Gazzetta n. 259 del 5 novembre 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |
DECRETO 26 luglio 2019 |
Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico. |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, recante «Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca», che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessita' di indicare in licenza di pesca non piu' i «sistemi di pesca», ma «gli attrezzi di pesca» classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG - FAO del 29 luglio 1980); Visto il decreto ministeriale n. 6572 del 17 luglio 2018, recante delega di funzioni al Sottosegretario di Stato, on.le Franco Manzato; Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2002 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Disciplina della pesca dei piccoli pelagici» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2002); Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2016 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 122 del 26 maggio 2016; Visto il decreto ministeriale n. 173 del 30 aprile 2019 contenente «Arresto temporaneo dell'attivita' di pesca delle unita' autorizzate all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema a strascico per l'anno 2019»; Vista la raccomandazione n. 37/2013/1 della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) relativa ad un Piano di gestione pluriennale per la pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 17 (Adriatico settentrionale) e sulle misure di conservazione transitorie per la pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 18 (Adriatico meridionale); Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e pesca - FEAMP, in particolare l'art. 33; Vista la raccomandazione n. 38/2014/1 della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) che modifica la raccomandazione n. 37/2013/1 ed individua misure di prevenzione e di emergenza, per il 2015, relative alla pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 17; Vista la raccomandazione n. 39/2015/1 della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) che stabilisce misure di prevenzione e di emergenza, per il 2016, relative alla pesca degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e GSA 18); Vista la raccomandazione n. 40/2016/3 della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) che stabilisce ulteriori misure di emergenza, per il 2017 e 2018, relative alla pesca degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e GSA 18); Vista la raccomandazione n. 42/2018/8 della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) che stabilisce ulteriori misure di emergenza, per il 2019, 2020 e 2021, relative alla pesca degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e GSA 18); Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo ed in particolare l'allegato III; Visto il reg. (CE) n. 1224/2009 ed in particolare, l'art. 7, paragrafo 1, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attivita' di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validita', quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attivita' sono autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca; b) in un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della pesca; d) nella pesca a fini scientifici; e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria; Visto il reg. di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme delle politiche comuni della pesca; Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare gli articoli 9 e 10 inerenti principi, obiettivi e contenuto dei piani pluriennali; Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare l'art. 13 che riguarda le misure di emergenza adottate da uno Stato membro; Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare l'art. 15 che riguarda l'obbligo di sbarco; Visto il regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione del 20 ottobre 2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attivita' di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo; Visto il rapporto del gruppo di lavoro sulla valutazione degli «stock» dei piccoli pelagici del Comitato consultivo scientifico (SAC) della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM), tenutosi a Roma dal 24 al 27 novembre 2014; Vista la valutazione sugli «stock» del Mar Mediterraneo, effettuata dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) della Commissione europea nel corso della 38ª riunione plenaria, tenutasi a Bruxelles dal 7 all'11 novembre 2011; Visto che al punto 22 della predetta raccomandazione n. 37/2013/1 viene posto a carico delle Parti contraenti l'obbligo di procedere alla redazione di una lista delle imbarcazioni autorizzate alla cattura di piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18; Visto il regolamento (UE) n. 2017/127 del Consiglio