| Gazzetta n. 265 del 12 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| COMUNICATO  |  
| Rinnovo  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  secondo procedura decentrata, del medicinale per uso  umano  «Brufecod»,  con conseguente modifica stampati.  |  
  |  
 |  
      Estratto determina AAM/PPA n. 850/2019 del 17 ottobre 2019 
     L'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  del   medicinale BRUFECOD:       confezione: 042269011 - «400 mg/30 mg compresse  rivestite  con film» 30 compresse in blister AL/PVDC/PVC/PVDC;       titolare  A.I.C.:  Mylan  Italia  S.r.l.  con  sede  legale   e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano, Italia - codice fiscale/partita I.V.A. 02789580590;       codice procedura europea: FI/H/0793/001/R/001;       codice pratica: FVRMC/2018/9,  con scadenza il 22 ottobre 2018 e' rinnovata con validita' illimitata e con conseguente modifica dell'etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina,  i  requisiti  di qualita', sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.     le modifiche devono essere apportate per l'etichettatura entro  e non oltre sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente determina.     In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.     Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2,  comma  2,  della presente determina,  che  non  riportino  le  modifiche  autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza  del medicinale indicata in etichetta, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del  24  maggio  2018  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2018.     La presente determina ha effetto dal giorno successivo  a  quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e  sara'  notificata  alla  societa'   titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.     |  
|   |  
 
 | 
 |