| Gazzetta n. 262 del 8 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 28 ottobre 2019 |  
| Monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio delle  regioni a statuto ordinario per l'esercizio 2019.  |  
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                  IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
   Visto l'art. 1, comma 469, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti  relativi  a quanto disposto dall'art. 1, commi da 463 a 484, della legge  n.  232 del 2016 e per acquisire elementi informativi utili  per  la  finanza pubblica, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 della citata  legge  n.  232 del 2016, con tempi e modalita' definiti  con  decreti  del  predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;   Visto l'art. 1, comma 470, della citata legge n. 232 del  2016,  ai sensi del quale ai fini della verifica del rispetto  degli  obiettivi di saldo, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano trasmettono, utilizzando il sistema web appositamente previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a  quello  di riferimento,  al  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   - Dipartimento   della   Ragioneria   generale   dello    Stato,    una certificazione dei risultati  conseguiti,  firmata  digitalmente,  ai sensi dell'art. 24 del Codice dell'amministrazione digitale,  di  cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  dal  rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario  e  dall'organo  di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dai decreti di cui al comma 469 del  citato art. 1 della legge n. 232 del 2016;   Visto il comma 466 dell'art. 1 della predetta legge n. 232 del 2016 che, ai fini del  concorso  al  contenimento  dei  saldi  di  finanza pubblica, prevede che gli enti di cui al comma 465 devono  conseguire un saldo non negativo, in  termini  di  competenza,  tra  le  entrate finali e le spese finali, e che, ai  fini  della  determinazione  del predetto saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili  ai  titoli 1, 2, 3, 4  e  5  dello  schema  di  bilancio  previsto  dal  decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le  spese  finali  sono  quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e  3  del  medesimo  schema  di  bilancio, compreso, per gli anni 2017-2019, il fondo pluriennale vincolato,  di entrata e di spesa, al  netto  della  quota  riveniente  dal  ricorso all'indebitamento, mentre non rileva la quota del  fondo  pluriennale vincolato  di   entrata   che   finanzia   gli   impegni   cancellati definitivamente  dopo   l'approvazione   del   rendiconto   dell'anno precedente;   Visto l'art. 1, comma 475, della citata legge n. 232 del  2016  che disciplina, in  caso  di  mancato  conseguimento  del  saldo  di  cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016,  le  sanzioni  da applicare agli enti inadempienti;   Visto l'art. 1, comma 476, della citata legge n. 232 del 2016,  che disciplina le sanzioni da  applicare  nel  caso  in  cui  il  mancato conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge  n. 232 del 2016, sia inferiore al 3 per cento degli  accertamenti  delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo;   Visto l'art. 1, comma 479, lettera  a),  della  legge  11  dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che a  decorrere  dall'anno  2018  con riferimento ai risultati dell'anno precedente,  e  a  condizione  del rispetto dei termini perentori previsti  per  la  certificazione  dei risultati del pareggio di bilancio, alle regioni  che  rispettano  il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale  di  cassa non negativo fra le entrate e le spese finali,  sono  assegnate,  con decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  entro  il  30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate  dal  bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi del comma  475,  lettera b),  per  essere  destinate  alla  realizzazione   di   investimenti. L'ammontare  delle  risorse  per  ciascuna  regione  e'   determinato mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano. Le regioni che conseguono il  saldo  finale  di  cassa  non  negativo trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti  il monitoraggio al 31 dicembre del saldo  di  cui  al  comma  466  e  la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e  in termini di cassa, secondo le modalita' previste dai decreti di cui al comma 469. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione  erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanita' registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle  relative  regolazioni  contabili  imputate  al  medesimo esercizio;   Visto l'art. 1, comma 479, lettera  c),  della  legge  11  dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che a  decorrere  dall'anno  2018  con riferimento ai risultati dell'anno precedente,  e  a  condizione  del rispetto dei termini perentori previsti per la certificazione di tali risultati, per le regioni e le citta' metropolitane che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando  spazi  finanziari  inutilizzati inferiori all'1 per cento degli  accertamenti  delle  entrate  finali dell'esercizio nel quale e' rispettato il medesimo  saldo,  nell'anno successivo la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  puo'  essere innalzata del 10 per cento  della  spesa  sostenibile  ai  sensi  del predetto comma 28;   Visto l'art. 10, commi da 3 a 5, della legge 24 dicembre  2012,  n. 243,  che  prevedono  la  possibilita'  di  effettuare   investimenti finanziati  da  operazioni  di  indebitamento  e  dall'utilizzo   dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale o sulla base  dei  patti di solidarieta' nazionali, disciplinati con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21 febbraio 2017, n. 21, emanato in attuazione dell'art.  10,  comma  5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante criteri e modalita'  di attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24  dicembre  2012,  n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali;   Visto l'art. 1, comma 507, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che gli enti territoriali non  possono  beneficiare  di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario  successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per  una quota inferiore al 90 per cento;   Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che  prevede che gli enti territoriali sono tenuti a trasmettere  le  informazioni relative agli investimenti al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP);   Visto l'art. 2, comma 14, e l'art. 4,  comma  11  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 21  febbraio  2017,  n.  21,  i quali prevedono che  gli  enti  beneficiari  degli  spazi  finanziari acquisiti attraverso le intese regionali e i  patti  di  solidarieta' nazionale trasmettono  le  informazioni  relative  agli  investimenti effettuati a valere sui predetti spazi  al  sistema  di  monitoraggio opere pubbliche della  Banca  dati  delle  amministrazioni  pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del decreto legislativo  29  dicembre  2011,  n. 229;   Visto l'art. 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  il quale prevede che, al  fine  di  favorire  l'utilizzo  delle  risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali di cui  all'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge  24  febbraio  1992,  n.  225, secondo le procedure ordinarie di spesa, a  decorrere  dal  2018  gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di cui all'art. 1,  comma 466, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  di  importo  pari  alla differenza tra le risorse riversate a seguito  della  chiusura  delle contabilita' speciali in  materia  di  protezione  civile,  ai  sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n.  90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento;   Viste le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017  e  n. 101 del 2018 e, in particolare, l'interpretazione  costituzionalmente orientata dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, in base alla quale l'avanzo di amministrazione e  il  Fondo  pluriennale  vincolato  non possono essere limitati nel  loro  utilizzo.  