Gazzetta n. 258 del 4 novembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 2 settembre 2019
Sistema informativo del Reddito di cittadinanza.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;
Visto in particolare l'art. 4, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, che condiziona l'erogazione del beneficio alla dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, nonche' definisce le modalita' di tale adesione individuando i beneficiari tenuti agli obblighi, coloro che devono essere convocati dai Centri per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro e coloro che devono essere convocati dai servizi dei comuni competenti in materia di contrasto alla poverta' per la sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale;
Visto l'art. 6, del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che in particolare:
al comma 1, al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, nonche' per finalita' di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza, nel cui ambito operano due apposite piattaforme digitali, una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei comuni. Stabilisce inoltre che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, e' predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e sono individuate misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonche' modalita' di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle specifiche finalita' e adeguati tempi di conservazione dei dati;
al comma 2-bis, prevede che le regioni dotate di un proprio sistema informativo accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro, delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi, concordano con le piattaforme nazionali le modalita' di colloquio e di trasmissione delle informazioni in maniera da garantire l'interoperabilita' dei sistemi, anche attraverso la cooperazione applicativa;
al comma 3, stabilisce che l'INPS mette a disposizione del sistema informativo di cui al comma 1, secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui al medesimo comma, i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari del Rdc, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come risultanti dalla DSU in corso di validita', le informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc necessaria alla attuazione della misura, incluse quelle sui requisiti per essere convocati presso i centri per l'impiego, e alla profilazione occupazionale;
al comma 4, stabilisce che le piattaforme costituiscono il portale delle comunicazioni tra i centri per l'impiego, i soggetti accreditati di cui all'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui al comma 1, e definisce le informazioni che sono comunicate dai servizi competenti attraverso le piattaforme;
al comma 5 stabilisce che le piattaforme rappresentano altresi' uno strumento utile al coordinamento dei servizi a livello territoriale, secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui al comma 1, e definisce le funzioni per il cui svolgimento le piattaforme dialogano tra loro;
al comma 7 prevede che in relazione alle attivita' in esame tutte le amministrazioni provvedano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta'», come modificato dall'art. 11, del citato decreto-legge n. 4 del 2019;
Visto l'art. 24 del citato decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, istitutivo del Sistema informativo unitario dei Servizi sociali, anche denominato SIUSS, che in particolare al comma 3, stabilisce l'articolazione del SIUSS in due componenti: a) il Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, a sua volta articolato in: 1) Banca dati delle prestazioni sociali; 2) Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate; 2-bis) Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale; 3) Sistema informativo dell'ISEE; b) il Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», come modificato dall'art. 6, del citato decreto-legge n. 4 del 2019;
Visto l'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, istitutivo del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIU), che si compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento regionali;
Visto l'art. 13, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 che prevede che «costituiscono elementi del sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro: a) il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, di cui all'art. 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92; b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297; c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale; d) il sistema informativo della formazione professionale, d-bis) la Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro;
Vista l'intesa raggiunta in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 61/CSR del 17 aprile 2019 sul «Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro» in attuazione dell'art. 12, comma 3 del succitato decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, in particolare laddove si precisa che:
il Reddito di cittadinanza (Rdc) e' volto a contrastare la poverta' e al tempo stesso promuovere la crescita dell'occupazione e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso un programma di rafforzamento dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, condiviso con le regioni e le province autonome (Piano straordinario); il Piano straordinario si fonda sul riconoscimento dell'importanza centrale dei servizi per l'impiego, che costituiscono l'infrastruttura primaria del mercato del lavoro e svolgono, da sempre, fondamentali compiti di rilievo istituzionale per l'integrazione attiva delle persone;
in quest'ottica la progettazione e gestione personalizzata degli interventi, anche in una logica di case management costituisce un riferimento di esperienza delle politiche attive regionali da valorizzare, da integrare e da implementare anche con le metodologie e tecniche innovative che saranno adottate per il reddito di cittadinanza;
ai fini di un serio intervento di effettivo rilancio e definitivo rafforzamento dei centri per l'impiego (CPI), si pone contestualmente la necessita' dell'implementazione sostenibile e progressiva dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) dei servizi per il lavoro (come definiti nel decreto ministeriale n. 4/2018), per identificare e garantire in modo omogeneo sul territorio nazionale la gamma dei servizi che ogni cittadino puo' esigere da un centro per l'impiego e gli standard quantitativi e qualitativi di tali servizi;
