| Gazzetta n. 255 del 30 ottobre 2019 (vai al sommario) |  
| COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  
| DELIBERA 24 luglio 2019 |  
| Criterio  generale  per  l'accertamento  e  per  la  definizione  dei rapporti   economici   riferibili   alle   societa'    concessionarie autostradali limitatamente al periodo intercorrente tra  la  data  di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro del  nuovo concessionario  (periodo   transitorio).   (Delibera   n.   38/2019).  |  
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                     IL COMITATO INTERMINISTERIALE                    PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
   Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16, concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche'  le successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello stesso Comitato;   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;   Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;   Vista la legge 23 dicembre 1992,  n.  498,  che,  all'art.  11,  ha demandato  a  questo  Comitato  l'emanazione  di  direttive  per   la concessione della  garanzia  dello  Stato,  per  la  revisione  degli strumenti  convenzionali  e,  a  decorrere  dall'anno  1994,  per  la revisione delle tariffe autostradali;   Vista la legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  che,  all'art.  10  ha dettato, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema  di  concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;   Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei  ministri  in data 27 gennaio  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 43 del 1994, recante «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»;   Vista la delibera  20  dicembre  1996,  n.  319,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 1996, con  la quale questo Comitato ha definito lo schema  regolatorio  complessivo del  settore  autostradale  e  in  particolare  viene   indicata   la metodologia del  price-cap  quale  sistema  di  determinazione  delle tariffe, nonche' stabilita in  cinque  anni  la  durata  del  periodo regolatorio;   Vista la delibera  di  questo  Comitato  24  aprile  1996,  n.  65, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  118 del 1996, recante linee guida  per  la  regolazione  dei  servizi  di pubblica utilita' non gia' diversamente regolamentati ed  in  materia di determinazione  delle  tariffe,  che  ha  previsto  l'istituzione, presso  questo  stesso  Comitato,  del  Nucleo  di   consulenza   per l'attuazione delle linee guida per  la  regolazione  dei  servizi  di pubblica utilita' (NARS), istituzione poi disposta con la delibera  8 maggio  1996,  n.  81,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 138 del 1996;   Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15  aprile  1997, n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio e della programmazione economica e  relativo  allo  schema  di  piano economico-finanziario   da   adottare   da   parte   delle   societa' concessionarie autostradali;   Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  che  ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le amministrazioni che esercitano  funzioni  in materia di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  ferme restando le competenze delle autorita' di settore;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30 dicembre 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del  1999  - supplemento ordinario) emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge  11  luglio  1995,  n. 273, e recante «Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti  (Carta  della mobilita')»;   Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che,  all'art. 11, stabilisce ulteriori principi in tema  di  qualita'  dei  servizi pubblici;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000, n. 445, riguardante le disposizioni legislative  e  regolamentari  in materia di documentazione amministrativa;   Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n. 197 del 2007, con la quale questo Comitato detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25 novembre  2008  e  successive  modificazioni,  con  il  quale  si  e' proceduto alla riorganizzazione del NARS, che all'art.  1,  comma  1, prevede  che,  su  richiesta  di  questo  Comitato  o  dei   Ministri interessati, lo stesso nucleo esprima parere in materia tariffaria  e di regolamentazione economica dei settori di pubblica  utilita',  tra cui il settore autostradale;   Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  cosiddetto «Codice antimafia» e successive modificazioni;   Visto il  decreto-legge  del  6  dicembre  2011,  n.  201,  recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e  il  consolidamento dei conti pubblici, che all'art. 37 «Liberalizzazione del settore dei trasporti» istituisce l'Autorita' di regolazione dei trasporti  (ART) con specifiche competenze in materia di concessioni autostradali,  ed in particolare relativamente alle nuove concessioni;   Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228,  concernente