| Gazzetta n. 258 del 4 novembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  
| DECRETO 24 ottobre 2019 |  
| Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Soave».  |  
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                      IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV              della direzione generale per la promozione              della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
   Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del Consiglio;   Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;   Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;   Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione;   Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di  origine, delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  modifiche  del disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;   Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della produzione e del commercio del vino;   Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;   Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili  per  le  modalita'  procedurali  nazionali  in questione  le  disposizioni  del  predetto  decreto  ministeriale   7 novembre 2012;   Visto il decreto del Presidente della  Repubblica 21  agosto  1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  269 del  22  ottobre  1968,  con  il  quale  e'  stata  riconosciuta   la denominazione di origine controllata dei vini  «Soave»  ed  e'  stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche'  i  decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;   Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini  DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'Unione europea all'epoca  vigente,  nonche'  dei  relativi  fascicoli  tecnici,  ivi compreso il disciplinare consolidato della DOP «Soave» e il  relativo documento unico riepilogativo;   Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato sito del Ministero, con il quale e' stato  da  ultimo  aggiornato  il disciplinare di produzione della predetta DOP;   Vista la documentata domanda presentata dal Consorzio  tutela  vini Soave e Recioto di Soave, con sede in  Soave  (VR),  per  il  tramite della Regione Veneto, nel rispetto della procedura di cui  al  citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, intesa ad ottenere la  modifica del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di   origine controllata dei vini «Soave»;   Visto il  parere  favorevole  della  Regione  Veneto  sulla  citata proposta di modifica;   Atteso  che  la  citata  richiesta  di  modifica,  che   comportava modifiche «non minori» ai sensi del regolamento CE  n.  607/2009,  e' stata esaminata, nell'ambito della  procedura  nazionale  preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, 8 e 10 e, in particolare:     e' stato acquisito il parere favorevole  del  Comitato  nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12  dicembre  2016,  n. 238, espresso nella riunione del 30 maggio 2019;     e' stata pubblicata la  proposta  di  modifica  del  disciplinare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  176  del  29 luglio 2019;   Considerato che ai sensi dei richiamati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, entrati  in  vigore  il  14  gennaio  2019,  le  predette modifiche «non minori» sono da considerare  «modifiche  ordinarie»  e per le quali, ai fini della conclusione della procedura nazionale, si e' ritenuto necessario  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana la proposta  di  modifica  in  questione  per  un periodo di almeno trenta giorni, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni;   Atteso  che,  a  seguito  della  pubblicazione  della  proposta  di modifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  176 del 29 luglio 2019, entro il citato termine di trenta giorni non sono pervenute istanze contenenti osservazioni sulla  citata  proposta  di modifica del disciplinare, da parte di soggetti interessati;   Ritenuto  che,  a  seguito  dell'esito  positivo   della   predetta procedura nazionale di valutazione,  conformemente  all'art.  17  del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n. 34/2019 sussistono i requisiti per  approvare  con  il  presente  decreto  le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica  del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Soave» e  il  relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;   Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del presente decreto di  approvazione  delle  «modifiche  ordinarie»  del disciplinare di produzione in  questione  e  del  relativo  documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione UE, tramite il sistema informativo  messo a disposizione  ai  sensi  dell'art.  30,  par.  1,  lettera  a)  del regolamento (UE) n. 34/2019;   Vista nota DIQPAI Segreteria n. 2957 del 9 settembre  2019  con  la quale il Capo Dipartimento ha impartito  le  istruzioni  inerenti  lo svolgimento dell'attivita' amministrativa  della  Direzione  generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica,  fermi restando gli obiettivi operativi attribuiti ai dirigenti in indirizzo e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro  realizzazione dal decreto direttoriale n. 19899 del 19 marzo  2019,  ha  confermato tutte le autorizzazioni e gli adempimenti  che  la  citata  direttiva direttoriale attribuisce alla responsabilita' dei dirigenti;   Vista nota DIQPAI Segreteria n. 3022 del 13 settembre 2019  con  la quale  il  Capo  Dipartimento,  al  fine  di  evitare  soluzioni   di continuita' nell'esercizio dell'azione amministrativa, per la  tutela dell'interesse pubblico, ha autorizzato  il  dott.  Luigi  Polizzi  - dirigente dell'Ufficio PQAI  IV  a  continuare  a  svolgere,  per  un periodo  di  non   oltre   quarantacinque   giorni   dalla   scadenza dell'incarico      dirigenziale,      nell'ambito      dell'ordinaria amministrazione, le attivita' amministrative e gestionali connesse ai compiti e funzioni attribuite all'ufficio; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Soave»,  cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre  2011  e  da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono approvate le  «modifiche  ordinarie»  di  cui  alla proposta  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica italiana n. 176 del 29 luglio 2019.   2. Il disciplinare  di  produzione  della  DOP  dei  vini  «Soave», consolidato con le «modifiche ordinarie» di cui al  precedente  comma ed il relativo documento unico consolidato, figurano  rispettivamente agli allegati 1 e 2 del presente decreto.     |  
|   |                                                             Allegato 1 
            DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE                DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «SOAVE» 
                                Art. 1. 
     1. La denominazione di origine controllata «Soave»  e'  riservata ai vini «Soave» (anche in versione spumante) e «Soave» designati  con la specificazione aggiuntiva Classico  e  «Soave»  designati  con  la sottozona Colli Scaligeri,  che  rispondono  alle  condizioni  ed  ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.      |  
|   |                                                             Allegato 2 
                            DOCUMENTO UNICO 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  a  livello  nazionale  il giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana.   2. Le «modifiche ordinarie» di  cui  all'art.  1  sono  comunicate, entro trenta  giorni  dalla  predetta  data  di  pubblicazione,  alla Commissione UE tramite il sistema informativo  «e-Ambrosia»  messo  a disposizione  ai  sensi  dell'art.  30,  par.  1,  lettera   a)   del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche  entrano  in  vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte  della  Commissione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.   3. Fatto salvo quanto previsto  ai  commi  1  e  2,  le  «modifiche ordinarie» di cui all'art.  1  sono  applicabili  a  decorrere  dalla campagna vendemmiale 2019/2020.   4. Il presente decreto e  il  disciplinare  consolidato  della  DOP «Soave» di cui all'art. 1 saranno  inseriti  sul  sito  internet  del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 24 ottobre 2019 
                                                 Il dirigente: Polizzi     |  
|   |                                 Art. 2. 
