Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  L 142 del  29  maggio  2019  e'  stato  pubblicato  il  regolamento  di esecuzione (UE) 2019/889 della Commissione del 22 maggio 2019, con il quale e' stata approvata la modifica del disciplinare  di  produzione della DOP dei vini «Barbera d'Asti», che e' classificata anche con la menzione tradizionale italiana «Denominazione di origine  controllata e garantita» (in sigla «DOCG»).     Il disciplinare  di  produzione  della  DOCG  dei  vini  «Barbera d'Asti»,  consolidato  con  la  modifica  approvata  con  il   citato regolamento di esecuzione (UE) 2019/889, e' pubblicato:       a)  nel  sistema  di  informazione  della  Commissione  europea accessibile al  pubblico  «eAmbrosia  -  registro  delle  indicazioni geografiche        dell'UE»,        al         seguente         link: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-qual ity/certification/quality-labels/geographical-indications-register/       b)  sul  sito  internet  del  Ministero,  all'apposita  Sezione «Qualita' - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione»,  ovvero  al seguente                                                        link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP agina/4625     A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  richiamato regolamento (UE) 2019/889 (ventesimo giorno successivo alla  data  di pubblicazione  nella  G.U.C.E.  del  29  maggio  2019),  la  relativa modifica del disciplinare della denominazione  di  origine  dei  vini «Barbera d'Asti» (DOP)  e'  applicabile  nel  territorio  dell'Unione europea, nonche' nel territorio dei paesi terzi con i quali  l'Unione europea ha stipulato appositi accordi.     Inoltre, a decorrere dalla citata data di entrata in  vigore  del regolamento (UE) 2019/889, e' superata  la  specifica  autorizzazione all'etichettatura transitoria, concessa da questo Ministero ai  sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) 2009/607 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, per consentire  l'utilizzo  della  DOCG dei vini «Barbera d'Asti»  ottenuti  nel  rispetto  della  richiamata modifica del disciplinare in questione, in attesa  della  definizione della procedura comunitaria di esame della domanda  di  modifica  del disciplinare medesimo.     |