| Gazzetta n. 259 del 5 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 26 luglio 2019 |  
| Misure per la pesca dei  piccoli  pelagici  nel  Mar  Mediterraneo  e misure specifiche per il Mare Adriatico.  |  
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                      IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO                 delle politiche agricole, alimentari,                        forestali e del turismo 
   Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  recante  misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e  acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;   Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004,  n.  154,  recante  la modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma dell'art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003, n. 38;   Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005,  e  successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  14  febbraio 2012, n. 41, recante «Riorganizzazione del Ministero delle  politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2,  commi  8-bis, 8-quater e 8-quinquies del decreto-legge 30 dicembre  2009,  n.  194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;   Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze  di  pesca»,  che recepisce le disposizioni dell'art.  3,  punto  3,  allegato  II  del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile  2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessita' di indicare in licenza di pesca non piu' i «sistemi di pesca», ma «gli  attrezzi  di pesca»   classificati   secondo    la    statistica    internazionale standardizzata (ISSCFGG - FAO del 29 luglio 1980);   Visto il decreto ministeriale n. 6572 del 17 luglio  2018,  recante delega di funzioni al Sottosegretario di Stato, on.le Franco Manzato;   Visto  il  decreto  ministeriale  18  marzo   2002   e   successive modificazioni ed integrazioni recante  «Disciplina  della  pesca  dei piccoli pelagici» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  80  del  5 aprile 2002);   Visto  il  decreto  ministeriale  25  gennaio  2016  e   successive modificazioni ed  integrazioni  recante  «Misure  per  la  pesca  dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 122 del 26 maggio 2016;   Visto il decreto ministeriale n. 173 del 30 aprile 2019  contenente «Arresto temporaneo dell'attivita' di pesca delle unita'  autorizzate all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema a strascico  per l'anno 2019»;   Vista la raccomandazione n. 37/2013/1  della  Commissione  generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM)  relativa  ad  un  Piano  di gestione pluriennale per la pesca degli  stock  di  piccoli  pelagici nella  GSA  17  (Adriatico  settentrionale)   e   sulle   misure   di conservazione  transitorie  per  la  pesca  degli  stock  di  piccoli pelagici nella GSA 18 (Adriatico meridionale);   Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e pesca - FEAMP, in particolare l'art. 33;   Vista la raccomandazione n. 38/2014/1  della  Commissione  generale per  la  pesca  nel  Mar  Mediterraneo   (CGPM)   che   modifica   la raccomandazione n. 37/2013/1 ed individua misure di prevenzione e  di emergenza, per il 2015, relative alla pesca degli  stock  di  piccoli pelagici nella GSA 17;   Vista la raccomandazione n. 39/2015/1  della  Commissione  generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM)  che  stabilisce  misure  di prevenzione e di emergenza, per il 2016, relative  alla  pesca  degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e GSA 18);   Vista la raccomandazione n. 40/2016/3  della  Commissione  generale per la pesca nel Mar Mediterraneo  (CGPM)  che  stabilisce  ulteriori misure di emergenza, per il 2017 e 2018, relative  alla  pesca  degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e GSA 18);   Vista la raccomandazione n. 42/2018/8  della  Commissione  generale per la pesca nel Mar Mediterraneo  (CGPM)  che  stabilisce  ulteriori misure di emergenza, per il 2019, 2020 e 2021,  relative  alla  pesca degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e GSA 18);   Visto il  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio  del  21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione  per  lo  sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca  nel  Mar  Mediterraneo  ed  in particolare l'allegato III;   Visto il reg. (CE)  n.  1224/2009  ed  in  particolare,  l'art.  7, paragrafo 1, che consente di  autorizzare  i  pescherecci  comunitari allo svolgimento di attivita' di pesca specifiche unicamente se  esse sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso  di  validita', quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le  attivita'  sono autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione  dello  sforzo  di pesca; b) in un piano pluriennale; c)  in  una  zona  di  restrizione della pesca; d) nella pesca a fini  scientifici;  e)  in  altri  casi previsti dalla normativa comunitaria;   Visto il reg. di esecuzione  (UE)  n.  404/2011  della  Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del  regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto  delle  norme  delle  politiche comuni della pesca;   Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare  gli  articoli  9  e  10  inerenti  principi, obiettivi e contenuto dei piani pluriennali;   Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare l'art. 13 che riguarda le misure di emergenza adottate da uno Stato membro;   Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare l'art. 15 che riguarda l'obbligo di sbarco;   Visto il regolamento delegato (UE) n. 1392/2014  della  Commissione del 20 ottobre 2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attivita' di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;   Visto il rapporto del gruppo  di  lavoro  sulla  valutazione  degli «stock» dei piccoli  pelagici  del  Comitato  consultivo  scientifico (SAC) della Commissione generale per la pesca  nel  Mar  Mediterraneo (CGPM), tenutosi a Roma dal 24 al 27 novembre 2014;   Vista la valutazione sugli «stock» del Mar Mediterraneo, effettuata dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la  pesca  (CSTEP) della Commissione europea nel  corso  della  38ª  riunione  plenaria, tenutasi a Bruxelles dal 7 all'11 novembre 2011;   Visto che al punto 22 della predetta raccomandazione  n.  37/2013/1 viene posto a carico delle Parti contraenti  l'obbligo  di  procedere alla redazione di  una  lista  delle  imbarcazioni  autorizzate  alla cattura di piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18;   Visto il regolamento (UE) n. 2017/127 del Consiglio del 20  gennaio 2017 che stabilisce, per il 2017, le possibilita' di pesca per alcuni stock ittici e  gruppi  di  stock  ittici,  applicabili  nelle  acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione,  in  determinate  acque non dell'Unione ed in particolare l'art. 36 che riguarda lo «Stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18»;   Ritenuto   di   dover   emanare   disposizioni   che   garantiscano l'attuazione  delle  predette   misure   tecniche   contenute   nelle raccomandazioni della CGPM n. 37/2013/1, n. 38/2014/1, n.  39/2015/1, n. 40/2016/3 e n. 42/2018/8;   Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2012 in materia di esenzioni dagli obblighi previsti dal regolamento (CE) 1224/2009;   Ritenuto tuttavia di dover garantire un  sistema  di  registrazione delle catture valido ed uniforme al fine  di  accertare  gli  sbarchi effettivi delle unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici in Adriatico  nonche'  di  monitorare  le  attivita'  di  cattura  delle suddette specie, indipendentemente dalla  effettiva  Lunghezza  fuori tutto (LFT);   Ritenuto opportuno considerare la proposta della Commissione  pesca del Parlamento europeo dell'8 dicembre 2014,  per  una  modifica  del reg. (UE) n. 1343/2011, che prevede la trasposizione nella  normativa comunitaria delle raccomandazioni della CGPM;   Considerata  pertanto  la  necessita',  nel  descritto  quadro   di obblighi e procedure scaturenti dalla normativa  dell'Unione  europea ed internazionale ed in particolare  alla  luce  della  piu'  recente raccomandazione n. GFCM/42/2018/8, aggiornare e modificare la vigente disciplina in  materia  di  cattura  dei  piccoli  pelagici  nel  Mar Mediterraneo, con misure specifiche per il Mare Adriatico (GSA  17  e 18);   Sentito il parere del  tavolo  di  consultazione  permanente  della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, con  riguardo  alla  materia  di fermo pesca, nella seduta del 7 febbraio 2019; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                              Definizioni 
   1. «Pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di  piccoli pelagici»: unita' da pesca munite di reti  trainate,  da  circuizione e/o altri tipi di reti circuitanti, le cui catture  di  acciughe  e/o sardine costituiscono almeno il 50% in peso  vivo  del  totale  delle catture effettuate.   2. «Pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di  piccoli pelagici in Adriatico»: unita' da pesca munite di reti  trainate,  da circuizione e/o altri tipi di reti circuitanti, operanti nella GSA 17 e/o GSA 18 ed incluse nell'elenco di cui al successivo art. 5, le cui catture di acciughe e/o sardine costituiscono almeno il 50%  in  peso vivo del totale delle catture effettuate.   3. «Giornata di pesca»: periodo continuativo di ventiquattro ore, o parte di esso, durante il quale una unita' da pesca  e'  dedita  alla «attivita' connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa,  al traino e al recupero di un attrezzo  da  pesca,  al  trasferimento  a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a  bordo,  alla trasformazione a bordo,  al  trasferimento,  alla  messa  in  gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e  prodotti  della  pesca»,  come definita all'art. 4, comma 28 del reg. (UE) n.  1380/2013  citato  in premessa.   4. GSA 17: «Mare Adriatico settentrionale», situato  a  Nord  della linea retta che collega il punto di  coordinate  41°55'N  -  015°08'E sulla costa italiana  ed  il  confine  terrestre  tra  la  Croazia  e Montenegro, come definito nella raccomandazione n. CGPM/33/2009/2.   5. GSA 18: «Mare Adriatico meridionale», situato tra la linea retta che collega il punto di coordinate 41°55'N  -  015°08'E  sulla  costa italiana ed il confine terrestre tra la Croazia  e  Montenegro  e  la linea retta che collega il punto di  coordinate  40°04'N  -  018°29'E sulla costa italiana ed il confine terrestre tra  Albania  e  Grecia, come definito nella raccomandazione n. CGPM/33/2009/2.   6. «Piccoli pelagici» si intendono gli stock di acciughe e sardine.     |  