     1. I vini a denominazione di origine controllata  «Soave»  devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai  vigneti  aventi,  nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:       Garganega: almeno il 70%;       Trebbiano di Soave (nostrano) e Chardonnay: massimo 30%.     In tale ambito del 30% possono altresi' concorrere,  fino  ad  un massimo del 5%, le uve provenienti dai vitigni a  bacca  bianca,  non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Verona.      |  
|   |                                 Art. 3. 
     1. A - Le uve atte a produrre i vini a denominazione  di  origine controllata «Soave» devono essere prodotte nella zona  che  comprende in tutto o in parte il territorio dei  Comuni  di  Soave,  Monteforte d'Alpone,  San  Martino  Buon  Albergo,  Mezzane  di  sotto,  Ronca', Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, San Bonifacio,  Cazzano di Tramigna, Colognola  ai  Colli,  Caldiero,  Illasi  e  Lavagno  in Provincia di Verona.     Tale zona e' cosi'  delimitata:  a  sud,  ad  iniziare  dal  lato occidentale, parte dal centro abitato di San Martino Buon  Albergo  e segue la statale n. 11 fino alla localita' di S. Pietro. Devia quindi a sud sulla strada che porta a Caldiero e da qui  segue  l'unghia  di collina dei monti Rocca e Gazzo sopra la quota 40  fino  a  ritornare sulla statale n. 11 seguendo la strada comunale che attraversa con un cavalcavia  la  ferrovia  Milano-Venezia;  da  qui  la  delimitazione coincide con la statale n. 11 sino  al  ponte  sul  fiume  Alpone  in prossimita' dello zuccherificio di San Bonifacio da dove  si  inoltra lungo la strada per  San  Lorenzo  fino  a  intersecare  l'autostrada Serenissima, la quale a sua volta delimita la zona sita in Comune  di San Bonifacio sino  al  confine  con  la  Provincia  di  Vicenza.  La delimitazione coincide con il confine con la Provincia di Vicenza dei Comuni di Monteforte, di Ronca' e di San Giovanni Ilarione fino  alla strada che  attraversa  il  confine  provinciale,  a  sud  del  monte Madarosa; si inserisce quindi su tale  strada  in  direzione  di  San Giovanni Ilarione, toccando le localita'  Deruti,  Lovati,  Paludi  e Rossetti sino al centro abitato suddetto; da qui segue poi la  strada per localita' Cereghi, Fornace, Tessari a quota 250, corre  lungo  il vaio Muni fino alla localita' Soejo per proseguire sin  al  punto  in cui coincidono i confini dei Comuni  di  Tregnago,  di  San  Giovanni Ilarione e di Cazzano.  Da  tale  punto  la  delimitazione  segue  il confine del Comune di Cazzano fino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe, correndo sotto le pendici del M. Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani. Di qui seguendo  la  strada per Montecchia di  Crosara  raggiunge  per  risalirlo  il  rio  Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso  sud  per  la quota 300 che passa sotto C. Brustoloni raggiunge la strada  che  per quota 326 porta ai Dami; da tale localita' si  incontrano  i  confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a quota 418, da qui si prosegue lungo il confine tra Cazzano e Montecchia verso nord  fino  ad  incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il quale si  prosegue  verso  ovest sino a C. Fontana Fora. Si segue quindi il sentiero verso sud sino  a raggiungere Pissolo di sopra, e poi la  strada  per  Faella  piegando verso est all'altezza di Pissolo di sotto  sino  a  raggiungerlo.  Si segue quindi il sentiero verso sud  sino  a  raggiungere  Pissolo  di sopra, proseguendo in direzione di Pissolo di sotto sino  a  superare l'abitato. Prosegue per localita' Chiavica, e quindi segue la  strada che da Cazzano conduce a localita'  Canova.  Raggiunge  l'abitato  di Canova appena usciti dall'abitato si prosegue verso  ovest  da  quota mt. 84 a mt. 73, oltrepassando il Pissolo e raggiungendo  la  Cantina Sociale (vedi dettaglio A1*). Da qui si  raggiunge  via  Monti  e  si prosegue lungo la medesima giungendo a Cazzano.     Sulla strada, al centro di Cazzano (quota 100),  si  piega  verso ovest sino al T. Tramigna e lungo questi si discende verso  sud  sino al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino al bivio di S. Colombano e  quindi  si  segue  la  strada  sino  alla cappelletta (quota 135). Prosegue in direzione  sud  (vedi  dettaglio A2*), fino ai Grisi, da qui in direzione est sud-est passa  per  Case Val dell'Oco e prosegue fino a raggiungere Cereolo di sopra, segue la strada che porta a Cereolo di sotto e da qui segue la strada  che  in direzione ovest da qui segue la strada  che  in  direzione  sud-ovest raggiunge Bocca Scaluce e segue il sentiero verso nord prima e poi la strada che superata Pistoza va a raggiungere quella  per  Illasi,  la segue verso ovest  per  breve  tratto  (100  metri  circa)  e  quindi prosegue per il sentiero che costeggia a nord C. Troni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la strada che si congiunge con  quella per Illasi, percorre quest'ultima verso sud per  circa  250  metri  e poi, verso ovest, quella che passa a sud  della  localita'  Mormontea fino a raggiungere in prossimita' del km 16  la  strada  per  Illasi, procede lungo questa verso sud-ovest costeggiando  infine  per  breve tratto il torrente Illasi, lo attraversa  e  prosegue  per  localita' Valnogara  quindi  per  via  Montecurto  prima   verso   ovest   fino all'incrocio con via Cara, da  cui  seguendo  una  retta  immaginaria verso ovest sud  ovest  (vedi  dettaglio  A3*)  incrocia  il  confine comunale di Illasi, all'altezza di Montecurto di sopra, segue  quindi questo confine verso nord fino a  raggiungere  in  prossimita'  della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per  Lione, supera C. Spiazzi e all'altezza di Leon S. Marco prende la strada che in direzione nord-est raggiunge C. Santi quota 135. Da qui  segue  la strada per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e  poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di sotto, segue poi la strada che in  direzione  sud  costeggia  Casoni, Turano, Val di Mezzo,  supera  Boschetto  e  raggiunge  la  quota  73 all'altezza di Villa Alberti, segue poi la strada  che  in  direzione sud-ovest raggiunge Barco di sopra e  prosegue  quindi  in  direzione ovest prima e poi nord-ovest fino ad  incrociare  la  strada  per  S. Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui prende il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada  lungo  la  quale prosegue passando di poco a sud di S. Rocco, Ca'  Brusa'  e  prosegue poi verso sud per la strada che passando  per  l'Arcandole  raggiunge San Martino Buon Albergo da dove e' iniziata la delimitazione.     B - Le uve atte a  produrre  il  vino  «Soave»  Classico,  devono essere prodotte nella zona riconosciuta con decreto  ministeriale  23 ottobre 1931 (Gazzetta Ufficiale n. 289 del 16  dicembre  1931),  che comprende in parte il territorio dei Comuni  di  Soave  e  Monteforte d'Alpone ed e' cosi' delimitata: partendo dalla  porta  Verona  della cittadina di Soave,  segue  la  strada  Soave-Monteforte,  fino  alla borgata di San Lorenzo, frazione di Soave. Da qui,  si  spinge  verso nord, seguendo le pendici del Monte  Tondo,  fino  ad  incontrare  il confine tra i territori dei Comuni di Soave e di  Monteforte,  e  poi cammina lungo le pendici del Monte Zoppega,  comprende  l'abitato  di Monteforte d'Alpone, seguendo nell'ordine: via Zoppega, via  Novella, via San Carlo, via 27 Aprile, attraversa quindi  il  torrente  Alpone ricongiungendosi con via Alpone, prosegue verso nord  ed  infine  via Roma per comprendere la zona  di  Monticello  (vedi  dettaglio  B1*). Interseca via Santa Croce e prosegue in direzione nord-ovest, fino  a comprendere la Cantina Sociale di Monteforte. Segue via XX  Settembre in direzione sud per poi proseguire  oltre  il  torrente  Alpone,  si sposta su via della Fontana che percorre prima verso ovest poi  verso sud e quindi verso ovest e infine  verso  nord,  e  quindi  segue  le pendici del Monte Riondo (vedi dettaglio B2*). Segue  per  circa  530 metri la via Monte Riondo e quindi si spinge verso nord per escludere la parte alluvionale del Torrente Ponsara, e quindi si  sposta  sulla strada in direzione est, incontra il confine del foglio catastale  13 del Comune di Monte Forte d'Alpone che segue fino a circa  110  metri in via Cervia. Comprende la borgata  Casotti  (vedi  dettaglio  B3*), incontra quindi la strada Monteforte-Brognoligo. Segue allora  questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col  torrente Carbonare, e (vedi dettaglio B4*) verso ovest corre sulle pendici del Monte Grande. Ridiscende poi, camminando verso  est,  sulla  sinistra della valle del Carbonare,  comprende  l'abitato  di  Brognoligo,  le borgate Valle, Mezzavilla,  nonche‚  l'abitato  di  Costalunga  (vedi dettaglio B5*). A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il  punto  di  confluenza  della Roggia Viennega col  torrente  Alpone,  segue  il  confine  nord  del territorio di Monteforte, sino al confine del Comune di Soave  presso Moscatello. Segue questo confine e giunge sino alla Valle  Crivellara nel punto in cui il confine di Soave fa angolo. Da qui, la  linea  di demarcazione si stacca dal confine, prosegue verso ovest, e raggiunge la quota 331  presso  Villa  Visco.  Indi  segue  per  un  tratto  la carrareccia discendente dal Monte Campano, tocca quota  250  e,  poco dopo, presso la Casa Nui, raggiunge il ramo secondario delle  Anguane (vedi  dettaglio  B6*),  che  segue   poi   fino   alla   provinciale Soave-Cazzano. Prosegue per la provinciale  in  direzione  sud,  fino alle ultime case Battocchi. Da qui cammina  verso  est,  seguendo  la carreggiabile comunale che passa per la Carcera fino ad  attraversare normalmente,  oltrepassando  di  poco  quota   54,   la   provinciale Soave-Castelcerino.  Indi  scende  verso  sud  per  la  carreggiabile comunale a pie‚ del Monte  Foscarino  e  del  Monte  Cercene  e  sino all'incrocio   della   provinciale    Soave-Castelcerino.    Deviando obliquamente a  sud-ovest  e  comprendendo  l'abitato  della  Borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna incanalato,  lo  segue  verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San  Matteo,  piega  verso  est lungo le mura meridionali di Soave e arriva  alla  porta  di  Verona, punto di partenza della zona Classica.     C - Le uve atte a  produrre  i  vini  «Soave»  designati  con  la specificazione aggiuntiva della sottozona  «Colli  Scaligeri»  devono essere prodotte nella zona che e' cosi'  delimitata:  partendo  dalla zona ovest (San Martino Buon Albergo) e precisamente da Marcellise in localita' San Rocco, da qui scende nel Bosco  della  Fratta  fino  al Fenilon, da qui sempre costeggiando la strada che divide  la  pianura dalla collina si arriva alla Palu' e poi fino a Casette in  direzione San Giacomo. Qui costeggiando  il  colle  che  sovrasta  la  medesima localita' si ritorna sulla provinciale in  direzione  Monticelli  nel Comune di Lavagno. Si prosegue per localita' Fontana arrivando a  San Pietro (Lavagno) sempre costeggiando la strada che fa da confine  tra pianura e collina si prosegue per Villa Alberti  toccando  Boschetto, Turano, fino ad incrociare il Progno  di  Mezzane  a  quota  mt.  92, seguendolo verso nord fino ad incrociare via Leon che percorre  verso est e quindi verso sud, in direzione di C. Spiazzi e quindi  prosegue per Squarzego, Montecurto di sopra,  Canova  e  Casotti.  