori   che          intervengono in tutte le fasi del  processo  che  va  dalla          donazione  al  trapianto  o  all'eliminazione,  per  quanto          riguarda la raccolta delle  informazioni  per  valutare  la          qualita' e la sicurezza degli  organi  trapiantati  sia  da          donatore cadavere che da donatore vivente;                 c) partecipa, su delega del Ministero  della  salute,          alla  rete  di   autorita'   competenti   istituita   dalla          Commissione europea,  coordinando  a  livello  nazionale  i          contributi alle attivita' della rete nazionale trapianti;                 d) al fine di garantire elevati livelli di qualita' e          sicurezza, definisce e gestisce i protocolli operativi  per          l'assegnazione ad altre Regioni degli organi non utilizzati          nell'ambito della Regione di provenienza;                 e)  redige  e  rende  pubblicamente  accessibile  una          relazione  annuale  sulle  attivita'  degli  organismi   di          reperimento e dei centri per i trapianti;                 f) elabora, tramite il SIT, i  dati  delle  attivita'          degli organismi per il reperimento e dei centri  trapianto,          in forma aggregata, per le finalita' di  cui  alla  lettera          e),   nonche'   per    le    finalita'    statistiche    ed          epidemiologiche;                 g) tiene un  elenco  aggiornato  degli  organismi  di          reperimento e dei centri trapianto.».               L'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le          Province   autonome   di   Trento   e   di   Bolzano    per          l'individuazione del bacino di utenza minimo, riferito alla          popolazione, con il quale sono  stati  istituiti  i  centri          interregionali per i trapianti, ai sensi dell'articolo  10,          comma 2, della legge 1° aprile 1999, n 91, sancito in  sede          di Conferenza Stato-Regioni il 7 marzo 2002 (rep.  atti  n.          1407/CSR).               L'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le          Province autonome di Trento e di Bolzano concernente «Linee          guida per le attivita' di coordinamento per il  reperimento          di organi e di tessuti  in  ambito  nazionale  ai  fini  di          trapianto con l'unito Allegato A Linee Guida per uniformare          le attivita' di coordinamento in ordine al  reperimento  di          organi e tessuti in ambito nazionale», sancito in  sede  di          Conferenza Stato-Regioni il 21 marzo  2002  (rep.  atti  n.          1414/CSR).               L'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le          Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  sul  documento          recante: «Linee guida in tema di raccolta, manipolazione  e          impiego  clinico  delle  cellule   staminali   emopoietiche          (CSE)», sancito dalla Conferenza permanente per i  rapporti          tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e          di Bolzano il 10 luglio 2003 (rep. atti  n.  1770/CSR),  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre  2003,  n.          227.               L'Accordo tra il Governo,  le  Regioni  e  le  Province          autonome di Trento  e  di  Bolzano  sul  documento  recante          «Requisiti minimi strutturali, tecnologici e  organizzativi          delle  strutture  sanitarie  per   lo   svolgimento   delle          attivita'  di  trapianto  di  organi  solidi  da   donatore          cadavere.  Criteri  e  procedure  per  l'autorizzazione   e          accreditamento  delle  strutture   sanitarie,   singole   o          afferenti ad un programma regionale di trapianto,  comprese          le attivita' di  trapianto  pediatrico.  Volumi  minimi  di          attivita' e degli  standard  di  qualita'  delle  strutture          autorizzate» sancito  dalla  Conferenza  permanente  per  i          rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di          Trento e di Bolzano  il  24  gennaio  2018  (rep.  atti  n.          16/CSR).               L'Accordo tra il Governo,  le  Regioni  e  le  Province          autonome di Trento  e  di  Bolzano  sul  documento  recante          «Protocollo per la valutazione dell'idoneita' del  donatore          di organi solidi» sancito dalla Conferenza permanente per i          rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di          Trento e di Bolzano  il  24  gennaio  2018  (rep.  atti  n.          17/CSR).               L'Accordo sancito dalla  Conferenza  permanente  per  i          rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di          Trento e di Bolzano nella seduta  del  15  marzo  2012  sui          «Requisiti minimi organizzativi, strutturali e  tecnologici          delle strutture sanitarie autorizzate di cui alla legge  19          febbraio 2004, n. 40 per la qualita' e la  sicurezza  nella          donazione,   l'approvvigionamento,   il    controllo,    la          lavorazione,  la  conservazione,   lo   stoccaggio   e   la          distribuzione di cellule  umane»,  ai  sensi  dell'art.  6,          comma 1, del decreto legislativo 6 novembre  2007,  n.  191          (Rep. Atti n. 59/CSR). 
           Note all'art. 1: 
               - Si riporta il testo dell'art. 7, commi 1 e  2,  della          citata legge 1° aprile 1999, n. 91:               «Art.    7.    (Principi    organizzativi).    -     1.          L'organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti  e'          costituita dal Centro  nazionale  per  i  trapianti,  dalla          Consulta tecnica permanente per  i  trapianti,  dai  centri          regionali o interregionali per i trapianti, dalle strutture          per i prelievi, dalle strutture per  la  conservazione  dei          tessuti prelevati, dalle strutture per i trapianti e  dalle          aziende unita' sanitarie locali.               2. E' istituito il sistema  informativo  dei  trapianti          nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale.               (Omissis).».               - Il testo dell'articolo 3, comma 3, del regio  decreto          18 giugno 1931, n. 773,  recante  «Approvazione  del  testo          unico delle leggi di pubblica sicurezza»  (cfr.  Note  alle          premesse).               - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera          q), del  decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n.  191,          recante  «Attuazione   della   direttiva   2004/23/CE   del          Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, sulla          definizione di norme di qualita'  e  di  sicurezza  per  la          donazione,   l'approvvigionamento,   il    controllo,    la          lavorazione,  la  conservazione,   lo   stoccaggio   e   la          distribuzione di tessuti e cellule umani»:               «Art. 3. (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente          decreto si intende per:                 (omissis).                 q) «istituto dei tessuti»:  una  banca  dei  tessuti,          come prevista dalla legge 1° aprile  1999,  n.  91,  o  una          unita' di un ospedale pubblico, o un settore di un servizio          trasfusionale come  previsto  dal  decreto  legislativo  19          agosto 2005, n. 191, o una struttura sanitaria  senza  fini          di lucro, in cui si effettuano  attivita'  di  lavorazione,          conservazione, stoccaggio  o  distribuzione  di  tessuti  e          cellule umani, o una  struttura  sanitaria  autorizzata  ai          sensi della legge 19 febbraio 2004, n. 40, per le attivita'          compatibili  con  la  legge  medesima.   Fatte   salve   le          competenze delle regioni e province autonome in materia  di          autorizzazione  al   funzionamento   degli   istituti,   il          Ministero della salute, le Regioni e le  Province  autonome          di Trento e di Bolzano, di  seguito  denominate:  «province          autonome», mediante accordo in Conferenza permanente per  i          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di          Trento  e  di  Bolzano,  emanano   le   linee   guida   per          l'accreditamento  delle   attivita'   di   tali   istituti,          conformemente alla normativa vigente in materia, sulla base          delle indicazioni fornite dal Centro  nazionale  trapianti,          dal Centro nazionale sangue e  dall'Istituto  superiore  di          sanita'  secondo  i  rispettivi   ambiti   di   competenza.          L'Istituto  dei  tessuti  puo'  inoltre  essere  incaricato          dell'approvvigionamento o del controllo, comprendente anche          l'esecuzione degli esami analitici,  dei  tessuti  e  delle          cellule;                 (omissis).».               L'art. 1, comma 298, della legge 23 dicembre  2014,  n.          190, recante "Disposizioni per la formazione  del  bilancio          annuale e pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'          2015)» (cfr. Note alle premesse).   |  
|   |                               ALLEGATO I 
                     SISTEMA INFORMATIVO TRAPIANTI 
                         Disciplinare tecnico 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                               ALLEGATO II 
                             Sistema SIT -                                RND PMA 
                         Disciplinare tecnico 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
                              Definizioni 
   1. Ai fini del presente decreto si intende per:     a) «Sistema informativo trapianti (SIT)»: sistema informativo  di supporto per l'informatizzazione delle attivita' della Rete nazionale trapianti, di cui all'articolo 7, comma  2,  della  legge  1°  aprile 1999, n 91;     b) «Rete nazionale trapianti»: rete costituita dalle strutture di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 1° aprile  1999,  n.  91,  e dalle strutture di cui articolo 3, comma 1, lettera q),  del  decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, nonche' dalle strutture  di  cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  l),  del  decreto  legislativo  25 gennaio 2010, n. 16;     c)  «organismo  di  reperimento»:  struttura  sanitaria  di   cui all'articolo 13 della legge 1° aprile 1999, n. 91,  che  effettua  il reperimento degli organi e dei tessuti, o un centro regionale  per  i trapianti  (CRT)  o  interregionale  per  i  trapianti  (CIRT)  o  un coordinatore locale di cui agli articoli 10, 11 e 12 della  legge  1° aprile 1999, n 91, che coordina il reperimento di  organi  e  tessuti nonche'   le   organizzazioni   per   l'approvvigionamento   di   cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  l),  del  decreto  legislativo  25 gennaio 2010, n. 16;     d)  «centro  per  i  trapianti»:  struttura  sanitaria   di   cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1999, n. 91,  nella  quale  sia presente una  equipe  autorizzata  dalla  regione  o  dalle  Province autonome di Trento  e  Bolzano  ad  effettuare  trapianti  di  organi nonche' le unita' cliniche afferenti a un programma trapianti ove  si effettuano trapianti di Cellule staminali emopoietiche (CSE)  di  cui all'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e  le  Provincie autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Linee  guida  in tema di raccolta,  manipolazione  e  impiego  clinico  delle  Cellule staminali emopoietiche (CSE)» del 10 luglio 2003;     e) «strutture sanitarie autorizzate al prelievo e al  trattamento di cellule riproduttive»: istituti dei tessuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, deputate alle attivita' di cui all'articolo 1, comma 298, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;     f)  «soggetti  deputati  alla  raccolta  e  registrazione   delle dichiarazioni di volonta' in ordine alla donazione di organi, tessuti del proprio corpo successivamente alla morte»:  i  comuni,  ai  sensi dell'articolo 3, comma 3, del regio decreto 18 giugno 1931,  n.  733, le aziende sanitarie locali (ASL), ai sensi  della  legge  1°  aprile 1999, n. 91, e del decreto del Ministro della sanita' 8  aprile  2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2000, i  CRT, ai sensi  del  decreto  del  Ministro  della  salute  11  marzo  2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4  aprile  2008,  e  le Associazioni  dei  donatori,  che,  in  base  ai  propri  statuti   e regolamenti, provvedono alla raccolta della dichiarazioni di volonta' dei loro associati;     g) «Registro nazionale dei donatori  di  cellule  riproduttive  a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo  eterologo  (RND PMA)»: registro istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 298,  della legge 23 dicembre 2014, n. 190;     h) «evento avverso grave» e «reazione avversa grave»:  evento  di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  n)  del  decreto  del  Ministro della salute 19 novembre 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 280 del 1° dicembre 2015 e di cui all'articolo 3,  comma  1,  lettera o), del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191,  e  reazione  di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o),  del  decreto  del  Ministro della salute 19 novembre 2015 e  di  cui  all'articolo  3,  comma  1, lettera p), del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191;     i) «numero identificativo nazionale della donazione, del donatore e del ricevente»: numero identificativo attribuito ad una  donazione, a un donatore e a un ricevente, secondo il sistema di identificazione nazionale;     l)  «numero   identificativo   della   donna»:   codice   univoco identificativo assegnato dalle regioni e dalle Province  autonome  di Trento  e  di  Bolzano  alla  donna  della  coppia  che  effettua  la fecondazione assistita di tipo eterologo;     m) «codice unico europeo»  o  Single  european  code  (SEC)»:  il codice unico d'identificazione applicato ai tessuti  e  alle  cellule distribuiti nell'Unione europea di cui all'articolo  15  del  decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16;     n) «sequenza d'identificazione della donazione (SID)»:  la  prima parte del codice unico europeo di cui alla lettera m), costituita dal codice dell'istituto dei  tessuti  dell'Unione  europea  (UE)  e  dal numero identificativo nazionale della donazione;     o) «codice dell'istituto dei tessuti dell'UE»:  il  codice  unico d'identificazione  degli   istituti   dei   tessuti   autorizzati   e accreditati; il codice d'identificazione degli istituti  dei  tessuti e' costituito dal codice ISO del Paese e dal numero dell'istituto dei tessuti figurante nel compendio degli istituti dei  tessuti  dell'UE, secondo quanto specificato nell'allegato XI di cui all'allegato I  al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 256;     p) «sequenza d'identificazione del prodotto  (SIP)»:  la  seconda parte del codice unico europeo di cui alla lettera m), costituita dal codice del prodotto, dal numero specifico della sottopartita e  dalla data di scadenza;     q) «codice del prodotto»: il codice d'identificazione per il tipo specifico  di  tessuti  e   di   cellule,   costituito   dal   codice d'identificazione del sistema di codifica del prodotto  indicante  il sistema di codifica utilizzato dall'istituto dei tessuti e il  codice della tipologia  di  prodotto  di  tessuti  e  cellule  previsto  nel rispettivo sistema di codifica  per  il  tipo  di  prodotto,  secondo quanto specificato nell'allegato XI di cui all'allegato I al  decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 256;     r) «numero specifico della sottopartita»: il numero che distingue le aliquote di tessuti e cellule e che identifica in maniera  univoca i tessuti  e  le  cellule  aventi  lo  stesso  numero  identificativo nazionale  della  donazione  e  lo  stesso  codice  del  prodotto   e provenienti  dallo  stesso  istituto  dei  tessuti,  secondo   quanto specificato  nell'allegato  XI  di  cui  all'allegato  I  al  decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 256;     s) «data di scadenza»: la data entro la  quale  i  tessuti  e  le cellule  possono  essere  applicati,   secondo   quanto   specificato nell'allegato XI di cui all'allegato  I  al  decreto  legislativo  16 dicembre 2016, n. 256;     t) «compendio degli istituti dei tessuti dell'UE»: il registro di tutti gli istituti dei  tessuti  titolari  di  licenza,  autorizzati, designati o accreditati dall'autorita' competente o  dalle  autorita' competenti degli Stati membri, inclusi gli  istituti  autorizzati  ed accreditati  dalle  regioni  e  province  autonome,  ai  sensi  degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, e che contiene  le  informazioni  su  tali  istituti  dei  tessuti  di  cui all'allegato XI-bis di cui all'allegato II al decreto legislativo  16 dicembre 2016, n. 256;     u) «Centro nazionale trapianti (CNT)»:  Centro  nazionale  per  i trapianti di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1999, n. 91.  
           Note all'art. 2: 
               - Per il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 1°          aprile 1999, n. 91, si veda nelle Note all'art. 1.               - Per il testo dell'art. 3, comma 1,  lettera  q),  del          decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, si veda  nelle          Note all'art. 1.               - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera          l), del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, recante          «Attuazione delle direttive 2006/17/CE  e  2006/86/CE,  che          attuano la direttiva  2004/23/CE  per  quanto  riguarda  le          prescrizioni      tecniche      per      la      donazione,          l'approvvigionamento e il controllo di  tessuti  e  cellule          umani, nonche' per quanto riguarda le prescrizioni in  tema          di rintracciabilita', la notifica  di  reazioni  ed  eventi          avversi gravi e determinate prescrizioni  tecniche  per  la          codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e          la distribuzione di tessuti e cellule umani»:               «Art. 2. (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente          decreto si intendono per:                 (omissis);                 l)  organizzazione  per   l'approvvigionamento:   una          struttura sanitaria  o  un'unita'  ospedaliera  in  cui  si          effettuano prelievi di tessuti e cellule  umani,  che  puo'          non essere autorizzata  e  accreditata  come  Istituto  dei          tessuti, fatto salvo quanto previsto dalla legge 12  agosto          1993, n. 301, recante  norme  in  materia  di  prelievo  ed          innesti di cornea;                 (omissis).».               - Si riporta il testo degli artt. 10,11,12 e  13  della          citata legge 1° aprile 1999, n. 91:               «Art.10. (Centri regionali e interregionali). -  1.  Le          regioni, qualora non abbiano gia' provveduto ai sensi della          legge 2 dicembre  1975,  n.  644,  istituiscono  un  centro          regionale per i trapianti ovvero, in associazione tra esse,          un  centro  interregionale  per  i  trapianti,  di  seguito          denominati, rispettivamente, «centro regionale»  e  «centro          interregionale».               2. Il Ministro della  sanita'  stabilisce  con  proprio          decreto, da emanare entro  novanta  giorni  dalla  data  di          entrata in vigore della presente  legge,  d'intesa  con  la          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le          Regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  il          bacino di utenza  minimo,  riferito  alla  popolazione,  in          corrispondenza   del   quale    le    regioni    provvedono          all'istituzione di centri interregionali.               3. La  costituzione  ed  il  funzionamento  dei  centri          interregionali sono disciplinati  con  convenzioni  tra  le          regioni interessate.               4. Il centro regionale o interregionale ha sede  presso          una struttura pubblica e si avvale di uno o piu' laboratori          di immunologia per i  trapianti  per  l'espletamento  delle          attivita' di tipizzazione tissutale.               5. Qualora entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in          vigore della presente legge le regioni non abbiano promosso          la costituzione dei centri regionali  o  interregionali  il          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  della          sanita',  previo  invito  alle   regioni   inadempienti   a          provvedere  entro  un  termine  congruo,  attiva  i  poteri          sostitutivi.               6. Il  centro  regionale  o  interregionale  svolge  le          seguenti funzioni:                 a)  coordina  le   attivita'   di   raccolta   e   di          trasmissione dei dati relativi alle persone  in  attesa  di          trapianto nel rispetto dei  criteri  stabiliti  dal  Centro          nazionale;                 b) coordina le attivita' di prelievo e i rapporti tra          i reparti di rianimazione  presenti  sul  territorio  e  le          strutture  per  i  trapianti,  in  collaborazione   con   i          coordinatori locali di cui all'articolo 12;                 c) assicura il  controllo  sull'esecuzione  dei  test          immunologici necessari per il trapianto avvalendosi di  uno          o piu' laboratori di immunologia per i trapianti allo scopo          di assicurare l'idoneita' del donatore;                 d)   procede   all'assegnazione   degli   organi   in          applicazione dei criteri stabiliti dal Centro nazionale, in          base alle priorita' risultanti dalle liste delle persone in          attesa di trapianto di cui all'articolo 8, comma 6, lettera          a);                 e) assicura il controllo sull'esecuzione dei test  di          compatibilita' immunologica nei programmi di trapianto  nel          territorio di competenza;                 f) coordina  il  trasporto  dei  campioni  biologici,          delle equipes sanitarie e degli organi e  dei  tessuti  nel          territorio di competenza;                 g) cura i rapporti di collaborazione con le autorita'          sanitarie  del  territorio   di   competenza   e   con   le          associazioni di volontariato.               7. Le regioni esercitano il controllo  sulle  attivita'          dei  centri  regionali  e  interregionali  sulla  base   di          apposite linee guida emanate dal Ministro della sanita'.               8. Per l'istituzione  e  il  funzionamento  dei  centri          regionali e interregionali e' autorizzata la spesa di  lire          4.200 milioni annue a decorrere dal 1999.»               «Art.11.   (Coordinatori   dei   centri   regionali   e          interregionali). - 1. Le attivita' dei centri  regionali  e          dei   centri   interregionali   sono   coordinate   da   un          coordinatore nominato dalla  regione,  o  d'intesa  tra  le          regioni  interessate,  per  la  durata  di   cinque   anni,          rinnovabili  alla  scadenza,  tra  i  medici  che   abbiano          acquisito esperienza nel settore dei trapianti.               2.   Nello   svolgimento   dei   propri   compiti,   il          coordinatore regionale o interregionale e' coadiuvato da un          comitato   regionale   o   interregionale   composto    dai          responsabili,  o  loro  delegati,  delle  strutture  per  i          prelievi e per i trapianti presenti nell'area di competenza          e  da  un  funzionario  amministrativo   delle   rispettive          regioni.»               «Art. 12. (Coordinatori locali). - 1.  Le  funzioni  di          coordinamento delle strutture per i prelievi sono svolte da          un medico dell'azienda sanitaria competente per  territorio          che abbia maturato esperienza  nel  settore  dei  trapianti          designato  dal  direttore  generale  dell'azienda  per   un          periodo di cinque anni, rinnovabile alla scadenza.               2.  I  coordinatori  locali  provvedono,   secondo   le          modalita' stabilite dalle regioni:                 a) ad assicurare l'immediata comunicazione  dei  dati          relativi al donatore, tramite il  sistema  informativo  dei          trapianti di cui all'articolo  7,  al  centro  regionale  o          interregionale competente ed al Centro nazionale,  al  fine          dell'assegnazione degli organi;                 b) a coordinare gli atti amministrativi relativi agli          interventi di prelievo;                 c) a curare i rapporti con le famiglie dei donatori;                 d)  ad  organizzare  attivita'  di  informazione,  di          educazione e di crescita  culturale  della  popolazione  in          materia di trapianti nel territorio di competenza.               3. Nell'esercizio dei compiti  di  cui  al  comma  2  i          coordinatori  locali  possono  avvalersi  di  collaboratori          scelti tra il personale sanitario ed amministrativo.               4. Per l'attuazione dell'articolo  11  e  del  presente          articolo e' autorizzata la spesa di lire 50  milioni  annue          decorrere dal 1999.»               «Art. 13. (Strutture per i prelievi). - 1. Il  prelievo          di organi  e'  effettuato  presso  le  strutture  sanitarie          accreditate dotate di reparti di rianimazione.  L'attivita'          di prelievo  di  tessuti  da  soggetto  di  cui  sia  stata          accertata la morte ai sensi della legge 29  dicembre  1993,          n. 578, e del decreto 22 agosto 1994, n. 582, del  Ministro          della sanita', puo' essere  svolta  anche  nelle  strutture          sanitarie   accreditate   non   dotate   di   reparti    di          rianimazione.               2. Le regioni,  nell'esercizio  dei  propri  poteri  di          programmazione    sanitaria     e     nell'ambito     della          riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all'articolo          2 della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  come  modificato          dall'articolo 1 del decreto-legge 17 maggio 1996,  n.  280,          convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio  1996,          n. 382, provvedono, ove necessario,  all'attivazione  o  al          potenziamento dei dipartimenti di urgenza  e  di  emergenza          sul  territorio  ed  al   potenziamento   dei   centri   di          rianimazione  e  di  neurorianimazione,   con   particolare          riguardo a quelli presso  strutture  pubbliche  accreditate          ove, accanto  alla  rianimazione,  sia  presente  anche  un          reparto neurochirurgico.               3. I prelievi  possono  altresi'  essere  eseguiti,  su          richiesta,  presso   strutture   diverse   da   quelle   di          appartenenza del sanitario  chiamato  ad  effettuarli,  nel          rispetto delle vigenti disposizioni sulla  incompatibilita'          dell'esercizio   dell'attivita'   libero-professionale,   a          condizione che tali strutture siano  idonee  ad  effettuare          l'accertamento  della  morte,  ai  sensi  della  legge   29          dicembre 1993, n. 578, e del decreto  22  agosto  1994,  n.          582, del Ministro della sanita'.».               - Per il testo dell'art. 2, comma 1,  lettera  l),  del          decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, si  veda  nelle          Note precedenti.               - Si riporta il testo dell'art.16 della citata legge 1°          aprile 1999, n. 91:               «Art. 16. (Strutture per i trapianti). - 1. Le  regioni          individuano, nell'ambito  della  programmazione  sanitaria,          tra le strutture accreditate quelle idonee ad effettuare  i          trapianti di organi e di tessuti. Con decreto del  Ministro          della sanita', sentiti il Consiglio superiore di sanita' ed          il Centro nazionale, sono definiti i criteri e le modalita'          per l'individuazione delle strutture  di  cui  al  presente          articolo, in base ai  requisiti  previsti  dal  decreto  29          gennaio 1992 , del Ministro della sanita', pubblicato nella          Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 1992, nonche'  gli          standard minimi di attivita' per le finalita' indicate  dal          comma 2.               2. Le regioni provvedono ogni due  anni  alla  verifica          della qualita' e dei risultati delle attivita' di trapianto          di organi e di tessuti svolte dalle  strutture  di  cui  al          presente  articolo  revocando  l'idoneita'  a  quelle   che          abbiano svolto nell'arco di un  biennio  meno  del  50  per          cento dell'attivita' minima prevista dagli standard di  cui          al comma 1.               3. Per l'attuazione degli articoli 13 e 15, nonche' del          presente articolo, e' autorizzata la spesa  di  lire  2.450          milioni annue a decorrere dal 1999.».               L'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le          Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  sul  documento          recante: «Linee guida in tema di raccolta, manipolazione  e          impiego  clinico  delle  cellule   staminali   emopoietiche          (CSE)», sancito dalla Conferenza permanente per i  rapporti          tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e          di Bolzano il 10 luglio 2003 (rep. atti n. 1770/CSR).               - Per il testo dell'art. 3, comma 1,  lettera  q),  del          decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, si veda  nelle          Note all'art. 1.               - Per il testo dell'art. 1,  comma  298,  della  citata          legge 23 dicembre 2014, n. 190, si  veda  nelle  Note  alle          premesse.               - Per il testo dell'art. 3, comma 3, del  citato  regio          decreto 18 giugno 1931, n. 773, si  veda  nelle  Note  alle          premesse.               - Per i  riferimenti  al  Decreto  del  Ministro  della          sanita' 8 aprile 2000, si veda nelle Note alle premesse.               Decreto  del  Ministro  della  salute  11  marzo  2008,          recante «Integrazione  del  decreto  8  aprile  2000  sulla          ricezione delle dichiarazioni  di  volonta'  dei  cittadini          circa la donazione di organi a scopo  di  trapianto»  (cfr.          Note alle premesse).               - Per il testo del comma 298 dell'art. 1  della  citata          legge 23 dicembre 2014, n. 190, si  veda  nelle  Note  alle          premesse.               - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lett. n)  e          lett. o), del decreto del Ministro della salute 19 novembre          2015, recante «Attuazione della  direttiva  2010/53/UE  del          Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  7  luglio  2010,          relativa alle norme di qualita' e  sicurezza  degli  organi          umani destinati ai trapianti,  ai  sensi  dell'articolo  1,          comma  340,  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,   nonche'          attuazione della direttiva di esecuzione  2012/25/UE  della          Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure          informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani          destinati ai trapianti»:               «Art. 3. (Definizioni). - Ai fini del presente  decreto          si intende per:                 (omissis);                 n)   «evento   avverso   grave»,   qualsiasi   evento          indesiderato e imprevisto connesso  a  qualunque  fase  del          processo che va dalla  donazione  al  trapianto  che  possa          provocare la trasmissione di una malattia trasmissibile, la          morte o condizioni  di  pericolo  di  vita,  invalidita'  o          incapacita' del paziente, o che determini  o  prolunghi  il          ricovero o la patologia;                 o) «reazione avversa grave», una reazione non voluta,          compresa una malattia trasmissibile, del donatore vivente o          del ricevente, eventualmente connessa  con  qualunque  fase          del processo che  va  dalla  donazione  al  trapianto,  che          provochi  la  morte,  condizioni  di  pericolo   di   vita,          l'invalidita'  o  l'incapacita'  dell'interessato   o   che          determini o prolunghi il ricovero o la patologia;                 (omissis).».               - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera  o)          e p), del citato decreto legislativo 6  novembre  2007,  n.          191:               «Art. 3. (Definizioni). -  «1.  Ai  fini  del  presente          decreto si intende per:                 (omissis);                 o) «evento avverso grave»: qualunque evento  negativo          collegato  con  l'approvvigionamento,  il   controllo,   la          lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti  e          cellule, che possa provocare la  trasmissione  di  malattie          trasmissibili, la morte o condizioni di pericolo  di  vita,          di invalidita' o incapacita' dei pazienti, o ne  produca  o          prolunghi l'ospedalizzazione o lo stato di malattia;                 p) «reazione avversa grave»: una risposta non  voluta          nel  donatore  o  nel  ricevente,  compresa  una   malattia          trasmissibile,   connessa   con   l'approvvigionamento    o          l'applicazione sull'uomo di tessuti o cellule, che provochi          la morte, metta in pericolo la vita o produca invalidita' o          incapacita' dell'interessato,  o  ne  produca  o  prolunghi          l'ospedalizzazione o lo stato di malattia;                 (omissis).».               - Si riporta il testo dell'art 15  del  citato  decreto          legislativo 25 gennaio 2010, n. 16:               «Art. 15. (Sistema di codifica  europeo).  -  1.  Fatto          salvo il comma 2  del  presente  articolo,  si  applica  un          codice unico europeo  a  tutti  i  tessuti  e  a  tutte  le          cellule,  comprese  le  cellule   staminali   emopoietiche,          distribuiti a fini di applicazioni sull'uomo.  Negli  altri          casi in cui i tessuti e le cellule sono rilasciati  per  la          circolazione, e' applicata come minimo la  SID  almeno  nei          documenti di accompagnamento.               2. Il comma 1 non si applica:                 a)  alla  donazione  di  cellule   riproduttive   dal          partner;                 b) ai tessuti e alle cellule distribuiti direttamente          per  il  trapianto  immediato  al   ricevente,   ai   sensi          dell'articolo  6,  comma  6,  del  decreto  legislativo   6          novembre 2007, n. 191;                 c) ai tessuti e alle cellule importati in  Italia  in          caso di emergenza allorche' l'importazione  e'  autorizzata          direttamente   dall'autorita'    competente,    ai    sensi          dell'articolo  9,  comma  3,  lettera   b),   del   decreto          legislativo 6 novembre 2007, n. 191.».               - Si riporta il testo degli artt.  6  e  7  del  citato          decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191:               «Art 6. (Autorizzazione e accreditamento degli istituti          dei tessuti e dei procedimenti di preparazione dei  tessuti          e delle cellule). - 1. Con accordo in  sede  di  Conferenza          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le          Province autonome di Trento e di Bolzano,  entro  sei  mesi          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono          definiti i requisiti minimi  organizzativi,  strutturali  e          tecnologici degli istituti dei tessuti e le linee-guida per          l'accreditamento, sulla  base  delle  indicazioni  all'uopo          fornite dal CNT, dal CNS e dalla Conferenza dei  Presidenti          delle regioni e delle province autonome, per le  rispettive          competenze.               2. Ai sensi della  normativa  vigente  e  del  presente          decreto, gli  istituti  dei  tessuti  in  cui  si  svolgono          attivita'   di   controllo,   lavorazione,   conservazione,          stoccaggio o  distribuzione  di  tessuti  e  cellule  umani          destinati ad  applicazioni  sull'uomo  sono  autorizzati  e          accreditati dalle regioni e  dalle  province  autonome,  ai          fini dello svolgimento di tali attivita'.               3.  La  regione  o  la   provincia   autonoma,   previo          accertamento della conformita' dell'istituto dei tessuti ai          requisiti previsti dalla normativa vigente e  dal  presente          decreto, con particolare riferimento all'articolo 28, comma          1, lettera a), lo autorizza e lo accredita,  ed  indica  le          attivita' di cui e' consentito l'esercizio, prevedendone le          condizioni. La regione o la provincia autonoma autorizza ed          accredita  le  attivita'  relative   ai   procedimenti   di          preparazione dei tessuti e delle  cellule,  che  l'istituto          dei tessuti puo'  svolgere  nel  rispetto  della  normativa          vigente nel settore e dei requisiti di cui all'articolo 28,          comma 1, lettera g). Gli accordi previsti all'articolo  24,          conclusi fra un istituto dei tessuti e terzi sono esaminati          nell'ambito di tale procedura.               4.  L'istituto  dei  tessuti  non   apporta   modifiche          sostanziali alle proprie attivita' senza il rilascio  della          preventiva autorizzazione da parte della  regione  o  della          provincia autonoma interessata.               5. La regione o la provincia autonoma  competente  puo'          sospendere o revocare l'autorizzazione  e  l'accreditamento          di  un  istituto  dei  tessuti  o  di  un  procedimento  di          preparazione  dei   tessuti   e   delle   cellule   qualora          l'ispezione o le misure di controllo attuate dimostrino che          tale istituto o procedimento  non  soddisfano  i  requisiti          previsti.               6. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa  con          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le          Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono          individuati, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo          28, comma 1, lettera i), i tessuti e le  cellule  specifici          che  possono  essere  distribuiti   direttamente   per   il          trapianto immediato  al  ricevente,  a  condizione  che  il          fornitore    abbia    ottenuto    per    tale     attivita'          l'autorizzazione e l'accreditamento da parte delle  regioni          o delle province autonome competenti.»               «Art. 7. (Ispezioni e misure di  controllo).  -  1.  La          regione o  la  provincia  autonoma  organizza  ispezioni  e          adeguate  misure  di  controllo  presso  gli  istituti  dei          tessuti, avvalendosi per gli specifici ambiti di competenza          del  supporto  del  CNT  o  del  CNS,  per  verificarne  la          rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa vigente e          dal presente decreto.               2.  La  regione  o  la  provincia  autonoma   assicura,          inoltre, l'adozione di appropriate misure di controllo  per          quanto riguarda l'approvvigionamento di tessuti  e  cellule          umani.               3. Le ispezioni e le misure di  controllo,  di  cui  ai          commi 1 e 2, sono attuate a intervalli di tempo regolari  e          comunque non superiori a due anni.               4. Tali ispezioni e misure di controllo sono effettuate          da personale incaricato che ha il potere di:                 a)  ispezionare  gli  istituti  dei  tessuti   e   le          strutture dei terzi indicati all'articolo 24;                 b) valutare e verificare le procedure e le  attivita'          svolte negli istituti dei tessuti, nonche' nelle  strutture          dei terzi sopraindicati;                 c)   esaminare   qualsiasi    documento    o    altre          registrazioni connessi a quanto richiesto  dalla  normativa          vigente e dal presente decreto.               5. Con accordo in sede di Conferenza permanente  per  i          rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di          Trento e di Bolzano sono stabiliti,  anche  in  conformita'          alle indicazioni fornite dagli organismi europei, i criteri          relativi allo svolgimento delle ispezioni e delle misure di          controllo,  e  quelli  inerenti  alla  formazione  ed  alla          qualificazione  del  personale  interessato,  al  fine   di          raggiungere livelli omogenei di competenza e rendimento.               6.  La  regione  o  la  provincia  autonoma   organizza          ispezioni ed attua misure di controllo adeguate in caso  di          reazioni  o  eventi  avversi  gravi,  avvalendosi  per  gli          specifici ambiti di competenza del supporto del CNT  o  del          CNS. In tale caso  sono  inoltre  organizzate  ispezioni  e          attuate  misure  di  controllo  su  richiesta   debitamente          motivata da parte delle autorita' competenti  di  un  altro          Stato membro.               7. Con accordo in sede di Conferenza permanente  per  i          rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di          Trento e di Bolzano sono stabiliti modalita'  e  tempi  per          corrispondere alla richiesta della Commissione europea o di          un altro Stato dell'Unione europea in ordine  ai  risultati          delle ispezioni e delle  misure  di  controllo  attuate  in          relazione ai disposti del presente decreto.».               - Si riporta il  testo  dell'articolo  8  della  citata          legge 1° aprile 1999, n 91:               «Art. 8. (Centro nazionale per i trapianti).  -  1.  E'          istituito presso l'Istituto superiore di sanita' il  Centro          nazionale per i trapianti, di  seguito  denominato  «Centro          nazionale».               2. Il Centro nazionale e' composto:                 a) dal direttore dell'Istituto superiore di  sanita',          con funzioni di presidente;                 b) da  un  rappresentante  per  ciascuno  dei  centri          regionali o interregionali per i trapianti, designati dalla          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le          Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;                 c) dal direttore generale.               3. I componenti del Centro nazionale sono nominati  con          decreto del Ministro della sanita'.               4. Il direttore generale e' scelto tra i  dirigenti  di          ricerca dell'Istituto superiore di  sanita'  ovvero  tra  i          medici  non  dipendenti  dall'Istituto   in   possesso   di          comprovata esperienza in materia di trapianti ed e' assunto          con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Al          rapporto contrattuale si applicano, in quanto  compatibili,          le  disposizioni  previste  dall'articolo  3  del   decreto          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  ,  e  successive          modificazioni.               5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il  Centro          nazionale si avvale del personale  dell'Istituto  superiore          di sanita'.               6. Il Centro nazionale svolge le seguenti funzioni:                 a)  cura,  attraverso  il  sistema  informativo   dei          trapianti di cui all'articolo  7,  la  tenuta  delle  liste          delle persone in attesa  di  trapianto,  differenziate  per          tipologia di trapianto, risultanti dai dati  trasmessi  dai          centri regionali o interregionali per i  trapianti,  ovvero          dalle strutture per i  trapianti  e  dalle  aziende  unita'          sanitarie locali, secondo modalita' tali da  assicurare  la          disponibilita' di tali dati 24 ore su 24;                 b) definisce i parametri tecnici  ed  i  criteri  per          l'inserimento dei dati relativi alle persone in  attesa  di          trapianto allo scopo di assicurare l'omogeneita'  dei  dati          stessi,  con  particolare  riferimento  alla  tipologia  ed          all'urgenza  del  trapianto  richiesto,  e  di   consentire          l'individuazione dei riceventi;                 c)  individua  i  criteri  per  la   definizione   di          protocolli operativi per l'assegnazione degli organi e  dei          tessuti secondo parametri stabiliti esclusivamente in  base          alle urgenze ed alle  compatibilita'  risultanti  dai  dati          contenuti nelle liste di cui alla lettera a);                 d) definisce linee guida rivolte ai centri  regionali          o interregionali per i trapianti allo scopo  di  uniformare          l'attivita' di  prelievo  e  di  trapianto  sul  territorio          nazionale;                 e)  verifica  l'applicazione  dei   criteri   e   dei          parametri di cui alla lettera c) e delle linee guida di cui          alla lettera d);                 f) procede all'assegnazione degli organi per  i  casi          relativi alle urgenze, per i programmi definiti  a  livello          nazionale e per i tipi di trapianto per i quali  il  bacino          di  utenza  minimo  corrisponde  al  territorio  nazionale,          secondo i criteri stabiliti ai sensi della lettera c);                 g) definisce criteri omogenei per lo svolgimento  dei          controlli  di  qualita'  sui  laboratori   di   immunologia          coinvolti nelle attivita' di trapianto;                 h) individua il fabbisogno nazionale di  trapianti  e          stabilisce la soglia minima annuale di attivita'  per  ogni          struttura per i trapianti e i criteri per  una  equilibrata          distribuzione territoriale delle medesime;                 i) definisce i parametri per la verifica di  qualita'          e di risultato delle strutture per i trapianti;                 l) svolge le funzioni attribuite ai centri  regionali          e interregionali per i tipi di trapianto il cui  bacino  di          utenza minimo corrisponde al territorio nazionale;                 m) promuove e coordina i rapporti con le  istituzioni          estere di settore al  fine  di  facilitare  lo  scambio  di          organi;                 m-bis) mantiene e cura il sistema di  segnalazione  e          gestione degli eventi e delle reazioni avverse  gravi,  nel          rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7;                 m-ter) controlla lo scambio di organi con  gli  altri          Stati membri e con i Paesi terzi. Qualora  siano  scambiati          organi tra Stati  membri,  il  Centro  nazionale  trapianti          trasmette  le  necessarie  informazioni  per  garantire  la          tracciabilita' degli organi;                 m-quater)  ai  fini  della  protezione  dei  donatori          viventi nonche' della  qualita'  e  della  sicurezza  degli          organi destinati al trapianto, cura la tenuta del  registro          dei donatori viventi in conformita' delle  disposizioni  di          cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.               7.  Per   l'istituzione   del   Centro   nazionale   e'          autorizzata la spesa complessiva di lire 740 milioni  annue          a decorrere dal 1999.».   |  
|   |                                 Art. 3 
              Funzioni del Sistema informativo trapianti 
   1. Il SIT realizza le attivita' informatizzate della Rete nazionale dei trapianti volte a garantire la tracciabilita'  e  la  trasparenza dei processi  di  donazione,  prelievo,  trapianto,  segnalazione  di reazioni ed eventi avversi gravi secondo le caratteristiche  tecniche e le modalita' definite nel disciplinare tecnico di cui  all'allegato I.   2. Il SIT assolve alle seguenti funzioni:     a) registrazione delle dichiarazioni di volonta' in  ordine  alla donazione di organi e tessuti successivamente alla morte;     b) registrazione del flusso dei dati sull'attivita' di donazione, prelievo, trapianto e post trapianto di organi;     c) registrazione del flusso dei dati sull'attivita' di donazione, approvvigionamento, distribuzione, trapianto di tessuti e cellule;     d) registrazione del flusso dei dati sull'attivita' di donazione, prelievo,  trapianto  e   post   trapianto   di   cellule   staminali emopoietiche;     e) gestione del registro dei donatori viventi di organi ai  sensi dell'articolo 8, comma 6, lettera m-quater), della  legge  1°  aprile 1999, n. 91;     f) tenuta delle liste delle persone in  attesa  di  trapianto  di organi, differenziate per tipologia di trapianto come risultanti  dai dati trasmessi dai centri regionali e  centri  interregionali  per  i trapianti, ovvero dalle strutture per i trapianti;     g) gestione delle  funzioni  di  cui  all'articolo  8,  comma  6, lettere f), l) e m-ter), della legge 1° aprile 1999, n.  91,  nonche' di cui all'articolo 4, comma 6, lettera d), del decreto del  Ministro della salute 19 novembre 2015;     h) raccolta dei dati ai fini della  verifica  di  qualita'  e  di risultato, di cui all'articolo 8, comma 6, lettera i), della legge 1° aprile 1999, n. 91, delle strutture di trapianto di organi e  cellule staminali emopoietiche;     i) tenuta del sistema di segnalazione e gestione degli  eventi  e reazioni avversi gravi riguardanti organi, tessuti e cellule;     l) gestione  del  Registro  nazionale  dei  donatori  di  cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita  di  tipo eterologo (RND PMA);     m)  assegnazione  del  numero  identificativo   nazionale   della donazione, del donatore e del ricevente di organi, tessuti e  cellule previsti dall'articolo 11 del decreto del Ministro  della  salute  19 novembre 2015, dall'articolo 8, comma 2, del  decreto  legislativo  6 novembre 2007, n. 191 e dall'Accordo tra Ministro  della  salute,  le regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano sul  documento recante: «Linee guida in tema di raccolta, manipolazione,  e  impiego clinico delle Cellule staminali emopoietiche  (CSE)»  del  10  luglio 2003 (rep. atti n. 1770/CSR), nonche' del codice identificativo della donazione e del donatore ai sensi dell'articolo 1, comma  298,  della legge 23 dicembre 2014, n. 190;     n) assegnazione della sequenza d'identificazione della  donazione ai  fini  dell'attribuzione  del  codice   unico   europeo   di   cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16;     o) registrazione dei decessi con potenzialita'  di  donazione  di organi avvenuti nelle strutture sanitarie.  
