| Gazzetta n. 258 del 4 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  
| DECRETO 24 ottobre 2019 |  
| Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e  garantita  dei  vini  «Recioto  di  Soave».  |  
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                      IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV              della direzione generale per la promozione              della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
   Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del Consiglio;   Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;   Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;   Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione;   Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di  origine, delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  modifiche  del disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;   Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della produzione e del commercio del vino;   Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;   Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa legge e dei citati reg. UE n. 33/2019 e  n.  34/2019,  continuano  ad essere  applicabili  per  le  modalita'  procedurali   nazionali   in questione  le  disposizioni   del   predetto decreto   ministeriale 7 novembre 2012;   Visto il decreto  ministeriale  7  maggio  1998,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  110  del  14  maggio 1998, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di  origine controllata e garantita dei vini  «Recioto  di  Soave»  ed  e'  stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche'  i  decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;   Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini  DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti dalla normativa  dell'UE  all'epoca vigente, nonche' dei relativi  fascicoli  tecnici,  ivi  compreso  il disciplinare consolidato della DOP «Recioto di Soave» e  il  relativo documento unico riepilogativo;   Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato sito del Ministero, con il quale e' stato  da  ultimo  aggiornato  il disciplinare di produzione della predetta DOP;   Vista la documentata domanda presentata dal Consorzio  tutela  vini Soave e Recioto di Soave, con sede in  Soave  (VR),  per  il  tramite della Regione Veneto, nel rispetto della procedura di cui  al  citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, intesa ad ottenere la  modifica del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di   origine controllata e garantita dei vini «Recioto di Soave»;   Visto il  parere  favorevole  della  Regione  Veneto  sulla  citata proposta di modifica;   Atteso  che  la  citata  richiesta  di  modifica,  che   comportava modifiche «non minori» ai sensi del reg. CE  n.  607/2009,  e'  stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7,  8  e 10 e, in particolare:       e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12  dicembre  2016,  n. 238, espresso nella riunione del 30 maggio 2019;       e' stata pubblicata la proposta di  modifica  del  disciplinare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  176  del  29 luglio 2019;   Considerato che ai sensi dei richiamati regg. UE n.  33/2019  e  n. 34/2019, entrati in vigore il 14 gennaio 2019, le predette  modifiche «non minori» sono da  considerare  «modifiche  ordinarie»  e  per  le quali, ai fini della conclusione della  procedura  nazionale,  si  e' ritenuto  necessario  pubblicare  nella  Gazzetta   Ufficiale   della Repubblica italiana la proposta  di  modifica  in  questione  per  un periodo di almeno trenta giorni, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni;   Atteso  che,  a  seguito  della  pubblicazione  della  proposta  di modifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  176 del 29 luglio 2019, entro il citato termine di trenta giorni non sono pervenute istanze contenenti osservazioni sulla  citata  proposta  di modifica del disciplinare, da parte di soggetti interessati;   Ritenuto  che,  a  seguito  dell'esito  positivo   della   predetta procedura nazionale di valutazione,  conformemente  all'art.  17  del reg. UE n. 33/2019 e all'art. 10 del reg. UE n. 34/2019 sussistono  i requisiti  per  approvare  con  il  presente  decreto  le  «modifiche ordinarie»  contenute  nella   citata   domanda   di   modifica   del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Recioto di Soave» e il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;   Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del presente decreto di  approvazione  delle  «modifiche  ordinarie»  del disciplinare di produzione in  questione  e  del  relativo  documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione UE, tramite il sistema informativo  messo a disposizione  ai  sensi  dell'art.  30,  par.  1,  lettera  a)  del regolamento (UE) n. 34/2019;   Vista nota DIQPAI segreteria n. 2957 del 9 settembre  2019  con  la quale il Capo Dipartimento ha impartito  le  istruzioni  inerenti  lo svolgimento dell'attivita' amministrativa  della  direzione  generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica,  fermi restando gli obiettivi operativi attribuiti ai dirigenti in indirizzo e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro  realizzazione dal decreto direttoriale n. 19899 del 19 marzo  2019,  ha  confermato tutte le autorizzazioni e gli adempimenti  che  la  citata  direttiva direttoriale attribuisce alla responsabilita' dei dirigenti;   Vista nota DIQPAI segreteria n. 3022 del 13 settembre 2019  con  la quale  il  Capo  Dipartimento,  al  fine  di  evitare  soluzioni   di continuita' nell'esercizio dell'azione amministrativa, per la  tutela dell'interesse pubblico, ha autorizzato  il  dott.  Luigi  Polizzi  - Dirigente dell'Ufficio PQAI  IV  a  continuare  a  svolgere,  per  un periodo  di  non   oltre   quarantacinque   giorni   dalla   scadenza dell'incarico      dirigenziale,      nell'ambito      dell'ordinaria amministrazione, le attivita' amministrative e gestionali connesse ai compiti e funzioni attribuite all'Ufficio; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. Al disciplinare di produzione della DOP  dei  vini  «Recioto  di Soave»,  cosi'  come  consolidato  con  il  decreto  ministeriale  30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il  decreto  ministeriale  7 marzo 2014 richiamati  in  premessa,  sono  approvate  le  «modifiche ordinarie» di cui alla proposta pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 176 del 29 luglio 2019.   2. Il disciplinare di produzione della DOP  dei  vini  «Recioto  di Soave», consolidato con le «modifiche ordinarie» di cui al precedente comma  ed  il  relativo   documento   unico   consolidato,   figurano rispettivamente agli allegati 1 e 2 del presente decreto.     |  
|   |                                                             Allegato 1   DISCIPLINARE DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A  DENOMINAZIONE  ED  ORIGINE  CONTROLLATA E GARANTITA «RECIOTO DI SOAVE». 