Da  qui  si prosegue verso est fino a localita' Calle in Comune di Illasi  quindi a sud per la strada provinciale fino alla  Chiesa  di  San  Zeno  poi verso est fino a localita' Ceriani, da qui si prosegue  in  localita' Villa e si segue la strada che delimita  il  monte  dalla  pianura  a fianco di localita' Naronchi e poi a sud per  localita'  San  Pietro, sempre  costeggiando  la  strada  si  arriva  a  nord  in   localita' Pontesello e Caneva fino ad Orgnano.  Da  Orgnano  si  procede  verso nord-est seguendo l'unghia del Monte, si arriva a San Vittore. Da qui la strada punta a nord per  localita'  Molini  fino  ad  arrivare  in Comune di Cazzano di Tramigna in localita' Cantina  Sociale  passando per localita' Fenil del Monte. Prosegue  fino  a  via  Molini  (verso Cazzano di Tramigna) e prima di incrociare via Siro Conti  svolta  in direzione  sud  sud-est  per  localita'  Chiavica,  prosegue  per  la localita' Canova che supera ed arriva in Comune  di  Soave  localita' Costeggiola. Risale verso nord est  seguendo  il  confine  del  Soave Classico per  localita'  Casa  Nui,  Villa  Visco,  valle  Crivellara continuando poi verso est sempre costeggiando la  zona  classica  per Meggiano e Ca' Vecchie. La delimitazione riprende proseguendo a  nord per localita' i Motti in Comune di Montecchia di Crosara  proseguendo per localita' Castello, passando per il centro di Montecchia toccando localita' Biondari fino a localita' Lauri, da qui la strada  prosegue attraverso la provinciale alla cava di basalti quindi va verso sud in direzione Danesi di sotto, Casarotti, Dal Cero, quindi si prosegue in Comune di Ronca' a est passando per localita' Prandi  giungendo  fino al centro abitato di Ronca' (vedi dettagli C1 e C2). Da qui si prende in direzione Vittori e a  sud  localita'  Momello,  Binello  fino  ad arrivare  in  localita'  Calderina  al  limite  con  il   Comune   di Gambellara. La delimitazione segue il confine  con  la  Provincia  di Vicenza dei Comuni  di  Monteforte,  di  Ronca'  e  di  San  Giovanni Ilarione fino alla strada che attraversa il  confine  provinciale,  a sud del monte  Madarosa;  si  inserisce  quindi  su  tale  strada  in direzione di San Giovanni Ilarione,  toccando  le  localita'  Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro  abitato  suddetto;  da  qui segue poi la strada per localita' Cereghi, Fornace, Tessari  a  quota 250,  corre  lungo  il  vaio  Muni  fino  alla  localita'  Soejo  per proseguire sin al punto in cui coincidono i  confini  dei  Comuni  di Tregnago, di San Giovanni Ilarione e di Cazzano.  Da  tale  punto  la delimitazione segue il confine del Comune di Cazzano fino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe, correndo sotto  le  pendici  del  M. Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C.  Andreani. Di qui seguendo la strada per Montecchia  di  Crosara  raggiunge  per risalirlo il rio Albo. Raggiunta la strada  proveniente  da  Tolotti, devia verso sud per la  quota  300  che  passa  sotto  C.  Brustoloni raggiunge la strada  che  per  quota  326  porta  ai  Dami;  da  tale localita' si incontrano i confini tra Soave, Cazzano e  Montecchia  a quota 418, da  qui  si  prosegue  lungo  il  confine  tra  Cazzano  e Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a  C.  Fontana  Fora.  Si segue quindi il sentiero verso sud  sino  a  raggiungere  Pissolo  di sopra, proseguendo in direzione di Pissolo di sotto sino  a  superare l'abitato. Prosegue per localita' Chiavica, e quindi segue la  strada che dalla localita' Canova conduce a Cazzano di  Tramigna.  Raggiunge il centro di Cazzano (quota 100), si piega verso  ovest  sino  al  T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud  sino  al  ponte  della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino al bivio di S. Colombano e quindi si segue la strada sino  alla  cappelletta  (quota 135). Prosegue in direzione sud (vedi dettaglio A2*), fino ai  Grisi, da qui in direzione  est  sud-est  passa  per  Case  Val  dell'Oco  e prosegue fino a raggiungere Cereolo di sopra,  segue  la  strada  che porta a Cereolo di sotto e da qui segue la strada  che  in  direzione ovest raggiunge Bocca Scaluce e segue il sentiero verso nord prima  e poi la strada che  superata  Pistoza  va  a  raggiungere  quella  per Illasi, la segue verso ovest per breve tratto  (100  metri  circa)  e quindi prosegue per il  sentiero  che  costeggia  a  nord  C.  Troni, prosegue poi, sempre  in  direzione  ovest,  per  la  strada  che  si congiunge con quella per Illasi, percorre quest'ultima verso sud  per circa 250 metri e poi, verso ovest, quella  che  passa  a  sud  della localita' Mormontea fino a raggiungere in prossimita' del  km  16  la strada per Illasi, procede lungo questa verso sud-ovest  costeggiando infine per breve tratto il torrente Illasi, lo attraversa e  prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in direzione  ovest,  una retta immaginaria che congiunge Montecurto  di  sopra  con  i  Guerri (vedi  dettaglio  A3*),  seguendo  tale  linea  incrocia  il  confine comunale di Illasi, all'altezza di Montecurto di sopra, segue  quindi questo confine verso nord fino a  raggiungere  in  prossimita'  della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per  Lione, supera C. Spiazzi e all'altezza di Leon S. Marco prende la strada che in direzione nord-est raggiunge C. Santi quota 135. Da qui  segue  la strada per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e  poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di sotto, segue poi la strada che in  direzione  sud  costeggia  Casoni, Turano, Val di Mezzo,  supera  Boschetto  e  raggiunge  la  quota  73 all'altezza di Villa Alberti, segue poi la strada  che  in  direzione sud-ovest raggiunge Barco di sopra e  prosegue  quindi  in  direzione ovest prima e poi nord-ovest fino ad  incrociare  la  strada  per  S. Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui prende il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada  lungo  la  quale prosegue fino a S. Rocco.     Fanno parte di detta zona anche i  rilievi  collinari  del  monte Rocca e del monte Gazzo in Comune di Caldiero e del monte  Bisson  in Comune di Soave cosi' delimitati su cartografia scala 1:2.000, che si allega:  Delimitazione «Monte Gazzo» - «Monte Rocca» - Comune di Caldiero.     Partendo dalla statale Padana n. 11 all'altezza  delle  terme  di Giunone si percorre la strada che porta alle terme fiancheggiando  le pendici del Monte Gazzo fino a quota 53. Da qui si svolta a  sinistra seguendo l'unghia di collina che delimita  il  Monte  Rocca  fino  ad incontrare la strada comunale. Si prende a sinistra verso  il  centro di Caldiero fino alla piazza. Si prosegue quindi ancora a destra fino ad imboccare a sinistra la  strada  comunale  Zecconelli  lasciandola quasi subito per proseguire verso  nord  seguendo  la  quota  fino  a giungere alla ferrovia. Da qui si costeggia la  ferrovia  proseguendo verso est fino all'inizio della delimitazione.  Delimitazione «Monte Bisson» - Comune di Soave.     Partendo  all'altezza  del  capitello  in  localita'  Fornello  e proseguendo in senso orario  verso  nord  si  continua  sulla  strada comunale  del  Bisson,  fino  all'incrocio  della  strada  che  porta all'abitato di San Vittore. Si continua mantenendo sempre  la  destra seguendo l'unghia del monte in direzione sud, a quota  42  fino  alla cascina Bisson, da qui sempre in quota 42 si  prosegue  in  direzione ovest verso la strada comunale che ci riconduce in localita' Fornello in Comune di Colognola ai Colli.  _____  * I  dettagli  fotointerpretativi,  sono  depositati  presso  Regione Veneto - Direzione produzioni agroalimentari.      |  
|   |                                 Art. 4. 
     1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati alla produzione dei vini a denominazione controllata  «Soave»  devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte  a  conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.     2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i  sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque  atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.     Le viti devono essere allevate a spalliera o GDC o a  pergola  in tutte le sue forme ove sia assicurata  un'apertura  nell'interfila  o sul filare e una carica massima di 50 mila gemme/ettaro per  tutti  i sistemi di allevamento della vite.     E' fatto obbligo, per i nuovi impianti, un numero  di  ceppi  per ettaro non inferiore a 3.300.     3.  E'  vietata  ogni  pratica  di   forzatura.   E'   consentita l'irrigazione di soccorso.     4. La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti  destinati alla produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Soave» ed  il  rispettivo  titolo  alcolometrico  volumico  naturale minimo deve essere il seguente: 
           =================================================          |                   |             | Titolo alc. |          |                   |  Prod. max  |  vol. nat.  |          |     Tipologia     |  uva/ha T   |   minimo    |          +===================+=============+=============+          |«Soave»            |     15      |    9,50     |          +-------------------+-------------+-------------+          |«Soave» Classico   |     14      |    10,00    |          +-------------------+-------------+-------------+          |«Soave» Colli      |             |             |          |Scaligeri          |     14      |    10,00    |          +-------------------+-------------+-------------+
     Le uve destinate alla produzione del tipo spumante, possono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol. a quelli sopra specificati purche'  la  destinazione  delle  uve alla spumantizzazione venga  espressamente  indicata  negli  appositi registri.     Nelle annate  favorevoli,  i  quantitativi  di  uva  ottenuti  da destinare alla produzione dei vini di cui all'art. 2,  devono  essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione  globale  non superi del 20% i  limiti  medesimi,  fermo  restando  i  limiti  resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.     Le eccedenze delle uve, nel limite massimo  del  20%,  non  hanno diritto alla denominazione di origine controllata.     Oltre  detto  limite   percentuale   decade   il   diritto   alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.     Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro  di  vigneto  in  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata, rispetto  a  quella  specializzata,  in   rapporto   alla   effettiva superficie coperta dalla vite.     La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di  tutela vini Soave, sentite le organizzazioni di categoria  interessate,  con proprio   provvedimento   da   emanarsi   ogni   anno   nel   periodo immediatamente precedente la vendemmia, puo' stabilire di  ridurre  i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche  in riferimento a singole  zone  geografiche,  rispetto  a  quelli  sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.      |  
|   |                                 Art. 5. 
