| Gazzetta n. 259 del 5 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 14 ottobre 2019 |  
| Modifiche  ed  integrazioni  al  decreto  3  agosto  2016,  ai  sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 25 marzo 2019, n.  22,  convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2019, n. 41,  in  materia  di Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze.  |  
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                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
   Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130 recante  «Disposizioni  sulla cartolarizzazione dei crediti»;   Visto il Capo  II  del  decreto-legge  14  febbraio  2016,  n.  18, convertito con modificazioni in legge, dall'art. 1,  comma  1,  della legge 8 aprile 2016, n. 49,  recante  la  disciplina  in  materia  di Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS);   Visto il comma 2 dell'art. 13 del predetto decreto-legge n. 18/2016 che prevede che con decreto di natura non regolamentare del  Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate disposizioni  di attuazione del Capo II del predetto decreto-legge;   Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  3 agosto 2016 recante  disposizioni  di  attuazione  del  Capo  II  del predetto  decreto-legge  n.  18/2016,   pubblicato   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 agosto 2016, n. 188;   Visto  il  Capo  III  del  decreto-legge  25  marzo  2019,  n.  22, convertito con modificazioni in legge, dall'art. 1,  comma  1,  della legge 20 maggio 2019, n. 41 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a concedere la GACS per ventiquattro  mesi  dalla  data della positiva decisione della Commissione europea,  prorogabili  per ulteriori dodici mesi, sul regime di concessione della garanzia dello Stato di cui al predetto  Capo  ed  apporta,  altresi',  modifiche  e integrazioni  alla  disciplina   della   Garanzia   cartolarizzazione sofferenze (GACS) prevista dal predetto Capo II del decreto-legge  n. 18/2016;   Visto, in particolare, l'art.  22  del  predetto  decreto-legge  n. 22/2019, che prevede che, con decreto del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le disposizioni  di  attuazione  di  cui  al predetto art. 13, comma 2 del decreto-legge n. 18/2016, anche al fine di rafforzare il presidio dei  rischi  garantiti  dallo  Stato  e  le attivita' di monitoraggio ivi  comprese  quelle  sull'evoluzione  dei recuperi effettivi rispetto a quelli inizialmente previsti;   Ritenuta, pertanto, la necessita' di  adeguare  le  previsioni  del citato decreto 3 agosto 2016 alle modifiche normative introdotte  dal predetto decreto-legge n. 22/2019  convertito  con  modificazioni  in legge, dall'art. 1, comma 1, della legge 20 maggio 2019, n. 41; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. Al decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  3 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) all'art. 1, comma 1:       1) alla lettera b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:         «come modificato dal  decreto-legge  25  marzo  2019,  n.  22 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41.»;       2) la lettera h) e' sostituita come di seguito:         «h) "Soggetto Indipendente": uno o piu' soggetti  qualificati indipendenti incaricati dal Ministero, previa  indicazione  da  parte della Commissione europea,  ai  sensi  dell'art.  20,  comma  3,  del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41.».     b) all'art. 3, il comma 2 e' abrogato;     c) all'art. 5:       1) al comma 1, lettera c), dopo la parola «Stato» sono aggiunte le seguenti parole: «di cui all'art. 7-bis»;       2)  al  comma  2,  lettera  a),  la  parola  «commissione»   e' sostituita dalla parola «commissioni»;     d) all'art. 6, dopo le  parole  «la  richiesta»  e'  aggiunta  la parola «e'».     e) all'art. 7:       1) al comma 1:         1.1) dopo le parole «seguente documentazione»  sono  aggiunte le  seguenti  parole:  «trasmessa  tramite   l'apposita   piattaforma informatica predisposta dal gestore»;         1.2) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente lettera:  «g) piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna  di  valutazione  del merito di credito di cui all'art. 5, comma 1 del decreto-legge.»;       2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Il gestore  mette  a disposizione del soggetto indipendente tramite l'apposita piattaforma informatica predisposta dallo stesso gestore, per le finalita' di cui all'art. 20,  comma  3  del  decreto-legge  25  marzo  2019,  n.  22, convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio  2019,  n.  41,  le istanze   di   concessione   della   garanzia   con    la    relativa documentazione.».     f) dopo l'art. 7 e' aggiunto il seguente articolo:       «Art. 7-bis (Monitoraggio). - 1. Il soggetto  incaricato  della riscossione dei  crediti  (Servicer)  fornisce  i  dati  relativi  al monitoraggio sull'andamento delle operazioni tramite  la  piattaforma informatica messa disposizione dal gestore e con la frequenza, almeno trimestrale, da questi comunicata. In allegato al presente decreto e' indicato il  contenuto  minimo  dei  dati  di  monitoraggio.  I  dati richiesti e la loro frequenza possono essere modificati o  integrati, anche  con  riferimento   ad   una   specifica   operazione,   previa comunicazione del gestore ai soggetti interessati con un anticipo  di almeno trenta giorni rispetto alla scadenza.       2. In caso di omessa, incompleta o ritardata  trasmissione  dei dati senza giustificato motivo, ovvero laddove dagli stessi  emergano situazioni di criticita', il Ministero,  anche  su  segnalazione  del gestore, provvede a darne  informazione  all'autorita'  di  vigilanza competente.».     g) all'art. 8:       al comma 1, le parole «delle finanze» sono soppresse e, dopo la lettera b), e' aggiunta  la  seguente  lettera:  «c)  non  sia  stato sostituito il soggetto  incaricato  della  riscossione  dei  crediti, laddove si sia realizzata la fattispecie di cui all'art. 4, comma  1, lettera f-bis) del decreto-legge.».   Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana. 
     Roma, 14 ottobre 2019 
                                                Il Ministro: Gualtieri 
  Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2019  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle finanze, reg. n. 1-1347     |  
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               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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