| Gazzetta n. 258 del 4 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  
| DECRETO 2 settembre 2019 |  
| Sistema informativo del Reddito di cittadinanza.  |  
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                        IL MINISTRO DEL LAVORO                       E DELLE POLITICHE SOCIALI 
   Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;   Visto in particolare l'art. 4, del citato decreto-legge  n.  4  del 2019, che condiziona l'erogazione del beneficio alla dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro  e  all'adesione  ad  un  percorso personalizzato  di  accompagnamento  all'inserimento   lavorativo   e all'inclusione  sociale,  nonche'  definisce  le  modalita'  di  tale adesione individuando i beneficiari tenuti agli obblighi, coloro  che devono  essere  convocati   dai   Centri   per   l'impiego   per   la sottoscrizione dei Patti per il lavoro e  coloro  che  devono  essere convocati dai servizi dei comuni competenti in materia  di  contrasto alla poverta'  per  la  sottoscrizione  dei  Patti  per  l'inclusione sociale;   Visto l'art. 6, del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che in particolare:     al comma 1, al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, nonche' per finalita' di  analisi,  monitoraggio,  valutazione  e  controllo  del programma del Rdc, istituisce presso il Ministero del lavoro e  delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza, nel cui ambito operano due apposite piattaforme digitali, una  presso l'ANPAL, per il coordinamento dei centri  per  l'impiego,  e  l'altra presso il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  per  il coordinamento dei comuni. Stabilisce  inoltre  che  con  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL  e  il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa  in  sede di Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, e' predisposto un piano tecnico  di attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e sono  individuate misure appropriate e specifiche a tutela degli  interessati,  nonche' modalita' di accesso selettivo alle informazioni  necessarie  per  il perseguimento  delle  specifiche  finalita'  e  adeguati   tempi   di conservazione dei dati;     al comma 2-bis, prevede che  le  regioni  dotate  di  un  proprio sistema informativo accessibile in forma integrata dai servizi  delle politiche del lavoro, delle politiche  sociali  ed  eventualmente  da altri servizi, concordano con le piattaforme nazionali  le  modalita' di colloquio e di  trasmissione  delle  informazioni  in  maniera  da garantire  l'interoperabilita'  dei  sistemi,  anche  attraverso   la cooperazione applicativa;     al comma 3,  stabilisce  che  l'INPS  mette  a  disposizione  del sistema informativo di cui al comma 1, secondo  termini  e  modalita' definiti  con  il  decreto  di  cui  al  medesimo   comma,   i   dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari  del  Rdc, le informazioni  sulla  condizione  economica  e  patrimoniale,  come risultanti  dalla  DSU  in  corso  di  validita',   le   informazioni sull'ammontare del beneficio  economico  e  sulle  altre  prestazioni sociali erogate dall'Istituto e ogni altra informazione  relativa  ai beneficiari del Rdc necessaria alla attuazione della misura,  incluse quelle sui  requisiti  per  essere  convocati  presso  i  centri  per l'impiego, e alla profilazione occupazionale;     al comma  4,  stabilisce  che  le  piattaforme  costituiscono  il portale delle comunicazioni tra i centri per  l'impiego,  i  soggetti accreditati di cui all'art. 12 del decreto legislativo  14  settembre 2015, n. 150, i  comuni,  che  si  coordinano  a  livello  di  ambito territoriale, l'ANPAL, il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali e l'INPS, secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui al comma 1, e definisce le informazioni  che  sono  comunicate dai servizi competenti attraverso le piattaforme;     al comma 5 stabilisce che le piattaforme  rappresentano  altresi' uno  strumento  utile  al  coordinamento  dei   servizi   a   livello territoriale, secondo termini e modalita' definiti con il decreto  di cui al comma 1, e definisce le funzioni per  il  cui  svolgimento  le piattaforme dialogano tra loro;     al comma 7 prevede che in relazione alle attivita' in esame tutte le  amministrazioni  provvedano  nell'ambito  delle  risorse   umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;   Visto il decreto legislativo 15 settembre  2017,  n.  147,  recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla  poverta'»,   come   modificato   dall'art.   11,   del   citato decreto-legge n. 4 del 2019;   Visto l'art. 24 del citato decreto legislativo 15  settembre  2017, n. 147, istitutivo  del  Sistema  informativo  unitario  dei  Servizi sociali, anche denominato SIUSS,  che  in  particolare  al  comma  3, stabilisce l'articolazione del SIUSS in due componenti: a) il Sistema informativo delle prestazioni e dei  bisogni  sociali,  a  sua  volta articolato in: 1) Banca dati delle prestazioni sociali; 2) Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate; 2-bis)  Piattaforma digitale del Reddito di  cittadinanza  per  il  Patto  di  inclusione sociale; 3) Sistema informativo dell'ISEE; b) il Sistema  informativo dell'offerta dei servizi sociali;   Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150,  recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,  comma  3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», come modificato  dall'art.  6, del citato decreto-legge n. 4 del 2019;   Visto l'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, istitutivo del Sistema informativo unitario  delle  politiche del lavoro (SIU), che si compone del nodo di coordinamento  nazionale e dei nodi di coordinamento regionali;   Visto l'art. 13, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  150  che  prevede  che  «costituiscono   elementi   del   sistema informativo unitario  dei  servizi  per  il  lavoro:  a)  il  sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, di cui all'art. 4, comma 35, della  legge  28  giugno  2012,  n.  92;  b)  l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di  cui  all'art.  6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297; c) i dati  relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive  del lavoro, ivi incluse la  scheda  anagrafica  e  professionale;  d)  il sistema  informativo  della  formazione  professionale,   d-bis)   la Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per  il lavoro,  