     1. Le  operazioni  di  vinificazione  delle  uve  destinate  alla produzione dei vini «Soave», anche con la  specificazione  aggiuntiva della sottozona Colli Scaligeri, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente  art.  3,  lettera a).     Tuttavia,  tenuto  conto   delle   situazioni   tradizionali   di produzione,  e'  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate nell'intero territorio della Provincia di  Verona  e  nel  territorio amministrativo dei Comuni di Gambellara e Montebello, in Provincia di Vicenza.     Le  operazioni  di  vinificazione  delle   uve   destinate   alla produzione del vino «Soave» Classico  devono  aver  luogo  unicamente nell'ambito  dell'intero   territorio   amministrativo   dei   comuni rientranti, in tutto o in parte, nella zona delimitata dal precedente art. 3, lettera b).     Tuttavia tali  operazioni  sono  consentite  se  autorizzate  dal Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali   su richiesta  dei  conduttori  delle  superfici  vitate  iscritte  nello schedario viticolo e previa istruttoria della Regione  Veneto,  nelle proprie cantine aziendali oppure nelle  cantine  cooperative  di  cui sono soci situate  al  di  fuori  della  predetta  zona  ma  comunque all'interno del territorio amministrativo dei  comuni  rientranti  in tutto o in parte nelle zone delimitate di cui al precedente  art.  3, lettera a) del disciplinare «Soave».     2. La resa massima delle uve  in  vino  finito  non  deve  essere superiore al 70%, per la tipologia spumante la resa e'  calcolata  al netto dei prodotti aggiunti per la presa di spuma.     Qualora superi detto limite, ma non il 75%,  l'eccedenza  non  ha diritto alla denominazione di origine controllata e puo' essere preso in carico come IGT.     Oltre il 75% decade il  diritto  alla  denominazione  di  origine controllata per tutto il prodotto.     3. I vini a denominazione di origine controllata  «Soave»  devono essere immessi  al  consumo  dopo  il  1°  dicembre  dell'anno  della vendemmia; i vini «Soave» Classico e «Soave» Colli  Scaligeri  devono essere immessi al consumo dopo il 1°  febbraio  dell'anno  successivo alla vendemmia.     4.  Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto   le   pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le  sue peculiari caratteristiche.     5. I mosti e vini a denominazione di origine controllata  «Soave» possono  essere   elaborati   nella   versione   spumante,   attuando esclusivamente la pratica della rifermentazione naturale.     6. Le operazioni di elaborazione di detti  vini  spumanti  devono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della Regione Veneto.     7.  E'  consentito  l'arricchimento  alle  condizioni   e   nelle modalita' previste dalle normative nazionali e comunitarie.     8. Il vino a denominazione di  origine  controllata  e  garantita «Soave  Superiore»  prima  dell'immissione  al  consumo  puo'  essere designato con la denominazione di origine controllata «Soave»,  nelle diverse tipologie, sempre che il vino abbia i requisiti previsti  per detta denominazione di origine controllata.      |  
|   |                                 Art. 6. 
     1. I vini a denominazione di origine controllata «Soave» all'atto dell'immissione  al   consumo   devono   rispondere   alle   seguenti caratteristiche:       A)  «Soave»  (compreso  «Soave»  Classico   e   «Soave»   Colli Scaligeri):         colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo;         odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;         sapore: asciutto, di  medio  corpo  e  armonico,  leggermente amarognolo;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol per il «Soave» e 11,0% vol per il «Soave» Classico e per  il  «Soave»  Colli Scaligeri;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l per il «Soave» e 16,0 g/l per il «Soave» Classico e per il «Soave» Colli Scaligeri;       B) «Soave» spumante:         spuma: fine e persistente;         colore: giallo paglierino  tendente  a  volte  al  verdognolo brillante;         odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;         sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo  nei tipi extra brut o brut o extra dry o dry;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;         acidita' totale minima: 5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.     I vini di cui  al  presente  articolo,  possono  essere  talvolta elaborati secondo la pratica  tradizionale  anche  in  recipienti  di legno.      |  
|   |                                 Art. 7. 
     1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine  controllata  «Soave»  e'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da  quelle  previste  dal  presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «riserva», «extra»,  «fine», «scelto», «selezionato» e similari.     2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave» Classico e  «Soave»  Colli  Scaligeri  e' obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione  delle uve.     3. I vini a denominazione di origine controllata «Soave», «Soave» Classico e «Soave» Colli Scaligeri devono essere immessi  al  consumo in contenitori di vetro tradizionale  con  abbigliamento  consono  ai caratteri di pregio di tali produzioni.     Fino a 5 litri e' obbligatorio l'uso delle tradizionali bottiglie chiuse con tappo raso bocca, oppure con tappo a vite  con  capsula  a vestizione lunga e con tappo di vetro.     Per  la  sola  tipologia  «Soave»,  senza  alcuna  specificazione aggiuntiva, e' inoltre consentito l'uso dei  contenitori  alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico  pluristrato  di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di  cartone  o  di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 5 litri.     4. Per i vini a  denominazione  di  origine  controllata  «Soave» Classico e «Soave» Colli Scaligeri  sono  consentite,  in  osservanza alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia, le  indicazioni tendenti a  specificare  l'attivita'  agricola  dell'imbottigliatore, quali «viticoltore», «fattoria»,  «tenuta»,  «podere»,  «cascina»  ed altri termini similari.     Nella designazione e  presentazione  dei  vini  «Soave»,  «Soave» Classico e «Soave» Colli Scaligeri  e'  consentito  fare  riferimento alle Unita' geografiche aggiuntive individuate  nell'allegato  A  del presente disciplinare.     La delimitazione  delle  Unita'  geografiche  aggiuntive  di  cui all'allegato A, sono indicate nello schedario viticolo e nel sito web della  Regione  Veneto  -   Direzione   agroalimentare   -   sezione: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/disciplinari-d ocg-doc-igt     Nella  designazione  dei  vini   a   denominazione   di   origine controllata «Soave», «Soave» Classico e «Soave» Colli Scaligeri, puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione  che  sia  seguita dal  corrispondente  toponimo,  che  la   relativa   superficie   sia distintamente  specificata   nello   schedario   viticolo,   che   la vinificazione, elaborazione e conservazione  del  vino  avvengano  in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo,  venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia  nei  registri,  sia  nei documenti di accompagnamento.      |  
|   |                                 Art. 8.                   Legame con l'ambiente geografico   a) Specificita' della zona geografica. 