           Note all'art. 3: 
               - Per il testo dell'art. 8, comma 6, lettera m-quater),          della legge 1° aprile 1999,  n.  91,  si  veda  nelle  Note          all'art. 2.               - Per il testo dell'art. 8, comma 6, lettere f),  l)  e          m-ter), della legge 1° aprile 1999, n. 91,  si  veda  nelle          Note all'art. 2.               - Per il testo dell'art. 8, comma 6, lettera i),  della          legge 1° aprile 1999, n. 91, si veda nelle Note all'art. 2.               - Si riporta il testo  dell'art.  11  del  decreto  del          Ministro della salute 19 novembre 2015:               «Art. 11. (Tracciabilita'). - 1. Al fine  di  garantire          la tracciabilita' e assicurare l'osservanza delle norme  di          cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relative          alla protezione dei dati personali e alla riservatezza,  si          osservano i seguenti principi e criteri:                 a) tutti gli organismi che intervengono nel  processo          che va dalla  donazione  al  trapianto  o  all'eliminazione          conservano i dati necessari per garantire la tracciabilita'          in tutte le fasi di tale processo e le  informazioni  sulla          caratterizzazione  degli  organi  e  dei  donatori  di  cui          all'allegato I;                 b)  i  dati  richiesti   ai   fini   della   completa          tracciabilita' sono conservati almeno  per  i  trenta  anni          successivi alla donazione, anche in forma  elettronica,  in          conformita' alle misure di sicurezza di cui all'art. 15 del          presente decreto;                 c) qualora siano scambiati organi tra  Stati  membri,          il CNT trasmette le necessarie informazioni  per  garantire          la tracciabilita' degli organi secondo le  disposizioni  di          cui al Capo VI del presente decreto.               2. Tramite apposite  procedure  implementate  nel  SIT,          viene assegnato  il  numero  identificativo  nazionale  del          donatore e del ricevente, al fine di identificare  ciascuna          donazione  e  ciascun  organo  ed  il  ricevente  ad   essa          associati. Il numero identificativo nazionale  consente  di          risalire in modo indiretto  al  donatore  e  al  ricevente,          salvaguardando  al  contempo  la  riservatezza  della  loro          identita'.».               - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto          legislativo 6 novembre 2007, n. 191:               «Art. 8. (Tracciabilita'). - (Omissis).               2. Con il  medesimo  decreto  di  cui  al  comma  1  e'          istituito un sistema di individuazione  dei  donatori,  che          assegna un codice unico a ciascuna donazione e  a  ciascuno          dei prodotti da essa derivati.               3.  Tutti  i   tessuti   e   le   cellule   sono   resi          identificabili   tramite   un'etichetta    contenente    le          informazioni  o  i  riferimenti  che   ne   consentono   il          collegamento con le fasi di cui all'articolo 28,  comma  1,          lettere f) e h).               4. Gli istituti dei tessuti conservano i dati necessari          ad assicurare la tracciabilita' in tutte le  fasi.  I  dati          richiesti  ai  fini  della  completa  tracciabilita'   sono          conservati per un periodo minimo di trenta anni dopo  l'uso          clinico. L'archiviazione dei dati puo'  avvenire  anche  in          forma elettronica.               5. Con il decreto di cui al comma 1 sono anche fissati,          nel rispetto della normativa vigente  e  delle  indicazioni          formulate in sede europea, i  requisiti  di  tracciabilita'          per tessuti e cellule, cosi' come per prodotti e  materiali          che entrano in contatto con i predetti tessuti e cellule  e          che possono influenzarne qualita' e sicurezza.               6. Con apposito decreto  di  recepimento  di  direttive          tecniche europee adottato dal  Ministro  della  salute,  di          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  e'          data  attuazione  alle  procedure  volte  a  garantire   la          tracciabilita' a livello  comunitario,  formulate  in  sede          europea.».               - Per i riferimenti all'Accordo 10 luglio 2003  tra  il          Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di          Trento e di Bolzano sul documento recante: «Linee guida  in          tema di raccolta, manipolazione  e  impiego  clinico  delle          cellule  staminali  emopoietiche  (CSE)»,   sancito   dalla          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le          Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 10          luglio 2003, si veda nelle Note alle premesse.               - Per il testo dell'art. 1, comma 298, della  legge  23          dicembre 2014, n. 190, si veda nelle Note alla premesse.               - Per il testo dell'art.15 del decreto  legislativo  25          gennaio 2010, n. 16, si veda nelle Note all'art. 2.   |  
|   |                                 Art. 4 
                         Funzioni del RND PMA 
   1. Il SIT, al fine di rendere operativo il  RND  PMA,  realizza  le attivita' informatizzate necessarie a garantire la registrazione  dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, la  tracciabilita'  del  percorso  delle cellule riproduttive dal donatore al nato e viceversa,  il  conteggio dei nati generati da un medesimo donatore, nonche' la segnalazione di reazioni ed eventi avversi gravi, secondo le caratteristiche tecniche e le modalita' definite nel disciplinare tecnico di cui  all'allegato II.   2. Il RND PMA assolve alle seguenti funzioni:     a) attribuisce il numero identificativo  nazionale  del  donatore mediante registrazione centralizzata dei dati anagrafici dei soggetti ammessi  alla  donazione  e  la  sequenza   d'identificazione   della donazione;     b) assicura,  ai  fini  della  qualita'  e  della  sicurezza,  la tracciabilita' dei percorsi di donazioni eterologhe  di  gameti  fino all'utilizzo e viceversa e cura il sistema di segnalazione e gestione degli eventi e reazioni avversi gravi;     c)  esegue  il  conteggio  dei  nati   generati   dalle   cellule riproduttive di un medesimo donatore per garantire  il  blocco  delle donazioni al  realizzarsi  di  limiti  massimi,  ove  previsti  dalla disciplina vigente.     |  
|   |                                 Art. 5 
                          Flussi informativi 
   1. I  dati  contenuti  nel  SIT  sono  costituiti  da  informazioni analitiche relative  alle  attivita'  di  donazione  e  trapianto  di organi, tessuti e cellule raccolte a livello regionale e locale dalle strutture della Rete nazionale trapianti per gli ambiti di rispettiva competenza.   2. I flussi informativi presenti nel  SIT  contengono  informazioni relative ai seguenti ambiti:     a) processo di donazione di organi, tessuti,  cellule  e  cellule staminali emopoietiche;     b) iscrizione in lista di attesa per trapianto di organi;     c) allocazione organi sui protocolli nazionali;     d) trapianto di organi da donatore cadavere;     e) distribuzione  e  trapianto  di  tessuti,  cellule  e  cellule staminali emopoietiche;     f) qualita' dei trapianti e post trapianto  di  organi,  tessuti, cellule e cellule staminali emopoietiche;     g) dichiarazioni di volonta' in ordine alla donazione di organi e tessuti successivamente alla morte;     h) donazione e trapianto di organi da donatore vivente;     i) scambio di organi con i  paesi  dell'Unione  europea  e  Paesi terzi;     l) eventi  e  reazioni  avversi  gravi  inerenti  alle  fasi  del processo che va dalla donazione al trapianto  di  organi,  tessuti  e cellule staminali emopoietiche;     m) decessi con potenzialita'  di  donazione  di  organi  avvenuti nelle strutture sanitarie;     n)  processo  di   donazione   per   tecniche   di   procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.   3. Le strutture che compongono  la  Rete  nazionale  trapianti,  le strutture sanitarie autorizzate  al  prelievo  e  al  trattamento  di cellule riproduttive e  i  comuni  e  le  associazioni  di  donatori, limitatamente alle dichiarazioni di volonta', trasmettono al SIT, per i rispettivi ambiti di competenza e secondo  le  modalita'  descritte nei disciplinari tecnici I e II, allegati al presente regolamento, le informazioni di cui al comma 2 del presente articolo.   4. La  trasmissione  telematica  dei  dati,  secondo  le  procedure descritte nei disciplinari tecnici  I  e  II,  allegati  al  presente regolamento, avviene in conformita' alle regole tecniche del  Sistema pubblico di connettivita' (SPC) di cui agli articoli  73  e  seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.   5. Ai fini della cooperazione applicativa, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  il  Ministero  della  salute garantiscono la conformita' delle  infrastrutture  tecnologiche  alle regole dettate dal SPC.   6. All'adeguamento dei  sistemi  informativi  per  l'attuazione  di quanto previsto all'allegato II si provvede entro centottanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.  
           Note all'art. 5: 
               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  73  del   decreto          legislativo    recante:    «Codice     dell'amministrazione          digitale»:               «Art. 73. (Sistema pubblico di connettivita' SPC). - 1.          Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera  r),          della   Costituzione,   e   nel   rispetto   dell'autonomia          dell'organizzazione  interna  delle  funzioni   informative          delle regioni e delle autonomie  locali  il  presente  Capo          definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettivita'          e  cooperazione  (SPC),  quale  insieme  di  infrastrutture          tecnologiche   e   di   regole   tecniche   che    assicura          l'interoperabilita'  tra  i   sistemi   informativi   delle          pubbliche  amministrazioni,   permette   il   coordinamento          informativo e informatico dei dati tra  le  amministrazioni          centrali, regionali e locali  e  tra  queste  e  i  sistemi          dell'Unione europea ed e' aperto all'adesione da parte  dei          gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati.               2. Il SPC garantisce la  sicurezza  e  la  riservatezza          delle informazioni, nonche' la salvaguardia  e  l'autonomia          del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente.               3. La realizzazione del SPC avviene  nel  rispetto  dei          seguenti principi:                 a) sviluppo architetturale  e  organizzativo  atto  a          garantire la federabilita' dei sistemi;                 b) economicita' nell'utilizzo dei servizi di rete, di          interoperabilita'   e   di   supporto   alla   cooperazione          applicativa;                 b-bis) aggiornamento continuo del sistema e  aderenza          alle migliori pratiche internazionali;                 c) sviluppo  del  mercato  e  della  concorrenza  nel          settore  delle   tecnologie   dell'informazione   e   della          comunicazione.               [3-bis. Le regole  tecniche  del  Sistema  pubblico  di          connettivita' sono dettate ai sensi dell'articolo 71.]               3-ter. Il SPC e' costituito da un insieme  di  elementi          che comprendono:                 a)   infrastrutture,   architetture   e    interfacce          tecnologiche;                 b)  linee  guida  e  regole  per  la  cooperazione  e          l'interoperabilita';                 c) catalogo di servizi e applicazioni.               3-quater. Ai sensi dell'articolo  71  sono  dettate  le          regole tecniche del Sistema  pubblico  di  connettivita'  e          cooperazione,  al  fine  di  assicurarne:   l'aggiornamento          rispetto alla evoluzione della tecnologia; l'aderenza  alle          linee  guida  europee  in  materia  di   interoperabilita';          l'adeguatezza  rispetto  alle  esigenze   delle   pubbliche          amministrazioni e dei  suoi  utenti;  la  piu'  efficace  e          semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici  e          privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza.».   |  
|   |                                 Art. 6 
                            Accesso ai dati 