implementata   attraverso   il   sistema   di   cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro;   Vista l'intesa raggiunta in Conferenza permanente  per  i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano n.  61/CSR  del  17  aprile  2019   sul   «Piano   straordinario   di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche  attive  del lavoro»  in  attuazione  dell'art.  12,   comma   3   del   succitato decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, in particolare laddove si precisa che:     il Reddito di  cittadinanza  (Rdc)  e'  volto  a  contrastare  la poverta' e al tempo stesso promuovere la crescita dell'occupazione  e favorire l'incontro tra domanda e offerta  di  lavoro  attraverso  un programma  di  rafforzamento  dei  servizi  per  l'impiego  e   delle politiche attive del lavoro, condiviso con le regioni e  le  province autonome (Piano straordinario); il Piano straordinario si  fonda  sul riconoscimento dell'importanza centrale dei  servizi  per  l'impiego, che costituiscono l'infrastruttura primaria del mercato del lavoro  e svolgono, da sempre, fondamentali compiti  di  rilievo  istituzionale per l'integrazione attiva delle persone;     in quest'ottica la progettazione e gestione personalizzata  degli interventi, anche in una logica di  case  management  costituisce  un riferimento  di  esperienza  delle  politiche  attive  regionali   da valorizzare, da integrare e da implementare anche con le  metodologie e  tecniche  innovative  che  saranno  adottate  per  il  reddito  di cittadinanza;     ai fini di un serio intervento di effettivo rilancio e definitivo rafforzamento dei centri per l'impiego (CPI), si pone contestualmente la necessita'  dell'implementazione  sostenibile  e  progressiva  dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) dei servizi per il  lavoro (come definiti nel decreto ministeriale n. 4/2018), per  identificare e garantire in modo omogeneo sul territorio nazionale  la  gamma  dei servizi che ogni cittadino puo' esigere da un centro per l'impiego  e gli standard quantitativi e qualitativi di tali servizi;   Considerato che l'ANPAL e' tenuta a dare  attuazione  a  una  parte importante del Rdc e del Piano  straordinario  di  potenziamento  dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro,  avendo  il compito, tra gli altri, di istituire una piattaforma digitale per  il coordinamento  dei  Centri  per  l'impiego  al  fine  di   consentire l'attivazione  e  la  gestione  di  un  percorso  personalizzato   di accompagnamento all'inserimento lavorativo dei beneficiari (Patto per il lavoro), sulla base di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6 del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;   Visto che il comma  7  dell'art.  4  del  citato  decreto-legge  28 gennaio 2019, n. 4 prevede che con decreto del Ministro del lavoro  e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), e previa  intesa  in  sede  di  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province autonome di Trento e Bolzano,  sono  definiti  appositi  indirizzi  e modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro, anche  in esito al primo periodo di applicazione del Rdc;   Visto che il comma  8  dell'art.  4  del  citato  decreto-legge  28 gennaio 2019, n. 4 prevede che i beneficiari del Rdc siano  tenuti  a collaborare alla definizione del Patto  per  il  lavoro  e  accettare espressamente gli obblighi e  rispettare  gli  impegni  previsti  nel Patto per il lavoro  e,  in  particolare  registrarsi  alla  suddetta piattaforma digitale e  consultarla  quotidianamente  quale  supporto nella ricerca attiva del lavoro;   Considerato che  l'ANPAL,  sulla  scorta  di  quanto  previsto  dal succitato comma 8 dell'art. 6 del  citato  decreto-legge  28  gennaio 2019, n. 4, al fine di attuare il Rdc  anche  attraverso  appropriati strumenti e piattaforme informatiche che aumentino  l'efficienza  del programma  e  l'allocazione  del  lavoro,  attesa  la  situazione  di necessita' e di urgenza, limitatamente al  triennio  2019-2021,  puo' avvalersi, previa convenzione approvata con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di societa' in house  al  Ministero medesimo, le quali possono servirsi degli  strumenti  di  acquisto  e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.a.;   Considerato altresi' che la succitata piattaforma istituita  presso l'ANPAL  dovra'  comporsi  di   tutti   gli   strumenti   utili   per l'attivazione e gestione del Patto per il lavoro a favore dei  Centri per l'impiego e in particolare di due sezioni: a) il Sistema  per  la gestione dei flussi dati amministrativi e della  condizionalita';  b) il sistema per la fruizione continua dei servizi di  accompagnamento, a sua volta articolato in un sistema  on-line  per  l'accompagnamento continuo al  percorso  personalizzato  per  l'inserimento  lavorativo (case management) e un sistema on-line per l'incontro domanda offerta self service (labor exchange);   Ritenuto di dover definire con successiva integrazione al  presente decreto le modalita' attuative del Sistema per la fruizione  continua dei servizi di accompagnamento, del patto per il lavoro e del profilo occupazionale nell'ambito del reddito di  cittadinanza,  anche  sulla base  degli  indirizzi  definiti  in  esito  al  primo   periodo   di applicazione del Rdc, ai sensi del citato art. 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, stante la situazione di necessita' ed urgenza che non consente di procrastinare l'erogazione dei  servizi  connessi  al Rdc e l'applicazione della relativa condizionalita';   Visto che il comma 4-bis dell'art. 12 del citato  decreto-legge  28 gennaio 2019, n. 4  autorizza,  al  fine  di  adeguare  le  spese  di funzionamento dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc la spesa  di  dieci milioni di euro per ciascuno degli anni  2019  e  2020  e  di  cinque milioni di euro per l'anno 2021;   Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il «Codice in materia di protezione dei dati personali e smi»;   Viste le Linee guida sugli strumenti operativi per la valutazione e la progettazione dei Patti per l'inclusione  sociale,  approvate  con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data  23 luglio 2019;   Acquisito il parere dell'Agenzia nazionale per le politiche  attive del lavoro in data 22 agosto 2019;   Acquisito il parere del Garante per la protezione di dati personali in data 20 giugno 2019;   Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, sancita nella seduta del 3 luglio 2019 e  l'intesa  della  Conferenza  unificata,  sancita nella seduta del 1° agosto 2019; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                              Definizioni 