Considerato che l'ANPAL e' tenuta a dare attuazione a una parte importante del Rdc e del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, avendo il compito, tra gli altri, di istituire una piattaforma digitale per il coordinamento dei Centri per l'impiego al fine di consentire l'attivazione e la gestione di un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo dei beneficiari (Patto per il lavoro), sulla base di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6 del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;
Visto che il comma 7 dell'art. 4 del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al primo periodo di applicazione del Rdc;
Visto che il comma 8 dell'art. 4 del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 prevede che i beneficiari del Rdc siano tenuti a collaborare alla definizione del Patto per il lavoro e accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare registrarsi alla suddetta piattaforma digitale e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca attiva del lavoro;
Considerato che l'ANPAL, sulla scorta di quanto previsto dal succitato comma 8 dell'art. 6 del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, al fine di attuare il Rdc anche attraverso appropriati strumenti e piattaforme informatiche che aumentino l'efficienza del programma e l'allocazione del lavoro, attesa la situazione di necessita' e di urgenza, limitatamente al triennio 2019-2021, puo' avvalersi, previa convenzione approvata con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di societa' in house al Ministero medesimo, le quali possono servirsi degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.a.;
Considerato altresi' che la succitata piattaforma istituita presso l'ANPAL dovra' comporsi di tutti gli strumenti utili per l'attivazione e gestione del Patto per il lavoro a favore dei Centri per l'impiego e in particolare di due sezioni: a) il Sistema per la gestione dei flussi dati amministrativi e della condizionalita'; b) il sistema per la fruizione continua dei servizi di accompagnamento, a sua volta articolato in un sistema on-line per l'accompagnamento continuo al percorso personalizzato per l'inserimento lavorativo (case management) e un sistema on-line per l'incontro domanda offerta self service (labor exchange);
Ritenuto di dover definire con successiva integrazione al presente decreto le modalita' attuative del Sistema per la fruizione continua dei servizi di accompagnamento, del patto per il lavoro e del profilo occupazionale nell'ambito del reddito di cittadinanza, anche sulla base degli indirizzi definiti in esito al primo periodo di applicazione del Rdc, ai sensi del citato art. 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, stante la situazione di necessita' ed urgenza che non consente di procrastinare l'erogazione dei servizi connessi al Rdc e l'applicazione della relativa condizionalita';
Visto che il comma 4-bis dell'art. 12 del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 autorizza, al fine di adeguare le spese di funzionamento dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc la spesa di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di cinque milioni di euro per l'anno 2021;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali e smi»;
Viste le Linee guida sugli strumenti operativi per la valutazione e la progettazione dei Patti per l'inclusione sociale, approvate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 23 luglio 2019;
Acquisito il parere dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro in data 22 agosto 2019;
Acquisito il parere del Garante per la protezione di dati personali in data 20 giugno 2019;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, sancita nella seduta del 3 luglio 2019 e l'intesa della Conferenza unificata, sancita nella seduta del 1° agosto 2019;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) «Rdc»: il Reddito di cittadinanza, di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;
b) «Pensione di cittadinanza»: la denominazione che il Rdc assume quale misura di contrasto alla poverta' delle persone anziane ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;
c) «Sistema informativo del RdC»: il sistema informativo del Reddito di cittadinanza, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, nel cui ambito operano due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata;
d) «SIUSS»: il Sistema informativo unitario dei servizi sociali, di cui all'art. 24 al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che include tra le sue componenti, ai sensi del comma 3, lettera a), numero 2.bis la Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale;
e) «SIU»: il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che include tra le sue componenti, ai sensi del comma 2, lettera d-bis) dell'art. 13, la Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di lavoro;
f) «Ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;
g) «Comuni»: i comuni o loro ripartizioni sub territoriali aventi autonomia amministrativa, quali, a titolo esemplificativo, i municipi dei comuni capoluogo di citta' metropolitane;
h) Agenzie regionali o enti regionali per la gestione dei servizi per l'impiego»: enti strumentali della regione o della provincia autonoma istituiti con legge regionale o provinciale per la gestione dei servizi per l'impiego;
i) «Servizi per il lavoro»: i Centri per l'impiego nonche' i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, laddove i provvedimenti regionali prevedano che questi soggetti svolgano le funzioni di cui all'art. 4, comma 7 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4; «Centri per l'impiego»: uffici territoriali delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, costituiti ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 150/2015, per costruire i percorsi piu' adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro di disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione;
j) «SAP»: la scheda anagrafico professionale dell'utente del Centro per l'impiego;
k) «Patto di servizio»: il patto di servizio personalizzato come definito all'art. 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
l) «Patto per il lavoro»: patto di servizio personalizzato sottoscritto dai beneficiari del reddito di cittadinanza ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;
m) «Patto per l'inclusione»: il patto per l'inclusione sociale sottoscritto dai beneficiari del reddito di cittadinanza ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017, ove non diversamente specificato;
n) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
o) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
p) «Progetti utili alla collettivita'»: i progetti a titolarita' dei comuni, utili alla collettivita', in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario del Rdc e' tenuto ad offrire la propria disponibilita' ai sensi dell'art. 4, comma 15 del decreto-legge n. 4/2019.
 