   1. Al fine di consentire alla Rete nazionale trapianti di assolvere alle  proprie  funzioni  istituzionali  connesse  alle  finalita'  di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 2-sexies,  comma  2, lettera  t),  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.   196, riguardanti le attivita' di trapianto di organi,  tessuti  e  cellule nonche' il coordinamento delle stesse nel  rispetto  delle  norme  di qualita'  e  sicurezza  vigenti  nel  settore,  il  SIT  consente  la consultazione delle informazioni  in  esso  contenute,  di  cui  agli allegati  I  e  II,  limitatamente  ai   dati   indispensabili   allo svolgimento  dei  compiti  di  rispettiva  competenza,  ai   seguenti soggetti:     a) CNT, per lo svolgimento delle funzioni di cui  alla  legge  1° aprile 1999, n. 91, al decreto del Ministro della salute 19  novembre 2015, al decreto legislativo 6 novembre  2007,  n.  191,  al  decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, all'articolo 1, comma 298,  della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  nonche'  all'articolo  8,  comma  6, lettera m-quater), della legge 1° aprile 1999, n. 91;     b)  CRT  e  CIRT,  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  cui all'articolo 10 della legge 1° aprile 1999, n. 91, agli articoli 11 e 12 del decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015, nonche' al decreto del Ministro della salute 11 marzo 2008;     c) centri per i trapianti, per lo svolgimento delle  funzioni  di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1999, n. 91, al decreto del Ministro della salute 19 novembre  2015,  all'articolo  8,  comma  6, lettera m-quater),  della  legge  1°  aprile  1999,  n.  91,  nonche' all'articolo 9 del presente regolamento;     d) aziende sanitarie locali, per lo  svolgimento  delle  funzioni relative alla dichiarazione di volonta' di cui alla legge  1°  aprile 1999, n. 91 e al decreto del Ministro della sanita' 8 aprile 2000;     e) strutture sanitarie ospedaliere, di cui l'articolo 2, comma 1, lettera  c),  del  presente  regolamento  per  lo  svolgimento  delle funzioni di cui all'articolo 13 della legge 1° aprile  1999,  n.  91, nonche' al decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015;     f) coordinatori locali, per lo svolgimento delle funzioni di  cui all'articolo 12 della legge 1° aprile 1999, n. 91;     g) istituti dei tessuti, per lo svolgimento delle funzioni di cui al  decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n.  191,   al   decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, nonche' al decreto  del  Ministro della salute 10 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 15 del 18 gennaio 2013;     h)  organizzazioni   per   l'approvvigionamento   delle   cellule staminali emopoietiche, per lo svolgimento delle funzioni di  cui  al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 e al decreto  legislativo 25 gennaio 2010, n. 16;     i) strutture sanitarie autorizzate al prelievo e  al  trattamento di cellule riproduttive, per lo svolgimento  delle  funzioni  di  cui all'articolo 1, comma 298, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;     l) regioni e Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  per  lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali  di  programmazione, valutazione e controllo sull'attuazione dei requisiti di  qualita'  e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e  la  distribuzione  di tessuti e cellule, mediante consultazione di dati aggregati e anonimi contenuti nel RND PMA.   2. Il CNT e' titolare del trattamento dei dati contenuti nel SIT  e del RND PMA. Tenuto conto delle competenze del Ministero della salute nell'ambito del Nuovo  Sistema  informativo  del  Servizio  sanitario nazionale (NSIS), la Direzione  generale  competente  in  materia  di digitalizzazione del sistema informativo sanitario e  statistica  del Ministero della salute  e'  responsabile  del  trattamento  dei  dati connessi alla gestione tecnica e informatica  e  agli  altri  compiti necessari a garantire il corretto funzionamento  del  SIT,  ai  sensi dell'articolo 28 del regolamento  (UE)  n.  2016/679  del  Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, secondo le modalita'  che verranno definite con l'accordo  di  cui  al  medesimo  articolo  28. Ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 garantisce la conformita' del trattamento dei dati contenuti nel SIT alle disposizioni  di  cui  al regolamento (UE) n. 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.   3. I dati del SIT sono utilizzati dal CNT in forma  pseudonomizzata per effettuare periodiche elaborazioni  finalizzate  al  controllo  e alla gestione della Rete nazionale trapianti e identificare specifici indicatori   di   processo   necessari   al   corretto   monitoraggio dell'attivita'.   4. Per le funzioni di cui all'articolo 4, comma 6, lettere e) e f), del decreto del Ministro  della  salute  19  novembre  2015,  il  CNT effettua, sulla base dei parametri di cui all'articolo  8,  comma  6, lettera i), della legge 1° aprile 1999, n. 91, la  valutazione  degli esiti  dei  trapianti  eseguiti  per  singolo  centro  mediante  dati pseudonimizzati.  
           Note all'art. 6: 
               - Si riporta il  testo  dell'art.  2-sexies,  comma  2,          lettera t), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,          recante  «Codice  in  materia  di   protezione   dei   dati          personali,   recante   disposizioni    per    l'adeguamento          dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva          95/46/CE»:               «Art. 2-sexies. (Trattamento di  categorie  particolari          di  dati  personali  necessario  per  motivi  di  interesse          pubblico rilevante). - 1.  I  trattamenti  delle  categorie          particolari  di  dati  personali  di  cui  all'articolo  9,          paragrafo 1,  del  Regolamento,  necessari  per  motivi  di          interesse pubblico rilevante  ai  sensi  del  paragrafo  2,          lettera g), del medesimo  articolo,  sono  ammessi  qualora          siano previsti  dal  diritto  dell'Unione  europea  ovvero,          nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge  o,  nei          casi previsti dalla legge, di regolamento che  specifichino          i tipi di dati che possono essere trattati,  le  operazioni          eseguibili e il motivo  di  interesse  pubblico  rilevante,          nonche' le misure appropriate e specifiche per  tutelare  i          diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.               2. Fermo quanto previsto  dal  comma  1,  si  considera          rilevante  l'interesse  pubblico  relativo  a   trattamenti          effettuati da soggetti che svolgono  compiti  di  interesse          pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri  nelle          seguenti materie:                 a)  accesso  a  documenti  amministrativi  e  accesso          civico;                 b) tenuta degli  atti  e  dei  registri  dello  stato          civile,  delle  anagrafi  della  popolazione  residente  in          Italia e dei cittadini  italiani  residenti  all'estero,  e          delle liste elettorali, nonche' rilascio  di  documenti  di          riconoscimento   o   di   viaggio   o   cambiamento   delle          generalita';                 c)  tenuta  di  registri  pubblici  relativi  a  beni          immobili o mobili;                 d) tenuta  dell'anagrafe  nazionale  degli  abilitati          alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli;                 e)  cittadinanza,  immigrazione,  asilo,   condizione          dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;                 f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di  altri          diritti  politici,  protezione  diplomatica  e   consolare,          nonche' documentazione  delle  attivita'  istituzionali  di          organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di          verbali   e   resoconti   dell'attivita'    di    assemblee          rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o          assembleari;                 g)    esercizio    del    mandato    degli     organi          rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro          scioglimento,  nonche'  l'accertamento   delle   cause   di          ineleggibilita', incompatibilita' o di decadenza, ovvero di          rimozione o sospensione da cariche pubbliche;                 h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo          politico, inchiesta parlamentare o  sindacato  ispettivo  e          l'accesso  a  documenti  riconosciuto  dalla  legge  e  dai          regolamenti  degli   organi   interessati   per   esclusive          finalita'  direttamente  connesse  all'espletamento  di  un          mandato elettivo;                 i)   attivita'   dei   soggetti   pubblici    dirette          all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle          disposizioni in materia tributaria e doganale;                 l) attivita' di controllo e ispettive;                 m) concessione, liquidazione, modifica  e  revoca  di          benefici  economici,   agevolazioni,   elargizioni,   altri          emolumenti e abilitazioni;                 n)  conferimento  di   onorificenze   e   ricompense,          riconoscimento    della    personalita'    giuridica     di          associazioni,  fondazioni  ed   enti,   anche   di   culto,          accertamento   dei   requisiti   di   onorabilita'   e   di          professionalita' per le nomine, per i profili di competenza          del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche          direttive di persone giuridiche, imprese e  di  istituzioni          scolastiche non  statali,  nonche'  rilascio  e  revoca  di          autorizzazioni o abilitazioni,  concessione  di  patrocini,          patronati e premi di rappresentanza,  adesione  a  comitati          d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;                 o) rapporti tra i soggetti pubblici e  gli  enti  del          terzo settore;                 p) obiezione di coscienza;                 q)  attivita'  sanzionatorie  e  di  tutela  in  sede          amministrativa o giudiziaria;                 r)  rapporti  istituzionali  con   enti   di   culto,          confessioni religiose e comunita' religiose;                 s) attivita' socio-assistenziali a tutela dei  minori          e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci;                 t)   attivita'   amministrative   e    certificatorie          correlate  a  quelle  di  diagnosi,  assistenza  o  terapia          sanitaria  o  sociale,  ivi  incluse  quelle  correlate  ai          trapianti d'organo e di tessuti nonche' alle trasfusioni di          sangue umano;».               Per i riferimenti alla legge 1° aprile 1999, n. 91,  si          veda nelle Note alle premesse.               Per i riferimenti al decreto del Ministro della  salute          19 novembre 2015 si veda Note alle premesse.               Per i riferimenti al  decreto  legislativo  6  novembre          2007, n. 191 si veda nelle Note alle premesse.               Per i riferimenti al  Decreto  legislativo  25  gennaio          2010, n. 16 si veda nelle Note alle premesse.               Per i riferimenti  all'articolo  1,  comma  298,  della          legge 23 dicembre 2014, n. 190  si  veda  nelle  Note  alle          premesse.               - Per  il  testo  dell'articolo  8,  comma  6,  lettera          m-quater), della legge 1° aprile 1999, n. 91 si veda  nelle          Note all'art. 4.               - Per il testo dell'art. 10 della legge 1° aprile 1999,          n. 91 si veda nelle Note all'art. 2.               - Per il testo dell'art. 11 del decreto del decreto del          Ministro della salute 19 novembre 2015 si veda  nelle  Note          all'art. 4.               - Si riporta il testo  dell'art.  12  del  decreto  del          Ministro della salute 19 novembre 2015:               «Art. 12. (Sistema di segnalazione e gestione di eventi          e reazioni avversi gravi). - 1. Il sistema di  segnalazione          degli eventi e delle reazioni avversi gravi,  operante  nel          SIT, rende disponibili funzionalita' atte a  consentire  la          segnalazione, l'esame, la registrazione e  la  trasmissione          delle informazioni di cui  all'allegato  II  relative  agli          eventi avversi gravi che possono influire sulla qualita'  e          sulla  sicurezza  degli  organi  e   che   possono   essere          attribuiti   all'analisi,   alla   caratterizzazione,    al          reperimento,  alla  conservazione  e  al  trasporto   degli          organi, nonche' qualsiasi reazione avversa grave  osservata          durante o dopo il trapianto che possa  essere  in  rapporto          con tali attivita'.               2. Il CNT, mediante linee guida, definisce le procedure          operative per la gestione  di  eventi  e  reazioni  avversi          gravi, nonche' quelle relative  alla  notifica,  nei  tempi          dovuti, di:                 a) qualsiasi evento e reazione avversi gravi al CNT e          all'organizzazione che si  occupa  del  reperimento  o  del          trapianto;                 b) misure di gestione di eventi  e  reazioni  avversi          gravi al CNT.               3. Nel caso in cui siano scambiati  o  allocati  organi          umani tra Stati membri, il CNT provvede  alla  segnalazione          di eventi e reazioni  avversi  gravi  in  conformita'  alle          procedure di cui al Capo VI del presente decreto.               4. Il CNT garantisce la connessione tra il  sistema  di          notifica, istituito in conformita' all'art.  11,  comma  1,          del decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  191  e  il          sistema  di  cui  al  presente  articolo,  al  fine   della          tracciabilita' e garanzia della salute del donatore  e  del          ricevente.».               - Per i  riferimenti  al  decreto  del  Ministro  della          salute 11 marzo 2008 si veda nelle Note alle premesse.               - Per il testo dell'art. 16 della legge 1° aprile 1999,          n. 91 si veda nelle Note all'art. 2.               - Per il testo dell'art. 8, comma 6, lettera m-quater),          della legge 1° aprile  1999,  n.  91  si  veda  nelle  Note          all'art. 4.               - Il decreto del Ministro della salute 10 ottobre 2012,          recante: «Modalita' per l'esportazione o l'importazione  di          tessuti, cellule e cellule riproduttive umani destinati  ad          applicazioni  sull'uomo»  e'  pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2013.               - Per i riferimenti al decreto legislativo  6  novembre          2007, n. 191 si veda nelle Note alle premesse.               - Per i riferimenti al decreto legislativo  25  gennaio          2010 , n.16 si veda Note alle premesse.               - Per il testo dell'art. 1, comma 298, della  legge  23          dicembre 2014, n. 190 si veda nelle Note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 7 
                     Modalita' di identificazione 
   1. Fatto salvo  quanto  previsto  dal  comma  4,  per  le  esigenze connesse alla tracciabilita' dei  processi  di  donazione,  nei  casi stabiliti  dalla  legislazione  vigente  e,  in  particolare,   dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  191, dagli articoli 10, 11 e 14 del decreto legislativo 25  gennaio  2010, n. 16 e dagli articoli 11 e 12 del decreto del Ministro della  salute 19 novembre 2015, il  SIT  assegna,  nei  casi  e  con  le  modalita' previste dagli allegati I e II, il  numero  identificativo  nazionale della donazione, del donatore e del ricevente.   2. Con riferimento all'identificazione del processo di donazione di cellule e tessuti, il SIT assegna la Sequenza d'identificazione della donazione (SID) che consente agli istituti dei tessuti di  attribuire il codice unico europeo.   3. Con riferimento all'identificazione del prodotto distribuito, il SIT riceve  dagli  istituti  dei  tessuti  il  codice  unico  europeo comprensivo di SID e di SIP.   4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano rendono disponibili alle strutture sanitarie di cui all'articolo 2, comma  1, lettera e), un servizio per assegnare il numero identificativo  della donna che effettua  la  fecondazione  assistita  di  tipo  eterologo, secondo le modalita' di cui all'allegato II, flusso 14.  