il ruolo assegnato al CIPE in materia di programmazione pluriennale;   Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;   Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, (c.d. decreto «Cresci Italia»), convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che,  all'art. 36, comma 6-ter, recante disposizioni urgenti per la concorrenza,  lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', ed in  particolare conferma  le  competenze  di  questo  Comitato  in  materia  di  atti convenzionali, con particolare  riferimento  ai  profili  di  finanza pubblica, e le diverse attribuzioni all'ART;   Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha  istituito,  nell'ambito  del Dipartimento  per  le  infrastrutture,  gli  affari  generali  e   il personale,   la   struttura   di   vigilanza   sulle   concessionarie autostradali con il compito di svolgere le funzioni di cui  al  comma 2, dell'art. 36, del  decreto-legge  n.  98  del  2011  e  successive modificazioni;   Vista la delibera 21 marzo 2013, n. 27, pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 120 del 2013, con la quale questo Comitato ha  integrato la delibera n. 39 del 2007 dettando, per le concessionarie  esistenti alla data di pubblicazione della delibera stessa, criteri e modalita' di aggiornamento quinquennale dei piani economico finanziari;   Vista la delibera 19 luglio 2013, n. 30, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2013, con la quale  questo  Comitato ha approvato il  documento  tecnico  intitolato  «Integrazione  della delibera n. 39 del  2007  relativa  alla  regolazione  economica  del settore   autostradale:   requisiti   di   solidita'   patrimoniale», disponendone l'applicazione alle nuove concessioni in relazione  alle quali, alla data di adozione della delibera medesima, non  sia  stato pubblicato il bando di gara ovvero, nei casi in cui e' previsto,  non si sia ancora proceduto all'invio delle lettere di invito;   Visto il Trattato fondamentale dell'Unione  europea  (TFUE)  ed  in particolare gli articoli 3, 14 e 170;   Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete trans-europea dei trasporti (TEN-T) e che  abroga la decisione n. 661/2010/UE;   Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che  istituisce  il  «Meccanismo  per collegare l'Europa»;   Vista la direttiva n.  2014/23/UE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti  in concessione  ed  in  particolare  gli  articoli  2  e  17   relativi, rispettivamente,  ai  principi  di   libera   amministrazione   delle autorita'  pubbliche  e  agli  accordi  di  cooperazione   tra   enti nell'ambito del settore pubblico;   Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici»;   Visto in particolare l'art. 178 del decreto legislativo n.  50  del 2016 concernente «norme in  materia  di  concessioni  autostradali  e particolare regime transitorio»;   Viste  le  delibere  adottate  dall'Autorita'  di  regolazione  dei trasporti  in  materia  di  concessioni  di  cui  all'art.   43   del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201  e  successive  modificazioni, come richiamato dall'art. 37 del medesimo decreto, ed in  particolare la delibera 18 febbraio 2019, n. 16, e 23 giugno 2016, n. 70;   Vista la  delibera  28  novembre  2018,  n.  68,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 300, del 28 dicembre 2018, con la quale  questo Comitato ha approvato lo schema di accordo di  cooperazione  relativo all'affidamento della tratta autostradale A22 Brennero  -  Modena  ed evidenziato la necessita' di individuare, in sintesi, le modalita' di calcolo  degli  eventuali  benefici  netti  tra  la  scadenza   della concessione e l'effettivo subentro di un nuovo concessionario;   Vista la  delibera  28  novembre  2018,  n.  82,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale  n.  79  del  2019,  concernente  il  «regolamento interno  del  Comitato  interministeriale   per   la   programmazione economica»;   Vista la delibera 17 gennaio 2019, n. 3, in corso di esame da parte della Corte dei conti, riguardante «Aggiornamento e attuazione  della delibera n. 68 del 28 novembre 2019 relativa alla tratta autostradale A22 Brennero-Modena. Modalita' di calcolo  degli  eventuali  benefici netti tra la scadenza della concessione e l'effettivo subentro di  un nuovo concessionario», con la quale questo Comitato  ha  approvato  i criteri di tale calcolo per la sola autostrada A22 Brennero - Modena, evidenziando comunque la necessita' di individuare  «una  regolazione unitaria per tutte le societa' concessionarie scadute», ma  rinviando ad  un  momento  successivo  tale  determinazione,  a   causa   della necessita' di effettuare  adeguati  approfondimenti  da  parte  delle amministrazioni interessate;   Considerato che la sopra citata delibera n. 3 del  2019  stabiliva, per il calcolo degli eventuali benefici netti tra la  scadenza  della concessione e l'effettivo subentro di  un  nuovo  concessionario,  le seguenti regole:     «4.1.1 al fine della  quantificazione  degli  eventuali  benefici netti registrati nel periodo compreso tra la data di  scadenza  della concessione e  la  data  di  effettivo  subentro,  il  concessionario scaduto predispone un Piano finanziario transitorio d'intesa  con  il concedente secondo  lo  schema  previsto  dalla  delibera  di  questo Comitato n. 39 del 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;     4.1.2 nel predetto Piano finanziario devono essere considerati  i valori a  consuntivo  delle  grandezze  economico  finanziarie  e  la proiezione dei valori stimati sino alla data di presunto subentro;     4.1.3 nella determinazione del tasso di congrua remunerazione del capitale investito (WACC) il parametro relativo al premio di  rischio (ERP) e' fissato pari a zero.»   