Art. 2

Il Sistema informativo del Rdc

1. Il trattamento dei dati sui beneficiari del Rdc e' effettuato nell'ambito del Sistema informativo del Rdc al fine di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, ed, in particolare, per consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale da parte rispettivamente dei Servizi per il lavoro e dei Servizi competenti per il contrasto alla poverta' dei comuni, che si coordinano a livello di Ambito territoriale, nonche' per finalita' di verifica e controllo ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto-legge n. 4/2019, nonche' per la comunicazione delle informazioni sui progetti utili alla collettivita' e sull'assolvimento dei relativi obblighi di cui all'art. 4, comma 15 del medesimo decreto-legge.
2. Nell'ambito del Sistema informativo operano le seguenti due piattaforme:
a) la piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, istituita presso l'ANPAL per consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e supportare la realizzazione di percorsi personalizzati di accompagnamento all'inserimento lavorativo. Attraverso la piattaforma i Servizi per il lavoro comunicano con l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, secondo termini e modalita' di cui all'art. 4 del presente decreto;
b) la piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il coordinamento dei Servizi competenti per il contrasto alla poverta' dei comuni, in forma singola o associata, al fine di supportare la realizzazione di percorsi personalizzati di accompagnamento all'inclusione sociale e per finalita' di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari. Attraverso la piattaforma i comuni, che si coordinano a livello di Ambito territoriale, comunicano con il Ministero e con INPS secondo termini e modalita' di cui all'art. 5 del presente decreto.
3. Ai fini della alimentazione delle piattaforme di cui al comma precedente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali identifica i componenti del nucleo familiare che devono essere convocati dai Servizi per il lavoro ovvero dai Servizi competenti dei comuni, ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 11, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sulla base dei criteri di cui all'allegato sub 1), che costituisce parte integrante del presente decreto. In esito a tale identificazione e' costituito l'elenco dei beneficiari, comunicati alle relative piattaforme secondo i criteri definiti nel Piano di cui all'art. 3 del presente decreto, allegato sub 2).
4. Attraverso le piattaforme i comuni e i Centri per l'impiego comunicano tra di loro per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 4 e all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, nonche' di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 147 del 2017, secondo modalita' e termini di cui all'art. 6 del presente decreto.
5. I dati del Sistema informativo sono utilizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dell'adempimento delle funzioni di propria competenza per finalita' di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, con particolare riferimento alla responsabilita' di coordinamento dell'attuazione, di monitoraggio e di valutazione del Rdc e alla funzione di identificazione degli ambiti territoriali lavorativi e sociali che presentano particolari criticita' nell'attuazione del Rdc. L'utilizzo dei dati da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avviene nei limiti di cui all'art. 7, secondo modalita' e termini definiti nel Piano di cui all'art. 6 del presente decreto, allegato sub 5).
6. I dati del Sistema informativo sono utilizzati dall'ANPAL, con riferimento al Reddito di cittadinanza, anche nell'ambito dell'adempimento delle funzioni ad essa attribuite dall'art. 9 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. L'utilizzo dei dati da parte dell'ANPAL avviene secondo modalita' e termini definiti nel Piano di cui all'art. 4 del presente decreto, allegato sub 4).
7. Al Sistema informativo accede la Guardia di finanza per le attivita' di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc, nonche' per il monitoraggio delle attivita' degli Enti di formazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, nei limiti e secondo modalita' e termini di cui all'art. 7 del presente decreto.
8. Con riferimento alle attivita' di trattamento dei dati personali dei soggetti beneficiari del RdC, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ANPAL, l'INPS, i comuni, in forma singola o associata, e la Guardia di finanza operano in qualita' di Titolari autonomi del trattamento nell'ambito delle rispettive competenze. Nel rispetto delle competenze stabilite dalle leggi nazionali e regionali le regioni e le province autonome ovvero Agenzie regionali o altri Enti regionali sono titolari dei trattamenti operati dai servizi per il lavoro secondo quanto stabilito dalle relative leggi regionali. Le Agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attivita' di intermediazione ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 150/2015 effettuano i trattamenti di dati personali di propria competenza in qualita' di titolari autonomi del trattamento.
9. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrita' e riservatezza dei dati personali, secondo modalita' e termini stabiliti nei relativi Piani tecnici, allegati al presente decreto, nei quali e' riportato il tracciato dei dati e sono individuate le tipologie di dati e le operazioni eseguibili, anche con riferimento a categorie particolari di dati personali o dati relativi a condanne penali o reati, di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, le misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati nel trattamento e nella trasmissione dei dati, nonche' le modalita' di accesso selettivo alle informazioni necessarie al perseguimento delle specifiche finalita'.
 
