| Gazzetta n. 265 del 12 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO |  
| DECRETO 17 ottobre 2019 |  
| Integrazione al decreto 8 novembre 1968, recante:  «Dichiarazione  di notevole interesse pubblico della zona litoranea sita nel  territorio del comune di Pisciotta.».  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE                  Archeologia, belle arti e paesaggio 
   Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368:  «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma  dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,  come  modificato  dal  decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3: «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 1 della  legge  6 luglio 2002, n. 137»;   Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice  per  i beni culturali ed il paesaggio», ai sensi dell'art. 10 della legge  6 luglio 2002, n. 137;   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;   Visto  il  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.   83,   concernente «Disposizioni urgenti per la  tutela  del  patrimonio  culturale,  lo sviluppo della cultura e il rilancio  del  turismo»,  convertito  con modificazioni in legge 29 luglio 2014, n. 106;   Visto quanto gia' disciplinato con il decreto ministeriale  del  23 gennaio 2016, n. 44, «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo» che  prevede  l'istituzione  delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, in vigore dall'11 luglio 2016;   Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018,  n.  86, recante  «Disposizioni  urgenti  in   materia   di   riordino   delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,  delle  politiche  agricole   alimentari   e   forestali   e dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  nonche'  in materia  di  famiglia  e  disabilita'»  (pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  160  del  12 luglio 2018), convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione «Ministero per i  beni  e  le attivita'  culturali»  ha  sostituito,  ad  ogni  effetto  e  ovunque presente, la denominazione «Ministero  dei  beni  e  delle  attivita' culturali e del  turismo»,  cosi'  come  comunicato  dalla  Direzione generale organizzazione con la circolare n. 254 del 17  luglio  2018, prot. n. 22532;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19 giugno 2019, n. 76, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  184  del  7 agosto  2019,  entrato  in  vigore  il  22   agosto   2019,   recante «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali, degli uffici della  diretta  collaborazione  del Ministro  e  dell'organismo   indipendente   di   valutazione   della performance»;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei conti in data 30 agosto  2019  al  n. 1-2971, con il quale, a far data dal  6  agosto  2019,  e'  conferito all'arch. Federica Galloni l'incarico  di  funzione  dirigenziale  di livello generale della Direzione generale Archeologia  belle  arti  e paesaggio (di seguito «Direzione generale ABAP»);   Visto l'art. 1, comma 16, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri  per  i  beni  e  le  attivita' culturali, delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del turismo, dello  sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei  trasporti  e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  nonche'  per la rimodulazione degli stanziamenti per la  revisione  dei  luoghi  e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle  Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita'  delle  funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 222 del 21 settembre 2019), ai sensi del quale la denominazione «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo» sostituisce, ad ogni  effetto  e  ovunque presente   in   provvedimenti   legislativi   e   regolamentari,   la denominazione «Ministero per i beni e le attivita' culturali»,  cosi' come  comunicato  dalla  Direzione  generale  organizzazione  con  la circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;   Visto  il   decreto   ministeriale   8   novembre   1968,   recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico  della  zona  litoranea sita nel territorio del Comune di Pisciotta»;   Visto l'atto di indirizzo, ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  del decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, emanato dalla  Direzione generale ABAP con prot. n. 33502 del 21 dicembre 2018;   Vista la nota prot. n. 217 del 3 gennaio  2019,  con  la  quale  la Soprintendenza  Archeologia  belle  arti  e  paesaggio  (di   seguito «Soprintendenza ABAP») per le  Province  di  Salerno  e  Avellino  ha trasmesso la bozza  dell'integrazione  con  la  specifica  disciplina d'uso della dichiarazione di notevole interesse pubblico  di  cui  al decreto ministeriale 8 novembre 1968, redatta in adempimento all'atto di indirizzo di cui sopra;   Vista la nota prot. n. 5317 del 21 dicembre 2019, con la  quale  la Direzione  generale  ABAP  ha  trasmesso  alla  Regione  Campania  la proposta di «Integrazione, ai sensi  dell'art.  141-bis  del  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e  del paesaggio»,  della  vigente  dichiarazione  di   notevole   interesse pubblico dell'area del territorio comunale di Pisciotta (SA)  di  cui al decreto ministeriale 8 novembre 1968, con la specifica  disciplina d'uso intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio  tutelato.  Prima  fase: zone agricole», al fine di acquisirne il relativo parere;   Acquisito in data 15 marzo 2019, il parere della  Regione  Campania prot. n.  171724  sulla  proposta  di  integrazione,  reso  ai  sensi dell'art. 138, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004;   Visto il riscontro al parere della regione da parte della Direzione generale ABAP, con  nota  prot.  n.  9397  del  29  marzo  2019,  con controdeduzioni;   Considerato che la Soprintendenza  competente  ha  provveduto,  con nota prot. n. 8789 del 12 aprile 2019, a dare avvio  al  procedimento trasmettendo tutta la documentazione al Comune di  Pisciotta  per  la pubblicazione  all'albo  pretorio  e   che   quest'ultimo   ha   dato comunicazione di avvenuta pubblicazione con nota prot. n. 3264 del 16 aprile 2019;   Visto il parere del Comitato tecnico scientifico per  il  paesaggio (di seguito «Comitato»), reso ai sensi dell'art.  141,  comma  2  del decreto legislativo n. 42/2004, con verbale n. 3, nella seduta del  9 ottobre 2019, acquisito al protocollo della Direzione  generale  ABAP con n. 28865 del 15 ottobre 2019;   Viste le  osservazioni  presentate  da  enti  e  privati  ai  sensi dell'art. 139, comma 5 del decreto legislativo n. 42/2004;   Viste le controdeduzioni in merito  alle  osservazioni  di  cui  al punto precedente, inviate dalla Soprintendenza competente in  data  9 ottobre 2019, con nota prot. n. 21902,  e  precisate  con  successiva nota prot. n. 22084 dell'11 ottobre 2019 (il cui contenuto  e'  stato anticipato in via breve nel corso della  seduta  del  Comitato  sopra citato  del  giorno  9  ottobre  2019),  con  le  quali  si  accoglie parzialmente quanto richiesto dal Comune di Pisciotta con le  proprie osservazioni di cui alla delibera di giunta comunale  n.  81  del  12 agosto 2019, trasmesse con nota prot. n. 18319 del 20 agosto 2019;   Considerato che il presente provvedimento di  integrazione  origina dalla urgente  necessita'  di  definire,  al  fine  di  salvaguardare un'area di alto valore paesaggistico ancora pressocche' integra,  una adeguata disciplina d'uso, ai sensi  dell'art.  141-bis  del  decreto legislativo  n.  42/2004,  per  il   territorio   comunale   compreso all'interno  della  perimetrazione  della  vigente  dichiarazione  di notevole  interesse  pubblico   di   cui   al   sopracitato   decreto ministeriale risalente all'anno 1968;   Considerato che la valenza paesaggistica prevalente riconosciuta al territorio oggetto del presente provvedimento, motivo fondante  della Dichiarazione di  notevole  interesse  pubblico  di  cui  al  decreto ministeriale 8 novembre 1968, e' costituita  dalla  densa  e  diffusa presenza di piante di  ulivo  uniche  in  Italia,  appartenenti  alla cultivar dell'ulivo pisciottano, la cui coltivazione in questo tratto di  costa  cilentana  e'  di  attestazione   plurisecolare   se   non millenaria, e si estende dalla  spiaggia  fino  alla  sommita'  delle colline;   Considerato che tali  uliveti  sono  ancora  oggi  in  buona  parte produttivi  e  costituiscono  elemento  diffuso  e   fondante   della configurazione  del  paesaggio  agrario   storico,   punteggiato   da costruzioni rurali tradizionali isolate e da casali storici e  ancora solo  sporadicamente  interessato  da  recenti   interventi   edilizi incongrui;   Considerato che la disciplina d'uso prevista mira ad assicurare, in particolare,  la  salvaguardia  delle  aree  agricole  della   fascia costiera di Pisciotta, caratterizzate dall'esteso ammanto di  uliveti secolari di cui sopra, dalla  macchia  mediterranea  diffusa,  da  un susseguirsi di ripidi fronti collinari, da una fitta rete di valloni, solcati da corsi d'acqua  a  regime  torrentizio,  alcuni  dei  quali tutelati ai sensi dell'art. 142, comma  1,  lettera  c)  del  decreto legislativo n. 42/2004, dalla