| Gazzetta n. 259 del 5 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  
| DECRETO 24 ottobre 2019 |  
| Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine  controllata  e  garantita  dei  vini  «Soave  Superiore».  |  
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                      IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV              della direzione generale per la promozione              della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
   Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del Consiglio;   Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;   Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;   Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della commissione del 17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione;   Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;   Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della produzione e del commercio del vino;   Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;   Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili  per  le  modalita'  procedurali  nazionali  in questione  le  disposizioni   del   predetto decreto   ministeriale 7 novembre 2012;   Visto il decreto ministeriale 29  ottobre  2001,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del  14  novembre 2001, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di  origine controllata e garantita  dei  vini  «Soave  Superiore»  ed  e'  stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche'  i  decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;   Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' -Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari  di  produzione  dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca vigente, nonche' dei relativi  fascicoli  tecnici,  ivi  compreso  il disciplinare consolidato della DOP «Soave Superiore»  e  il  relativo documento unico riepilogativo;   Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato sito del Ministero, con il quale e' stato  da  ultimo  aggiornato  il disciplinare di produzione della predetta DOP;   Visto il decreto  ministeriale 4  gennaio  2017,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36  del  13  febbraio 2017, con il quale, da ultimo, e' stato modificato il disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Soave Superiore»;   Vista la documentata domanda presentata dal Consorzio  tutela  vini Soave e Recioto di Soave, con sede in  Soave  (VR),  per  il  tramite della regione Veneto, nel rispetto della procedura di cui  al  citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, intesa ad ottenere la  modifica del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di   origine controllata e garantita dei vini «Soave Superiore»;   Visto il  parere  favorevole  della  Regione  Veneto  sulla  citata proposta di modifica;   Atteso  che  la  citata  richiesta  di  modifica,  che   comportava modifiche «non minori» ai sensi del regolamento CE  n.  607/2009,  e' stata esaminata, nell'ambito della  procedura  nazionale  preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, 8 e 10 e, in particolare:     e' stato acquisito il parere favorevole  del  Comitato  nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12  dicembre  2016,  n. 238, espresso nella riunione del 30 maggio 2019;     e' stata pubblicata la  proposta  di  modifica  del  disciplinare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  176  del  29 luglio 2019;   Considerato che ai sensi dei richiamati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, entrati  in  vigore  il  14  gennaio  2019,  le  predette modifiche «non minori» sono da considerare  «modifiche  ordinarie»  e per le quali, ai fini della conclusione della procedura nazionale, si e' ritenuto necessario  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana la proposta  di  modifica  in  questione  per  un periodo di almeno trenta giorni, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni;   Atteso  che,  a  seguito  della  pubblicazione  della  proposta  di modifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  176 del 29 luglio 2019, entro il citato termine di trenta giorni non sono pervenute istanze contenenti osservazioni sulla  citata  proposta  di modifica del disciplinare, da parte di soggetti interessati;   Ritenuto  che,  a  seguito  dell'esito  positivo   della   predetta procedura  nazionale  di  valutazione,  conformemente   all'art.   17 del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del Reg.  UE  n.  34/2019 sussistono i requisiti per  approvare  con  il  presente  decreto  le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica  del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Soave Superiore» e  il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;   Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del presente decreto di  approvazione  delle  «modifiche  ordinarie»  del disciplinare di produzione in  questione  e  del  relativo  documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione  U.E.,  tramite  il  sistema  informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1,  lettera  a)  del regolamento (UE) n. 34/2019;   Vista nota DIQPAI Segreteria n. 2957 del 9 settembre  2019  con  la quale il Capo Dipartimento ha impartito  le  istruzioni  inerenti  lo svolgimento dell'attivita' amministrativa  della  Direzione  generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica,  fermi restando gli obiettivi operativi attribuiti ai dirigenti in indirizzo e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro  realizzazione dal decreto direttoriale n. 19899 del 19 marzo  2019,  ha  confermato tutte le autorizzazioni e gli adempimenti  che  la  citata  direttiva direttoriale attribuisce alla responsabilita' dei dirigenti;   Vista nota DIQPAI Segreteria n. 3022 del 13 settembre 2019  con  la quale  il  Capo  Dipartimento,  al  fine  di  evitare  soluzioni   di continuita' nell'esercizio dell'azione amministrativa, per la  tutela dell'interesse pubblico, ha autorizzato  il  dott.  Luigi  Polizzi  - Dirigente dell'Ufficio PQAI  IV  a  continuare  a  svolgere,  per  un periodo  di  non   oltre   quarantacinque   giorni   dalla   scadenza dell'incarico      dirigenziale,      nell'ambito      dell'ordinaria amministrazione, le attivita' amministrative e gestionali connesse ai compiti e funzioni attribuite all'ufficio; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1.  Al  disciplinare  di  produzione  della  DOP  dei  vini  «Soave Superiore», cosi' come consolidato con  il  decreto  ministeriale  30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il  decreto  ministeriale  4 gennaio 2017 richiamati in premessa,  sono  approvate  le  «modifiche ordinarie» di cui alla proposta pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 176 del 29 luglio 2019.   2.  Il  disciplinare  di  produzione  della  DOP  dei  vini  «Soave Superiore», consolidato  con  le  «modifiche  ordinarie»  di  cui  al precedente comma ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati 1 e 2 del presente decreto.     |  
|   |                                                             Allegato 1   DISCIPLINARE DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A  DENOMINAZIONE  DI  ORIGINE  CONTROLLATA E GARANTITA "SOAVE SUPERIORE" 
                                Art. 1. 