   1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:     a) «Rdc»: il Reddito di  cittadinanza,  di  cui  all'art.  1  del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;     b) «Pensione di cittadinanza»: la denominazione che il Rdc assume quale misura di contrasto alla  poverta'  delle  persone  anziane  ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;     c) «Sistema informativo del  RdC»:  il  sistema  informativo  del Reddito di cittadinanza, istituito presso il Ministero del  lavoro  e delle  politiche  sociali,  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  1,   del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  nel  cui  ambito  operano  due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc,  una  presso  l'ANPAL, per il coordinamento dei centri per l'impiego, e  l'altra  presso  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il  coordinamento dei comuni, in forma singola o associata;     d) «SIUSS»: il Sistema informativo unitario dei servizi  sociali, di cui all'art. 24 al decreto legislativo 15 settembre 2017, n.  147, che include tra le sue componenti, ai sensi del comma 3, lettera  a), numero 2.bis la Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza  per il Patto di inclusione sociale;     e) «SIU»: il Sistema informativo  unitario  delle  politiche  del lavoro, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che include tra le sue componenti,  ai  sensi  del  comma  2, lettera d-bis) dell'art. 13, la Piattaforma digitale del  Reddito  di cittadinanza per il Patto di lavoro;     f)  «Ambiti  territoriali»:  gli  ambiti  territoriali,  di   cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;     g) «Comuni»: i comuni o loro ripartizioni sub territoriali aventi autonomia amministrativa, quali, a titolo esemplificativo, i municipi dei comuni capoluogo di citta' metropolitane;     h) Agenzie regionali o enti regionali per la gestione dei servizi per l'impiego»: enti strumentali  della  regione  o  della  provincia autonoma istituiti con legge regionale o provinciale per la  gestione dei servizi per l'impiego;     i) «Servizi per il lavoro»: i  Centri  per  l'impiego  nonche'  i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, laddove i provvedimenti  regionali  prevedano che questi soggetti svolgano le funzioni di cui all'art. 4,  comma  7 del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4;  «Centri  per  l'impiego»: uffici territoriali delle regioni e Province  autonome  di  Trento  e Bolzano, costituiti ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo  n. 150/2015, per costruire i percorsi piu' adeguati per l'inserimento  e il reinserimento nel mercato del lavoro  di  disoccupati,  lavoratori beneficiari di strumenti  di  sostegno  al  reddito  in  costanza  di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione;     j) «SAP»: la  scheda  anagrafico  professionale  dell'utente  del Centro per l'impiego;     k) «Patto di servizio»: il patto di servizio personalizzato  come definito all'art. 20 del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n. 150;     l) «Patto  per  il  lavoro»:  patto  di  servizio  personalizzato sottoscritto dai beneficiari del reddito  di  cittadinanza  ai  sensi dell'art. 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;     m) «Patto per l'inclusione»: il patto  per  l'inclusione  sociale sottoscritto dai beneficiari del reddito  di  cittadinanza  ai  sensi dell'art. 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,  che  assume  le caratteristiche del progetto personalizzato di  cui  all'art.  6  del decreto  legislativo  n.  147  del   2017,   ove   non   diversamente specificato;     n) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5  dicembre 2013, n. 159;     o) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di  cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n. 159 del 2013;     p) «Progetti utili alla collettivita'»: i progetti a  titolarita' dei comuni, utili alla collettivita', in ambito  culturale,  sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, cui  il beneficiario del Rdc e' tenuto ad offrire la  propria  disponibilita' ai sensi dell'art. 4, comma 15 del decreto-legge n. 4/2019.     |  
|   |                                 Art. 2 
                    Il Sistema informativo del Rdc 
   1. Il trattamento dei dati sui beneficiari del  Rdc  e'  effettuato nell'ambito del Sistema informativo del Rdc al fine di assicurare  il rispetto  dei  livelli   essenziali   delle   prestazioni,   ed,   in particolare, per consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il  lavoro  e  dei  Patti   per   l'inclusione   sociale   da   parte rispettivamente dei Servizi per il lavoro e  dei  Servizi  competenti per il contrasto alla  poverta'  dei  comuni,  che  si  coordinano  a livello di Ambito territoriale, nonche' per finalita' di  verifica  e controllo ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto-legge n.  4/2019, nonche' per la comunicazione delle informazioni  sui  progetti  utili alla collettivita' e sull'assolvimento dei relativi obblighi  di  cui all'art. 4, comma 15 del medesimo decreto-legge.   2. Nell'ambito del Sistema  informativo  operano  le  seguenti  due piattaforme:     a) la piattaforma digitale del Reddito  di  cittadinanza  per  il Patto  per  il  lavoro,  istituita  presso  l'ANPAL  per   consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e  supportare  la realizzazione   di   percorsi   personalizzati   di   accompagnamento all'inserimento lavorativo. Attraverso la piattaforma i  Servizi  per il lavoro comunicano con l'ANPAL, il Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali e  l'INPS,  secondo  termini  e  modalita'  di  cui all'art. 4 del presente decreto;     b) la piattaforma digitale del Reddito  di  cittadinanza  per  il Patto di inclusione sociale, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il coordinamento dei Servizi competenti per il contrasto  alla  poverta'  dei  comuni,  in  forma  singola  o associata,  al  fine  di  supportare  la  realizzazione  di  percorsi personalizzati  di  accompagnamento  all'inclusione  sociale  e   per finalita' di  verifica  del  possesso  dei  requisiti  da  parte  dei beneficiari. Attraverso la piattaforma i comuni, che si coordinano  a livello di Ambito territoriale, comunicano con  il  Ministero  e  con INPS secondo termini e modalita'  di  cui  all'art.  5  del  presente decreto.   