In  particolare,  viene affermato che «l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge e' nella disponibilita' dell'ente che lo realizza»;   Visto l'accordo sancito in Conferenza Stato regioni il  15  ottobre 2018, nel quale le regioni a  statuto  ordinario  concordano  con  lo Stato l'applicazione delle sentenze  della  Corte  costituzionale  n. 247/2017 e n. 101/2018 in materia di pieno  utilizzo  dell'avanzo  di amministrazione a decorrere dall'anno 2021 e concordano, altresi', di verificare,  in  occasione  della  predisposizione  della  legge   di bilancio per l'anno 2020, la possibilita' di anticiparne l'utilizzo;   Viste  le  sotto  riportate  disposizioni   legislative   che,   in attuazione del richiamato art. 10, comma 4, della legge  n.  243  del 2012, hanno avviato, compatibilmente con  gli  obiettivi  di  finanza pubblica,  il  progressivo  integrale  utilizzo  dei   risultati   di amministrazione degli esercizi precedenti:     a) i commi dal 495 al 495-ter della legge 11  dicembre  2016,  n. 232, che assegnano e ripartiscono alle regioni  a  statuto  ordinario spazi finanziari a favore delle regioni per 500 milioni dal  2017  al 2019 nell'ambito dei patti nazionali di cui  all'art.  10,  comma  4, della legge n. 243 del 2012, e in particolare, il comma 495-ter, che, per l'anno 2019, ha ripartito gli spazi finanziari di cui al predetto comma 495 tra le regioni a statuto  ordinario  per  effettuare  negli anni dal 2019 al 2023 investimenti nuovi,  la  cui  realizzazione  e' certificata entro il  31  marzo  dell'anno  successivo  a  quello  di riferimento,   mediante   apposita   comunicazione    al    Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria generale dello Stato. In caso di  mancata  o  parziale  realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475;     b) l'art. 44, comma 6-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n. 229, il quale prevede che in ciascun anno del periodo  2018-2021,  e' determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari per l'anno in corso, da assegnare,  nel  rispetto  degli  obiettivi  di  finanza pubblica, alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi  sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24   agosto   2016, nell'ambito dei patti nazionali di cui all'art. 10,  comma  4,  della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da ripartire tra le regioni in misura proporzionale  e  comunque  non  superiore  all'importo  delle  quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli  spazi  finanziari sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonche' per  la  messa  in  sicurezza  degli edifici;   Visti i commi 833 e 834 dell'art. 1 della legge 30  dicembre  2018, n.  145,  che  disciplinano  il  rilancio  e  l'accelerazione   degli investimenti pubblici delle regioni a statuto  ordinario  attribuendo per l'anno 2019, un contributo pari a 2.496,2  milioni  di  euro  per l'intero comparto, con possibilita' di  rimodulazione  degli  importi spettanti alle singole regioni - indicati nella  tabella  4  allegata alla predetta legge n. 145 del 2018 - con accordo da sancire in  sede di Conferenza permanente fra lo  Stato,  le  regioni  e  le  Province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo altresi' la  destinazione di un importo di almeno 800 milioni di  euro  per  il  2019  e  565,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021  e  2022  a  nuovi investimenti, sia diretti che indiretti;   Visto il comma 839 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del  2018, ai sensi del quale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento  le  regioni  certificano  l'avvenuto  impegno  di   tali investimenti mediante  comunicazione  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato, rinviando ad apposito decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze la definizione  delle  modalita'  del  monitoraggio  e  della certificazione;   Visto il comma 841 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del  2018, ai sensi del quale, fermo restando l'obbligo delle regioni a  statuto ordinario di effettuare gli investimenti di cui ai commi 834  e  836, il concorso alla finanza pubblica  delle  medesime  regioni,  per  il settore non sanitario, per un importo complessivamente pari a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019 e  a  1.746,2  milioni  di  euro  per l'anno 2020, e' realizzato nell'esercizio 2019 attraverso il  mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo  di  cui  al  comma 833, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un  importo  pari  a  2.496,2  milioni  di  euro  e  in  termini   di indebitamento netto per un importo pari a 800 milioni di euro  e  per il restante importo, pari a 1.696,2  milioni  di  euro,  mediante  il conseguimento di un valore positivo del saldo di  cui  al  comma  466 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata alla citata legge;   Ravvisata l'opportunita' di procedere  all'emanazione  del  decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui ai  commi  469  e 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 per le regioni a  statuto ordinario;   Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  che,  nella seduta del 17 ottobre 2019 ha espresso parere favorevole; 
                               Decreta: 
                            Articolo unico 
   1. Per l'esercizio 2019, le regioni a statuto ordinario  forniscono al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della Ragioneria generale  dello  Stato,  le  informazioni  concernenti  il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto  disposto  dall'art. 1, commi da 463 a 503, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  con  i tempi, le  modalita'  e  i  prospetti  definiti  dall'allegato  A  al presente decreto.   2. Gli enti di  cui  al  comma  1  trasmettono,  entro  il  termine perentorio del 31 marzo 2020,  al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  una certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante  legale,  dal responsabile del servizio  finanziario  e  dall'organo  di  revisione economico-finanziaria, ove previsto, relativa al rispetto  del  saldo tra le entrate finali e le spese finali e  alla  realizzazione  degli investimenti previsti dall'art. 1, commi  da  495  a  495-ter,  della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dall'art. 1, commi 833 e 834  della legge 28 dicembre 2018, n. 145, secondo il prospetto e  le  modalita' contenute nell'allegato B al presente decreto.  La  trasmissione  per via telematica della certificazione  ha  valore  giuridico  ai  sensi dell'art. 45, comma 1, del Codice dell'amministrazione  digitale,  di cui al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive modificazioni.   3. Gli allegati al presente decreto possono essere  aggiornati  dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della Ragioneria generale dello Stato, a seguito di  successivi  interventi normativi volti  a  modificare  le  regole  vigenti  di  riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano, ai fini della trasmissione alle regioni e alle Province  autonome  di Trento e di Bolzano.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 28 ottobre 2019 
                                                Il Ragioniere generale                                                     dello Stato                                                            Mazzotta             |  
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     Il  presente  allegato  riguarda  i  tempi,  le  modalita'  ed  i prospetti per la trasmissione del monitoraggio degli adempimenti,  da parte delle regioni, relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 463 a 508, della legge n. 232 del 2016, con riferimento all'esercizio 2019.   A. Istruzioni generali. 