|   |    ALLEGATO 1: Modulo d'iscrizione e/o rinnovo dell'iscrizione             nell'elenco delle imbarcazioni autorizzate alla             pesca professionale dei piccoli pelagici nella GSA 17             e GSA 18 (art. 4, comma 1, e art. 6, comma 5, del             Decreto Ministeriale _____________) 
               Parte di provvedimento in formato grafico
   Annesso al modulo d'iscrizione nell'elenco delle unita' autorizzate  alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 di imbarcazione  in possesso dei requisiti gia' previsti dal D.M. 25 gennaio 2016  (Art. 5 A D.M. ____________) e/o rinnovo dell'iscrizione nell'elenco  delle imbarcazioni autorizzate alla pesca professionale dei piccoli  pelagici nella GSA 17 e GSA 18  (art. 6, comma 5, del D.M. _____________) 
               Parte di provvedimento in formato grafico
   Annesso al modulo d'iscrizione nell'elenco delle unita' autorizzate  alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 di imbarcazione  NON in possesso dei requisiti gia' previsti dal D.M. 25 gennaio 2016  (Art. 5 B D.M. ____________) 
               Parte di provvedimento in formato grafico
   Dichiarazione annessa al Modulo d'iscrizione e/o rinnovo  dell'iscrizione nell'elenco delle imbarcazioni autorizzate alla  pesca professionale dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18  (art. 4, comma 2, del D.M. ___________) 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                                             Allegato 2   AUTORIZZAZIONE DI PESCA 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |    ALLEGATO 3: Modulo di cancellazione definitiva e/o sostituzione             dall'elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca             professionale dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18             (art. 6, comma 6, del D.M. _____________) 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
                          Misure di gestione 
   1. Tutti i pescherecci che effettuano la pesca attiva di  stock  di piccoli  pelagici  nel  Mediterraneo,  indipendentemente  dalla  loro lunghezza fuori tutto e da dove esercitano l'attivita' di pesca,  non possono pescare, in media, per piu' di venti giornate al mese  e  non possono eccedere le centottanta giornate di pesca nell'anno solare.   2. Per gli anni 2019, 2020 e 2021, a parziale  modifica  di  quanto stabilito al precedente comma 1,  i  pescherecci  che  effettuano  la pesca attiva di stock di  piccoli  pelagici  in  Adriatico,  operanti nella GSA 17 e/o nella GSA 18, non possono pescare per piu' di  venti giornate al mese e non possono eccedere le  centottanta  giornate  di pesca nell'anno solare, con un massimo di centoquarantaquattro giorni di pesca di sardina o con un massimo di  centoquarantaquattro  giorni di pesca di acciughe.   3. Per gli anni 2019, 2020 e 2021, la  pesca  attiva  di  stock  di piccoli pelagici in Adriatico (GSA 17 e/o nella GSA 18) non superera' il livello di catture di  piccoli  pelagici  esercitato  nel  2014  e stabilito all'allegato  IL  del  regolamento  (UE)  n.  2019/124  del Consiglio del 30 gennaio 2019 citato in premessa;  in  aggiunta,  per gli anni 2019, 2020 e 2021 verra' attuata una  progressiva  riduzione annua del 5% a partire dal livello di  cattura  di  piccoli  pelagici esercitato nel 2014.   4. Le unita' di cui all'art. 1, comma 2 osservano il fermo  tecnico della pesca con le seguenti modalita':     a. per il sistema denominato «circuizione», dalle ore  17,00  del venerdi' alle ore 17,00 della domenica o, in  alternativa  dalle  ore 17,00 del sabato alle ore 17,00 del lunedi';     b. per il sistema  denominato  «volante»,  dalle  ore  00,00  del sabato alle ore 00,00 del lunedi'.   5.  Fermo  restando  l'obbligo  di   rispettare   quarantotto   ore continuative  di  riposo  settimanale  secondo  quanto  stabilito  al precedente comma 4, tutte le  unita'  da  pesca  munite  di  reti  da circuizione e/o altri tipi di  reti  circuitanti  che  effettuano  la pesca attiva di stock di piccoli pelagici  nella  GSA  17  e  GSA  18 possono recuperare eventuali giornate perse  per  avverse  condizioni meteo marine ovvero per avverse condizioni di visibilita' dovute alle fasi lunari, anche  nelle  giornate  di  sabato  e  domenica,  previa comunicazione preventiva all'Autorita' marittima del porto base.   6. Per l'anno 2019, dalla data del 1° giugno e fino al 31  dicembre compresi, e' vietata la pesca di  stock  di  piccoli  pelagici  nelle acque del Mare Adriatico, nell'areale compreso tra  il  compartimento marittimo di Monfalcone ed il compartimento  marittimo  di  Gallipoli inclusi (fino al limite della GSA  18)  estremi  inclusi,  entro  una distanza dalla costa inferiore alle sei miglia.   