Gazzetta n. 266 del 13 novembre 2019 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2019 |
Nomina della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Manfredonia. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in data 21 maggio 2019 con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Manfredonia (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015, e' stato sciolto a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge; Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalita' organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialita' dell'attivita' comunale; Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettivita' e ha determinato la perdita di credibilita' dell'istituzione locale; Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente; Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2019;
Decreta:
Art. 1
La gestione del Comune di Manfredonia (Foggia) e' affidata, per la durata di diciotto mesi, ad una commissione straordinaria composta da: dott. Vittorio Piscitelli - prefetto a riposo; dott.ssa Francesca Anna Maria Crea - viceprefetto a riposo; dott. Alfonso Agostino Soloperto - dirigente di II fascia Area I. |
| Allegato
Al Presidente della Repubblica
Nel Comune di Manfredonia (Foggia) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalita' organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialita' degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 31 maggio 2015 nonche' il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi. Alla luce delle risultanze di un attento monitoraggio svolto nei confronti dell'ente, il prefetto di Foggia, con decreto del 7 gennaio 2019, in seguito prorogato, ha disposto l'accesso presso il comune ex art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli accertamenti di rito. Successivamente - in conseguenza delle dimissioni rassegnate dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge - con decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 2019, e' stato disposto lo scioglimento dell'organo consiliare con contestuale nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune, ex art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Al termine delle indagini effettuate, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulla scorta delle quali il prefetto - sentito, nella seduta del 19 luglio 2019, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore capo della direzione distrettuale antimafia di Bari e del procuratore della Repubblica di Foggia - ha inviato l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si da' atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori con la criminalita' organizzata e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento dissolutorio di cui al richiamato art. 143. Gli accertamenti esperiti dall'organo ispettivo hanno fatto emergere un quadro fattuale ancorato a prassi amministrative decisamente illegittime che denunciano una obiettiva permeabilita' dell'ente alle pregiudizievoli ingerenze delle locali organizzazioni criminali. Il Comune di Manfredonia - importante centro portuale situato nel parco nazionale del Gargano, con un'economia a vocazione essenzialmente primaria e turistica - insiste in un'area caratterizzata dalla presenza di sodalizi violenti ed agguerriti che esercitano un forte potere di intimidazione nei confronti delle comunita' locali, contrapponendosi spesso, anche di recente, in sanguinose faide sfociate in episodi di lupara bianca ed in efferati omicidi, portati ad esecuzione con modalita' spregiudicate ed eclatanti. Piu' nel dettaglio, in quel territorio e' stata giudizialmente accertata la consolidata ingerenza di una potente famiglia malavitosa, dotata di una capillare capacita' di penetrazione nel tessuto economico e sociale, la quale opera in stretta sinergia con le consorterie radicate in altri comuni della provincia e, segnatamente, con una delle cellule - c.d. batterie - in cui e' strutturata l'associazione di tipo mafioso comunemente denominata «societa' foggiana». In tale contesto, il prefetto stigmatizza l'intricato intreccio di relazioni familiari, frequentazioni e convergenze di interessi che legano diversi esponenti della compagine di governo e dell'apparato burocratico dell'ente - alcuni dei quali con pregiudizi di natura penale - a soggetti controindicati ovvero ad elementi anche apicali dei sodalizi localmente egemoni. In particolare, le verifiche espletate in sede ispettiva hanno fatto emergere le assidue frequentazioni tra un personaggio di primo piano della criminalita' garganica ed il vicesindaco, il quale, a seguito delle consultazioni amministrative del 2015, e' risultato il candidato che ha conseguito il maggior numero di preferenze. Il prefetto richiama inoltre gli esiti delle intercettazioni telefoniche esperite nell'ambito dell'operazione condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Bari sulla c.d. strage di San Marco in Lamis, consumatasi ad agosto 2017, che hanno disvelato i rapporti di vicinanza