del 20 gennaio 2017 che stabilisce, per il 2017, le possibilita' di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione ed in particolare l'art. 36 che riguarda lo «Stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18»; Ritenuto di dover emanare disposizioni che garantiscano l'attuazione delle predette misure tecniche contenute nelle raccomandazioni della CGPM n. 37/2013/1, n. 38/2014/1, n. 39/2015/1, n. 40/2016/3 e n. 42/2018/8; Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2012 in materia di esenzioni dagli obblighi previsti dal regolamento (CE) 1224/2009; Ritenuto tuttavia di dover garantire un sistema di registrazione delle catture valido ed uniforme al fine di accertare gli sbarchi effettivi delle unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici in Adriatico nonche' di monitorare le attivita' di cattura delle suddette specie, indipendentemente dalla effettiva Lunghezza fuori tutto (LFT); Ritenuto opportuno considerare la proposta della Commissione pesca del Parlamento europeo dell'8 dicembre 2014, per una modifica del reg. (UE) n. 1343/2011, che prevede la trasposizione nella normativa comunitaria delle raccomandazioni della CGPM; Considerata pertanto la necessita', nel descritto quadro di obblighi e procedure scaturenti dalla normativa dell'Unione europea ed internazionale ed in particolare alla luce della piu' recente raccomandazione n. GFCM/42/2018/8, aggiornare e modificare la vigente disciplina in materia di cattura dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo, con misure specifiche per il Mare Adriatico (GSA 17 e 18); Sentito il parere del tavolo di consultazione permanente della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, con riguardo alla materia di fermo pesca, nella seduta del 7 febbraio 2019;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. «Pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici»: unita' da pesca munite di reti trainate, da circuizione e/o altri tipi di reti circuitanti, le cui catture di acciughe e/o sardine costituiscono almeno il 50% in peso vivo del totale delle catture effettuate. 2. «Pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico»: unita' da pesca munite di reti trainate, da circuizione e/o altri tipi di reti circuitanti, operanti nella GSA 17 e/o GSA 18 ed incluse nell'elenco di cui al successivo art. 5, le cui catture di acciughe e/o sardine costituiscono almeno il 50% in peso vivo del totale delle catture effettuate. 3. «Giornata di pesca»: periodo continuativo di ventiquattro ore, o parte di esso, durante il quale una unita' da pesca e' dedita alla «attivita' connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca», come definita all'art. 4, comma 28 del reg. (UE) n. 1380/2013 citato in premessa. 4. GSA 17: «Mare Adriatico settentrionale», situato a Nord della linea retta che collega il punto di coordinate 41°55'N - 015°08'E sulla costa italiana ed il confine terrestre tra la Croazia e Montenegro, come definito nella raccomandazione n. CGPM/33/2009/2. 5. GSA 18: «Mare Adriatico meridionale», situato tra la linea retta che collega il punto di coordinate 41°55'N - 015°08'E sulla costa italiana ed il confine terrestre tra la Croazia e Montenegro e la linea retta che collega il punto di coordinate 40°04'N - 018°29'E sulla costa italiana ed il confine terrestre tra Albania e Grecia, come definito nella raccomandazione n. CGPM/33/2009/2. 6. «Piccoli pelagici» si intendono gli stock di acciughe e sardine. |
| ALLEGATO 1: Modulo d'iscrizione e/o rinnovo dell'iscrizione nell'elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca professionale dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 (art. 4, comma 1, e art. 6, comma 5, del Decreto Ministeriale _____________)
Parte di provvedimento in formato grafico
Annesso al modulo d'iscrizione nell'elenco delle unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 di imbarcazione in possesso dei requisiti gia' previsti dal D.M. 25 gennaio 2016 (Art. 5 A D.M. ____________) e/o rinnovo dell'iscrizione nell'elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca professionale dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 (art. 6, comma 5, del D.M. _____________)
Parte di provvedimento in formato grafico
Annesso al modulo d'iscrizione nell'elenco delle unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 di imbarcazione NON in possesso dei requisiti gia' previsti dal D.M. 25 gennaio 2016 (Art. 5 B D.M. ____________)
Parte di provvedimento in formato grafico
Dichiarazione annessa al Modulo d'iscrizione e/o rinnovo dell'iscrizione nell'elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca professionale dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 (art. 4, comma 2, del D.M. ___________)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2 AUTORIZZAZIONE DI PESCA