           Note all'art. 7: 
               - Si riporta il testo degli articoli 8 e 11 del  citato          decreto legislative 6 novembre 20017, n. 191:               «Art. 8. (Tracciabilita'). - 1. Con apposito decreto di          recepimento di  direttive  tecniche  europee  adottato  dal          Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro          dell'economia e delle finanze, sono fissate le disposizioni          necessarie a garantire per tutti i  tessuti  e  le  cellule          prelevati, lavorati, stoccati o distribuiti sul  territorio          nazionale la tracciabilita' del percorso  dal  donatore  al          ricevente e viceversa. Tale tracciabilita'  riguarda  anche          le  informazioni  concernenti  prodotti  e  materiali   che          entrano in contatto con i medesimi tessuti e cellule.               2. Con il  medesimo  decreto  di  cui  al  comma  1  e'          istituito un sistema di individuazione  dei  donatori,  che          assegna un codice unico a ciascuna donazione e  a  ciascuno          dei prodotti da essa derivati.               3.  Tutti  i   tessuti   e   le   cellule   sono   resi          identificabili   tramite   un'etichetta    contenente    le          informazioni  o  i  riferimenti  che   ne   consentono   il          collegamento con le fasi di cui all'articolo 28,  comma  1,          lettere f) e h).               4. Gli istituti dei tessuti conservano i dati necessari          ad assicurare la tracciabilita' in tutte le  fasi.  I  dati          richiesti  ai  fini  della  completa  tracciabilita'   sono          conservati per un periodo minimo di trenta anni dopo  l'uso          clinico. L'archiviazione dei dati puo'  avvenire  anche  in          forma elettronica.               5. Con il decreto di cui al comma 1 sono anche fissati,          nel rispetto della normativa vigente  e  delle  indicazioni          formulate in sede europea, i  requisiti  di  tracciabilita'          per tessuti e cellule, cosi' come per prodotti e  materiali          che entrano in contatto con i predetti tessuti e cellule  e          che possono influenzarne qualita' e sicurezza.               6. Con apposito decreto  di  recepimento  di  direttive          tecniche europee adottato dal  Ministro  della  salute,  di          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  e'          data  attuazione  alle  procedure  volte  a  garantire   la          tracciabilita' a livello  comunitario,  formulate  in  sede          europea.»               «Art.  11.  (Notifica  di  eventi  e  reazioni  avversi          gravi).  -  1.  Con  apposito  decreto  di  recepimento  di          direttive tecniche  europee  adottato  dal  Ministro  della          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle          finanze, viene  definito  un  sistema  atto  a  notificare,          controllare,  registrare  e  trasmettere  le   informazioni          riguardanti eventi e reazioni  avversi  gravi  che  possono          influire sulla qualita' e la sicurezza di tessuti e cellule          e che possono essere  connessi  all'approvvigionamento,  al          controllo,  alla  lavorazione,  allo  stoccaggio   e   alla          distribuzione  dei  tessuti  e   delle   cellule,   nonche'          qualsiasi  altra  reazione  avversa   grave,   inclusa   la          cessazione della funzione desiderata del  tessuto  valutata          mediante  follow  up,  osservata  nel  corso  o  a  seguito          dell'applicazione clinica, che possa essere in rapporto con          la qualita' e la sicurezza dei tessuti e delle cellule.               2. Il medico o  la  struttura  sanitaria  che  utilizza          tessuti  e  cellule  umani,  disciplinati  dalla  normativa          vigente e dal presente decreto, comunica ogni  informazione          pertinente a tale utilizzo agli  istituti  coinvolti  nella          donazione,  approvvigionamento,   controllo,   lavorazione,          stoccaggio e distribuzione dei medesimi tessuti  e  cellule          umani, per facilitare  la  tracciabilita'  e  garantire  il          controllo della qualita' e della sicurezza.               3. La persona responsabile dell'istituto  dei  tessuti,          cosi' come definita dall'articolo  17,  garantisce  che  la          regione o la provincia autonoma e il CNT o il CNS, per  gli          specifici  ambiti  di  competenza,  siano  informati  degli          eventi o reazioni avversi gravi di cui al comma  1,  e  che          ricevano una relazione analitica  delle  relative  cause  e          conseguenze.               4. La  procedura  di  notifica  di  eventi  e  reazioni          avversi  gravi  e'  stabilita,  in  base  alle  indicazioni          formulate  in  sede  europea,  con  apposito   decreto   di          recepimento di  direttive  tecniche  europee  adottato  dal          Ministro della salute.               5.  Ciascun  istituto  dei   tessuti   stabilisce   una          procedura accurata,  rapida  e  verificabile  per  ritirare          dalla distribuzione qualsiasi  prodotto  che  possa  essere          connesso a eventi o reazioni avverse.».               - Si riporta il testo degli articoli 10, 11  e  14  del          citato decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16:               «Art. 10. (Notifica di reazioni avverse gravi). - 1. In          conformita' ai disposti di cui all'articolo 11 del  decreto          legislativo 6 novembre 2007, n. 191:                 a)    l'organizzazione    per    l'approvvigionamento          predispone procedure per conservare  le  registrazioni  dei          dati  relativi  a  tessuti  e  cellule  prelevati   e   per          notificare  tempestivamente  all'Istituto  dei  tessuti  di          riferimento  ogni  reazione  avversa  grave  nel   donatore          vivente che possa influire sulla qualita'  e  sicurezza  di          tessuti e cellule;                 b)  l'organizzazione  responsabile  dell'applicazione          sull'uomo di tessuti e  cellule  predispone  procedure  per          conservare le registrazioni dei dati di tessuti  e  cellule          applicati  sull'uomo  e  per   notificare   tempestivamente          all'Istituto  dei  tessuti  di  riferimento  ogni  reazione          avversa   grave   osservata   nel   corso   o   a   seguito          dell'applicazione clinica, che possa essere in rapporto con          la qualita' e la sicurezza  dei  tessuti  e  delle  cellule          utilizzate;                 c) l'Istituto dei tessuti che distribuisce tessuti  e          cellule     per     applicazioni     sull'uomo     fornisce          all'organizzazione responsabile dell'applicazione sull'uomo          di tessuti e cellule, coerentemente a quanto previsto  alla          lettera b), informazioni sulle modalita'  per  la  notifica          delle reazioni avverse gravi.               2. In conformita' ai disposti di  cui  all'articolo  11          del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, l'Istituto          dei tessuti:                 a)    predispone     procedure     per     comunicare          tempestivamente alla rispettiva autorita'  regionale  e  al          CNT o al Centro nazionale sangue, in seguito indicato  come          «CNS», secondo i rispettivi ambiti di competenza, tutte  le          informazioni disponibili attinenti alle  presunte  reazioni          avverse gravi di cui al comma 1, lettere a) e b);                 b)    predispone     procedure     per     comunicare          tempestivamente alla rispettiva autorita'  regionale  e  al          CNT o al CNS, secondo i rispettivi ambiti di competenza, le          conclusioni dell'indagine per  analizzare  le  cause  e  il          conseguente esito.               2-bis. Nel caso di cellule riproduttive o  embrioni  il          CNT deve trasmettere tempestivamente e comunque  non  oltre          48 ore le informazioni ricevute di cui al comma 2,  lettere          a) e b), al Registro dell'ISS di cui all'articolo 11  della          legge 19 febbraio 2004, n. 40.               3. Conformemente ai disposti di cui all'articolo 11 del          decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191:                 a) la persona responsabile  di  cui  all'articolo  17          dello stesso decreto legislativo, comunica alla  rispettiva          autorita' regionale e al CNT o al CNS, secondo i rispettivi          ambiti di competenza, le informazioni incluse  nel  modello          di notifica di cui alla parte A dell'allegato VII;                 b) l'Istituto dei tessuti  notifica  alla  rispettiva          Autorita' regionale e al CNT o al CNS, secondo l'ambito  di          competenza, i provvedimenti adottati  per  quanto  riguarda          altri tessuti e cellule interessati, distribuiti a fini  di          applicazioni sull'uomo;                 c) l'Istituto dei tessuti  notifica  alla  rispettiva          Autorita' regionale e al CNT o al CNS, secondo l'ambito  di          competenza, le conclusioni dell'indagine,  fornendo  almeno          le informazioni di cui alla parte B dell'allegato VII.»               «Art. 11. (Notifica di eventi avversi gravi). -  1.  In          conformita' ai disposti di cui all'articolo 11 del  decreto          legislativo 6 novembre 2007, n. 191:                 a)  l'organizzazione   per   l'approvvigionamento   e          l'Istituto  dei   tessuti   predispongono   procedure   per          conservare le  registrazioni  dei  dati  e  per  notificare          tempestivamente ogni evento avverso grave che si  verifichi          durante  l'approvvigionamento  e   possa   influire   sulla          qualita' e sicurezza dei tessuti e cellule;                 b)  l'organizzazione  responsabile  dell'applicazione          sull'uomo di tessuti e  cellule  predispone  procedure  per          notificare  tempestivamente  all'Istituto  dei  tessuti  di          riferimento ogni evento avverso grave  che  possa  influire          sulla qualita' e sicurezza dei tessuti e cellule;                 c) l'Istituto dei tessuti fornisce all'organizzazione          responsabile dell'applicazione sull'uomo informazioni sulle          modalita' per notificargli eventi avversi gravi che possano          influire sulla qualita' e sicurezza dei tessuti e cellule.               2. In materia di riproduzione  assistita  si  considera          evento avverso grave ogni tipo di errore  d'identificazione          o di scambio di gameti o embrioni. La persona interessata o          l'organizzazione      per      l'approvvigionamento       o          l'organizzazione responsabile  dell'applicazione  sull'uomo          riferiscono tali eventi all'Istituto dei tessuti  fornitore          ai fini dell'indagine e notifica all'autorita' competente.               