                                Art. 1. 
     La denominazione di origine controllata e garantita  «Recioto  di Soave» e' riservata ai vini «Recioto di Soave»,  «Recioto  di  Soave» classico e «Recioto di Soave» Spumante che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.      |  
|   |                                                             Allegato 2 
                            DOCUMENTO UNICO 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  a  livello  nazionale  il giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana.   2. Le «modifiche ordinarie» di  cui  all'art.  1  sono  comunicate, entro trenta  giorni  dalla  predetta  data  di  pubblicazione,  alla Commissione UE tramite il sistema informativo  «e-Ambrosia»  messo  a disposizione  ai  sensi  dell'art.  30,  par.  1,  lettera   a)   del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche  entrano  in  vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte  della  Commissione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.   3. Fatto salvo quanto previsto  ai  commi  1  e  2,  le  «modifiche ordinarie» di cui all'art.  1  sono  applicabili  a  decorrere  dalla campagna vendemmiale 2019/2020.   4. Il presente decreto e  il  disciplinare  consolidato  della  DOP «Recioto di Soave» di  cui  all'art.  1  saranno  inseriti  sul  sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 24 ottobre 2019 
                                                 Il dirigente: Polizzi     |  
|   |                                 Art. 2. 
     I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita «Recioto di Soave» devono provenire  da  vigneti  aventi  nell'ambito aziendale  la  seguente  composizione  ampelografica:  Garganega  per almeno il 70%, e per il rimanente da uve  del  vitigno  Trebbiano  di Soave (nostrano).     In tale ambito del 30% e  fino  ad  un  massimo  del  5%  possono altresi' concorrere le uve provenienti dai  vitigni  a  bacca  bianca ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona.      |  
|   |                                 Art. 3. 
     1. A - Le uve atte a produrre i vini a denominazione  di  origine controllata «Recioto di Soave» devono essere prodotte nella zona  che comprende in tutto o in parte il  territorio  dei  Comuni  di  Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino  Buon  Albergo,  Mezzane  di  Sotto, Ronca', Montecchia di Crosara,  San  Giovanni  Ilarione,  Cazzano  di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.     Tale zona e' cosi' delimitata:       partendo  dalla  zona  ovest  (San  Martino  Buon  Albergo)   e precisamente da Marcellise in localita' San Rocco, da qui scende  nel Bosco della Fratta fino al Fenilon, da  qui  sempre  costeggiando  la strada che divide la pianura dalla collina si arriva alla Palu' e poi fino a Casette in direzione San Giacomo. Qui  costeggiando  il  colle che sovrasta la medesima localita' si ritorna  sulla  provinciale  in direzione Monticelli nel Comune di Lavagno. Si prosegue per localita' Fontana arrivando a  San  Pietro  (Lavagno)  sempre  costeggiando  la strada che fa da confine tra pianura e collina si prosegue per  villa Alberti toccando Boschetto, Turano, fino ad incrociare il  Progno  di Mezzane a quota mt. 92, seguendolo verso nord fino ad incrociare  Via Leon che percorre verso est e quindi verso sud, in  direzione  di  C. Spiazzi e quindi prosegue per Squarzego, Montecurto di Sopra,  Canova e Casotti. Da qui si prosegue verso est fino  a  localita'  Calle  in comune di Illasi quindi a sud per la  strada  provinciale  fino  alla chiesa di San Zeno poi verso est fino a localita' Ceriani, da qui  si prosegue in localita' Villa e si segue  la  strada  che  delimita  il monte dalla pianura a fianco di localita' Naronchi e poi  a  sud  per localita' San Pietro, sempre costeggiando la collina si arriva a nord in localita' Pontesello e Caneva  fino  ad  Orgnano.  Da  Orgnano  si procede verso nord-est seguendo l'unghia del Monte, si arriva  a  San Vittore. Da qui la strada punta a nord per localita' Molini  fino  ad arrivare in comune  di  Cazzano  di  Tramigna  in  localita'  Cantina Sociale passando per localita' Fenil del Monte. Prosegue fino  a  via Molini (verso Cazzano di Tramigna) e prima  di  incrociare  via  Siro Conti svolta in direzione Sud  Sud  -  Est  per  localita'  Chiavica, prosegue per la localita' Canova che supera ed arriva  in  comune  di Soave localita' Costeggiola. Prosegue per la provinciale in direzione sud, fino alle ultime case  Battocchi.  Da  qui  cammina  verso  est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carcera  fino  ad attraversare  normalmente,  oltrepassando  di  poco  quota   54,   la provinciale  Soave-Castelcerino.  Indi  scende  verso  sud   per   la carreggiabile comunale a pie‚ del Monte Foscarino e del Monte Cercene e sino all'incrocio della  provinciale  Soave-Castelcerino.  