Gazzetta n. 261 del 7 novembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 18 ottobre 2019
Autorizzazione all'Istituto «S.E.F. - Scuola europea di formazione in psicoterapia funzionale» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede didattica periferica da Firenze a Trieste.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per l'universita', l'alta formazione artistica,
musicale e coreutica e per la ricerca

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale l'istituto «S.I.F. - Societa' italiana di psicoterapia funzionale - Scuola europea di formazione in psicoterapia funzionale corporea» e' stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Napoli e Firenze corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509;
Visto il decreto in data 27 aprile 2001 di conferma alla istituzione ed attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede di Firenze;
Visto il decreto in data 17 marzo 2003 di autorizzazione al trasferimento della sede di Napoli;
Visto il decreto in data 30 aprile 2003 di rettifica del trasferimento della sede di Napoli;
Visto il decreto in data 8 novembre 2005 di abilitazione alla istituzione ed alla attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia nelle sedi periferiche di Catania, Padova e Roma;
Visto il decreto in data 24 gennaio 2006 di rettifica all'attivazione di un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Padova;
Visto il decreto in data 30 ottobre 2006 di autorizzazione al trasferimento della sede di Napoli;
Visto il decreto in data 2 agosto 2007 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Firenze;
Visto il decreto in data 20 luglio 2010 di autorizzazione al trasferimento della sede di Napoli;
Visto il decreto in data 4 dicembre 2014 di ulteriore autorizzazione a cambiare la denominazione in «S.E.F. - Scuola europea di formazione in psicoterapia funzionale»;
Vista il decreto in data 23 maggio 2016 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Roma da via Imera n. 16, a via Ippolito Nievo n. 62;
Vista l'istanza con cui l'istituto ha chiesto il trasferimento della sede didattica periferica da Firenze, viale Spartaco Lavagnini n. 4, a Trieste, via Donota n. 1;
Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella riunione del 18 giugno 2019;
Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 14 ottobre 2019 trasmessa con nota prot. 4218 del 14 ottobre 2019;

Decreta:

Art. 1

L'Istituto «S.E.F. - Scuola europea di formazione in psicoterapia funzionale» abilitato con decreto in data 8 novembre 2005 ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Catania, Padova e di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia, e' autorizzato a trasferire la predetta sede didattica periferica da Firenze, viale Spartaco Lavagnini n. 4, a Trieste, via Donota n. 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2019

Il Capo del Dipartimento: Valditara