Art. 3

Individuazione delle platee dei beneficiari Rdc

1. Il Sistema informativo del reddito di cittadinanza, collocato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e' alimentato ai sensi dell'art. 6, comma 3 e comma 4, lettera f), del decreto-legge n. 4 del 2019, dall'INPS e dall'ANPAL che, secondo termini e modalita' di seguito definite e per le finalita' individuate nei commi seguenti e nell'art. 7, nel rispetto del principio di minimizzazione, trasmettono al Sistema i dati, dettagliati nell'allegato sub 2), di seguito riportati:
a) INPS, con riferimento ai beneficiari del Rdc:
1) dati anagrafici e codici fiscali dei singoli componenti i nuclei familiari;
2) informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come risultanti dalla DSU in corso di validita', aggiornate ai sensi dell'art. 3, commi da 8 a 11 del decreto-legge n. 4 del 2019;
3) informazioni sull'ammontare del beneficio economico riconosciuto;
4) informazioni presenti nel SIUSS sulle altre prestazioni sociali erogate ai componenti il nucleo familiare dall'INPS ovvero da altri enti erogatori;
5) caratteristiche necessarie a identificare eventuali componenti, appartenenti a nuclei familiari beneficiari, non considerati nel calcolo della scala di equivalenza e pertanto non beneficiari della misura ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 3, comma 13;
6) caratteristiche necessarie ad identificare i componenti tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, anche avvalendosi di informazioni acquisite a fini ISEE presso gli archivi dell'Agenzia delle entrate, ovvero acquisite presso gli archivi del Ministero dell'universita' e della ricerca;
7) caratteristiche necessarie ad identificare i componenti che devono essere convocati dai Centri per l'impiego, ovvero dai Servizi competenti dei comuni ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 11, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, nonche' recapiti dei relativi richiedenti;
8) caratteristiche individuali e familiari identificate nell'ambito degli Strumenti per la valutazione e la progettazione dei Patti per l'inclusione sociale necessarie ai fini della valutazione multidimensionale;
9) in riferimento alle domande accolte, informazioni sugli esiti dei successivi controlli, sullo stato della erogazione del beneficio e sui provvedimenti di decadenza o revoca dello stesso;
b) INPS, con riferimento ai beneficiari della pensione di cittadinanza:
1) codici fiscali e comune di residenza dei soli richiedenti;
c) ANPAL, con riferimento ai beneficiari del Reddito di cittadinanza:
1) caratteristiche necessarie ad identificare i componenti tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;
2) caratteristiche individuali e familiari identificate nell'ambito degli Strumenti per la valutazione e la progettazione dei Patti per l'inclusione sociale necessarie ai fini della valutazione multidimensionale;
2. Ai fini dell'individuazione delle platee tenute agli obblighi connessi alla fruizione della misura e dell'amministrazione territoriale competente per la prima convocazione dei beneficiari del Rdc ai sensi dell'art. 2, comma 3 del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto dei principi di semplificazione e protezione dei dati personali, utilizza le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo integrate con le informazioni relative alle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, messe a disposizione dall'ANPAL, ai sensi dell'art. 13, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, descritte nella tabella 7 dell'allegato sub 2).
3. In esito alle attivita' di cui al comma precedente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, costituisce l'elenco dei beneficiari, comprensivo delle informazioni di cui ai commi 1 e 2, incluso l'identificativo di coloro che devono essere convocati per la stipula rispettivamente del patto per il lavoro, o del patto per l'inclusione, dei beneficiari non tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc e dei titolari di pensione di cittadinanza.
4. Sono messi a disposizione della piattaforma digitale di cui all'art. 5 del presente decreto, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati, dettagliati nell'allegato sub 2), di seguito riportati:
a) per la gestione dei Patti per l'inclusione sociale, i dati di cui al comma 1, lettere a) e c), con esclusivo riferimento ai nuclei familiari che devono essere convocati dai servizi dei comuni competenti per il contrasto della poverta';
b) per la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno, i dati di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b) relativamente ai soli componenti richiedenti la prestazione con riferimento a tutti i nuclei beneficiari;
c) per la gestione dei progetti utili alla collettivita', i dati personali di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 3), 8), limitatamente ai beneficiari che hanno sottoscritto il Patto per il lavoro o il Patto per l'inclusione sociale, nonche' ai beneficiari che, pur non tenuti agli obblighi, facoltativamente facciano richiesta di partecipare ai progetti.
5. Sono messi a disposizione della piattaforma digitale di cui all'art. 4 del presente decreto, istituita presso l'ANPAL, i dati, dettagliati nell'allegato sub 2), per la gestione degli adempimenti amministrativi e della condizionalita' e per la gestione della fruizione continua dei servizi per l'accompagnamento, di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 7), e 9) con esclusivo riferimento ai beneficiari che devono essere convocati dai Servizi per il lavoro competenti per la sottoscrizione del Patto per il lavoro.
6. Sono altresi' messi a disposizione della piattaforma digitale istituita presso l'ANPAL, ai sensi dell'art. 4, i dati personali di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 6), con esclusivo riferimento agli individui maggiorenni, non esclusi dagli obblighi, che devono essere convocati dai servizi dei comuni competenti per il contrasto della poverta', onde evitare che siano convocati anche dai Centri per l'impiego territorialmente competenti per la conferma dello stato di disoccupazione, a seguito della presentazione della dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro di cui all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
7. Al fine di dare attuazione al Sistema informativo del Reddito di cittadinanza, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrita' e riservatezza dei dati personali, e' approvato il «Piano tecnico di attivazione del Sistema informativo del reddito di cittadinanza», testo allegato sub 2), parte integrante del presente atto.
8. Le modalita' di scambio dei dati tra le Piattaforme all'interno del Sistema informativo sono descritte nel Piano di cui all'art. 6 del presente decreto, allegato sub 5).
 
