Gazzetta n. 258 del 4 novembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 ottobre 2019
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Recioto di Soave».


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati reg. UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Recioto di Soave» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'UE all'epoca vigente, nonche' dei relativi fascicoli tecnici, ivi compreso il disciplinare consolidato della DOP «Recioto di Soave» e il relativo documento unico riepilogativo;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOP;
Vista la documentata domanda presentata dal Consorzio tutela vini Soave e Recioto di Soave, con sede in Soave (VR), per il tramite della Regione Veneto, nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Recioto di Soave»;
Visto il parere favorevole della Regione Veneto sulla citata proposta di modifica;
Atteso che la citata richiesta di modifica, che comportava modifiche «non minori» ai sensi del reg. CE n. 607/2009, e' stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, 8 e 10 e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 30 maggio 2019;
e' stata pubblicata la proposta di modifica del disciplinare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 176 del 29 luglio 2019;
Considerato che ai sensi dei richiamati regg. UE n. 33/2019 e n. 34/2019, entrati in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» sono da considerare «modifiche ordinarie» e per le quali, ai fini della conclusione della procedura nazionale, si e' ritenuto necessario pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la proposta di modifica in questione per un periodo di almeno trenta giorni, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni;
Atteso che, a seguito della pubblicazione della proposta di modifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 176 del 29 luglio 2019, entro il citato termine di trenta giorni non sono pervenute istanze contenenti osservazioni sulla citata proposta di modifica del disciplinare, da parte di soggetti interessati;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17 del reg. UE n. 33/2019 e all'art. 10 del reg. UE n. 34/2019 sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Recioto di Soave» e il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle «modifiche ordinarie» del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019;
Vista nota DIQPAI segreteria n. 2957 del 9 settembre 2019 con la quale il Capo Dipartimento ha impartito le istruzioni inerenti lo svolgimento dell'attivita' amministrativa della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, fermi restando gli obiettivi operativi attribuiti ai dirigenti in indirizzo e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione dal decreto direttoriale n. 19899 del 19 marzo 2019, ha confermato tutte le autorizzazioni e gli adempimenti che la citata direttiva direttoriale attribuisce alla responsabilita' dei dirigenti;
Vista nota DIQPAI segreteria n. 3022 del 13 settembre 2019 con la quale il Capo Dipartimento, al fine di evitare soluzioni di continuita' nell'esercizio dell'azione amministrativa, per la tutela dell'interesse pubblico, ha autorizzato il dott. Luigi Polizzi - Dirigente dell'Ufficio PQAI IV a continuare a svolgere, per un periodo di non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza dell'incarico dirigenziale, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, le attivita' amministrative e gestionali connesse ai compiti e funzioni attribuite all'Ufficio;

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Recioto di Soave», cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono approvate le «modifiche ordinarie» di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 176 del 29 luglio 2019.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Recioto di Soave», consolidato con le «modifiche ordinarie» di cui al precedente comma ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati 1 e 2 del presente decreto.
 
Allegato 1
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE ED ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA «RECIOTO DI SOAVE».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» e' riservata ai vini «Recioto di Soave», «Recioto di Soave» classico e «Recioto di Soave» Spumante che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

 
Allegato 2

DOCUMENTO UNICO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2019/2020.
4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP «Recioto di Soave» di cui all'art. 1 saranno inseriti sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2019

Il dirigente: Polizzi
 
Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» devono provenire da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Garganega per almeno il 70%, e per il rimanente da uve del vitigno Trebbiano di Soave (nostrano).
In tale ambito del 30% e fino ad un massimo del 5% possono altresi' concorrere le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona.

 
Art. 3.