     Fattori naturali.     L'area di produzione dei vini  Soave  D.O.C.  e'  compresa  nella porzione  centro-occidentale  della  regione  dei  Monti  Lessini  in posizione prossima al punto di immersione nella Pianura Padana.  Tale zona rappresenta uno dei comprensori viticoli italiani  a  piu'  alta densita' di coltivazione della vite. Fin dall'inizio del secolo XX  i ricercatori avevano individuato nel territorio di  Soave,  -  «unica» tra le zone «uniche» di produzione dei vini pregiati veronesi  -  una specifica identita'  legata  all'origine  dei  suoli:  essi  infatti, prevalentemente di origine vulcanica, sono resi ancora  piu'  fertili da importanti affioramenti basaltici calcarei  che  lo  differenziano dalle altre aree storiche limitrofe del Bardolino e del Valpolicella.     Nella  maggior  parte  dei  casi,  i  suoli  sono  costituiti  da substrati di rocce basaltiche decomposte che  hanno  dato  origine  a loro volta a suoli  franco-argillosi  di  colore  tipicamente  scuro, debolmente o per nulla alcalini, ricchi  di  sostanze  minerali,  dal buon drenaggio ma con una buona capacita'  di  immagazzinare  risorse idriche nel corso dell'anno, che rilasciano  lentamente  all'apparato radicale della vite durante il ciclo vegetativo.  I  terreni  tufacei basaltici di origine  vulcanica  dei  rilievi  collinari  della  zona costituiscono un suolo ideale per la coltivazione della Garganega.     Dal punto di vista climatico la zona del Soave e' favorita da  un clima mite e temperato con precipitazioni annue comprese tra i 700  e i 1000 mm, concentrate prevalentemente in primavera  ed  autunno.  Il clima e' tipicamente temperato-umido con estate  calda.  L'altitudine dei vigneti varia dai 35 m s.l.m. dell'area pedecollinare  ai  380  m delle colline piu' elevate con pendenza variabile e  con  esposizione prevalentemente verso est, sud ed ovest. 
     Fattori umani e storici.     Il territorio di Soave era gia' in epoca romana un «pagus»  cioe' un distretto campagnolo vitivinicolo circoscritto, noto  per  la  sua buona posizione e per l'intensita' delle coltivazioni. Dalle  uve  si ottenevano  anche  peculiari  vini  «acinatici»,  risultato   di   un tradizionale metodo di appassimento delle uve, come citato  al  tempo del re goto Teodorico in alcune epistole (A.D. 503), che raccomandava ai produttori veronesi di ricercare per la mensa  reale  questi  vini «soavissimi e corposi», e di non dimenticare  quello  ottenuto  dalle uve bianche che «riluce come lattea bevanda, di chiara purita'...  di gioviale  candidezza  e  di  soavita'  incredibile».  Nel  680   d.C. testimonianze  indicano   l'uso   della   pergola   veronese,   forma tradizionale di allevamento della vite  in  questa  zona,  utilizzata ancora oggi. Un'importante testimonianza della  cultura  vitivinicola di questi luoghi nel  Medioevo  appare  su  una  lapide  muraria  del Palazzo di Giustizia di Soave, datata 1375.     La crescita della produzione e della rinomanza dei vini Soave  ha portato nel 1924 ad un primo provvedimento di tutela per la difesa di vini tipici, seguito dalla nascita del Consorzio per  la  difesa  del vino tipico Soave. Studi  approfonditi  finalizzati  a  delineare  le caratteristiche specifiche  dei  vini  e  a  delimitare  la  zona  di produzione, furono il presupposto  per  richiedere  ed  ottenere  dal Ministero italiano, nell'ottobre del 1931,  il  riconoscimento  della prima zona delimitata per la  produzione  del  «Vino  tipico  Soave». L'atto ufficiale di riconoscimento e'  il  regio  decreto  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 16 dicembre 1931, sulla base  del quale  nel  1968  e'  stata  delimitata   la   zona   storica   della denominazione Soave Classico DOC.  Attualmente  il  comprensorio  del Soave esprime un considerevole numero di  eccellenze  enologiche  che vengono ogni anno premiate dalle principali  guide  internazioni  del settore. Notevoli e costanti  i  riconoscimenti  ottenuti  anche  nei principali concorsi enologici in tutto il mondo.     Da  secoli  gli  operatori  hanno  identificato   nella   pergola veronese, la forma di allevamento della vite in  grado  di  garantire una protezione  ottimale  dei  grappoli  sia  dai  raggi  solari,  in particolar modo nelle  annate  calde  sia  dagli  eventi  grandigeni, nonche' di  permettere  un  costante  controllo  visivo  dei  singoli grappoli. Questo sistema di coltivazione caratterizza fortemente  non solo il paesaggio ma anche la qualita' dei  vini  e  le  costanze  di produzione. La  pergola  classica  veronese,  che  nel  Soave  si  e' dimostrata ideale per l'allevamento della Garganega, ha  origini  che risalgono al secolo scorso. Negli ultimi anni, l'evoluzione di questa forma di allevamento ha visto modificati alcuni parametri in rapporto agli obiettivi enologici che venivano perseguiti: i viticoltori  sono passati da una pergola con distanze tra le file  di  4,5-5  m  ed  un investimento sulle file da 0,8  a  1,5  m  e  caratterizzate  da  una copertura totale dell'interfilare da parte della vegetazione, ad  una pergola con sesti d'impianto piu'  stretti  e  potature  notevolmente piu' corte con un numero di gemme per pianta molto inferiore.     La pergola soavese e' una forma di allevamento  con  distanze  di impianto da 3 a 4 m sull'interfila e 0,6-1 m  sulla  fila.  Le  vigne sono sostenute da un  sistema  di  tiranti  in  ferro  sui  quali  si appoggiano i tralci delle viti.     La vendemmia, generalmente tardiva, viene effettuata  normalmente a mano, data la difficolta' di meccanizzare le operazioni in presenza di forti pendenze.   b) Specificita' del prodotto. 
