| Gazzetta n. 260 del 6 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 22 ottobre 2019 |  
| Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5,  della  legge  8 novembre 2012, n. 189,  del  medicinale  per  uso  umano  «Darzalex», approvato con procedura centralizzata.  (Determina  n.  117474/2019).  |  
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                             IL DIRIGENTE                 dell'Ufficio procedure centralizzate 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);   Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze del 29 marzo 2012;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  paese  mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare, l'art. 12, comma 5;   Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;   Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92,  della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto  il   decreto   legislativo   24   aprile   2006,   n.   219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 142 del  21  giugno  2001,  concernente  l'attuazione   della   direttiva 2001/83/CE  e  successive  modificazioni,  relativa  ad   un   codice comunitario concernente i medicinali per  uso  umano,  nonche'  della direttiva 2003/94/CE;   Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e'  stato  dato  avviso nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio  2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto  legislativo n. 165/2001, e' stato conferito l'incarico di direzione  dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;   Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre  2018,  con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio  procedure centralizzate, e' stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi  all'adozione  dei   provvedimenti   di   classificazione   dei medicinali per uso umano, approvati con procedura  centralizzata,  ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  158  del  13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell' 8 novembre 2012;   Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 26 luglio  2019 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione  europea  relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali  dal  1° giugno al 30 giugno 2019 e riporta l'insieme delle  nuove  confezioni autorizzate;   Vista la  lettera  dell'Ufficio  misure  di  gestione  del  rischio dell'11 ottobre 2016 (protocollo FV/103328/P), con la quale e'  stato autorizzato  il  materiale  educazionale  del   prodotto   medicinale «Darzalex» (daratumumab);   Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 11  -  13 settembre 2019; 
                              Determina: 
   Le nuove confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C.  e  classificazione  ai fini della fornitura:     DARZALEX,   descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte  integrante  del presente provvedimento, sono  collocate  in  apposita  sezione  della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8  novembre  2012,  n. 189, denominata  classe  C  (nn),  dedicata  ai  farmaci  non  ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.   Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA  ed  economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e  la  data di inizio della commercializzazione del medicinale.   Per  i  medicinali  di  cui  al  comma  3  dell'articolo   12   del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla  legge  n.  189/2012,  la collocazione nella classe C (nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione  della  domanda di classificazione in fascia di rimborsabilita' entro il  termine  di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi  dell'articolo 12, comma 5-ter, del decrto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non  potra'  essere ulteriormente commercializzato.   La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
     Roma, 22 ottobre 2019 
                                               Il dirigente: Pistritto     |  
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     Inserimento, in accordo all'articolo 12, comma 5 della  legge  n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata  ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle  more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda  di  diversa  classificazione.  Le   informazioni   riportate costituiscono  un  estratto  degli  allegati  alle  decisioni   della Commissione europea  relative  all'autorizzazione  all'immissione  in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione  integrale  di tali documenti.   Nuove confezioni.     DARZALEX;     Codice ATC - principio attivo: L01XC24 - Daratumumab;     Titolare: JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.V.     Cod. procedura EMEA/H/C/4077/II/0027.     GUUE: 26 luglio 2019.     -  Medicinale  sottoposto  a   monitoraggio   addizionale.   Cio' permettera' la rapida identificazione  di  nuove  informazioni  sulla sicurezza.  Agli  operatori  sanitari  e'  richiesto   di   segnalare qualsiasi  reazione  avversa  sospetta.  Vedere  paragrafo  4.8   per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse.  Indicazioni terapeutiche.     DARZALEX e' indicato:       in associazione con bortezomib, melfalan e  prednisone  per  il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi non eleggibili al trapianto autologo di cellule staminali;       in monoterapia  per  il  trattamento  di  pazienti  adulti  con mieloma multiplo recidivato e refrattario, le cui terapie  precedenti abbiano incluso un inibitore del proteasoma e un immunomodulatore,  e che abbiano mostrato progressione  della  malattia  durante  l'ultima terapia.       in associazione con lenalidomide e desametasone, o bortezomib e desametasone, per il  trattamento  di  pazienti  adulti  con  mieloma multiplo che abbiano ricevuto almeno una precedente terapia.  Modo di somministrazione.     «Darzalex»  deve  essere  somministrato  da  personale  sanitario professionale, in un contesto in  cui  sono  disponibili  servizi  di rianimazione.     