| Gazzetta n. 257 del 2 novembre 2019 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 2 novembre 2019, n. 128 |  
| Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del   decreto-legge   3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti  per  la  tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.  |  
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               Promulga   la seguente legge:                                Art. 1 
   1. Il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante  disposizioni urgenti per la tutela del  lavoro  e  per  la  risoluzione  di  crisi aziendali, e' convertito in legge con le modificazioni  riportate  in allegato alla presente legge.   2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.     Data a Roma, addi' 2 novembre 2019 
                              MATTARELLA 
                                 Conte, Presidente del  Consiglio  dei                                ministri  Visto, il Guardasigilli: Bonafede  
           Avvertenza:               Il decreto-legge 3 settembre 2019,  n.  101,  e'  stato          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.          207 del 4 settembre 2019.               A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua          pubblicazione.               Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di          conversione  e'  pubblicato  in  questa   stessa   Gazzetta          Ufficiale alla pag. 39.    |  
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                    MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE                    DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE                       3 SETTEMBRE 2019, N. 101 
   L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:   «Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015). - 1.  Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) all'articolo 2, comma 1:       1) al primo periodo, la parola: "esclusivamente" e'  sostituita dalla seguente: "prevalentemente" e le parole: "anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro" sono soppresse;       2)  dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:   "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche  qualora  le modalita' di esecuzione della prestazione siano organizzate  mediante piattaforme anche digitali.";     b) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:   "Art. 2-bis (Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata). -  1.  Per  i  soggetti  iscritti  alla  gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995, n. 335, non titolari di  pensione  e  non  iscritti  ad  altre  forme previdenziali obbligatorie,  l'indennita'  giornaliera  di  malattia, l'indennita' di degenza ospedaliera, il congedo di  maternita'  e  il congedo  parentale  sono  corrisposti,  fermi  restando  i  requisiti reddituali vigenti, a condizione che  nei  confronti  dei  lavoratori interessati risulti attribuita  una  mensilita'  della  contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti  la data di inizio dell'evento o di inizio del periodo indennizzabile.   2.  Per  i  soggetti  di  cui  al  comma  1   la   misura   vigente dell'indennita' di degenza  ospedaliera  e'  aumentata  del  100  per cento.  Conseguentemente  e'  aggiornata  la  misura  dell'indennita' giornaliera di malattia";     c) dopo il capo V e' inserito il seguente: 
                             "Capo V-bis.                           TUTELA DEL LAVORO                     TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI 
   Art. 47-bis (Scopo, oggetto e ambito di applicazione). -  1.  Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, le  disposizioni  del presente capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i  lavoratori autonomi che svolgono attivita' di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore  di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  attraverso piattaforme anche digitali.   2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano piattaforme digitali  i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento,  sono  strumentali  alle attivita' di consegna di beni, fissandone il compenso e  determinando le modalita' di esecuzione della prestazione.   Art. 47-ter (Forma contrattuale e informazioni). - 1.  I  contratti individuali di lavoro di cui all'articolo  47-bis  sono  provati  per iscritto e i lavoratori devono ricevere ogni informazione  utile  per la  tutela  dei  loro  interessi,  dei  loro  diritti  e  della  loro sicurezza.   2. In caso di violazione di quanto previsto dal comma 1, si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997,  n.  152,  e  il lavoratore ha diritto a un'indennita'  risarcitoria  di  entita'  non superiore  ai  compensi  percepiti  nell'ultimo   anno,   determinata equitativamente con  riguardo  alla  gravita'  e  alla  durata  delle violazioni e al comportamento delle parti.   3. La violazione di quanto previsto dal comma 1  e'  valutata  come elemento  di  prova  delle  condizioni  effettivamente  applicate  al rapporto di lavoro e delle connesse lesioni dei diritti previsti  dal presente decreto.   Art. 47-quater (Compenso). - 1. I  contratti  collettivi  stipulati dalle organizzazioni  sindacali  e  datoriali  comparativamente  piu' rappresentative a  livello  nazionale  possono  definire  criteri  di determinazione del  compenso  complessivo  che  tengano  conto  delle modalita' di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione  del committente.   