| Gazzetta n. 258 del 4 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 24 ottobre 2019 |  
| Emissione di certificati di credito del Tesoro  "zero  coupon'',  con decorrenza 30 ottobre 2019 e  scadenza  29  novembre  2021,  prima  e seconda tranche.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE                              del tesoro 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in materia  di  debito  pubblico»,  (di  seguito  «Testo  unico»)  e  in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra caratteristica e modalita';   Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di  seguito  «decreto di massima») e successive modifiche ed  integrazioni,  con  il  quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e  le modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;   Visto il decreto ministeriale  n.  162  del  2  gennaio  2019,  (di seguito «decreto cornice»), emanato in  attuazione  dell'art.  3  del sopracitato  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   ove   si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e  le modalita'  cui  il   Dipartimento   del   Tesoro   dovra'   attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano  disposte  dal  direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della  Direzione seconda del Dipartimento  medesimo  e  che,  in  caso  di  assenza  o impedimento di quest'ultimo, le operazioni  predette  possano  essere disposte  dal  medesimo  direttore  generale  del  Tesoro,  anche  in presenza di delega continuativa;   Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;   Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante  «il  bilancio  di previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2019  e  il  bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», ed in particolare  l'art.  3, comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;   Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  23 ottobre 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 65.567 milioni di euro  e  tenuto  conto  dei  rimborsi ancora da effettuare;   Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i  decreti  e gli atti relativi alle operazioni suddette;   Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati  di  credito del Tesoro «zero coupon» («CTZ»); 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «Testo  unico»  nonche' del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una  prima  tranche di CTZ con godimento 30 ottobre 2019 e  scadenza  29  novembre  2021. L'emissione della predetta tranche viene disposta  per  un  ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.   Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli sono quelle definite nel «decreto di massima»,  che  qui  si  intende interamente  richiamato  ed  a  cui  si   rinvia   per   quanto   non espressamente disposto dal presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 2 
   Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 25 ottobre  2019,  con  l'osservanza  delle  modalita'  indicate   negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».  Saranno  accettate eventuali offerte a prezzi superiori alla pari.   La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6  del  «decreto di massima», verra' corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.     |  
|   |                                 Art. 3 
   Al termine delle operazioni di assegnazione di  cui  al  precedente articolo, ha luogo il collocamento della seconda tranche  dei  titoli stessi, secondo le modalita' indicate negli articoli 10, 11, 12 e  13 del «decreto di massima».   Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facolta' di partecipare al   collocamento   supplementare,   inoltrando   le    domande    di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 28 ottobre 2019.     |  
|   |                                 Art. 4 
   Il regolamento dei CTZ sottoscritti  in  asta  e  nel  collocamento supplementare sara' effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il  30 ottobre 2019, al prezzo  di  aggiudicazione.  A  tal  fine  la  Banca d'Italia provvedera' ad inserire,  in  via  automatica,  le  relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta  pari al giorno di regolamento.   In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di  cui  al  presente decreto,  troveranno  applicazione  le   disposizioni   del   decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.     |  
|   |                                 Art. 5 
   Il 30 ottobre 2019 la Banca d'Italia provvedera' a versare,  presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto  ricavo  dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.   La predetta Sezione di  Tesoreria  rilascera',  a  fronte  di  tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100  (unita'  di  voto  parlamentare 4.1.1), art. 8.     |  
|   |                                 Art. 6 
   L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2021, fara' carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno stesso e  corrispondenti  al  capitolo  9537 (unita' di voto parlamentare 21.2),  per  l'importo  determinato  dal netto ricavo delle singole tranche o, nel caso di tranche con  prezzo di emissione superiore alla pari, dall'ammontare nominale.   L'onere degli interessi, il cui l'importo e' pari alla somma  delle differenze positive fra l'ammontare nominale e  il  netto  ricavo  di ciascuna tranche, fara' carico ad apposito capitolo  dello  stato  di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno stesso e corrispondente al capitolo 2216 (unita' di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno finanziario 2021.   L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sara' scritturato dalle  Sezioni  di  Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo 2247 (unita' di voto parlamentare 21.1; codice  gestionale  109)  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle  finanze per l'anno finanziario 2019.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 24 ottobre 2019 
                         p. Il direttore generale del tesoro: Iacovoni     |  
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