     A.1. Tempi e modalita' di trasmissione -  Le  regioni  a  statuto ordinario trasmettono le informazioni riguardanti il monitoraggio del rispetto del saldo di competenza finanziaria  tra  entrate  finali  e spese finali attraverso il modello 1SF/19 - Sezione 1, riferito al 30 settembre 2019 ed al 31 dicembre 2019, entro trenta giorni dalla fine del  periodo  di  riferimento,  esclusivamente   tramite   l'apposita applicazione  web,  predisposta  dal  Dipartimento  della  Ragioneria generale dello  Stato,  nel  portale  dedicato  al  monitoraggio  del pareggio di bilancio.     Nel caso in  cui  il  presente  decreto  fosse  emanato  in  data successiva a quella prevista per l'invio  dei  dati  relativi  al  30 settembre,  le  informazioni  inerenti  al  monitoraggio  del   saldo dovranno essere inoltrate  entro  un  mese  dalla  pubblicazione  del decreto stesso.     Per quanto riguarda l'analisi degli spazi finanziari acquisiti  e degli investimenti impegnati ai sensi dell'art. 1, commi 833  e  834, della legge 28 dicembre 2018, n. 145, l'apposita sezione 2 del citato modello 1SF/19 andra' compilata esclusivamente con riferimento al  31 dicembre 2019, fermo restando l'obbligo di trasmissione entro  trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento.     I dati richiesti sono trasmessi in migliaia di euro e  con  segno positivo,  salvo  la  voce  O)  che,  in  caso  di  mancato  rispetto dell'obiettivo di saldo, puo' assumere valore negativo. 
     A.2. Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze  gia'  in uso - Gli  accreditamenti  sinora  effettuati  per  le  utenze  delle applicazioni  web  dedicate  al  pareggio   2018,   predisposte   dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rimangono  validi per il monitoraggio del pareggio di bilancio 2019 sino  a  quando  la regione non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.     L'applicazione  web  consente  agli  enti  di  poter  effettuare, direttamente al  sistema  web,  la  richiesta  di  una  nuova  utenza attraverso la compilazione di una maschera  per  l'inserimento  delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie:       a. nome e cognome delle persone da abilitare alla  trasmissione dei dati;       b. codice fiscale;       c. ente di appartenenza;       d. recapito di posta elettronica e telefonico.     Si precisa che ogni utenza e'  strettamente  personale,  per  cui ogni ente puo' richiedere,  con  le  procedure  suesposte,  ulteriori utenze. 
     A.3. Requisiti informatici per  l'applicazione  web  dedicata  al pareggio di bilancio - Per l'utilizzo del  sistema  web  dedicato  al monitoraggio del pareggio sono necessari i seguenti requisiti:       dotazione informatica:  disponibilita'  di  una  postazione  di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Internet Explorer  10  o superiore, Mozilla Firefox e  Google  Chrome);  applicazione  Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe;       supporti operativi: le modalita' di accesso  al  sistema  e  le istruzioni   per   l'utilizzo   dello   stesso   sono    disponibili, nell'apposita area dedicata  al  pareggio  del  sito  internet  della Ragioneria generale dello Stato, nella sezione dedicata  al  pareggio di bilancio sotto  la  dicitura  «Regole  per  il  sito  pareggio  di bilancio». 
     A.4. Altri  riferimenti  e  richieste  di  supporto  -  Eventuali chiarimenti o richieste  di  supporto  possono  essere  inoltrate  ai seguenti indirizzi di posta elettronica:       assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti  di  natura  tecnica  ed informatica,  compresi  eventuali  problemi   di   accesso   e/o   di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto  «Utenza  per pareggio di  bilancio  -  richiesta  di  chiarimenti».  Si  prega  di comunicare, anche  in  questo  caso,  il  nominativo  e  il  recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati;  per  urgenze  e' possibile contattare l'assistenza  tecnica  applicativa  ai  seguenti numeri   06/47612375-2125-2782   dalle   8,00   alle    18,00,    con l'interruzione di un'ora tra 13,00 e le 14,00;       pareggiobilancio@mef.gov.it   per   i   quesiti    di    natura amministrativa e/o normativa;       rgs.igae.ufficioV@mef.gov.it  per  il   monitoraggio   BDAP/MOP indicando nell'oggetto  della  e-mail  «Monitoraggio  investimenti  a valere su spazi finanziari MONIT/19 - Regione xxx».   B. Istruzioni per la compilazione del modello 1SF/19. 
     B.1. Istruzioni generali - Per il monitoraggio 2019 del saldo  di competenza finanziaria tra entrate finali  e  spese  finali  previsto dall'art. 1, comma 469,  della  legge  n.  232  del  2016,  e'  stato predisposto il modello n.  1SF/19,  articolato  in  due  sezioni,  la sezione 1 riguardante la  verifica  dell'equilibrio  tra  le  entrate finali e le spese finali (art. 1, comma 466, legge  n.  232)  per  la quale e' previsto il monitoraggio infrannuale, la sezione 2  relativa all'analisi degli spazi finanziari  acquisiti  e  degli  investimenti impegnati ai sensi dell'art. 1, commi  833  e  834,  della  legge  28 dicembre 2018, n. 145, per la quale e' previsto solo il  monitoraggio al 31 dicembre 2019.     Entrambe le sezioni sono compilate seguendo le seguenti regole:       gli importi indicano i dati cumulati  a  tutto  il  periodo  di riferimento (ad esempio: i dati concernenti  il  monitoraggio  al  30 settembre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1°  gennaio e termina il 30 settembre 2019; i dati a tutto il  mese  di  dicembre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e  termina il  31  dicembre  2019).  Il  sistema  effettua   un   controllo   di cumulabilita' dei prospetti concernenti il monitoraggio, che  prevede un messaggio di avvertimento (warning), di cui  l'ente  dovra'  tener conto per la corretta quadratura dei dati. Nel caso in cui, a seguito di un errore materiale di inserimento, i  dati  di  competenza  o  di cassa risultassero inferiori ai  corrispondenti  dati  del  trimestre precedente,  e'  necessario  procedere  ad  una  rettifica  dei  dati inseriti nel trimestre precedente;       gli importi possono riguardare dati  provvisori,  anche  se  le informazioni riguardanti il  monitoraggio  del  saldo  di  competenza finanziaria tra entrate e spese finali, trasmesse ai sensi  dell'art. 1, comma 469, della citata legge n.  232  del  2016,  dovrebbero,  in linea di principio, riguardare dati definitivi. Tuttavia, qualora  la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli  enti  provvedono,  in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che e' consentito modificare non appena saranno disponibili i dati definitivi. 