Per l'anno 2020, dalla data del 1° maggio e  fino  al  31  dicembre compresi, e' vietata la pesca di  stock  di  piccoli  pelagici  nelle acque del Mare Adriatico, nell'areale compreso tra  il  compartimento marittimo di Monfalcone ed il compartimento  marittimo  di  Gallipoli inclusi (fino al limite della GSA  18)  estremi  inclusi,  entro  una distanza dalla costa inferiore alle sei miglia.   Per l'anno 2021, dalla data del 1° aprile e  fino  al  31  dicembre compresi, e' vietata la pesca di  stock  di  piccoli  pelagici  nelle acque del Mare Adriatico, nell'areale compreso tra  il  compartimento marittimo di Monfalcone ed il compartimento  marittimo  di  Gallipoli inclusi (fino al limite della GSA  18)  estremi  inclusi,  entro  una distanza dalla costa inferiore alle sei miglia.   7. Per l'anno 2019, dalla data del 1° giugno e fino al 31  dicembre compresi in deroga al  divieto  di  cui  al  precedente  comma  6,  i pescherecci che effettuano  la  pesca  attiva  di  stock  di  piccoli pelagici iscritti in  IV  categoria  abilitati  alla  pesca  costiera locale entro le sei miglia dalla costa ovvero aventi lunghezza  fuori tutto fino a 15 metri, sono autorizzati a pescare  oltre  le  quattro miglia dalla costa.   Per l'anno 2020, dalla data del 1° maggio e  fino  al  31  dicembre compresi in deroga al  divieto  di  cui  al  precedente  comma  6,  i pescherecci che effettuano  la  pesca  attiva  di  stock  di  piccoli pelagici iscritti in  IV  categoria  abilitati  alla  pesca  costiera locale entro le sei miglia dalla costa ovvero aventi lunghezza  fuori tutto fino a 15 metri, sono autorizzati a pescare  oltre  le  quattro miglia dalla costa.   Per l'anno 2021, dalla data del 1° aprile e  fino  al  31  dicembre compresi in deroga al  divieto  di  cui  al  precedente  comma  6,  i pescherecci che effettuano  la  pesca  attiva  di  stock  di  piccoli pelagici iscritti in  IV  categoria  abilitati  alla  pesca  costiera locale entro le sei miglia dalla costa ovvero aventi lunghezza  fuori tutto fino a 15 metri, sono autorizzati a pescare  oltre  le  quattro miglia dalla costa.   8. Per gli anni 2019, 2020 e 2021, nelle GSA 17 e 18 sono stabilite le seguenti chiusure spazio-temporali allo  scopo  di  proteggere  le zone di crescita e riproduzione degli stock di piccoli pelagici:     A) Fermo pesca acciughe:       per   tutti    i    pescherecci    autorizzati    all'esercizio dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti  a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza  chiusura che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Trieste  a  Monfalcone l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per  trenta  giorni consecutivi e' dal 1° al 30 agosto;       per   tutti    i    pescherecci    autorizzati    all'esercizio dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti  a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza  chiusura che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da  Venezia  a  Gallipoli (fino   al   limite   della   GSA   18)   l'interruzione   temporanea dell'attivita' di pesca per  trenta  giorni  consecutivi  e'  dal  15 maggio al 13 giugno;       per   tutti    i    pescherecci    autorizzati    all'esercizio dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti  nei  compartimenti  marittimi  da Trieste a Rimini l'interruzione temporanea  dell'attivita'  di  pesca per trenta giorni consecutivi e' dal 1° al 30 agosto;       per   tutti    i    pescherecci    autorizzati    all'esercizio dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti  nei  compartimenti  marittimi  da Pesaro ad Ancona l'interruzione temporanea  dell'attivita'  di  pesca per trenta giorni consecutivi e' dal 1° al 30 giugno;       per   tutti    i    pescherecci    autorizzati    all'esercizio dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da San Benedetto a Gallipoli (fino al limite della  GSA  18)  l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per trenta giorni  consecutivi  e' dal 1° maggio al 30 maggio;     B) Fermo pesca sardine:       per   tutti    i    pescherecci    autorizzati    all'esercizio dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti  a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza  chiusura che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da  Trieste  a  Gallipoli (fino   al   limite   della   GSA   18)   l'interruzione   temporanea dell'attivita' di pesca per  trenta  giorni  consecutivi  e'  dal  20 febbraio al 21 marzo;       per   tutti    i    pescherecci    autorizzati    all'esercizio dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti  nei  compartimenti  marittimi  da Trieste a Rimini l'interruzione temporanea  dell'attivita'  di  pesca per trenta giorni consecutivi e' dal 15 dicembre al 13 gennaio;       per   tutti    i    pescherecci    autorizzati    all'esercizio dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti  nei  compartimenti  marittimi  da Pesaro ad Ancona l'interruzione temporanea  dell'attivita'  di  pesca per trenta giorni consecutivi e' dal 1° al 30 ottobre;       per   tutti    i    pescherecci    autorizzati    all'esercizio dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da San Benedetto a Gallipoli (fino al limite della  GSA  18)  l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per trenta giorni  consecutivi  e' dal 1° al 30 novembre.   