| Gazzetta n. 262 del 8 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 agosto 2019 |  
| Disposizioni sull'organizzazione  e  il  funzionamento  del  Computer security incident response team - CSIRT italiano.  |  
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                             IL PRESIDENTE                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
   Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri;   Visto il decreto legislativo 18 maggio  2018,  n.  65,  concernente attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 6 luglio  2016,  recante  misure  per  un  livello comune elevato di sicurezza delle  reti  e  dei  sistemi  informativi dell'Unione  e,  in  particolare,  l'art.  8  riguardante  gruppi  di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente - CSIRT;   Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure  urgenti  per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di decisione e di controllo, e, in particolare, l'art. 17, comma 14;   Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.  11  della legge 15 marzo 1997, n. 59;   Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,  n.  59  e,  in  particolare, l'art. 7;   Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003,  n.  259,  recante  il codice delle comunicazioni elettroniche  e,  in  particolare,  l'art. 16-bis, comma 4;   Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  codice dell'amministrazione digitale e, in particolare, le  disposizioni  in materia di funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale e di sicurezza informatica;   Vista  la  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  recante  sistema   di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17 febbraio  2017,  recante  direttiva  concernente  indirizzi  per   la protezione  cibernetica  e  la   sicurezza   informatica   nazionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2017;   Ravvisata l'opportunita' di costituire il CSIRT italiano presso  il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 4 della legge 3 agosto  2007, n. 124, al fine di assicurare un piu'  efficace  coordinamento  e  un piu' stretto raccordo con il punto di contatto unico di cui  all'art. 7, comma 3, e l'organo di cui  all'art.  12,  comma  6,  del  decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;   Ritenuto pertanto, che l'organizzazione del  CSIRT  italiano  debba essere disciplinata, per  tutto  quanto  non  previsto  dal  presente decreto, dal regolamento di cui all'art. 4, comma 7,  della  legge  3 agosto 2007, n. 124 e che per il personale di cui si deve avvalere il CSIRT italiano ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, si  applichi  quanto  previsto  dall'art.  21, della legge 3 agosto 2007, n. 124;   Ritenuto di adottare con unico decreto sia le disposizioni relative alla costituzione del Computer security incident response  team-CSIRT italiano presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  alla  sua organizzazione e al suo funzionamento,  con  effetto  dalla  data  di entrata in vigore delle relative disposizioni  del  decreto,  sia  le disposizioni volte ad assicurare, in vista di tale entrata in vigore, la necessaria regolazione transitoria e le misure operative intese  a consentire l'effettivo e ordinato  trasferimento  al  medesimo  CSIRT italiano delle funzioni in atto svolte dal Ministero  dello  sviluppo economico in qualita' di CERT nazionale e dall'Agenzia  per  l'Italia digitale in qualita' di CERT-PA, in attuazione del commi 3  e  9  del citato art. 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018;   Ritenuto   di   dover   valorizzare,   anche   sotto   il   profilo dell'efficacia,  dell'efficienza  e   dell'economicita'   dell'azione amministrativa, le soluzioni e i servizi messi a  punto  dall'Agenzia per l'Italia digitale,  nell'esercizio  delle  attribuzioni  previste dalla normativa  vigente,  per  le  attivita'  di  prevenzione  degli incidenti informatici; 
                                Adotta                         il presente decreto: 
                                Art. 1 
                                Oggetto 
   1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, definisce la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del  Computer  security  incident response team-CSIRT italiano.     |  
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                              Definizioni 
   1. Ai fini del presente decreto, si intende per:     a) AgID, l'Agenzia per  l'Italia  digitale,  istituita  ai  sensi dell'art. 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;     b) CERT-Nazionale, computer  emergency  response  team  istituito nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 16-bis, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;     c)   CERT-PA,   computer   emergency   response   team   pubblica amministrazione, istituito nell'ambito dell'AgID, ai sensi  dell'art. 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;     d) DIS, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124;     e) decreto legislativo NIS,  il  decreto  legislativo  18  maggio 2018, n. 65;     f) incidente, ogni evento con un effetto pregiudizievole  per  la sicurezza della rete e dei sistemi informativi;     g)  notifica,  la   comunicazione   di   incidente   inviata   in ottemperanza a obblighi previsti dalla normativa  vigente,  ovvero  a titolo volontario.     |  