     B.2. La sezione 1: verifica equilibrio  entrate  finali  -  spese finali - La prima sezione del modello 1SF/19  e'  articolata  in  due colonne denominate:       a)  «Dati  gestionali  COMPETENZA  a  tutto  il  ......   2019» (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni)», riguardante  i  risultati di competenza finanziaria del 2019: ovvero  gli  accertamenti  e  gli impegni esigibili a tutto il periodo di riferimento del 2019:  ovvero gli  accertamenti  e  gli  impegni  esigibili   nell'esercizio   2019 registrati nel periodo di riferimento, gli  stanziamenti  riguardanti il fondo pluriennale vincolato 2019 di  entrata  e  di  spesa  e  gli eventuali spazi finanziari acquisiti o ceduti nel periodo oggetto del monitoraggio.  I  dati  riguardanti  tale   colonna   sono   inseriti dall'ente, salvo quelli riguardanti i totali, le formule e gli  spazi finanziari, calcolati in automatico dall'applicativo del pareggio;       b) «Dati gestionali CASSA a tutto il ...... 2019» riguardante i risultati di cassa, ovvero gli incassi e i pagamenti  effettuati  nel periodo di riferimento del 2019  (in  conto  competenza  e  in  conto residui), al fine di verificarne l'andamento anche in  considerazione dell'applicazione della premialita' prevista dall'art. 1, comma  479, lettera a), della legge n. 232 del 2016. Ai fini del saldo  di  cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso  del 2019 per il finanziamento della sanita' registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni  contabili imputate contabilmente al medesimo  esercizio  per  le  anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio.     La prima ripartizione della sezione 1  del  modello  riguarda  il fondo pluriennale di entrata, articolato  nelle  seguenti  voci,  non valorizzabili con riferimento  alla  terza  colonna,  riguardante  la cassa:       A1) fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti;       A2) fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito;       A3) fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie;       A4) fondo pluriennale vincolato di  entrata  che  finanzia  gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto 2018.     Tali voci sono compilate indicando l'importo  degli  stanziamenti di bilancio aggiornati  riguardanti  l'esercizio  2019,  iscritti  in entrata  del  bilancio  di  previsione  2019-2021,  salvo   la   voce riguardante il «Fondo  pluriennale  vincolato  di  entrata  in  conto capitale al netto delle quote finanziate da debito», che e' compilata al netto delle quote finanziate da debito.     La voce A4)  indica  l'importo  degli  impegni  cancellati  dalle scritture contabili dopo l'approvazione del rendiconto  2018,  quando non e' piu' possibile adeguare i risultati  di  tale  esercizio  alle operazioni poste in essere nel 2019, riguardanti  la  formazione  del fondo pluriennale di spesa  2018.  La  valorizzazione  di  tale  voce consente di dare corretta applicazione all'art. 1, comma  466,  della legge  n.  232  del  2016,  il  quale  prevede  che  ai  fini   della determinazione del saldo finanziario tra entrate e spese  finali  non rileva la quota  del  fondo  pluriennale  vincolato  di  entrata  che finanzia gli impegni cancellati definitivamente  dopo  l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.     Le ripartizioni  successive  della  sezione  1  del  modello  del monitoraggio riguardano:       i titoli di entrata 1,  2,  3,  4  e  5  previsti  dal  decreto legislativo n. 118 del 2011. Nella prima colonna  sono  inseriti  gli accertamenti  delle  entrate  finali  registrati   nel   periodo   di riferimento, mentre nella seconda colonna sono inseriti  gli  incassi effettuati dal tesoriere nel corso del  periodo  di  riferimento  del 2019 (incassi in c/competenza e in conto residui);       il totale degli spazi finanziari acquisiti  nel  2019,  il  cui importo e' valorizzato in automatico dall'applicativo  del  pareggio, sulla base dei dati presenti nel modello  5OB/19  che  riepiloga  gli spazi acquisiti dalle regioni  a  statuto  ordinario,  in  attuazione della legge e dei  patti  di  solidarieta'  nazionali  riferiti  agli esercizi 2018 e 2019;       i titoli di spesa 1, 2 e 3 previsti dal decreto legislativo  n. 118 del 2011. Nella prima colonna sono indicate le  spese  valide  ai fini  dei  saldi  di  finanza  pubblica,  costituite  dagli   impegni riguardanti le spese finali registrati  nel  periodo  di  riferimento dell'esercizio  2019  e  dagli  stanziamenti  aggiornati  riguardanti l'esercizio 2019,  iscritti  in  spesa  del  bilancio  di  previsione 2019-2021, relativi al fondo pluriennale vincolato di spesa. Il fondo pluriennale di spesa indica l'importo  effettivamente  costituito,  a fronte di impegni imputati agli esercizi successivi, salvo i casi  in cui  i  principi  contabili  prevedono  la  costituzione  del   fondo pluriennale anche in assenza  della  registrazione  di  impegni.  Con riferimento al monitoraggio relativo al 31 dicembre  2019,  il  fondo pluriennale di spesa indica l'importo  effettivamente  costituito,  a fronte di impegni imputati agli esercizi successivi, salvo i casi  in cui  i  principi  contabili  prevedono  la  costituzione  del   fondo pluriennale anche in assenza  della  registrazione  di  impegni.  Con riferimento al titolo  secondo  della  spesa,  il  fondo  pluriennale vincolate e' valorizzato al netto delle quote finanziate  da  debito. Nella seconda  colonna  sono  indicati  i  pagamenti  effettuati  dal tesoriere  nel  periodo  di  riferimento  del  2019   (pagamenti   in c/competenza e in conto residui), e  non  sono  valorizzate  le  voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato;       gli  spazi  finanziari  ceduti  ad  altre  regioni  a   statuto ordinario nell'ambito dei patti nazionali  sanciti  nel  2018  e  nel 2019, i cui importi sono valorizzati in  automatico  dall'applicativo del pareggio in  considerazione  delle  informazioni  risultanti  dal modello 5OB/19. La seconda colonna non deve essere compilata;       il saldo tra  l'anticipazione  erogata  dalla  Tesoreria  dello Stato per il finanziamento della sanita' e le  regolazioni  contabili effettuate nell'esercizio per i relativi rimborsi, da  inserire  solo nella seconda colonna, riguardante i dati di cassa;       gli spazi finanziari acquisiti e non  utilizzati,  inseriti  in automatico dall'applicativo del pareggio, come differenza tra le voci riguardanti  gli  spazi  acquisiti  e  quelle  relative  ai  relativi utilizzi, risultanti dalla sezione 2. La  seconda  colonna  non  deve essere compilata.     La voce O «Saldo tra entrate e spese finali valide  ai  fini  dei saldi di finanza pubblica» e' pari alla  differenza  tra  le  entrate finali e le spese  finali,  incrementata  del  fondo  pluriennale  di entrata  e  degli  spazi  finanziari  acquisiti   se   effettivamente utilizzati per gli investimenti,  al  netto  degli  spazi  finanziari ceduti ad  altre  amministrazioni  pubbliche.  