3. Ai fini della alimentazione delle piattaforme di  cui  al  comma precedente,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali identifica i  componenti  del  nucleo  familiare  che  devono  essere convocati dai Servizi per il lavoro ovvero dai Servizi competenti dei comuni, ai sensi dell'art. 4, commi 5  e  11,  del  decreto-legge  28 gennaio 2019, n. 4, sulla base dei criteri di  cui  all'allegato  sub 1), che costituisce parte integrante del presente decreto. In esito a tale  identificazione  e'  costituito   l'elenco   dei   beneficiari, comunicati alle relative piattaforme secondo i criteri  definiti  nel Piano di cui all'art. 3 del presente decreto, allegato sub 2).   4. Attraverso le piattaforme i comuni  e  i  Centri  per  l'impiego comunicano tra di loro per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  cui all'art. 4 e all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 28 gennaio  2019, n. 4, nonche' di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo  n. 147 del 2017, secondo modalita' e  termini  di  cui  all'art.  6  del presente decreto.   5. I dati del Sistema informativo sono utilizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dell'adempimento  delle funzioni  di   propria   competenza   per   finalita'   di   analisi, monitoraggio, valutazione e controllo  del  programma  del  Rdc,  con particolare  riferimento  alla   responsabilita'   di   coordinamento dell'attuazione, di monitoraggio e di  valutazione  del  Rdc  e  alla funzione di identificazione degli ambiti  territoriali  lavorativi  e sociali che presentano  particolari  criticita'  nell'attuazione  del Rdc. L'utilizzo dei dati da parte del Ministero del  lavoro  e  delle politiche sociali avviene nei  limiti  di  cui  all'art.  7,  secondo modalita' e termini definiti nel Piano di cui all'art. 6 del presente decreto, allegato sub 5).   6. I dati del Sistema informativo sono utilizzati  dall'ANPAL,  con riferimento   al   Reddito   di   cittadinanza,   anche   nell'ambito dell'adempimento delle funzioni ad essa attribuite  dall'art.  9  del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. L'utilizzo dei dati da parte dell'ANPAL avviene secondo modalita'  e  termini  definiti  nel Piano di cui all'art. 4 del presente decreto, allegato sub 4).   7. Al Sistema informativo accede  la  Guardia  di  finanza  per  le attivita' di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc, nonche' per il monitoraggio delle attivita' degli Enti di formazione  di  cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.  4,  nei limiti e secondo modalita' e termini di cui all'art. 7  del  presente decreto.   8. Con riferimento alle attivita' di trattamento dei dati personali dei soggetti beneficiari del RdC, il Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, l'ANPAL, l'INPS, i  comuni,  in  forma  singola  o associata, e la Guardia di finanza operano in  qualita'  di  Titolari autonomi del trattamento nell'ambito delle rispettive competenze. Nel rispetto delle competenze stabilite dalle leggi nazionali e regionali le regioni e le province autonome ovvero Agenzie  regionali  o  altri Enti regionali sono titolari dei trattamenti operati dai servizi  per il lavoro secondo quanto stabilito dalle relative leggi regionali. Le Agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del  decreto  legislativo  n. 276 del 2003, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attivita' di  intermediazione  ai  sensi  dell'art.  6  del  medesimo   decreto legislativo e i soggetti accreditati ai  servizi  per  il  lavoro  ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 150/2015  effettuano  i trattamenti di dati personali di propria competenza  in  qualita'  di titolari autonomi del trattamento.   9. Il trattamento dei dati avviene nel  rispetto  dei  principi  di minimizzazione, integrita' e riservatezza dei dati personali, secondo modalita' e termini stabiliti nei relativi Piani tecnici, allegati al presente decreto, nei quali e' riportato il tracciato dei dati e sono individuate le tipologie di dati e le  operazioni  eseguibili,  anche con riferimento a categorie particolari  di  dati  personali  o  dati relativi a condanne penali o reati, di cui agli articoli 9 e  10  del regolamento (UE) 2016/679,  le  misure  appropriate  e  specifiche  a tutela degli interessati nel trattamento  e  nella  trasmissione  dei dati, nonche' le modalita' di  accesso  selettivo  alle  informazioni necessarie al perseguimento delle specifiche finalita'.     |  
|   |                                 Art. 3 
            Individuazione delle platee dei beneficiari Rdc 
   1. Il Sistema informativo del reddito  di  cittadinanza,  collocato presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  e' alimentato ai sensi dell'art. 6, comma 3 e comma 4, lettera  f),  del decreto-legge n. 4 del 2019,  dall'INPS  e  dall'ANPAL  che,  secondo termini  e  modalita'  di  seguito  definite  e  per   le   finalita' individuate nei commi  seguenti  e  nell'art.  7,  nel  rispetto  del principio  di  minimizzazione,  trasmettono  al   Sistema   i   dati, dettagliati nell'allegato sub 2), di seguito riportati:     a) INPS, con riferimento ai beneficiari del Rdc:       1) dati anagrafici e codici fiscali dei  singoli  componenti  i nuclei familiari;       2) informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come risultanti dalla DSU in  corso  di  validita',  aggiornate  ai  sensi dell'art. 3, commi da 8 a 11 del decreto-legge n. 4 del 2019;       3)  informazioni   sull'ammontare   del   beneficio   economico riconosciuto;       4) informazioni presenti  nel  SIUSS  sulle  altre  prestazioni sociali erogate ai componenti il nucleo familiare dall'INPS ovvero da altri enti erogatori;       5)  caratteristiche   necessarie   a   identificare   eventuali componenti,  appartenenti  a  nuclei   familiari   beneficiari,   non considerati nel calcolo della scala di  equivalenza  e  pertanto  non beneficiari della misura ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 3, comma 13;       6) caratteristiche  necessarie  ad  identificare  i  componenti tenuti agli obblighi  connessi  alla  fruizione  del  Rdc,  ai  sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,  anche avvalendosi di informazioni acquisite a fini ISEE presso gli  archivi dell'Agenzia delle entrate, ovvero acquisite presso gli  archivi  del Ministero dell'universita' e della ricerca;       7) caratteristiche necessarie ad identificare i componenti  che devono essere convocati dai Centri per