Parte di provvedimento in formato grafico |
| ALLEGATO 3: Modulo di cancellazione definitiva e/o sostituzione dall'elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca professionale dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 (art. 6, comma 6, del D.M. _____________)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Misure di gestione
1. Tutti i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici nel Mediterraneo, indipendentemente dalla loro lunghezza fuori tutto e da dove esercitano l'attivita' di pesca, non possono pescare, in media, per piu' di venti giornate al mese e non possono eccedere le centottanta giornate di pesca nell'anno solare. 2. Per gli anni 2019, 2020 e 2021, a parziale modifica di quanto stabilito al precedente comma 1, i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico, operanti nella GSA 17 e/o nella GSA 18, non possono pescare per piu' di venti giornate al mese e non possono eccedere le centottanta giornate di pesca nell'anno solare, con un massimo di centoquarantaquattro giorni di pesca di sardina o con un massimo di centoquarantaquattro giorni di pesca di acciughe. 3. Per gli anni 2019, 2020 e 2021, la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico (GSA 17 e/o nella GSA 18) non superera' il livello di catture di piccoli pelagici esercitato nel 2014 e stabilito all'allegato IL del regolamento (UE) n. 2019/124 del Consiglio del 30 gennaio 2019 citato in premessa; in aggiunta, per gli anni 2019, 2020 e 2021 verra' attuata una progressiva riduzione annua del 5% a partire dal livello di cattura di piccoli pelagici esercitato nel 2014. 4. Le unita' di cui all'art. 1, comma 2 osservano il fermo tecnico della pesca con le seguenti modalita': a. per il sistema denominato «circuizione», dalle ore 17,00 del venerdi' alle ore 17,00 della domenica o, in alternativa dalle ore 17,00 del sabato alle ore 17,00 del lunedi'; b. per il sistema denominato «volante», dalle ore 00,00 del sabato alle ore 00,00 del lunedi'. 5. Fermo restando l'obbligo di rispettare quarantotto ore continuative di riposo settimanale secondo quanto stabilito al precedente comma 4, tutte le unita' da pesca munite di reti da circuizione e/o altri tipi di reti circuitanti che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 possono recuperare eventuali giornate perse per avverse condizioni meteo marine ovvero per avverse condizioni di visibilita' dovute alle fasi lunari, anche nelle giornate di sabato e domenica, previa comunicazione preventiva all'Autorita' marittima del porto base. 6. Per l'anno 2019, dalla data del 1° giugno e fino al 31 dicembre compresi, e' vietata la pesca di stock di piccoli pelagici nelle acque del Mare Adriatico, nell'areale compreso tra il compartimento marittimo di Monfalcone ed il compartimento marittimo di Gallipoli inclusi (fino al limite della GSA 18) estremi inclusi, entro una distanza dalla costa inferiore alle sei miglia. Per l'anno 2020, dalla data del 1° maggio e fino al 31 dicembre compresi, e' vietata la pesca di stock di piccoli pelagici nelle acque del Mare Adriatico, nell'areale compreso tra il compartimento marittimo di Monfalcone ed il compartimento marittimo di Gallipoli inclusi (fino al limite della GSA 18) estremi inclusi, entro una distanza dalla costa inferiore alle sei miglia. Per l'anno 2021, dalla data del 1° aprile e fino al 31 dicembre compresi, e' vietata la pesca di stock di piccoli pelagici nelle acque del Mare Adriatico, nell'areale compreso tra il compartimento marittimo di Monfalcone ed il compartimento marittimo di Gallipoli inclusi (fino al limite della GSA 18) estremi inclusi, entro una distanza dalla costa inferiore alle sei miglia. 7. Per l'anno 2019, dalla data del 1° giugno e fino al 31 dicembre compresi in deroga al divieto di cui al precedente comma 6, i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici iscritti in IV categoria abilitati alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa ovvero aventi lunghezza fuori tutto fino a 15 metri, sono autorizzati a pescare oltre le quattro miglia dalla costa. Per l'anno 2020, dalla data del 1° maggio e fino al 31 dicembre compresi in deroga al divieto di cui al precedente comma 6, i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici iscritti in IV categoria abilitati alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa ovvero aventi lunghezza fuori tutto fino a 15 metri, sono autorizzati a pescare oltre le quattro miglia dalla costa. Per l'anno 2021, dalla data del 1° aprile e fino al 31 dicembre compresi in deroga al divieto di cui al precedente comma 6, i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici iscritti in IV categoria abilitati alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa ovvero aventi lunghezza fuori tutto fino a 15 metri, sono autorizzati a pescare oltre le quattro miglia dalla costa. 