3. In conformita' ai disposti di  cui  all'articolo  11          del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191:                 a) l'Istituto dei tessuti  predispone  procedure  per          comunicare  tempestivamente   alla   rispettiva   autorita'          regionale  e  al  CNT  o  al  CNS,  secondo   l'ambito   di          competenza, tutte le informazioni disponibili attinenti  ai          presunti eventi avversi gravi di cui al comma 1, lettere a)          e b);                 b) l'Istituto dei tessuti o  le  autorita'  regionali          valutano e comunicano al CNT o  CNS,  secondo  l'ambito  di          competenza, l'eventuale implicazione  di  altre  cellule  e          tessuti, e gli eventuali provvedimenti intrapresi;                 c) l'Istituto dei tessuti  predispone  procedure  per          comunicare  tempestivamente   alla   rispettiva   autorita'          regionale  e  al  CNT  o  al  CNS,  secondo   l'ambito   di          competenza, le conclusioni dell'indagine per analizzare  le          cause e il conseguente esito.               3-bis. Nel caso di cellule riproduttive o  embrioni  il          CNT deve trasmettere tempestivamente e comunque  non  oltre          48 ore le informazioni ricevute di cui al comma 3,  lettere          a), b) e c), al Registro dell'ISS, di cui  all'articolo  11          della legge 19 febbraio 2004, n. 40.               4. In conformita' ai disposti di  cui  all'articolo  11          del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191:                 a) il responsabile dell'Istituto dei tessuti notifica          alla rispettiva autorita' regionale e  al  CNT  o  al  CNS,          secondo l'ambito di competenza, le informazioni incluse nel          modello di notifica di cui alla parte A dell'allegato VIII;                 b) l'Istituto dei tessuti valuta gli  eventi  avversi          gravi per individuarne le cause evitabili  nell'ambito  del          procedimento;                 c) l'Istituto dei tessuti  notifica  alla  rispettiva          autorita' regionale e al CNT o al CNS, secondo l'ambito  di          competenza, le conclusioni dell'indagine,  fornendo  almeno          le informazioni di cui alla parte B dell'allegato VIII.»               «Art. 14.  (Rintracciabilita').  -  1.  L'Istituto  dei          tessuti  garantisce  che  i  tessuti  e  le  cellule  siano          rintracciabili, in particolare mediante la documentazione e          l'uso del  codice  unico  europeo,  dall'approvvigionamento          all'applicazione sull'uomo o allo smaltimento e  viceversa.          I tessuti e le cellule  utilizzati  per  i  medicinali  per          terapie avanzate sono rintracciabili ai sensi del  presente          decreto almeno fino al loro trasferimento a  produttori  di          tali medicinali.               2.   L'Istituto   dei   tessuti   e    l'organizzazione          responsabile delle applicazioni  sull'uomo  conservano  per          almeno 30 anni i dati di cui all'allegato X, avvalendosi di          un sistema di archiviazione appropriato e leggibile.               3. Nel caso di tessuti e di  cellule  prelevati  da  un          donatore deceduto da parte di equipe di  prelievo  operanti          per due o  piu'  istituti  dei  tessuti,  viene  garantito,          attraverso   il   SIT,   un    appropriato    sistema    di          rintracciabilita'  per  tutti  i  tessuti  e   le   cellule          prelevati, tramite l'assegnazione della SID.».   |  
|   |                                 Art. 8   Sistema di segnalazione e gestione di eventi e reazioni avversi gravi 
   1. Il sistema di segnalazione degli eventi e delle reazioni avversi gravi di cui  all'articolo  3,  comma  2,  lettera  i),  consente  la segnalazione, l'esame,  la  registrazione  e  la  trasmissione  delle informazioni previste agli allegati I e II concernenti gli  eventi  e le reazioni avversi gravi che possono influire sulla qualita' e sulla sicurezza degli organi, dei tessuti e delle  cellule  e  che  possono essere  attribuiti  a  qualunque  fase  dei  processi  connessi  alla donazione e al trapianto e quelle inerenti alle fasi del processo  di PMA.     |  
|   |                                 Art. 9 
                Registro dei donatori viventi di organi 
   1. Il registro dei donatori viventi di organi di  cui  all'articolo 3, comma 2, lettera e), e' istituito  nell'ambito  del  SIT  ai  fini della protezione dei donatori viventi nonche' della qualita' e  della sicurezza degli organi destinati al trapianto.   2. Il registro raccoglie i dati personali e sanitari concernenti la donazione, il trapianto e  il  post  trapianto  del  donatore  e  del ricevente per le finalita' di cui  all'articolo  2-sexies,  comma  2, lettera t), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  secondo le modalita' di cui all'allegato I. A tal fine,  sono  eseguibili  le operazioni  di  cui  all'articolo  4,  paragrafo  1,  punto  2),  del regolamento (UE) n.  2016/679,  fatta  eccezione  per  il  raffronto, l'interconnessione e la diffusione  dei  dati  secondo  le  modalita' descritte nel medesimo allegato.  
           Note all'art. 9: 
               - Si riporta il testo dell'articolo 2-sexies, comma  2,          lettera t) del citato decreto legislativo 30  giugno  2003,          n. 196:               «Art. 2-sexies. (Trattamento di  categorie  particolari          di  dati  personali  necessario  per  motivi  di  interesse          pubblico rilevante). - (Omissis)               2. Fermo quanto previsto  dal  comma  1,  si  considera          rilevante  l'interesse  pubblico  relativo  a   trattamenti          effettuati da soggetti che svolgono  compiti  di  interesse          pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri  nelle          seguenti materie:                 (omissis);                 t)   attivita'   amministrative   e    certificatorie          correlate  a  quelle  di  diagnosi,  assistenza  o  terapia          sanitaria  o  sociale,  ivi  incluse  quelle  correlate  ai          trapianti d'organo e di tessuti nonche' alle trasfusioni di          sangue umano;                 (omissis).».   |  
|   |                                 Art. 10   Trattamento dei dati e misure di riservatezza e  sicurezza  dei  dati  personali in materia di donazione e trapianto di organi, tessuti  e  cellule 
   1. I dati raccolti nel SIT o comunque destinati  a  confluirvi,  ai sensi dell'articolo 6, sono trattati unicamente per il  perseguimento delle finalita' in  materia  di  donazione  e  trapianto  di  organi, tessuti e cellule.   2. La riservatezza dei dati trattati e  dei  documenti  informatici scambiati nell'ambito del SIT e' garantita da apposite  procedure  di sicurezza e da software e servizi telematici  conformi  alla  vigente normativa.   3. Il trattamento dei dati personali e' effettuato  in  conformita' ai principi applicabili al trattamento  dei  dati  personali  di  cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 2016/679.   4. I dati anagrafici relativi ai  donatori  di  organi,  tessuti  e cellule staminali ematopoietiche  presenti  sul  sistema  informativo sono cancellati o resi anonimi trascorsi sessanta  anni  dalla  morte del ricevente piu' longevo e, comunque, trascorsi sessanta anni dalla data della donazione, nel caso in cui non sia avvenuto il trapianto.   5. I dati anagrafici relativi ai  riceventi  di  organi  e  cellule staminali  ematopoietiche  presenti  nel  sistema  informativo   sono cancellati  o  resi  anonimi  dopo  sessanta  anni  dalla  morte  del ricevente.   6. I dati  anagrafici  riguardanti  le  dichiarazioni  di  volonta' presenti sul sistema informativo sono cancellati o resi anonimi  dopo sessanta anni dalla morte del dichiarante.   7. I dati anagrafici riguardanti  i  pazienti  affetti  da  lesione cerebrale  acuta  deceduti  in  rianimazione  presenti  sul   sistema informativo sono cancellati o resi anonimi  trascorsi  sessanta  anni dalla morte.     |  
|   |                                 Art. 11   Trattamento dei dati sanitari e misure di  riservatezza  e  sicurezza  nell'ambito della donazione di cellule riproduttive 
   1. Le strutture sanitarie autorizzate al prelievo e al  trattamento delle cellule riproduttive e il CNT  trattano  i  dati  sanitari  dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di  tipo  eterologo,  dei  riceventi  e  dei  nati  per  le finalita' di cui al medesimo articolo 1, comma 298,  della  legge  23 dicembre 2014, n. 190 e all'articolo 2-sexies, comma 2,  lettera  t), del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  nel  rispetto  di quanto previsto  dagli  articoli  6  e  9  del  regolamento  (UE)  n. 2016/679.  A  tal  fine,  sono  eseguibili  le  operazioni   di   cui all'articolo 4, punto 2), del medesimo regolamento (UE) n.  2016/679, fatta eccezione per il raffronto, l'interconnessione e la  diffusione dei dati.   2. Il trattamento dei dati personali e' effettuato  in  conformita' ai principi applicabili al trattamento  dei  dati  personali  di  cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 2016/679. Nel trattamento  dei dati di cui al comma 1, sono adottate cautele  e  misure  tecniche  e organizzative idonee a garantire la tracciabilita' del percorso delle cellule riproduttive dal donatore al nato e viceversa e il  conteggio dei nati generati dalle cellule riproduttive di un medesimo donatore, salvaguardando la  riservatezza  degli  interessati,  in  particolare mediante l'utilizzo di un sistema di  identificazione  indiretta  dei medesimi.   3. I dati anagrafici relativi al  donatore  e  al  ricevente,  sono cancellati o resi anonimi, trascorsi novantanove anni dalla  data  di conclusione dell'ultimo trattamento relativo allo stesso donatore.  
           Note all'art. 11: 
               - Per il testo dell'articolo 1, comma 298, della  legge          23 dicembre 2014, n. 190 si veda nelle Note alle premesse.               - Per il testo art. 2-sexies, comma 2, lettera t),  del          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  si  veda  nelle          Note all'art. 9.   |  
|   |                                 Art. 12   Trasferimento dei dati in caso  di  cessazione  dell'attivita'  delle  strutture sanitarie autorizzate al prelievo  e  al  trattamento  di  cellule riproduttive 
   1. Nel caso di cessazione dell'attivita', per qualsivoglia ragione, le strutture sanitarie autorizzate al prelievo e  al  trattamento  di cellule riproduttive trasferiscono i dati trattati in  ragione  delle attivita' svolte alla struttura autorizzata e  accreditata  cui  sono trasferite le cellule stoccate.     |  
|   |                                 Art. 13 
                    Clausola invarianza degli oneri 
   1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della finanza pubblica.     |  
|   |                                 Art. 14 
                           Entrata in vigore 
   1. Il presente regolamento viene trasmesso agli Organi di controllo ed  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della   sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara'  inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Roma, 20 agosto 2019 
                                                   Il Ministro: Grillo   Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
  Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2019  Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3118     |  
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