Gazzetta n. 261 del 7 novembre 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 18 ottobre 2019 |
Revoca dell'abilitazione della sede di Genova dell'istituto «Scuola ligure di psicoterapia cognitivo-costruttivista». |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per la formazione superiore e per la ricerca
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il decreto in data 31 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2015, con il quale l'istituto «Scuola ligure di psicoterapia cognitivo-costruttivista» e' stato abilitato ad istituire e ad attivare, nella sede di Genova, un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989; Visto la nota del 3 luglio 2018, inviata con prot. 20124 del 3 luglio 2018, con cui e' stato comunicato al predetto istituto ai sensi dell'art. 7, legge n. 241/1990 l'avvio del procedimento amministrativo di revoca della abilitazione ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia presso le sedi di Genova in considerazione della comprovata inattivita' formativa in violazione dell'art. 4, comma 4, regolamento n. 509/1998; Considerato che l'istituto «Scuola ligure di psicoterapia cognitivo-costruttivista» non ha prodotto entro i termini di legge alcuna controdeduzione alla nota prot. 20124 del 3 luglio 2018;
Decreta:
Art. 1
E' revocata l'autorizzazione, disposta con il decreto in data 31 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2015 per l'attivazione della sede di Genova dell'istituto «Scuola ligure di psicoterapia cognitivo-costruttivista». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 ottobre 2019
Il Capo del Dipartimento: Valditara |
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