tra alcuni componenti dei rispettivi nuclei familiari del citato vicesindaco e del personaggio in questione. Assume altresi' valore emblematico la circostanza che, a febbraio 2018, il sindaco - dimessosi nello scorso mese di marzo ed al suo secondo mandato consecutivo quale organo di vertice dell'amministrazione comunale, della quale aveva gia' fatto parte, in qualita' di assessore e poi di consigliere, dal 1992 al 2003 - ha reso omaggio alla memoria di un istruttore sportivo, stretto parente di un soggetto di notevole spessore criminale, pubblicando parole di stima e cordoglio su un noto social network. In ordine all'attivita' gestionale posta in essere dall'ente, nel settore delle concessioni demaniali marittime per l'esercizio di stabilimenti balneari sono state rilevate gravi, reiterate anomalie ed irregolarita' - stigmatizzate anche dalla Ragioneria generale dello Stato a seguito del controllo ispettivo effettuato a luglio 2018 - nonche' la sistematica disapplicazione del protocollo d'intesa sottoscritto con la prefettura di Foggia a luglio 2017, in base al quale il Comune di Manfredonia si era impegnato a richiedere le informazioni antimafia ex art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 in caso di presentazione di una segnalazione certificata di inizio attivita' ovvero, di una domanda di consenso ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 luglio 1990, n. 241. Segnatamente, riferisce il prefetto che, in violazione del predetto protocollo d'intesa, il comune ha omesso di richiedere tempestivamente le informazioni antimafia con riferimento alla segnalazione certificata di inizio attivita' presentata, a giugno 2018, da un'impresa della quale risulta socio un consigliere comunale ed il cui amministratore unico nonche' socio di maggioranza e' parente convivente di un soggetto considerato al vertice della locale famiglia malavitosa. Il citato amministratore unico annovera stretti vincoli familiari con altri esponenti di quella famiglia, tra i quali il defunto capostipite e due noti capoclan, di cui uno assassinato nel 2009 e l'altro ad agosto 2017 nella c.d. strage di San Marco in Lamis. In relazione a tale vicenda, rileva altresi' la circostanza che solo su sollecitazione della prefettura, ad agosto 2018, il comune ha provveduto a richiedere le informazioni antimafia nei confronti dell'impresa in argomento, la quale e' stata successivamente destinataria di un'informativa interdittiva. Parimenti, con riferimento alle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande - anch'esse rientranti nell'ambito di applicazione del citato protocollo d'intesa - il prefetto rimarca che il comune ha omesso di richiedere le informazioni antimafia nei confronti di una societa' titolare di un chiosco bar, pur dopo che l'amministratore unico pro tempore della stessa e' stato tratto in arresto il 16 ottobre 2018, in esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure restrittive della liberta' personale emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bari a conclusione delle summenzionata operazione condotta dalla locale direzione distrettuale antimafia sulla richiamata strage di agosto 2017. Nel settore delle concessioni demaniali marittime per impianti di acquacoltura - che rivestono una rilevanza strategica nel sistema economico locale - le verifiche svolte in sede ispettiva hanno posto in rilievo gravi e diffuse anomalie. Inoltre, con specifico riferimento alle concessioni rilasciate a decorrere dal 2017, la commissione di indagine ha rilevato che il comune ha omesso di richiedere le prescritte informazioni antimafia, limitandosi in alcuni casi ad acquisire una semplice comunicazione antimafia ovvero una mera autocertificazione da parte dei concessionari, in violazione degli articoli 89 e 91 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. In proposito, assume rilevanza sintomatica la circostanza che il rappresentante legale di una delle ditte concessionarie e' legato da vincoli di affinita' ad elementi apicali del clan territorialmente egemone. Anche altre due imprese titolari di concessioni demaniali marittime per impianti di acquacoltura sono risultate vicine ad ambienti malavitosi, atteso che il rappresentante legale dell'una annovera rapporti di frequentazione con esponenti della criminalita' organizzata ed un dipendente dell'altra e' stretto parente di un soggetto ritenuto personaggio di vertice di una consorteria locale. Sempre con riferimento all'attivita' gestionale, il prefetto evidenzia che per lo svolgimento del servizio, su disposizione della pubblica autorita', di trasporto di persone decedute, l'amministrazione comunale ha continuato ad avvalersi, tra le altre, di una ditta di onoranze funebri pur dopo che la stessa era stata destinataria di un'informativa interdittiva adottata dalla prefettura di Foggia nello scorso mese di gennaio. Nel settore urbanistico, sono stati riscontrati diffusi fenomeni di abusivismo edilizio - segnatamente, nell'area delle ex