     La  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  "Soave Superiore" gia' riconosciuta a denominazione di  origine  controllata con decreto del Presidente della Repubblica 28.05.1968  e'  riservata ai vini  "Soave  Superiore",  "Soave  Superiore"  Classico  e  "Soave Superiore" riserva che rispondono alle  condizione  ed  ai  requisiti prescritti dal presente disciplinare.     |  
|   |                                                             Allegato 2 
                            DOCUMENTO UNICO 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  a  livello  nazionale  il giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana.   2. Le «modifiche ordinarie» di  cui  all'art.  1  sono  comunicate, entro trenta  giorni  dalla  predetta  data  di  pubblicazione,  alla Commissione UE tramite il sistema informativo  «e-Ambrosia»  messo  a disposizione  ai  sensi  dell'art.  30,  par.  1,  lettera   a)   del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche  entrano  in  vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte  della  Commissione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.   3. Fatto salvo quanto previsto  ai  commi  1  e  2,  le  «modifiche ordinarie» di cui all'art.  1  sono  applicabili  a  decorrere  dalla campagna vendemmiale 2019/2020.   4. Il presente decreto e  il  disciplinare  consolidato  della  DOP «Soave Superiore»  di  cui  all'art.  1  saranno  inseriti  sul  sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 24 ottobre 2019 
                                                 Il dirigente: Polizzi     |  
|   |                                  Art. 2. 
     I vini a denominazione di origine controllata e garantita  "Soave Superiore" devono esse ottenuti dalle uve prodotte da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:       Garganega: almeno il 70%;       Trebbiano di Soave (nostrano) e Chardonnay: massimo 30%.     In tale ambito del 30% possono altresi' concorrere,  fino  ad  un massimo del 5%, le uve provenienti dai vitigni a  bacca  bianca,  non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Verona.     |  
|   |                                  Art. 3. 
     1. A - Le uve atte a produrre i vini a denominazione  di  origine controllata e garantita  "Soave  Superiore"  devono  essere  prodotte nella zona che comprende in tutto o in parte il territorio dei Comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo,  Mezzane  di Sotto, Ronca', Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione,  Cazzano di Tramigna, Colognola  ai  Colli,  Caldiero,  Illasi  e  Lavagno  in Provincia di Verona.     Tale zona e' cosi' delimitata:       partendo  dalla  zona  ovest  (San  Martino  Buon  Albergo)   e precisamente da Marcellise in localita' San Rocco, da qui scende  nel Bosco della Fratta fino al Fenilon, da  qui  sempre  costeggiando  la strada che divide la pianura dalla collina si arriva alla Palu' e poi fino a Casette in direzione San Giacomo. Qui  costeggiando  il  colle che sovrasta la medesima localita' si ritorna  sulla  provinciale  in direzione Monticelli nel Comune di Lavagno. Si prosegue per localita' Fontana arrivando a  San  Pietro  (Lavagno)  sempre  costeggiando  la strada che fa da confine tra pianura e collina si prosegue per  Villa Alberti toccando Boschetto, Turano, fino ad incrociare il  Progno  di Mezzane a quota mt. 92, seguendolo verso nord fino ad incrociare  Via Leon che percorre verso est e quindi verso sud, in  direzione  di  C. Spiazzi e quindi prosegue per Squarzego, Montecurto di Sopra,  Canova e Casotti. Da qui si prosegue verso est fino  a  localita'  Calle  in Comune di Illasi quindi a sud per la  strada  provinciale  fino  alla Chiesa di San Zeno poi verso est fino a localita' Ceriani, da qui  si prosegue in localita' Villa e si segue  la  strada  che  delimita  il monte dalla pianura a fianco di localita' Naronchi e poi  a  sud  per localita' San Pietro, sempre costeggiando la collina si arriva a nord in localita' Pontesello e Caneva  fino  ad  Orgnano.  Da  Orgnano  si procede verso nord-est seguendo l'unghia del Monte, si arriva  a  San Vittore. Da qui la strada punta a nord per localita' Molini  fino  ad arrivare in Comune  di  Cazzano  di  Tramigna  in  localita'  Cantina Sociale passando per localita' Fenil del Monte. Prosegue fino  a  via Molini (verso Cazzano di Tramigna) e prima  di  incrociare  Via  Siro Conti svolta in direzione  Sud  Sud -  Est  per  localita'  Chiavica, prosegue per la localita' Canova che supera ed arriva  in  Comune  di Soave localita' Costeggiola. Prosegue per la provinciale in direzione sud, fino alle ultime case  Battocchi.  Da  qui  cammina  verso  est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carcera  fino  ad attraversare  normalmente,  oltrepassando  di  poco  quota   54,   la provinciale  Soave-Castelcerino.  Indi  scende  verso  sud   per   la carreggiabile comunale a pie‚ del Monte Foscarino e del Monte Cercene e sino all'incrocio della  provinciale  Soave-Castelcerino.  