l'impiego, ovvero dai  Servizi competenti dei comuni ai  sensi  dell'art.  4,  commi  5  e  11,  del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, nonche'  recapiti  dei  relativi richiedenti;       8)  caratteristiche  individuali   e   familiari   identificate nell'ambito degli Strumenti per la valutazione e la progettazione dei Patti per l'inclusione sociale necessarie ai fini  della  valutazione multidimensionale;       9) in riferimento  alle  domande  accolte,  informazioni  sugli esiti dei successivi controlli,  sullo  stato  della  erogazione  del beneficio e sui provvedimenti di decadenza o revoca dello stesso;     b)  INPS,  con  riferimento  ai  beneficiari  della  pensione  di cittadinanza:       1) codici fiscali e comune di residenza dei soli richiedenti;     c)  ANPAL,  con  riferimento  ai  beneficiari  del   Reddito   di cittadinanza:       1) caratteristiche  necessarie  ad  identificare  i  componenti tenuti agli obblighi  connessi  alla  fruizione  del  Rdc,  ai  sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;       2)  caratteristiche  individuali   e   familiari   identificate nell'ambito degli Strumenti per la valutazione e la progettazione dei Patti per l'inclusione sociale necessarie ai fini  della  valutazione multidimensionale;   2. Ai fini dell'individuazione delle platee  tenute  agli  obblighi connessi  alla  fruizione   della   misura   e   dell'amministrazione territoriale competente per la prima convocazione dei beneficiari del Rdc ai sensi dell'art. 2, comma 3 del presente decreto, il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto  dei  principi  di semplificazione  e  protezione  dei  dati  personali,   utilizza   le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo integrate con le informazioni relative alle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  608,  messe  a disposizione dall'ANPAL, ai sensi dell'art. 13, comma 4  del  decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  150,  descritte  nella  tabella  7 dell'allegato sub 2).   3. In esito alle attivita' di cui al comma precedente, il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  costituisce  l'elenco  dei beneficiari, comprensivo delle informazioni di cui ai commi  1  e  2, incluso l'identificativo di coloro che devono essere convocati per la stipula rispettivamente del patto per il  lavoro,  o  del  patto  per l'inclusione, dei beneficiari non tenuti agli obblighi connessi  alla fruizione del Rdc e dei titolari di pensione di cittadinanza.   4. Sono messi a disposizione  della  piattaforma  digitale  di  cui all'art. 5 del presente decreto, istituita presso  il  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, i dati,  dettagliati  nell'allegato sub 2), di seguito riportati:     a) per la gestione dei Patti per l'inclusione sociale, i dati  di cui al comma 1, lettere a) e c), con esclusivo riferimento ai  nuclei familiari  che  devono  essere  convocati  dai  servizi  dei   comuni competenti per il contrasto della poverta';     b) per la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno, i dati di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b)  relativamente ai soli componenti richiedenti la prestazione con riferimento a tutti i nuclei beneficiari;     c) per la gestione dei progetti utili alla collettivita', i  dati personali di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  numeri  1),  3),  8), limitatamente ai beneficiari che hanno sottoscritto il Patto  per  il lavoro o il Patto per l'inclusione sociale,  nonche'  ai  beneficiari che,  pur  non  tenuti  agli  obblighi,   facoltativamente   facciano richiesta di partecipare ai progetti.   5. Sono messi a disposizione  della  piattaforma  digitale  di  cui all'art. 4 del presente decreto, istituita presso  l'ANPAL,  i  dati, dettagliati nell'allegato sub 2), per la gestione  degli  adempimenti amministrativi e  della  condizionalita'  e  per  la  gestione  della fruizione continua dei servizi per l'accompagnamento, di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 7),  e  9)  con  esclusivo  riferimento  ai beneficiari che devono essere convocati dai  Servizi  per  il  lavoro competenti per la sottoscrizione del Patto per il lavoro.   6. Sono altresi' messi a disposizione  della  piattaforma  digitale istituita presso l'ANPAL, ai sensi dell'art. 4, i dati  personali  di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 6), con esclusivo riferimento agli individui maggiorenni, non esclusi dagli  obblighi,  che  devono essere convocati dai servizi dei comuni competenti per  il  contrasto della poverta', onde evitare che siano convocati anche dai Centri per l'impiego territorialmente competenti per la conferma dello stato  di disoccupazione, a seguito della presentazione della dichiarazione  di immediata disponibilita' al lavoro di cui all'art.  4,  comma  1  del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.   7. Al fine di dare attuazione al Sistema informativo del Reddito di cittadinanza, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrita' e riservatezza dei dati personali, e' approvato il «Piano tecnico  di attivazione del Sistema informativo  del  reddito  di  cittadinanza», testo allegato sub 2), parte integrante del presente atto.   8. Le modalita' di scambio dei dati tra le Piattaforme  all'interno del Sistema informativo sono descritte nel Piano di  cui  all'art.  6 del presente decreto, allegato sub 5).     |  
|   |                                 Art. 4 
            Piattaforma del Rdc per il Patto per il lavoro 
   1. La piattaforma del Rdc per il Patto per il  lavoro,  cosi'  come previsto all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n. 4, si compone di tutti gli strumenti necessari  per  l'attivazione  e gestione del patto per il lavoro a favore dei centri  per  l'impiego. La  piattaforma  digitale  si  avvale  del  sistema  di  cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali  del  lavoro  per  lo scambio delle informazioni,  cosi'  come  previsto  all'art.  13  del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e si  compone  di  due sezioni, una per ciascuna delle finalita' di cui all'art. 3, comma  5 del presente decreto:     a) il Sistema per la gestione dei flussi  dati  amministrativi  e della condizionalita';     b)  il  Sistema  per  la  fruizione  continua  dei   servizi   di accompagnamento.   Oltre al sistema di  cooperazione  applicativa,  le  regioni  e  le province autonome possono utilizzare nel rispetto delle  disposizioni del regolamento UE 2016 n. 679, funzionalita' applicative sussidiarie messe  a  disposizione  da  ANPAL  per  le  quali,  nell'ambito   del trattamento dei dati, rimangono titolari autonomi ai sensi  dell'art. 2, comma 8 del presente decreto.   2. Il Sistema per la gestione  dei  flussi  dati  amministrativi  e della condizionalita'  interessa  due  principali  gruppi  di  flussi informativi:     a) flussi per l'invio  ai  sistemi  informativi  regionali  e  la ricezione dagli stessi delle informazioni;     b) flussi per l'invio delle informazioni ad INPS.   3. Attraverso il flusso di cui al comma 2, lettera a), il  Sistema, tramite  cooperazione   applicativa   e   funzionalita'   applicative dedicate,  mette  a  disposizione   dei   Servizi   per   il   lavoro territorialmente  competenti,  assicurando  accessi   selettivi,   le informazioni relative a:     a) lista dei beneficiari tenuti alla stipula  del  patto  per  il lavoro, descritte nella tabella 1 dell'allegato sub 4);     b) le comunicazioni pervenute da INPS relative ai casi di  revoca o decadenza del beneficio;     c) scheda anagrafico professionale, descritte nelle tabelle 2 e 3 dell'allegato sub 4);     d) Dichiarazione  di  immediata  disponibilita'  (DID)  descritte rispettivamente nelle tabelle 3, 4, 5 e 6 dell'allegato sub 4);     e) Curriculum vitae inseriti dai  beneficiari  (CV),  nell'ambito del Patto per il lavoro, descritte nella tabella 7 dell'allegato  sub 4);     f) Job vacancy  inserite  dalle  aziende  (JV),  descritte  nella tabella 8 dell'allegato sub 4);     g)  appuntamenti  fissati  dai  beneficiari  su  portale   ANPAL, descritte nella tabella 10 dell'allegato sub 4).   4. Attraverso il flusso di cui al comma 2, lettera a),  il  Sistema riceve dai Servizi per il lavoro territorialmente competenti, durante la fase propedeutica alla sottoscrizione  del  patto  per  il  lavoro nonche' alle successive attivita', tramite cooperazione applicativa e funzionalita' applicative dedicate, le informazioni relative a:     a) disponibilita' degli uffici per gli appuntamenti;     b) eventi relativi alla condizionalita', ai  sensi  dell'art.  7, comma 4), 5), 7) e 8) e dell'art. 9, comma 2) e 3), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, descritte nella tabella  9  dell'allegato  sub 4);     c) aggiornamento della scheda anagrafico  professionale  come  da tabella 3 dell'allegato sub 4);     d)  Patti  per  il  lavoro,  descritte  nelle  tabelle  3   e   4 dell'allegato sub 4);     e) misure di politica attiva come da tabella 3 dell'allegato  sub 4);     f) comunicazioni obbligatorie come da  tabella  11  dell'allegato sub 4).   5. ANPAL, con riferimento al flusso di cui al comma 2, lettera  b), mette a disposizione di INPS, tramite  cooperazione  applicativa,  le informazioni relative a:     a)  comunicazioni  ai  fini  della  condizionalita',   ai   sensi dell'art. 6, comma 4, lettera c), del decreto-legge 28 gennaio  2019, n. 4, descritte nella tabella 9 dell'allegato sub 4);     b)  comunicazione   obbligatorie   inerenti   all'assunzione   di beneficiari del Reddito  di  cittadinanza  assunti  mediante  offerta congrua nell'ambito del percorso sottoscritto con  il  Patto  per  il lavoro come da tabella 11 dell'allegato sub 4).   6. Al fine di dare attuazione alla Piattaforma digitale di  cui  al comma  1,  e'  approvato  il  «Piano  tecnico  di  attivazione  della piattaforma digitale dedicata al Rdc per il  patto  per  il  lavoro», testo allegato  sub  4),  parte  integrante  del  presente  atto.  Le modalita' attuative del sistema di cui al comma 1, lettera  b),  sono integrate successivamente nel Piano e approvate con la  modifica  del presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 5 
       Piattaforma del Rdc per il Patto per l'inclusione sociale 
   1. La piattaforma del Rdc per il Patto per l'inclusione sociale  si compone di tre sezioni, una  per  ciascuna  delle  finalita'  di  cui all'art. 3, comma 4:     a) sistema gestionale dei Patti per l'inclusione sociale;     b) controlli anagrafici;     c) progetti utili alla collettivita'.   2. Nella sezione di cui al  comma  1,  lettera  a),  sono  messe  a disposizione dei comuni,  che  si  coordinano  a  livello  di  Ambito territoriale, le informazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), individuate puntualmente nell'allegato sub  2),  per  lo  svolgimento delle funzioni di seguito indicate:     a)  assegnazione  dei  nuclei  beneficiari  agli  operatori   con funzione di figura di riferimento ai sensi dell'art. 6, comma 9,  del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 («case manager»);     b) convocazione dei beneficiari;     c) analisi preliminare;     d) quadro di analisi approfondito;     e) patto di inclusione sociale;     f) monitoraggio del patto.   3. Con riferimento alle funzioni di  cui  al  comma  2,  i  comuni, raccolgono le informazioni derivanti  dall'utilizzo  degli  strumenti per la valutazione e la  progettazione  dei  Patti  per  l'inclusione sociale, approvati con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali in data 23 luglio 2019,  dettagliate  nell'allegato sub 3), integrando le  informazioni  di  cui  all'art.  3,  comma  4, lettera a). Con riferimento a tale trattamento i comuni operano,  per lo svolgimento delle funzioni di competenza, in qualita' di  autonomi titolari.   4. I  comuni,  coordinandosi  a  livello  di  ambito  territoriale, alimentano  la  sezione  di  cui  al  comma  1,  lettera   a)   della Piattaforma, in conformita' con quanto previsto nell'allegato 3,  con le informazioni di seguito indicate:     a) le disponibilita' degli uffici per la creazione di una  agenda degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio;     b)  l'avvenuta  o  la  mancata  sottoscrizione  del   Patto   per l'inclusione sociale, entro cinque giorni dalla medesima;     c) le informazioni sui  fatti  suscettibili  di  dar  luogo  alle sanzioni di cui all'art. 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4, entro  dieci  giorni  lavorativi  dall'accertamento  dell'evento   da sanzionare;     d) le informazioni di cui al comma 3, necessarie a monitorare  da parte dei comuni  stessi  l'attuazione  dei  Patti  per  l'inclusione sociale, incluse le informazioni rilevanti riferite ai componenti  il nucleo beneficiario in esito alla  valutazione  multidimensionale  di cui all'art. 4, comma 11, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.   5. Le informazioni di cui  al  comma  4,  lettere  b)  e  c),  sono trasmesse all'INPS per il tramite della  piattaforma  ai  fini  della applicazione di sanzioni o provvedimenti  di  sospensione,  revoca  o decadenza, con riferimento a singoli individui  o  nuclei  familiari, nelle modalita' definite nell'allegato sub 3).   6. Nella sezione della Piattaforma di cui al comma 1,  lettera  b), sono messe a disposizione dell'Anagrafe nazionale  della  popolazione residente e, nelle more del suo completamento,  dei  comuni,  che  si coordinano a livello di Ambito territoriale, le informazioni  di  cui all'art. 3, comma 4, lettera b), per la  verifica  dei  requisiti  di residenza e soggiorno.  Ai  fini  della  verifica  del  requisito  di residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi  due  in modo continuativo, ove  necessario,  le  informazioni  sono  messe  a disposizione dei diversi comuni  in  cui  risulta  aver  riseduto  il singolo  dichiarante.  Gli  esiti  della  verifica   sono   messi   a disposizione  dell'INPS  per  il  tramite  della  Piattaforma,  nelle modalita' definite nell'allegato sub 3).   7.  La  sezione  di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  contiene  le informazioni sui progetti attivati dai comuni nelle forme  e  con  le caratteristiche definite con decreto del Ministro del lavoro e  delle politiche sociali, da adottare ai sensi dell'art. 4,  comma  15,  del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, entro sei  mesi  dalla  data  di conversione del decreto, sulla cui base verra' integrato il  presente decreto.   8. Il trattamento dei dati effettuato mediante  la  Piattaforma  e' articolato a livello di Ambito territoriale.  L'accreditamento  degli operatori dei servizi competenti comunali abilitati ad operare  sulla piattaforma avviene per il tramite di uno o piu' operatori,  comunque identificati a livello di Ambito territoriale, per svolgere il  ruolo di  Amministratore  dell'Ambito  di  appartenenza,  per   conto   del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali.  Il  ruolo   di Amministratore  non  prevede  l'accesso   ai   dati   personali   dei beneficiari del Rdc.  L'accesso  alle  informazioni  da  parte  degli utenti  abilitati  dall'Amministratore  avviene  selettivamente   con riferimento alle finalita' perseguite e ai compiti assegnati  secondo le modalita' indicate nel Piano di cui al comma 9.   9. Al fine di dare attuazione alla piattaforma digitale di  cui  al comma 1, nel rispetto dei principi di  minimizzazione,  integrita'  e riservatezza dei dati personali, e' approvato il  «Piano  tecnico  di attivazione della piattaforma digitale dedicata al Rdc per  il  patto per l'inclusione sociale», testo allegato sub  3),  parte  integrante del presente atto.   10. Il Ministero mette a disposizione dei comuni la Piattaforma per la gestione delle funzioni di cui al  comma  3,  dei  cui  dati  sono titolari autonomi, sulla base di una convenzione, per la quale  opera in qualita' di  responsabile  del  trattamento  dei  dati,  ai  sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679. Gli Ambiti territoriali che dispongono di un proprio sistema informativo per lo svolgimento delle attivita' di gestione dei Patti per l'inclusione sociale, accessibile dai  servizi  delle  politiche  sociali  ed  eventualmente  da  altri servizi, ovvero appartenenti alle regioni  dotate  di  tale  sistema, possono colloquiare con la piattaforma e trasmettere le  informazioni di cui al presente articolo, per il tramite del  proprio  Sistema,  a condizione che sia garantita la  trasmissione  e  il  recepimento  di tutte    le    informazioni    richieste    dalla    Piattaforma    e l'interoperabilita' dei sistemi secondo  le  modalita'  indicate  nel Piano di cui al comma 9.  Deve  in  ogni  caso  essere  garantito  il rispetto dei principi di minimizzazione,  integrita'  e  riservatezza dei dati personali, adottando  le  misure  tecniche  e  organizzative adeguate a garantire la sicurezza del trattamento dei dati  ai  sensi dell'art. 32 del regolamento (UE), 2016/679.     |  
|   |                                 Art. 6 
                  Piano tecnico di interoperabilita'                       delle Piattaforme del Rdc 
   1. Le piattaforme di cui agli articoli 4 e 5 del  presente  decreto dialogano tra di loro al fine di  svolgere  le  funzioni  di  seguito indicate, scambiando i dati nelle  modalita'  individuate  nel  Piano tecnico di cui al comma 2 del presente articolo:     a) comunicazione da parte dei servizi competenti dei  comuni,  in forma singola o associata, ai centri per  l'impiego,  in  esito  alla valutazione preliminare, dei beneficiari per i quali  i  bisogni  del nucleo   familiare   e   dei   suoi   componenti   siano    risultati prevalentemente connessi  alla  situazione  lavorativa,  al  fine  di consentire nei termini previsti dall'art. 4, comma 12,  decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, la sottoscrizione dei Patti per il  lavoro.  I dati oggetto di comunicazione da  parte  dei  comuni  sono  i  codici fiscali dei beneficiari in relazione ai quali il Sistema  informativo mette a disposizione i dati di cui all'art. 3, comma 5  del  presente decreto;     b) comunicazione da parte dei centri  per  l'impiego  ai  servizi competenti dei comuni, in forma singola o associata, dei  beneficiari per i quali siano ravvisate particolari criticita' in relazione  alle quali  sia  difficoltoso  l'avvio  di  un  percorso  di   inserimento lavorativo, ai sensi dell'art. 4, comma 5-quater,  del  decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. I dati oggetto di comunicazione da  parte  dei centri per  l'impiego  sono  le  motivazioni  dell'invio  ai  servizi sociali e i codici fiscali dei beneficiari in relazione ai  quali  il Sistema informativo mette a disposizione i dati di  cui  all'art.  3, comma 4, lettera a) del presente decreto;     c) coordinamento del lavoro tra  gli  operatori  dei  centri  per l'impiego, i servizi sociali e gli altri  servizi  territoriali,  con riferimento ai beneficiari per i quali il  bisogno  sia  complesso  e multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei  Patti per l'inclusione sociale, nelle modalita' previste dall'art. 4, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.  4;  i  dati  oggetto  di comunicazione sono descritti nella tabella 2 dell'allegato sub 4);     d)  messa  a  disposizione  delle  informazioni  sui  Patti  gia' sottoscritti, ove risulti necessario nel corso  della  fruizione  del beneficio  integrare  o  modificare  i  sostegni  e  gli  impegni  in relazione ad attivita' di competenza del centro per l'impiego  ovvero del servizio sociale originariamente non incluso nei Patti  medesimi; i dati oggetto  di  comunicazione  sono  descritti  nella  tabella  3 dell'allegato sub 4);     e) messa a  disposizione  dei  comuni  delle  informazioni  sulle dichiarazioni di immediata disponibilita' al lavoro sottoscritte  dai beneficiari del Rdc convocati dai servizi competenti per il contrasto della poverta' dei comuni descritti nella Tabella 5 dell'allegato sub 4).   