Visto il rilievo formulato dalla Corte dei  conti,  del  31  maggio 2019, riguardante la delibera CIPE 17 gennaio  2019,  n.  3,  con  il quale l'organismo di controllo rileva:     1. un patologico protrarsi della concessione scaduta;     2.  la  necessita'  di  introdurre  un  criterio   generale,   di definizione  del  periodo  transitorio,  per  tutte  le   concessioni autostradali scadute;     3. di sottoporre tale criterio generale all'esame del NARS;   Vista la nota del MIT 26 aprile 2019, prot. n. 10642, inoltrata  al DIPE dal MIT con nota 8 maggio 2019, prot. n. 11496, con la quale per altro il Ministero dava un resoconto delle audizioni  effettuate  con le concessionarie autostradali;   Considerato  che  dalle  audizioni  effettuate  emerge  un   quadro eterogeneo delle concessioni in essere, sia  come  sistemi  tariffari applicati che come regole in corso per  la  definizione  del  periodo transitorio;   Considerata  la  necessita'  espressa  dal  MIT  di  introdurre  un elemento  di  discontinuita'  fra  il  periodo   di   vigenza   della concessione scaduta e il periodo transitorio successivo alla scadenza della concessione medesima;   Considerato che occorre procedere per tutte  le  societa'  scadute, nel suddetto  periodo  transitorio,  alla  definizione  dei  rapporti economici sulla base di regole certe ed omogenee;   Considerata,  pertanto,  l'opportunita'  di  adottare  un  criterio generale  per  l'accertamento  e  per  la  definizione  dei  rapporti economici  riferibili  alle  societa'   concessionarie   autostradali limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza  della concessione e la data di effettivo subentro del nuovo  concessionario (periodo transitorio);   Valutata l'esigenza da parte del Ministero istruttore di effettuare una proposta di criterio generale per il periodo transitorio;   Vista la proposta MIT 14 giugno 2019, prot. n. 24142, del  Capo  di Gabinetto del Ministero  che  trasmetteva  la  nota  della  Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali -  DGVCA, 12 giugno 2019, prot. n. 14840, diretta al Nucleo per  la  consulenza per l'attivazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'  (NARS),  al  fine  di  esaminare  e  valutare  una possibile deliberazione CIPE di carattere  generale  e  nello  stesso tempo facendo salve specifiche esigenze, finalizzate ad assicurare la continuita' degli interventi in corso;   Vista la nota 1° luglio 2019, prot. DIPE n. 3605, con la  quale  il NARS rimette al MIT l'opportunita' di proporre una nuova versione  di proposta di delibera, che tenga conto da un lato  delle  osservazioni della Corte dei conti, e dall'altro degli esiti delle riunioni  NARS, in  particolare  sulla  salvaguardia  delle  specifiche   pattuizioni convenzionali in essere e sulla piena applicazione della delibera  n. 39 del 2007 e successive modificazioni da applicarsi ratione temporis per gli investimenti resisi necessari;   Vista  la  nota  presentata  e  illustrata   dal   Ministro   delle infrastrutture e dei trasporti durante la riunione  preparatoria  del CIPE del 3 luglio 2019, prot. DIPE n. 3684, con  la  quale  sottopone alla deliberazione del CIPE, una proposta  regolatoria  che  prevede, per  il  periodo  intercorrente  tra  la  data  di   scadenza   della concessione e la data di effettivo subentro del nuovo  concessionario (periodo transitorio),     la necessita' di fare salve specifiche pattuizioni  convenzionali vigenti;     di regolare i rapporti intercorrenti dalla data di scadenza della concessione sino alla data di effettivo subentro da parte  del  nuovo concessionario;     la redazione di  un  piano  finanziario  transitorio  secondo  lo schema della delibera CIPE n.  39/2007  e  successive  modificazioni, assumendo i dati a consuntivo per il periodo  pregresso  e  i  valori previsionali sino  alla  data  presunta  di  effettivo  trasferimento dell'infrastruttura.   