9. Durante i periodi di interruzione temporanea della pesca di  cui al precedente comma 8, e' fatto divieto di esercitare la pesca - e le operazioni di sbarco - di piccoli pelagici, nelle acque della GSA  17 e/o 18 ricadenti nei compartimenti in cui si attua la misura e  nelle acque  prospicienti  i  suddetti  compartimenti,  anche  agli   altri pescherecci che  effettuano  la  pesca  attiva  di  piccoli  pelagici provenienti da altri compartimenti.   10. Fatto salvo  il  rispetto  di  eventuali  ulteriori  misure  di gestione vigenti, le unita' abilitate  con  altri  sistemi  di  pesca oltre a quelli previsti per la  pesca  attiva  di  stock  di  piccoli pelagici, nonche' quelle autorizzate al pesca-turismo possono  optare per la continuazione  dell'attivita',  nei  periodi  di  interruzione obbligatori, previo  sbarco  delle  attrezzature  per  la  pesca  dei piccoli  pelagici   ovvero   apposizione   dei   sigilli   da   parte dell'Autorita'  marittima.  A  tal  fine,   l'armatore   deve   darne comunicazione  scritta,  entro  e  non  oltre  il  giorno  precedente l'inizio  dell'interruzione  temporanea  obbligatoria,  al  capo  del compartimento marittimo di iscrizione o dell'Autorita' marittima  dei porti di base logistica.   11. Per gli anni 2020 e 2021,  fermo  restando  i  limiti  previsti dalla raccomandazione n. 42/2018/8 della Commissione generale per  la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) citato in premessa, con  successivo decreto   del   direttore   generale   della   pesca   marittima    e dell'acquacoltura,  possono  essere  stabiliti   periodi   di   fermo differenti rispetto a quanto previsto dal presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 3 
              Elenco delle unita' autorizzate alla pesca              dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 
   1. Per gli anni 2019,  2020  e  2021,  la  capacita'  della  flotta complessiva delle unita' da pesca operanti con «reti a circuizione  a chiusura meccanica (PS)» e/o  «reti  da  traino  pelagiche  a  coppia (PTM)» che operano la pesca attiva di stock di  piccoli  pelagici  in Adriatico (GSA 17 e/o nella GSA 18), non dovra' superare, in  termini di stazza lorda (GT), potenza del motore (kW) e numero di unita',  la capacita' della flotta per i piccoli pelagici esistente nel 2014.   2. Con decreto 30 marzo 2018 del  direttore  generale  della  pesca marittima e dell'acquacoltura - rettificato ed integrato con  decreto 30 aprile 2018 - e' istituito l'elenco delle unita' autorizzate  alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18.   3. Entro il 30  settembre  di  ogni  anno,  la  Direzione  generale procede alla revisione formale dell'elenco delle  unita'  autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18.     |  
|   |                                 Art. 4 
                Istanza per l'autorizzazione alla pesca              dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 
   1. Al fine di ottenere  l'autorizzazione  alla  pesca  dei  piccoli pelagici (sardine e acciughe) nell'ambito della GSA 17 e GSA 18,  gli interessati, entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica  italiana,  devono  farne  apposita  richiesta   al Ministero delle  politiche  agricole,  alimentari,  forestali  e  del turismo - Dipartimento delle politiche  competitive,  della  qualita' agroalimentare, ippiche e della  pesca  -  Direzione  generale  della pesca marittima e dell'acquacoltura - via XX settembre n. 20 -  00187 Roma, di seguito indicata come «Direzione generale», ovvero  via  pec all'indirizzo pemac3@pec.politicheagricole.gov.it in  conformita'  al modello in allegato 1, corredato della copia della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria recante l'abilitazione all'impiego  dei sistemi «circuizione» e/o «volante», di cui all'abrogato art. 11  del decreto ministeriale 26 luglio 1995, ovvero degli  attrezzi  «reti  a circuizione a chiusura meccanica (PS)  reti  da  traino  pelagiche  a coppia (PTM)», cosi' come  identificati  ai  sensi  dell'art.  2  del decreto ministeriale 26 gennaio 2012.   2. Alla richiesta di cui al precedente  comma  1,  gli  interessati devono altresi'  allegare  una  dichiarazione,  con  la  quale  viene esplicitata l'opzione irrevocabile,  per  tutta  la  durata  biennale dell'autorizzazione,   ad   utilizzare   il   sistema   «volante»   o «circuizione» - ovvero gli attrezzi «reti a  circuizione  a  chiusura meccanica (PS)» o «reti da traino pelagiche a coppia  (PTM)»  -  e  a rinunciare  all'uso  di  «reti  a  strascico  divergenti   (OTB)»   o «sfogliare-rapidi (TBB)» e «reti gemelle divergenti  (OTT)»,  qualora autorizzati in licenza.     |  
|   |                                 Art. 5 