1. A - Le uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Recioto di Soave» devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto o in parte il territorio dei Comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Ronca', Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.
Tale zona e' cosi' delimitata:
partendo dalla zona ovest (San Martino Buon Albergo) e precisamente da Marcellise in localita' San Rocco, da qui scende nel Bosco della Fratta fino al Fenilon, da qui sempre costeggiando la strada che divide la pianura dalla collina si arriva alla Palu' e poi fino a Casette in direzione San Giacomo. Qui costeggiando il colle che sovrasta la medesima localita' si ritorna sulla provinciale in direzione Monticelli nel Comune di Lavagno. Si prosegue per localita' Fontana arrivando a San Pietro (Lavagno) sempre costeggiando la strada che fa da confine tra pianura e collina si prosegue per villa Alberti toccando Boschetto, Turano, fino ad incrociare il Progno di Mezzane a quota mt. 92, seguendolo verso nord fino ad incrociare Via Leon che percorre verso est e quindi verso sud, in direzione di C. Spiazzi e quindi prosegue per Squarzego, Montecurto di Sopra, Canova e Casotti. Da qui si prosegue verso est fino a localita' Calle in comune di Illasi quindi a sud per la strada provinciale fino alla chiesa di San Zeno poi verso est fino a localita' Ceriani, da qui si prosegue in localita' Villa e si segue la strada che delimita il monte dalla pianura a fianco di localita' Naronchi e poi a sud per localita' San Pietro, sempre costeggiando la collina si arriva a nord in localita' Pontesello e Caneva fino ad Orgnano. Da Orgnano si procede verso nord-est seguendo l'unghia del Monte, si arriva a San Vittore. Da qui la strada punta a nord per localita' Molini fino ad arrivare in comune di Cazzano di Tramigna in localita' Cantina Sociale passando per localita' Fenil del Monte. Prosegue fino a via Molini (verso Cazzano di Tramigna) e prima di incrociare via Siro Conti svolta in direzione Sud Sud - Est per localita' Chiavica, prosegue per la localita' Canova che supera ed arriva in comune di Soave localita' Costeggiola. Prosegue per la provinciale in direzione sud, fino alle ultime case Battocchi. Da qui cammina verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carcera fino ad attraversare normalmente, oltrepassando di poco quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino. Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a pie‚ del Monte Foscarino e del Monte Cercene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino. Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato della Borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta Verona. Da qui segue la strada Soave-Monteforte, fino alla borgata di San Lorenzo, frazione di Soave. Da qui, si spinge verso nord, seguendo le pendici del Monte Tondo, fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi cammina lungo le pendici del Monte Zoppega, comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone, seguendo nell'ordine: via Zoppega, via Novella, via San Carlo, via 27 aprile, attraversa quindi il torrente Alpone ricongiungendosi con via Alpone, prosegue verso nord ed infine via Roma per comprendere la zona di Monticello (vedi dettaglio B1*). Interseca via Santa Croce e prosegue in direzione nord-ovest, fino a comprendere la Cantina Sociale di Monteforte. Segue via XX settembre in direzione sud per poi proseguire oltre il torrente Alpone, si sposta su via della Fontana che percorre prima verso ovest poi verso sud e quindi verso ovest e infine verso nord, e quindi segue le pendici del Monte Riondo (vedi dettaglio B2*) . Segue per circa 530 metri la via Monte Riondo e quindi si spinge verso nord per escludere la parte alluvionale del Torrente Ponsara, e quindi si sposta sulla strada in direzione est, incontra il confine del foglio catastale 13 del Comune di Monte Forte d'Alpone che segue fino a circa 110 metri in via Cervia. Comprende la borgata Casotti (vedi dettaglio B3*), incontra quindi la strada Monteforte-Brognoligo. Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col torrente Carbonare, e (vedi dettaglio B4*) verso ovest corre sulle pendici del Monte Grande. Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle del Carbonare, comprende l'abitato di Brognoligo, le borgate Valle, Mezzavilla, nonche‚ l'abitato di Costalunga. (vedi dettaglio B5*) A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col torrente Alpone, segue il confine nord del territorio di Monteforte, sino al confine del comune di Soave presso Moscatello. Segue questo confine e giunge sino alla Valle Crivellara nel punto in cui il confine di Soave fa angolo. La delimitazione riprende proseguendo a nord per localita' i Motti in Comune di Montecchia di Crosara proseguendo per localita' Castello, passando per il centro di Montecchia toccando localita' Biondari fino a localita' Lauri, da qui la strada prosegue attraverso la provinciale alla cava di basalti quindi va verso sud in direzione Danesi di Sotto, Casarotti, Dal Cero, quindi si prosegue in Comune di Ronca' a est passando per localita' Prandi giungendo fino al centro abitato di Ronca' (vedi dettagli C1 e C2). Da qui si prende in direzione Vittori e a sud localita' Momello, Binello fino ad arrivare in localita' Calderina al limite con il comune di Gambellara.La delimitazione segue il confine con la Provincia di Vicenza dei Comuni di Monteforte, di Ronca' e di San Giovanni Ilarione fino alla strada che attraversa il confine provinciale, a sud del monte Madarosa; si inserisce quindi su tale strada in direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le localita' Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato suddetto; da qui segue poi la strada per localita' Cereghi, Fornace, Tessari a quota 250, corre lungo il vaio Muni fino alla localita' Soejo per proseguire sin al punto in cui coincidono i confini dei comuni di Tregnago, di San Giovanni Ilarione e di Cazzano. Da tale punto la delimitazione segue il confine del Comune di Cazzano fino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe, correndo sotto le pendici del M. Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani. Di qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il rio Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passa sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami; da tale localita' si incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a quota 418, da qui si prosegue lungo il confine tra Cazzano e Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora. Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di sopra, proseguendo in direzione di Pissolo di sotto sino a superare l'abitato. Prosegue per localita' Chiavica, e quindi segue la strada che dalla localita' Canova conduce Cazzano di Tramigna. Raggiunge il centro di Cazzano (quota 100), si piega verso ovest sino al T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud sino al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino al bivio di S. Colombano e quindi si segue la strada sino alla cappelletta (quota 135). Prosegue in direzione sud (vedi dettaglio A2*), fino ai Grisi, da qui in direzione est sud-est passa per Case Val dell'Oco e prosegue fino a raggiungere Cereolo di Sopra, segue la strada che porta a Cereolo di Sotto e da qui segue la strada che in direzione ovest raggiunge Bocca Scaluce e segue il sentiero verso nord prima e poi la strada che superata Pistoza va a raggiungere quella per Illasi, la segue verso ovest per breve tratto (100 metri circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a nord C. Troni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la strada che si congiunge con quella per Illasi, percorre quest'ultima verso sud per circa 250 metri e poi, verso ovest, quella che passa a sud della localita' Mormontea fino a raggiungere in prossimita' del km 16 la strada per Illasi, procede lungo questa verso sud-ovest costeggiando infine per breve tratto il torrente Illasi, lo attraversa e prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in direzione ovest, una retta immaginaria che congiunge Montecurto di sopra con i Guerri (vedi dettaglio A3*), seguendo tale linea incrocia il confine comunale di Illasi, all'altezza di Montecurto di sopra, segue quindi questo confine verso nord fino a raggiungere in prossimita' della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C. Spiazzi e all'altezza di Leon S. Marco prende la strada che in direzione nord-est raggiunge C. Santi quota 135. Da qui segue la strada per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di sotto, segue poi la strada che in direzione sud costeggia Casoni, Turano, Val di Mezzo, supera Boschetto e raggiunge la quota 73 all'altezza di Villa Alberti, segue poi la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Barco di sopra e prosegue quindi in direzione ovest prima e poi nord-ovest fino ad incrociare la strada per S. Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui prende il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale prosegue fino a S. Rocco.
Fanno parte di detta zona anche i rilievi collinari del monte Rocca e del monte Gazzo in Comune di Caldiero e del monte Bisson in comune di Soave cosi' delimitati su cartografia scala 1:2.000, che si allega: Delimitazione «Monte Gazzo» - «Monte Rocca» - Comune di Caldiero.
