| Gazzetta n. 256 del 31 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INTERNO |  
| DECRETO 18 ottobre 2019 |  
| Modifiche all'allegato 1  al  decreto  del  Ministro  dell'interno  3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche  di  prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto  legislativo  8  marzo 2006, n. 139».  |  
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                       IL MINISTRO DELL'INTERNO 
   Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della legge 29 luglio 2003, n.  229»,  e  successive  modificazioni,  e  in particolare l'art. 15, comma 1;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,   concernente   «Regolamento   recante   semplificazione   della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio 2010, n. 122», e successive modificazioni;   Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio  2007,  recante «Direttive  per  l'attuazione  dell'approccio   ingegneristico   alla sicurezza antincendio», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007;   Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012,  recante «Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del decreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201 del 29 agosto 2012;   Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto  2015,  recante «Approvazione di norme tecniche  di  prevenzione  incendi,  ai  sensi dell'art. 15 del  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139»,  e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015;   Ritenuto necessario proseguire il percorso di  aggiornamento  delle vigenti disposizioni tecniche in materia di prevenzione incendi sulla base dei piu' aggiornati standard internazionali;   Ravvisata l'opportunita', in ragione dell'entita'  delle  modifiche apportate, di sostituire integralmente alcune sezioni dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3  agosto  2015,  anche  per favorire una piu' immediata lettura del testo;   Acquisito   il   parere   favorevole    del    Comitato    centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;   Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva (UE) n. 2015/1535 del 9 settembre 2015; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno  del  3                             agosto 2015 
   1. E' approvato l'allegato 1, che costituisce parte integrante  del presente decreto, contenente le modifiche all'allegato 1  al  decreto del Ministro  dell'interno  3  agosto  2015  relative  alle  seguenti sezioni:     a) Sezione G - Generalita';     b) Sezione S - Strategia antincendio;     c)  Sezione  V -  Regole  tecniche  verticali,  limitatamente  ai seguenti capitoli:       c.1) V.1 (Aree a rischio specifico);       c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive);       c.3) V.3 (Vani degli ascensori);     d) Sezione M - Metodi.   2. L'allegato  1  di  cui  al  comma  1  sostituisce  integralmente l'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015.     |  
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                 Norme tecniche di prevenzione incendi 
   Sezione G Generalita' 
               Parte di provvedimento in formato grafico
   Sezione S Strategia anticendio 
               Parte di provvedimento in formato grafico
   Sezione V Regole tecniche verticali 
               Parte di provvedimento in formato grafico
   Sezione M Metodi 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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   1. In caso di utilizzo dei metodi di progettazione della  sicurezza antincendio di  cui  al  paragrafo  G.2.7  dell'allegato  1,  per  la determinazione della durata dei servizi, trovano applicazione  l'art. 3, comma 3 e l'art. 4, comma 2 del decreto del Ministro  dell'interno 9 maggio 2007.   2. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana. 
     Roma, 18 ottobre 2019 
                                                Il Ministro: Lamorgese     |  
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