Deviando obliquamente a  sud-ovest  e  comprendendo  l'abitato  della  Borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna incanalato,  lo  segue  verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San  Matteo,  piega  verso  est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta Verona. Da qui segue la strada Soave-Monteforte, fino alla borgata di  San  Lorenzo, frazione di Soave. Da qui, si spinge verso nord, seguendo le  pendici del Monte Tondo, fino ad incontrare il confine tra  i  territori  dei Comuni di Soave e di Monteforte, e poi cammina lungo le  pendici  del Monte Zoppega, comprende l'abitato di Monteforte  d'Alpone,  seguendo nell'ordine: via Zoppega, via Novella, via San Carlo, via 27  Aprile, attraversa quindi il torrente Alpone ricongiungendosi con via Alpone, prosegue verso nord ed infine via Roma per  comprendere  la  zona  di Monticello (vedi dettaglio B1*). Interseca via Santa Croce e prosegue in direzione nord-ovest, fino a comprendere  la  Cantina  Sociale  di Monteforte.  Segue  via  XX  Settembre  in  direzione  sud  per   poi proseguire oltre il torrente Alpone, si sposta su via  della  Fontana che percorre prima verso ovest poi verso sud e quindi verso  ovest  e infine verso nord, e quindi segue le pendici del Monte  Riondo  (vedi dettaglio B2*) . Segue per circa 530 metri  la  via  Monte  Riondo  e quindi si spinge verso nord per escludere la  parte  alluvionale  del Torrente Ponsara, e quindi si sposta sulla strada in  direzione  est, incontra il confine del foglio catastale 13 del Comune di Monte Forte d'Alpone che segue fino a circa 110 metri in via Cervia. Comprende la borgata Casotti (vedi  dettaglio  B3*),  incontra  quindi  la  strada Monteforte-Brognoligo. Segue allora questa strada  spingendosi  verso nord fino al punto  di  incontro  col  torrente  Carbonare,  e  (vedi dettaglio B4*) verso ovest corre  sulle  pendici  del  Monte  Grande. Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle  del Carbonare, comprende  l'abitato  di  Brognoligo,  le  borgate  Valle, Mezzavilla, nonche‚ l'abitato di Costalunga (vedi dettaglio  B5*).  A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia  Viennega  col torrente Alpone, segue il confine nord del territorio di  Monteforte, sino al confine del Comune di Soave presso Moscatello.  Segue  questo confine e giunge sino alla Valle  Crivellara  nel  punto  in  cui  il confine di Soave fa angolo.     La delimitazione riprende proseguendo  a  nord  per  localita'  i Motti in Comune di Montecchia di Crosara  proseguendo  per  localita' Castello, passando per il centro  di  Montecchia  toccando  localita' Biondari fino a localita' Lauri, da qui la strada prosegue attraverso la provinciale alla cava di basalti quindi va verso sud in  direzione Danesi di Sotto, Casarotti, Dal Cero, quindi si prosegue in Comune di Ronca' a est passando per localita' Prandi giungendo fino  al  centro abitato di Ronca' (vedi dettagli C1  e  C2).  Da  qui  si  prende  in direzione Vittori e a sud localita' Momello, Binello fino ad arrivare in localita' Calderina al  limite  con  il  Comune  di  Gambellara.La delimitazione segue il confine con la Provincia di Vicenza dei Comuni di Monteforte, di Ronca' e di San Giovanni Ilarione fino alla  strada che attraversa il confine provinciale, a sud del monte  Madarosa;  si inserisce  quindi  su  tale  strada  in  direzione  di  San  Giovanni Ilarione, toccando le localita' Deruti,  Lovati,  Paludi  e  Rossetti sino al centro abitato suddetto; da  qui  segue  poi  la  strada  per localita' Cereghi, Fornace, Tessari a quota 250, corre lungo il  vaio Muni fino alla localita' Soejo per proseguire sin  al  punto  in  cui coincidono i confini dei Comuni di Tregnago, di San Giovanni Ilarione e di Cazzano. Da tale punto la delimitazione  segue  il  confine  del Comune di Cazzano fino a Soraighe; segue la strada che  da  Soraighe, correndo sotto le pendici del M. Bastia, prima verso  nord  e  quindi verso est passa sotto C. Andreani. Di  qui  seguendo  la  strada  per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il rio Albo.  Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per  la  quota  300 che passa sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per  quota  326 porta ai Dami; da tale localita' si incontrano i confini  tra  Soave, Cazzano e Montecchia a quota 418, da qui si prosegue lungo il confine tra Cazzano e Montecchia verso nord  fino  ad  incrociare,  dopo  100 metri, un sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino  a  C. Fontana  Fora.  