Art. 4

Piattaforma del Rdc per il Patto per il lavoro

1. La piattaforma del Rdc per il Patto per il lavoro, cosi' come previsto all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, si compone di tutti gli strumenti necessari per l'attivazione e gestione del patto per il lavoro a favore dei centri per l'impiego. La piattaforma digitale si avvale del sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro per lo scambio delle informazioni, cosi' come previsto all'art. 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e si compone di due sezioni, una per ciascuna delle finalita' di cui all'art. 3, comma 5 del presente decreto:
a) il Sistema per la gestione dei flussi dati amministrativi e della condizionalita';
b) il Sistema per la fruizione continua dei servizi di accompagnamento.
Oltre al sistema di cooperazione applicativa, le regioni e le province autonome possono utilizzare nel rispetto delle disposizioni del regolamento UE 2016 n. 679, funzionalita' applicative sussidiarie messe a disposizione da ANPAL per le quali, nell'ambito del trattamento dei dati, rimangono titolari autonomi ai sensi dell'art. 2, comma 8 del presente decreto.
2. Il Sistema per la gestione dei flussi dati amministrativi e della condizionalita' interessa due principali gruppi di flussi informativi:
a) flussi per l'invio ai sistemi informativi regionali e la ricezione dagli stessi delle informazioni;
b) flussi per l'invio delle informazioni ad INPS.
3. Attraverso il flusso di cui al comma 2, lettera a), il Sistema, tramite cooperazione applicativa e funzionalita' applicative dedicate, mette a disposizione dei Servizi per il lavoro territorialmente competenti, assicurando accessi selettivi, le informazioni relative a:
a) lista dei beneficiari tenuti alla stipula del patto per il lavoro, descritte nella tabella 1 dell'allegato sub 4);
b) le comunicazioni pervenute da INPS relative ai casi di revoca o decadenza del beneficio;
c) scheda anagrafico professionale, descritte nelle tabelle 2 e 3 dell'allegato sub 4);
d) Dichiarazione di immediata disponibilita' (DID) descritte rispettivamente nelle tabelle 3, 4, 5 e 6 dell'allegato sub 4);
e) Curriculum vitae inseriti dai beneficiari (CV), nell'ambito del Patto per il lavoro, descritte nella tabella 7 dell'allegato sub 4);
f) Job vacancy inserite dalle aziende (JV), descritte nella tabella 8 dell'allegato sub 4);
g) appuntamenti fissati dai beneficiari su portale ANPAL, descritte nella tabella 10 dell'allegato sub 4).
4. Attraverso il flusso di cui al comma 2, lettera a), il Sistema riceve dai Servizi per il lavoro territorialmente competenti, durante la fase propedeutica alla sottoscrizione del patto per il lavoro nonche' alle successive attivita', tramite cooperazione applicativa e funzionalita' applicative dedicate, le informazioni relative a:
a) disponibilita' degli uffici per gli appuntamenti;
b) eventi relativi alla condizionalita', ai sensi dell'art. 7, comma 4), 5), 7) e 8) e dell'art. 9, comma 2) e 3), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, descritte nella tabella 9 dell'allegato sub 4);
c) aggiornamento della scheda anagrafico professionale come da tabella 3 dell'allegato sub 4);
d) Patti per il lavoro, descritte nelle tabelle 3 e 4 dell'allegato sub 4);
e) misure di politica attiva come da tabella 3 dell'allegato sub 4);
f) comunicazioni obbligatorie come da tabella 11 dell'allegato sub 4).
5. ANPAL, con riferimento al flusso di cui al comma 2, lettera b), mette a disposizione di INPS, tramite cooperazione applicativa, le informazioni relative a:
a) comunicazioni ai fini della condizionalita', ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera c), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, descritte nella tabella 9 dell'allegato sub 4);
b) comunicazione obbligatorie inerenti all'assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza assunti mediante offerta congrua nell'ambito del percorso sottoscritto con il Patto per il lavoro come da tabella 11 dell'allegato sub 4).
6. Al fine di dare attuazione alla Piattaforma digitale di cui al comma 1, e' approvato il «Piano tecnico di attivazione della piattaforma digitale dedicata al Rdc per il patto per il lavoro», testo allegato sub 4), parte integrante del presente atto. Le modalita' attuative del sistema di cui al comma 1, lettera b), sono integrate successivamente nel Piano e approvate con la modifica del presente decreto.
 