     L'uva di Garganega non possiede un'aromaticita'  spiccata  ma  un piccolo patrimonio di profumi di cui la mandorla e  i  fiori  bianchi sono i piu' nitidi; ha una durata vegetativa lunga, tanto da giungere a maturazione in ottobre; ha una  buccia  dura  e  di  colore  spesso giallo intenso per la  prolungata  maturazione.  Non  ha  un'acidita' spiccata ma  piuttosto  un  interessante  equilibrio  di  estratti  e zuccheri.     Il Trebbiano di Soave, storicamente molto presente  nei  vigneti, seppure in quantita' limitata e' essenziale per caratterizzare i vini della  denominazione.  La  sua  presenza  favorisce  la  sapidita'  e vivacita',  nonche'  la  struttura  e  la  densita'   tipiche   della Garganega.     Nei vini i sentori prevalenti sono quelli  fruttati,  floreali  e speziati  (cannella),  attribuibili   alle   elevate   quantita'   di benzenoidi, arricchiti da  note  di  ciliegia  e  mandorla.  L'ottima intensita' e la pienezza gustativa sono caratteristiche peculiari  di questi vini e quindi strettamente riconducibili alle  caratteristiche fisiche e minerali proprie dei suoli di origine vulcanica del Soave.     Il vino Soave DOC e' un vino utile, efficace, essenziale ottenuto mantenendo sia la fragranza sia la leggerezza.     Dal punto di vista organolettico ha un colore delicato,  un  naso nitido ed uno sviluppo gustativo rapido ed appagante che  non  induce ad assuefazione neppure dopo lunghi periodi di consumo.     Il Soave Classico e' il vino della zona che vanta  la  tradizione piu' antica, piu' ambiziosi, e' un prodotto  con  profumi  lievemente minerali con gusto pieno ed autorevole ed al tempo stesso delicato ma molto  aromatico,  con  basse  note  vegetali,  olfattive   e   retro olfattive.   c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto. 
     La Garganega ha trovato nel corso dei secoli  un  habitat  ideale soprattutto nei rilievi collinari  del  veronese,  caratterizzati  da terreni tufacei di origine vulcanica,  resi  ancor  piu'  fertili  da importanti affioramenti calcarei, mentre il Trebbiano di Soave, molto presente nei vigneti, e' il partner  ideale  per  conferire  al  vino sapidita' e vivacita' da accostare alla struttura  ed  alla  densita' tipiche della Garganega.     Le sostanze minerali contenute in  questi  suoli  influenzano  in modo particolare i processi fermentativi dei mostri ottenuti  con  le uve Garganega  qui  coltivate,  conferendo  un  carattere  tipico  di sapidita' ai vini, che diviene evidente con la maturita' del prodotto e che costituisce  una  peculiarita'  assoluta  del  prodotto  Soave, soprattutto se confrontato con prodotti ottenuti con le stesse uve ma al di fuori di questa zona di produzione.     Il  metodo  di  allevamento  tradizionale   a   pergola,   frutto dell'esperienza e del savoir  faire  dei  viticoltori,  favorisce  il mantenimento dei precursori aromatici, particolarmente sensibili alle alte temperature, consente il continuo controllo della qualita',  del livello di maturazione  e  di  sanita'  dei  grappoli,  e  una  buona protezione da eventi grandigeni.     Il  terrazzamento  dei  suoli  e  la  composizione  degli  stessi premettono lo sgrondo delle acque e la concentrazione delle  sostanze nutritive.     Il clima temperato e le escursioni termiche fra giorno  e  notte, che caratterizzano la zona del Soave, determinano  la  produzione  di significative quantita' di precursori  aromatici  che  consentono  di esaltare le caratteristiche organolettiche e  i  sentori  tipici  dei diversi vitigni (floreale, fruttato ecc.).     I suoli originati dalle vulcaniti  sono  mediamente  profondi,  a tessitura media o moderatamente grossolana con presenza frequente  di scheletro, ben dotate di elementi nutritivi come magnesio, potassio e ferro favoriscono una buona produzione in termini  quantitativi,  che va controllata con un'attenta gestione  nel  vigneto.  Le  specifiche competenze tecniche dei viticoltori e adeguate  pratiche  agronomiche sono in grado di ottenere gradazioni zuccherine  medio-alte  e  buoni equilibri acidi.     Tale tipologia di suoli e  le  favorevoli  giaciture  aclivi  dei vigenti  permettono  di  ottenere  vini  bianchi  caratterizzati   da un'ottimale maturazione che  esalta  i  sentori  di  frutta  esotica, agrumi e spezie.     Negli  areali  caratterizzati  invece  da  suoli  con  importanti affioramenti calcarei, dal punto  di  vista  agronomico,  si  ha  una limitata profondita' esplorabile dalle radici, spesso inferiore ai 50 cm,  abbinata  inoltre  ad  una  bassa  capacita'  idrica  dovuta  al substrato roccioso e all'abbondanza  di  scheletro  che  comporta  il contenimento della naturale vigoria varietale della Garganega. Qui le rese sono su valori mediamente piu' contenuti.  I  vini  prodotti  in queste colline calcaree si caratterizzano per una grande complessita' olfattiva che ben rappresenta le migliori produzioni del Soave.      |  
|   |                                 Art. 9.                Riferimenti alla struttura di controllo 
     Siquria S.r.l., vicolo A. Mattielli n. 11  -  37038  Soave  (VR), Italy - tel. 045 4857514, fax: 045 6190646, e-mail: info@siquria.it     La societa' Siquria e' l'organismo di controllo  autorizzato  dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  ai  sensi dell'art. 64 della  legge  n.  238/2016,  che  effettua  la  verifica annuale del rispetto delle disposizioni  del  presente  disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettere a) e c),  ed all'art. 20 del reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera  filiera  produttiva  (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.     In particolare, tale verifica e' espletata  nel  rispetto  di  un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con  il  decreto  ministeriale  2  agosto  2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.     |  
|   |                                                             Allegato A 
                                       (Unita' geografiche aggiuntive)     Brognoligo;     Broia;     Ca' del Vento;     Campagnola;     Carbonare;     Casarsa;     Castelcerino;     Castellaro;     Colombara;     Corte del Durlo;     Costalta;     Costalunga;     Coste;     Costeggiola;     Croce;     Duello;     Fitta';     Frosca';     Foscarino;     Menini;     Monte di Colognola;     Monte Grande;     Paradiso;     Pigno;     Ponsara;     Pressoni;     Ronca' - Monte Calvarina;     Rugate;     Sengialta;     Tenda;     Tremenalto;     Volpare;     Zoppega.     |  
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