Si  segue  quindi  il  sentiero  verso  sud  sino   a raggiungere Pissolo di sopra, proseguendo in direzione di Pissolo  di sotto sino a superare l'abitato. Prosegue per localita'  Chiavica,  e quindi segue la strada che dalla localita' Canova conduce Cazzano  di Tramigna. Raggiunge il centro di Cazzano (quota 100), si piega  verso ovest sino al T. Tramigna e lungo questi si discende verso  sud  sino al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino al bivio di S.Colombano  e  quindi  si  segue  la  strada  sino  alla cappelletta (quota 135). Prosegue in direzione  sud  (vedi  dettaglio A2*), fino ai Grisi, da qui in direzione est sud-est passa  per  Case Val dell'Oco e prosegue fino a raggiungere Cereolo di Sopra, segue la strada che porta a Cereolo di Sotto e da qui segue la strada  che  in direzione ovest raggiunge Bocca Scaluce e  segue  il  sentiero  verso nord prima e poi la strada che  superata  Pistoza  va  a  raggiungere quella per Illasi, la segue verso ovest per breve tratto  (100  metri circa) e quindi  prosegue  per  il  sentiero  che  costeggia  a  nord C.Troni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la  strada  che si congiunge con quella per Illasi, percorre quest'ultima  verso  sud per circa 250 metri e poi, verso ovest, quella che passa a sud  della localita' Mormontea fino a raggiungere in prossimita' del  km  16  la strada per Illasi, procede lungo questa verso sud-ovest  costeggiando infine per breve tratto il torrente Illasi, lo attraversa e  prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in direzione  ovest,  una retta immaginaria che congiunge Montecurto  di  sopra  con  i  Guerri (vedi  dettaglio  A3*),  seguendo  tale  linea  incrocia  il  confine comunale di Illasi, all'altezza di Montecurto di sopra, segue  quindi questo confine verso nord fino a  raggiungere  in  prossimita'  della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per  Lione, supera C. Spiazzi e all'altezza di Leon S.Marco prende la strada  che in direzione nord-est raggiunge C. Santi quota 135. Da qui  segue  la strada per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e  poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di sotto, segue poi la strada che in  direzione  sud  costeggia  Casoni, Turano, Val di Mezzo,  supera  Boschetto  e  raggiunge  la  quota  73 all'altezza di Villa Alberti, segue poi la strada  che  in  direzione sud-ovest raggiunge Barco di sopra e  prosegue  quindi  in  direzione ovest prima e  poi  nord-ovest  fino  ad  incrociare  la  strada  per S.Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui  prende il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale prosegue fino a S.Rocco.     Fanno parte di detta zona anche i  rilievi  collinari  del  Monte Rocca e del Monte Gazzo in Comune di Caldiero e del Monte  Bisson  in Comune di Soave cosi' delimitati su cartografia scala 1:2.000, che si allega:  Delimitazione "Monte Gazzo"- "Monte Rocca" - Comune di Caldiero.     Partendo dalla Statale Padana n. 11 all'altezza  delle  terme  di Giunone si percorre la strada che porta alle terme fiancheggiando  le pendici del Monte Gazzo fino a quota 53. Da qui si svolta a  sinistra seguendo l'unghia di collina che delimita  il  Monte  Rocca  fino  ad incontrare la strada comunale. Si prende a sinistra verso  il  centro di Caldiero fino alla piazza. Si prosegue quindi ancora a destra fino ad imboccare a sinistra la  strada  comunale  Zecconelli  lasciandola quasi subito per proseguire verso  nord  seguendo  la  quota  fino  a giungere alla ferrovia. Da qui si costeggia la  ferrovia  proseguendo verso est fino all'inizio della delimitazione.  Delimitazione "Monte Bisson" - Comune di Soave.     Partendo  all'altezza  del  capitello  in  localita'  Fornello  e proseguendo in senso orario  verso  nord  si  continua  sulla  strada comunale  del  Bisson,  fino  all'incrocio  della  strada  che  porta all'abitato di San Vittore. Si continua mantenendo sempre  la  destra seguendo l'unghia del monte in direzione sud, a quota  42  fino  alla cascina Bisson, da qui sempre in quota 42 si  prosegue  in  direzione ovest verso la strada comunale che ci riconduce in localita' Fornello in Comune di Colognola ai Colli.     B - Le uve atte a produrre il vino  "Soave  Superiore"  Classico, devono  essere  prodotte  nella   zona   riconosciuta   con   decreto ministeriale 23 ottobre  1931  (Gazzetta  Ufficiale  n.  289  del  16 dicembre 1931), che comprende in parte il territorio  dei  Comuni  di Soave e Monteforte d'Alpone ed e' cosi'  delimitata:  partendo  dalla porta  Verona   della   cittadina   di   Soave,   segue   la   strada Soave-Monteforte, fino alla  borgata  di  San  Lorenzo,  frazione  di Soave. Da qui, si spinge verso nord, seguendo le  pendici  del  Monte Tondo, fino ad incontrare il confine tra i territori  dei  Comuni  di Soave e di Monteforte, e poi  cammina  lungo  le  pendici  del  Monte Zoppega,  comprende  l'abitato  di  Monteforte   d'Alpone,   seguendo nell'ordine: via Zoppega, via Novella, via San Carlo, via 27  Aprile, attraversa quindi il torrente Alpone ricongiungendosi con via Alpone, prosegue verso nord ed infine via Roma per  comprendere  la  zona  di Monticello (vedi dettaglio B1*). Interseca via Santa Croce e prosegue in direzione nord-ovest, fino a comprendere  la  Cantina  Sociale  di Monteforte.  