Con  riferimento  alla colonna riguardante i risultati di cassa,  il  saldo  e'  determinato facendo riferimento anche alla voce J.     Al fine di verificare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e' necessario confrontare il saldo  conseguito  con  l'obiettivo  cui l'ente e' tenuto (la voce P),  determinato  in  considerazione  degli obblighi di conseguire un saldo positivo previsti:       1) dall'art. 1, comma 841, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che, fermo restando l'obbligo delle  regioni  a statuto ordinario di effettuare gli investimenti di cui ai commi  834 e 836, il concorso alla finanza pubblica delle regioni medesime,  per il settore non sanitario, per  un  importo  complessivamente  pari  a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.746,2 milioni  di  euro per l'anno 2020, e' realizzato,  nell'esercizio  2019  attraverso  il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di  cui  al comma 833,  con  effetti  positivi  in  termini  di  saldo  netto  da finanziare per un importo pari a 2.496,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 800 milioni  di  euro  e per il restante importo, pari a 1.696,2 milioni di euro, mediante  il conseguimento di un valore positivo del saldo di  cui  al  comma  466 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata alla legge; nell'esercizio 2020  e' realizzato attraverso il mancato trasferimento da parte  dello  Stato del contributo di cui ai commi 833 e 835,  con  effetti  positivi  in termini di saldo netto da finanziare per un importo  pari  a  1.746,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto  per  un  importo pari a 908,4 milioni di euro e per il restante importo, pari a  837,8 milioni di euro, mediante il conseguimento di un valore positivo  del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge 11  dicembre  2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella tabella  6  allegata  alla legge;       2) dall'art. 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che, al fine di favorire  l'utilizzo  delle  risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali di cui  all'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge  24  febbraio  1992,  n.  225, secondo le procedure ordinarie di spesa, a  decorrere  dal  2018  gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di cui all'art. 1,  comma 466, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  di  importo  pari  alla differenza tra le risorse riversate a seguito  della  chiusura  delle contabilita' speciali in  materia  di  protezione  civile,  ai  sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n.  90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento.     L'obiettivo del saldo di cassa previsto dall'art. 1,  comma  479, lettera a), della legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (facoltativo)  e' sempre pari a zero.     L'equilibrio di bilancio di cui  all'art.  1,  comma  466,  della legge n. 232 del 2016 e'  conseguito  se,  nella  prima  colonna  del modello, la differenza  tra  il  saldo  di  cui  alla  lettera  O)  e l'obiettivo di cui alla lettera P) e' pari a zero o positiva.     Il pareggio di bilancio in termini di cassa di  cui  all'art.  1, comma 479, lettera a), della legge n. 232 del 2016 e'  conseguito  se nella seconda colonna del modello, la differenza tra il saldo di  cui alla lettera O) e l'obiettivo di cui alla lettera P) e' pari a zero o positiva.     La verifica del rispetto a consuntivo del saldo e degli obiettivi sopra  evidenziati  e'  effettuata  con  riguardo  ai  dati  riferiti all'intero esercizio finanziario, come  rilevati  dalla  trasmissione del modello di monitoraggio finale (al 31 dicembre  2019).  Pertanto, l'invio dei modelli di monitoraggio al 30 settembre che riportino  un saldo finale negativo non rappresenta necessariamente  un  indicatore del mancato rispetto dell'equilibrio di bilancio a consuntivo. 
     B.3. La sezione 2: analisi degli  spazi  finanziari  acquisiti  e degli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 1, commi 833 e  834, della legge 28 dicembre 2018, n. 145  -  La  sezione  2  del  modello 1SF/19  consente  il  monitoraggio  sia  dell'utilizzo  degli   spazi finanziari acquisiti dalle regioni a  statuto  ordinario  nell'ambito dei  patti  di  solidarieta'  nazionali,   sia   degli   investimenti effettuati ai sensi dell'art. 1, commi 833  e  834,  della  legge  28 dicembre 2018, n. 145.     Per gli spazi finanziari acquisiti nel  2019  in  attuazione  del patto di solidarieta' nazionale  orizzontale  (art.  4,  decreto  del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  21/2017),  del  patto  di solidarieta' nazionale verticale, chiusura contabilita' speciali  nel 2018 (art. 1, comma 791, legge n. 205/2017),  e  dell'art.  1,  comma 792, della legge n. 205 del 2017, sono previste le seguenti voci:       a) «Spazi acquisiti nel 2019», il cui importo e' valorizzato in automatico  dall'applicativo  del  pareggio,  sulla  base  dei   dati presenti nel modello 5OB/19 che riepiloga gli spazi  acquisiti  dalle regioni in attuazione della legge, delle intese regionali e dei patti di solidarieta' nazionali riferiti agli esercizi 2018 e 2019;       b) «Impegni per investimenti esigibili  nel  2019»,  finanziati con avanzo di amministrazione o con il debito, il  cui  importo  deve essere valorizzato a cura dell'ente;       c) «FPV c/cap.  al  netto  del  debito»,  costituito  in  spesa dell'esercizio 2019  a  fronte  di  impegni  imputati  agli  esercizi successivi, o nei casi in cui  i  principi  contabili  consentono  la costituzione  del  fondo  pluriennale  vincolato  in  assenza   degli impegni, il cui importo deve essere valorizzato a cura dell'ente;       d) «Spazi acquisiti nel 2019 e non utilizzati», il cui  importo e' determinato in  automatico  dall'applicativo  del  pareggio,  come differenza tra la voce di cui alla lettera a) e le successive voci.     Per la  verifica  degli  investimenti  effettuati  in  attuazione dell'art. 1, comma 495, della legge n. 232 del 2016, le voci 1), 5) e 6) della sezione 2 del  prospetto  1SF/19  prevedono  una  differente articolazione,  diretta  a   consentire   la   verifica   dei   nuovi investimenti esigibili nel 2019, per un importo pari almeno a  quello previsto per tale esercizio dal  profilo  temporale  individuato  dai commi 495-bis e 495-ter della citata legge n.  232  del  2016,  anche attraverso il sistema di monitoraggio  opere  pubbliche  della  Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del  decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.     Il comma 495-ter definisce «nuovi» gli investimenti se:       effettuati  a  seguito  di  una  variazione  del  bilancio   di previsione  che   incrementa   gli   stanziamenti   riguardanti   gli investimenti;       se verificati  attraverso  il  sistema  di  monitoraggio  opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229.     