| Gazzetta n. 256 del 31 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  
| PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2019 |  
| Modifica  del  disciplinare   di   produzione   della   denominazione «Prosciutto  di  Norcia»  registrata  in  qualita'   di   indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n.  1065/1997  della Commissione del 12 giugno 1997.  |  
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                      IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV              della direzione generale per la promozione              della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
   Visto il regolamento (CE) n. 1065/1997  della  Commissione  del  12 giugno 1997, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita' europee L 156 del 13 giugno 1997, con il quale e' stata iscritta  nel registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni geografiche protette l'indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»;   Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti agricoli e alimentari;   Visto il regolamento delegato (UE) n.  664/2014  della  Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione  dei simboli dell'Unione per le  denominazioni  di  origine  protette,  le indicazioni  geografiche  protette  e  le  specialita'   tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;   Visto in particolare l'art. 6,  par.  3  del  regolamento  (UE)  n. 664/2014 che prevede  la  modifica  temporanea  del  disciplinare  di produzione di un prodotto DOP o IGP  a  seguito  dell'imposizione  da parte delle autorita' pubbliche di misure sanitarie  e  fitosanitarie obbligatorie  o  motivato  da  calamita'  naturali  o  da  condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti;   Vista la nota n. 0227617 del  3  novembre  2016  con  la  quale  la Regione Umbria, a seguito degli eventi sismici del 30 ottobre 2016 ha chiesto l'avvio dell'iter amministrativo di modifica  temporanea  del disciplinare di produzione ai sensi del citato art.  6,  par.  3  del regolamento (CE)  n.  664/2014,  in  particolare  per  consentire  le operazioni elaborazione e stagionatura del «Prosciutto di Norcia» IGP anche  al  di  fuori  della  zona  di  produzione   individuata   dal disciplinare della IGP  in  considerazione  dei  danni  subiti  dagli stabilimenti di elaborazione e stagionatura;   Visto il provvedimento del 7 novembre  2016,  recante  la  modifica temporanea del disciplinare  della  indicazione  geografica  protetta «Prosciutto di Norcia» ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui  regimi di qualita' dei prodotti  agricoli  e  alimentari,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del  26  novembre 2016;    Vista la nota n. 0242592 del 16  novembre  2017  con  la  quale  la Regione Umbria ha evidenziato che permane la necessita' di consentire lo svolgimento delle operazioni di elaborazione  e  stagionatura  del «Prosciutto di Norcia» IGP, al di  fuori  della  zona  di  produzione delimitata dal disciplinare;   Visto il provvedimento del 20 novembre 2017,  recante  la  modifica temporanea del disciplinare  della  indicazione  geografica  protetta «Prosciutto di Norcia» ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui  regimi di qualita' dei prodotti  agricoli  e  alimentari,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 290 del  13  dicembre 2017;   Vista la nota n. 0255186 del 29  novembre  2018  con  la  quale  la Regione Umbria, ha dichiarato che permane la necessita' di consentire lo svolgimento delle operazioni di elaborazione  e  stagionatura  del «Prosciutto di Norcia» IGP al  di  fuori  della  zona  di  produzione delimitata dal disciplinare;   Visto il provvedimento del 5 dicembre  2018,  recante  la  modifica temporanea del disciplinare  della  indicazione  geografica  protetta «Prosciutto di Norcia» ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui  regimi di qualita' dei prodotti  agricoli  e  alimentari,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 290 del  13  dicembre 2017;   Vista la nota n. 0073395 del  21  ottobre  2019  con  la  quale  la Regione Umbria, ha dichiarato che permane la necessita' di consentire lo svolgimento delle operazioni di elaborazione  e  stagionatura  del «Prosciutto di Norcia» IGP al  di  fuori  della  zona  di  produzione delimitata dal disciplinare;   Ritenuto necessario provvedere alla  proroga  di  ulteriori  dodici mesi della modifica temporanea del  disciplinare  di  produzione  del «Prosciutto di Norcia» IGP ai sensi del citato art.  6,  par.  3  del regolamento (CE) n. 664/2014;   Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata al disciplinare  di  produzione  della  IGP  «Prosciutto  di  Norcia» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento  siano  accessibili  per  informazione   erga   omnes   sul territorio nazionale 
                               Provvede: 
   Alla pubblicazione della modifica del  disciplinare  di  produzione della denominazione «Prosciutto di Norcia» registrata in qualita'  di indicazione geografica protetta in  forza  del  regolamento  (CE)  n. 1065/1997 della Commissione del  12  giugno  1997,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 156 del 13 giugno 1997.   La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  IGP «Prosciutto di Norcia» e' temporanea e la sua efficacia e' limitata a dodici mesi a decorrere dal 7 novembre 2019. 
     Roma, 23 ottobre 2019 
                                                 Il dirigente: Polizzi     |  
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     L'art.  2  del  disciplinare  di  produzione  della   indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 116 del  19 maggio 2016 e' integrato con i paragrafi 2 e 3 come di seguito: 
                                Art. 2.                          Zona di produzione 
     2. I  soggetti  inseriti  nel  sistema  di  controllo  della  IGP «Prosciutto  di  Norcia»   che   effettuano   l'elaborazione   e   la stagionatura  del  prodotto  in  stabilimenti  colpiti  dagli  eventi sismici del 30 ottobre 2016, previo sopralluogo e autorizzazione  del competente organismo di controllo della  verifica  del  rispetto  del disciplinare della IGP «Prosciutto  di  Norcia»,  possono  effettuare l'elaborazione e la stagionatura anche al  di  fuori  della  zona  di produzione  delimitata   nel   disciplinare   di   produzione   della denominazione a condizione che:       siano garantite l'identificazione  e  la  tracciabilita'  delle cosce;       sia garantito il rispetto dei requisiti previsti  dal  presente disciplinare di produzione.     3. La presente modifica del disciplinare di produzione della  IGP «Prosciutto di Norcia» e' temporanea e la sua efficacia e' limitata a dodici mesi a decorrere dal 7 novembre 2019.     |  
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