Prima e dopo l'infusione devono essere  somministrati  medicinali per ridurre il rischio di reazioni correlate all'infusione (IRRs) con daratumumab. Vedere piu' sotto «Terapie  concomitanti  raccomandate», «Gestione delle reazioni correlate all'infusione» e paragrafo 4.4.     «Darzalex» e' per uso endovenoso. Esso  viene  somministrato  per infusione endovenosa previa diluizione in  soluzione  iniettabile  di sodio cloruro 9 mg/mL (0,9%). Per le istruzioni sulla diluizione  del medicinale prima della somministrazione vedere paragrafo 6.6.     Confezioni autorizzate:       EU/1/16/1101/003 - A.I.C.: 044885034/E in base 32: 1BTT1B -  20 mg/ml - Concentrato per soluzione per infusione -  uso  endovenoso  - flaconcino (vetro) - 5 ml + 20 ml - confezione di inizio trattamento: 11 flaconcini (6 flaconcini × 5 ml + 5 flaconcini × 20 ml).  Altre condizioni e requisiti  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio.     Rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale  sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea (elenco EURD) di cui  all'articolo  107-quater,  paragrafo  7,  della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito  web dell'Agenzia europea dei medicinali.  Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.     Piano   di   gestione   del   rischio    (RMP):    il    titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve  effettuare  le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato  e  presentato  nel  modulo  1.8.2  dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e  in  ogni  successivo  aggiornamento approvato del RMP.     Il RMP aggiornato deve essere presentato:       su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;       ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e' modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del rischio).     Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio: prima del lancio di  «Darzalex»   (daratumumab),   il   titolare   dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare in ogni Stato membro (MS) il contenuto e il formato dei materiali educazionali, con l'obiettivo di  aumentare  la  consapevolezza   circa   gli   importanti   rischi identificati  della   «Interferenza   con   test   dell'antiglobulina indiretto (antigene minore) (Test indiretto di Coombs)» e fornendo la guida su come gestirli.     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve garantire  che,  in  ogni  MS  dove   «Darzalex»   (daratumumab)   e' commercializzato,  tutti  gli  operatori  sanitari   e   i   pazienti potenzialmente in grado di prescrivere, dispensare e ricevere  questo medicinale abbiano accesso o che gli venga fornito  quanto  riportato qui di seguito.     Il materiale educazionale per gli operatori sanitari e le  banche del sangue deve contenere i seguenti elementi chiave:       la guida per gli operatori sanitari e le banche del sangue, che informa  relativamente  ai  rischi  di  interferenza  per  il  gruppo sanguingo e a come minimizzarli;       la card di allerta per il paziente (Patient Alert Card).     La guida per gli operatori sanitari e le banche del  sangue  deve contenere i seguenti elementi chiave:       tutti  i  pazienti  devono  essere  tipizzati  e  sottoposti  a screening prima  di  iniziare  il  trattamento  con  daratumumab;  in alternativa,  puo'  essere   presa   in   considerazione   anche   la fenotipizzazione;       la positivita' mediata da daratumumab  nel  test  indiretto  di Coombs (interferenza con crossmatching del  sangue)  puo'  persistere fino a sei mesi dopo l'ultima infusione del medicinale;       Daratumumab legato ai globuli rossi (RBCs) puo'  mascherare  la rivelazione di anticorpi per antigeni minori nel siero dei  pazienti, pertanto, gli operatori sanitari  devono  informare  il  paziente  di tenere  con  se  la  Patient  Alert  Card  fino  a  sei   mesi   dopo l'interruzione del trattamento;       non viene influenazata la determinazione del  gruppo  sanguigno dei pazienti con il sistema ABO e del fattore Rh;       i metodi che servono a  mitigare  l'interferenza  includono  il trattamento dei RBCs con il reagente ditiotreitolo (DTT) al  fine  di rompere il legame tra daratumumab e RBCs o altri  metodi  validati  a livello locale. Siccome anche il sistema Kell dei gruppi sanguigni e' sensibile al  trattamento  con  DTT,  devono  essere  fornite  unita' Kell-negative dopo  esclusione  o  identificazione  di  alloanticorpi qualora si impieghino globuli rossi trattati con DTT. In alternativa, anche la genotipizzazione puo' essere presa in considerazione;       se e' necessaria una trasfusione di emergenza,  possono  essere somministrati  globuli  rossi  AB0/RhD-compatibili  non-cross-matched secondo la prassi della banca del sangue locale;       in caso di  trasfusione  pianificata,  gli  operatori  sanitari devono notificare i centri trasfusionali circa l'interferenza con  il test dell'antiglobulina indiretto;       riferimento alla necessita' di consultare  il  riassunto  delle caratteristiche del prodotto (RCP);       riferimento alla necessita' di fornire ai pazienti la  «Patient Alert  Card»  e  di  consigliare  loro  di   consultare   il   foglio illustrativo (FIL).     La Patient Alert Card, deve contenere i seguenti elementi chiave:       un messaggio di  avvertenza  per  gli  operatori  sanitari  che trattano il paziente in qualsiasi momento, incluso in  condizioni  di emergenza, che informi  che  il  paziente  sta  ricevendo  «Darzalex» (daratumumab), e che questo trattamento e' associato ad un importante rischio identificato di interferenza per il riconoscimento del gruppo sanguigno  (antigene  minore)  (positivita'  al  test  indiretto   di Coombs), che potrebbe persistere fino a sei  mesi  dopo  l'ultima  26 infusione del medicinale, e una chiara  istruzione  che  il  paziente debba continuare a tenere con se' questa card fino a  sei  mesi  dopo l'interruzione del trattamento;       i contatti di riferimento del medico prescrittore di «Darzalex» (daratumumab);       il  riferimento  alla  necessita'  di  consultare   il   foglio illustrativo (FIL).     Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o  in struttura ad esso assimilabile (OSP).     |  
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