Partendo dalla statale Padana n. 11 all'altezza delle terme di Giunone si percorre la strada che porta alle terme fiancheggiando le pendici del Monte Gazzo fino a quota 53. Da qui si svolta a sinistra seguendo l'unghia di collina che delimita il Monte Rocca fino ad incontrare la strada comunale. Si prende a sinistra verso il centro di Caldiero fino alla piazza. Si prosegue quindi ancora a destra fino ad imboccare a sinistra la strada comunale Zecconelli lasciandola quasi subito per proseguire verso nord seguendo la quota fino a giungere alla ferrovia. Da qui si costeggia la ferrovia proseguendo verso est fino all'inizio della delimitazione. Delimitazione «Monte Bisson» - Comune di Soave.
Partendo all'altezza del capitello in localita' Fornello e proseguendo in senso orario verso nord si continua sulla strada comunale del Bisson, fino all'incrocio della strada che porta all'abitato di San Vittore. Si continua mantenendo sempre la destra seguendo l'unghia del monte in direzione sud, a quota 42 fino alla cascina Bisson, da qui sempre in quota 42 si prosegue in direzione ovest verso la strada comunale che ci riconduce in localita' Fornello in Comune di Colognola ai Colli.
B - Le uve atte a produrre il vino «Recioto di Soave» Classico, devono essere prodotte nella zona riconosciuta con decreto ministeriale 23 ottobre 1931 (Gazzetta Ufficiale n. 289 del 16 dicembre 1931), che comprende in parte il territorio dei Comuni di Soave e Monteforte d'Alpone ed e' cosi' delimitata: partendo dalla porta Verona della cittadina di Soave, segue la strada Soave-Monteforte, fino alla borgata di San Lorenzo, frazione di Soave. Da qui, si spinge verso nord, seguendo le pendici del Monte Tondo, fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi cammina lungo le pendici del Monte Zoppega, comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone, seguendo nell'ordine: via Zoppega, via Novella, via San Carlo, via 27 aprile, attraversa quindi il torrente Alpone ricongiungendosi con via Alpone, prosegue verso nord ed infine via Roma per comprendere la zona di Monticello (vedi dettaglio B1*). Interseca via Santa Croce e prosegue in direzione nord-ovest, fino a comprendere la Cantina Sociale di Monteforte. Segue via XX settembre in direzione sud per poi proseguire oltre il torrente Alpone, si sposta su via della Fontana che percorre prima verso ovest poi verso sud e quindi verso ovest e infine verso nord, e quindi segue le pendici del Monte Riondo (vedi dettaglio B2*) . Segue per circa 530 metri la via Monte Riondo e quindi si spinge verso nord per escludere la parte alluvionale del Torrente Ponsara, e quindi si sposta sulla strada in direzione est, incontra il confine del foglio catastale 13 del comune di Monte Forte d'Alpone che segue fino a circa 110 metri in via Cervia. Comprende la borgata Casotti (vedi dettaglio B3*), incontra quindi la strada Monteforte-Brognoligo. Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col torrente Carbonare, e (vedi dettaglio B4*) verso ovest corre sulle pendici del Monte Grande. Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle del Carbonare, comprende l'abitato di Brognoligo, le borgate Valle, Mezzavilla, nonche‚ l'abitato di Costalunga. (vedi dettaglio B5*) A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col torrente Alpone, segue il confine nord del territorio di Monteforte, sino al confine del comune di Soave presso Moscatello. Segue questo confine e giunge sino alla Valle Crivellara nel punto in cui il confine di Soave fa angolo. Da qui, la linea di demarcazione si stacca dal confine, prosegue verso ovest, e raggiunge la quota 331 presso Villa Visco. Indi segue per un tratto la carrareccia discendente dal Monte Campano, tocca quota 250 e, poco dopo, presso la Casa Nui, raggiunge il ramo secondario delle Anguane (vedi dettaglio B6*), che segue poi fino alla provinciale Soave-Cazzano. Prosegue per la provinciale in direzione sud, fino alle ultime case Battocchi. Da qui cammina verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carcera fino ad attraversare normalmente, oltrepassando di poco quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino. Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a pie‚ del Monte Foscarino e del Monte Cercene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino. Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato della Borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta di Verona, punto di partenza della zona classica.
Hanno diritto inoltre di utilizzare la denominazione di origine controllata e garantita per i vini «Recioto di Soave» anche i vigneti le cui uve nel quinquennio immediatamente anteriore alla data di entrata in vigore del disciplinare approvato con il decreto ministeriale 19 settembre 2001, sono state prodotte nel restante territorio della doc «Soave» per una quantita' annuale non superiore a quella massima caricata nel quinquennio di riferimento. ____ * i dettagli fotointerpretativi, sono depositati presso Regione Veneto - Direzione produzioni agroalimentari.

