Gazzetta n. 261 del 7 novembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 10 ottobre 2019
Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato alla difesa on. dott. Giulio Calvisi.


IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, in particolare, gli articoli da 10 a 13;
Visti gli articoli da 89 a 105 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, concernente la nomina dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2019, con il quale l'on. dott. Giulio Calvisi e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa;
Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune materie al Sottosegretario di Stato l'on. dott. Giulio Calvisi;

Decreta:

Art. 1

1. Il Sottosegretario di Stato alla difesa on. dott. Giulio Calvisi e' delegato a intervenire, secondo gli indirizzi del Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati per i lavori parlamentari riguardanti provvedimenti di interesse della Difesa, nonche' per gli atti di controllo e di indirizzo parlamentare.
2. Il Sottosegretario di Stato alla difesa on. dott. Giulio Calvisi e', inoltre, delegato, sentiti gli indirizzi del Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente:
a) a rappresentare il Ministro nelle cerimonie militari;
b) a trattare in via generale le questioni che afferiscono l'Esercito e la Marina Militare ed in particolare:
alla firma dei provvedimenti di conferimento degli incarichi di Capo reparto e Capo divisione delle direzioni generali e degli uffici centrali, nonche' di direttore degli uffici tecnici territoriali agli ufficiali;
all'autorizzazione all'impiego all'estero, nonche' presso gli organismi internazionali in Italia e all'estero degli ufficiali;
alla firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato in materia di ricorsi straordinari al Capo dello Stato relativi al personale;
c) ai provvedimenti concernenti il bilancio, anche in concerto con le altre Amministrazioni pubbliche;
d) per le questioni concernenti i rapporti fra strutture e/o Comandi del Ministero della difesa e gli Enti pubblici territoriali, comprese le tematiche connesse con le servitu' militari e le bonifiche;
e) per l'area del personale militare della difesa, anche nei rapporti con le altre amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle relazioni con le Rappresentanze militari e con le associazioni professionali tra militari a carattere sindacale riconosciute ai sensi dell'art. 1475 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
f) per l'area della sanita' militare, anche in relazione alle infermita' eventualmente contratte dal personale impiegato nelle missioni internazionali e alla salubrita' e sicurezza dei luoghi di lavoro;
g) per le problematiche concernenti il Corpo militare volontario della Croce rossa italiana ed il Corpo delle infermiere volontarie, ausiliari delle Forze armate;
h) all'iscrizione e radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato di unita' navali delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto e del Corpo della Guardia di finanza;
i) per l'area del demanio e del patrimonio militare, nonche' per le problematiche concernenti gli alloggi per il personale della Difesa;
l) alle politiche per la disabilita';
m) ai provvedimenti di nomina dei rappresentanti della Difesa in seno ai comitati misti paritetici in materia di servitu' militari, alle commissioni tecniche provinciali sulle materie esplodenti previste dalle disposizioni di pubblica sicurezza ed agli altri comitati di natura tecnica.
 
Art. 2

1. Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la difesa nazionale, la cooperazione internazionale deve essere preventivamente concordata con il Ministro.
 
Art. 3

1. Sono riservati al Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90:
a) gli atti normativi, le determinazioni di indirizzo politico e le direttive di carattere generale;
b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi, approvati i programmi e assegnate le risorse;
c) i rapporti internazionali per le questioni afferenti alla difesa e alla sicurezza militare;
d) le questioni connesse con l'intervento delle Forze armate nelle missioni internazionali;
e) gli atti che devono essere sottoposti alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali;
f) le questioni concernenti i programmi d'armamento terrestri, navali, aeronautici e di sistemi di comunicazione e i programmi industriali;
g) le problematiche relative all'area industriale della Difesa o comunque connesse con le attivita' di ricerca, sviluppo e approvvigionamento, anche nei rapporti con i competenti organismi ed enti nazionali, internazionali e stranieri;
h) gli atti di nomina, i conferimenti di incarichi e le designazioni non espressamente delegati;
i) gli atti relativi alla costituzione di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali;
l) le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;
m) gli atti e i provvedimenti riguardanti la societa' Difesa servizi S.p.a. e l'Agenzia industrie difesa;
n) le riunioni a livello ministeriale dell'Unione europea, della NATO e degli altri organismi internazionali con possibilita' di procedere, quando autorizzato, alla firma delle lettere, delle dichiarazioni di intenti e degli altri accordi di natura tecnica predisposti in tali sedi;
o) la trattazione delle problematiche politico militari a carattere generale di cooperazione internazionale;
p) i lineamenti generali concernenti il bilancio e la pianificazione economico-finanziaria, anche in concerto con le altre amministrazioni pubbliche;
q) le attivita' e i programmi, diretti o indiretti, di pianificazione, riorganizzazione, esecuzione, ricerca, sviluppo nazionale, internazionale e stranieri, afferenti l'area industriale della Difesa;
r) le problematiche inerenti allo sviluppo della politica spaziale ed aerospaziale e alla internazionalizzazione dell'industria della Difesa;
s) la valorizzazione, la razionalizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare della Difesa.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2019

Il Ministro: Guerini

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2019 Ministero difesa, foglio n. 2537