Segue  via  XX  Settembre  in  direzione  sud  per   poi proseguire oltre il torrente Alpone, si sposta su via  della  Fontana che percorre prima verso ovest poi verso sud e quindi verso  ovest  e infine verso nord, e quindi segue le pendici del Monte  Riondo  (vedi dettaglio B2*) . Segue per circa 530 metri  la  via  Monte  Riondo  e quindi si spinge verso nord per escludere la  parte  alluvionale  del Torrente Ponsara, e quindi si sposta sulla strada in  direzione  est, incontra il confine del foglio catastale 13 del Comune di Monte Forte d'Alpone che segue fino a circa 110 metri in via Cervia. Comprende la borgata Casotti (vedi  dettaglio  B3*),  incontra  quindi  la  strada Monteforte-Brognoligo. Segue allora questa strada  spingendosi  verso nord fino al punto  di  incontro  col  torrente  Carbonare,  e  (vedi dettaglio B4*) verso ovest corre  sulle  pendici  del  Monte  Grande. Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle  del Carbonare, comprende  l'abitato  di  Brognoligo,  le  borgate  Valle, Mezzavilla, nonche‚ l'abitato di Costalunga (vedi dettaglio  B5*).  A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia  Viennega  col torrente Alpone, segue il confine nord del territorio di  Monteforte, sino al confine del Comune di Soave presso Moscatello.  Segue  questo confine e giunge sino alla Valle  Crivellara  nel  punto  in  cui  il confine di Soave fa angolo. Da  qui,  la  linea  di  demarcazione  si stacca dal confine, prosegue verso ovest, e raggiunge  la  quota  331 presso  Villa  Visco.  Indi  segue  per  un  tratto  la   carrareccia discendente dal Monte Campano, tocca quota 250 e, poco  dopo,  presso la Casa  Nui,  raggiunge  il  ramo  secondario  delle  Anguane  (vedi dettaglio B6*), che segue poi fino  alla  provinciale  Soave-Cazzano. Prosegue per la provinciale in direzione sud, fino alle  ultime  case Battocchi. Da  qui  cammina  verso  est,  seguendo  la  carreggiabile comunale che passa per la Carcera fino ad  attraversare  normalmente, oltrepassando di poco quota 54,  la  provinciale  Soave-Castelcerino. Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a pie‚ del  Monte Foscarino e del Monte Cercene e sino all'incrocio  della  provinciale Soave-Castelcerino. Deviando obliquamente a sud-ovest e  comprendendo l'abitato della  Borgata  Bassano,  raggiunge  il  torrente  Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo  San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave  e  arriva alla porta di Verona, punto di partenza della zona classica.     Hanno diritto inoltre di utilizzare la denominazione  di  origine controllata e garantita per i vini "Soave Superiore" anche i  vigneti le cui uve nel quinquennio  immediatamente  anteriore  alla  data  di entrata  in  vigore  del  disciplinare  approvato  con   il   decreto ministeriale 29  ottobre  2001,  sono  state  prodotte  nel  restante territorio della doc "Soave" per una quantita' annuale non  superiore a quella massima  caricata  nel  quinquennio  di  riferimento.  Detti vigneti devono in ogni caso avere gia' i requisiti previsti ai  commi 3 e 5 del successivo art. 4.   __________     (*) i dettagli fotointerpretativi, sono depositati presso Regione Veneto - Direzione produzioni agroalimentari.     |  
|   |                                  Art. 4. 
     Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione dei vini "Soave Superiore" devono essere atte a  conferire alle uve  ed  al  vino  derivato  le  specifiche  caratteristiche  di qualita'.     I sesti di impianto, le forme di allevamento  e  potatura  devono essere quelli atti a non modificare le caratteristiche  delle  uve  e del vino.     Le viti devono essere allevate a spalliera o GDC o a  pergola  in tutte le sue forme ove sia assicurata  un'apertura  nell'interfila  o sul filare e una carica massima di 50 mila gemme ad ettaro per  tutti i sistemi di allevamento della vite.     Il numero minimo di ceppi ad ettaro, per i vigneti piantati  dopo l'approvazione del presente disciplinare e' di 4.000.     E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.     La resa massima di uva non deve essere superiore a 10  tonnellate per ettaro di vigneto a coltura specializzata.     A detto limite anche in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  la resa dovra' essere riportata attraverso una  accurata  cernita  delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.     La  Regione  Veneto  con  proprio  decreto,  sentiti  i  Consorzi volontari, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire  un limite  massimo  di  utilizzazione  delle  uve  per  ettaro  per   la produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata   e garantita "Soave Superiore" inferiore a quello fissato  dal  presente disciplinare, dandone  comunicazione  immediata  al  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali.     Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai  vini  a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00 % vol.     I conduttori di vigneti iscritti allo  schedario  viticolo,  ogni anno tenuto conto delle caratteristiche di maturazione  delle  uve  e sulla base anche dell'evoluzione dei  mercati,  possono,  al  momento della vendemmia, optare di rivendicare per dette uve la denominazione di origine controllata "Soave" e "Soave" Classico.     |  
|   |                                  Art. 5. 
     Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento del  vino  a denominazione di origine controllata e  garantita  "Soave  Superiore" devono  aver  luogo  in  tutto  il  territorio  amministrativo  della Provincia di Verona.     Conformemente   all'art.   8   del   reg.   CE    n.    607/2009, l'imbottigliamento  o  il  condizionamento  deve  aver  luogo   nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la  qualita'  o la reputazione o garantire l'origine  o  assicurare  l'efficacia  dei controlli.     La resa massima dell'uva in vino non  deve  essere  superiore  al 70%.     Qualora la resa superi detto limite, ma non il  75%,  l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.     Oltre il 75% decade il  diritto  alla  denominazione  di  origine controllata  e  garantita  per  tutto  il   prodotto.   L'uso   della specificazione "classico", in aggiunta alla denominazione di  origine controllata e garantita "Soave Superiore", e' riservato  al  prodotto ottenuto da uve raccolte nella zona di origine piu' antica,  indicata all'art. 3, lettera b) del presente disciplinare  di  produzione.  Le uve di che trattasi devono essere vinificate nella zona sopra  citata e nell'ambito dei comuni il cui territorio amministrativo rientra, in tutto o in parte, nella zona medesima.     Tuttavia tali  operazioni  sono  consentite  se  autorizzate  dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  previa istruttoria della Regione Veneto, anche in cantine  aziendali  ovvero in cantine cooperative situate al di fuori della  predetta  zona  ma, comunque,  all'interno  della  zona  di   produzione   del   vino   a denominazione di origine controllata "Soave".     I vini a denominazione di origine controllata e garantita  "Soave Superiore" e "Soave Superiore" Classico,  devono  essere  immessi  al consumo non prima del 1° aprile  dell'anno  successivo  a  quello  di produzione.     I vini a denominazione di origine controllata e garantita  "Soave Superiore" designato con la qualificazione  "riserva"  devono  essere immessi al consumo non prima del 1° novembre dell'anno  successivo  a quello di produzione.     Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche locali, leali e costanti atte a conferire, al vino di  che  trattasi, le sue peculiari  caratteristiche.  E'  ammesso  l'arricchimento  con mosti concentrati, prodotti dalle uve della zona di produzione  della denominazione di origine controllata "Soave" e  "Soave"  classico,  o con mosti concentrati. Prima dell'immissione  al  consumo  i  vini  a denominazione di origine controllata e  garantita  "Soave  Superiore" possono essere designati, a cura dei detentori, con la  denominazione di origine controllata "Soave" e  "Soave"  classico  se  ne  hanno  i requisiti.     Entro  i  termini  previsti  dalla  normativa  vigente  si   deve provvedere ad annotare, nei registri ufficiali di cantina i volumi  e gli  estremi  dei  vasi  vinari  interessati   e   darne   tempestiva comunicazione all'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e repressione  frodi  dei  prodotti  agroalimentari,   competente   per territorio.     |  
|   |                                  Art. 6. 
     I vini a denominazione di origine controllata e garantita  "Soave Superiore" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:       "Soave Superiore":         colore: giallo paglierino,  a  volte  intenso  con  possibili riflessi verdi e oro;         odore: ampio, caratteristico floreale;         sapore:  pieno  e  delicatamente  amarognolo;  nei   prodotti maturati in legno il sapore puo' essere piu' intenso  e  persistente, anche con note di vaniglia;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 19 g/l;         zuccheri riduttori residui: max 6 g/l.       "Soave Superiore" riserva:         colore: giallo paglierino  intenso,  con  possibili  riflessi verde e oro;         odore: ampio, profondo anche con note di vaniglia;         sapore: rotondo, intenso, avvolgente con una vena  amarognola nel finale, nei prodotti maturati in legno puo' presentare anche note di vaniglia;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 19 g/l;         zuccheri riduttori residui: max 6 g/l.     |  
|   |                                  Art. 7. 
     Alla denominazione di  origine  controllata  e  garantita  "Soave Superiore" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli aggettivi e gli attributi "extra", "fine", "scelto", "selezionato"  e simili.     Nella  designazione  dei  vini   a   denominazione   di   origine controllata e garantita "Soave Superiore" puo' essere  utilizzata  la menzione "vigna" a condizione  che  sia  seguito  dal  corrispondente toponimo, che la relativa superficie  sia  distintamente  specificata nello  schedario  viticolo,  che  la  vinificazione,  elaborazione  e conservazione del vino avvengano in recipienti separati  e  che  tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata  sia  nella  denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.     Nella designazione e presentazione dei vini "Soave  Superiore"  e "Soave Superiore" Classico e' consentito fare riferimento alle Unita' geografiche  aggiuntive  individuate  nell'allegato  A  del  presente disciplinare.     La delimitazione  delle  Unita'  geografiche  aggiuntive  di  cui all'allegato A, sono indicate nello schedario viticolo e nel sito web della   Regione   Veneto -   Direzione   agroalimentare -    sezione: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/disciplinari-d ocg-doc-igt     |  
|   |                                  Art. 8. 