 
Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Le viti devono essere allevate a spalliera o GDC o a pergola in tutte le sue forme ove sia assicurata un'apertura nell'interfila o sul filare e una carica massima di 50 mila gemme ad ettaro per tutti i sistemi di allevamento della vite.
E' fatto obbligo per i nuovi impianti un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso, prima dell'invaiatura, per non piu' di due volte all'anno.
Rispetto alla resa massima di uva ammessa alla produzione per i vini di cui alla denominazione di origine controllata «Soave» il quantitativo massimo di uva da mettere a riposo per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave», dopo aver operata la tradizionale cernita delle uve, e' di 9 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
Tale quantitativo deve essere costituito da uve della varieta' Garganega ed eventualmente della varieta' Trebbiano di Soave fino ad un massimo del 20% del peso fresco delle uve poste a riposo.
Le rimanenti uve ottenute dai vigneti idonei alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave», fino alla resa massima ad ettaro prevista dal relativo disciplinare di produzione, hanno diritto ad essere classificate con la denominazione di origine controllata.
Le uve destinate a produrre il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo, dopo l'appassimento, di 14% vol.

 
Art. 5.

Le operazioni di conservazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave», nonche' di vinificazione delle stesse, devono aver luogo unicamente nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni rientranti, in tutto o in parte, nella zona delimitata dall'art. 3 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Soave».
L'appassimento delle uve puo' essere condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purche' operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.
La resa massima in vino finito delle uve, selezionate e messe a riposo, per la denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» non deve essere superiore al 40%; la resa massima, in prodotto finito, del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» tipologia spumante non deve essere superiore ai 42%.

 
Art. 6.

I vini di cui alla presente denominazione di origine controllata e garantita, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Recioto di Soave»:
colore: giallo dorato;
odore: intenso e fruttato anche con sfumature di vaniglia;
sapore: dolce, vellutato rotondo, eventualmente con sfumature di vaniglia, anche vivace come da tradizione;
titolo alcolometrico volumico minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 27,0 g/l;
zuccheri riduttori residui: minimo 70,0 g/l.
«Recioto di Soave» spumante:
spuma: fine e persistente;
colore giallo: dorato, piu' o meno intenso;
odore: gradevole, intenso e fruttato;
sapore: abboccato e dolce, vellutato, armonico, di corpo;
titolo alcolometrico effettivo minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
zuccheri riduttori residui: minimo 70,0 g/l.

 
Art. 7.

La denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» puo' essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e/o vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo fermentazione naturale, in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti. La preparazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita deve avvenire nella zona di produzione del vino «Soave».
La menzione «classico» e' riservata al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave», ad esclusione della versione spumante, ottenuto da uve provenienti dalla zona corrispondente delimitata dall'art. 3 che e' compresa nel territorio del vino a denominazione di origine controllata «Soave» classico riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968.
Nella designazione e presentazione dei vini «Recioto di Soave» e «Recioto di Soave» Classico e' consentito fare riferimento alle Unita' Geografiche Aggiuntive individuate nell'allegato A del presente disciplinare
La delimitazione delle Unita' Geografiche Aggiuntive di cui all'allegato A, sono indicate nello schedario viticolo e nel sito web della Regione Veneto - Direzione agroalimentare - sezione: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/disciplinari-d ocg-doc-igt.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» e «Recioto di Soave» Classico, puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nello schedario viticolo, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

 
Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
L'uso della denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» non e' consentito, all'atto dell'immissione al consumo, per i vini contenuti in recipienti di volume nominale superiore ai 5 litri.
Inoltre, a richiesta delle ditte interessate o del Consorzio di Tutela, puo' essere consentito, a scopo promozionale, con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'utilizzo di contenitori tradizionali di litri 6, 9, 12 e 18.
Le bottiglie di vetro, contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave», in vista della vendita, devono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.
Per il confezionamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave», nella versione non spumante, deve essere utilizzato esclusivamente il tappo in sughero raso bocca.
Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave», anche nella versione spumante, deve essere obbligatoriamente indicata l'annata di produzione delle uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto; esso non puo' essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia.

 
Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico
a) Specificita' della zona geografica

Fattori naturali.
L'area di produzione del Recioto di Soave D.O.C.G. e' compresa nella porzione centro-occidentale della regione dei Lessini in posizione prossima al punto di immersione nella Pianura Padana.
La zona di produzione del Recioto di Soave rappresenta uno dei comprensori viticoli italiani a piu' alta densita' di coltivazione della vite. Fin dall'inizio del secolo XX i ricercatori hanno individuato nel territorio del Soave, unica tra le zone uniche di produzione dei vini pregiati veronesi, una specifica identita' legata all'origine dei suoli prevalentemente vulcanica e resi ancora piu' fertili da importanti affioramenti basaltici calcarei, che lo differenziano dalle altre aree storiche limitrofe del Bardolino e del Valpolicella.
Nella maggior parte dei casi, i suoli sono costituiti da substrati di rocce basaltiche decomposte che hanno dato origine a loro volta a suoli franco-argillosi di colore tipicamente scuro, debolmente o per nulla alcalini, ricchi di sostanze minerali, dal buon drenaggio ma con una buona capacita' di immagazzinare risorse idriche nel corso dell'anno, che rilasciano lentamente all'apparato radicale della vite durante il ciclo vegetativo. I terreni tufacei basaltici di origine vulcanica dei rilievi collinari della zona costituiscono un suolo ideale per la coltivazione della Garganega.
Dal punto di vista climatico la zona del Soave e' favorita da un clima mite e temperato con precipitazioni annue comprese tra i 700 e i 1000 mm, concentrate prevalentemente in primavera ed autunno. Il clima e' tipicamente temperato-umido con estate calda. L'altitudine dei vigneti varia dai 35 m s.l.m. dell'area pedecollinare ai 380 m delle colline piu' elevate con pendenza variabile e con esposizione prevalentemente verso est, sud ed ovest.