Art. 5

Piattaforma del Rdc per il Patto per l'inclusione sociale

1. La piattaforma del Rdc per il Patto per l'inclusione sociale si compone di tre sezioni, una per ciascuna delle finalita' di cui all'art. 3, comma 4:
a) sistema gestionale dei Patti per l'inclusione sociale;
b) controlli anagrafici;
c) progetti utili alla collettivita'.
2. Nella sezione di cui al comma 1, lettera a), sono messe a disposizione dei comuni, che si coordinano a livello di Ambito territoriale, le informazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), individuate puntualmente nell'allegato sub 2), per lo svolgimento delle funzioni di seguito indicate:
a) assegnazione dei nuclei beneficiari agli operatori con funzione di figura di riferimento ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 («case manager»);
b) convocazione dei beneficiari;
c) analisi preliminare;
d) quadro di analisi approfondito;
e) patto di inclusione sociale;
f) monitoraggio del patto.
3. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 2, i comuni, raccolgono le informazioni derivanti dall'utilizzo degli strumenti per la valutazione e la progettazione dei Patti per l'inclusione sociale, approvati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 23 luglio 2019, dettagliate nell'allegato sub 3), integrando le informazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera a). Con riferimento a tale trattamento i comuni operano, per lo svolgimento delle funzioni di competenza, in qualita' di autonomi titolari.
4. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, alimentano la sezione di cui al comma 1, lettera a) della Piattaforma, in conformita' con quanto previsto nell'allegato 3, con le informazioni di seguito indicate:
a) le disponibilita' degli uffici per la creazione di una agenda degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio;
b) l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per l'inclusione sociale, entro cinque giorni dalla medesima;
c) le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui all'art. 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare;
d) le informazioni di cui al comma 3, necessarie a monitorare da parte dei comuni stessi l'attuazione dei Patti per l'inclusione sociale, incluse le informazioni rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla valutazione multidimensionale di cui all'art. 4, comma 11, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
5. Le informazioni di cui al comma 4, lettere b) e c), sono trasmesse all'INPS per il tramite della piattaforma ai fini della applicazione di sanzioni o provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza, con riferimento a singoli individui o nuclei familiari, nelle modalita' definite nell'allegato sub 3).
6. Nella sezione della Piattaforma di cui al comma 1, lettera b), sono messe a disposizione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e, nelle more del suo completamento, dei comuni, che si coordinano a livello di Ambito territoriale, le informazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera b), per la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno. Ai fini della verifica del requisito di residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, ove necessario, le informazioni sono messe a disposizione dei diversi comuni in cui risulta aver riseduto il singolo dichiarante. Gli esiti della verifica sono messi a disposizione dell'INPS per il tramite della Piattaforma, nelle modalita' definite nell'allegato sub 3).
7. La sezione di cui al comma 1, lettera c), contiene le informazioni sui progetti attivati dai comuni nelle forme e con le caratteristiche definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare ai sensi dell'art. 4, comma 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, entro sei mesi dalla data di conversione del decreto, sulla cui base verra' integrato il presente decreto.
8. Il trattamento dei dati effettuato mediante la Piattaforma e' articolato a livello di Ambito territoriale. L'accreditamento degli operatori dei servizi competenti comunali abilitati ad operare sulla piattaforma avviene per il tramite di uno o piu' operatori, comunque identificati a livello di Ambito territoriale, per svolgere il ruolo di Amministratore dell'Ambito di appartenenza, per conto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il ruolo di Amministratore non prevede l'accesso ai dati personali dei beneficiari del Rdc. L'accesso alle informazioni da parte degli utenti abilitati dall'Amministratore avviene selettivamente con riferimento alle finalita' perseguite e ai compiti assegnati secondo le modalita' indicate nel Piano di cui al comma 9.