8. Per gli anni 2019, 2020 e 2021, nelle GSA 17 e 18 sono stabilite le seguenti chiusure spazio-temporali allo scopo di proteggere le zone di crescita e riproduzione degli stock di piccoli pelagici: A) Fermo pesca acciughe: per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza chiusura che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Trieste a Monfalcone l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi e' dal 1° al 30 agosto; per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza chiusura che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Venezia a Gallipoli (fino al limite della GSA 18) l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi e' dal 15 maggio al 13 giugno; per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Trieste a Rimini l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi e' dal 1° al 30 agosto; per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Pesaro ad Ancona l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi e' dal 1° al 30 giugno; per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da San Benedetto a Gallipoli (fino al limite della GSA 18) l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi e' dal 1° maggio al 30 maggio; B) Fermo pesca sardine: per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza chiusura che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Trieste a Gallipoli (fino al limite della GSA 18) l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi e' dal 20 febbraio al 21 marzo; per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Trieste a Rimini l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi e' dal 15 dicembre al 13 gennaio; per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Pesaro ad Ancona l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi e' dal 1° al 30 ottobre; per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da San Benedetto a Gallipoli (fino al limite della GSA 18) l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi e' dal 1° al 30 novembre. 9. Durante i periodi di interruzione temporanea della pesca di cui al precedente comma 8, e' fatto divieto di esercitare la pesca - e le operazioni di sbarco - di piccoli pelagici, nelle acque della GSA 17 e/o 18 ricadenti nei compartimenti in cui si attua la misura e nelle acque prospicienti i suddetti compartimenti, anche agli altri pescherecci che effettuano la pesca attiva di piccoli pelagici provenienti da altri compartimenti. 10. Fatto salvo il rispetto di eventuali ulteriori misure di gestione vigenti, le unita' abilitate con altri sistemi di pesca oltre a quelli previsti per la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, nonche' quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare per la continuazione dell'attivita', nei periodi di interruzione obbligatori, previo sbarco delle attrezzature per la pesca dei piccoli pelagici ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorita' marittima. A tal fine, l'armatore deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento marittimo di iscrizione o dell'Autorita' marittima dei porti di base logistica. 11. Per gli anni 2020 e 2021, fermo restando i limiti previsti dalla raccomandazione n. 42/2018/8 della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) citato in premessa, con successivo decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, possono essere stabiliti periodi di fermo differenti rispetto a quanto previsto dal presente decreto. |
| Art. 3
Elenco delle unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18
1. Per gli anni 2019, 2020 e 2021, la capacita' della flotta complessiva delle unita' da pesca operanti con «reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)» e/o «reti da traino pelagiche a coppia (PTM)» che operano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico (GSA 17 e/o nella GSA 18), non dovra' superare, in termini di stazza lorda (GT), potenza del motore (kW) e numero di unita', la capacita' della flotta per i piccoli pelagici esistente nel 2014. 2. Con decreto 30 marzo 2018 del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - rettificato ed integrato con decreto 30 aprile 2018 - e' istituito l'elenco delle unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18. 3. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Direzione generale procede alla revisione formale dell'elenco delle unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18. |
| Art. 4
Istanza per l'autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18