               Requisiti per l'autorizzazione alla pesca              dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18   A) Unita' in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2016 e successive modificazioni ed integrazioni.   1. Ai fini  dell'ottenimento  dell'autorizzazione  alla  pesca  dei piccoli pelagici nella GSA 17 e 18, la sussistenza dei requisiti gia' previsti dal  decreto  ministeriale  25  gennaio  2016  e  successive modificazioni ed indicati al successivo comma 2, costituisce  diritto di prelazione.   2.  Gli  interessati  in  possesso  dei  requisiti  richiamati   al precedente paragrafo 1, che non hanno  gia'  presentato  istanza  nei termini previsti dal citato decreto ministeriale 25  gennaio  2016  e successive modificazioni,  devono  allegare  all'istanza,  richiamata all'art. 4, copia delle  pertinenti  pagine  del  giornale  di  pesca (log-book), o anche qualsiasi altro documento fiscale, commerciale  o di trasporto, comprovanti l'effettuazione  della  pesca  dei  piccoli pelagici (sardine e acciughe) nella GSA 17 e/o GSA 18 per  un  totale di centoquaranta giorni nel corso di due anni solari consecutivi, nel quinquennio compreso tra il 2011 ed il 2015.   3. Ai fini del diritto di prelazione di cui al precedente comma  1, gli interessati in possesso dei requisiti di cui ai precedenti  commi devono presentare istanza entro e non oltre  il  quarantesimo  giorno successivo alla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   4. Gli interessati in possesso dei requisiti di cui  ai  precedenti commi e gia' inseriti nell'elenco delle unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e  GSA  18  ai  sensi  del  decreto direttoriale 30 marzo 2018 sono esonerati dal presentare l'istanza di cui all'art. 4 del presente decreto.  B)  Unita'  non  in  possesso  dei  requisiti  di  cui   al   decreto ministeriale  25  gennaio  2016   e   successive   modificazioni   ed integrazioni.   5.  Gli  interessati,  in  possesso  della  licenza  di   pesca   o dell'attestazione provvisoria recante l'abilitazione all'impiego  dei sistemi indicati al  comma  1  del  precedente  art.  4  ma  non  dei requisiti gia' previsti dal decreto ministeriale 25  gennaio  2016  e successive modificazioni e richiamati al precedente comma  2,  devono farne  apposita  richiesta  secondo  le   modalita'   stabilite   nel precedente art. 4.   6. La sussistenza comprovata di uno o piu' dei  seguenti  requisiti costituisce titolo preferenziale per il rilascio  dell'autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e 18:     l'impresa armatrice dell'unita' e' costituita, per almeno il 70%, da soggetti di  eta'  inferiore  a trentacinque  anni  di  eta',  con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto;     l'unita' e' iscritta in una organizzazione produttori  costituita da unita' che operano la pesca del pesce azzurro in Adriatico, ovvero l'interessato si impegna ad iscrivere l'unita' in una  organizzazione produttori costituita da  unita'  che  operano  la  pesca  del  pesce azzurro in Adriatico;     l'unita' non e' incorsa in  violazioni  gravi  che  costituiscono l'assegnazione di punti  alla  licenza  di  pesca,  nei  cinque  anni precedenti la data di presentazione dell'istanza.     |  
|   |                                 Art. 6 
           Rilascio, validita' e rinnovo dell'autorizzazione           alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e 18 
   1. A seguito  della  revisione  formale  dell'elenco  delle  unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18  di cui al comma 3 dell'art. 3, la Direzione generale, qualora  verifichi che la capacita' della flotta autorizzata per i piccoli  pelagici  e' inferiore a quella esistente nel 2014, prende in esame  le  richieste pervenute di ulteriori autorizzazioni alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18, presentate secondo le  modalita'  indicate  ai precedenti articoli, fino al  raggiungimento  della  capacita'  della flotta indicata al comma 1 dell'art. 3.   2. La Direzione generale valuta, in via prioritaria  e  sulla  base del criterio della presentazione cronologica, le richieste presentate dagli interessati in possesso dei requisiti  indicati  al  precedente art. 5 A).   3. Terminata la verifica delle  richieste  presentate  nei  termini tassativi di cui al precedente comma  1  dell'art.  4,  la  Direzione generale, qualora verifichi che la capacita' della flotta  e'  ancora inferiore a quella esistente nel 2014, valuta le richieste presentate dagli interessati in possesso dei requisiti  indicati  al  precedente art. 5 B) nel rispetto dei seguenti criteri:     a) sussistenza dei requisiti di cui  all'art.  5,  comma  6,  che costituiscono  titolo  preferenziale,  peraltro   maggiorato   se   i requisiti sono cumulati (la presenza  di  tutti  e  tre  i  requisiti costituisce  titolo  preferenziale   rispetto   all'interessato   che presenta solo due requisiti ed indifferentemente da quali essi  siano e, di conseguenza, la presenza di due  requisiti  costituisce  titolo preferenziale rispetto all'interessato  che  presenta  uno  solo  dei requisiti indicati, indipendentemente da quale esso sia);     b) a parita' di numero di requisiti presentati, indifferentemente da  quali/quale  essi/esso  siano/sia,   vale   il   criterio   della presentazione cronologica;     c)  in  caso  l'interessato  si  impegni  ad   aderire   ad   una organizzazione produttori costituita da unita' che operano  la  pesca del  pesce  azzurro  in  Adriatico,  qualora  la  Direzione  generale valutera'  positivamente  la  richiesta   presentata,   ne   inviera' comunicazione all'interessato che dovra' procedere all'adesione entro e non oltre trenta giorni dalla  ricezione  della  comunicazione.  