Visto il parere NARS n. 4 del 10 luglio 2019, che, preso atto della esigenza rimarcata dal Ministero proponente di far emergere espliciti elementi di discontinuita' nei rapporti economici  tra  concedente  e concessionario a valle della scadenza della concessione e  stante  la necessita' che le attivita' finalizzate ai  nuovi  affidamenti  delle concessioni siano intraprese e concluse in tempo  utile  al  fine  di evitare l'emergere di situazioni patologiche, suggerisce tra  l'altro di:     introdurre una clausola generale di salvaguardia che faccia salve specifiche pattuizioni convenzionali vigenti;     specificare che l'applicazione  della  delibera  in  oggetto  sia finalizzata «ai  soli  fini  della  quantificazione  degli  eventuali benefici netti  registrati  nel  periodo  compreso  tra  la  data  di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro»;     nell'ottica di semplificare e garantire la massima  celerita'  ed efficacia  nelle  nuove  procedure  di  affidamento   con   immediato superamento delle criticita'  palesate  che  ne  precludono  l'avvio, costituendo i piani transitori in oggetto, di fatto, una ricognizione del periodo intercorrente tra la  scadenza  della  concessione  e  il subentro del nuovo concessionario, i piani stessi  potrebbero  essere sottoposti alla sola approvazione di MIT e MEF e cio' anche  al  fine di non aggravare i procedimenti rispetto alle finalita' perseguite.   Vista la nota 23 luglio 2019, n. 4105-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e  dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta  a  base  dell'odierna seduta del Comitato e che precisa tra l'altro che per il tasso BCE il MIT fara' riferimento al  tasso  di  interesse  sulle  operazioni  di rifinanziamento  principali  durante  la  fase  di  applicazione  del presente criterio;   Considerato, che, a seguito del dibattito svoltosi nel corso  della seduta odierna, si e' convenuto di approvare la presente delibera con la massima urgenza;   Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;  
                               Delibera: 
   E' approvato il «criterio generale  per  l'accertamento  e  per  la definizione  dei  rapporti   economici   riferibili   alle   societa' concessionarie autostradali limitatamente  al  periodo  intercorrente tra la data di scadenza della concessione  e  la  data  di  effettivo subentro del nuovo concessionario  (periodo  transitorio)»,  allegato alla presente delibera, cosi'  come  presentato  dal  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti e integrato a seguito del parere  NARS n. 4 del 2019 e della istruttoria per il CIPE.  
     Roma, 24 luglio 2019 
                                                  Il Presidente: Conte   Il segretario: Giorgetti  Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2019  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle finanze, n. 1-1318     |  
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     1. Per le societa' autostradali nei cui confronti e'  intervenuta la  scadenza  della  concessione,   la   regolazione   dei   rapporti intercorrenti sino alla data di effettivo subentro da parte del nuovo concessionario e' definita, ai soli fini della quantificazione  degli eventuali benefici netti registrati nel periodo compreso tra la  data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro e fatte salve specifiche pattuizioni  convenzionali  vigenti,  attraverso  la predisposizione di un Piano  finanziario  transitorio  approvato  con decreto interministeriale (MIT - MEF), soggetto a registrazione della Corte dei conti.     2. Nel periodo transitorio il concessionario scaduto assicura  la prosecuzione della gestione ordinaria  del  servizio  e  l'esecuzione degli interventi di manutenzione e adeguamento  delle  infrastrutture che  si  rendono  comunque  necessari   ai   fini   della   sicurezza dell'utenza. Il concessionario scaduto e'  tenuto  ad  agire  con  le funzioni e i compiti di soggetto proprietario della strada,  previste dall'art. 14 del codice della strada.     3. Il Piano finanziario transitorio e' redatto secondo lo  schema della  delibera  CIPE  n.  39/2007  e  successive  modificazioni   ed integrazioni, assumendo i dati a consuntivo per il periodo  pregresso e  i  valori  previsionali  sino  alla  data  presunta  di  effettivo trasferimento dell'infrastruttura.     4. L'ammortamento del Capitale investito  netto  (CIN),  rilevato alla scadenza della concessione, prosegue per il periodo transitorio, ad eccezione di specifiche diverse pattuizioni  gia'  definite  nella Convenzione vigente alla scadenza della concessione.     5. La remunerazione del Capitale investito netto (CIN),  rilevato alla scadenza della concessione, ove  non  diversamente  disciplinata dagli atti convenzionali, e' pari al tasso BCE  (tasso  di  interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali) incrementato dell'1%.     6. La differenza, positiva o negativa, tra i  ricavi  e  i  costi ammessi per il periodo transitorio (saldo  di  poste  figurative)  e' capitalizzata al tasso BCE (tasso di interesse  sulle  operazioni  di rifinanziamento principali) incrementato dell'1%.     7. I nuovi investimenti, assentiti dal concedente ed eseguiti nel periodo  transitorio  sino  alla  data  di  effettivo  subentro,  con particolare riguardo a  quelli  per  la  sicurezza,  sono  remunerati attraverso il  parametro  del  Costo  medio  ponderato  del  capitale (WACC), determinato applicando integralmente i criteri previsti dalla delibera CIPE n. 39 del 2007 e successive modificazioni, da adottarsi ratione temporis. Per tali investimenti  il  rischio  di  costruzione rimane in capo al concessionario scaduto.     |  
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