1. Al fine di ottenere l'autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici (sardine e acciughe) nell'ambito della GSA 17 e GSA 18, gli interessati, entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, devono farne apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, di seguito indicata come «Direzione generale», ovvero via pec all'indirizzo pemac3@pec.politicheagricole.gov.it in conformita' al modello in allegato 1, corredato della copia della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria recante l'abilitazione all'impiego dei sistemi «circuizione» e/o «volante», di cui all'abrogato art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, ovvero degli attrezzi «reti a circuizione a chiusura meccanica (PS) reti da traino pelagiche a coppia (PTM)», cosi' come identificati ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 2012. 2. Alla richiesta di cui al precedente comma 1, gli interessati devono altresi' allegare una dichiarazione, con la quale viene esplicitata l'opzione irrevocabile, per tutta la durata biennale dell'autorizzazione, ad utilizzare il sistema «volante» o «circuizione» - ovvero gli attrezzi «reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)» o «reti da traino pelagiche a coppia (PTM)» - e a rinunciare all'uso di «reti a strascico divergenti (OTB)» o «sfogliare-rapidi (TBB)» e «reti gemelle divergenti (OTT)», qualora autorizzati in licenza. |
| Art. 5
Requisiti per l'autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 A) Unita' in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2016 e successive modificazioni ed integrazioni. 1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e 18, la sussistenza dei requisiti gia' previsti dal decreto ministeriale 25 gennaio 2016 e successive modificazioni ed indicati al successivo comma 2, costituisce diritto di prelazione. 2. Gli interessati in possesso dei requisiti richiamati al precedente paragrafo 1, che non hanno gia' presentato istanza nei termini previsti dal citato decreto ministeriale 25 gennaio 2016 e successive modificazioni, devono allegare all'istanza, richiamata all'art. 4, copia delle pertinenti pagine del giornale di pesca (log-book), o anche qualsiasi altro documento fiscale, commerciale o di trasporto, comprovanti l'effettuazione della pesca dei piccoli pelagici (sardine e acciughe) nella GSA 17 e/o GSA 18 per un totale di centoquaranta giorni nel corso di due anni solari consecutivi, nel quinquennio compreso tra il 2011 ed il 2015. 3. Ai fini del diritto di prelazione di cui al precedente comma 1, gli interessati in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi devono presentare istanza entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Gli interessati in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi e gia' inseriti nell'elenco delle unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 ai sensi del decreto direttoriale 30 marzo 2018 sono esonerati dal presentare l'istanza di cui all'art. 4 del presente decreto. B) Unita' non in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2016 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Gli interessati, in possesso della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria recante l'abilitazione all'impiego dei sistemi indicati al comma 1 del precedente art. 4 ma non dei requisiti gia' previsti dal decreto ministeriale 25 gennaio 2016 e successive modificazioni e richiamati al precedente comma 2, devono farne apposita richiesta secondo le modalita' stabilite nel precedente art. 4. 6. La sussistenza comprovata di uno o piu' dei seguenti requisiti costituisce titolo preferenziale per il rilascio dell'autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e 18: l'impresa armatrice dell'unita' e' costituita, per almeno il 70%, da soggetti di eta' inferiore a trentacinque anni di eta', con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto; l'unita' e' iscritta in una organizzazione produttori costituita da unita' che operano la pesca del pesce azzurro in Adriatico, ovvero l'interessato si impegna ad iscrivere l'unita' in una organizzazione produttori costituita da unita' che operano la pesca del pesce azzurro in Adriatico; l'unita' non e' incorsa in violazioni gravi che costituiscono l'assegnazione di punti alla licenza di pesca, nei cinque anni precedenti la data di presentazione dell'istanza. |
| Art. 6
Rilascio, validita' e rinnovo dell'autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e 18