Le voci 1), 5) e 6) della sezione 2  del  prospetto  1SF/19  sono articolate nelle seguenti lettere riguardanti  i  nuovi  investimenti esigibili nel 2019 finanziati dal risultato di amministrazione e  dal debito a valere degli spazi acquisiti ai  sensi  dell'art.  1,  comma 495, della legge n. 232 del 2016:       a) «Impegni per nuovi investimenti diretti, esigibili nel 2019, concernenti opere pubbliche». In particolare, la  voce  1a)  riguarda gli impegni a valere degli spazi acquisiti ai sensi del comma 495-ter della legge n. 232/2016 nell'ambito del patto nazionale verticale del 2019 per l'esercizio 2019, mentre la voce 5a)  riguarda  gli  impegni esigibili nel 2019 effettuati in relazione agli spazi  acquisiti  nel 2018  in  attuazione  del  medesimo  comma  495-ter  della  legge  n. 232/2016, e la voce 6a)  riguarda  gli  impegni  esigibili  nel  2019 effettuati a valere degli spazi acquisiti nel 2017 ai sensi dell'art. 1, comma 495-bis, legge n. 232/2016. Sia per impegni di cui alla voce 1a), che per gli impegni di cui alle voci 5a) e 6a), in occasione del monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n.  229/2011,  la regione deve valorizzare  il  campo  «Tipologia  di  finanziamento  - Regioni patto nazionale - comma 495, legge n. 232/2016». Al  riguardo si rappresenta che per opere pubbliche si intendono gli  investimenti in corso di realizzazione  o  progettazione  (si  esclude  quindi  la manutenzione ordinaria), come definiti dall'art. 3, comma 1,  lettera pp), decreto legislativo n. 50/2016: «il risultato di un  insieme  di lavori, che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica.  Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un  insieme  di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di  presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale,  paesaggistica  e  di ingegneria naturalistica»;       b) «Impegni per altri nuovi investimenti diretti, esigibili nel 2019, non riguardanti opere pubbliche, non oggetto  del  monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011»;       c) «Impegni per  nuovi  investimenti  indiretti  esigibili  nel 2019,  concernenti  contributi  per   la   realizzazione   di   opere pubbliche», concessi a valere degli spazi  acquisiti,  ai  sensi  del comma 495, legge n.  232/2016,  i  cui  beneficiari  sono  tenuti  al monitoraggio BDAP-MOP di cui  al  decreto  legislativo  n.  229/2011, ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, legge n. 196/2009 e gli  ulteriori  soggetti  di  cui  all'art.  2-bis  del decreto legislativo n. 33/2013 che realizzano opere pubbliche. (1)    In attuazione dell'intesa sancita nella seduta del 22  febbraio  2018 le regioni a statuto  ordinario  assumono  le  iniziative  necessarie affinche' le amministrazioni pubbliche, con riferimento agli  impegni per opere pubbliche finanziati dai contributi concessi dalle  regioni nel 2019 a valere degli spazi finanziari di  cui  all'art.  1,  comma 495-ter, legge n.  232  del  2016,  provvedano  tempestivamente  alla trasmissione delle informazioni previste per il monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo  n.  229/2011,  valorizzando  il  campo «Tipologia di finanziamento -  Trasferimento  regioni  2019  -  Patto nazionale verticale»;       d) «Impegni per  altri  investimenti  indiretti  esigibili  nel 2019», non concernenti  contributi  per  la  realizzazione  di  opere pubbliche e/o i cui  beneficiari  non  sono  tenuti  al  monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011.     Si ricorda infine che,  ai  sensi  dell'art.  2  del decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio  2017,  n.  21,  in sede di monitoraggio  MOP-BDAP  di  cui  al  decreto  legislativo  n. 229/2011, con riferimento a tutti gli spazi acquisiti per i patti  di solidarieta' nazionale, le regioni devono valorizzare come  segue  il campo «Tipologia di spazi finanziari»:       con la voce  «Patto  nazionale  2019  -  Avanzo»  nel  caso  di investimento finanziato da avanzo;       con la voce «Patto nazionale 2019 - Debito» nel caso di ricorso a indebitamento.     Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 508,  della  legge n. 232 del 2016 «Qualora l'ente territoriale  beneficiario  di  spazi finanziari concessi  in  attuazione  delle  intese  e  dei  patti  di solidarieta' previsti dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei ministri di cui all'art. 10, comma 5, della legge 24  dicembre  2012, n. 243, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non  puo' procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto».     Attraverso la voce 7), la sezione 2 consente di  determinare  gli spazi finanziari da rinviare agli esercizi 2020 e successivi ai sensi dell'art. 1, commi 788 - 790 della legge n. 205 del 2017, nel caso in cui le risorse accertate a seguito  della  chiusura  nel  2019  delle contabilita' speciali in materia di protezione civile, non sono state interamente utilizzate nel corso del  medesimo  esercizio.  L'importo degli spazi  finanziari  attribuiti  agli  esercizi  successivi  deve corrispondere a quello  inserito  nel  modello  «Richiesta  di  spazi finanziari di cui all'art. 1, commi 789 e 790 della legge n. 205  del 2017  nell'ambito  del  patto  nazionale  verticale  -   contabilita' speciali (anno di riferimento 2019)», trasmesso entro il  20  gennaio 2020. In caso di mancata corrispondenza, e' necessario aggiornare  il modello del patto nazionale verticale -  contabilita'  speciali  anno 2020, inviando a assistenza.cp@mef.gov.it una e-mail di richiesta  di riapertura del modello.     La voce 8) evidenzia  la  realizzazione  dei  nuovi  investimenti diretti e indiretti per l'esercizio 2019, previsti dall'art. 1, commi 833 e 834 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, come  individuati nella tabella 4 allegata alla legge medesima. Cio' in attuazione  del comma 839 della citata legge n. 145/2018 il quale prevede che,  entro il 31 marzo 2020,  le  regioni  certificano  l'avvenuto  impegno  dei predetti  investimenti  diretti  e  indiretti,  effettuati  nell'anno precedente sulla base di obbligazioni giuridicamente  perfezionate  e verificati come nuovi,  ai  sensi  del  comma  837.  Per  i  predetti impegni, in occasione del monitoraggio BDAP-MOP  di  cui  al  decreto legislativo n. 229/2011, la regione deve:       in caso di investimenti diretti in opere pubbliche, accedere al MOP in sezione anagrafica -  Strumento  attuativo,  valorizzando  per singolo CUP identificativo dell'opera  la  voce  «Contributo  di  cui all'art. 1, comma 833, legge n. 145/2018_investimenti diretti»;       in caso di investimenti indiretti in opere  pubbliche  assumere le iniziative necessarie affinche' le amministrazioni pubbliche,  con riferimento  agli  impegni  per  opere   pubbliche   finanziati   dai contributi   concessi   dalle   regioni    nel    2019,    provvedano tempestivamente alla trasmissione delle informazioni previste per  il monitoraggio  BDAP-MOP  accedendo  al  MOP,  sezione   anagrafica   - Tipologia   di   finanziamento,   valorizzando   per   singolo    CUP identificativo dell'opera la voce  «Contributo  di  cui  all'art.  1, comma 833, legge n. 145/2018_investimenti indiretti».     Il modello 5OB/19 elaborato in  automatico  dall'applicativo  del pareggio, riepiloga gli spazi acquisiti dalle  regioni  attraverso  i patti di solidarieta' nazionali, compresi  i  patti  di  solidarieta' nazionali verticali (art. 1, commi 495, 495-bis e 495-ter della legge n. 232 del 2016).     Le  regioni  possono  consultare  il  modello  5OB/19  attraverso l'applicativo del pareggio.     Gli spazi acquisiti per l'esercizio 2019, risultanti dal  5OB/19, sono applicati al modello 1SF/19 in automatico  dall'applicativo  del pareggio.   __________ 
