Gazzetta n. 263 del 9 novembre 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |
COMUNICATO |
Entrata in vigore del Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012. |
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In data 30 agosto 2019 e' stato depositato presso il segretario generale del Consiglio d'Europa lo strumento di ratifica del Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012. La ratifica stata autorizzata con legge 24 luglio 2019, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2019. In conformita' all'art. 9, paragrafo 3, il Protocollo entra in vigore per l'Italia il giorno 1° dicembre 2019. All'atto del deposito dello strumento di ratifica, l'Italia ha formulato le seguenti riserve: «In accordance with article 10, paragraph 3, of the European Convention on Extradition, as amended by article 1 of the Fourth Additional Protocol, the Italian Republic reserves the right not to apply article 10, paragraph 2, when the request for extradition is based on offences for which Italy has jurisdiction under its own criminal law. In accordance with article 21, paragraph 5, of the European Convention on Extradition, as amended by article 5 of the Protocol, the Italian Republic reserves the right to grant transit of a person only on the same conditions on which it grants extradition». Traduzione non ufficiale delle riserve: «Conformemente all'art. 10, paragrafo 3, della Convenzione europea di estradizione, come modificata dall'art. 1 del Quarto Protocollo addizionale, la Repubblica italiana si riserva il diritto di non applicare l'art. 10, paragrafo 2, quando la richiesta di estradizione si fonda su reati per i quali l'Italia ha giurisdizione in base al proprio diritto penale. Conformemente all'art. 21, paragrafo 5, della Convenzione europea di estradizione, come modificata dall'art. 5 del Protocollo, la Repubblica italiana si riserva il diritto di consentire il transito di un individuo solo alle stesse condizioni alle quali consente l'estradizione». |
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