paludi, comunemente denominata «Polder» e sottoposta a stringenti vincoli ambientali e paesaggistici - nei confronti dei quali l'ente e' rimasto sostanzialmente inerte, omettendo di porre in essere i dovuti accertamenti e di adottare le prescritte sanzioni ovvero di portare ad esecuzione le diffide di sgombero e demolizione, peraltro emesse solo a seguito di comunicazioni di notizie di reato da parte delle forze di polizia. Al riguardo, e' emerso che numerosi manufatti abusivi - per i quali il comune non ha intrapreso alcuna azione sanzionatoria - sono riconducibili a soggetti vicini o intranei alla criminalita' organizzata locale. In particolare, il prefetto evidenzia che tra i manufatti in parola e' compreso un impianto sportivo realizzato da un noto capoclan e che in relazione a tale impianto - sottoposto a sequestro dal corpo forestale dello Stato e dalla polizia di Stato a febbraio 2013 - l'ente risulta avere introitato una cospicua somma a titolo di oblazione, pur trattandosi di un abuso edilizio non sanabile. Gli esiti dell'accesso hanno poi messo in luce che, in costanza della consiliatura eletta nel 2015, il servizio di riscossione dei tributi locali e' stato svolto da una societa' mista con partecipazione maggioritaria del Comune di Manfredonia, in forza di un contratto di servizio stipulato nel 2007 con scadenza a dicembre 2016. Sennonche', la durata del contratto in questione e' stata ripetutamente prorogata con determine dirigenziali adottate in violazione dell'art. 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonostante l'amministrazione comunale fosse stata invitata ad espletare la prescritta procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio sia dall'autorita' nazionale anticorruzione con apposito parere indirizzato al sindaco a luglio 2017 sia, ripetutamente, dal segretario generale dell'ente in qualita' di responsabile della prevenzione della corruzione. In relazione a tale vicenda, e' emerso che nell'ambito degli organi direttivi nonche' tra i dipendenti della societa' mista a suo tempo affidataria del servizio di riscossione dei tributi figurano soggetti vicini per rapporti familiari o di frequentazione a figure di spicco dei sodalizi radicati nel territorio. Uno di tali soggetti riveste altresi' la carica di amministratore dell'impresa subentrata nella predetta societa' mista in luogo dell'originario socio privato, a seguito della cessione del ramo di azienda da parte di quest'ultimo. Al riguardo, il prefetto evidenzia che l'amministrazione comunale - pur avendo preso atto della cessione in questione con determina dirigenziale del 2 ottobre 2017 - soltanto il successivo 30 novembre ha inoltrato richiesta di informazioni antimafia nei confronti della menzionata impresa subentrante, la quale e' risultata poi destinataria di un provvedimento interdittivo emesso dalla prefettura di Foggia il 16 settembre 2019. Anche tra i dipendenti di un'altra societa' partecipata dal comune ed affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, e' stata riscontrata la presenza di persone intranee ovvero vicine per rapporti familiari ad ambienti criminali. Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto di Foggia hanno evidenziato una serie di condizionamenti dell'amministrazione comunale di Manfredonia, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che determinano lo svilimento e la perdita di credibilita' dell'istituzione locale, nonche' il pregiudizio degli interessi della collettivita', rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare il risanamento dell'ente. Sebbene il processo di ripristino della legalita' nell'attivita' del comune sia gia' iniziato attraverso la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000, in considerazione dei fatti suesposti si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 dello stesso decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacita' pervasiva delle organizzazioni criminali possa ancora esprimersi in occasione delle prossime consultazioni elettorali. Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del citato decreto legislativo puo' intervenire anche quando sia gia' disposto lo scioglimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della richiamata misura di rigore nei confronti del Comune di Manfredonia (Foggia), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtu' dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa ai principi di legalita' e al recupero delle esigenze della collettivita'. In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
Roma, 11 ottobre 2019
Il Ministro dell'interno: Lamorgese |
| Art. 2
La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.
Dato a Roma, addi' 22 ottobre 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Lamorgese, Ministro dell'interno
Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2019 Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2554 |
| Parte di provvedimento in formato grafico |
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