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                            CSIRT italiano 
   1. Il CSIRT italiano e' costituito presso il DIS.   2. L'articolazione interna e l'organizzazione  del  CSIRT  italiano sono definiti, per tutto quanto non previsto dal presente decreto, ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, e  del  regolamento  di  cui all'art. 4, comma 7, della medesima legge.     |  
|   |                                 Art. 4 
                      Compiti del CSIRT italiano 
   1. Il CSIRT italiano, ai sensi dell'art. 8 del decreto  legislativo NIS, svolge:     a) i compiti indicati al punto 2 dell'allegato  I,  relativamente ai settori di cui all'allegato II e ai servizi  di  cui  all'allegato III, al predetto decreto legislativo NIS;     b)  le  funzioni  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  in qualita' di CERT nazionale, e dell'AgID, in qualita' di  CERT-PA,  di cui, rispettivamente, all'art.  16-bis  del  decreto  legislativo  1º agosto 2003, n. 259, e all'art. 51 del decreto  legislativo  7  marzo 2005, n. 82, trasferite con le modalita' di cui al presente decreto.   2. Il CSIRT italiano svolge altresi' ogni altro compito o  funzione attribuiti dalla normativa vigente.   3. Il CSIRT italiano riceve le notifiche relative agli incidenti di cui all'art. 12, comma 5, e art. 14, comma 4, del decreto legislativo NIS, nonche' quelle trasmesse in ottemperanza a  obblighi  altrimenti previsti, ovvero a titolo  volontario,  tramite  appositi  canali  di comunicazione, aventi i requisiti di cui  al  punto  1,  lettera  a), dell'allegato  I,  e  mediante  modalita'  tecniche  e   procedurali, definiti  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  5,  del  predetto  decreto legislativo.     |  
|   |                                 Art. 5 
                     Personale del CSIRT italiano 
   1. Per lo svolgimento delle funzioni del CSIRT italiano, il DIS  si avvale di  un  contingente  di  personale,  nei  limiti  quantitativi previsti  dall'art.  8,  comma  2,  del  decreto   legislativo   NIS. L'ordinamento e il reclutamento di tale personale  sono  disciplinati dall'art. 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e dal regolamento ivi previsto al comma 1.     |  
|   |                                 Art. 6 
                         Trattamento dei dati 
   1. Il CSIRT italiano tratta i dati  personali  nel  rispetto  delle disposizioni applicabili ai sensi dell'art. 58 del codice in  materia di protezione dei dati personali di cui  al  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196.     |  
|   |                                 Art. 7 
                   Funzionalita' del CSIRT italiano 
   1. Il DIS adotta le iniziative necessarie al fine di promuovere  la conformita' del CSIRT italiano ai requisiti di  cui  all'allegato  I, punto 1, del decreto legislativo NIS.     |  
|   |                                 Art. 8   Accordi per il trasferimento delle funzioni al CSIRT italiano  e  per                         il loro svolgimento 
   1. Entro il centoventesimo giorno successivo alla data  di  entrata in vigore del presente articolo, il DIS, il Ministero dello  sviluppo economico e l'AgID sottoscrivono appositi accordi per  assicurare,  a far data dal termine indicato all'art. 9, comma 1,  il  trasferimento delle funzioni del CERT nazionale e del CERT-PA al CSIRT italiano, ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 9, del decreto legislativo NIS.   2. Per lo svolgimento dei propri  compiti,  il  CSIRT  italiano  si avvale  dell'AgID  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  8,  del   decreto legislativo NIS, secondo modalita' individuate con apposito  accordo. Con l'accordo  di  cui  al  primo  periodo  si  provvede  altresi'  a disciplinare l'utilizzo dei servizi messi a punto dall'AgID,  nonche' la loro evoluzione e gestione, anche  con  riguardo  alle  necessarie risorse umane e materiali da impiegare per tali attivita'.   3. L'accordo di cui al comma 2 e'  definito  dal  DIS  e  dall'AgID entro il centoventesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in vigore del presente articolo.     |  
|   |                                 Art. 9 
    Entrata in vigore delle disposizioni e regolazione transitoria 
   1. Le disposizioni  del  presente  decreto  entrano  in  vigore  il centottantesimo giorno successivo alla data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.   2. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 8 entrano in vigore  il quindicesimo giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale, al fine  di  consentire  l'effettivo  e  ordinato trasferimento al CSIRT italiano delle funzioni  in  atto  svolte  dal Ministero dello sviluppo economico in qualita' di  CERT  nazionale  e dall'AgID in  qualita'  di  CERT-PA  e  di  consentire  l'avvalimento dell'AgID da parte del CSIRT italiano.   Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo  e  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 8 agosto 2019 
                                                  Il Presidente: Conte 
  Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2019  Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n. 1948     |  
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