| Gazzetta n. 262 del 8 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| SENATO DELLA REPUBBLICA |  
| DELIBERA 31 ottobre 2019 |  
| Istituzione  di  una  Commissione  parlamentare  di  inchiesta  sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla  sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.  |  
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                                Art. 1 
                              Istituzione 
   1. E'  istituita,  ai  sensi  dell'art.  82  della  Costituzione  e dell'art.  162  del   Regolamento   del   Senato,   una   Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  pubblici  e privati, di seguito denominata «Commissione».     |  
|   |                                 Art. 2 
                             Composizione 
   1. La Commissione e'  composta  da  venti  senatori,  nominati  dal Presidente del Senato in proporzione al  numero  dei  componenti  dei gruppi parlamentari, garantendo, per quanto possibile, un'equilibrata rappresentanza tra i generi.   2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni  dalla  nomina  dei suoi  componenti,  convoca  la  Commissione   per   la   costituzione dell'ufficio di presidenza.   3.  L'ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due vicepresidenti e da due segretari,  e'  eletto  a  scrutinio  segreto dalla  Commissione  tra  i  suoi  componenti.  Per   l'elezione   del presidente e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta,  si  procede al ballottaggio tra i due candidati che  hanno  ottenuto  il  maggior numero di voti. E' eletto il candidato che ottiene il maggior  numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o  entra  in ballottaggio il piu' anziano di eta'.   4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due  vicepresidenti  e  dei due segretari, ciascun  componente  della  Commissione  scrive  sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di  voti,  si  procede  ai sensi del comma 3, quinto periodo.   5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche  per  le elezioni suppletive.   6. La Commissione  approva,  prima  dell'inizio  dell'attivita'  di inchiesta, un  regolamento  interno  per  il  proprio  funzionamento. Ciascun componente puo' proporre modifiche alle norme regolamentari.   7. Tutte le volte che lo  ritiene  opportuno  la  Commissione  puo' deliberare di riunirsi in seduta segreta.   8. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce  di personale, locali e strumenti  operativi  messi  a  disposizione  dal Presidente del Senato.     |  
|   |                                 Art. 3 
                                Compiti 
   1. La Commissione accerta:     a)  l'entita'  dello  sfruttamento  del  lavoro  con  particolare riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione;     b) l'entita' della presenza dei minori, con particolare  riguardo ai  minori  provenienti  dall'estero  e  alla  loro   protezione   ed esposizione a rischio;     c) l'incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalita' organizzata, nonche' il rispetto della normativa in  caso  di  appalti  e  subappalti  con specifico riguardo ai consorzi,  al  fenomeno  delle  cooperative  di comodo, alle reti di impresa e  ai  siti  produttivi  complessi,  con particolare evidenza ai settori sensibili come edilizia e logistica;     d) la presenza delle cooperative spurie sul territorio nazionale, che operano in  violazione  della  normativa  vigente  ed  esercitano concorrenza sleale, al fine di tutelare  la  funzione  sociale  della cooperazione, ai sensi dell'art. 45 della Costituzione;     e) la  congruita'  delle  provvidenze  previste  dalla  normativa vigente a favore dei lavoratori o  dei  loro  familiari  in  caso  di infortunio sul lavoro;     f) l'idoneita' dei controlli da parte degli organi  di  vigilanza sull'applicazione delle norme antinfortunistiche;     g) la dimensione e la gravita' degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo  alla  tutela  delle vittime e delle loro famiglie;     h) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare  riguardo alla loro entita' nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;     i) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni  sul  lavoro sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttivita'  delle imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema economico;     l) eventuali nuovi  strumenti  legislativi  e  amministrativi  da proporre  al  fine  della  prevenzione  e  della  repressione   degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;     m) l'incidenza e la prevalenza del fenomeno degli  infortuni  sul lavoro e delle  malattie  professionali  in  ragione  dell'eta',  del genere  e  del  luogo  di  residenza  delle  vittime,  attraverso  lo svolgimento di appropriate analisi.     |  
|   |                                 Art. 4 
                     Durata e relazione conclusiva 
   1.  La  Commissione  e'  istituita  per  la  durata   della   XVIII legislatura. La Commissione riferisce al Senato ogni  qual  volta  lo ritenga opportuno. La Commissione presenta una relazione scritta, con cadenza annuale e a conclusione dei lavori, sull'attivita'  svolta  e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.     |  
|   |                                 Art. 5 
                            Poteri e limiti 
   1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.   2. La Commissione non puo' adottare  provvedimenti  attinenti  alla liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di  comunicazione  nonche'  alla  liberta'  personale,  fatto   salvo l'accompagnamento  coattivo  di  cui  all'art.  133  del  codice   di procedura penale.   3. La Commissione ha facolta' di  acquisire,  anche  in  deroga  al divieto stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste  in  corso presso l'autorita' giudiziaria o  altri  organi  inquirenti,  nonche' copie di  atti  e  di  documenti  relativi  a  indagini  e  inchieste parlamentari. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere  le  copie  di atti e documenti anche di propria iniziativa.   4.  La  Commissione  garantisce  il  mantenimento  del  regime   di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto.   5. La Commissione ha facolta' di acquisire, da parte degli organi e degli uffici della pubblica  amministrazione,  copie  di  atti  e  di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalita' della presente inchiesta.   6. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti  e  ufficiali di polizia giudiziaria, nonche' di tutte le  collaborazioni  ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni  all'amministrazione  dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli  organi a cio' deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 6 dell'art. 2  e'  stabilito  il  numero  massimo  di collaboratori di cui puo' avvalersi la Commissione.   7.  L'autorita'  giudiziaria  provvede   tempestivamente   e   puo' ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti  richiesti, con decreto motivato solo  per  ragioni  di  natura  istruttoria.  Il decreto ha efficacia per sei mesi e  puo'  essere  rinnovato.  Quando tali ragioni vengono meno,  l'autorita'  giudiziaria  provvede  senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto  non  puo'  essere rinnovato  o  avere  efficacia  oltre  la  chiusura  delle   indagini preliminari.   8. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte di altre Commissioni  parlamentari  di inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto alla Commissione.   9. La Commissione stabilisce quali  atti  e  documenti  non  devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti  ad  altre istruttorie o inchieste in corso.   10. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria,  nelle audizioni a testimonianza davanti alla  Commissione,  per  i  segreti professionale e bancario  si  applicano  le  norme  vigenti.  Per  il segreto di Stato si applica quanto  previsto  dalla  legge  3  agosto 2007, n. 124.   11. Si applica l'art. 203 del codice di procedura penale.     |  
|   |                                 Art. 6 
                          Obbligo del segreto 
   1. I componenti della Commissione,  i  funzionari  e  il  personale addetti  alla  Commissione  stessa  e  tutte  le  altre  persone  che collaborano con la Commissione o compiono  o  concorrono  a  compiere atti d'inchiesta oppure che vengono a conoscenza  di  tali  atti  per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico.     |  
|   |                                 Art. 7 
                        Spese di funzionamento 
   1. Le spese per il funzionamento della Commissione  sono  stabilite nel limite massimo di 7.000 euro per l'anno 2019 e di 80.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e  sono  poste  a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato puo' autorizzare  annualmente  un  incremento  delle  spese  di   cui   al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata da certificazione delle spese sostenute. 
     Roma, 31 ottobre 2019 
                                      Il Presidente: Alberti Casellati     |  
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