presenza di terrazzamenti,  ciglioni  e muri a retta del tipo a secco, onde mantenerne la qualita' distintiva che a suo  tempo  ha  motivato  il  riconoscimento  dell'alto  valore paesaggistico che ancora oggi la contraddistingue  e  la  conseguente dichiarazione del notevole interesse  pubblico  della  stessa,  nelle more della ulteriore predisposizione di specifiche disposizioni d'uso per l'intera estensione dell'area sottoposta  a  tutela  dal  decreto ministeriale 8 novembre 1968;   Considerato che l'area  distinta  dai  caratteri  sopra  descritti, corrisponde agli ambiti  territoriali  gia'  identificati  dal  Piano regolatore generale (approvato dalla Comunita' montana del  Lambro  e Mingardo di Futani con decreto del 21  giugno  1993,  pubblicato  nel B.U.R.C. n. 32 del 12 luglio 1993) e dallo stesso  identificati  come zone agricole E3 ed E4, ivi comprese le zone E2 e D1 che il  medesimo Piano regolatore generale  (di  seguito  «PRG»)  inserisce  entro  il perimetro delle zone E3 (con sovrapposizione delle relative  grafie), nonche' le  zone  E6  intercluse,  e  che  le  restanti  porzioni  di territorio  ad  utilizzazione  agricola,  non  caratterizzate   dalla presenza degli  uliveti,  corrispondono  a  quelle  classificate  dal vigente  PRG  come  E1   e   ritenuto   utile   pertanto   avvalersi, cartograficamente, dei relativi perimetri;   Considerata  la  presenza  nel  territorio  oggetto  del   presente provvedimento di ulteriori  significative  componenti  del  paesaggio pisciottano tra cui:  le  torri  costiere  costruite  alla  fine  del cinquecento  a  difesa  delle  coste  e  dei  centri  abitati   dalle incursioni provenienti dal mare, il tracciato della ferrovia  storica realizzata alla fine  dell'ottocento,  i  sentieri  panoramici  e  le significative evidenze archeologiche riferibili a eta' ellenistica  e romana, tra cui il Cenotafio di Palinuro,  posto  sulla  costa  nella parte meridionale del territorio comunale e  compreso  nell'area  del presente provvedimento;   Considerato che delle torri citate, la Ficaiola e  dell'Acquabianca sono   state   da   tempo   dichiarate   di   interesse    culturale, rispettivamente con d.d.r. n. 51 del 28 marzo 2006 e  d.d.r.  n.  485 del 13 marzo 2009, che la torre Valle di Marco, realizzata sui  resti del citato Cenotafio di Palinuro, e' stata  dichiarata  di  interesse archeologico con D.S.R. n. 385 del 30 gennaio 2018, e che nel 2018 e' stato avviato il procedimento di vincolo della torre Fiumicello,  che si e' concluso con d.c.r. n. 474 del 7 novembre 2018;   Considerato che il territorio del Comune di Pisciotta, a  ulteriore attestazione dei valori da esso  espressi,  e'  inserito  interamente all'interno del perimetro del Parco nazionale del Cilento,  Vallo  di Diano e Alburni, e  che,  insieme  ai  vicini  siti  archeologici  di Paestum e Velia e alla Certosa di Padula, dal 1998 e'  iscritto  come «paesaggio  culturale»  nell'elenco  dei  siti  mondiali   Patrimonio dell'Umanita' dall'Unesco;   Considerato  che  i  confini   dell'area   oggetto   del   presente provvedimento  di  integrazione  della  Dichiarazione   di   notevole interesse pubblico, cosi' come identificati dal decreto  ministeriale 8 novembre 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  298  del  23 novembre 1968, sono i seguenti:  mar  Tirreno,  confini  comunali  di Ascea fino alla strada regionale n. 447 (ex s.s.), detta strada  fino al confine del Comune di Centola, confini comunali di Centola fino al mare e che tale perimetrazione cosi' definita non  contiene  elementi di ambiguita' e puo' essere recepita e  confermata  integralmente  ai fini  della  imposizione  della  disciplina  d'uso   del   territorio tutelato;   Ritenuto che all'interno dell'area delimitata come  da  planimetria di cui all'allegato B - «Cartografia - Tavola unica», sia necessario, considerato l'alto pregio paesaggistico del territorio  costiero  del Comune di Pisciotta, come riconosciuto dalla vigente dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1968, integrare la citata dichiarazione, ai sensi  dell'art.  141-bis del decreto legislativo n. 42/2004, con  le  specifiche  prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti  e  dai  caratteri  peculiari  di  detto  territorio,   dando priorita' alla disciplina relativa  alla  superficie  contraddistinta nel citato PRG come «zona agricola - E», in  larga  parte  costituita dalla sottozona «E3 -  oliveti  e  castagneti»,  coincidente  con  la tipologia di paesaggio  agrario  che  maggiormente  connota  l'ambito tutelato e dalla quale trovano  scaturigine  e  sostanza  le  ragioni stesse del provvedimento di tutela, provvedimento