Deviando obliquamente a  sud-ovest  e  comprendendo  l'abitato  della  Borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna incanalato,  lo  segue  verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San  Matteo,  piega  verso  est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta Verona. Da qui segue la strada Soave-Monteforte, fino alla borgata di  San  Lorenzo, frazione di Soave. Da qui, si spinge verso nord, seguendo le  pendici del Monte Tondo, fino ad incontrare il confine tra  i  territori  dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi cammina lungo le  pendici  del Monte Zoppega, comprende l'abitato di Monteforte  d'Alpone,  seguendo nell'ordine: via Zoppega, via Novella, via San Carlo, via 27  aprile, attraversa quindi il torrente Alpone ricongiungendosi con via Alpone, prosegue verso nord ed infine via Roma per  comprendere  la  zona  di Monticello (vedi dettaglio B1*). Interseca via Santa Croce e prosegue in direzione nord-ovest, fino a comprendere  la  Cantina  Sociale  di Monteforte.  Segue  via  XX  settembre  in  direzione  sud  per   poi proseguire oltre il torrente Alpone, si sposta su via  della  Fontana che percorre prima verso ovest poi verso sud e quindi verso  ovest  e infine verso nord, e quindi segue le pendici del Monte  Riondo  (vedi dettaglio B2*) . Segue per circa 530 metri  la  via  Monte  Riondo  e quindi si spinge verso nord per escludere la  parte  alluvionale  del Torrente Ponsara, e quindi si sposta sulla strada in  direzione  est, incontra il confine del foglio catastale 13 del Comune di Monte Forte d'Alpone che segue fino a circa 110 metri in via Cervia. Comprende la borgata Casotti (vedi  dettaglio  B3*),  incontra  quindi  la  strada Monteforte-Brognoligo. Segue allora questa strada  spingendosi  verso nord fino al punto  di  incontro  col  torrente  Carbonare,  e  (vedi dettaglio B4*) verso ovest corre  sulle  pendici  del  Monte  Grande. Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle  del Carbonare, comprende  l'abitato  di  Brognoligo,  le  borgate  Valle, Mezzavilla, nonche‚ l'abitato di Costalunga. (vedi dettaglio  B5*)  A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia  Viennega  col torrente Alpone, segue il confine nord del territorio di  Monteforte, sino al confine del comune di Soave presso Moscatello.  Segue  questo confine e giunge sino alla Valle  Crivellara  nel  punto  in  cui  il confine di Soave fa angolo. La delimitazione riprende  proseguendo  a nord per localita'  i  Motti  in  Comune  di  Montecchia  di  Crosara proseguendo  per  localita'  Castello,  passando  per  il  centro  di Montecchia toccando localita' Biondari fino a localita' Lauri, da qui la strada prosegue attraverso la provinciale  alla  cava  di  basalti quindi va verso sud in direzione  Danesi  di  Sotto,  Casarotti,  Dal Cero, quindi si prosegue in Comune  di  Ronca'  a  est  passando  per localita' Prandi giungendo fino al centro  abitato  di  Ronca'  (vedi dettagli C1 e C2). Da qui si prende in  direzione  Vittori  e  a  sud localita' Momello, Binello fino ad arrivare in localita' Calderina al limite con il comune di Gambellara.La delimitazione segue il  confine con la Provincia di Vicenza dei Comuni di Monteforte, di Ronca' e  di San Giovanni Ilarione fino alla  strada  che  attraversa  il  confine provinciale, a sud del monte Madarosa; si inserisce  quindi  su  tale strada in direzione di San Giovanni Ilarione, toccando  le  localita' Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato suddetto; da qui segue poi la strada per localita'  Cereghi,  Fornace,  Tessari  a quota 250, corre lungo il vaio Muni fino  alla  localita'  Soejo  per proseguire sin al punto in cui coincidono i  confini  dei  comuni  di Tregnago, di San Giovanni Ilarione e di Cazzano.  Da  tale  punto  la delimitazione segue il confine del Comune di Cazzano fino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe, correndo sotto  le  pendici  del  M. Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C.  Andreani. Di qui seguendo la strada per Montecchia  di  Crosara  raggiunge  per risalirlo il rio Albo. Raggiunta la strada  proveniente  da  Tolotti, devia verso sud per la  quota  300  che  passa  sotto  C.  Brustoloni raggiunge la strada  che  per  quota  326  porta  ai  Dami;  da  tale localita' si incontrano i confini tra Soave, Cazzano e  Montecchia  a quota 418, da  qui  si  prosegue  lungo  il  confine  tra  Cazzano  e Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a  C.  Fontana  Fora.  Si segue quindi il sentiero verso sud  sino  a  raggiungere  Pissolo  di sopra, proseguendo in direzione di Pissolo di sotto sino  a  superare l'abitato. Prosegue per localita' Chiavica, e quindi segue la  strada che dalla localita' Canova conduce Cazzano di Tramigna. Raggiunge  il centro di Cazzano (quota 100),  si  piega  verso  ovest  sino  al  T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud  sino  al  ponte  della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino al bivio di S. Colombano e quindi si segue la strada sino  alla  cappelletta  (quota 135). Prosegue in direzione sud (vedi dettaglio A2*), fino ai  Grisi, da qui in direzione  est  sud-est  passa  per  Case  Val  dell'Oco  e prosegue fino a raggiungere Cereolo di Sopra,  segue  la  strada  che porta a Cereolo di Sotto e da qui segue la strada  che  in  direzione ovest raggiunge Bocca Scaluce e segue il sentiero verso nord prima  e poi la strada che  superata  Pistoza  va  a  raggiungere  quella  per Illasi, la segue verso ovest per breve tratto  (100  metri  circa)  e quindi prosegue per il  sentiero  che  costeggia  a  nord  C.  