  (1) L'art. 2-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013, prevede: 1.    ai fini del presente decreto, per «pubbliche amministrazioni»  si    intendono tutte le amministrazioni di cui all'art.  1,  comma  2,    del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive    modificazioni, ivi comprese le  autorita'  portuali,  nonche'  le    autorita' amministrative indipendenti di  garanzia,  vigilanza  e    regolazione; 2. la medesima disciplina prevista per le  pubbliche    amministrazioni di cui al comma 1 si  applica  anche,  in  quanto    compatibile: a)  agli  enti  pubblici  economici  e  agli  ordini    professionali;  b)  alle  societa'  in  controllo  pubblico  come    definite  dall'art.  2,  comma  1,  lettera   m),   del   decreto    legislativo 19 agosto 2016, n.  175.  Sono  escluse  le  societa'    quotate come definite dall'art. 2, comma  1,  lettera  p),  dello    stesso  decreto  legislativo,  nonche'  le   societa'   da   esse    partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di    societa' quotate, controllate o  partecipate  da  amministrazioni    pubbliche; c) alle associazioni, alle fondazioni e agli  enti  di    diritto privato comunque denominati, anche privi di  personalita'    giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la  cui    attivita' sia finanziata in modo  maggioritario  per  almeno  due    esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche    amministrazioni  e  in  cui  la  totalita'  dei  titolari  o  dei    componenti  dell'organo  d'amministrazione  o  di  indirizzo  sia    designata da pubbliche amministrazioni; 3. la medesima disciplina    prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al  comma  1  si    applica, in  quanto  compatibile,  limitatamente  ai  dati  e  ai    documenti   inerenti   all'attivita'   di   pubblico    interesse    disciplinata dal diritto nazionale o  dell'Unione  europea,  alle    societa' in partecipazione pubblica  come  definite  dal  decreto    legislativo emanato in attuazione  dell'art.  18  della  legge  7    agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e  agli    enti di diritto privato, anche privi di  personalita'  giuridica,    con bilancio superiore a  cinquecentomila  euro,  che  esercitano    funzioni  amministrative,  attivita'  di  produzione  di  beni  e    servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di    servizi pubblici.     |  
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     Il presente allegato riguarda i tempi, le modalita' e i prospetti per la trasmissione della certificazione dei risultati dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali delle  regioni  a  statuto ordinario, per l'esercizio 2019.   A. Certificazione dei risultati 2019. 
     Per la verifica del rispetto degli obiettivi  di  saldo  2019  le regioni a statuto ordinario certificano i propri risultati per l'anno 2019 attraverso il modello n. 2C/19.     Le informazioni del modello n. 2C/19  della  certificazione  sono quelle relative al monitoraggio dell'intero anno  2019  trasmesse  al Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando  il  sistema  web previsto nel portale dedicato al pareggio di bilancio,  all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it     E' prevista una apposita procedura web che consente  all'ente  di acquisire direttamente il modello 2C/19 per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero  dell'economia  e  delle finanze,  gia'  compilato  con  le  informazioni  del  prospetto   di monitoraggio relativo al 31 dicembre 2019.     Il prospetto della certificazione dei risultati dell'obiettivo di saldo  2019  e'  inviato,  entro  il  31  marzo  2020,  al  Ministero dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici.     In prossimita' del termine del 31  marzo  2020  previsto  per  la certificazione  dei  risultati  del  2019,  le  regioni   a   statuto ordinario, aggiornano i dati  inseriti  alla  fine  di  gennaio,  per tenere conto dell'attivita'  di  riaccertamento  ordinario  posta  in essere fino a tale data.     L'obiettivo 2019 e' stato conseguito se la voce Q del  prospetto, riguardante la differenza tra  il  saldo  di  competenza  finanziaria realizzato nel 2019 tra entrate e spese finali e l'obiettivo previsto per il 2019 e' pari a zero o positivo.     Per gli enti che hanno conseguito l'obiettivo 2019, in attuazione dell'art. 1, comma 479, lettera c), della legge 11 dicembre 2016,  n. 232, il prospetto della certificazione attesta se sono stati lasciati spazi  finanziari  inutilizzati  inferiori  all'1  per  cento   degli accertamenti delle entrate  finali  dell'esercizio  2019,  condizione che, unitamente al rispetto dei termini  perentori  previsti  per  la certificazione   del   pareggio   2019,   consente    di    innalzare nell'esercizio 2020 la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122, del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto  comma 28.     Per gli enti che hanno compilato la colonna riguardante i dati di cassa (facoltativa), il prospetto della  certificazione  consente  di certificare anche il conseguimento del  saldo  finale  di  cassa  non negativo fra le entrate finali e le spese finali  previsto  dall'art. 1, comma 479, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.     Per gli enti  che  non  hanno  conseguito  l'obiettivo  2019,  in attuazione dell'art. 1, comma 476, della  citata  legge  n.  232  del 2016,  il  prospetto  della  certificazione  attesta  se  il  mancato conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge  n. 232 del 2016, e' inferiore al 3 per cento  degli  accertamenti  delle entrate finali dell'esercizio del mancato  conseguimento  del  saldo, per cui sono applicabili le sanzioni ridotte  previste  dal  medesimo comma 476.     Inoltre, in attuazione dell'art. 1, comma  507,  della  legge  11 dicembre 2016, n. 232, il prospetto  certifica  l'eventuale  utilizzo degli spazi finanziari attribuiti per l'esercizio 2019 per una  quota inferiore al 90 per cento (se  N/G  e'  <  0,9).  Qualora  gli  spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento gli enti territoriali non possono beneficiare  di  spazi finanziari di  competenza  dell'esercizio  finanziario  successivo  a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente.     