1. A seguito della revisione formale dell'elenco delle unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 di cui al comma 3 dell'art. 3, la Direzione generale, qualora verifichi che la capacita' della flotta autorizzata per i piccoli pelagici e' inferiore a quella esistente nel 2014, prende in esame le richieste pervenute di ulteriori autorizzazioni alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18, presentate secondo le modalita' indicate ai precedenti articoli, fino al raggiungimento della capacita' della flotta indicata al comma 1 dell'art. 3. 2. La Direzione generale valuta, in via prioritaria e sulla base del criterio della presentazione cronologica, le richieste presentate dagli interessati in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 5 A). 3. Terminata la verifica delle richieste presentate nei termini tassativi di cui al precedente comma 1 dell'art. 4, la Direzione generale, qualora verifichi che la capacita' della flotta e' ancora inferiore a quella esistente nel 2014, valuta le richieste presentate dagli interessati in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 5 B) nel rispetto dei seguenti criteri: a) sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5, comma 6, che costituiscono titolo preferenziale, peraltro maggiorato se i requisiti sono cumulati (la presenza di tutti e tre i requisiti costituisce titolo preferenziale rispetto all'interessato che presenta solo due requisiti ed indifferentemente da quali essi siano e, di conseguenza, la presenza di due requisiti costituisce titolo preferenziale rispetto all'interessato che presenta uno solo dei requisiti indicati, indipendentemente da quale esso sia); b) a parita' di numero di requisiti presentati, indifferentemente da quali/quale essi/esso siano/sia, vale il criterio della presentazione cronologica; c) in caso l'interessato si impegni ad aderire ad una organizzazione produttori costituita da unita' che operano la pesca del pesce azzurro in Adriatico, qualora la Direzione generale valutera' positivamente la richiesta presentata, ne inviera' comunicazione all'interessato che dovra' procedere all'adesione entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. Ad avvenuta adesione, la Direzione generale procedera' ad inserire l'imbarcazione nell'elenco delle unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18. 4. La Direzione generale constatato il rispetto di quanto stabilito ai precedenti articoli, nonche' verificati i presupposti e le condizioni richiesti, provvedera' all'aggiornamento dell'elenco delle unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 nonche', successivamente, al rilascio della prevista autorizzazione speciale di pesca (allegato 2), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224 e al punto 22 della raccomandazione GFCM n. 37/2013/1. 5. La predetta autorizzazione ha validita' biennale, con decorrenza dalla data di rilascio. L'istanza di rinnovo (allegato 1) dovra' essere presentata dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza della suddetta autorizzazione. L'impresa di pesca titolare dell'autorizzazione dovra' dichiarare di aver pescato piccoli pelagici per almeno settantadue giorni nella GSA 17 e/o GSA 18, nel periodo di validita' della predetta autorizzazione. Il possesso di tale requisito dovra' essere dimostrato attraverso le dichiarazioni del log-book elettronico. La mancanza del requisito richiesto al presente comma comporta il mancato rinnovo dell'autorizzazione di pesca. Qualora al sessantesimo giorno antecedente la scadenza della suddetta autorizzazione, il requisito richiesto non fosse ancora raggiunto, l'istanza potra' essere presentata con riserva di raggiungimento del requisito richiesto entro il termine di validita' dell'autorizzazione di pesca. 6. Gli interessati possono richiedere alla Direzione generale, utilizzando il modello riportato nell'allegato 3, la cancellazione definitiva dall'elenco, ovvero la sostituzione, debitamente motivata e comprovata, dell'imbarcazione originariamente iscritta nel medesimo elenco, con altra unita' avente analoghe caratteristiche. |
| Art. 7
Disposizioni finali
1. Nelle more del rilascio da parte della Direzione generale dell'autorizzazione di cui al precedente art. 6, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto gli armatori delle unita' che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, inclusi nell'elenco di cui all'art. 3, devono depositare presso l'ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio una dichiarazione con la quale viene effettuata la scelta, irrevocabile fino al 31 dicembre 2020, ad utilizzare il solo sistema «volante» e/o «circuizione» - ovvero gli attrezzi «reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)» e/o «reti da traino pelagiche a coppia (PTM)» - fra tutti quelli autorizzati in licenza. Qualora l'autorizzazione non fosse ancora stata rilasciata dalla Direzione generale, entro il 31 dicembre 2020 gli stessi armatori devono rinnovare tale scelta, con la medesima modalita' del deposito presso l'ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio, irrevocabile per i successivi dodici mesi. 2. Le Autorita' marittime provvedono via pec all'indirizzo pemac3@pec.politicheagricole.gov.it alla trasmissione di copia delle dichiarazioni ricevute ai sensi del precedente comma 1. 