| Gazzetta n. 258 del 4 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |  
| DECRETO 3 settembre 2019 |  
| Misure per la definizione delle capacita' assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni.  |  
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                              IL MINISTRO                    PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
                            di concerto con 
                              IL MINISTRO                     DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
   Visti i commi 557, 557-bis, 557-quater dell'art. 1 della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, che fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte delle regioni;   Visto l'art. 1, comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;   Visto l'art. 14-bis  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  ed in particolare il comma 3 secondo  cui  le  previsioni  di  cui  alla lettera a) del comma 1  del  medesimo  art.  14-bis  si  applicano  a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione del citato decreto;   Visto l'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90, convertito  dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  114,  e   successive modificazioni ed integrazioni, che  disciplina  il  regime  ordinario delle assunzioni a tempo  indeterminato  delle  regioni  consentendo, considerato il disposto del citato art. 1, comma 228 della  legge  28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'anno 2019,  di  procedere  ad assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato  nel  limite  di  un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento  di  quella  relativa  al  personale  di  ruolo cessato nell'anno precedente, nonche' la possibilita' di cumulare,  a decorrere dall'anno 2014, le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non  superiore  a  cinque  anni,  nel  rispetto  della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e  contabile  e di utilizzare i residui ancora disponibili  delle  quote  percentuali delle facolta' di  assunzione  riferite  al  quinquennio  precedente, fermo restando il disposto  dell'art.  14-bis,  comma  3  del  citato decreto-legge n. 4 del 2019;   Visto l'art. 3, comma 5-sexies del citato decreto-legge n.  90  del 2014, secondo cui «Per il  triennio  2019-2021,  nel  rispetto  della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni  e  gli  enti  locali  possono  computare,  ai   fini   della determinazione delle capacita' assunzionali per ciascuna  annualita', sia le cessazioni dal servizio del personale  di  ruolo  verificatesi nell'anno  precedente,  sia   quelle   programmate   nella   medesima annualita',  fermo  restando  che  le   assunzioni   possono   essere effettuate soltanto a  seguito  delle  cessazioni  che  producono  il relativo turn-over»;   Visto  l'art.  33  del  decreto-legge  30  aprile  2019,   n.   34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che detta disposizioni  in  materia  di  assunzione  di  personale  nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla  sostenibilita' finanziaria;   Visto il comma 1 del predetto art. 33 del decreto-legge n.  34  del 2019, che stabilisce: «A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli  in materia  di  mitigazione  del  rischio   idrogeologico,   ambientale, manutenzione di scuole e  strade,  opere  infrastrutturali,  edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti  dalla  legge  30  dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto  ordinario  possono  procedere  ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo  restando  il  rispetto pluriennale dell'equilibrio di  bilancio  asseverato  dall'organo  di revisione, sino ad una  spesa  complessiva  per  tutto  il  personale dipendente,   al   lordo    degli    oneri    riflessi    a    carico dell'amministrazione, non superiore al valore  soglia  definito  come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della  media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione e' vincolata,  ivi incluse, per le finalita' di cui al presente comma,  quelle  relative al Servizio sanitario nazionale ed al  netto  del  Fondo  crediti  di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione. Con  decreto del Ministro della  pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa  in  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data  di entrata in vigore del presente decreto,  sono  individuate  le  fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore  medio  per fascia demografica e  le  relative  percentuali  massime  annuali  di incremento del personale in servizio per le regioni che si  collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri  possono essere aggiornati con le modalita' di cui  al  secondo  periodo  ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a  carico  dell'amministrazione,  e  la media delle  predette  entrate  correnti  relative  agli  ultimi  tre rendiconti approvati risulta superiore al valore  soglia  di  cui  al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025  del  predetto valore soglia anche applicando un turn  over  inferiore  al  100  per cento. A decorrere dal 2025 le regioni  che  registrano  un  rapporto superiore al valore soglia applicano un turn  over  pari  al  30  per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite  al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2  del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento  o in  diminuzione,  per  garantire  l'invarianza   del   valore   medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del Fondo per  la  contrattazione integrativa nonche' delle risorse per  remunerare  gli  incarichi  di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018»;   Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio  di  cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.  