Infine, il prospetto 2C/19 certifica la  realizzazione  di  nuovi investimenti esigibili nel 2019 dalle regioni a statuto  ordinario  a valere:       a) degli spazi assegnati nel 2017 con riferimento all'esercizio 2019 in attuazione dei commi 495 e 495-bis, legge n. 232/2016, a meno che  la  quota  di  investimenti  nuovi  e  aggiuntivi  prevista  per l'esercizio 2019, pari a complessivi 130, sia  stata  realizzata  nel 2017 o nel 2018 attraverso impegni esigibili nel 2017 e nel 2018.  Il mancato conseguimento  di  tale  obiettivo  determina  l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 475 della medesima legge n. 232/2016;       b) degli spazi assegnati nel 2018 con riferimento all'esercizio 2019 in attuazione dei commi 495 e 495-ter, legge n. 232/2016, a meno che  la  quota  di  investimenti  nuovi  e  aggiuntivi  prevista  per l'esercizio  2019,  pari  a  complessivi  137  milioni,   sia   stata realizzata nel 2018 attraverso impegni esigibili nel 2018. Il mancato conseguimento  di  tale  obiettivo  determina  l'applicazione   delle sanzioni di cui al comma 475 della medesima legge n. 232/2016;       c) degli spazi assegnati nel 2019 con riferimento all'esercizio 2019 in attuazione del comma 495-ter  della  legge  n.  232/2016.  Il mancato conseguimento  di  tale  obiettivo  determina  l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 475 della medesima legge n. 232/2016;       d) dei richiamati commi 833 a  834  dell'art.  1  della  citata legge n. 145 del 2018, che disciplinano il rilancio e l'accelerazione degli  investimenti  pubblici  delle  regioni  a  statuto   ordinario attribuendo per l'anno 2019, un contributo pari a 2.496,2 milioni  di euro per l'intero comparto, con possibilita' di  rimodulazione  degli importi spettanti alle singole  regioni,  indicati  nella  tabella  4 allegata alla predetta legge n. 145 del 2018, con accordo da  sancire in sede di Conferenza permanente  fra  lo  Stato,  le  regioni  e  le Province autonome di Trento e di Bolzano.     L'art. 1, comma 470, della legge n.  232  del  2016  ha  disposto l'invio telematico della certificazione attestante  il  rispetto  del pareggio  di  bilancio  prevedendone  la  sottoscrizione  con   firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo  2005, n.  82,  recante   «Codice   dell'amministrazione   digitale».   Alla certificazione trasmessa in via telematica e'  attribuito,  ai  sensi dell'art.  45,  comma  1,  del  citato  Codice   dell'amministrazione digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In  particolare, l'art. 45 del citato Codice dell'amministrazione digitale,  rubricato «Valore  giuridico  della  trasmissione»,  prevede  che  i  documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione  con  qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo  ad  accertarne  la  fonte  di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta  e  la  loro trasmissione  non  deve  essere  seguita  da  quella  del   documento originale. Pertanto, le regioni  non  devono  trasmettere  anche  per posta ordinaria le certificazioni gia' trasmesse in via telematica.     La sottoscrizione del certificato generato dal sistema  web  deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del  decreto  del Presidente del Consiglio  dei  ministri  22  febbraio  2013,  recante «Regole tecniche in materia di generazione,  apposizione  e  verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali,  ai  sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3,  32,  comma  3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71».     Per acquisire  il  modello  della  certificazione  e'  necessario accedere al portale dedicato  al  pareggio  e  richiamare,  dal  menu funzionalita'  presente  alla  sinistra  della  maschera   principale dell'applicativo, la funzione di «Acquisizione modello» relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2019 che prospettera', in sola visualizzazione, il modello 2C/19 contenente le  risultanze  del monitoraggio a tutto il 31 dicembre del proprio ente.     Dopo  aver   verificato   l'attendibilita'   delle   informazioni acquisite  dal  sistema   web,   sara'   possibile   procedere   alla sottoscrizione  con  firma  digitale  del  documento  da  parte   del rappresentante legale, del responsabile del  servizio  finanziario  e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria.     A  tal  fine,  occorre  utilizzare  la  funzione  «Certificazione digitale» per effettuare il download del documento tramite l'apposito tasto «Scarica documento»;  una  volta  scaricato  il  documento,  va apposta la firma di tutti i soggetti sopra indicati utilizzando i kit di  firma  in  proprio  possesso;  quindi  e'   necessario   accedere nuovamente alla  funzione  «Certificazione  digitale»  ed  effettuare l'upload del  documento  firmato  tramite  l'apposito  tasto  «Carica documento firmato»; il sistema effettua una serie di controlli  sulla validita' delle firme apposte sul documento tra i quali  la  data  di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando  l'acquisizione  in caso di mancato superamento dei suddetti controlli.     Si invitano le regioni a controllare, prima di apporre  la  firma digitale, che i dati del saldo  di  bilancio  al  31  dicembre  2019, inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2020 mediante la funzione   «Variazione    modello»    nell'applicazione    web    del «Monitoraggio».     Infine, occorre inviare il documento tramite l'apposito tasto  di «Invio documento» presente nella funzione. A questo punto il  sistema web rilascera' una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio.     Quesiti di natura tecnica ed informatica  potranno  essere  posti all'indirizzo di posta elettronica «assistenza.cp@mef.gov.it».     Infine, si segnala  che  i  dati  indicati  nella  certificazione devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che,  qualora  l'ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati gia' trasmessi con la certificazione mediante il sistema web  di  questa  Ragioneria generale dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1,  comma 473, della legge n. 232 del  2016  e'  tenuto  a  rettificare,  entro sessanta  giorni  dal  termine  stabilito  per   l'approvazione   del rendiconto di gestione, ma non oltre il 30 settembre 2020 i dati  del monitoraggio del 2019 presenti nel sistema web e ad inviare la  nuova certificazione con le modalita' sopra richiamate.     Non possono essere inviati prospetti di certificazioni diversi da quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non  prodotte  dal sistema web non saranno ritenute valide ai  fini  della  attestazione del rispetto del pareggio di bilancio.      |  
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               Parte di provvedimento in formato grafico                                           Allegato B - Modello 2C/19 
               Parte di provvedimento in formato grafico                                                        Mod. 50B/2019 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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