3. I comandanti dei pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, fermo restando le prescrizioni vigenti, hanno l'obbligo di comunicare mensilmente, all'ufficio marittimo di iscrizione, direttamente o attraverso la cooperativa di appartenenza, il numero di giornate di pesca effettuate. 4. Indipendentemente dalla Lunghezza fuori tutto (LFT), tutti i comandanti dei pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico, sono soggetti agli obblighi in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco, attraverso l'impiego del log-book elettronico ed, in particolare, sono tenuti a registrare e comunicare le catture di acciughe e/o sardine. 5. Raggiunti i limiti delle giornate di pesca stabiliti al precedente art. 2, i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici hanno l'obbligo di interrompere tale tipologia di pesca. 6. Indipendentemente dalla Lunghezza fuori tutto (LFT), tutti i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico devono essere muniti di sistema VMS e/o AIS funzionante ed attivo. L'autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 si intende sospesa se, ai sensi della normativa di riferimento, i sistemi installati a bordo, non risultano funzionanti. 7. Le unita' da pesca operanti nella GSA 17 e/o GSA 18, non incluse nell'elenco di cui al precedente art. 3, non sono autorizzate a pescare, detenere a bordo o sbarcare, quantitativi di acciughe e/o sardine superiori al 20%, in peso vivo, del totale delle catture effettuate. 8. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, sono punite ai sensi delle leggi vigenti. Gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente decreto. 9. Una volta effettuata la scelta di cui al comma 1 del presente articolo, le imprese di pesca che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici con l'utilizzo del sistema «volante» - ovvero con gli attrezzi «reti da traino pelagiche a coppia (PTM)», sono esonerate dal rispettare quanto previsto dall'art. 5, comma 1) e dall'art. 6 del decreto ministeriale n. 173 del 30 aprile 2019 recante arresto temporaneo obbligatorio delle unita' autorizzate all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema a strascico per l'anno 2019. 10. Per il 2019, nelle more dell'effettuazione della scelta di cui al comma 1, le imprese di pesca che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici con l'utilizzo del sistema «volante» ovvero con gli attrezzi «reti da traino pelagiche a coppia (PTM)» non sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 173 del 30 aprile 2019. 11. Le imprese autorizzate all'utilizzo del sistema «strascico» che effettuano la scelta di cui al comma 1 del presente articolo, se pur rispettati i periodi di arresto temporaneo obbligatorio di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 173 del 30 aprile 2019, non accedono ai contributi previsti dall'art. 33 del regolamento FEAMP n. 508/2014 se non hanno effettuato le misure di cui agli articoli 5, comma 1) e 6 dello stesso decreto. |
| Art. 8
Misure di sostegno in favore degli equipaggi e delle imprese
1. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attivita' di pesca non imputabile alla volonta' dell'armatore, per i marittimi imbarcati sulle unita' che eseguono l'interruzione temporanea di cui al presente decreto, e' prevista l'attivazione della misura sociale straordinaria di cui all'art. 1, comma 673 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le modalita' attuative della predetta misura sociale saranno determinate, ai sensi di quanto previsto al predetto art. 1, comma 673 con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quelli delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e dell'economia e delle finanze. 2. Successivamente alla modifica del Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020 per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001 con apposito decreto ministeriale potranno essere determinati i criteri e le modalita' di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al presente provvedimento, a valere sul Fondo FEAMP 2014/2020 ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 508/2014. |
| Art. 9
Abrogazioni
1. I decreti ministeriali 18 marzo 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, 25 gennaio 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, 10 agosto 2017, n. 53 del 13 febbraio 2019 e n. 172 del 30 aprile 2019, citati in premessa, sono abrogati. |
| Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente decreto, sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo, e' pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, affisso agli albi delle Autorita' marittime nonche' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2019
Il Sottosegretario di Stato: Manzato
Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 1-992 |
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