Ad avvenuta adesione,  la  Direzione  generale  procedera'  ad  inserire l'imbarcazione nell'elenco delle unita' autorizzate  alla  pesca  dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18.   4. La Direzione generale constatato il rispetto di quanto stabilito ai  precedenti  articoli,  nonche'  verificati  i  presupposti  e  le condizioni richiesti, provvedera' all'aggiornamento dell'elenco delle unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18   nonche',   successivamente,   al   rilascio    della    prevista autorizzazione speciale di pesca (allegato 2), ai  sensi  e  per  gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 del regolamento  (CE)  del Consiglio del  20  novembre  2009,  n.  1224  e  al  punto  22  della raccomandazione GFCM n. 37/2013/1.   5. La predetta autorizzazione ha validita' biennale, con decorrenza dalla data di rilascio. L'istanza  di  rinnovo  (allegato  1)  dovra' essere presentata dagli  interessati  al  Ministero  delle  politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo  -  Dipartimento  delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale della pesca marittima e  dell'acquacoltura - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro il termine  di  sessanta giorni  antecedenti  la  scadenza  della   suddetta   autorizzazione. L'impresa di pesca titolare dell'autorizzazione dovra' dichiarare  di aver pescato piccoli pelagici per almeno settantadue giorni nella GSA 17  e/o  GSA  18,   nel   periodo   di   validita'   della   predetta autorizzazione.  Il  possesso  di  tale   requisito   dovra'   essere dimostrato attraverso le dichiarazioni del log-book  elettronico.  La mancanza del  requisito  richiesto  al  presente  comma  comporta  il mancato rinnovo dell'autorizzazione di pesca. Qualora al sessantesimo giorno antecedente la  scadenza  della  suddetta  autorizzazione,  il requisito richiesto non  fosse  ancora  raggiunto,  l'istanza  potra' essere  presentata  con  riserva  di  raggiungimento  del   requisito richiesto entro il termine di validita' dell'autorizzazione di pesca.   6. Gli interessati  possono  richiedere  alla  Direzione  generale, utilizzando il modello riportato nell'allegato  3,  la  cancellazione definitiva dall'elenco, ovvero la sostituzione, debitamente  motivata e comprovata, dell'imbarcazione originariamente iscritta nel medesimo elenco, con altra unita' avente analoghe caratteristiche.     |  
|   |                                 Art. 7 
                          Disposizioni finali 
   1. Nelle more  del  rilascio  da  parte  della  Direzione  generale dell'autorizzazione di cui al precedente art. 6, entro trenta  giorni dall'entrata in vigore del presente decreto gli armatori delle unita' che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici,  inclusi nell'elenco di cui all'art. 3,  devono  depositare  presso  l'ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio  una  dichiarazione  con  la quale viene effettuata la scelta, irrevocabile fino  al  31  dicembre 2020, ad utilizzare il solo sistema  «volante»  e/o  «circuizione»  - ovvero gli attrezzi «reti a circuizione a  chiusura  meccanica  (PS)» e/o «reti da traino pelagiche a coppia  (PTM)»  -  fra  tutti  quelli autorizzati in licenza. Qualora  l'autorizzazione  non  fosse  ancora stata rilasciata dalla Direzione generale, entro il 31 dicembre  2020 gli stessi armatori devono rinnovare tale  scelta,  con  la  medesima modalita' del deposito presso l'ufficio marittimo di  iscrizione  del peschereccio, irrevocabile per i successivi dodici mesi.   2.  Le  Autorita'  marittime  provvedono  via   pec   all'indirizzo pemac3@pec.politicheagricole.gov.it alla trasmissione di copia  delle dichiarazioni ricevute ai sensi del precedente comma 1.   3. I comandanti dei pescherecci che effettuano la pesca  attiva  di stock di piccoli pelagici, fermo restando  le  prescrizioni  vigenti, hanno l'obbligo di comunicare mensilmente, all'ufficio  marittimo  di iscrizione, direttamente o attraverso la cooperativa di appartenenza, il numero di giornate di pesca effettuate.   4. Indipendentemente dalla Lunghezza fuori  tutto  (LFT),  tutti  i comandanti dei pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico, sono soggetti agli obblighi in materia di registrazione e comunicazione delle catture  e  delle  conseguenti operazioni di sbarco, attraverso l'impiego del  log-book  elettronico ed, in particolare, sono tenuti a registrare e comunicare le  catture di acciughe e/o sardine.   5.  