che  esplicitamente fa riferimento al «maestoso ammanto di ulivi secolari, che si  spinge fin sullo arenile,  conferendo  al  paesaggio  un  singolare  aspetto agreste spiccatamente mediterraneo»;   Ritenuto di  poter  procedere  con  l'accoglimento  parziale  delle osservazioni formulate dal Comune di Pisciotta  tramite  delibera  di giunta comunale n. 81 del 12 agosto 2019, cosi' come  indicato  dalla Soprintendenza competente nelle note e comunicazioni gia'  richiamate e approvato dal Comitato nella seduta del 9 ottobre 2019, provvedendo di conseguenza a modificare come di seguito indicato l'art. 1,  commi 7 e 11, della disciplina contenuta nell'integrazione:     art. 1, comma 7: dopo il periodo «non e' consentita l'apertura di nuove  strade,  salvo  eventuali  varianti  che  dovessero   rendersi necessarie al tracciato di quelle gia' esistenti o gia' autorizzate», si aggiunge «sono altresi' fatti salvi due brevi  tratti  di  strada, uno carrabile che consentira' di pedonalizzare il lungomare di Marina di Pisciotta (collegando il vecchio tracciato ferroviario e la  parte settentrionale  di  via  Acquabianca),  e   l'altro   pedonale,   che permettera' sul versante ovest di riservare la  galleria  ferroviaria al solo traffico carrabile»;     art. 1, comma 11: al secondo  alinea  il  periodo  «l'adeguamento igienico delle unita' abitative  del  personale»,  e'  sostituito  da «l'adeguamento igienico dei  servizi  centralizzati  e  delle  unita' abitative del personale»;   Visto, considerato e ritenuto tutto quanto sopra riportato; 
                               Decreta: 
   la dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico  dell'area  del territorio comunale di Pisciotta (SA), di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1968, e' integrata, ai sensi dell'art. 141-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e  del paesaggio»,   con   la   specifica   disciplina   d'uso,    contenuta nell'allegato A - «Relazione generale e  disciplina  d'uso»,  che  e' parte integrante del presente provvedimento con  l'unita  cartografia di cui all'allegato B -  «Cartografia  -  Tavola  unica»,  intesa  ad assicurare la conservazione  dei  valori  espressi  dagli  aspetti  e caratteri  peculiari  del  territorio   tutelato,   con   particolare riferimento  alla  salvaguardia  delle  aree  agricole  della  fascia costiera di Pisciotta, nelle more della ulteriore predisposizione  di specifiche  disposizioni  d'uso  per  l'intera  estensione  dell'area sottoposta a tutela dal decreto ministeriale  8  novembre  1968,  che rimane  comunque  sottoposta  a  tutte  le  disposizioni  di   tutela contenute nel predetto decreto legislativo.   Sono parte integrante del presente decreto i seguenti elaborati:     allegato A - «Relazione generale e disciplina d'uso»;     allegato B - «Cartografia - Tavola unica».    La documentazione  sopraelencata  e'  consultabile  sui  siti  web istituzionali del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.   Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi dell'art. 140, comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004.   Ai sensi e per gli effetti dell'art.  141,  comma  4,  del  decreto legislativo n. 42/2004, la Soprintendenza Archeologia  belle  arti  e paesaggio per le Province di  Salerno  e  Avellino  provvedera'  alla trasmissione al Comune di Pisciotta (SA) del  numero  della  Gazzetta Ufficiale contenente il  presente  decreto,  unitamente  ai  relativi allegati, ai fini dell'adempimento, da parte del comune  interessato, di quanto prescritto dall'art. 140,  comma  4  del  medesimo  decreto legislativo.   Avverso il presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  giurisdizionale avanti al  T.A.R.  competente,  secondo  le  modalita'  di  cui  agli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 8 e seguenti del decreto del Presidente della  Repubblica  24  novembre 1971, n. 1199. 
      Roma, 17 ottobre 2019 
                                        Il direttore generale: Galloni                               --------   Avvertenza: 
     Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati e della planimetria, e' pubblicato sul sito web del Ministero  per  i beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo  all'indirizzo www.beniculturali.it    nella    sezione    avvisi    e     circolari (www.beniculturali.it/avvisi) e in Amministrazione Trasparente e  sul sito web della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio  per le    Province    di     Salerno     e     Avellino     all'indirizzo http://ambientesa.beniculturali.it     |  
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