9. Al fine di dare attuazione alla piattaforma digitale di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrita' e riservatezza dei dati personali, e' approvato il «Piano tecnico di attivazione della piattaforma digitale dedicata al Rdc per il patto per l'inclusione sociale», testo allegato sub 3), parte integrante del presente atto.
10. Il Ministero mette a disposizione dei comuni la Piattaforma per la gestione delle funzioni di cui al comma 3, dei cui dati sono titolari autonomi, sulla base di una convenzione, per la quale opera in qualita' di responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679. Gli Ambiti territoriali che dispongono di un proprio sistema informativo per lo svolgimento delle attivita' di gestione dei Patti per l'inclusione sociale, accessibile dai servizi delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi, ovvero appartenenti alle regioni dotate di tale sistema, possono colloquiare con la piattaforma e trasmettere le informazioni di cui al presente articolo, per il tramite del proprio Sistema, a condizione che sia garantita la trasmissione e il recepimento di tutte le informazioni richieste dalla Piattaforma e l'interoperabilita' dei sistemi secondo le modalita' indicate nel Piano di cui al comma 9. Deve in ogni caso essere garantito il rispetto dei principi di minimizzazione, integrita' e riservatezza dei dati personali, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE), 2016/679.
 
Art. 6

Piano tecnico di interoperabilita'
delle Piattaforme del Rdc

1. Le piattaforme di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto dialogano tra di loro al fine di svolgere le funzioni di seguito indicate, scambiando i dati nelle modalita' individuate nel Piano tecnico di cui al comma 2 del presente articolo:
a) comunicazione da parte dei servizi competenti dei comuni, in forma singola o associata, ai centri per l'impiego, in esito alla valutazione preliminare, dei beneficiari per i quali i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano risultati prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti dall'art. 4, comma 12, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, la sottoscrizione dei Patti per il lavoro. I dati oggetto di comunicazione da parte dei comuni sono i codici fiscali dei beneficiari in relazione ai quali il Sistema informativo mette a disposizione i dati di cui all'art. 3, comma 5 del presente decreto;
b) comunicazione da parte dei centri per l'impiego ai servizi competenti dei comuni, in forma singola o associata, dei beneficiari per i quali siano ravvisate particolari criticita' in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento lavorativo, ai sensi dell'art. 4, comma 5-quater, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. I dati oggetto di comunicazione da parte dei centri per l'impiego sono le motivazioni dell'invio ai servizi sociali e i codici fiscali dei beneficiari in relazione ai quali il Sistema informativo mette a disposizione i dati di cui all'art. 3, comma 4, lettera a) del presente decreto;
c) coordinamento del lavoro tra gli operatori dei centri per l'impiego, i servizi sociali e gli altri servizi territoriali, con riferimento ai beneficiari per i quali il bisogno sia complesso e multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale, nelle modalita' previste dall'art. 4, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4; i dati oggetto di comunicazione sono descritti nella tabella 2 dell'allegato sub 4);
d) messa a disposizione delle informazioni sui Patti gia' sottoscritti, ove risulti necessario nel corso della fruizione del beneficio integrare o modificare i sostegni e gli impegni in relazione ad attivita' di competenza del centro per l'impiego ovvero del servizio sociale originariamente non incluso nei Patti medesimi; i dati oggetto di comunicazione sono descritti nella tabella 3 dell'allegato sub 4);
e) messa a disposizione dei comuni delle informazioni sulle dichiarazioni di immediata disponibilita' al lavoro sottoscritte dai beneficiari del Rdc convocati dai servizi competenti per il contrasto della poverta' dei comuni descritti nella Tabella 5 dell'allegato sub 4).
2. Al fine di consentire il dialogo tra le Piattaforme per il Rdc, per lo svolgimento delle funzioni sopra indicate, nonche' per la messa a disposizione dell'INPS delle informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui all'art. 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e di quelle sulle verifiche dei requisiti di residenza e soggiorno di cui all'art. 5, comma 4, del medesimo decreto-legge, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrita' e riservatezza dei dati personali, e' approvato il «Piano tecnico di interoperabilita' delle Piattaforme del Rdc», testo allegato sub 5), parte integrante del presente decreto.
 