     Per i vini a denominazione di  origine  controllata  e  garantita "Soave Superiore" e' obbligatorio  indicare  l'annata  di  produzione delle uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.     I vini a denominazione di origine controllata e garantita  "Soave Superiore"  devono  essere  immessi  al  consumo   unicamente   nelle tradizionali bottiglie di vetro fino a  litri  3,  con  abbigliamento consono al loro carattere di pregio, chiuse con tappo raso bocca.  E' altresi' consentito l'uso del tappo a vite con capsula  a  vestizione lunga e del tappo a vetro.     A richiesta delle ditte interessate o  del  Consorzio  di  tutela puo' essere consentita, con specifica  autorizzazione  del  Ministero delle politiche  agricole  e  forestali,  l'utilizzo  di  contenitori tradizionali di capacita' di litri 6, 9, 12, 18 e  superiori  e  solo per fini promozionali.     |  
|   |                                  Art. 9.                   Legame con l'ambiente geografico   a) Specificita' della zona geografica:   Fattori naturali:     Dal  punto  di  vista   climatico   la   zona   collinare   della denominazione  e'  favorita  da  un  clima  mite  e   temperato   con precipitazioni comprese tra i 700 e  i  1000  mm  l'anno  concentrate prevalentemente   in   primavera   ed   autunno.   Per   queste   sue caratteristiche viene definito un clima  temperato  umido  ad  estate calda. L'altitudine dei vigneti  varia  dai  35  mt.  l.m.  dell'area pedecollinare ai 380 mt  delle  colline  piu'  elevate  con  pendenza variabile e con esposizione prevalentemente verso est, sud ed ovest.     Ci si trova quindi di fronte, nella maggior parte dei casi, a dei suoli costituiti da substrati  di  rocce  basaltiche  decomposte  che hanno dato origine a loro volta a suoli  franco-argillosi  di  colore tipicamente  scuro,  debolmente  o  per  nulla  alcalini,  dal   buon drenaggio ma con una buona capacita' di immagazzinare risorse idriche nel corso dell'anno, per poi cedere le stesse lentamente all'apparato radicale della vite durante il ciclo vegetativo.     Le  sostanze  minerali  contenute  in  questi  suoli   vanno   ad influenzare in modo importante  i  processi  fermentativi  dei  mosti ottenuti con le uve garganega ivi coltivate, conferendo un  carattere tipico di pienezza e sapidita' ai vini, che diviene evidente  con  il passare degli anni e che costituisce una  peculiarita'  assoluta  del Soave Superiore, soprattutto se confrontato con prodotti ottenuti con le stesse uve ma al di fuori di questa zona di produzione.   Fattori umani e storici:     Il territorio di Soave era gia' in epoca romana un "pagus"  cioe' un distretto campagnolo vitivinicolo circoscritto, noto  per  la  sua buona posizione e per l'intensita' delle coltivazioni. Dalle  uve  si ottenevano  anche  peculiari  vini  "acinatici",  risultato   di   un tradizionale metodo di appassimento delle uve, come citato  al  tempo del re goto Teodorico in alcune epistole (A.D. 503), che raccomandava ai produttori veronesi di ricercare per la mensa  reale  questi  vini "soavissimi e corposi", e di non dimenticare  quello  ottenuto  dalle uve bianche che "riluce come lattea bevanda, di chiara purita'...  di gioviale  candidezza  e  di  soavita'  incredibile".  Nel  680   d.C. testimonianze  indicano   l'uso   della   pergola   veronese,   forma tradizionale di allevamento della vite  in  questa  zona,  utilizzata ancora oggi.     Un'importante testimonianza della cultura vitivinicola di  questi luoghi nel Medioevo appare su  una  lapide  muraria  del  Palazzo  di Giustizia di Soave, datata 1375.     La crescita della produzione e della rinomanza dei vini Soave  ha portato nel 1924 ad un primo provvedimento di tutela per la difesa di vini tipici, seguito dalla nascita del Consorzio per  la  difesa  del Vino Tipico Soave. Studi  approfonditi  finalizzati  a  delineare  le caratteristiche specifiche  dei  vini  e  a  delimitare  la  zona  di produzione, furono il presupposto  per  richiedere  ed  ottenere  dal Ministero italiano, nell'ottobre del 1931,  il  riconoscimento  della prima zona delimitata per la  produzione  del  "Vino  Tipico  Soave". L'atto ufficiale di riconoscimento e'  il  regio  decreto  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 16 dicembre 1931, sulla base  del quale nel 1968 e' stata delimitata la zona storica  della  DOC  Soave Classico (decreto del Presidente  della  Repubblica 21  agosto  1968, modificato nel 2002 con il decreto ministeriale  6  settembre  2002). Attualmente il comprensorio del Soave esprime un considerevole numero di  eccellenze  enologiche  che  vengono  ogni  anno  premiate  dalle principali guide internazioni del  settore.  Notevoli  e  costanti  i riconoscimenti ottenuti anche nei principali  concorsi  enologici  in tutto il mondo.     La DOCG per il Soave  Superiore  e'  stata  riconosciuta  con  il decreto del Ministero delle politiche agricole del 29  ottobre  2001, riconoscendo il particolare pregio di questa tipologia gia'  inserita nell'originale  disciplinare  della  DOC  Soave  e  nel  decreto  del Presidente della Repubblica del 20 maggio 1968.     L'azione dei viticoltori e' in questo caso essenziale. Si  tratta di  selezionare  i  migliori  vigneti  nell'ambito  delle  sole  zone collinari del Soave. Abbiamo quindi la possibilita' di valorizzare le vigne storiche allevate con la classica pergola veronese, con le  sue successive evoluzioni, a spalliera od a GDC.     E' indispensabile quindi che gli operatori identifichino una zona di alto livello ed un attento contenimento delle rese. Si  tratta  di gestire   in   maniera   equilibrata   i   migliori   vigneti   della denominazione,   valorizzando   al   meglio   ogni   singolo   areale selezionato. Ogni grande bianco non puo' essere pronto in pochi mesi, dunque un altro aspetto essenziale e' la  conservazione  sulle  fecce per  alcuni  mesi  prima  dell'imbottigliamento  e  della  messa   in commercio. In questa fase il vino rivendica alle fecce  il  suo  vero carattere, lo assimila, si stabilizza, e'  possibile  che  compia  la fermentazione  malo  lattica,  e  dunque  la  sua  fisionomia  si  fa decisamente piu' sfaccettata ed interessante. L'obiettivo  e'  quello di ottenere un vino bianco importante, molto strutturato  e  dopo  un adeguato affinamento destinato a durare per alcuni anni in bottiglia.   b) Specificita' del prodotto: 
