Estratto determina AAM/A.I.C. n. 201 del 28 ottobre 2019 
     Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DIZZITAM  nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:       titolare A.I.C.: Farma Group S.r.l.;       confezioni:         «200 mg/ml soluzione orale e iniettabile per uso  endovenoso» 10 fiale in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 045837010 (in base  10)  1CQUQL (in base 32);         «200 mg/ml soluzione orale e iniettabile per uso  endovenoso" 10 fiale in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 045837022 (in base 10)  1CQUQY (in base 32);       forma farmaceutica: soluzione orale e iniettabile;       validita' prodotto integro: quattro anni;       condizioni particolari di conservazione: questo medicinale  non richiede  alcuna  condizione  particolare   di   conservazione.   Non congelare;       composizione:         principio attivo:           ogni fiala da 10 ml contiene 2 g di piracetam;           ogni fiala da 5 ml contiene 1 g di piracetam;         eccipienti: sodio acetato triidrato, acido acetico  glaciale, acqua per preparazioni iniettabili;       produttore responsabile del  rilascio  dei  lotti:  AS  Kalceks Krustpils iela 71E - Riga - LV-1057 - Latvia;       indicazioni terapeutiche: trattamento del  mioclono  corticale, in monoterapia o in combinazione con altri farmaci. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente classificazione ai fini della rimborsabilita':       classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati ai fini della rimborsabilita', denominata classe «C(nn)». 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente classificazione ai fini della fornitura:       classificazione  ai  fini  della  fornitura:  RR  -  medicinale soggetto a prescrizione medica. 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla determina, di cui al presente estratto.     E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.     In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive  modifiche  ed  integrazioni,  il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
                          Tutela brevettuale 
     Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e  successive  modifiche  ed integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in commercio del medicinale. 
      Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
     Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7)  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato   sul   portale   web dell'Agenzia europea dei medicinali,  preveda  la  presentazione  dei rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo medicinale.   In   tal   caso   il    titolare    dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con l'elenco EURD.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |