| Gazzetta n. 262 del 8 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 29 ottobre 2019 |  
| Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei  buoni  del  Tesoro poliennali 0,35% con godimento 1° ottobre 2019 e scadenza 1° febbraio 2025, terza e quarta tranche.  |  
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                   IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il «testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in materia  di  debito  pubblico»  (di  seguito  «testo  unico»)  e   in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra caratteristica e modalita';   Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di  seguito  «decreto di  massima»),  con  il  quale  sono  state  stabilite   in   maniera continuativa le caratteristiche  e  la  modalita'  di  emissione  dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta  e successive modifiche e integrazioni;   Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del testo unico (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per  l'anno  finanziario  2019  gli  obiettivi,  i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano  disposte  dal  direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della  Direzione seconda del Dipartimento  medesimo  e  che,  in  caso  di  assenza  o impedimento di quest'ultimo, le operazioni  predette  possano  essere disposte  dal  medesimo  direttore  generale  del  Tesoro,  anche  in presenza di delega continuativa;   Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;   Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012, concernente  le  «Disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione, negoziazione  e  ricostituzione  delle  componenti  cedolari,   della componente  indicizzata  all'inflazione  e  del  valore  nominale  di rimborso dei titoli di Stato (stripping)»;   Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante  il  «bilancio  di previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2019  e  il  bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», ed in particolare  l'art.  3, comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;   Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  28 ottobre 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 69.259 milioni di euro  e  tenuto  conto  dei  rimborsi ancora da effettuare;   Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e gli atti relativi alle operazioni suddette;   Visto il proprio decreto in data 26 settembre 2019, con il quale e' stata disposta l'emissione delle prime  due  tranche  dei  buoni  del Tesoro poliennali 0,35% con godimento 1° ottobre 2019 e  scadenza  1° febbraio 2025;   Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre l'emissione di una terza  tranche  dei  predetti  buoni  del Tesoro poliennali; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «testo  unico»  nonche' del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una  terza  tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,35%, avente  godimento  1°  ottobre 2019 e scadenza 1° febbraio 2025. L'emissione della predetta  tranche viene disposta per un ammontare  nominale  compreso  fra  un  importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.   I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,35%,  pagabile  in due semestralita' posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito. Il tasso  d'interesse  da  corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 1° febbraio  2020,  sara'  pari  allo 0,116984% lordo, corrispondente a un periodo di centoventitre  giorni su un semestre di centottantaquattro.   Sui  buoni  medesimi  possono  essere  effettuate   operazioni   di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore  di rimborso del titolo («coupon stripping»).   Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli sono quelle definite nel «decreto di massima»,  che  qui  si  intende interamente  richiamato,  ed  a  cui  si  rinvia   per   quanto   non espressamente disposto dal presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 2 
   Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 ottobre  2019,  con  l'osservanza  delle  modalita'  indicate   negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».   La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6  del  «decreto di massima», verra' corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.     |  
|   |                                 Art. 3 
   Al termine delle operazioni di assegnazione di  cui  al  precedente articolo, ha luogo il collocamento della quarta  tranche  dei  titoli stessi, secondo le modalita' indicate negli articoli 10, 11, 12 e  13 del «decreto di massima».   Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facolta' di partecipare al   collocamento   supplementare,   inoltrando   le    domande    di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 31 ottobre 2019.     |  
|   |                                 Art. 4 
   Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta  e  nel  collocamento supplementare sara' effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il  1° novembre 2019, al prezzo di aggiudicazione e  con  corresponsione  di dietimi di interesse lordi per trentuno giorni. A tal fine  la  Banca d'Italia provvedera' ad inserire,  in  via  automatica,  le  relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta  pari al giorno di regolamento.   In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di  cui  al  presente decreto,  troveranno  applicazione  le   disposizioni   del   decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.     |  
|   |                                 Art. 5 
   Il 1° novembre 2019 la Banca d'Italia provvedera' a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto  ricavo  dei buoni assegnati al prezzo  di  aggiudicazione  d'asta  unitamente  al rateo di interesse dello 0,35% annuo lordo, dovuto allo Stato.   La predetta sezione di Tesoreria rilascia,  per  detti  versamenti, separate  quietanze  di  entrata  al  bilancio   dello   Stato,   con imputazione al  capo  X,  capitolo  5100,  art.  3  (unita'  di  voto parlamentare  4.1.1)  per  l'importo   relativo   al   netto   ricavo dell'emissione  ed  al  capitolo  3240,  art.  3  (unita'   di   voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse  lordi dovuti.     |  
|   |                                 Art. 6 
   Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal  2020  al 2025, nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo  all'anno finanziario 2025, faranno carico ai capitoli  che  verranno  iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero  dell'economia  e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti,  rispettivamente, ai capitoli 2214 (unita' di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unita' di voto parlamentare 21.2) dello  stato  di  previsione  per  l'anno  in corso.   L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sara' scritturato dalle  sezioni  di  Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo 2247 (unita' di voto parlamentare 21.1; codice  gestionale  109)  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle  finanze per l'anno finanziario 2019.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 29 ottobre 2019 
                         p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni     |  
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