75, e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per  garantire  il  valore  medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare e'  fatto  salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio e'  inferiore  al numero rilevato al 31 dicembre 2018;   Tenuto conto degli incontri tecnici e degli approfondimenti  svolti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per gli affari regionali e le autonomie;   Vista l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano acquisita in data 25 luglio 2019;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica  31  maggio  2018, con il quale la senatrice avv. Giulia Bongiorno,  e'  stata  nominata Ministro senza portafoglio;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1° giugno 2018, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio,  e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27 giugno 2018, con il quale e' stata conferita la delega di funzioni al predetto Ministro, registrato alla Corte dei conti in data 28  giugno 2018, n. 1444; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
               Ambito soggettivo, decorrenza e finalita' 
   1. Il presente decreto e' finalizzato ad attuare le disposizioni di cui all'art. 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,  e si applica alle regioni a statuto ordinario a decorre dal 1°  gennaio 2020.     |  
|   |                                 Art. 2 
                              Definizioni 
   1. Ai fini  del  presente  decreto,  sono  utilizzate  le  seguenti definizioni:     a)  spesa  del  personale:  impegni  di  competenza   per   spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato,  per  i  rapporti   di   collaborazione   coordinata   e continuativa, per la somministrazione di lavoro, nonche' per tutti  i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto  di pubblico impiego, in  strutture  e  organismi  variamente  denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al  lordo  degli  oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo  rendiconto della gestione approvato;     b) entrate correnti: media degli accertamenti relativi ai  titoli I, II e III, come rilevati negli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, considerati al netto di  quelli  la  cui  destinazione  e' vincolata, ivi inclusi, per le finalita' di cui al presente  decreto, quelli  relativi  al  Servizio  sanitario  nazionale,  e   al   netto dell'accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del Fondo crediti di dubbia esigibilita' relativo all'ultima annualita' considerata.     |  
|   |                                 Art. 3 
         Differenziazione delle regioni per fascia demografica 
   1. Per le finalita' del presente decreto, le regioni sono suddivise nelle seguenti fasce demografiche:     a) regioni con meno di 800.000 abitanti;     b) regioni da 800.000 a 3.999.999 abitanti;     c) regioni da 4.000.000 a 4.999.999 abitanti;     d) regioni da 5.000.000 a 5.999.999 abitanti;     e) regioni con 6.000.000 di abitanti e oltre.     |  
|   |                                 Art. 4 
           Individuazione dei valori soglia di massima spesa                             del personale 
   1. In attuazione dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34  del 2019, il valore soglia del rapporto della spesa del  personale  delle regioni a statuto  ordinario  rispetto  alle  entrate  correnti  come definite  all'art.  2,  non  deve  essere  superiore  alle   seguenti percentuali:     a) regioni con meno di 800.000 abitanti, 13,5 per cento;     b) regioni da 800.000 a 3.999.999 abitanti, 11,5 per cento;     c) regioni da 4.000.000 a 4.999.999 abitanti, 9,5 per cento;     d) regioni da 5.000.000 a 5.999.999 abitanti, 8,5 per cento;     e) regioni con 6.000.000 di abitanti e oltre, 5,0 per cento.   2. Le regioni a statuto ordinario che si collocano al di sotto  del valore soglia di cui al comma 1, possono incrementare  la  spesa  del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto  pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una  spesa  del  personale  complessiva  rapportata  alle  entrate correnti, come  definite  all'art.  2,  inferiore  ai  valori  soglia definiti dal comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5.     |  
|   |                                 Art. 5 
                   Percentuali massime di incremento                     in fase di prima applicazione 
   1. In fase di prima applicazione e fino  al  31  dicembre  2024  le regioni di cui all'art. 4, comma 2,  nel  limite  del  valore  soglia definito dall'art. 4, comma 1, possono incrementare annualmente,  per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al 10% nel 2020, al  15% nel 2021, al 18% nel 2022, al 20% nel 2023 e  al  25%  nel  2024,  in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di  personale  e  fermo restando  il  rispetto  pluriennale   dell'equilibrio   di   bilancio asseverato dall'organo di revisione.     |  
|   |                                 Art. 6 
                          Disposizioni finali 
   1.  La  maggior  spesa  per  assunzioni  di   personale   a   tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5,  non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296.   2. I parametri individuati  dal  presente  decreto  possono  essere aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro  della  pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle finanze ed  il  Ministro  dell'interno,  previa  intesa  in  sede  di Conferenza Stato-regioni.   Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana. 
     Roma, 3 settembre 2019 
                                                 Il Ministro                                                 per la pubblica amministrazione                                                  Bongiorno                     Il Ministro  dell'economia e delle finanze              Tria 
  Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2019  Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n. 1968     |  
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