Troni, prosegue poi, sempre  in  direzione  ovest,  per  la  strada  che  si congiunge con quella per Illasi, percorre quest'ultima verso sud  per circa 250 metri e poi, verso ovest, quella  che  passa  a  sud  della localita' Mormontea fino a raggiungere in prossimita' del  km  16  la strada per Illasi, procede lungo questa verso sud-ovest  costeggiando infine per breve tratto il torrente Illasi, lo attraversa e  prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in direzione  ovest,  una retta immaginaria che congiunge Montecurto  di  sopra  con  i  Guerri (vedi  dettaglio  A3*),  seguendo  tale  linea  incrocia  il  confine comunale di Illasi, all'altezza di Montecurto di sopra, segue  quindi questo confine verso nord fino a  raggiungere  in  prossimita'  della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per  Lione, supera C. Spiazzi e all'altezza di Leon S. Marco prende la strada che in direzione nord-est raggiunge C. Santi quota 135. Da qui  segue  la strada per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e  poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di sotto, segue poi la strada che in  direzione  sud  costeggia  Casoni, Turano, Val di Mezzo,  supera  Boschetto  e  raggiunge  la  quota  73 all'altezza di Villa Alberti, segue poi la strada  che  in  direzione sud-ovest raggiunge Barco di sopra e  prosegue  quindi  in  direzione ovest prima e poi nord-ovest fino ad  incrociare  la  strada  per  S. Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui prende il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada  lungo  la  quale prosegue fino a S. Rocco.     Fanno parte di detta zona anche i  rilievi  collinari  del  monte Rocca e del monte Gazzo in Comune di Caldiero e del monte  Bisson  in comune di Soave cosi' delimitati su cartografia scala 1:2.000, che si allega:  Delimitazione «Monte Gazzo» - «Monte Rocca» - Comune di Caldiero.     Partendo dalla statale Padana n. 11 all'altezza  delle  terme  di Giunone si percorre la strada che porta alle terme fiancheggiando  le pendici del Monte Gazzo fino a quota 53. Da qui si svolta a  sinistra seguendo l'unghia di collina che delimita  il  Monte  Rocca  fino  ad incontrare la strada comunale. Si prende a sinistra verso  il  centro di Caldiero fino alla piazza. Si prosegue quindi ancora a destra fino ad imboccare a sinistra la  strada  comunale  Zecconelli  lasciandola quasi subito per proseguire verso  nord  seguendo  la  quota  fino  a giungere alla ferrovia. Da qui si costeggia la  ferrovia  proseguendo verso est fino all'inizio della delimitazione.  Delimitazione «Monte Bisson» - Comune di Soave.     Partendo  all'altezza  del  capitello  in  localita'  Fornello  e proseguendo in senso orario  verso  nord  si  continua  sulla  strada comunale  del  Bisson,  fino  all'incrocio  della  strada  che  porta all'abitato di San Vittore. Si continua mantenendo sempre  la  destra seguendo l'unghia del monte in direzione sud, a quota  42  fino  alla cascina Bisson, da qui sempre in quota 42 si  prosegue  in  direzione ovest verso la strada comunale che ci riconduce in localita' Fornello in Comune di Colognola ai Colli.     B - Le uve atte a produrre il vino «Recioto di  Soave»  Classico, devono  essere  prodotte  nella   zona   riconosciuta   con   decreto ministeriale 23 ottobre  1931  (Gazzetta  Ufficiale  n.  289  del  16 dicembre 1931), che comprende in parte il territorio  dei  Comuni  di Soave e Monteforte d'Alpone ed e' cosi'  delimitata:  partendo  dalla porta  Verona   della   cittadina   di   Soave,   segue   la   strada Soave-Monteforte, fino alla  borgata  di  San  Lorenzo,  frazione  di Soave. Da qui, si spinge verso nord, seguendo le  pendici  del  Monte Tondo, fino ad incontrare il confine tra i territori  dei  comuni  di Soave e di Monteforte, e poi  cammina  lungo  le  pendici  del  Monte Zoppega,  comprende  l'abitato  di  Monteforte   d'Alpone,   seguendo nell'ordine: via Zoppega, via Novella, via San Carlo, via 27  aprile, attraversa quindi il torrente Alpone ricongiungendosi con via Alpone, prosegue verso nord ed infine via Roma per  comprendere  la  zona  di Monticello (vedi dettaglio B1*). Interseca via Santa Croce e prosegue in direzione nord-ovest, fino a comprendere  la  Cantina  Sociale  di Monteforte.  Segue  via  XX  settembre  in  direzione  sud  per   poi proseguire oltre il torrente Alpone, si sposta su via  della  Fontana che percorre prima verso ovest poi verso sud e quindi verso  ovest  e infine verso nord, e quindi segue le pendici del Monte  Riondo  (vedi dettaglio B2*) . Segue per circa 530 metri  la  via  Monte  Riondo  e quindi si spinge verso nord per escludere la  parte  alluvionale  del Torrente Ponsara, e quindi si sposta sulla strada in  direzione  est, incontra il confine del foglio catastale 13 del comune di Monte Forte d'Alpone che segue fino a circa 110 metri in via Cervia. Comprende la borgata Casotti (vedi  dettaglio  B3*),  incontra  quindi  la  strada Monteforte-Brognoligo. Segue allora questa strada  spingendosi  verso nord fino al punto  di  incontro  col  torrente  Carbonare,  e  (vedi dettaglio B4*) verso ovest corre  sulle  pendici  del  Monte  Grande. Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle  del Carbonare, comprende  l'abitato  di  Brognoligo,  le  borgate  Valle, Mezzavilla, nonche‚ l'abitato di Costalunga. (vedi dettaglio  B5*)  A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia  Viennega  col torrente Alpone, segue il confine nord del territorio di  Monteforte, sino al confine del comune di Soave presso Moscatello.  