| Gazzetta n. 265 del 12 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| COMUNICATO  |  
| Rinnovo  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio   secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Mundoson  Fluido» con conseguente modifica stampati.  |  
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      Estratto determina AAM/PPA n. 851/2019 del 17 ottobre 2019 
     L'autorizzazione all'immissione in commercio del      medicinale: «Mundoson fluido» (A.I.C. 040574);     Dosaggio/forma farmaceutica:       «1 mg/g emulsione cutanea»     (Tutte le confezioni autorizzate);     Titolare  A.I.C.:   Almirall  Hermal  GmbH  con  sede  legale  in Scholtzstrasse 3, 21465 Reinbek (Germania);      Codice procedura europea: SE/H/1084/001/R/001;     Codice pratica: FVRMC/2016/75;     con scadenza l'8 marzo 2017 e' rinnovata con validita' illimitata e con conseguente modifica del riassunto  delle  caratteristiche  del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura, a  condizione che, alla data di entrata  in  vigore  della  presente  determina,  i requisiti di qualita', sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.     Le modifiche devono  essere  apportate  per  il  riassunto  delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata  in  vigore  della presente determina mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.     In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.     Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2,  comma  2,  della presente determina,  che  non  riportino  le  modifiche  autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza  del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24  maggio  2018  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2018.     La presente determina ha effetto dal giorno successivo  a  quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e  sara'  notificata  alla  societa'   titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.     |  
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