Fattori umani e storici.
Il «Recioto di Soave» prende il nome da «recia», l'ala tipica del grappolo di Garganega utilizzato tradizionalmente per appendere l'uva per l'appassimento. Gia' nel V secolo un famoso documento storico scritto da un ministro di Teodorico, re degli Ostrogoti, cita un vino acinatico «bianco» che veniva espressamente richiesto per essere servito alla corte reale. Cassiodoro, tale era il nome dell'autore dell'epistola, scriveva ai nobili veronesi di fornirgli quel certo vino ottenuto da uve «scelte dalle domestiche pergole»: il Recioto viene infatti prodotto da uve lasciate appassire per diversi mesi dopo la raccolta, prima di essere pigiate. Nel settecento un nobile, il marchese Scipione Maffei, fu il primo a riportare indicazioni precise sulle modalita' di produzione del Recioto, che consistevano ne «il serbar l'uva fino a dicembre, lo spremerla poi delicatamente nel gran freddo e riporre il mosto, senza metterla a bollire, conservandolo assai tempo prima di porvi mano». Il Recioto e' quindi un vino la cui produzione avviene da circa 1500 anni nella zona delle colline veronesi, e legate a questo prodotto sono tutta una serie di tradizioni e sapienze le cui origini si perdono nei secoli. Il Recioto di Soave ottiene il primo riconoscimento nel 1906 alla Fiera campionaria di Milano, alla quale parteciparono alcune case vinicole di Soave, ricevendo significativi riconoscimenti, primi di una lunga serie, per questo vino. In seguito la produzione del Recioto di Soave ha trovato sempre maggiore sviluppo e diffusione.
Per questi motivi storici il Recioto di Soave fu il primo vino veneto, nel 1998, a fregiarsi della denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) a riconoscimento del suo grandissimo valore, sia da un punto di vista storico-tradizionale, che della qualita' del prodotto.
Da secoli gli operatori hanno identificato nella «pergola veronese», la forma di allevamento della vite in grado di garantire una protezione ottimale dei grappoli della Garganega sia dai raggi solari, in particolar modo nelle annate calde, sia dalla grandine, nonche' di permettere un costante controllo visivo dei singoli grappoli. Questo sistema di coltivazione caratterizza fortemente non solo il paesaggio ma anche la qualita' dei vini e la costanza di produzione. Negli ultimi anni, l'evoluzione di questa forma di allevamento ha visto modificati alcuni parametri in rapporto agli obiettivi enologici che venivano perseguiti.
Il Recioto di Soave e' un vino in cui il metodo di produzione con la tecnica dell'appassimento, unito all'origine, determina l'unicita' del prodotto. La raccolta delle uve viene fatta esclusivamente a mano, selezionando i grappoli migliori. Va raccolta solo la Garganega piu' spargola, adatta all'appassimento. Risulta importante non solo il grado zuccherino ma anche la buona nota acida. L'uva intatta viene conservata in «fruttati» asciutti e ben areati, controllandone periodicamente lo stato di sanita' per alcuni mesi. Anche le fasi successive all'appassimento - la pigiatura e maturazione del vino a contatto con le fecce fini, (ovvero i lieviti di fine fermentazione, per un periodo prima di procedere al taglio o assemblaggio delle masse; la fermentazione lenta in botti di piccole dimensioni, la maturazione in legno e l'affinamento in bottiglia variabile da uno a sei mesi - sono fasi che richiedono ai produttori la massima esperienza ed attenzione.
b) Specificita' del prodotto

Il Recioto di Soave e' un vino dolce, di grande struttura, con colori molto intensi. Le uve Garganega allevate a pergola veronese, raggiungono il massimo grado zuccherino preservando al meglio le componenti acide, che saranno fondamentali per caratterizzare i vini Recioto di Soave. Infatti, cio' che distingue il vino di questa denominazione dagli altri passiti, e' la fase fermentativa che privilegia gli aspetti riduttivi per ottenere vini che accanto alla componente di dolcezza e struttura, riportino le caratteristiche di fruttato della Garganega, esaltandone la vivacita' data una componente acida importante.
L'uva appassita nei «fruttai», subisce una riduzione del tenore d'acqua, con conseguente aumento della concentrazione di zuccheri; tali zuccheri, durante il periodo di appassimento e di sur-maturazione, vengono in parte metabolizzati modificando il rapporto fruttosio/glucosio a favore del primo che determina una maggiore sensazione di dolce: tale aspetto e' un elemento peculiare e caratterizzante il «Recioto di Soave». Durante la fase di appassimento inoltre, grazie anche alla formazione di una sottile muffa sugli acini, detta «muffa nobile», aumenta anche la produzione di polifenoli e di altre sostanze aventi effetti sui profumi e sapori intensi, peculiari del Recioto.
Il Recioto di Soave, risulta cosi' un vino caratterizzato da un colore giallo carico che acquista riflessi dorati con l'invecchiamento, da un profumo intenso, fruttato ed un sapore gradevolmente, pieno, dolce e sapido, caldo, di mandorla.
c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

