Estratto determina AAM/A.I.C. n. 202 del 28 ottobre 2019 
     Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DEXMEDETOMIDINA ALTAN  nella  forma  e  confezioni   alle   condizioni   e   con   le specificazioni di seguito indicate:       procedura europea n. ES/H/0462/001/DC e  procedura  europea  n. ES/H/0462/001/IA/001/G;       titolare A.I.C.: Altan Pharma Limited;       Confezioni:         «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per  infusione» 5 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n.: 046270017 (in base  10)  1D41L1 (in base 32);         «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per  infusione» 25 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n.: 046270029 (in base 10)  1D41LF (in base 32);       forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione;       validita' prodotto integro: due anni;       dopo la diluizione: La  stabilita'  chimica  e  fisica  durante l'uso e' stata dimostrata per ventiquattro ore a 25°C.       Da un punto di vista microbiologico, il  prodotto  deve  essere utilizzato   immediatamente,   a    meno    che    il    metodo    di apertura/diluizione precluda il rischio di contaminazione  microbica. Se non utilizzato immediatamente,  i  tempi  di  conservazione  e  le condizioni   prima   dell'uso   sono   sotto    la    responsabilita' dell'utilizzatore;       condizioni particolari di conservazione: questo medicinale  non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione.  Conservare le fiale nel cartone esterno per proteggere il medicinale dalla luce;       composizione:         principio attivo:           ogni  1  ml   di   concentrato   contiene   dexmedetomidina cloridrato equivalente a 100 microgrammi di dexmedetomidina;           ogni  fiala  da  2   ml   contiene   200   microgrammi   di dexmedetomidina.           La concentrazione della soluzione finale dopo la diluizione deve essere di 4 microgrammi/ml o di 8 microgrammi/ml;         eccipienti:   sodio    cloruro;    sodio    idrossido    (per l'aggiustamento del pH); acido cloridrico  (per  l'aggiustamento  del pH); acqua per preparazioni iniettabili;       produttore responsabile del rilascio dei lotti:         Altan Pharmaceuticals, S.A. Poligono  Industrial  de  Bernedo s/n - 01118 Bernedo (Alava), Spagna;         Altan Pharmaceuticals S.A. Avda. de la Constitucion, 198-199, Poligono Industrial Monte Boyal, Casarrubios del Monte, 45950 Toledo, Spagna;       indicazioni terapeutiche:         1. Per la sedazione di pazienti adulti in Unita'  di  terapia intensiva (Intensive Care Unit, ICU) che necessitano di un livello di sedazione  non  piu'  profondo  del  risveglio   in   risposta   alla stimolazione verbale (corrispondente al valore da 0 a - 3 della Scala Richmond sedazione - agitazione (Richmond  Agitation-Sedation  Scale, RASS)).         2. Per la sedazione di pazienti adulti non intubati prima e/o durante  procedure  diagnostiche   o   chirurgiche   che   richiedono sedazione, cioe' sedazione procedurale/cosciente. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente classificazione ai fini della rimborsabilita':       classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati ai fini della rimborsabilita', denominata classe «C(nn)». 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente classificazione ai fini della fornitura:       classificazione ai  fini  della  fornitura:  OSP  -  medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente  ad esso assimilabile. 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla determina, di cui al presente estratto.     E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.     In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive  modifiche  ed  integrazioni,  il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
                          Tutela brevettuale 
     Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e  successive  modifiche  ed integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in commercio del medicinale. 
      Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
     Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7)  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato   sul   portale   web dell'Agenzia europea dei medicinali,  preveda  la  presentazione  dei rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo medicinale.   In   tal   caso   il    titolare    dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con l'elenco EURD.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |