Gazzetta n. 263 del 9 novembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
COMUNICATO
Entrata in vigore della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996.



Si informa che in data 7 agosto 2019 e' stato depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea lo strumento di ratifica della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996.
Sono state, quindi, completate le procedure richieste per l'entrata in vigore della predetta Convenzione.
La ratifica e' stata autorizzata con legge 19 luglio 2019, n. 66, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2019.
In conformita' con il suo art. 18, paragrafo 3, la Convenzione entra in vigore il giorno 5 novembre 2019.
All'atto del deposito dello strumento di ratifica, l'Italia ha formulato le seguenti riserve e dichiarazioni:
Article 5 - Political offences
«The Italian Republic declares that it will apply article 5(1) only in relation to offences referred to in articles 1 and 2 of the European Convention on the Suppression of Terrorism and offences of conspiracy or association - which correspond to the description of behaviour referred to in article 3(4) - to commit one or more of the offences referred to in articles 1 and 2 of the European Convention on the Suppression of Terrorism.»
Article 7 - Extradition of nationals
«The Italian Republic will grant the extradition of its citizens under the condition of reciprocity.»
Article 12 - Re-extradition to another Member State
«The Italian Republic declares, in accordance with article 12, paragraph 2, that article 15 of the European Convention on Extradition continues to apply, unless the person concerned consents to being re-extradited to another Member State.»
Article 13 - Central authority and transmission of documents by facsimile
«The Ministry of Justice will be the central authority within the meaning of article 13.»
Article 18 - Entry into force
«The Italian Republic declares that this Convention applies, in accordance with article 18(4), in its relations with Member States which have made the same declaration.»
Traduzione non ufficiale delle riserve e dichiarazioni:
Art. 5 - Reati politici
«La Repubblica italiana dichiara che applichera' l'art. 5, paragrafo 1 solo in relazione ai reati di cui agli articoli 1 e 2 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo e ai reati di cospirazione o associazione per delinquere - che corrispondono alla descrizione del comportamento di cui all'art. 3, paragrafo 4 - per commettere uno o pia reati di cui agli articoli 1 e 2 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo.»
Art. 7 - Estradizione dei cittadini
«La Repubblica italiana garantira' l'estradizione dei propri cittadini a condizione di reciprocita'.»
Art. 12 - Riestradizione verso un altro Stato membro
«La Repubblica italiana dichiara, in conformita' all'art. 12, paragrafo 2, che l'art. 15 della Convenzione europea di estradizione continua ad essere applicato, salvo che la persona interessata dia il proprio consenso alla riestradizione verso un altro Stato membro.»
Art. 13 - Autorita' centrale e trasmissione di documenti via telefax
«Il Ministero della giustizia sara' autorita' centrale ai sensi dell'art. 13.»
Art. 18 - Entrata in vigore
«La Repubblica italiana dichiara che la presente Convenzione Si applica, in conformita' con l'art. 18, paragrafo 4, nelle sue relazioni con gli Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione».