| Gazzetta n. 258 del 4 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  
| DECRETO 23 settembre 2019 |  
| Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020,  sottomisura  17.1. Approvazione dell'avviso pubblico a presentare  proposte.  Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2019.  |  
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                        L'AUTORITA' DI GESTIONE         del programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 
   Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,  sul  Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e  sul Fondo europeo per gli affari marittimi  e  la  pesca  e  disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul  Fondo  sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo  europeo  per  gli  affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.  1083/2006 del Consiglio;   Visto il  regolamento  (CE)  n.  1305/2013  del  Parlamento  e  del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale  da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);   Visto l'art.  60,  paragrafo  2  del  citato  regolamento  (UE)  n. 1305/2013, che prevede che siano ammissibili al  FEASR  solamente  le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorita' di gestione  del relativo programma;   Visto,  in  particolare,  l'art.  65,  paragrafo   3   del   citato regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi del quale gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano  stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo  in  modo  da garantire una chiara ripartizione e separazione  delle  funzioni  tra l'Autorita' di gestione e gli altri organismi;   Visto l'art. 66 del regolamento (UE) n.  1305/2013,  ai  sensi  del quale l'Autorita' di gestione puo' designare  uno  o  piu'  organismi intermedi  per  provvedere  alla  gestione  e  all'esecuzione   degli interventi di sviluppo rurale, pur rimanendo pienamente  responsabile dell'efficiente e  corretta  gestione  ed  esecuzione  delle  proprie funzioni e provvede affinche' l'organismo delegato possa disporre  di tutte le  informazioni  ed  i  dati  necessari  all'espletamento  del proprio incarico;   Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla  gestione  e sul monitoraggio della politica agricola comune;   Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della commissione del 17 luglio 2014, recante le modalita' di  applicazione del regolamento (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e  di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita';   Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   908/2014   della commissione del 6 agosto 2014, recante modalita' di applicazione  del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli organismi pagatori  ed  altri  organismi,  la gestione  finanziaria,  la  liquidazione  dei  conti,  le  norme  sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;   Visto il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i  regolamenti  (UE)  n. 1305/2013 sul sostegno rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),  (UE)  n.  1306/2013  sul  finanziamento, gestione e monitoraggio  della  politica  agricola  comune,  (UE)  n. 1307/2013  recante  norme  sui  pagamenti  diretti  agli  agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla  politica  agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014, che fissa  le  disposizioni per la gestione delle spese relative alla  filiera  alimentare,  alla salute ed al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e  al materiale riproduttivo vegetale;   Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale  -  PSRN  2014-2020 (CCI   2014IT06RDNP001),   approvato   con   decisione    comunitaria C(2015)8312  del  20  novembre  2015,  modificato  da  ultimo   dalla decisione C(2018)6758 del  9  ottobre  2018,  ed  in  particolare  la sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali  e  delle piante», afferente la priorita' 3 «Promuovere l'organizzazione  della filiera   agroalimentare,   compresa   la   trasformazione    e    la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo»;   Visto  il  finanziamento  del  FEASR  al  PSRN  2014-2020  per   un contributo di euro 938.100.000, a cui si aggiunge la quota  nazionale pari ad euro 1.146.000.000, individuando  altresi',  il  31  dicembre 2023 come data ultima per l'esecuzione delle spese;   Considerato che, ai sensi della decisione della Commissione europea Ares(2019)5864 del 31 luglio 2019 e di  quanto  indicato  nella  nota Ares(2019)5093776  del  5  agosto  2019,  risultano  assegnati   alla priorita' 3 del PSRN ulteriori 30 milioni di euro;   Considerata la proposta di modifica del PSRN 2014-2020, che assegna la predetta dotazione di euro 30 milioni  alla  sottomisura  17.1  in corso di approvazione;   Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa al «Coordinamento delle politiche  riguardanti l'appartenenza dell'Italia  alla  Comunita'  europea  ed  adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;   Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che coordina e aggiorna la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni «Norme in materia di procedimento amministrativo  e  del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni pubbliche»;   Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377  della  legge  24  dicembre 2007, n. 244»;   Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150  «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia  di  ottimizzazione  della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;   Visti gli articoli 83, comma 3-bis e 91, comma  1-bis  del  decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia  e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;   Visto l'art. 1, comma 1142 della legge 27 dicembre  2017,  n.  205, che ha dettato norme riguardanti l'applicazione  degli  articoli  83, comma 3-bis e 91, comma 1-bis del decreto legislativo n. 159/2011, in materia di  acquisizione  della  documentazione  e  dell'informazione antimafia per i terreni agricoli;   Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,  che  modifica il decreto legislativo n. 196/2003 «Codice in materia  di  protezione dei  dati  personali»,   recante   disposizioni   per   l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 679/2016;   Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8 febbraio 2019, n.  25  «Regolamento  concernente  organizzazione  del Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9  del  decreto-legge  12  luglio 2018, n. 86, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto 2018, n. 97», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana del 28 marzo 2019, n. 74;   Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  22  maggio 2019, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, registro  n. 749, di conferimento dell'incarico di  Capo  del  Dipartimento  delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, al dott. Giuseppe Blasi;   Vista la nota dipartimentale del 6 settembre 2019, n. 3377, con  la quale  il  Capo  del  Dipartimento   delle   politiche   europee   ed internazionali e dello sviluppo rurale, assume il ruolo, le  funzioni e le responsabilita'  di  Autorita'  di  gestione  del  Programma  di sviluppo    rurale    nazionale    2014-2020,    fino    all'avvenuto perfezionamento  del  decreto  di  conferimento   dell'incarico   del direttore generale dello sviluppo rurale;   Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n.  162,  registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2015, RPN 372,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12  marzo  2015,  n. 59, relativo alla semplificazione della gestione della PAC  2014-2020 e successive modificazioni ed integrazioni;   Considerato  che  l'AGEA,  ai  sensi  dei  decreti  legislativi  n. 165/1999 e n. 118/2000, e' individuata quale organismo  pagatore,  ed in  quanto  tale,  cura  l'erogazione  degli  aiuti  previsti   dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e  del  FEASR  ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1306/2013;   Visto  il  decreto  ministeriale  21  gennaio  2019,  n.  642,   di approvazione del piano di gestione dei rischi in agricoltura  2019  e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 del 10 aprile 2019;   Visto l'avviso pubblico del 14 dicembre 2018, n. 35484,  attraverso cui  l'Autorita'  di  gestione  ha  definito  le  modalita'  per   la presentazione, da parte degli agricoltori,  delle  manifestazioni  di interesse per l'accesso ai benefici della predetta  sottomisura  17.1 per la campagna assicurativa 2019;   Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2019, n. 497,  recante  la disciplina del regime di condizionalita'  ai  sensi  del  regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed  esclusioni  per  inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e  dei  programmi  di  sviluppo rurale;   Tenuto conto della necessita'  di  procedere  all'attuazione  della sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2020, con particolar riferimento  alla campagna assicurativa agricola 2019 - Produzioni vegetali;   Ritenuto opportuno  stabilire  una  dotazione  finanziaria  per  la suddetta campagna 2019 - Produzioni vegetali, in funzione della nuova dotazione finanziaria assegnata alla sottomisura 17.1,  tenuto  conto dell'ammontare delle  risorse  finanziarie  assegnate  alle  campagne pregresse gia' attivate e relative alle annualita' 2015, 2016, 2017 e 2018 - Produzioni vegetali;   Ritenuto opportuno che le decisioni dell'Autorita' di  gestione  in merito agli interventi  ammissibili  della  sottomisura  17.1,  siano assunte con trasparenza e che tutti i potenziali beneficiari  possano esser resi edotti delle  opportunita'  previste  dal  PSRN  2014-2020 nell'ambito delle assicurazioni agricole agevolate; 
                               Decreta: 
                                Art. 1   Approvazione dell'avviso pubblico - Invito a  presentare  proposte  -  Campagna assicurativa 2019 - Produzioni vegetali. 
   1. E' approvato l'allegato avviso pubblico -  Invito  a  presentare proposte  ai  sensi  della  sottomisura  17.1  -  Assicurazione   del raccolto, degli animali e delle piante di cui  al  PSRN  2014-2020  - Campagna assicurativa 2019 - Produzioni vegetali. L'avviso ed i  suoi allegati formano parte integrante del presente decreto.     |  
|   |                                                               Allegato 
                                Avviso                     Invito a presentare proposte                            Annualita' 2019   Oggetto: regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale  nazionale  (PSRN)  2014-2020  -  Misura  17,  sottomisura  17.1   -  Assicurazione del raccolto, degli animali e  delle  piante.  Avviso  pubblico a presentare  proposte  -  Produzioni  vegetali,  campagna  assicurativa 2019. 
                                Art. 1. 
                        Finalita' ed obiettivi 
     La sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali  e delle piante» del Programma di sviluppo  rurale  nazionale  2014-2020 (PSRN) approvato dalla Commissione europea da  ultimo  con  decisione C(2018)6758  del  9  ottobre  2018  (CCI  n.   2014IT06RDNP001),   e' finalizzata  a  fornire  sostegno  alle  imprese  del  settore  della produzione primaria, allo scopo  di  incentivare  una  piu'  efficace gestione dei rischi in agricoltura, secondo le disposizioni dell'art. 37  del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013.   Detta   sottomisura   e' cofinanziata con risorse  dell'Unione  europea  attraverso  il  Fondo europeo agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR)  e  con  risorse nazionali attraverso il Fondo di  rotazione  per  l'attuazione  delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1997.     La sottomisura persegue  l'obiettivo  di  ampliare  e  migliorare l'offerta di strumenti  assicurativi  e  incrementare  il  numero  di imprese  agricole  che  fanno  ricorso  agli  stessi.   Inoltre,   la sottomisura si prefigge  l'obiettivo  di  ridurre  il  divario  nella diffusione degli strumenti assicurativi esistente tra alcune aree del paese e tra alcuni settori.     Il  presente  avviso,  a  perfezionamento  dell'iter  procedurale avviato con l'avviso pubblico n. 35484 del 14 dicembre 2018, reca una serie di disposizioni  per  l'individuazione  dei  beneficiari  delle operazioni cofinanziate nonche' per la concessione ed  erogazione  di un contributo pubblico, sotto forma di  sovvenzione,  finalizzato  al rimborso dei costi finanziari sostenuti dagli  imprenditori  agricoli per il pagamento dei premi relativi a polizze  di  assicurazione  del raccolto e delle piante, stipulate per la campagna assicurativa 2019, a fronte del rischio di perdite economiche dovute a eventi  climatici avversi assimilabili a calamita' naturali, fitopatie  e  infestazioni parassitarie.     L'entita' delle risorse attribuite al presente avviso e' definita in ragione  della  ripartizione  annuale  delle  risorse  finanziarie indicate nel PSRN per le misure  di  gestione  del  rischio,  di  cui all'art. 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013: pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche  causate  da  avversita'  atmosferiche, fitopatie e da infestazioni parassitarie.      |  
|   |                                 Art. 2 
                         Dotazione finanziaria 
   1. La dotazione finanziaria prevista per l'avviso pubblico  di  cui all'art. 1, e' pari ad euro 266.680.000,00 di cui euro 146.674.000,00 a carico del Fondo di rotazione ex 183/1987 ed euro 120.006.000,00  a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale  (FEASR)  a cui andranno ad aggiungersi eventuali economie relative alle campagne vegetali delle  annualita'  precedenti.  Le  risorse  non  utilizzate saranno riassegnate alle annualita' successive.   2. In caso di ulteriori risorse rinvenienti  da  altre  sottomisure del PSRN 2014-2020, laddove la suddetta dotazione non sia sufficiente a far fronte  alle  proposte  presentate,  l'Autorita'  di  gestione, previa modifica del programma, con  successivo  provvedimento  potra' incrementare le risorse disponibili di cui al comma 1, tenendo  conto delle richieste pervenute.   Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo per la  registrazione  e  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
     Roma, 23 settembre 2019 
                                        L'Autorita' di gestione: Blasi 
                                  ______   Avvertenza:     Per gli allegati al decreto si rinvia al sito del Ministero delle politiche       agricole,        alimentari        e        forestali https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP agina/14462     |  
|   |                                 Art. 2. 
                 Definizioni e disposizioni specifiche 
     Ai fini del presente avviso si applicano le seguenti definizioni:       «Agricoltore»: ai sensi dell'art. 4, paragrafo  1,  lettera  a) del regolamento (UE) n.  1307/2013,  per  agricoltore  s'intende  una persona  fisica  o  giuridica  o  un  gruppo  di  persone  fisiche  o giuridiche, indipendentemente dalla personalita' giuridica  di  detto gruppo dei suoi membri, la cui  azienda  e'  situata  nel  territorio italiano e che esercita un'attivita' agricola;       «Agricoltore attivo»: un «Agricoltore» s'intende attivo qualora rientri nelle fattispecie indicate dall'art. 9 del  regolamento  (UE) n. 1307/2013, come modificato  dal  regolamento  (UE)  n.  2017/2393, nonche' ai sensi del decreto ministeriale 7 giugno 2018, n. 5465;       «Organismo collettivo di  difesa»:  organismo  che  soddisfa  i requisiti di cui al capo III del decreto legislativo 29  marzo  2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;       «Avversita' atmosferica»: un  evento  atmosferico,  come  gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia  o  siccita'  prolungata, assimilabile a una calamita' naturale;       «Calamita' naturale»: un evento naturale,  di  tipo  biotico  o abiotico,  che  causa  gravi  turbative  dei  sistemi  di  produzione agricola, con conseguenti danni economici rilevanti  per  il  settore agricolo;       «Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA)»: strumento attuativo annuale del decreto  legislativo  n.  102/04  e  successive modificazioni  ed  integrazioni,   che   stabilisce   l'entita'   del contributo  pubblico  sui  premi  assicurativi  tenendo  conto  delle disponibilita' di  bilancio,  dell'importanza  socio-economica  delle produzioni e del numero  di  potenziali  assicurati.  Nel  PGRA  sono individuate le produzioni, gli allevamenti, le strutture, i rischi  e le garanzie assicurabili; i contenuti del contratto  assicurativo;  i termini massimi di sottoscrizione delle polizze;  la  metodologia  di calcolo dei parametri contributivi e le aliquote massime concedibili. Nel PGRA puo'  essere  disposto  qualsiasi  altro  elemento  ritenuto necessario per garantire un  impiego  efficace  ed  efficiente  delle risorse pubbliche;     «Sistema informativo integrato  "Sistema  gestione  del  rischio" (SGR)» istituito ai sensi del capo III del  decreto  ministeriale  12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana  del  12  marzo  2015,   e   successive   modificazioni   ed integrazioni, nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN),   che   garantisce    l'armonizzazione    e    l'integrazione dell'informazione relativa  alla  misura  di  gestione  del  rischio, nell'ottica di  garantire  una  sana  gestione  finanziaria  evitando sovra-compensazioni;       «Piano assicurativo individuale (PAI)»: documento  univocamente individuato nel SIAN, predisposto ed elaborato nell'ambito  del  SGR, sulla base delle scelte assicurative  che  l'Agricoltore  esegue.  Le informazioni minime che devono essere contenute nel PAI sono elencate dall'Allegato B, lettera b) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, modificato dai decreti ministeriali 8 marzo 2016, n.  1018  e 31 marzo 2016, n. 7629;       «Manifestazione di interesse»: documento  presentato  ai  sensi dell'avviso pubblico n. 35484 del 14 dicembre 2018, per l'accesso  ai benefici della sotto misura 17.1 «Assicurazione del  raccolto,  degli animali e delle piante», di cui all'art. 37 del regolamento  (UE)  n. 1305/2013, prevista nell'ambito del PSRN;       «Domanda di sostegno»: domanda di  partecipazione  al  presente avviso presentata da un richiedente che perfeziona l'iter avviato con la presentazione della manifestazione di interesse;       «Data  di  presentazione  domanda   di   sostegno»:   data   di presentazione attestata dalla data di trasmissione  telematica  della domanda stessa tramite portale SIAN e  riportata  nella  ricevuta  di avvenuta presentazione rilasciata al richiedente;       «Domanda di pagamento»: domanda che  un  beneficiario  presenta all'Organismo pagatore AGEA per ottenere il pagamento del  contributo pubblico;       «Operazione»:  azione  relativa  alla  sottoscrizione  di   una polizza di assicurazione  agevolata  del  raccolto  e  delle  piante, basata sul PAI,  selezionata  dall'Autorita'  di  gestione  del  PSRN 2014-2020, che contribuisce al raggiungimento degli  obiettivi  della sottomisura 17.1;       «Durata dell'operazione»: periodo di tempo che  intercorre  fra la sottoscrizione di  una  polizza  di  assicurazione  agevolata  del raccolto e delle piante e la data di fine copertura  assicurativa  o, se antecedente, la data in cui il prodotto non e' piu' in campo;       «Operazione pienamente realizzata»: operazione per la quale  e' scaduto il termine di fine copertura assicurativa, a prescindere  dal fatto  che  il  pagamento  del  premio  sia  stato   effettuato   dal beneficiario;       «Operazione completata»: operazione pienamente realizzata e per la quale il  relativo  premio  e'  stato  pagato  alla  compagnia  di assicurazione ed  il  contributo  pubblico  corrispondente  e'  stato corrisposto al beneficiario;       «Utente qualificato»: richiedente che ha registrato la  propria anagrafica sul portale AGEA;       «Codice OTP»:  codice  che  consente  la  sottoscrizione  della domanda con firma elettronica da  parte  di  un  utente  qualificato, abilitato all'utilizzo della firma elettronica, inviato  tramite  sms sul cellulare del medesimo utente;       «Fascicolo aziendale»: ai sensi del decreto ministeriale n. 162 del 12  gennaio  2015  il  fascicolo  aziendale  e'  l'insieme  delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'anagrafe, controllate  e  certificate   dagli   organismi   pagatori   con   le informazioni   residenti   nelle   banche   dati    della    pubblica amministrazione e in particolare del SIAN, ivi  comprese  quelle  del Sistema integrato  di  gestione  e  controllo  (SIGC).  Il  fascicolo contiene  le  informazioni  costituenti  il   patrimonio   produttivo dell'azienda agricola  reso  in  forma  dichiarativa  e  sottoscritto dall'Agricoltore, in particolare:  a)  composizione  strutturale;  b) piano di coltivazione; c) composizione  zootecnica;  d)  composizione dei beni  immateriali;  e)  adesioni  ad  organismi  associativi;  f) iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi  volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni;       «Polizza»: ove non espressamente indicato, si  intende  sia  la polizza assicurativa  sottoscritta  individualmente  dall'agricoltore sia il certificato di polizza sottoscritto da un agricoltore in  caso di polizze collettive stipulate dall'Organismo collettivo di  difesa, nonche' dalle  cooperative  agricole  e  loro  consorzi  o  da  altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del decreto  legislativo  n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, con la compagnia di assicurazione.      |  
|   |                                 Art. 3. 
                         Soggetti ammissibili 
     Sono ammissibili esclusivamente gli  agricoltori  che  soddisfano quanto previsto dal successivo art. 4.      |  
|   |                                 Art. 4. 
                 Criteri di ammissibilita' soggettivi 
     Ai fini dell'ammissibilita', ai  sensi  del  presente  avviso,  i richiedenti devono soddisfare tutti i seguenti  requisiti  soggettivi di ammissibilita':       a) essere imprenditori agricoli ai  sensi  dell'art.  2135  del codice civile, iscritti nel registro delle  imprese  o  nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;       b) essere agricoltori attivi;       c) essere titolari di fascicolo aziendale in cui in particolare deve essere dettagliato il piano di  coltivazione  che  va  mantenuto costantemente aggiornato nel corso  del  tempo  e  che  individui  le superfici   utilizzate   per    ottenere    il    prodotto    oggetto dell'assicurazione nonche' i relativi titoli di conduzione validi per l'intera  durata  dell'operazione  per  la  quale  si   richiede   il contributo.     I suddetti requisiti soggettivi di ammissibilita'  devono  essere posseduti, pena l'inammissibilita'  della  domanda  di  sostegno,  al momento della presentazione della  Manifestazione  di  interesse,  ai sensi del punto 2.1 dell'avviso pubblico n.  29556  del  16  novembre 2017 e mantenuti nel corso dell'intera durata dell'operazione,  salvo quanto previsto dal successivo art. 16.      |  
|   |                                 Art. 5. 
                        Operazioni ammissibili 
     Le operazioni ammissibili a sostegno per la campagna assicurativa 2019 sono esclusivamente quelle relative alla stipula di una  polizza agevolata del raccolto e delle piante basata sul PAI.     La sottoscrizione delle polizze agevolate e'  volontaria  e  puo' avvenire in forma collettiva o  individuale.  Le  polizze  collettive sono stipulate tra compagnie di assicurazione ed organismi collettivi di difesa nonche' cooperative  agricole  e  loro  consorzi,  o  altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del decreto  legislativo  n. 102/2004  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,   che   le sottoscrivono per conto degli agricoltori associati. Gli  agricoltori che aderiscono ad una polizza collettiva possono sottoscrivere uno  o piu' certificati assicurativi a copertura dei  rischi  sulle  proprie produzioni,  e  devono   essere   i   destinatari   degli   eventuali risarcimenti.     Le operazioni oggetto di sostegno devono soddisfare le condizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7.      |  
|   |                                 Art. 6. 
              Criteri di ammissibilita' delle operazioni 
     Sono ammissibili  esclusivamente  le  operazioni  non  pienamente realizzate  alla  data  di  presentazione  della  Manifestazione   di interesse, ai sensi dell'art. 65, comma 6  del  regolamento  (UE)  n. 1303/2013.     La polizza deve trovare  corrispondenza  con  il  PAI  presentato dall'Agricoltore nell'ambito del SGR.  Nella  polizza  devono  essere riportati i seguenti dati:       intestazione della Compagnia di assicurazione;       Codice      identificativo       della       Compagnia       di assicurazione/agenzia/intermediario;       intestazione dell'assicurato;       CUAA;       Campagna assicurativa di riferimento;       tipologia di polizza;       numero dellp polizza/certificato di polizza;       prodotto con eventuale codice da decreto prezzi;       varieta' con eventuale Id da decreto prezzi;       superficie assicurata;       tipologia di rischio e garanzia assicurati;       valore assicurato;       quantita' assicurata;       tariffa applicata;       importo del premio;       soglia di danno e/o la franchigia;       data di entrata in copertura;       data di fine copertura (per le sole polizze collettive in  caso di assenza del dato nel certificato di polizza si  fa  riferimento  a quanto  riportato  nella  convenzione   stipulata   tra   l'Organismo collettivo di difesa e la compagnia di assicurazione);       nome dell'organismo collettivo contraente (in caso di  adesione a polizza collettiva).     La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare  o all'intero  ciclo  produttivo  di  ogni  singola  coltura,  che  puo' concludersi anche nell'anno solare successivo  a  quello  di  stipula della polizza.     La polizza non deve comportare obblighi ne' indicazioni circa  il tipo  o  la  quantita'  della  produzione  futura  ed   inoltre,   la localizzazione   delle   colture   deve   trovare   rispondenza   con l'individuazione delle superfici presenti nel fascicolo aziendale. La stipula della polizza deve essere effettuata entro  le  scadenze  per tipologia di coltura riportate al successivo  art.  12  e,  comunque, successivamente al 1° novembre 2018 e non oltre il 31 ottobre 2019.   6.1 Rischi assicurabili e loro combinazioni     Le polizze devono coprire esclusivamente  i  rischi  classificati nell'allegato M17.1-1 come avversita' atmosferiche assimilabili  alle calamita' naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie.     Le polizze non possono coprire un solo rischio ma una  pluralita' di rischi in base alle combinazioni previste dall'allegato M17.1-2 al presente avviso.     Per ogni PAI e' consentita la stipula di  una  sola  polizza.  Le polizze non possono  garantire  rischi  inesistenti  (art.  1895  del codice civile) o entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi  o dopo che questi siano cessati. I rischi  sottoscritti  devono  essere comunque compatibili con il ciclo colturale della specie assicurata.   6.2 Produzioni assicurabili     Le  produzioni  e  le  tipologie  colturali   assicurabili   sono ricomprese nell'allegato M17.1-3.   6.3 Soglia e rimborso del danno     Sono ammissibili le polizze che prevedono il risarcimento in caso di  perdite  superiori  al   20%   della   produzione   media   annua dell'agricoltore.  La  produzione  media  annua  dell'agricoltore  e' calcolata conformemente a quanto definito al successivo art. 7.     Sono altresi' ammissibili soltanto le polizze  che  prevedono  il rimborso dei danni esclusivamente  al  verificarsi  di  un'avversita' atmosferica assimilabile alle calamita' naturali o di una fitopatia o di un'infestazione  parassitaria  di  cui  all'allegato  M17.1-1.  Il riconoscimento formale del verificarsi  di  un  evento  si  considera emesso quando il perito incaricato dalla compagnia  di  assicurazione di stimare il danno sulla coltura, verificati i  dati  meteo  nonche' l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e il danno, anche su appezzamenti limitrofi, accerta che il danno abbia  superato  il  20% della produzione media annua dell'agricoltore.     Le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso  dei  danni non compensi piu' del costo  totale  di  sostituzione  delle  perdite causate dai sinistri assicurati.      |  
|   |                                 Art. 7. 
                       Impegni e altri obblighi 
     Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo  per  la  polizza agevolata deve prevedere l'obbligo  per  l'imprenditore  agricolo  di assicurare l'intera superficie coltivata con una determinata  coltura in fase  produttiva,  in  un  determinato  territorio  comunale  dove l'azienda ha condotto superfici agricole  nel  corso  della  campagna assicurativa 2019.     Per ciascun prodotto, il valore unitario assicurato non supera il prezzo unitario di riferimento delle produzioni  agricole,  riportato nei relativi decreti «prezzi» n. 2775 del 12 marzo 2019, n. 5853  del 30 maggio 2019 e n. 8190 del 30  luglio  2019,  pubblicati  sul  sito internet del Ministero per la campagna assicurativa 2019.     Per ciascun  prodotto,  inoltre,  i  valori  assicurabili  devono essere realmente ottenibili dagli appezzamenti assicurati,  e  devono essere calcolati tenendo conto del prezzo unitario di riferimento  di cui ai  citati  decreti  «prezzi»  e  della  produzione  media  annua calcolata sulla base della produzione ottenuta negli ultimi tre  anni ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con  la  produzione piu' alta e quello con la produzione piu' bassa.     La produzione media annua dell'agricoltore e'  determinata  sulla base delle seguenti fonti: amministrative, dichiarative o  attraverso benchmark di  resa,  cosi'  come  previsto  dal  PSRN  e  dalla  nota dell'Autorita' di gestione  del  PSRN  2014-2020,  n.  19214  del  17 settembre 2015 dal decreto ministeriale n. 13501 del 3  giugno  2016, recante «Correttiva dati amministrativi di resa» e sua modifica del 7 luglio 2016, n. 18316. I benchmark di resa per  comune/prodotto  sono consultabili sul sito internet del Ministero.     In caso l'agricoltore disponga di dati  aziendali,  e'  tenuto  a dichiarare e giustificare con  idonea  documentazione  (es.  fatture, bolle di consegna) la produzione  annua  in  base  alla  quale  viene calcolata la media.     Il beneficiario si impegna a conservare  per  cinque  anni  dalla data di pagamento del contributo pubblico,  presso  la  propria  sede legale, ovvero  presso  la  sede  dell'organismo  collettivo  per  le polizze collettive, oppure per le polizze individuali presso  il  CAA di  appartenenza,  la  documentazione   attestante   la   stipula   e sottoscrizione della polizza nonche'  il  pagamento  del  premio.  La suddetta documentazione potra'  essere  oggetto  di  controllo  parte dell'organismo pagatore AGEA.      |  
|   |                                 Art. 8. 
                             Dichiarazioni 
     I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli  46  e  47 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,  con  la sottoscrizione della domanda di  sostegno  assumono,  quali  proprie, tutte le pertinenti dichiarazioni di seguito riportate:       di soddisfare tutti  i  requisiti  richiesti  dal  PSRN  e  dal presente avviso con particolare, ma non esclusivo, riferimento:         ai criteri di ammissibilita' soggettivi di cui all'art. 4;         ai criteri di ammissibilita' delle operazioni di cui all'art. 6;         agli impegni ed altri obblighi di cui all'art. 7;       di  essere  a  conoscenza  che  la  verifica  dello  status  di Agricoltore in attivita' avverra' secondo le disposizioni di  cui  al decreto ministeriale n. 5465 del 7 giugno 2018, recante  disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 a seguito delle modifiche di cui al regolamento (UE) n. 2017/2393;       che per la realizzazione degli interventi di  cui  al  presente avviso non ha richiesto ne' ottenuto,  anche  tramite  gli  organismi collettivi di appartenenza,  contributi  da  altri  enti  pubblici  a valere su altre misure dei PSR 2014/2020 (Fondo  FEASR)  o  da  altri Fondi SIE o nazionali;       che non sussistono nei confronti propri cause  di  divieto,  di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67, comma 1, lettere da a) a g), e commi  da  2  a  7,  e  all'art.  76,  comma  8  del  decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;       di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacita' giuridica e di agire  fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;       di essere a conoscenza delle disposizioni e norme,  unionali  e nazionali,  che  disciplinano  la   corresponsione   del   contributo richiesto con la domanda di sostegno e che  disciplinano  il  settore dell'assicurazione agricola agevolata;       di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art.  7 del PGRA 2019, in materia di determinazione della spesa ammissibile a contributo in base all'applicazione dei  parametri  contributivi  per ogni combinazione comune/prodotto/tipologia di polizza  relativamente alle produzioni vegetali, campagna assicurativa 2019;       di essere pienamente a conoscenza del contenuto del  PSRN,  del contenuto del presente avviso e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la domanda;       di essere a  conoscenza,  in  particolare,  delle  disposizioni previste dall'art. 17 del presente avviso in  materia  di  riduzioni, esclusioni e sanzioni;       di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo n. 228/2001 in  materia  di  sospensione  dei procedimenti di erogazione in caso di  notizie  circostanziate  circa indebite percezioni di erogazioni;       di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla  legge n. 898/86 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti tra l'altro  sanzioni  amministrative  e  penali  in  materia  di   aiuti comunitari nel settore agricolo;       di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo:         idonea  documentazione  comprovante  le  produzioni   annuali dichiarate nel PAI;         le polizze/certificati di polizza sottoscritti in originale;       di impegnarsi ad esibire, se richiesto in sede di controllo:         in caso di polizza individuale: la documentazione  attestante il pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione;         in caso di polizza collettiva: la  documentazione  attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria  competenza all'Organismo collettivo di difesa;       di impegnarsi, fatto  salvo  quanto  disposto  dalla  normativa nazionale, a conservare tutta la documentazione citata ai  precedenti punti per i tre anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico da parte dell'organismo pagatore;       di essere a conoscenza che i  propri  dati  personali  potranno essere comunicati,  per  lo  svolgimento  delle  rispettive  funzioni istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali  e regionali  nonche'  pubblicati  in  ottemperanza  agli  obblighi   di trasparenza stabiliti dalla vigente normativa;       di essere consapevole che l'Autorita' competente avra' accesso, in ogni  momento  e  senza  restrizioni,  agli  appezzamenti  e  agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attivita' di ispezione previste, nonche' a tutta la  documentazione  che  riterra' necessaria ai  fini  dell'istruttoria  e  dei  controlli  a  pena  di esclusione/revoca del sostegno richiesto;       che la documentazione relativa  ad  acquisizioni,  cessioni  ed affitti  di  superfici  e'  regolarmente  registrata  e   l'Autorita' competente vi avra' accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le attivita' di ispezione previste;       di esonerare l'amministrazione nazionale e/o eventuali  enti  o soggetti delegati da ogni responsabilita' derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;       di essere consapevole che l'AdG, anche per il tramite di un suo delegato, in ottemperanza alla  normativa  unionale  e  nazionale  in materia, effettuera' i controlli e determinera' l'importo della spesa ammissibile e del contributo concedibile;       di essere consapevole che ai sensi dell'art. 3-bis  (uso  della telematica) della legge  n.  241/90  e  successive  modificazioni  ed integrazioni,  per  conseguire  maggiore  efficienza   nell'attivita' amministrativa,  e'  incentivato  l'uso  della  telematica   per   la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso  agli  atti da parte degli interessati;       di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni,  le  richieste  di informazioni relative al procedimento amministrativo e l'accesso agli atti,  possono  essere  indirizzate  esclusivamente   attraverso   la consultazione del Sistema informativo agricolo  nazionale  (SIAN),  e che non e' dato corso alle richieste presentate in modalita'  diverse dalle seguenti:         per i beneficiari  in  qualita'  di  utenti  qualificati  del portale SIAN, e' possibile l'accesso diretto alla  consultazione  (le modalita' di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili  sul sito AGEA www.agea.gov.it);         per  i   beneficiari   che   hanno   conferito   mandato   di rappresentanza  ad  un  Centro  di  assistenza  agricola  (CAA),   la consultazione  e'  possibile  attraverso  le  informazioni  messe   a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN;       di essere a conoscenza che l'AdG, o suo delegato, e l'organismo pagatore AGEA, responsabili  del  procedimento  amministrativo  sulle domande di sostegno  e  di  pagamento,  comunicano  tramite  il  sito www.sian.it  nel  registro   rivolto   al   pubblico   dei   processi automatizzati -  sezione  Servizi-online,  lo  stato  della  pratica, adottando le misure idonee a consentirne la consultazione a  distanza ai sensi dell'art. 3-bis (uso della telematica) della legge n. 241/90 e dell'art. 34 (servizi informatici per le  relazioni  fra  pubbliche amministrazioni e utenti) della legge n. 69/2009;       di essere a conoscenza  che  ogni  comunicazione  in  merito  a quanto previsto dal presente avviso sara' effettuata tramite  la  Pec indicata sulla domanda, ovvero sul  sito  internet  del  Ministero  o attraverso il portale SIAN con  modalita'  che  sara'  opportunamente pubblicizzata;       di essere consapevole che, in  caso  di  richiesta  di  riesame della domanda, la mancata presentazione in sede di  convocazione  e/o la  mancata  o  parziale  fornitura  della  documentazione  richiesta comporta la chiusura del procedimento amministrativo  sulla  base  di quanto in possesso dell'amministrazione;       di essere consapevole che, per la domanda di sostegno  ritenuta ammissibile, il pagamento  avverra'  solo  dopo  presentazione  della domanda di pagamento ed esito positivo dei relativi controlli;       di essere a conoscenza  che  l'approvazione  delle  domande  di sostegno e' condizionata  alla  registrazione  del  provvedimento  di approvazione dell'avviso pubblico da parte degli organi di controllo;       a riprodurre o integrare  la  domanda  di  sostegno  nonche'  a fornire  ogni  altra  eventuale  documentazione  necessaria,  secondo quanto disposto dalla normativa unionale e nazionale  concernente  il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal PSRN;       a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni  necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attivita' relative  al PSRN.      |  
|   |                                 Art. 9. 
                           Spese ammissibili 
     Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto e delle piante a  fronte  del rischio  di  perdite  economiche  per  gli  agricoltori  causate   da avversita' atmosferiche,  fitopatie,  infestazioni  parassitarie.  La data di quietanza del premio alla  compagnia  di  assicurazione  deve essere successiva, ai sensi dell'art. 60,  comma  2  del  regolamento (UE) n. 1305/2013, alla data di presentazione della Manifestazione di interesse. In caso di sottoscrizione di polizze  collettive  l'intero ammontare del supporto  pubblico  non  deve  essere  in  nessun  modo destinato a coprire costi di gestione o  altri  costi  connessi  alle operazioni dell'Organismo collettivo di difesa.     Nel caso in cui  il  beneficiario  sia  un  soggetto  pubblico  o ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, lo stesso  dovra'  effettuare  la  spesa  nel rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ai sensi del decreto  legislativo  n. 50/2016  «Nuovo  codice  degli  appalti»  e  suo  correttivo  decreto legislativo n. 56/2017.      |  
|   |                                Art. 10.   Attivita' propedeutiche alla presentazione della domanda di sostegno 
     Al  fine  della  presentazione  della  domanda  di  sostegno   e' necessario che il richiedente abbia:       presentato Manifestazione di interesse;       costituito o aggiornato il proprio  fascicolo  aziendale  e  il piano di coltivazione in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all'inserimento di  una  Pec  dell'azienda  o altra  Pec  ad  essa  riferibile  (art.  14,  comma  2  del   decreto ministeriale  n.  162/2015),   alle   informazioni   costituenti   il patrimonio produttivo (art. 3, comma 2 del  decreto  ministeriale  n. 162/2015) e alla verifica della validita' del documento di identita';       presentato il PAI relativo alla campagna assicurativa 2019,  in conformita'  a  quanto  previsto  dalla  circolare  emanata  da  AGEA coordinamento  protocollo  n.  ACIU/2016/120  del  1°  marzo  2016  e successive  modificazioni  ed  integrazioni,   e   dalle   istruzioni operative dell'organismo pagatore AGEA  n.  6  del  28  gennaio  2019 qualora rilasciato in data  successiva  rispetto  alla  presentazione della Manifestazione di interesse;       provveduto all'informatizzazione della polizza, o  in  caso  di polizze collettive alla verifica dell'avvenuta  informatizzazione  da parte dell'organismo collettivo cui aderisce, secondo le modalita'  e le tempistiche indicate al successivo art. 11.      |  
|   |                                Art. 11. 
                Presentazione della domanda di sostegno 
     L'AGEA e' responsabile della ricezione delle domande di  sostegno per la concessione del contributo pubblico.     La  domanda  di  sostegno,  compilata  conformemente  al  modello definito dall'AGEA, i  cui  contenuti  sono  descritti  nell'allegato M17.1-4, deve essere  presentata  esclusivamente  tramite  i  servizi telematici messi a disposizione dalla suddetta Agenzia,  secondo  una delle seguenti modalita':       a) direttamente sul sito www.agea.gov.it sottoscrivendo  l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante Codice  OTP,  per le aziende agricole che hanno registrato la  propria  anagrafica  sul portale AGEA (utenti qualificati);       b) in modalita' assistita sul portale SIAN www.sian.it  per  le aziende  agricole  che  hanno  conferito  mandato  a  un  Centro   di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'organismo pagatore AGEA.     Per il punto b), oltre alla modalita' standard  di  presentazione dei documenti, che prevede la  firma  autografa  del  produttore  sul modello  cartaceo,  l'interessato  che  ha  registrato   la   propria anagrafica sul sito  AGEA  www.agea.gov.it  in  qualita'  di  «Utente qualificato», puo' sottoscrivere la documentazione da presentare  con firma elettronica, mediante Codice OTP.     Attivando questa modalita', il sistema verifichera' che  l'utente sia registrato  nel  sistema  degli  utenti  qualificati  e  che  sia abilitato  all'utilizzo  della  firma  elettronica.  Nel   caso   non rispettasse i requisiti, l'utente verra' invitato  ad  aggiornare  le informazioni. Se il controllo e' positivo verra' inviato l'OTP con un sms sul cellulare dell'utente;  il  codice  restera'  valido  per  un intervallo di tempo limitato e dovra' essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.     Le domande di sostegno  devono  essere  presentate  entro  il  30 giugno 2020. Laddove tale termine cada in un giorno  non  lavorativo, la scadenza e' posticipata al primo giorno lavorativo successivo.     Nel caso di impossibilita' di rilascio delle domande di  sostegno entro  il  termine  di  cui  sopra,   per   motivazioni   debitamente documentate entro la medesima scadenza,  l'organismo  pagatore  AGEA, sentita l'Autorita' di gestione,  con  proprie  istruzioni  operative puo' consentire di completare le attivita' di compilazione e rilascio delle domande interessate, ivi comprese  le  attivita'  propedeutiche inerenti il rilascio del  PAI  ed  il  caricamento  della  polizza  a sistema, oltre il  suddetto  termine  e  per  il  tempo  strettamente necessario alla conclusione delle procedure.     La Domanda di sostegno e' corredata dai seguenti documenti:       1) il PAI;       2) la Manifestazione di interesse, ove non ricompresa  nel  PAI salvo quanto previsto al successivo art. 16, paragrafo 3;       3) la polizza;       4) copia del documento di identita' in corso di validita'.     Tali documenti sono associati o acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda.     In merito al punto 3), si precisa  che  la  polizza  deve  essere informatizzata prima della presentazione della Domanda  di  sostegno, pertanto, nel caso di polizze individuali il richiedente provvede  al perfezionamento di tale procedura recandosi al CAA e  presentando  la polizza  stipulata  oppure  utilizzando  le   funzionalita'   on-line predisposte da AGEA; nel caso di polizze collettive,  il  richiedente deve verificare con il CAA che l'Organismo collettivo di  difesa  cui aderisce abbia  provveduto  ad  informatizzare  i  dati  relativi  al proprio certificato.     In sede di compilazione della domanda il proponente deve indicare un indirizzo Pec valido per le  finalita'  di  cui  all'art.  18  del presente avviso.     La sottoscrizione della  domanda  comporta  l'accettazione  degli elementi ivi contenuti. Al richiedente sara' rilasciata una specifica ricevuta di avvenuta presentazione della Domanda di sostegno.     Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la  presentazione delle domande di sostegno sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.      |  
|   |                                Art. 12. 
              Termini per la sottoscrizione delle polizze 
     Ai fini dell'ammissibilita' a contributo le polizze  assicurative singole ed i certificati per  le  polizze  collettive  devono  essere sottoscritti entro le seguenti date, definite dal PGRA 2019:       a) per le colture a ciclo  autunno  primaverile,  entro  il  31 maggio 2019;       b) per le colture permanenti, entro il 31 maggio 2019;       c) per le colture a ciclo primaverile, entro il 30 giugno 2019;       d)  per  le  colture  a  ciclo  estivo,  di  secondo  raccolto, trapiantate, entro il 15 luglio 2019;       e) per le colture a ciclo autunno invernale e  per  le  colture vivaistiche, strutture aziendali e allevamenti entro  il  31  ottobre 2019.     Per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere  c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze  indicate, le  polizze  devono  essere  state  sottoscritte  entro  la  scadenza successiva.     L'allegato M17.1-5 riporta la tabella  di  corrispondenza  tra  i cicli colturali di cui ai punti precedenti e  le  colture  ammesse  a sostegno elencate all'allegato M17.1-3.      |  
|   |                                Art. 13. 
                 Istruttoria della Domanda di sostegno 
     Ai sensi dell'art. 48 del regolamento (UE) n. 809/2014, tutte  le domande  di  sostegno  presentate   sono   sottoposte   a   controlli amministrativi atti a verificare il possesso dei requisiti  necessari per la concessione del contributo. Tali controlli coprono  tutti  gli elementi che e' possibile e appropriato verificare mediante controlli amministrativi.  In  particolare,  vengono  effettuate  verifiche  in ordine:       a)  alla  ricevibilita'   della   domanda.   La   verifica   di ricevibilita' ha ad oggetto  la  completezza  formale  e  documentale della domanda ed in particolare la verifica del rispetto dei  termini temporali  di  presentazione  della  domanda   stessa.   Il   mancato soddisfacimento di tali requisiti comporta la non ricevibilita' della Domanda di sostegno;       b)   all'ammissibilita'   della   domanda.   La   verifica   di ammissibilita'  ha  ad  oggetto  l'accertamento  del   possesso   dei requisiti di ammissibilita' sia soggettivi che oggettivi, di cui agli articoli da 3 a 6 del presente  avviso,  nonche'  alla  verifica  del rispetto degli altri obblighi applicabili stabiliti  dalla  normativa unionale e/o nazionale. Il mancato soddisfacimento dei  requisiti  di ammissibilita' comporta l'inammissibilita' a contributo della Domanda di sostegno;       c) alla determinazione dell'importo ammissibile  a  contributo. La verifica consiste nell'accertamento che  l'importo  ammissibile  a contributo sia pari al minor valore risultante dal confronto  tra  il premio indicato nella  polizza  e  l'importo  ottenuto  applicando  i parametri  contributivi  calcolati  in  SGR,  secondo  le  specifiche tecniche riportate nell'allegato n. 3 del PGRA 2019,  effettuando  in caso di difformita' la rideterminazione dell'importo.     Nell'ambito   dei   controlli   istruttori   propedeutici    alla determinazione della spesa ammissibile sono effettuate  le  verifiche di congruenza fra i dati della polizza e i dati del PAI,  effettuando in caso di difformita' la rideterminazione:       delle quantita' assicurate nei limiti fissati nel PAI;       dei prezzi entro i massimali definiti nei cd. decreti «prezzi»;       delle  superfici  nel  rispetto  del   valore   del   fascicolo aziendale.     I controlli amministrativi  prevedono  anche  la  verifica  delle condizioni artificiose di cui all'art. 60  del  regolamento  (UE)  n. 1306/2013.     L'istruttoria della Domanda di sostegno e' di competenza di AGEA, che esegue i controlli amministrativi di cui ai punti a),  b)  e  c), registrandone l'esito in apposita lista di controllo (check list).     Ai fini del perfezionamento dell'iter  istruttorio  l'Agenzia  ha facolta' di chiedere chiarimenti ai soggetti interessati.     Conclusa  l'istruttoria,  AGEA  comunica  via  Pec  ai   soggetti interessati le modalita' per visualizzarne l'esito, in ambito SIAN.     In caso di irregolarita' nella suddetta procedura  di  invio  (ad es. Pec sconosciuta/errata), AGEA sul  proprio  sito  e  sul  portale SIAN,  pubblichera'  l'elenco  delle  domande  che  presentano   tale anomalie,  con  indicazione  delle   modalita'   operative   per   la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari.     In   alternativa,   qualora   la   domanda   non   necessiti   di chiarimenti/approfondimenti,     la     comunicazione      dell'esito dell'istruttoria puo' avvenire subito  dopo  la  presentazione  della domanda tramite le procedure  automatizzate  implementate  in  ambito SIAN  ovvero  attraverso  la  pubblicazione  del   provvedimento   di approvazione.     Gli  obblighi  di  comunicazione  degli   esiti   istruttori   si considerano, pertanto, adempiuti  se  la  comunicazione  ai  soggetti destinatari e' avvenuta:       a) subito dopo la  presentazione  della  Domanda  di  sostegno, tramite le  procedure  automatizzate  implementate  in  ambito  SIAN, qualora si tratti  di  controlli  totalmente  automatizzati  che  non richiedono ulteriori chiarimenti, ovvero attraverso la  pubblicazione del provvedimento di approvazione; oppure       b)  a  seguito  dell'invio  della  Pec  con  le  modalita'   di visualizzazione dell'esito istruttorio; oppure       c) in caso di irregolarita' nella procedura di invio della Pec, a seguito della pubblicazione  sul  sito  AGEA  e  sul  portale  SIAN dell'elenco delle domande  che  presentano  tale  irregolarita',  con indicazione delle modalita'  operative  per  la  consultazione  della comunicazione.   13.1 Modalita' di presentazione istanza di riesame     Qualora   all'esito   dell'istruttoria   la    domanda    risulti inammissibile  o  in  caso  di   riduzione   dell'importo   richiesto (riproporzionamento   sulla   base    della    rideterminazione    di quantita'/prezzo/superficie), ai sensi dell'art. 10-bis  della  legge n.  241/1990  e  successive   modificazioni   ed   integrazioni,   il richiedente puo' presentare istanza  di  riesame  per  l'importo  non ammesso.     Entro e non oltre dieci giorni dalla  comunicazione  degli  esiti dell'istruttoria, comprensiva dei  motivi  ostativi  all'accoglimento della  domanda,  il   richiedente   presenta   istanza   di   riesame esclusivamente,  pena  la  non  ricevibilita',  tramite   i   servizi telematici  messi  a  disposizione  da  AGEA,  secondo  le   medesime modalita' indicate nell'art. 11.     Disposizioni di  dettaglio  riguardanti  la  presentazione  delle istanze  di  riesame  sono  contenute  nelle  disposizioni  operative emanate da AGEA.     La  mancata  o  parziale   presentazione   della   documentazione richiesta, ovvero, in caso di  convocazione  da  parte  di  AGEA,  la mancata  presentazione  dell'istante  comportano  la   chiusura   del procedimento  amministrativo  sulla  base  di  quanto   in   possesso dell'amministrazione.     Non verranno prese in carico le istanze di riesame  relativamente a importi non ammessi inferiori ai dieci euro.     Entro dieci  giorni  dalla  data  di  ricezione  dell'istanza  di riesame, AGEA comunica l'esito dell'istruttoria di riesame che assume carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso previste  dalla vigente normativa.     Se  il  richiedente  non  si   avvale   di   tale   possibilita', l'istruttoria assume carattere definitivo salvo  le  possibilita'  di ricorso previste dalla vigente normativa.   13.2  Approvazione  della  Domanda  di  sostegno  e  concessione  del contributo     All'esito  dei  controlli  istruttori  svolti,  compresi   quelli derivanti dalle attivita' di riesame, AGEA provvede con proprio  atto ad approvare le domande di  sostegno  ammesse  a  finanziamento,  con indicazione  della  spesa  ammessa  a  contributo  e  del  contributo concesso. L'atto e' reso disponibile ai beneficiari in ambito SIAN.     L'atto di approvazione, ovvero l'elenco delle domande di sostegno ammesse comprensivo della data di ammissione, della spesa  ammessa  e del contributo concesso, e' pubblicato sul SIAN  e,  successivamente, sul sito internet AGEA e  trasmesso  all'Autorita'  di  gestione  che provvede alla sua pubblicazione sul sito internet del Ministero.      |  
|   |                                Art. 14. 
               Presentazione della domanda di pagamento 
     Al fine di ottenere il  pagamento  del  contributo  pubblico,  il beneficiario, successivamente al provvedimento di  concessione  e  al pagamento della polizza, deve presentare entro e non oltre il termine del 30 novembre 2020, apposita  domanda  di  pagamento  all'organismo pagatore  AGEA,  nei  limiti  dell'importo  definito   nel   relativo provvedimento di concessione. Tale  domanda  deve  essere  presentata esclusivamente tramite i servizi telematici  dell'organismo  pagatore AGEA, secondo una delle seguenti modalita':       a)  direttamente  sul  sito   internet   AGEA   www.agea.gov.it sottoscrivendo l'atto tramite  firma  digitale  o  firma  elettronica mediante Codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato  la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);       b) in modalita' assistita sul portale SIAN www.sian.it  per  le aziende agricole che hanno conferito mandato  a  un  CAA  accreditato dall'organismo pagatore AGEA.     Per il punto b), oltre alla modalita' standard  di  presentazione dei documenti, che prevede la  firma  autografa  del  produttore  sul modello  cartaceo,  l'interessato  che  ha  registrato   la   propria anagrafica  sul  sito  internet  AGEA,   in   qualita'   di   «Utente qualificato», puo' sottoscrivere la documentazione da presentare  con firma elettronica, mediante Codice OTP.     Nel caso di impossibilita' di rilascio delle domande di pagamento entro  il  termine  di  cui  sopra,   per   motivazioni   debitamente documentate entro il medesimo termine, l'organismo pagatore AGEA, con proprie  istruzioni  operative,  puo'  consentire  di  completare  le attivita' di compilazione  e  rilascio  delle  domande  di  pagamento interessate oltre la citata scadenza  e  per  il  tempo  strettamente necessario alla conclusione delle procedure.     La domanda di pagamento e'  compilata  conformemente  al  modello definito dall'organismo pagatore AGEA  ed  alla  stessa  deve  essere allegato quanto segue:       la documentazione attestante la spesa  sostenuta.  In  caso  di polizze individuali il pagamento del premio  deve  essere  comprovato dal beneficiario che allega la quietanza rilasciata  dalla  compagnia di assicurazione. In caso  di  polizze  collettive  il  pagamento  e' dimostrato dalla  quietanza  del  premio  complessivo  riferita  alla polizza-convenzione  rilasciata  dalla  compagnia  di   assicurazione all'organismo collettivo, unitamente ad una  distinta  con  l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza. In quest'ultimo  caso il beneficiario non puo' presentare la domanda di pagamento prima che l'organismo collettivo cui aderisce abbia trasmesso a  SGR  la  copia della quietanza sopra indicata  e  la  documentazione  attestante  la tracciabilita' dei pagamenti alle compagnie di assicurazione  di  cui al punto successivo. A tal fine, il richiedente deve  verificare  con il CAA che  l'Organismo  collettivo  di  difesa  cui  aderisce  abbia provveduto ad informatizzare  i  dati  relativi  alla  quietanza  del premio complessivo riferito alla polizza convenzione rilasciata dalla compagnia di assicurazione;       la documentazione attestante la  tracciabilita'  dei  pagamenti alle  compagnie  di  assicurazione,  come  di  seguito  indicato  per ciascuna modalita' di pagamento ammessa:         bonifico o ricevuta bancaria (Riba): deve essere prodotta  la ricevuta del  bonifico  eseguito,  la  Riba  o  altra  documentazione equiparabile,  con  riferimento  a   ciascun   documento   di   spesa rendicontato.  Tale  documentazione,  rilasciata   dall'istituto   di credito, deve essere allegata al pertinente documento di  spesa.  Nel caso in cui il bonifico  sia  disposto  tramite  «home  banking»,  il beneficiario  del  contributo  e'  tenuto  a   produrre   la   stampa dell'operazione dalla quale  risulti  la  data  ed  il  numero  della transazione eseguita;       assegno:  tale  modalita'  puo'   essere   accettata,   purche' l'assegno sia sempre emesso con la dicitura «non trasferibile»  e  il beneficiario produca l'estratto  conto  rilasciato  dall'istituto  di credito di appoggio  riferito  all'assegno  con  il  quale  e'  stato effettuato il pagamento;       carta di credito e/o  bancomat:  tale  modalita',  puo'  essere accettata,  purche'  il   beneficiario   produca   l'estratto   conto rilasciato   dall'istituto   di   credito   di   appoggio    riferito all'operazione con il quale e' stato  effettuato  il  pagamento.  Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;       bollettino postale effettuato tramite conto  corrente  postale: tale modalita' di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in  originale. La causale deve contenere il riferimento al numero di polizza;       vaglia postale: tale forma di pagamento puo' essere  ammessa  a condizione che sia effettuata tramite conto corrente  postale  e  sia documentata  dalla  copia  della  ricevuta  del  vaglia   postale   e dall'estratto del  conto  corrente  in  originale.  La  causale  deve contenere il riferimento al numero di polizza.     Il pagamento in contanti non e' consentito.     I documenti suddetti  sono  acquisiti  in  forma  elettronica  al momento della  presentazione  della  domanda.  Al  richiedente  sara' rilasciata una specifica ricevuta  di  presentazione  e  copia  della domanda stessa.     Eventuali ulteriori  disposizioni  di  dettaglio  riguardanti  la presentazione  delle  domande  di  pagamento  sono  contenute   nelle disposizioni operative emanate dall'organismo pagatore AGEA.      |  
|   |                                Art. 15. 
                Istruttoria delle domande di pagamento 
     L'istruttoria relativa alla domanda di pagamento viene effettuata dall'organismo pagatore AGEA e prevede:       a) controlli amministrativi;       b) controlli in loco, per le domande selezionate a campione.     a)   Controlli   amministrativi.   Nell'ambito   dei    controlli amministrativi vengono effettuate le verifiche su tutte le domande di pagamento presentate, in ordine:       alla ricevibilita' delle domande stesse, inclusa  la  validita' della certificazione antimafia ove previsto;       alla conformita' della polizza stipulata con quella  presentata e accolta con la domanda di sostegno;       ai costi sostenuti ed ai pagamenti effettuati;       alla presenza di doppi  finanziamenti  irregolari  ottenuti  da altri regimi nazionali, unionali o regimi  assicurativi  privati  non agevolati da contributo pubblico.     b) Controlli in loco, per le domande selezionate  a  campione.  I controlli in loco sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5% della spesa che  deve  essere  pagata  dall'organismo  pagatore  AGEA nell'anno civile, determinata in seguito ai controlli  amministrativi delle  domande  di  pagamento.  La  selezione  del   campione   sara' effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti  le  domande  di pagamento ed in base ad un fattore casuale.     Attraverso i controlli in loco sara'  verificata  la  conformita' delle  operazioni  realizzate  dai  beneficiari  con   la   normativa applicabile inclusi i criteri di ammissibilita', gli  impegni  e  gli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del  sostegno. Tali controlli, altresi', verificano l'esattezza dei dati  dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi.     I controlli in loco comprendono una visita presso  l'azienda  del beneficiario e sono effettuati  alla  presenza  dello  stesso  o,  in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta.     In  caso  di  esito  positivo  della  istruttoria,  il  pagamento dell'aiuto costituisce comunicazione  di  chiusura  del  procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del  comma  1  dell'art.  7, legge  18  giugno  2009,  n.  69.  In  caso  di  esito  non  positivo dell'istruttoria l'organismo pagatore AGEA comunica, conformemente al successivo articolo 18, le  modalita'  per  visualizzare,  in  ambito SIAN,  l'esito  dell'istruttoria.  Il  beneficiario  puo'  presentare richiesta di riesame degli esiti dell'istruttoria  della  domanda  di pagamento: [ a) controlli amministrativi  e  b)  controlli  in  loco] entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione degli  stessi  secondo le modalita'  descritte  nell'art.  13,  paragrafo  1  «Modalita'  di presentazione istanza di riesame».     Sulla base degli esiti istruttori amministrativi ed in loco delle domande di pagamento, compresi gli esiti derivanti dalle attivita' di riesame e fatto salvo il rispetto delle ulteriori condizioni  per  il pagamento di contributi pubblici stabilite dalla normativa  nazionale e  unionale,  l'organismo  pagatore  con  proprio  atto  provvede  ad approvare l'elenco dei pagamenti . Ai titolari delle domande valutate con  esito  negativo  viene  notificata  la   declaratoria   di   non ammissibilita' della spesa mediante Pec o attraverso il portale  SIAN con modalita' opportunamente pubblicizzate.     Il beneficiario puo' presentare richiesta di riesame degli  esiti dell'istruttoria entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione degli stessi secondo le  modalita'  descritte  nell'art.  13,  paragrafo  1 «Modalita' di presentazione istanza di riesame».     Potranno essere svolti controlli ex post al fine di verificare lo stato   del   pagamento   da   parte   del   consorziato/beneficiario all'organismo collettivo  di  appartenenza  della  quota  del  premio complessivo di propria pertinenza, esclusivamente nel caso di polizze collettive riferite a consorzi che hanno anticipato parte di siffatto premio.     Eventuali  ulteriori   disposizioni   operative   sono   definite dall'organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.      |  
|   |                                Art. 16.   Modifiche, integrazioni, ritiro  e  correzione  degli  errori  palesi              delle domande di sostegno e di pagamento   16.1 Ritiro delle domande     Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 809/2014, le domande di sostegno e di pagamento possono essere ritirate,  in  tutto  e  in parte, in qualsiasi momento.  Tale  ritiro  e'  registrato  dall'AGEA tramite  le  apposite  funzionalita'  in  ambito  SIAN.  Tuttavia  se l'autorita' competente ha gia' informato  il  beneficiario  che  sono state  riscontrate  inadempienze  nella  domanda  di  sostegno  o  di pagamento o gli ha  comunicato  la  sua  intenzione  di  svolgere  un controllo in loco o se da tale controllo emergono  inadempienze,  non sono autorizzati ritiri.     Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi.     Le  modalita'  operative  per  il   ritiro   delle   domande   di sostegno/pagamento e di  altre  dichiarazioni  e  documentazione,  ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE)  n.  809/2014,  sono  definite dall'AGEA con proprio provvedimento.   16.2 Correzione degli errori palesi     Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 (correzioni e adeguamento  di  errori  palesi),  le  domande  di  sostegno  e  di pagamento  e  gli  eventuali  documenti  giustificativi  forniti  dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi  momento dopo essere stati presentati in caso di  errori  palesi  riconosciuti dall'organismo  pagatore  AGEA  sulla   base   di   una   valutazione complessiva del caso particolare  e  purche'  il  beneficiario  abbia agito in buona fede.     L'errore puo' essere  considerato  palese  solo  se  puo'  essere individuato agevolmente durante  un  controllo  amministrativo  delle informazioni indicate nella domanda stessa.     In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, AGEA determina la ricevibilita'  della  comunicazione  dell'errore  palese commesso sulla domanda di sostegno e/o pagamento.     Per le domande di pagamento estratte per il controllo in loco, le correzioni possono essere valutate ed eventualmente autorizzate  solo dopo il completamento delle attivita' di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti  o  incoerenti  i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.     Le modalita' operative per la comunicazione ai sensi dell'art.  4 del regolamento (UE) n. 809/2014 dell'errore  palese,  sono  definite dall'organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.   16.3 Cessione di aziende     Ai sensi dell'art.  8  del  regolamento  (UE)  n.  809/2014,  per cessione d'azienda si intende «la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo  di  transazione   relativa   alle   unita'   di   produzione considerate».     La cessione d'azienda nella sua totalita' puo' avvenire:       A) prima del temine ultimo di durata dell'operazione e dopo  la presentazione  della  manifestazione  di  interesse.  Qualora   siano soddisfatte tutte le  condizioni  per  la  concessione/pagamento  del sostegno di cui al presente avviso, il sostegno puo' essere  concesso ed  erogato,  in  relazione  all'azienda  ceduta,  al  cessionario  a condizione che lo stesso:         a) presenti richiesta  di  subentro  alla  manifestazione  di interesse ed il PAI «volturato». A tale  scopo  il  cessionario  deve preventivamente aggiornare il fascicolo aziendale;         b) provveda a volturare la contraenza della polizza e, se del caso, al pagamento del premio;         c)  presenti  domanda  di  sostegno   allegando,   oltre   la documentazione probante l'avvenuta cessione anche quella  di  cui  al punto a);         d)  presenti  domanda  di  pagamento  e  tutti  i   documenti giustificativi richiesti dal presente avviso.     Ai sensi dell'art. 8, comma 4 del regolamento (UE)  n.  809/2014, successivamente alla  comunicazione  all'autorita'  competente  della cessione  dell'azienda  e  della  presentazione  della  richiesta  di sostegno da parte del cessionario:       i) tutti i diritti e gli obblighi del cedente,  risultanti  dal legame giuridico tra il cedente e l'autorita' competente per  effetto della manifestazione di interesse ovvero della  domanda  di  sostegno sono conferiti al cessionario;       ii) tutte le operazioni necessarie per la concessione e, se del caso,  per  il  pagamento  del  sostegno  e  tutte  le  dichiarazioni effettuate dal  cedente  prima  della  cessione  sono  attribuite  al cessionario  ai  fini  dell'applicazione   delle   pertinenti   norme dell'Unione europea e nazionali;       iii) l'azienda ceduta  e'  considerata,  nel  caso  in  cui  il cessionario  percepisca  altri  contributi  pubblici  ai  sensi   del presente avviso, alla  stregua  di  un'azienda  distinta  per  quanto riguarda la campagna assicurativa 2019;       B) successivamente al termine ultimo di durata  dell'operazione e dopo la presentazione della manifestazione  di  interesse.  Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni  per  la  concessione/pagamento del sostegno di cui al  presente  avviso,  il  sostegno  puo'  essere erogato al cedente e nessun aiuto  sara'  dovuto  al  cessionario,  a condizione che il cedente:         a)  presenti  domanda  di  sostegno,  informando  l'autorita' competente dell'avvenuta cessione  successivamente  alla  conclusione dell'operazione e che nulla e' dovuto al cessionario;         b)  presenti  domanda  di  pagamento  e  tutti  i   documenti giustificativi richiesti dal presente avviso.     Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi previsti dall'art. 8, comma 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 sopra elencati rimangono  in capo al cedente;       C) a seguito di successione mortis  causa.  Qualora  un'azienda venga ceduta nella sua totalita', a  seguito  di  successione  mortis causa, dopo la presentazione della manifestazione  di  interesse,  il sostegno e' concesso all'erede purche' vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti alla lettera A, ad eccezione, se del  caso,  del punto b).     I  controlli  relativi  agli   atti   amministrativi   presentati dall'erede sono svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda  del de cuius; la verifica dei criteri di  ammissibilita'  soggettivi,  di cui all'art. 4, lettere a) e b), e'  svolta  con  riferimento  al  de cuius.     Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi  suelencati  previsti dal citato  art.  8,  comma  4  del  regolamento  (UE)  n.  809/2014, rimangono in capo all'erede.     Se il de cuius e' deceduto dopo la presentazione della domanda di pagamento, l'erede provvede esclusivamente alla presentazione di  una comunicazione  relativa  all'avvenuta  successione  per  attivare  il pagamento  della  domanda  del  de  cuius  e  percepire  il  relativo contributo.     In caso di pluralita' di eredi, questi  devono  delegare  uno  di loro alla presentazione degli atti amministrativi.     Le modalita' attuative e operative  per  la  comunicazione  della cessione  di  aziende,  nonche'  eventuali   ulteriori   disposizioni operative, sono definite dall'organismo  pagatore  AGEA  con  proprio provvedimento.      |  
|   |                                Art. 17. 
                   Riduzioni, esclusioni e sanzioni 
     Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilita', degli  impegni e degli altri obblighi e richiamati nel presente  avviso,  imputabile ai beneficiari, comporta applicazione delle riduzioni,  esclusioni  e sanzioni stabilite sulla base dei regolamenti (UE) n. 809/2014  e  n. 640/2014, nonche' del decreto ministeriale  n.  497  del  17  gennaio 2019, relativo alla «Disciplina  del  regime  di  condizionalita'  ai sensi  del  regolamento  (UE)  n.  1306/2013  e  delle  riduzioni  ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti  diretti  e dei programmi di sviluppo rurale».     Ai sensi dell'art. 35, comma 1 del regolamento (UE)  n.  640/2014 il sostegno richiesto in domanda di pagamento e' rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di  ammissibilita'  di cui agli articoli da 3 a 6 del presente avviso.     Ai sensi dell'art. 35,  comma  2  del  medesimo  regolamento,  il sostegno  richiesto  e'  rifiutato  o   revocato,   integralmente   o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi  di cui all'art. 7 del presente avviso.     Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno a  seguito dell'inadempienza agli impegni o altri obblighi si tiene conto  della gravita',   dell'entita',   della   durata   e   della    ripetizione dell'inadempienza.     Alle  riduzioni  di  cui  al  capoverso  precedente  puo'  essere aggiunta una sanzione  amministrativa  per  le  fattispecie  previste dall'art. 63 del regolamento (UE) n. 809/2014.     Le modalita' di calcolo delle suddette  riduzioni,  esclusioni  e sanzioni sono stabilite nell'allegato M17.1-6 del presente avviso.      |  
|   |                                Art. 18. 
     Modalita' di gestione della comunicazione con il beneficiario 
     Gli indirizzi dei beneficiari  sono  tratti  da  quanto  indicato dagli stessi nel  proprio  fascicolo  aziendale,  mentre  l'indirizzo delle autorita' competenti alle quali i  beneficiari  sono  tenuti  a rivolgersi sono i seguenti:     Autorita' di gestione, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma,  tel. 06/46651,     sito     internet     www.politicheagricole.it      Pec cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it     Organismo pagatore AGEA, via Palestro n.81  -  00185  Roma,  tel. 06/494991,       sito       internet       www.agea.gov.it        Pec protocollo@pec.agea.gov.it     Le comunicazioni tra i beneficiari e le autorita' competenti  per la gestione ed il controllo delle domande  di  sostegno  e  pagamento avverranno mediante Pec.      |  
|   |                                Art. 19. 
   Consultazione del procedimento amministrativo e accesso agli atti 
     Ai sensi dell'art. 3-bis (uso della telematica)  della  legge  n. 241/90  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  i   seguenti documenti amministrativi, che  fanno  parte  del  procedimento  della domanda  di  sostegno  e  di  pagamento,  sono  accessibili   tramite consultazione sul SIAN:       mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono  ad un CAA);       scheda di validazione del fascicolo aziendale;       domanda di sostegno/pagamento;       dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;       check-list delle istruttorie eseguite;       eventuali comunicazioni al beneficiario (quali Pec,  istruzioni operative, lettere raccomandate, provvedimenti amministrativi diffusi attraverso i siti istituzionali, etc.);       informazioni relative ai pagamenti effettuati.     Gli interessati possono esercitare il loro  diritto  di  prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e  monitorare  lo  stato  dell'iter  amministrativo  della   domanda, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalita':       per i beneficiari in qualita' di utenti qualificati del portale SIAN, e' possibile l'accesso diretto alla consultazione  del  proprio fascicolo  aziendale  e  dei  procedimenti  ad  esso  collegati   (le modalita' di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili  sul sito AGEA www.agea.gov.it);       per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza agricola (CAA), ai sensi  dell'art.15  del decreto ministeriale del Mi.P.A.A.F. del 27 marzo 2001 e  art.14  del decreto ministeriale sanita' del 14 gennaio  2001,  e'  possibile  la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei  procedimenti  ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a  disposizione  del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.     Non e' dato corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalita' diverse rispetto a quelle sopra descritte.      |  
|   |                                Art. 20. 
           Modalita' di calcolo ed erogazione del contributo 
     La misura del contributo pubblico e'  pari  al  70%  della  spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento, di cui all'art. 15 del presente avviso. Per le polizze che coprono due delle avversita' elencate  all'allegato  M17.1-2  al  presente  avviso,  la misura del contributo pubblico e' pari al 65% della spesa ammessa  in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento.     Il contributo viene  erogato  al  beneficiario  tramite  bonifico sulle  coordinate  bancarie  indicate  dallo   stesso   all'atto   di presentazione della domanda di sostegno.      |  
|   |                                Art. 21. 
                       Disposizioni finanziarie 
     Per l'attuazione del presente  avviso  e'  assegnato  un  importo complessivo  di  risorse  in  termini  di  spesa  pubblica   pari   a 266.680.000,00 di euro,  di  cui  120.006.000,00  di  quota  FEASR  e 146.674.000,00 di quota di cofinanziamento nazionale, a cui  andranno ad aggiungersi eventuali economie  relative  alle  campagne  vegetali delle annualita' precedenti.      |  
|   |                                Art. 22. 
                            Norme di rinvio 
     Ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990  e  successive modificazioni ed integrazioni, la data di avvio dei procedimenti,  la loro durata ed i responsabili degli stessi sono  individuati  secondo la tabella pubblicata nel sito internet del Ministero i cui contenuti sono indicati all'art. 8, comma 2 della citata legge.     Si precisa che, i termini indicati nella suddetta tabella, devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente  correlati  al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e  strumentali  che  verranno  messe  a disposizione per la definizione dei procedimenti.     Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, comma 3  della  Legge  n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, per cui dato  il numero elevato dei destinatari non  sia  possibile  la  comunicazione personale, l'amministrazione adempie a tali  obblighi  provvedendo  a rendere  noti  gli  elementi  della  comunicazione   di   avvio   del procedimento  mediante  la  pubblicazione  sul  sito  internet  della suddetta tabella.     Al fine di evitare l'accrescimento del contenzioso  e  consentire il raffreddamento dei conflitti, avverso  le  decisioni  assunte  nei confronti dei  beneficiari  che  aderiscono  al  presente  avviso  e' ammesso ricorso in  opposizione  all'autorita'  che  ha  adottato  il provvedimento per  chiedere  l'eventuale  applicazione  dell'istituto dell'autotutela ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica n. 1199/71 modificato con legge n. 69/2009.     In tutti i casi e' fatto salvo  il  ricorso  giurisdizionale  nei termini di legge.     Per quanto non previsto nel presente avviso  si  fa  rinvio  alla relativa normativa unionale e nazionale pertinente.      |  
|   |                                Art. 23. 
            Informativa sul trattamento dei dati personali 
     I  dati  forniti  saranno  trattati  in  conformita'  al  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di  protezione dei dati personali»,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  10 agosto  2018,  n.101,   recante   «Disposizioni   per   l'adeguamento dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del Parlamento europeo e del Consiglio, del  27  aprile  2016»,  relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e  che abroga la direttiva 95/46/CE.     Titolare del  trattamento  e'  l'Agenzia  per  le  erogazioni  in agricoltura  (AGEA)  in  qualita'  di  delegato  dal   Ministero   al trattamento delle domande di sostegno e nel suo  ruolo  di  organismo pagatore titolare del trattamento delle domande di pagamento.     La sede di AGEA e' in via Palestro, 81 - 00187 Roma.     Il  sito  internet  istituzionale  dell'Agenzia  e'  il  seguente www.agea.gov.it      |  
|   |                                Allegati 
     M17.1-1 Elenco rischi assicurabili     M17.1-2 Combinazioni rischi assicurabili     M17.1-3 Produzioni e tipologie assicurabili     M17.1-4 Modello domanda di sostegno     M17.1-5 Tabella di corrispondenza tra cicli  colturali  e  elenco colture     M17.1-6 Sanzioni amministrative applicabili alla sottomisura 17.1 (riduzioni e sanzioni)     |  
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