Gazzetta n. 256 del 31 ottobre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 8 ottobre 2019
Diniego dell'abilitazione alla Scuola di psicoterapia relazionale integrata (SPRI) ad istituire e ad attivare nella sede di Pioltello un corso di specializzazione in psicoterapia.



IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per la formazione superiore e per la ricerca

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;
Visto in particolare, l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Vista l'istanza e le successive integrazioni con cui la «Scuola di psicoterapia relazionale integrata (SPRI)» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in viale San Francesco n. 16 - 20096 Pioltello (MI), per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 7 unita' e, per l'intero corso, a 28 unita';
Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, nella riunione del 19 settembre 2019, ha espresso parere negativo sull'istanza di riconoscimento, rilevando che le integrazioni pervenute non sono idonee a sanare i rilievi sulla validita' scientifica dell'indirizzo metodologico e teorico. In dettaglio, non vengono descritti e argomentati contributi scientifici di validazione di un approccio integrato. Inoltre, il testo pervenuto descrive una sommatoria di approcci teorico-clinici diversificati che configurano una identita' culturale eclettica dell'ordinamento didattico. Il richiamo ai fattori terapeutici aspecifici comuni ai diversi orientamenti non qualifica una loro integrazione quanto piuttosto una mera convergenza sul piano della relazione terapeutica.
Si evidenzia inoltre che le note pervenute in merito alle attivita' formative caratterizzanti il percorso formativo non risultano attinenti ad un approccio teorico-clinico mirato alla integrazione dei modelli di riferimento. Inoltre, nelle considerazioni finali, si evince con chiarezza che il programma formativo e' finalizzato a consentire all'allievo di «scegliere un orientamento terapeutico congeniale al proprio modo di essere». Tale dichiarazione risulta in palese contraddizione con un progetto formativo mirato alla integrazione di modelli di psicoterapia.
Ritenuto che, per i motivi sopraindicati, l'istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1

L'istanza di riconoscimento proposta dalla «Scuola di psicoterapia relazionale integrata (SPRI)», con sede in viale San Francesco n. 16 - 20096 Pioltello (MI), per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 e' respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 ottobre 2019

Il Capo del Dipartimento: Valditara