2. In difetto della stipula dei contratti di  cui  al  comma  1,  i lavoratori di cui all'articolo 47-bis non possono  essere  retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai  minimi  tabellari stabiliti da contratti  collettivi  nazionali  di  settori  affini  o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali  e  datoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.   3. Ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis deve  essere  garantita un'indennita' integrativa non inferiore al 10 per cento per il lavoro svolto di notte, durante le festivita' o in condizioni meteorologiche sfavorevoli, determinata dai contratti  di  cui  al  comma  1  o,  in difetto, con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali.   Art. 47-quinquies (Divieto di discriminazione). - 1. Ai  lavoratori di   cui   all'articolo   47-bis   si   applicano    la    disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della liberta' e  dignita'  del lavoratore  previste  per  i  lavoratori  subordinati,  ivi  compreso l'accesso alla piattaforma.   2. L'esclusione dalla piattaforma e le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della  prestazione  sono vietate.   Art. 47-sexies  (Protezione  dei  dati  personali).  -  1.  I  dati personali dei lavoratori che svolgono la loro attivita' attraverso le piattaforme digitali sono trattati in conformita'  alle  disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al codice di  cui  al  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196.   Art. 47-septies (Copertura  assicurativa  obbligatoria  contro  gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). - 1. I  prestatori di lavoro di  cui  al  presente  capo  sono  comunque  soggetti  alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio di assicurazione INAIL e' determinato  ai  sensi  dell'articolo  41  del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del  1965,  in base al tasso di rischio corrispondente all'attivita' svolta. Ai fini del calcolo del premio  assicurativo,  si  assume  come  retribuzione imponibile, ai sensi dell'articolo  30  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 1124  del  1965,  la  retribuzione  convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del  limite  minimo di retribuzione giornaliera in  vigore  per  tutte  le  contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale,  rapportata  ai giorni di effettiva attivita'.   2. Ai fini dell'assicurazione INAIL, il committente che utilizza la piattaforma anche digitale e' tenuto  a  tutti  gli  adempimenti  del datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.   3. Il committente che utilizza la  piattaforma  anche  digitale  e' tenuto nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1, a propria cura e spese, al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.   Art. 47-octies (Osservatorio).  -  1.  Al  fine  di  assicurare  il monitoraggio e la valutazione  indipendente  delle  disposizioni  del presente capo, e' istituito, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o  da  un suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e  dei lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo  47-bis,  designati  dalle organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative  a livello nazionale.  L'osservatorio  verifica,  sulla  base  dei  dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL, gli effetti delle disposizioni del presente capo e puo' proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del  mercato  del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio  non spetta alcun compenso,  indennita',  gettone  di  presenza,  rimborso spese  o   emolumento   comunque   denominato.   L'attuazione   delle disposizioni di cui al presente articolo non deve comportare nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed e'  assicurata  con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste  a  legislazione vigente".   2. L'articolo 47-quater del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n. 81, introdotto dal comma 1, lettera c),  si  applica  decorsi  dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del presente decreto. L'articolo 47-septies del  decreto  legislativo  15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera  c),  si  applica decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».   Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:   «Art. 3-bis (Comunicazioni obbligatorie). - 1. All'articolo 13  del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.  150,  il  comma  4  e' sostituito dal seguente:   "4. Allo scopo di semplificare gli  adempimenti  per  i  datori  di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione  e  cessazione dei  rapporti  di  lavoro  di  cui  all'articolo  4-bis  del  decreto legislativo n.  181  del  2000,  all'articolo  9-bis,  comma  2,  del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del decreto del Presidente  della  Repubblica  18  aprile  2006,  n.   231,   nonche' all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264,  sono  comunicate per via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali che le mette a disposizione  dell'ANPAL,  delle  regioni,  dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per  le  attivita' di rispettiva competenza"».   All'articolo 4: dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:   «2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19,  comma  2, del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e nel rispetto delle procedure stabilite dai  regolamenti  dell'ANPAL Servizi S.p.a. adottati ai sensi del medesimo articolo 19,  comma  2, per far fronte ai nuovi compiti assegnati in seguito all'introduzione del reddito di cittadinanza e della nuova programmazione comunitaria, l'ANPAL  Servizi  S.p.a.  puo'  procedere  ad  assunzioni   a   tempo indeterminato di tutto il personale  che  ha  prestato  servizio  con contratto  a  tempo  determinato  e  puo',  altresi',  nel   triennio 2019-2021, bandire specifiche procedure concorsuali per  l'assunzione a tempo indeterminato per il personale che abbia maturato entro il 1° gennaio 2019 specifiche esperienze  professionali  presso  la  stessa ANPAL Servizi S.p.a. e presso Italia Lavoro S.p.a. con  contratto  di collaborazione.     2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede  mediante le risorse disponibili nel bilancio dell'ANPAL Servizi S.p.a. per  le spese di personale. Ai fini  della  compensazione  degli  effetti  in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 2-bis, il Fondo per la compensazione degli  effetti  finanziari non previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione di contributi pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma  2,  del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e'  ridotto  di  4.635.000  euro annui a decorrere dall'anno 2022».   Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:   «Art.  5-bis  (Internalizzazione  del  contact  center  multicanale dell'INPS). - 1. In considerazione della necessita' di internalizzare i servizi informativi e dispositivi da erogare in favore  dell'utenza dell'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   (INPS),   per promuovere la continuita' nell'erogazione dei servizi e per  tutelare la stabilita' occupazionale del personale  ad  essi  adibito,  tenuto conto  dell'esigenza  di  valorizzare  le  competenze  dallo   stesso maturate,  anche  in  ragione  dell'assenza  dei   relativi   profili professionali nelle piante organiche dell'INPS, alla societa'  Italia Previdenza  -  Societa'  italiana  di  servizi  per   la   previdenza integrativa (SISPI)  Spa,  interamente  partecipata  dall'INPS,  sono altresi' affidate le attivita' di contact  center  multicanale  verso l'utenza (CCM) nel rispetto delle disposizioni nazionali  ed  europee in  materia  di  in  house  providing,  alla  scadenza  naturale  dei contratti in essere nell'ambito delle stesse attivita'.   2. La societa' di cui al comma 1 assume la  denominazione  di  INPS Servizi S.p.a.   3. In sede di prima attuazione, il presidente dell'INPS con propria determinazione provvede alla modifica dell'oggetto sociale, dell'atto costitutivo e dello statuto nel rispetto dell'articolo 5  del  codice di cui al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  nonche'  al rinnovo degli organi sociali. Conformemente alle  previsioni  di  cui all'articolo 11 del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  19 agosto 2016, n. 175, alla societa' di cui al comma 1 e'  preposto  un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui  uno  con funzioni di presidente.   4. Ai fini dell'espletamento delle attivita' di cui al comma 1,  e' data facolta' alla societa' di provvedere alla selezione del  proprio personale  anche   valorizzando   le   esperienze   simili   maturate nell'ambito  dell'erogazione   di   servizi   di   CCM   di   analoga complessita', nel  rispetto  dei  principi  di  selettivita'  di  cui all'articolo 19 del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  19 agosto 2016, n. 175.   5. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al comma 3, gli organi sociali  in  carica  limitano  l'adozione  degli  atti  di ordinaria amministrazione a quelli aventi motivato carattere  urgente e indifferibile e richiedono l'autorizzazione dell'INPS per quelli di straordinaria amministrazione.   6. La societa' puo' avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dell'INPS.   7. La societa'  continua  a  svolgere  le  attivita'  che  gia'  ne costituiscono l'oggetto sociale alla data di entrata in vigore  della legge di conversione del presente decreto.   Art. 5-ter (Disposizioni in materia di  personale  dell'Ispettorato nazionale del lavoro). - 1. Al fine di  rafforzare  la  tutela  della salute e della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e  l'attivita'  di contrasto al  fenomeno  degli  infortuni  sul  lavoro,  l'Ispettorato nazionale del lavoro  e'  autorizzato  a  bandire  una  procedura  di concorso e conseguentemente ad assumere a  tempo  indeterminato,  con incremento  della  dotazione  organica  nel   limite   delle   unita' eccedenti, un  contingente  di  personale  ispettivo,  da  inquadrare nell'Area  terza,  posizione  economica  F1,  fino  a  150  unita'  a decorrere dall'anno 2021. L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri e al Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello Stato del Ministero dell'economia e  delle  finanze  il  numero delle unita' assunte e la relativa spesa annua.  Ai  relativi  oneri, pari a  euro  6.387.000  a  decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».   All'articolo 6: dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:   «1-bis. All'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "amministrazioni pubbliche che gia'  utilizzavano  i" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "amministrazioni  pubbliche   sia utilizzatrici che non utilizzatrici dei" e le parole: "ubicate  nella medesima provincia o in una  provincia  limitrofa  ed  utilizzatrici" sono sostituite dalle seguenti: "ubicate nella medesima  provincia  o in   una   provincia   limitrofa,   sia   utilizzatrici    che    non utilizzatrici"».   Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:   «Art. 6-bis (Armonizzazione dei termini di validita' di graduatorie di pubblici concorsi). - 1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) il comma 362 e' sostituito dal seguente:   "362. Al fine di  ripristinare  gradualmente  la  durata  triennale della validita' delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validita' delle graduatorie approvate  dal  1°  gennaio 2016 e' estesa nei limiti temporali di seguito indicati:     a) la validita' delle graduatorie  approvate  nell'anno  2016  e' estesa fino al 30 settembre 2020;     b) la validita' delle graduatorie  approvate  nell'anno  2017  e' estesa fino al 31 marzo 2021;     c) la validita' delle graduatorie  approvate  nell'anno  2018  e' estesa fino al 31 dicembre 2021;     d) la validita' delle graduatorie approvate dal 1°  gennaio  2019 ha durata triennale, ai sensi  dell'articolo  35,  comma  5-ter,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla  data  di approvazione di ciascuna graduatoria";     b) dopo il comma 362 sono inseriti i seguenti:   "362-bis. Al fine di  armonizzare  i  termini  di  validita'  delle graduatorie dei concorsi di accesso  al  pubblico  impiego  approvate prima del 1° gennaio 2016 con i limiti temporali di cui al comma 362, fatti  salvi  i  periodi  di  vigenza  inferiori  previsti  da  leggi regionali, e' possibile procedere allo scorrimento delle  graduatorie approvate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015, entro e non  oltre il 30 settembre 2020.   362-ter. E' altresi' possibile  procedere  allo  scorrimento  delle graduatorie approvate nell'anno 2011 entro e non oltre  il  31  marzo 2020, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori  previsti  da  leggi regionali,  previa  frequenza  obbligatoria  da  parte  dei  soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi  di  formazione  e  aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita' ed economicita'  e  utilizzando  le  risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di  un  apposito  esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneita'"».   All'articolo 7:     al comma 1, capoverso articolo 4-sexies, comma  1,  capoverso  4, ultimo periodo, dopo le parole: «da individuarsi»  sono  inserite  le seguenti: «, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della presente disposizione,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui la DSU sia  stata  presentata  a  decorrere  dal  1° settembre 2019 e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, si applica la disciplina precedente».   All'articolo 8:     al comma 1, capoverso 4-bis, al secondo periodo,  le  parole:  «e con il Ministro  delegato  per  la  famiglia  e  la  disabilita'  ove nominato» sono soppresse.   Al capo I, dopo l'articolo 8 e' aggiunto il seguente:   «Art. 8-bis (Modifica al decreto legislativo n. 150 del 2015). - 1. All'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il comma 12 e' sostituito dal seguente:   "12. Avverso il provvedimento del centro per l'impiego  di  cui  al comma 10 e' ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad  istituire  un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali. Avverso il provvedimento emesso, ai  sensi  del  comma  10,  dalla  struttura organizzativa competente  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  e' ammesso  ricorso  alla  commissione  provinciale  di  controllo   sul collocamento di cui all'articolo 3 del decreto del  Presidente  della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, nel rispetto di quanto previsto  al comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto".   2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».   Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:   «Art.  9-bis  (Finanziamento  della  proroga  della  CIGS).  -   1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1, le parole: "180 milioni di euro per  l'anno  2019" sono sostituite dalle seguenti:  "270  milioni  di  euro  per  l'anno 2019";     b) al comma 3, le parole: "a 180 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "a 270 milioni  di  euro  per  l'anno 2019"».   All'articolo 10:     al comma 1, le parole: «nel limite di spesa di 1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di  1,5  milioni di euro» e  le  parole:  «area  di  crisi  industriale  complessa  di Isernia» sono sostituite dalle seguenti: «area di  crisi  industriale complessa di Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto»;     al  comma  2,  le  parole:  «1  milione»  sono  sostituite  dalle seguenti: «1,5 milioni»;     la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Area   di   crisi industriale   complessa   di   Venafro-Campochiaro-Bojano   e    aree dell'indotto».   Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:   «Art.  10-bis  (Finanziamento  del  progetto  stradale   denominato "Mare-Monti").  -  1.  Al  fine  di  implementare   il   sistema   di collegamento stradale tra le aree del cratere  del  sisma  del  2016, l'area  di  crisi  industriale  complessa   del   distretto   Fermano Maceratese, riconosciuta con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo economico del 12 dicembre 2018 e oggetto degli accordi  di  programma in  adozione  del  Progetto  di  riconversione   e   riqualificazione industriale (PRRI), di  cui  all'articolo  27  del  decreto-legge  22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7 agosto 2012, n. 134, e la rete autostradale presente  nel  territorio della regione Marche, sono stanziate risorse pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare  alla  realizzazione dell'intervento in variante e in ammodernamento del primo tratto  del progetto stradale denominato "Mare-Monti".   2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di  euro  per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante  corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021, nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2020  e  l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».   All'articolo 11: dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:   «2-bis.  Al  fine  di  contenere  lo  spopolamento  delle  aree  di montagna,  sostenendone  l'economia  e  incrementando  l'offerta   di lavoro, all'elenco delle attivita' stagionali di cui al  decreto  del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, per le quali  e' prevista  l'esenzione  dall'obbligo  del  versamento  del  contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 29, lettera b), della  legge 28 giugno 2012, n.  92,  e'  aggiunta  la  seguente:  "attivita'  del personale addetto agli impianti di  trasporto  a  fune  destinati  ad attivita' sportive in localita' sciistiche e montane e alla  gestione delle piste da sci".   2-ter.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del   comma   2-bis, valutato in 86.000 euro per l'anno 2020 e in 103.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente  riduzione  delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale  di  parte  corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando l'accantonamento  relativo  al  medesimo   Ministero.   Il   Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».   Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:   «Art. 11-bis (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali  in deroga). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 253 e' sostituito dal seguente:   "253. All'onere derivante  dall'attuazione  del  comma  251  si  fa fronte nel limite massimo delle risorse gia' assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi  dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148, ove non previamente utilizzate ai sensi  del  comma  3  dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26.  Le  regioni  e  le province autonome concedono il trattamento di mobilita' in deroga  di cui al comma 251, previa autorizzazione da parte dell'INPS a  seguito della verifica della  disponibilita'  finanziaria  di  cui  al  primo periodo".   Art. 11-ter (Estensione dell'indennizzo per le  aziende  che  hanno cessato l'attivita' commerciale).  -  1.  Al  fine  di  sostenere  le aziende che hanno cessato  l'attivita'  commerciale,  fermo  restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 283  e  284,  della  legge  30 dicembre 2018, n. 145, l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' riconosciuto,  nella  misura  e secondo le modalita' ivi previste, anche ai soggetti in possesso  dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo  nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018».   All'articolo 12: dopo il comma 1 e' inserito il seguente:   «1-bis. All'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:  "Tale  struttura opera in collaborazione con le competenti  Commissioni  parlamentari, nonche' con le regioni nel cui ambito si verificano le situazioni  di crisi d'impresa  oggetto  d'intervento.  I  parlamentari  eletti  nei territori nel  cui  ambito  si  verificano  le  situazioni  di  crisi d'impresa oggetto d'intervento possono essere invitati a  partecipare ai lavori della struttura. La struttura di cui ai periodi  precedenti garantisce la pubblicita' e la trasparenza dei propri  lavori,  anche attraverso idonee strumentazioni informatiche."».   All'articolo 13:     al comma 2, capoverso 2, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dando priorita' a interventi di  riconversione sostenibili, caratterizzati  da  processi  di  decarbonizzazione  che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili  fossili  diversi  dal carbone» e, al secondo periodo, le parole da: «di cui alla  direttiva UE» fino alla fine del periodo sono sostituite  dalle  seguenti:  «di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come da ultimo modificata dalla  direttiva  (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018».   Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:   «Art. 13-bis (Disposizioni in materia di incentivi per  energia  da fonti rinnovabili). - 1. All'articolo 42 del  decreto  legislativo  3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 3, le parole: "fra il  20  e  l'80  per  cento"  sono sostituite dalle seguenti: "fra il 10 e il 50 per cento" e le parole: "ridotte di un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "ridotte  della meta'";     b) al comma 3-quater, le parole: "del 30 per cento della  tariffa incentivante" sono sostituite dalle seguenti: "del 10 per cento della tariffa incentivante" ed e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo: "La decurtazione del 10  per  cento  della  tariffa  incentivante  si applica  anche  agli  impianti  ai  quali  e'  stata  precedentemente applicata  la  decurtazione  del  30  per   cento,   prevista   dalle disposizioni previgenti.";     c) al comma 4-bis, le parole: "del 20  per  cento  della  tariffa incentivante" sono sostituite dalle seguenti: "del 10 per cento della tariffa incentivante" ed e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo: "La decurtazione del 10  per  cento  della  tariffa  incentivante  si applica  anche  agli  impianti  ai  quali  e'  stata  precedentemente applicata  la  decurtazione  del  20  per   cento,   prevista   dalle disposizioni previgenti".   2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 si  applicano agli impianti realizzati  e  in  esercizio  oggetto  di  procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta  dell'interessato,  a  quelli definiti con provvedimenti del Gestore dei servizi  energetici  (GSE) di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonche' di quelli  non  definiti  con  sentenza  passata  in giudicato alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione del presente decreto, compresi i ricorsi straordinari  al  Presidente della Repubblica per i quali non e'  intervenuto  il  parere  di  cui all'articolo 11  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24 novembre 1971, n. 1199. La  richiesta  dell'interessato  equivale  ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE  nonche'  a  rinuncia all'azione. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  non  si  applicano qualora  la   condotta   dell'operatore   che   ha   determinato   il provvedimento del GSE di decadenza  sia  oggetto  di  procedimento  e processo penale in corso, ovvero concluso con  sentenza  di  condanna anche non definitiva.   Art. 13-ter (Incremento delle risorse per il rifinanziamento  delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo  economico 4 dicembre  2014,  al  fine  di  sostenere  la  nascita  di  societa' cooperative  costituite,  in   misura   prevalente,   da   lavoratori provenienti  da  aziende  in  crisi).  -  1.  Al  fine  di  sostenere sull'intero territorio nazionale la nascita e lo sviluppo di societa' cooperative di piccole  e  medie  dimensioni  costituite,  in  misura prevalente,  da  lavoratori  provenienti  da  aziende  in  crisi,  la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di  cui  all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementata  di 500.000 euro per l'anno 2019, di 1 milione di euro per l'anno 2020  e di 5 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare all'erogazione dei finanziamenti per le agevolazioni di  cui  al  decreto  del  Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015.   2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2019, a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di  euro  per l'anno 2021, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».   L'articolo 14 e' soppresso.   Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:   «Art. 14-bis (Cessazione della  qualifica  di  rifiuto).  -  1.  La lettera a) del comma 1 dell'articolo 184-ter del decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituita dalla seguente:     "a) la sostanza o l'oggetto sono destinati  a  essere  utilizzati per scopi specifici".   2. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n. 152, il comma 3 e' sostituito dal seguente:   "3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211  e  di  cui  al titolo III-bis della parte  seconda  del  presente  decreto,  per  lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel  rispetto  delle  condizioni  di  cui all'articolo  6,  paragrafo  1,  della   direttiva   2008/98/CE   del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19  novembre  2008,  e  sulla base  di  criteri  dettagliati,  definiti  nell'ambito  dei  medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:     a)  materiali  di  rifiuto  in  entrata   ammissibili   ai   fini dell'operazione di recupero;     b) processi e tecniche di trattamento consentiti;     c) criteri di qualita' per i  materiali  di  cui  e'  cessata  la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di  recupero  in  linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;     d) requisiti  affinche'  i  sistemi  di  gestione  dimostrino  il rispetto dei criteri relativi  alla  cessazione  della  qualifica  di rifiuto, compresi il controllo della qualita',  l'automonitoraggio  e l'accreditamento, se del caso;     e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformita'.   In mancanza di criteri specifici adottati ai  sensi  del  comma  2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate  per  il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del  Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel  supplemento  ordinario n. 72 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  88  del  16  aprile  1998,  e  ai regolamenti di cui ai decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005,  n. 269".   3. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n. 152, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:   "3-bis. Le autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui  al  comma  3  comunicano   all'ISPRA   i   nuovi   provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro  dieci  giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante.   3-ter.  L'ISPRA,  o   l'Agenzia   regionale   per   la   protezione dell'ambiente  territorialmente  competente  delegata  dal   predetto Istituto, controlla a campione, sentita l'autorita' competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il  soggetto  interessato,  la conformita' delle modalita' operative e  gestionali  degli  impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso,  i  processi  di  recupero  e  le sostanze o oggetti in  uscita,  agli  atti  autorizzatori  rilasciati nonche' alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di  non conformita', apposita relazione.  Il  procedimento  di  controllo  si conclude entro sessanta giorni dall'inizio della verifica. L'ISPRA  o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata comunica entro  quindici  giorni  gli  esiti  della  verifica   al   Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Al  fine  di assicurare  l'armonizzazione,   l'efficacia   e   l'omogeneita'   dei controlli di cui al  presente  comma  sul  territorio  nazionale,  si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.   3-quater. Ricevuta la comunicazione  di  cui  al  comma  3-ter,  il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei sessanta giorni successivi,  adotta  proprie  conclusioni,  motivando l'eventuale  mancato   recepimento   degli   esiti   dell'istruttoria contenuti nella relazione di cui  al  comma  3-ter,  e  le  trasmette all'autorita'   competente.   L'autorita'   competente    avvia    un procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti, da parte del soggetto interessato, alle conclusioni  di  cui  al  presente  comma, disponendo,   in   caso   di   mancato   adeguamento,    la    revoca dell'autorizzazione   e   dando   tempestiva   comunicazione    della conclusione del procedimento al Ministero medesimo.  Resta  salva  la possibilita' per l'autorita' competente di adottare provvedimenti  di natura cautelare.   3-quinquies.  Decorsi  centottanta   giorni   dalla   comunicazione all'autorita'  competente,  ove  il  procedimento  di  cui  al  comma 3-quater non risulti avviato o concluso, il Ministro dell'ambiente  e della tutela del territorio  e  del  mare  puo'  provvedere,  in  via sostitutiva e previa diffida, anche mediante un commissario ad  acta, all'adozione  dei  provvedimenti  di  cui  al  comma   3-quater.   Al commissario non e' dovuto alcun compenso  per  lo  svolgimento  delle funzioni attribuite  ai  sensi  del  presente  comma  e  il  medesimo commissario non ha diritto a  gettoni,  rimborsi  di  spese  o  altri emolumenti, comunque denominati.   3-sexies. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una  relazione  sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai  sensi  del comma 3-ter e la comunica al Ministero dell'ambiente e  della  tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre.   3-septies. Al fine del rispetto dei principi di  trasparenza  e  di pubblicita', e' istituito presso il Ministero dell'ambiente  e  della tutela del territorio  e  del  mare  il  registro  nazionale  per  la raccolta  delle   autorizzazioni   rilasciate   e   delle   procedure semplificate concluse ai sensi del presente  articolo.  Le  autorita' competenti,  al  momento  del  rilascio,  comunicano   al   Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  i  nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e  rinnovati  nonche' gli esiti  delle  procedure  semplificate  avviate  per  l'inizio  di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo.  Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalita' di funzionamento e di organizzazione del registro  di  cui  al  presente comma. A far data dall'effettiva operativita' del registro di cui  al presente comma, la comunicazione di cui al  comma  3-bis  si  intende assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attivita' di  cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".   4. Le autorita'  competenti  provvedono  agli  adempimenti  di  cui all'articolo 184-ter, comma 3-septies, secondo periodo,  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto relativamente  alle  autorizzazioni  rilasciate,   per   l'avvio   di operazioni di  recupero  di  rifiuti  ai  fini  del  citato  articolo 184-ter, alla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione del presente decreto.   5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui al  comma  2  dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'  istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della  tutela del territorio e del mare. A tale scopo il Ministero dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare e' autorizzato  a  individuare cinque unita' di personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165,  ad  esclusione  del  personale  docente,  educativo  e amministrativo tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, di cui almeno due con competenze giuridiche e le restanti con competenze di  natura  tecnico-scientifica,  da   collocare   presso   l'ufficio legislativo del medesimo Ministero. Le predette unita' possono essere scelte dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra i dipendenti pubblici in  posizione  di  comando,  distacco, fuori  ruolo  o  analoga  posizione  prevista   dall'ordinamento   di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma  14,  della  legge  15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in comando,  distacco, fuori ruolo o analoga posizione e' reso indisponibile, per  tutta  la durata del comando, distacco, fuori ruolo  o  analoga  posizione,  un numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di provenienza,  equivalente  dal  punto  di   vista   finanziario.   In alternativa,  possono  essere  stipulati  fino  a  cinque   contratti libero-professionali, mediante  procedura  selettiva,  per  titoli  e colloquio, per il  reperimento  di  personale,  anche  estraneo  alla pubblica amministrazione, in possesso  delle  competenze  di  cui  al secondo periodo. Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  comma  e' autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per  ciascuno  degli  anni dal 2020 al 2024.   6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 200.000 euro  per  ciascuno degli anni dal 2020 al  2024,  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021, nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.   7. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  di ciascuno dei decreti  di  cui  all'articolo  184-ter,  comma  2,  del decreto legislativo n. 152 del 2006, i titolari delle  autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis  della parte  seconda  del  predetto  decreto  legislativo,   rilasciate   o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della  legge di conversione del presente  decreto,  nonche'  coloro  che  svolgono attivita' di recupero in base ad una procedura  semplificata  avviata successivamente alla predetta data di entrata in  vigore,  presentano alle autorita' competenti istanza di aggiornamento alle  disposizioni definite dai decreti predetti. La mancata presentazione  dell'istanza di  aggiornamento,  nel  termine  indicato  dal  periodo  precedente, determina la sospensione dell'attivita' oggetto di  autorizzazione  o di procedura semplificata.   8. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e  di  cui al titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n.  152 del 2006, in essere alla data di entrata in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto o  per  le  quali  e'  in  corso  un procedimento di rinnovo o che risultano scadute ma per  le  quali  e' presentata  un'istanza  di  rinnovo  entro  centoventi  giorni  dalla predetta data di entrata in vigore, sono fatte salve e sono rinnovate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In ogni  caso  si  applicano gli obblighi di aggiornamento di cui al comma 7, nei termini e con le modalita' ivi previste.   9.  Gli  obblighi  di  comunicazione  di   cui   al   comma   3-bis dell'articolo 184-ter del decreto legislativo  n.  152  del  2006  si applicano anche alle autorizzazioni  gia'  rilasciate  alla  data  di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le autorita'  competenti  effettuano  i  prescritti   adempimenti,   nei confronti dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca ambientale (ISPRA), nel termine di centoventi giorni  dalla  predetta data di entrata in vigore.   10. Dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione  di  quanto previsto ai commi 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza   pubblica.   Le   amministrazioni   pubbliche interessate  provvedono  con  le   risorse   umane,   strumentali   e finanziarie disponibili a legislazione vigente».   All'articolo 15:     al comma 1 e' premesso il seguente:   «01. Al comma 5 dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile  2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n. 58, le parole: "31 ottobre 2019" sono sostituite dalle seguenti:  "31 dicembre 2019"»;     al comma 1:       alla lettera c), secondo periodo, le  parole:  «e  del  credito certificato del» sono sostituite dalle seguenti: «ed  in  proporzione della misura del credito certificato liquidata al»;       dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:     «c-bis) al comma 1-quinquies,  primo  periodo,  dopo  le  parole: "entrata in vigore,"  sono  inserite  le  seguenti:  "ferma  restando l'applicabilita' del meccanismo generale di cui al comma 1-bis,"»;     alla rubrica, le parole: «all'articolo 47» sono sostituite  dalle seguenti: «agli articoli 30 e 47».   Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:   «Art. 15-bis (Clausola di  salvaguardia  relativa  alle  regioni  a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano).  - 1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento  e  di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3».     |  
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