Art. 7

Utilizzo dei dati per finalita' di analisi,
monitoraggio e controllo

1. Per le finalita' di analisi, monitoraggio e valutazione, nonche' per la verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 4, comma 14, del medesimo decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, fermo restando l'art. 24 del decreto legislativo n. 147/2017, tutti i dati descritti nelle tabelle degli allegati piani tecnici sono, comunque, elaborati per essere utilizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in forma individuale anonimizzata, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che rendono questi ultimi non identificabili, ovvero in forma aggregata, definite nell'allegato 5.
2. Nelle more della piena attuazione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali, per le finalita' di cui all'art. 24, comma 11 del decreto legislativo n. 147/2017, i predetti dati, elaborati per essere utilizzati in forma individuale anonimizzata, nelle medesime modalita' di cui al comma 1, sono resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle regioni e alle province autonome con riferimento ai residenti nei territori di competenza.
3. Per le attivita' di controllo nei confronti dei beneficiari, nonche' per le attivita' di monitoraggio degli Enti di formazione, da svolgere nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziarie esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la Guardia di finanza, sulla base di apposite convenzioni stipulate con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, nonche' dell'art. 47 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accede, attraverso il Sistema informativo del Rdc, esclusivamente ai seguenti dati:
a) dati personali di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3), 4), 6) e 9) e lettera b);
b) comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9-bis del decreto-legge n. 510/1996;
c) dati, eventualmente presenti relativi alle imprese, ai beneficiari del Rdc e agli enti, anche di formazione, destinatari degli incentivi;
d) dati sui soggetti erogatori di servizi di assistenza intensiva cui sono corrisposti gli assegni di ricollocazione, ai sensi rispettivamente degli articoli 8 e 9 del medesimo decreto.
4. Nelle convenzioni di cui al comma 3 sono individuate misure atte ad assicurare che l'accesso ai dati personali trattati nell'ambito del Sistema informativo del Rdc da parte della Guardia di finanza, avvenga con misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi presentati dal trattamento, idonee a garantire la sicurezza dei collegamenti e l'accesso selettivo alle informazioni necessarie alle specifiche finalita' in concreto perseguite.
5. Con riferimento alle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del regolamento UE 2016/679 presenti tra le informazioni di cui al comma 3, l'accesso e' limitato ai dati relativi alla salute dei beneficiari del Rdc ricavabili dalle prestazioni sociali erogate o contenuti nelle dichiarazioni presentate a fini ISEE ovvero nelle comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro riguardo ai casi di collocamento mirato.
 
Art. 8

Tempi di conservazione dei dati

1. I dati acquisiti dal Sistema informativo sono conservati, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, per un quinquennio a decorrere dalla conclusione dell'erogazione del beneficio, tranne le informazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) numeri 1), 2) e 3), necessarie al fine di consentire le attivita' di controllo sui requisiti dichiarati, conservate per un periodo di dieci anni dalla data di dichiarazione del requisito.
 
Art. 9

Disposizioni finali

1. Gli allegati tecnici, che costituiscono parte integrante del presente decreto, potranno subire modifiche o integrazioni a seguito degli sviluppi evolutivi delle piattaforme. I nuovi documenti saranno adottati con le medesime modalita' del presente decreto, sentito il Garante per la protezione di dati personali per l'opportuna valutazione.
2. Alle attivita' di cui al presente decreto tutte le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 2 settembre 2019

Il Ministro: Di Maio

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3040

______
Avvertenza:
Per la consultazione degli allegati tecnici, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' disponibile il decreto comprensivo dei relativi allegati, nella sezione normativa http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/D M-n-108-del-02092019.pdf