     La Garganega non possiede un'aromaticita' spiccata ma un  piccolo patrimonio di profumi di cui la mandorla e i  fiori  bianchi  sono  i piu' nitidi; ha uno sviluppo biologico molto lungo, tanto da giungere a maturazione in ottobre; ha una buccia dura e particolarmente gialla (quasi rossa) quando e' matura. Non ha un'acidita'  preponderante  ma piuttosto un interessante equilibrio di estratti e  zuccheri.  Quando le  rese   sono   limitate   come   nel   Soave   Superiore,   queste caratteristiche peculiari  diventano  piu'  evidenti,  delineando  un profilo ideale per un vino bianco longevo.     Il Trebbiano di Soave storicamente molto presente nei vigneti  ha lasciato sempre piu' posto all'esuberanza della  Garganega.  Solo  in questi  ultimi  anni  sta  riproponendosi  come  ideale  partner  per tracciare nuovi profili enologici per il Soave del futuro  combinando la sua sapidita' e vivacita' con la struttura e la  densita'  tipiche della Garganega.     Il Soave Superiore e' quindi un vino  bianco  importante  con  un colore giallo deciso pur conservando i riflessi verdognoli tipici del Soave. I  profumi  fruttati  e  floreali  saranno  evidenti,  ampi  e profondi con la caratteristica di evolvere nel corso  del  tempo.  In bocca il gusto sara' pieno, rotondo ed intenso, conservando  ed  anzi evidenziando una nota  amara  nel  finale,  propria  della  Garganega coltivata in questa area.   c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto. 
     Le sostanze minerali contenute  in  questi  suoli:influenzano  in modo particolare i processi fermentativi dei mostri ottenuti  con  le uve Garganega  qui  coltivate,  conferendo  un  carattere  tipico  di sapidita' ai vini, che diviene evidente con la maturita' del prodotto e che costituisce una peculiarita' assoluta del Soave Superiore.     I sistemi di allevamento, frutto dell'esperienza dei viticoltori, favoriscono il mantenimento dei precursori aromatici, particolarmente sensibili alle alte temperature, consentendo  il  continuo  controllo della qualita', del livello di maturazione e di sanita' dei grappoli. Le pendenze dei suoli e la composizione degli  stessi  premettono  lo sgrondo delle acque e la concentrazione delle sostanze nutritive.     Ma sono soprattutto le condizioni climatiche  di  questi  vigneti collinari a determinare la produzione di significative  quantita'  di precursori aromatici che consentono di  esaltare  le  caratteristiche organolettiche e i sentori  tipici  dei  diversi  vitigni  (floreale, fruttato ecc.).     Le specifiche competenze  tecniche  dei  viticoltori  e  adeguate pratiche agronomiche sono in grado di ottenere gradazioni  zuccherine medio-alte e buoni equilibri acidi.     Nel Soave Superiore proprio perche' originato nei vigneti a  piu' alta vocazione e con una precisa gestione delle vigne, ritroviamo con ancora piu' forza i caratteri tipici del Soave. Garganega e Trebbiano di  Soave  trasferiscono  in  questo  vino  il  massimo  delle   loro caratteristiche,  soprattutto  se  esaltate  da  suoli   di   origine vulcanica. Tale tipologia di suoli e le  peculiari  giaciture  spesso molto acclivi dei vigneti permettono di  dotare  i  vini  bianchi  di grande  struttura  e  concentrazione,  grazie   anche   a   vendemmie ritardate, senza perdere  un'ottima  componente  acidica.  Sono  vini importanti che come  stabilito  dal  disciplinare  hanno  bisogno  di alcuni mesi di affinamento e non possono entrare in  commercio  prima del mese di settembre dell'anno successivo alla vendemmia.     |  
|   |                                 Art. 10.                Riferimenti alla struttura di controllo 
     Siquria s.r.l..     Vicolo A. Mattielli, 11.     37038 - Soave (VR) Italy.     Tel. 045 4857514.     Fax: 045 6190646.     e-mail: info@siquria.it     La societa' Siquria e' l'organismo di controllo  autorizzato  dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  ai  sensi dell'art. 64 della  legge  n.  238/2016,  che  effettua  la  verifica annuale del rispetto delle disposizioni  del  presente  disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c),  ed all'art. 20 del reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera  filiera  produttiva  (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.     In particolare, tale verifica e' espletata  nel  rispetto  di  un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con  il  decreto  ministeriale  2  agosto  2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.     |  
|   |                                                             Allegato A 
                                       (Unita' Geografiche Aggiuntive)     Brognoligo     Broia     Ca' del Vento     Campagnola     Carbonare     Casarsa     Castelcerino     Castellaro     Colombara     Corte del Durlo     Costalta     Costalunga     Coste     Costeggiola     Croce     Duello     Fitta'     Frosca'     Foscarino     Menini     Monte di Colognola     Monte Grande     Paradiso     Pigno     Ponsara     Pressoni     Ronca' - Monte Calvarina     Rugate     Sengialta     Tenda     Tremenalto     Volpare     Zoppega     |  
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