La Garganega ha trovato nel corso dei secoli un habitat ideale soprattutto nei rilievi collinari del veronese, caratterizzati da terreni tufacei di origine vulcanica, resi ancor piu' fertili da importanti affioramenti calcarei, mentre il Trebbiano di Soave, molto presente nei vigneti, e' il partner ideale per conferire al vino sapidita' e vivacita' da accostare alla struttura ed alla densita' tipiche della Garganega.
Le sostanze minerali contenute in questi suoli influenzano in modo particolare i processi fermentativi dei mostri ottenuti con le uve Garganega qui coltivate, conferendo un carattere tipico di sapidita' ai vini, che diviene evidente con la maturita' del prodotto e che costituisce una peculiarita' assoluta del prodotto Soave, soprattutto se confrontato con prodotti ottenuti con le stesse uve ma al di fuori di questa zona di produzione.
Il metodo di allevamento tradizionale a pergola, frutto dell'esperienza dei viticoltori, favorisce il mantenimento dei precursori aromatici, particolarmente sensibili alle alte temperature, consente il continuo controllo della qualita', del livello di maturazione e di sanita' dell'uva ed e' ideale per la selezione dei grappoli da Recioto.
Il clima che caratterizza il periodo di appassimento e le caratteristiche dei locali dell'appassimento, sono ulteriori fattori ambientali che influenzano le caratteristiche del prodotto. In particolare i Fruttai destinati alla surmaturazione delle uve destinate alla produzione del Recioto di Soave, devono avere caratteristiche tali da impedire il ristagno dell'umidita', e di conseguenza poter permettere un'ottimale circolazione dell'aria.
L'andamento climatico durante il periodo di sur-maturazione (ottobre-febbraio) e' fondamentale per il Recioto di Soave: temperatura ed umidita' relativa sono i parametri che principalmente influiscono sull'ottimale decorso di questa fase, specialmente durante le prime settimane, che si risolvono con il disseccamento del rachide. E' questo uno dei momenti critici di tutto il processo. Temperatura ed umidita' relativa base favoriscono quindi l'appassimento, abbreviando, in talune situazioni, anche la permanenza dell'uva nei fruttai.
La tecnica tradizionale dell'appassimento, permette la formazione delle sostanze aromatiche che daranno ai vini aromi e sapori del tutto particolari, un elevato rapporto fruttosio/glucosio e il mantenimento delle sostanze acide; fra le particolarita' della produzione del Recioto e' la formazione di una sottile muffa sugli acini, detta «muffa nobile», che e' la principale responsabile della formazione di questi profumi intensi.
La «qualita'» del processo, quindi, dipende, dalla temperatura, dall'umidita' relativa, dallo stato sanitario e dalla concentrazione zuccherina dell'uva fresca di partenza, gestite dall'esperienza degli operatori.

 
Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

Siquria Srl - Vicolo A. Mattielli, 11 - 37038 - Soave (VR) Italy - tel. 045 4857514 - fax: 045 6190646 - e-mail: info@siquria.it
La societa' Siquria e' l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 20 del reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.
 
Allegato A

(Unita' Geografiche Aggiuntive)
Brognoligo;
Broia;
Ca' del Vento;
Campagnola;
Carbonare;
Casarsa;
Castelcerino;
Castellaro;
Colombara;
Corte del Durlo;
Costalta;
Costalunga;
Coste;
Costeggiola;
Croce;
Duello;
Fitta';
Frosca';
Foscarino;
Menini;
Monte di Colognola;
Monte Grande;
Paradiso;
Pigno;
Ponsara;
Pressoni;
Ronca' - Monte Calvarina;
Rugate;
Sengialta;
Tenda;
Tremenalto;
Volpare;
Zoppega.