2. Al fine di consentire il dialogo tra le Piattaforme per il  Rdc, per lo svolgimento delle funzioni  sopra  indicate,  nonche'  per  la messa  a  disposizione  dell'INPS  delle   informazioni   sui   fatti suscettibili di dar luogo  alle  sanzioni  di  cui  all'art.  7,  del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e di quelle sulle verifiche  dei requisiti di residenza e soggiorno di cui all'art. 5,  comma  4,  del medesimo decreto-legge, nel rispetto dei principi di  minimizzazione, integrita' e riservatezza dei dati personali, e' approvato il  «Piano tecnico  di  interoperabilita'  delle  Piattaforme  del  Rdc»,  testo allegato sub 5), parte integrante del presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 7 
              Utilizzo dei dati per finalita' di analisi,                       monitoraggio e controllo 
   1. Per le finalita' di analisi, monitoraggio e valutazione, nonche' per la verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 4, comma 14, del  medesimo  decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  fermo  restando  l'art.  24  del  decreto legislativo n. 147/2017, tutti i dati descritti nelle  tabelle  degli allegati  piani  tecnici  sono,  comunque,   elaborati   per   essere utilizzati dal Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  in forma individuale anonimizzata, privi  di  ogni  riferimento  che  ne permetta il collegamento  con  gli  interessati  e  comunque  secondo modalita' che rendono questi ultimi  non  identificabili,  ovvero  in forma aggregata, definite nell'allegato 5.   2. Nelle  more  della  piena  attuazione  del  Sistema  informativo unitario dei servizi sociali, per le finalita' di  cui  all'art.  24, comma 11 del  decreto  legislativo  n.  147/2017,  i  predetti  dati, elaborati per essere utilizzati in  forma  individuale  anonimizzata, nelle medesime modalita' di cui al comma 1, sono resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle  regioni  e  alle province autonome con  riferimento  ai  residenti  nei  territori  di competenza.   3. Per le attivita' di controllo  nei  confronti  dei  beneficiari, nonche' per le attivita' di monitoraggio degli Enti di formazione, da svolgere   nell'ambito   delle   ordinarie   funzioni   di    polizia economico-finanziarie esercitate ai sensi del decreto legislativo  19 marzo 2001, n. 68, la Guardia di  finanza,  sulla  base  di  apposite convenzioni stipulate con il Ministero del lavoro e  delle  politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n. 4, nonche' dell'art. 47 del decreto legislativo 18  maggio  2018,  n. 51, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,  accede, attraverso il Sistema informativo del Rdc, esclusivamente ai seguenti dati:     a) dati personali di cui all'art. 3, comma 1, lettera a),  numeri 1), 2), 3), 4), 6) e 9) e lettera b);     b)  comunicazioni  obbligatorie  di  cui   all'art.   9-bis   del decreto-legge n. 510/1996;     c)  dati,  eventualmente  presenti  relativi  alle  imprese,   ai beneficiari del Rdc e agli enti,  anche  di  formazione,  destinatari degli incentivi;     d) dati sui soggetti erogatori di servizi di assistenza intensiva cui  sono  corrisposti  gli  assegni  di  ricollocazione,  ai   sensi rispettivamente degli articoli 8 e 9 del medesimo decreto.   4. Nelle convenzioni di cui al comma 3 sono individuate misure atte ad assicurare che l'accesso ai dati  personali  trattati  nell'ambito del Sistema informativo del Rdc da parte della  Guardia  di  finanza, avvenga con  misure  tecniche  e  organizzative  adeguate  ai  rischi presentati dal trattamento,  idonee  a  garantire  la  sicurezza  dei collegamenti e l'accesso selettivo alle informazioni necessarie  alle specifiche finalita' in concreto perseguite.   5. Con riferimento alle categorie particolari di dati personali  di cui  all'art.  9  del  regolamento  UE  2016/679  presenti   tra   le informazioni di cui  al  comma  3,  l'accesso  e'  limitato  ai  dati relativi  alla  salute  dei  beneficiari  del  Rdc  ricavabili  dalle prestazioni  sociali  erogate   o   contenuti   nelle   dichiarazioni presentate a fini ISEE ovvero nelle  comunicazioni  obbligatorie  del datore di lavoro riguardo ai casi di collocamento mirato.     |  
|   |                                 Art. 8 
                    Tempi di conservazione dei dati 
   1. I  dati  acquisiti  dal  Sistema  informativo  sono  conservati, conformemente alla  normativa  in  materia  di  protezione  dei  dati personali,  per  un  quinquennio  a   decorrere   dalla   conclusione dell'erogazione del beneficio, tranne le informazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) numeri 1), 2) e  3),  necessarie  al  fine  di consentire  le  attivita'  di  controllo  sui  requisiti  dichiarati, conservate per un periodo di dieci anni dalla data  di  dichiarazione del requisito.     |  
|   |                                 Art. 9 
                          Disposizioni finali 
   1. Gli allegati tecnici, che  costituiscono  parte  integrante  del presente decreto, potranno subire modifiche o integrazioni a  seguito degli sviluppi evolutivi delle piattaforme. I nuovi documenti saranno adottati con le medesime modalita' del presente decreto,  sentito  il Garante  per  la  protezione  di  dati  personali   per   l'opportuna valutazione.   2.  Alle  attivita'  di  cui   al   presente   decreto   tutte   le amministrazioni  interessate  provvedono  nell'ambito  delle  risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.   Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei conti. 
     Roma, 2 settembre 2019 
                                                  Il Ministro: Di Maio 
  Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2019  Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3040 
                                ______   Avvertenza:     Per  la  consultazione  degli  allegati  tecnici,  sul  sito  del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e'  disponibile  il decreto comprensivo dei relativi allegati,  nella  sezione  normativa http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/D M-n-108-del-02092019.pdf     |  
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