Raggiunti  i  limiti  delle  giornate  di  pesca  stabiliti  al precedente art. 2, i pescherecci che effettuano la  pesca  attiva  di stock di  piccoli  pelagici  hanno  l'obbligo  di  interrompere  tale tipologia di pesca.   6. Indipendentemente dalla Lunghezza fuori  tutto  (LFT),  tutti  i pescherecci che effettuano  la  pesca  attiva  di  stock  di  piccoli pelagici in Adriatico devono essere muniti di  sistema  VMS  e/o  AIS funzionante  ed  attivo.  L'autorizzazione  alla  pesca  dei  piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 si intende sospesa se, ai sensi  della normativa di riferimento, i sistemi installati a bordo, non risultano funzionanti.   7. Le unita' da pesca operanti nella GSA 17 e/o GSA 18, non incluse nell'elenco di cui al precedente  art.  3,  non  sono  autorizzate  a pescare, detenere a bordo o sbarcare, quantitativi  di  acciughe  e/o sardine superiori al 20%, in peso  vivo,  del  totale  delle  catture effettuate.   8. Le violazioni delle disposizioni di  cui  al  presente  decreto, sono punite ai sensi delle leggi vigenti.  Gli  allegati  1,  2  e  3 costituiscono parte integrante del presente decreto.   9. Una volta effettuata la scelta di cui al comma  1  del  presente articolo, le imprese di pesca che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici con l'utilizzo del sistema «volante» - ovvero con gli  attrezzi  «reti  da  traino  pelagiche  a  coppia  (PTM)»,  sono esonerate dal rispettare quanto previsto  dall'art.  5,  comma  1)  e dall'art. 6 del decreto  ministeriale  n.  173  del  30  aprile  2019 recante arresto  temporaneo  obbligatorio  delle  unita'  autorizzate all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema a strascico  per l'anno 2019.   10. Per il 2019, nelle more dell'effettuazione della scelta di  cui al comma 1, le imprese di pesca che effettuano  la  pesca  attiva  di stock di piccoli pelagici con l'utilizzo del sistema «volante» ovvero con gli attrezzi «reti da traino pelagiche a coppia (PTM)»  non  sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 173 del 30 aprile 2019.   11. Le imprese autorizzate all'utilizzo del sistema «strascico» che effettuano la scelta di cui al comma 1 del presente articolo, se  pur rispettati i  periodi  di  arresto  temporaneo  obbligatorio  di  cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 173 del 30  aprile  2019,  non accedono ai contributi previsti dall'art. 33 del regolamento FEAMP n. 508/2014 se non hanno effettuato le misure di cui  agli  articoli  5, comma 1) e 6 dello stesso decreto.     |  
|   |                                 Art. 8 
             Misure di sostegno in favore degli equipaggi                            e delle imprese 
   1. In relazione alla  sospensione  obbligatoria  dell'attivita'  di pesca non imputabile alla volonta'  dell'armatore,  per  i  marittimi imbarcati sulle unita' che eseguono l'interruzione temporanea di  cui al presente decreto, e' prevista l'attivazione della  misura  sociale straordinaria di cui all'art. 1, comma 673 della  legge  30  dicembre 2018, n. 145. Le modalita' attuative della  predetta  misura  sociale saranno determinate, ai sensi di quanto previsto al predetto art.  1, comma 673 con successivo decreto del Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con quelli delle  politiche  agricole, alimentari, forestali e del turismo e dell'economia e delle finanze.   2. Successivamente alla  modifica  del  Programma  operativo  FEAMP Italia 2014-2020 per il sostegno da parte del Fondo europeo  per  gli affari marittimi  e  la  pesca  in  Italia  CCI  2014IT14MFOP001  con apposito decreto ministeriale potranno essere determinati i criteri e le modalita' di erogazione degli aiuti  alle  imprese  di  pesca  che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al  presente provvedimento, a valere sul Fondo FEAMP 2014/2020 ai sensi  dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 508/2014.     |  
|   |                                 Art. 9 
                              Abrogazioni 
   1. I decreti ministeriali 18 marzo 2002 e successive  modificazioni ed integrazioni,  25  gennaio  2016  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, 10 agosto 2017, n. 53 del 13 febbraio 2019 e n. 172 del 30 aprile 2019, citati in premessa, sono abrogati.     |  
|   |                                 Art. 10 
                           Entrata in vigore 
   1.  Il  presente  decreto,  sottoposto   alla   registrazione   dei competenti organi di  controllo,  e'  pubblicato  sul  sito  internet ufficiale  del  Ministero  delle  politiche   agricole,   alimentari, forestali e del turismo, affisso agli albi delle Autorita'  marittime nonche' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dal giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 26 luglio 2019 
                                  Il Sottosegretario di Stato: Manzato 
  Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2019  Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo economico e del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali, n. 1-992     |  
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