Segue  questo confine e giunge sino alla Valle  Crivellara  nel  punto  in  cui  il confine di Soave fa angolo. Da  qui,  la  linea  di  demarcazione  si stacca dal confine, prosegue verso ovest, e raggiunge  la  quota  331 presso  Villa  Visco.  Indi  segue  per  un  tratto  la   carrareccia discendente dal Monte Campano, tocca quota 250 e, poco  dopo,  presso la Casa  Nui,  raggiunge  il  ramo  secondario  delle  Anguane  (vedi dettaglio B6*), che segue poi fino  alla  provinciale  Soave-Cazzano. Prosegue per la provinciale in direzione sud, fino alle  ultime  case Battocchi. Da  qui  cammina  verso  est,  seguendo  la  carreggiabile comunale che passa per la Carcera fino ad  attraversare  normalmente, oltrepassando di poco quota 54,  la  provinciale  Soave-Castelcerino. Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a pie‚ del  Monte Foscarino e del Monte Cercene e sino all'incrocio  della  provinciale Soave-Castelcerino. Deviando obliquamente a sud-ovest e  comprendendo l'abitato della  Borgata  Bassano,  raggiunge  il  torrente  Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo  San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave  e  arriva alla porta di Verona, punto di partenza della zona classica.     Hanno diritto inoltre di utilizzare la denominazione  di  origine controllata e garantita per i vini «Recioto di Soave» anche i vigneti le cui uve nel quinquennio  immediatamente  anteriore  alla  data  di entrata  in  vigore  del  disciplinare  approvato  con   il   decreto ministeriale 19 settembre 2001,  sono  state  prodotte  nel  restante territorio della doc «Soave» per una quantita' annuale non  superiore a quella massima caricata nel quinquennio di riferimento.  ____  * i  dettagli  fotointerpretativi,  sono  depositati  presso  Regione Veneto - Direzione produzioni agroalimentari.      |  
|   |                                 Art. 4. 
     Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata   e garantita «Recioto di Soave» devono essere quelle tradizionali  della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al  vino  derivato  le specifiche caratteristiche di qualita'. I sesti di impianto, le forme di  allevamento  ed  i  sistemi  di  potatura  devono  essere  quelli generalmente  usati,  o   comunque   atti   a   non   modificare   le caratteristiche delle uve e del vino.     Le viti devono essere allevate a spalliera o GDC o a  pergola  in tutte le sue forme ove sia assicurata  un'apertura  nell'interfila  o sul filare e una carica massima di 50 mila gemme ad ettaro per  tutti i sistemi di allevamento della vite.     E' fatto obbligo per i nuovi impianti  un  numero  di  ceppi  per ettaro non inferiore a 3.300.     E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso,  prima  dell'invaiatura,  per  non  piu'  di  due  volte all'anno.     Rispetto alla resa massima di uva ammessa alla produzione  per  i vini di cui alla denominazione  di  origine  controllata  «Soave»  il quantitativo massimo di uva da mettere a riposo per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita  «Recioto  di Soave», dopo aver operata la tradizionale cernita delle uve, e' di  9 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.     Tale quantitativo deve essere costituito da  uve  della  varieta' Garganega ed eventualmente della varieta' Trebbiano di Soave fino  ad un massimo del 20% del peso fresco delle uve poste a riposo.     Le rimanenti uve ottenute dai vigneti idonei alla produzione  dei vini a denominazione di origine controllata «Soave», fino  alla  resa massima ad ettaro prevista dal relativo disciplinare  di  produzione, hanno diritto ad essere classificate con la denominazione di  origine controllata.     Le uve destinate a produrre il vino a  denominazione  di  origine controllata e garantita  «Recioto  di  Soave»  devono  assicurare  un titolo alcolometrico volumico naturale minimo,  dopo  l'appassimento, di 14% vol.      |  
|   |                                 Art. 5. 
     Le  operazioni  di  conservazione  delle   uve   destinate   alla produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata   e garantita «Recioto di Soave», nonche' di vinificazione delle  stesse, devono  aver  luogo  unicamente  nell'ambito  dell'intero  territorio amministrativo dei comuni rientranti, in tutto o in parte, nella zona delimitata dall'art. 3 del disciplinare  di  produzione  del  vino  a denominazione di origine controllata «Soave».     L'appassimento delle uve puo' essere condotto anche con l'ausilio di  impianti  di  condizionamento  ambientale  purche'   operanti   a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel  corso  dei  processi tradizionali di appassimento.     La resa massima in vino finito delle uve, selezionate e  messe  a riposo, per la  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita «Recioto di Soave» non deve essere superiore al 40%; la resa massima, in prodotto finito, del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di  Soave»  tipologia  spumante  non  deve  essere superiore ai 42%.      |  
|   |                                 Art. 6. 
     I vini di cui alla presente denominazione di origine  controllata e garantita, all'atto dell'immissione al consumo,  devono  rispondere alle seguenti caratteristiche:       «Recioto di Soave»:         colore: giallo dorato;         odore: intenso e fruttato anche con sfumature di vaniglia;         sapore: dolce, vellutato rotondo, eventualmente con sfumature di vaniglia, anche vivace come da tradizione;         titolo alcolometrico volumico minimo: 12,00% vol;         acidita' totale minima: 5,0 g/l;         estratto non riduttore minimo: 27,0 g/l;         zuccheri riduttori residui: minimo 70,0 g/l.       «Recioto di Soave» spumante:         spuma: fine e persistente;         colore giallo: dorato, piu' o meno intenso;         odore: gradevole, intenso e fruttato;         sapore: abboccato e dolce, vellutato, armonico, di corpo;         titolo alcolometrico effettivo minimo: 11,50% vol.;         acidita' totale minima: 5,0 g/l;         estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;         zuccheri riduttori residui: minimo 70,0 g/l.      |  
|   |                                 Art. 7. 
     La denominazione di origine controllata e garantita  «Recioto  di Soave» puo' essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e/o vini che rispondono  alle  condizioni  e  ai  requisiti stabiliti  nel  presente  disciplinare  e   a   condizione   che   la spumantizzazione  avvenga  a   mezzo   fermentazione   naturale,   in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti. La preparazione del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e garantita deve avvenire nella zona di produzione del vino «Soave».     La menzione «classico» e' riservata al vino  a  denominazione  di origine controllata e garantita «Recioto  di  Soave»,  ad  esclusione della versione spumante,  ottenuto  da  uve  provenienti  dalla  zona corrispondente delimitata dall'art. 3 che e' compresa nel  territorio del vino a denominazione  di  origine  controllata  «Soave»  classico riconosciuto con decreto del Presidente della  Repubblica  21  agosto 1968.     Nella designazione e presentazione dei vini «Recioto di Soave»  e «Recioto di Soave»  Classico  e'  consentito  fare  riferimento  alle Unita'  Geografiche  Aggiuntive  individuate  nell'allegato   A   del presente disciplinare     La delimitazione  delle  Unita'  Geografiche  Aggiuntive  di  cui all'allegato A, sono indicate nello schedario viticolo e nel sito web della  Regione  Veneto  -   Direzione   agroalimentare   -   sezione: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/disciplinari-d ocg-doc-igt.     Nella  designazione  dei  vini   a   denominazione   di   origine controllata e garantita «Recioto  di  Soave»  e  «Recioto  di  Soave» Classico, puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo, che la  relativa  superficie sia  distintamente  specificata  nello  schedario  viticolo,  che  la vinificazione, elaborazione e conservazione  del  vino  avvengano  in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo,  venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia  nei  registri,  sia  nei documenti di accompagnamento.      |  
|   |                                 Art. 8. 
     Alla denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa  da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.     L'uso della denominazione  di  origine  controllata  e  garantita «Recioto di Soave» non e'  consentito,  all'atto  dell'immissione  al consumo, per i  vini  contenuti  in  recipienti  di  volume  nominale superiore ai 5 litri.     Inoltre, a richiesta delle ditte interessate o del  Consorzio  di Tutela, puo' essere consentito, a scopo promozionale,  con  specifica autorizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e forestali, l'utilizzo di contenitori tradizionali di litri 6, 9, 12 e 18.     Le bottiglie di vetro, contenenti  il  vino  a  denominazione  di origine controllata e garantita «Recioto di Soave»,  in  vista  della vendita, devono essere, anche per  quanto  riguarda  l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.     Per il  confezionamento  del  vino  a  denominazione  di  origine controllata e  garantita  «Recioto  di  Soave»,  nella  versione  non spumante, deve essere utilizzato esclusivamente il tappo  in  sughero raso bocca.     Per il vino a denominazione di origine  controllata  e  garantita «Recioto di  Soave»,  anche  nella  versione  spumante,  deve  essere obbligatoriamente indicata l'annata di produzione delle uve da cui il vino cosi' qualificato  e'  stato  ottenuto;  esso  non  puo'  essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno  successivo  alla vendemmia.      |  
|   |                                 Art. 9. 
                   Legame con l'ambiente geografico   a) Specificita' della zona geografica 
     Fattori naturali.     L'area di produzione del Recioto di Soave  D.O.C.G.  e'  compresa nella  porzione  centro-occidentale  della  regione  dei  Lessini  in posizione prossima al punto di immersione nella Pianura Padana.     La zona di produzione del Recioto di Soave  rappresenta  uno  dei comprensori viticoli italiani a piu' alta  densita'  di  coltivazione della vite.  Fin  dall'inizio  del  secolo  XX  i  ricercatori  hanno individuato nel territorio del Soave, unica tra  le  zone  uniche  di produzione dei vini pregiati veronesi, una specifica identita' legata all'origine dei suoli prevalentemente vulcanica e  resi  ancora  piu' fertili  da  importanti  affioramenti  basaltici  calcarei,  che   lo differenziano dalle altre aree storiche limitrofe del Bardolino e del Valpolicella.     Nella  maggior  parte  dei  casi,  i  suoli  sono  costituiti  da substrati di rocce basaltiche decomposte che  hanno  dato  origine  a loro volta a suoli  franco-argillosi  di  colore  tipicamente  scuro, debolmente o per nulla alcalini, ricchi  di  sostanze  minerali,  dal buon drenaggio ma con una buona capacita'  di  immagazzinare  risorse idriche nel corso dell'anno, che rilasciano  lentamente  all'apparato radicale della vite durante il ciclo vegetativo.  I  terreni  tufacei basaltici di origine  vulcanica  dei  rilievi  collinari  della  zona costituiscono un suolo ideale per la coltivazione della Garganega.     Dal punto di vista climatico la zona del Soave e' favorita da  un clima mite e temperato con precipitazioni annue comprese tra i 700  e i 1000 mm, concentrate prevalentemente in primavera  ed  autunno.  Il clima e' tipicamente temperato-umido con estate  calda.  L'altitudine dei vigneti varia dai 35 m s.l.m. dell'area pedecollinare  ai  380  m delle colline piu' elevate con pendenza variabile e  con  esposizione prevalentemente verso est, sud ed ovest. 
     Fattori umani e storici.     Il «Recioto di Soave» prende il nome da «recia», l'ala tipica del grappolo di Garganega utilizzato tradizionalmente per appendere l'uva per l'appassimento. Gia' nel V secolo  un  famoso  documento  storico scritto da un ministro di Teodorico, re degli Ostrogoti, cita un vino acinatico «bianco» che  veniva  espressamente  richiesto  per  essere servito alla corte reale. Cassiodoro, tale era  il  nome  dell'autore dell'epistola, scriveva ai nobili veronesi di  fornirgli  quel  certo vino ottenuto da uve «scelte dalle domestiche  pergole»:  il  Recioto viene infatti prodotto da uve lasciate  appassire  per  diversi  mesi dopo la raccolta, prima di essere pigiate. Nel settecento un  nobile, il marchese Scipione Maffei, fu  il  primo  a  riportare  indicazioni precise sulle modalita' di produzione del Recioto,  che  consistevano ne «il serbar l'uva fino a dicembre, lo spremerla  poi  delicatamente nel gran freddo  e  riporre  il  mosto,  senza  metterla  a  bollire, conservandolo assai tempo prima di porvi mano». Il Recioto e'  quindi un vino la cui produzione avviene da circa 1500 anni nella zona delle colline veronesi, e legate a questo prodotto sono tutta una serie  di tradizioni e sapienze le  cui  origini  si  perdono  nei  secoli.  Il Recioto di Soave ottiene il primo riconoscimento nel 1906 alla  Fiera campionaria di Milano, alla quale parteciparono alcune case  vinicole di Soave, ricevendo significativi riconoscimenti, primi di una  lunga serie, per questo vino. In seguito la produzione del Recioto di Soave ha trovato sempre maggiore sviluppo e diffusione.     Per questi motivi storici il Recioto di Soave fu  il  primo  vino veneto,  nel  1998,  a  fregiarsi  della  denominazione  di   origine controllata e garantita (DOCG) a riconoscimento del  suo  grandissimo valore, sia da un punto  di  vista  storico-tradizionale,  che  della qualita' del prodotto.     Da  secoli  gli  operatori  hanno  identificato  nella   «pergola veronese», la forma di allevamento della vite in grado  di  garantire una protezione ottimale dei grappoli della Garganega  sia  dai  raggi solari, in particolar modo nelle annate calde,  sia  dalla  grandine, nonche' di  permettere  un  costante  controllo  visivo  dei  singoli grappoli. Questo sistema di coltivazione caratterizza fortemente  non solo il paesaggio ma anche la qualita' dei  vini  e  la  costanza  di produzione. Negli  ultimi  anni,  l'evoluzione  di  questa  forma  di allevamento ha visto modificati alcuni  parametri  in  rapporto  agli obiettivi enologici che venivano perseguiti.     Il Recioto di Soave e' un vino in cui il metodo di produzione con la tecnica dell'appassimento, unito all'origine, determina l'unicita' del prodotto. La raccolta delle  uve  viene  fatta  esclusivamente  a mano, selezionando i grappoli migliori. Va raccolta solo la Garganega piu' spargola, adatta all'appassimento. Risulta importante  non  solo il grado zuccherino ma anche la buona nota acida. L'uva intatta viene conservata  in  «fruttati»  asciutti  e  ben  areati,  controllandone periodicamente lo stato di sanita' per alcuni  mesi.  Anche  le  fasi successive all'appassimento - la pigiatura e maturazione del  vino  a contatto con le fecce fini, (ovvero i lieviti di fine  fermentazione, per un periodo prima di procedere  al  taglio  o  assemblaggio  delle masse; la fermentazione lenta in  botti  di  piccole  dimensioni,  la maturazione in legno e l'affinamento in bottiglia variabile da uno  a sei mesi  -  sono  fasi  che  richiedono  ai  produttori  la  massima esperienza ed attenzione.   b) Specificita' del prodotto 
     Il Recioto di Soave e' un vino dolce, di  grande  struttura,  con colori molto intensi. Le uve Garganega allevate a  pergola  veronese, raggiungono il massimo grado  zuccherino  preservando  al  meglio  le componenti acide, che saranno fondamentali per caratterizzare i  vini Recioto di Soave. Infatti, cio'  che  distingue  il  vino  di  questa denominazione dagli  altri  passiti,  e'  la  fase  fermentativa  che privilegia gli aspetti riduttivi per ottenere vini che  accanto  alla componente di dolcezza e struttura, riportino le  caratteristiche  di fruttato  della  Garganega,  esaltandone  la   vivacita'   data   una componente acida importante.     L'uva appassita nei «fruttai», subisce una riduzione  del  tenore d'acqua, con conseguente aumento della  concentrazione  di  zuccheri; tali  zuccheri,   durante   il   periodo   di   appassimento   e   di sur-maturazione,  vengono  in  parte  metabolizzati  modificando   il rapporto fruttosio/glucosio a favore  del  primo  che  determina  una maggiore sensazione di dolce: tale aspetto e' un elemento peculiare e caratterizzante  il  «Recioto  di  Soave».   Durante   la   fase   di appassimento inoltre, grazie anche alla  formazione  di  una  sottile muffa sugli acini, detta «muffa nobile», aumenta anche la  produzione di polifenoli e di altre sostanze aventi effetti sui profumi e sapori intensi, peculiari del Recioto.     Il Recioto di Soave, risulta cosi' un vino caratterizzato  da  un colore   giallo   carico   che   acquista   riflessi    dorati    con l'invecchiamento, da  un  profumo  intenso,  fruttato  ed  un  sapore gradevolmente, pieno, dolce e sapido, caldo, di mandorla.   c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto 
     La Garganega ha trovato nel corso dei secoli  un  habitat  ideale soprattutto nei rilievi collinari  del  veronese,  caratterizzati  da terreni tufacei di origine vulcanica,  resi  ancor  piu'  fertili  da importanti affioramenti calcarei, mentre il Trebbiano di Soave, molto presente nei vigneti, e' il partner  ideale  per  conferire  al  vino sapidita' e vivacita' da accostare alla struttura  ed  alla  densita' tipiche della Garganega.     Le sostanze minerali contenute in  questi  suoli  influenzano  in modo particolare i processi fermentativi dei mostri ottenuti  con  le uve Garganega  qui  coltivate,  conferendo  un  carattere  tipico  di sapidita' ai vini, che diviene evidente con la maturita' del prodotto e che costituisce  una  peculiarita'  assoluta  del  prodotto  Soave, soprattutto se confrontato con prodotti ottenuti con le stesse uve ma al di fuori di questa zona di produzione.     Il  metodo  di  allevamento  tradizionale   a   pergola,   frutto dell'esperienza  dei  viticoltori,  favorisce  il  mantenimento   dei precursori   aromatici,   particolarmente   sensibili    alle    alte temperature, consente  il  continuo  controllo  della  qualita',  del livello di maturazione e di sanita' dell'uva  ed  e'  ideale  per  la selezione dei grappoli da Recioto.     Il clima  che  caratterizza  il  periodo  di  appassimento  e  le caratteristiche dei locali dell'appassimento, sono ulteriori  fattori ambientali  che  influenzano  le  caratteristiche  del  prodotto.  In particolare  i  Fruttai  destinati  alla  surmaturazione  delle   uve destinate  alla  produzione  del  Recioto  di  Soave,  devono   avere caratteristiche tali da impedire  il  ristagno  dell'umidita',  e  di conseguenza poter permettere un'ottimale circolazione dell'aria.     L'andamento  climatico  durante  il  periodo  di  sur-maturazione (ottobre-febbraio)  e'  fondamentale  per  il   Recioto   di   Soave: temperatura ed umidita' relativa sono i parametri che  principalmente influiscono  sull'ottimale  decorso  di  questa  fase,   specialmente durante le prime settimane, che si risolvono con il disseccamento del rachide. E' questo uno dei momenti  critici  di  tutto  il  processo. Temperatura   ed   umidita'   relativa   base   favoriscono    quindi l'appassimento,  abbreviando,  in   talune   situazioni,   anche   la permanenza dell'uva nei fruttai.     La tecnica tradizionale dell'appassimento, permette la formazione delle sostanze aromatiche che daranno ai  vini  aromi  e  sapori  del tutto  particolari,  un  elevato  rapporto  fruttosio/glucosio  e  il mantenimento  delle  sostanze  acide;  fra  le  particolarita'  della produzione del Recioto e' la formazione di una  sottile  muffa  sugli acini, detta «muffa nobile», che e' la principale responsabile  della formazione di questi profumi intensi.     La «qualita'» del processo, quindi, dipende,  dalla  temperatura, dall'umidita' relativa, dallo stato sanitario e dalla  concentrazione zuccherina dell'uva fresca di partenza, gestite dall'esperienza degli operatori.      |  
|   |                                Art. 10. 
                Riferimenti alla struttura di controllo 
     Siquria Srl - Vicolo A. Mattielli, 11 - 37038 - Soave (VR)  Italy - tel. 045 4857514 - fax: 045 6190646 - e-mail: info@siquria.it     La societa' Siquria e' l'organismo di controllo  autorizzato  dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  ai  sensi dell'art. 64 della  legge  n.  238/2016,  che  effettua  la  verifica annuale del rispetto delle disposizioni  del  presente  disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c),  ed all'art. 20 del reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera  filiera  produttiva  (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.     In particolare, tale verifica e' espletata  nel  rispetto  di  un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con  il  decreto  ministeriale  2  agosto  2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.     |  
|   |                                                             Allegato A 
                                       (Unita' Geografiche Aggiuntive)     Brognoligo;     Broia;     Ca' del Vento;     Campagnola;     Carbonare;     Casarsa;     Castelcerino;     Castellaro;     Colombara;     Corte del Durlo;     Costalta;     Costalunga;     Coste;     Costeggiola;     Croce;     Duello;     Fitta';     Frosca';     Foscarino;     Menini;     Monte di Colognola;     Monte Grande;     Paradiso;     Pigno;     Ponsara;     Pressoni;     Ronca' - Monte Calvarina;     Rugate;     Sengialta;     Tenda;     Tremenalto;     Volpare;     Zoppega.     |  
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